SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Possono partecipare alla gara gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati Membri dell’Unione Europea, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.., purché in possesso dei requisiti prescritti ai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata di applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 48, co. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi da imprese artigiane, consorzi stabili) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato con applicazione dell’art. 353 del codice penale. Le aggregazioni fra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 46 comma 1, lettera f) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui all’art. 110, comma 3, lettera a) del Codice, possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. 267/1942. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto; tuttavia l’impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 5 dell’art. 110 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis del R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare. Le imprese consorziate appartenenti a consorzi di cui alla lettera f) del sopracitato art. 46, co. 1, in riferimento alle quali il consorzio concorre, nonché l’impresa ausiliaria non devono trovarsi nella situazione di cui all’art. 110, comma 5, del Codice. Il curatore del fallimento può partecipare alla presente procedura alle condizioni previste all’art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Non possono altresì partecipare i concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
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Samples: Appalto Per La Fornitura E Posa in Opera Di Arredi E Accessori
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Possono partecipare Sono ammessi alla gara gli operatori economicipresentazione dell’offerta , anche stabiliti in altri Stati Membri dell’Unione Europea, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.., purché in possesso dei requisiti prescritti ai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata di applicano le disposizioni i concorrenti di cui agli artt. 47 e 48 34, 35, 36, 37 del D. Lgs. 50/2016 n. 163/06 e s.m.i., costituiti da imprese singole, riunite o consorziate ai sensi degli artt. 92,93,94 del D.P.R.270/2010 ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 (comma 8) del D. Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui agli artt. 62 e 38 commi 4 e 5, 39, 44 e 47 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 48fini della partecipazione i concorrenti devono essere in possesso, co. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è fatto divieto ai concorrenti a pena di partecipare alla gara in più esclusione, dei seguenti requisiti:
7.1) Requisiti di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario. I consorzi ordine generale di cui all’art. 4538 D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.;
7.2) Requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 39, commi 1 e 4, del D.Lgs 163/2006:
a) Iscrizione alla Camera di Commercio per ambito di attività coerente con quello oggetto del presente appalto o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI C del d lgs 163/06 (se chi esercita l’attività è di altro paese della comunità Europea);
b) Per le sole cooperative essere regolarmente iscritte all’Albo delle società cooperative.
c) Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, di cui all’art. 212 del Dlgs. 152 DEL 2006 Es.m.i. per le seguenti categorie e classi, ai sensi del D.L. 406/98 e s.m.i. : Categoria 1 classe B, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, comprensiva dell’attività di spazzamento meccanizzato e di gestione di centri di raccolta rifiuti urbani; Categoria 4 classe B: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi; Categoria 5 classe F: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi; Relativamente a tale ultimo requisito (iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali), in caso di RTI, fatto salvo per ognuna delle imprese costituenti il raggruppamento l’obbligo di iscrizione all’Albo, è comunque condizione necessaria che la capogruppo mandataria sia iscritta almeno nella categoria 1 classe B o superiore corrispondente alla prestazione principale. Agli RTI sono assimilati i consorzi ordinari ex art.2602 del C.C. In caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 21, lett. lettere b) e c) ), del D.Lgs. 50/2016 n. 163/2006 il requisito deve essere posseduto dal Consorzio (se indicato come esecutore) o, ove indicate, dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici. Ciascuna impresa mandante dovrà possedere le categorie e s.m.i. (consorzi di cooperative di produzione le classi necessarie per il compimento dei servizi che verranno svolti dalla stessa e lavoro, consorzi da imprese artigiane, consorzi stabili) sono tenuti ad indicare che dovranno essere specificati in sede di offerta per quali consorziati costituzione del RTI e nel complesso dovranno essere coperte tutte le categorie e classi richieste nel presente bando. I requisiti dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando.
7.3) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 41 del D. Lgs. n. 163/2006 - capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi):
a) Possesso di idonee referenze rilasciate da almeno due Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 01.09.1993, n. 385, attestanti che il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità ed è tenuto anch’esso a indicare, idoneo ad assumere l’appalto in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara, in qualsiasi altra formaoggetto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara RTI il requisito dovrà essere posseduto da ciascuna impresa costituente il raggruppamento, in caso di Consorzio stabile dal Consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici;
b) avere conseguito un fatturato complessivo per servizi di igiene urbana riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno € 8.636.363,64. Tale requisito deve essere posseduto dal mandatario nella misura minima del 40%, mentre le imprese mandanti dovranno possedere i medesimi requisiti nella misura minima del 10% purché la somma complessiva dei requisiti posseduti dal raggruppamento sia il consorzio che il consorziato con applicazione dell’art. 353 del codice penale. Le aggregazioni fra imprese aderenti al contratto almeno pari all’importo da appaltare; in ogni caso l’impresa mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria; in caso di rete Consorzi di cui all’art. 45 34, comma 2 lett1, lettere b) e c), del D.Lgs. fn. 163/2006: dal Consorzio (se indicato come esecutore) o, ove indicate, dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici. I requisiti dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del bando. Si precisa che la presente dichiarazione viene richiesta in relazione alla natura dei servizi da rendere e del possesso di una solidità aziendale che sia garanzia di stabilità gestionale .
7.4) Requisiti di capacità tecnica – organizzativa (art.42 del D. Lgs. 50/2016 n. 163/2006 - Capacità tecnica e s.m.i. rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei professionale dei fornitori e dei prestatori di imprese in quanto compatibile. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 46 comma 1, lettera f) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui all’art. 110, comma 3, lettera servizi):
a) Avere svolto, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Codicebando, possono concorrere alle condizioni previste servizi, di durata di almeno sei mesi continuativi, nel citato articolosettore dell’igiene urbana, anche riunite per una popolazione complessivamente servita nel triennio non inferiore a 100.000 abitanti; in raggruppamento temporaneo caso di impreseRTI il requisito dovrà essere posseduto dal Mandatario nella misura minima del 40 % e da ciascuno dei mandatari nella misura minima del 10%, purché non rivestano nel complesso la qualità popolazione servita sia di 100.000 abitanti; in ogni caso l’impresa mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. 267/1942. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di deve possedere i requisiti di altro soggetto; tuttavia l’impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 5 dell’art. 110 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis del R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare. Le imprese consorziate appartenenti a consorzi di cui alla lettera f) del sopracitato art. 46, co. 1, in riferimento alle quali il consorzio concorre, nonché l’impresa ausiliaria non devono trovarsi nella situazione di cui all’art. 110, comma 5, del Codice. Il curatore del fallimento può partecipare alla presente procedura alle condizioni previste all’art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Non possono altresì partecipare i concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionalemisura maggioritaria.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Possono partecipare Sono ammessi alla gara gli operatori economicipresentazione dell’offerta , anche stabiliti in altri Stati Membri dell’Unione Europea, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.., purché in possesso dei requisiti prescritti ai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata di applicano le disposizioni i concorrenti di cui agli artt. 47 e 48 34, 35, 36, 37 del D. Lgs. 50/2016 n. 163/06 e s.m.i., costituiti da imprese singole, riunite o consorziate ai sensi degli artt. 92, 93, 94 del D.P.R. 270/2010 ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 (comma 8) del D. Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui agli artt. 62 e 38 commi 4 e 5, 39, 44 e 47 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 48fini della partecipazione i concorrenti devono essere in possesso, co. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è fatto divieto ai concorrenti a pena di partecipare alla gara in più esclusione, dei seguenti requisiti:
7.1) Requisiti di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario. I consorzi ordine generale di cui all’art. 4538 D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.;
7.2) Requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 39, commi 1 e 4, del D.Lgs 163/2006:
a) Iscrizione alla Camera di Commercio per ambito di attività coerente con quello oggetto del presente appalto o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI C del d lgs 163/06 (se chi esercita l’attività è di altro paese dell’Unione Europea);
b) Per le sole cooperative essere regolarmente iscritte all’Albo delle società cooperative.
c) Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, di cui all’art. 212 del Dlgs. 152 del 2006 e s.m.i. per le seguenti categorie e classi, ai sensi del D.L. 406/98 e s.m.i. :
7.3) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 41 del D. Lgs. n. 163/2006 - capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi):
a) Possesso di idonee referenze rilasciate da almeno due Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 01.09.1993, n. 385, attestanti che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità ed è idoneo ad assumere l’appalto in oggetto. In caso di RTI il requisito dovrà essere posseduto da ciascuna impresa costituente il raggruppamento; in caso di Consorzio stabile dal Consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici;
b) avere conseguito un fatturato complessivo per servizi di igiene urbana riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno € 19.563.636,36 (IVA esclusa). Tale requisito deve essere posseduto dal mandatario nella misura minima del 40%, mentre le imprese mandanti dovranno possedere i medesimi requisiti nella misura minima del 10% purché la somma complessiva dei requisiti posseduti dal raggruppamento sia almeno pari all’importo da appaltare; in ogni caso l’impresa mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria; in caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 21, lett. lettere b) e c) ), del D.Lgs. 50/2016 n. 163/2006: dal Consorzio (se indicato come esecutore) o, ove indicate, dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici. I requisiti dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del bando. Si precisa che la dichiarazione relativa al fatturato viene richiesta in relazione alla natura e s.m.i. complessità dei servizi da rendere e alla necessità di accertare l’effettiva solidità aziendale a garanzia di una stabilità gestionale.
7.4) Requisiti di capacità tecnica – organizzativa (consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi da imprese artigiane, consorzi stabili) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato con applicazione dell’art. 353 del codice penale. Le aggregazioni fra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) art.42 del D. Lgs. 50/2016 n. 163/2006 - Capacità tecnica e s.m.i. rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei professionale dei fornitori e dei prestatori di imprese in quanto compatibile. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 46 comma 1, lettera f) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui all’art. 110, comma 3, lettera servizi):
a) Avere svolto, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Codicebando, possono concorrere alle condizioni previste servizi, di durata di almeno un anno continuativo, nel citato articolosettore dell’igiene urbana, anche riunite per una popolazione complessivamente servita nel triennio non inferiore a 100.000 abitanti; in raggruppamento temporaneo caso di impreseRTI il requisito dovrà essere posseduto dal Mandatario nella misura minima del 40 % e da ciascuno dei mandatari nella misura minima del 10%, purché non rivestano nel complesso la qualità popolazione servita sia di 100.000 abitanti; in ogni caso l’impresa mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. 267/1942. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di deve possedere i requisiti di altro soggetto; tuttavia l’impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 5 dell’art. 110 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis del R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare. Le imprese consorziate appartenenti a consorzi di cui alla lettera f) del sopracitato art. 46, co. 1, in riferimento alle quali il consorzio concorre, nonché l’impresa ausiliaria non devono trovarsi nella situazione di cui all’art. 110, comma 5, del Codice. Il curatore del fallimento può partecipare alla presente procedura alle condizioni previste all’art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Non possono altresì partecipare i concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionalemisura maggioritaria.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Possono Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economicipresente procedura i soggetti individuati all‟art. 34, anche stabiliti in altri Stati Membri dell’Unione Europeacomma 1, in forma singola o associataD.Lgs. n. 163/2006, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.., purché in possesso dei requisiti prescritti ai successivi articolidi ordine generale di cui all‟art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 e dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, come specificati nel successivo art. 10.2: Ai predetti soggetti costituiti in forma associata di si applicano le disposizioni normative di cui agli artt. 47 35, 36 e 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 48, co. 7 37 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.in. 163/2006. è E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti concorrenti, ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinarioconcorrenti. I consorzi di cui all’artall'art. 4534, comma 21, lett. lettera b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi da imprese artigiane, consorzi stabili) D.Lgs n.163/2006 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i per quali consorziati per i quali il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla garapartecipare, in qualsiasi altra forma. In , alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che sia il consorziato con applicazione dell’artconsorziato. 353 del codice penaleAgli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall‟Italia si applica l‟art. Le aggregazioni fra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 46 comma 1, lettera f) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui all’art. 110, comma 3, lettera a) del Codice, possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. 267/1942. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto; tuttavia l’impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 5 dell’art. 110 47 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis del R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare. Le imprese consorziate appartenenti a consorzi di cui alla lettera f) del sopracitato art. 46, co. 1, in riferimento alle quali il consorzio concorre, nonché l’impresa ausiliaria non devono trovarsi nella situazione di cui all’art. 110, comma 5, del Codice. Il curatore del fallimento può partecipare alla presente procedura alle condizioni previste all’art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Non possono altresì partecipare i concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionalen.163/2006.
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