Requisiti di capacità economico-finanziaria Clausole campione

Requisiti di capacità economico-finanziaria. Ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs 163/06, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere economico-finanziario: a. fatturato globale – Il concorrente deve possedere un fatturato globale per forniture, espletate negli ultimi tre esercizi antecedenti alla data di pubblicazione del bando (2007-2009), per un importo complessivo non inferiore ad Euro 980.000,00, pari a due volte l’importo presunto della fornitura. b. fatturato per forniture analoghe – Il concorrente deve possedere un fatturato minimo di forniture analoghe a quelle oggetto di appalto realizzate nel triennio 2007-2009 di € 600.000,00; Nel caso di Raggruppamento Temporaneo tali requisiti devono essere posseduti dal capogruppo nella misura minima del 50% mentre la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti (ai quali non sono richieste percentuali di possesso dei requisiti minimi), fermo restando che il raggruppamento, nel suo complesso, deve possedere il 100% del requisito richiesto. Nella eventualità che una Ditta partecipante risulti di recente costituzione gli importi saranno determinati in rapporto diretto all’effettivo numero di mesi di operatività nell’arco del triennio 2006/2008. c. referenze bancarie - devono essere rilasciate al concorrente da due distinti istituti di bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 385/93 che attestino la capacità finanziaria ed economica del concorrente stesso, riferite al presente appalto. In caso di ATI, Consorzio ordinario o GEIE da costituire o costituiti sarà sufficiente una referenza bancaria da parte di ciascun soggetto del costituendo raggruppamento o Consorzio ordinario o GEIE; nel caso di Consorzio stabile sarà sufficiente una referenza bancaria da parte di ciascuna società consorziata indicata come esecutrice del servizio.
Requisiti di capacità economico-finanziaria. (art.86 D.Lgs. n.50/2016) La capacità economica e finanziaria dei concorrenti potrà essere provata, alternativamente, attraverso: o Dichiarazione di almeno 2 (due) istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993. L’offerente che, per giustificati motivi, non sia in grado di presentare due referenze bancarie è tenuto a presentarne almeno una ed è autorizzato a sostituire la seconda con qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’Amministrazione comunale. All’uopo si precisa che la scrivente Amministrazione procedente considera l’autocertificazione, ai sensi del DPR n.445/2000, documento non idoneo ad attestare che l’offerente ha sempre onorato tutti gli impegni con regolarità e puntualità e a certificare la capacità finanziaria ed economica per l’adeguato svolgimento del servizio oggetto di gara, trattandosi di un’autocertificazione di dati non verificabili dall’Amministrazione procedente. Si considera, invece, idonea a provare la capacità economica e finanziaria dell’operatore offerente la referenza rilasciata da intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n.385 dell’1.9.1993, con i quali il concorrente intrattiene rapporti commerciali (es. la società che rilascia la polizza fideiussoria a titolo di cauzione provvisoria e definitiva, la società di assicurazione con cui l’operatore offerente stipula abitualmente le polizze assicurative, ecc.) ;
Requisiti di capacità economico-finanziaria. L’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in L.135/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), ha ritenuto opportuno introdurre un limite di partecipazione alla presente gara che tenga conto del fatturato aziendale. Tale requisito di ammissione viene fissato in ragione della particolare rilevanza della categoria merceologica oggetto della presente gara, per cui si rende necessario selezionare operatori economici dotati di solide capacità economico-finanziarie, oltre che tecniche ed organizzative, idonei a garantire adeguati ed elevati standard nei servizi. Si precisa che per definire il summenzionato requisito di accesso alla procedura è stato utilizzato un metodo di calcolo pienamente rispettoso dei criteri individuati ed indicati, al riguardo, dalla giurisprudenza amministrativa e dalla prassi di riferimento. In ragione di quanto esposto, sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti che: • hanno realizzato negli ultimi tre esercizi approvati alla data di pubblicazione del Bando di gara un fatturato specifico, per servizi oggetto del presente appalto (rilegatura e ripristino, ricondizionamento e restauro di atti), non inferiore a: - per il lotto 1: € 57.500,00 netto IVA; - per il lotto 2: € 105.700,00 netto IVA; - per il lotto 3: € 41.500,00 netto IVA; - per il lotto 4: € 66.900,00 netto IVA; - per il lotto 5: € 47.500,00 netto IVA; - per il lotto 6: € 21.400,00 netto IVA; - per il lotto 7: € 62.800,00 netto IVA; - per il lotto 8: € 85.100,00 netto IVA; - per il lotto 9: € 129.000,00 netto IVA. In caso di R.T.I. e Consorzi di cui alle lett. d) ed e) dell’art. 34 del D.lgs. n. 163/2006, il requisito di carattere economico-finanziario dovrà essere posseduto, a pena di esclusione, in misura maggioritaria e, comunque, non inferiore al 40% dalla mandataria ed in misura non inferiore al 10% da ciascuna delle altre imprese facenti parte del Raggruppamento o Consorzio, fermo restando l’obbligo per il soggetto riunito di possedere il predetto requisito in misura non inferiore al 100%. Sempre in caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d) ed e) del D.lgs. n. 163/2006, la mandataria, a pena di esclusione, dovrà eseguire le attività in misura prevalente. In caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. n. 163/2006, il suddetto requisito dovrà essere posseduto, a pena di esclus...
Requisiti di capacità economico-finanziaria. Fatturato. In ragione di quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si precisa che l’Agenzia delle Entrate prevede un limite di partecipazione alla presente procedura connesso al fatturato aziendale per una serie di motivazioni. In particolare assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare degli operatori economici dotati di capacità economico-finanziarie idonee a garantire un adeguato ed elevato livello dei servizi. Va sottolineata, inoltre, la complessità del servizio che richiede una struttura organizzativa aziendale solida e capace di rispettare, su tutti gli immobili nei quali lo stesso dovrà svolgersi, le rigorose tempistiche previste dal capitolato, durante l’intera durata del contratto. Si precisa che, per definire il summenzionato requisito di accesso alla procedura, è stato utilizzato un metodo di calcolo pienamente rispettoso dei criteri individuati ed indicati, al riguardo, dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dalla normativa vigente, nonché dalla giurisprudenza amministrativa. In ragione di quanto esposto, sono legittimati a presentare un’offerta i soggetti che hanno realizzato negli ultimi tre esercizi sociali approvati al 31/12/2019 un fatturato medio annuale non inferiore ad € 400.000,00 (quattrocentomila/00), al netto dell’IVA.
Requisiti di capacità economico-finanziaria i. aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del Bando di gara, o nel minor periodo di attività, un fatturato specifico nel settore oggetto dell’appalto non inferiore al valore del Contratto (€ 4.944.000,00). In ragione di quanto previsto dall’art. 83 del Codice, si precisa che Coni Servizi si è determinata a prevedere un limite di partecipazione alla presente gara connesso al fatturato aziendale per una serie di motivazioni. In particolare, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara soggetti dotati di: 1) capacità economico finanziaria tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell’Impresa fornitrice con l’impegno prescritto dall’appalto (anche in termini di durata contrattuale); 2) capacità professionali e tecniche, idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo delle prestazioni. Ciò detto, anche sulla base di un’approfondita analisi del mercato di riferimento, preventivamente svolta al fine di determinare il requisito di fatturato di cui sopra tale da garantire comunque la più ampia partecipazione alla gara da parte delle Imprese che competono nel settore oggetto di gara, nella quantificazione del menzionato requisito è stato utilizzato un metodo di calcolo integralmente rispettoso dei criteri individuati ed indicati al riguardo dal Codice. A quanto fin qui brevemente esposto, si aggiunga che, al fine di incentivare la partecipazione in forma associata alla gara da parte delle Imprese del mercato di riferimento e, conseguentemente, di favorire anche la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate, nella presente gara viene incentivata la partecipazione di RTI o Consorzi come di seguito evidenziato;
Requisiti di capacità economico-finanziaria. Essere in possesso di due referenze bancarie rilasciate da primari Istituti Bancari o intermediari iscritti in regolari albi in data successiva all’invio e alla pubblicazione del presente CSA, dalle quali risulti che l’Impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità economica e finanziaria per svolgere il servizio oggetto dell’appalto; Nel caso in cui l’Impresa intrattenga rapporti lavorativi con un unico istituto bancario, è necessario fornire una dichiarazione da parte del legale rappresentante attestante tale circostanza.
Requisiti di capacità economico-finanziaria. Per ciascun Lotto è richiesto ai concorrenti il seguente requisito ex art. 83, comma 4, lett. a) del Codice: 1) fatturato globale riferito agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari (2016-2018) pari ad € 248.331,00 (IVA esclusa). Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
Requisiti di capacità economico-finanziaria. I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate. Nel caso in cui un Consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.
Requisiti di capacità economico-finanziaria. Requisiti di capacità tecnico-professionale
Requisiti di capacità economico-finanziaria. (articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) a) Considerato l’elevato grado di impegno nella fase progettuale, distribuito su più anni con possibile notevole discontinuità di impegno, in relazione anche alla ristrettezza dei tempi di progettazione volta per volta imposti, ai fini dell’affidabilità degli offerenti, è richiesto il possesso del requisito del fatturato specifico in servizi di architettura e ingegneria, per un importo complessivo negli ultimi 5 (cinque) esercizi antecedenti la data del presente Documento, non inferiore a 2(due) volte l’importo del valore stimato dei corrispettivi del singolo Lotto di cui al punto 3.1.1, rigo «Q»; b) gli operatori economici che per giustificati motivi, ivi compresa la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di 3 (tre) anni, non sono in grado di produrre il requisito, in alternativa al fatturato, ai sensi dell’articolo 83, comma 4, lettera c), del Codice, e alla Parte I, lettera a), dell’Allegato XVII dello stesso Codice, possono dichiarare il possesso di una adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali, con efficacia per almeno 60 (sessanta) giorni dopo la data di scadenza per la presentazione dell’offerta, con un massimale di copertura, al netto di eventuali franchigie, non inferiore a 2 (due) volte l’importo complessivo del valore stimato del singolo Lotto di cui al punto 3.1.1, rigo «Q». 1. Per fatturato specifico si intende il fatturato di cui alla voce A del Conto economico risultante dai bilanci depositati o della analoga voce delle denunce fiscali per gli operatori non obbligati alla redazione del bilancio, limitatamente al fatturato riferito ai servizi tecnici riconducibili ai CPV da 71200000-0 a 71541000-2; da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, del Regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione del 28 novembre 2007. 2. Il fatturato specifico è dimostrabile con i documenti citati in precedenza se dagli stessi emerga in modo inequivocabile; diversamente deve essere dimostrato mediante estratti delle scritture contabili utilizzate ai fini fiscali (fatture di vendita), oppure mediante dichiarazione solenne dell’intermediario fiscale abilitato (soggetto che tiene e garantisce le scritture contabili). 3. La dichiarazione relativa alla copertura assicurativa dovrà essere comprovata, a richiesta della Stazione appaltante, mediante deposito di polizza in conformità all’articolo 10, comma 4, lettera c- bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall’articolo 9-bis, comma 1, della le...