SMART WORKING Clausole campione
SMART WORKING. Premessa
SMART WORKING. Laddove possibile e necessario, gli Enti potranno far ricorso al lavoro agile, lavoro a distanza e videocalling. Il presente accordo rimarrà in vigore sino alla chiusura, decretata dalle competenti Autorità, della situazione emergenziale dovuta all'evento derivante dal corona virus (COVID-19). Le parti concordano di incontrarsi periodicamente e/o su richiesta delle parti al fine di monitorare l’applicazione degli ammortizzatori sociali richiamati nel presente verbale, con particolare riferimento agli Enti/Associazioni/Fondazioni che hanno provveduto all’attivazione. Le Parti firmatarie del presente Accordo Quadro si riservano di apportare integrazioni e/o modifiche che si rendano necessarie a seguito di eventuali modifiche della normativa ovvero per adeguarne i contenuti alle esigenze che si manifestino nel periodo di applicazione e validità. Con riferimento a quanto sarà previsto dalle modifiche legislative in sede di conversione del decreto 18/2020, le singole norme del presente accordo sono cedevoli, per cui sono automaticamente e per comune accordo modificate in funzione della loro applicabilità. 3 Le parti si impegnano inoltre ad attivare azioni comuni in riferimento al tempestivo pagamento degli emolumenti a carico dell’INPS ai fini della continuità retributiva del personale coinvolto dall’attivazione degli ammortizzatori sociali.
SMART WORKING. Le Commissioni Welfare aziendali valute- ranno, definita un’eventuale area di speri- mentazione, la normativa applicabile e la possibilità di un accordo di regolamenta- zione.
SMART WORKING. E’ necessario che nel contratto di lavoro vengano stabiliti espressamente i tempi di riposo ma anche le misure organizzative e tecniche che assicurino il diritto alla disconnessione. E’ altresì necessario che l'accordo, redatto tra azienda e lavoratore, preveda espressamente la durata (se a tempo determinato o indeterminato), le attrezzature di lavoro che il datore di lavoro metterà a disposizione del lavoratore e, oltretutto, regolamenti le previsioni per la connessione internet; le modalità di recesso dal contratto da entrambe le parti; il termine del preavviso; la riservatezza e la privacy. Nell’accordo, per poter esercitare il potere disciplinare, devono essere illustrate anche le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, tenendo conto dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori ma anche le principali procedure disciplinari da porre in essere in caso di negligenza e/o dolo del lavoratore. L’accordo individuale sottoscritto con il lavoratore deve contenere dunque la specifica di: ❖ durata - a tempo indeterminato o determinato; ❖ preavviso - il recesso è possibile con un preavviso di almeno 30 giorni (90 per i lavoratori disabili) per gli accordi a tempo indeterminato o in presenza di un giustificato motivo; ❖ disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, con particolare riguardo agli strumenti tecnologici utilizzati e al rispetto del diritto alla disconnessione per il lavoratore; ❖ modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali e procedura disciplinare; ❖ La specifica circa il trattamento normativo e retributivo che non subisce alcuna variazione rispetto a quello riconosciuto agli altri lavoratori con medesima mansione e livello.
SMART WORKING. Oggi, xxxx 2021, presso la sede di Milano di State Street Bank International GmbH, in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ 10, 20125 Milano, si sono incontrati tra State Street Bank International GmbH Succursale Italia (di seguito, per brevità, “State Street” o la “Banca”), in persona del rappresentante legale pro tempore, Sig. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, e del Responsabile del Personale, Sig.ra ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ sig.ra ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, sig.ra ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, sig. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, dipendenti di State Street e rappresentanti sindacali aziendali per la FABI sig. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, la sig.ra ▇▇▇▇ De ▇▇▇▇▇▇▇, dipendenti di State Street e rappresentanti sindacali aziendali per la FIRST/CISL
SMART WORKING. 1. Lo smart working rientra tra le politiche dell’Ente mirate ad agevolare un corretto equilibrio fra gestione dei tempi di vita, esigenze organizzative, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane e capacità di lavorare per progetti.
2. L’accesso allo smart working non comporta alcuna limitazione dei diritti e delle tutele previsti dalla legge e dai contratti collettivi in vigore.
3. In ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇’▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ del presente CCDI, è coinvolto nel progetto di smart working il 10% del personale impegnato nei servizi per un numero massimo di giornate al mese pari a giornate all’anno.
4. Il dipendente interessato allo smart working trasmette specifica richiesta scritta (allegata al presente CCDI) al proprio responsabile di direzione/servizio/etc… che autorizzerà il progetto per la durata massima di un anno prorogabile annualmente.
5. Nel caso di superamento del tetto di cui al comma 3 del personale autorizzato, accederanno al progetto di smart working i lavoratori secondo la seguente graduatoria: - Personale con figli minori punteggio x - Personale …
6. Il dipendente può in qualunque momento rinunciare al progetto di smart working dandone specifica motivazione.
7. L’articolazione dell’orario di lavoro è quella ordinariamente prevista per il personale interessato al progetto. Le giornate di smart working vengono programmate con il dirigente responsabile sulla base delle esigenze di servizio.
8. La sede di lavoro per lo svolgimento del progetto sono le seguenti: • Residenza privata del dipendente; • Uffici decentrati dell’Ente; • Ogni altro luogo individuato dal dipendente preventivamente concordato con il dirigente responsabile.
9. Le giornate di smart working non fruite potranno essere recuperate entro 60 giorni, previa autorizzazione del dirigente responsabile.
SMART WORKING. L'istituto dello Smart Working, disciplinato dal capo II della Legge 22 maggio 2017 n. 81 (Legge sul lavoro agile) sarà applicato ai lavoratori con qualifica di impiegati, per come previsto dalle norme della contrattazione nazionale e/o accordi nazionali vigenti in materia, e se ritenuto necessario dall'Azienda, previa informativa alle Rsa e/o alle ▇▇.▇▇. firmatarie.
SMART WORKING. FIRMATO ACCORDO SULLO SMART WORKING PER I DIPENDENTI ANAS
SMART WORKING. Le Parti regolano le norme con cui il lavoro da casa viene disciplinato (nel rispetto delle norme del CCNL) con un accordo specifico, cui si fa rimando e che si intende qui interamente applicato.
SMART WORKING. Viene normato lo smart working sperimentalmente per un anno a decorrere dal 1° gennaio 2023, superando la fase emergenziale, per tutte le figure professionali che svolgono attività remotizzabile, per almeno 1 giorno settimanale. Nelle more del confronto costante con la RSU compatibilmente con SLC - CGIL Sindacato Lavoratori Comunicazione FISTel - CISL Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni UILCOM - UIL Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione l’organizzazione aziendale si ricercheranno modalità di estensione di questa nuova modalità organizzativa. Viene riconosciuto il ticket restaurant anche nelle giornate di smart working.
