Requisiti di capacità economico-finanziaria Clausole campione

Requisiti di capacità economico-finanziaria. Fatturato. In ragione di quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si precisa che l’Agenzia delle Entrate prevede un limite di partecipazione alla presente procedura connesso al fatturato aziendale per una serie di motivazioni. In particolare assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare degli operatori economici dotati di capacità economico-finanziarie idonee a garantire un adeguato ed elevato livello dei servizi. Va sottolineata, inoltre, la complessità del servizio che richiede una struttura organizzativa aziendale solida e capace di rispettare, su tutti gli immobili nei quali lo stesso dovrà svolgersi, le rigorose tempistiche previste dal capitolato, durante l’intera durata del contratto. Si precisa che, per definire il summenzionato requisito di accesso alla procedura, è stato utilizzato un metodo di calcolo pienamente rispettoso dei criteri individuati ed indicati, al riguardo, dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dalla normativa vigente, nonché dalla giurisprudenza amministrativa. In ragione di quanto esposto, sono legittimati a presentare un’offerta i soggetti che hanno realizzato negli ultimi tre esercizi sociali approvati al 31/12/2019 un fatturato medio annuale non inferiore ad € 400.000,00 (quattrocentomila/00), al netto dell’IVA.
Requisiti di capacità economico-finanziaria. (art.86 D.Lgs. n.50/2016) La capacità economica e finanziaria dei concorrenti potrà essere provata, alternativamente, attraverso: o Dichiarazione di almeno 2 (due) istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993. L’offerente che, per giustificati motivi, non sia in grado di presentare due referenze bancarie è tenuto a presentarne almeno una ed è autorizzato a sostituire la seconda con qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’Amministrazione comunale. All’uopo si precisa che la scrivente Amministrazione procedente considera l’autocertificazione, ai sensi del DPR n.445/2000, documento non idoneo ad attestare che l’offerente ha sempre onorato tutti gli impegni con regolarità e puntualità e a certificare la capacità finanziaria ed economica per l’adeguato svolgimento del servizio oggetto di gara, trattandosi di un’autocertificazione di dati non verificabili dall’Amministrazione procedente. Si considera, invece, idonea a provare la capacità economica e finanziaria dell’operatore offerente la referenza rilasciata da intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n.385 dell’1.9.1993, con i quali il concorrente intrattiene rapporti commerciali (es. la società che rilascia la polizza fideiussoria a titolo di cauzione provvisoria e definitiva, la società di assicurazione con cui l’operatore offerente stipula abitualmente le polizze assicurative, ecc.) ;
Requisiti di capacità economico-finanziaria. La Stazione Appaltante non prevede la richiesta di requisiti economico-finanziari per l’iniziativa in oggetto visto l’alto importo posto a base d’asta e al fine di consentire la più ampia partecipazione possibile. I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati, fermo restando che nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, di cui al punto 7.1 lett. a), deve essere posseduto da:
Requisiti di capacità economico-finanziaria. L’Amministrazione ha ritenuto opportuno introdurre un limite di partecipazione che tenga conto di un determinato fatturato aziendale, in quanto attraverso la presente gara assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare operatori economici dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore annuo del contratto, tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell’impresa appaltatrice con l’impegno prescritto dal contratto aggiudicato. In tal senso la previsione di limiti minimi di fatturato e di esperienza nei termini sotto esposti costituisce il più efficace strumento di selezione di offerte qualitativamente elevate. Ciò detto, anche sulla base di un’approfondita analisi del mercato di riferimento, preventivamente svolta al fine di determinare il requisito di fatturato specifico, tutelando i profili qualitativi sopra richiamati, appare necessario compenetrare la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel settore dei servizi oggetto di gara con la necessità di disporre di offerte riferibili ad operatori finanziariamente solidi e dotati del know-how necessario. Da ciò la previsione dei requisiti economici richiesti, come condizioni di partecipazione, in termini ritenuti congrui rispetto alle necessità di affidabilità, competenza e continuità necessariamente richieste dall’Amministrazione. Nella quantificazione dei menzionati requisiti è stato utilizzato un metodo di calcolo integralmente rispettoso dei criteri individuati ed indicati al riguardo dalla giurisprudenza amministrativa e dalla prassi di riferimento; in particolare, con le indicazioni dell’AVCP (ora ANAC), che ritiene che l'oggettiva complessità del servizio oggetto di gara (e, quindi, tale da esigere un'organizzazione particolarmente solida, articolata e rodata), rende del tutto giustificata la volontà della stazione appaltante di individuare interlocutori in possesso di una solidità finanziaria e di un'esperienza specifica particolarmente profonda, e quindi tali da garantire, anche sul piano economico, una speciale affidabilità. In ragione di quanto sopra esposto, sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti che:
Requisiti di capacità economico-finanziaria i) Essere in possesso di due referenze bancarie rilasciate da primari Istituti Bancari o intermediari iscritti in regolari albi in data successiva all’invio e alla pubblicazione del presente CSA, dalle quali risulti che l’Impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità economica e finanziaria per svolgere il servizio oggetto dell’appalto; Nel caso in cui l’Impresa intrattenga rapporti lavorativi con un unico istituto bancario, è necessario fornire una dichiarazione da parte del legale rappresentante attestante tale circostanza.
Requisiti di capacità economico-finanziaria. 1. Fatturato globale complessivo negli ultimi tre esercizi “disponibili”. Il fatturato minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi disponibili (risultante dai relativi bilanci approvati o, comunque, da documentazione contabile equipollente) non inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila,00) al netto dell’IVA per ciascun singolo anno di riferimento. In caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE, costituiti o da costituirsi, la mandataria (conformemente a quanto disposto all’art. 83, c.8, del D.Lgs n. 50/2016) deve possedere la quota maggioritaria; mentre, al fine di favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore
Requisiti di capacità economico-finanziaria. 1.7.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale
Requisiti di capacità economico-finanziaria. Ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs 163/06, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere economico-finanziario:
Requisiti di capacità economico-finanziaria. Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara sono tenuti a dimostrare la loro capacità economico-finanziaria mediante i seguenti requisiti:
Requisiti di capacità economico-finanziaria a) Estratto del bilancio e delle scritture contabili attestante il conseguimento di un fatturatocomplessivo pari ad Euro 400.000,00 nell’ultimo triennio, ovvero dichiarazione redattaai sensi del D.P.R. n. 445/2000 contenente la predetta attestazione. In caso di A.t.i. oR.t.i. tale requisito deve essere posseduto per almeno il 60% dal soggetto capogruppo; oppure: