SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45, D. Lgs. n. 50/2016, ivi compresi quelli stabiliti in Paesi stranieri e abilitati in base alle norme ivi vigenti (art. 49, d.lgs. n. 50/2016). Per il caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o costituendi, dovranno in ogni caso essere specificate, a pena di esclusione dalla gara, le attività che saranno eseguite dai singoli operatori economici. In ogni caso ciascun operatore dovrà tassativamente essere in possesso di requisiti adeguati e sufficienti per eseguire l’attività assegnata allo stesso nell’ambito del raggruppamento. Fatto salvo quanto previsto dall’art.48, commi 18 e 19 del D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale nel caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario. L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. I consorzi di cui all’art. 45 c. 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono; a quest’ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. N.B. : In caso di imprese consorziate o raggruppate, in sede di offerta devono essere chiaramente indicati le attività che saranno eseguite da ciascuna impresa partecipante. In ogni caso i concorrenti non dovranno versare in alcuna delle cause di esclusione dalle gare pubbliche previste dalla legge, in primo luogo l’art. 80, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. I concorrenti dovranno altresì possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure dovranno aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a partecipare La partecipazione alla gara gli operatori economici è riservata alle compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui all’art. 45si presenta l’offerta, in base al D. Lgs. n. 50/2016209/2005 e ss.mm.ii., ivi compresi quelli stabiliti in Paesi stranieri conformità agli artt. 45, 47 e abilitati in base alle norme ivi vigenti (art. 49, d.lgs. n. 50/2016). Per il caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o costituendi, dovranno in ogni caso essere specificate, a pena di esclusione dalla gara, le attività che saranno eseguite dai singoli operatori economici. In ogni caso ciascun operatore dovrà tassativamente essere in possesso di requisiti adeguati e sufficienti per eseguire l’attività assegnata allo stesso nell’ambito del raggruppamento. Fatto salvo quanto previsto dall’art.48, commi 18 e 19 del D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale nel caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario. L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. I consorzi di cui all’art. 45 c. 2, lettere b) e c) 48 del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti e ss.mm.ii. nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. Le Agenzie invitate ad indicare offrire dovranno dimostrare di disporre della procura ed incarico per conto della Compagnia, autodichiarando in sede di offerta proposta il loro incarico. I soggetti con sede in stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per quali consorziati concorrono; a quest’ultimi è fatto divieto l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. E’ ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911, del codice civile. Come stabilito dalla AVCP (ora X.X.XX) con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare alla gara ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell’offerta; non sarà possibile modificare la composizione in qualsiasi altra forma. N.B. : In caso corso di imprese consorziate o raggruppateesecuzione del Contratto, in sede di offerta devono essere chiaramente indicati salve le attività che saranno eseguite da ciascuna impresa partecipante. In ogni caso i concorrenti non dovranno versare in alcuna delle cause di esclusione dalle gare pubbliche previste eccezioni ammesse dalla legge, in primo luogo l’art. 80, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. I concorrenti dovranno altresì possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure dovranno aver presentato domanda di iscrizione al predetto elencovigente disciplina.
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Samples: Disciplinare Di Gara Per L’affidamento Di Servizi Assicurativi Per Il Comune Di Crema (Cr)
SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici presentare offerta tutti i soggetti singoli, consorziati, o temporaneamente raggruppati, ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 34 - 35 - 36 e 37 del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i. I soggetti partecipanti aventi sede in uno stato dell’Unione Europea, o firmatari di accordi sugli appalti pubblici di cui all’art. 45, D. Lgs. n. 50/2016, ivi compresi quelli stabiliti in Paesi stranieri e abilitati in base alle norme ivi vigenti (art. 49, 47 del d.lgs. n. 50/2016)163/2006, saranno ammessi nel rispetto delle condizioni di cui al predetto articolo. Per il caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o costituendi, dovranno in ogni caso essere specificate, a pena di esclusione dalla gara, le attività che saranno eseguite dai singoli operatori economici. In ogni caso ciascun operatore dovrà tassativamente Tutti i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. meglio dettagliati negli appositi ALLEGATI 2 e 3 del presente disciplinare che si richiamano ad ogni effetto per i requisiti adeguati e sufficienti per eseguire l’attività assegnata allo stesso nell’ambito le condizioni di partecipazione in essi contenute. Sono esclusi dalla partecipazione alla gara, ai sensi della lettera m-quater) del raggruppamentocomma 1 dell’art. Fatto salvo quanto previsto dall’art.4838 del Codice dei Contratti Pubblici, commi 18 gli operatori economici concorrenti che si trovino in una delle situazioni di controllo disciplinate dall'art. 2359 del Codice Civile, tale che le rispettive offerte disgiunte, sulla base di univoci elementi, risultino essere di fatto provenienti e 19 imputabili ad un unico centro decisionale, qualora ciò comporti il venir meno del D.Lgsprincipio di par condicio dei concorrenti e quello di segretezza delle offerte. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offertaLa verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica; il concorrente deve aver formulato autonomamente l'offerta. E’ È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario Consorzio di concorrenticui all'articolo 34 comma 1 lettere d), e) ed f) del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale nel caso di partecipazione qualora sia stata presentata offerta in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinarioconsorzio. L’offerta dei concorrenti raggruppati Gli operatori economici aventi sede, residenza o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale domicilio nei confronti della stazione appaltantepaesi inseriti nelle c.d. I consorzi “black list” di cui all’art. 45 c. 2, lettere b) al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e c) al decreto del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono; a quest’ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. N.B. : In caso di imprese consorziate o raggruppate, in sede di offerta Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere chiaramente indicati le attività che saranno eseguite da ciascuna impresa partecipante. In ogni caso i concorrenti non dovranno versare in alcuna delle cause di esclusione dalle gare pubbliche previste dalla legge, in primo luogo l’art. 80, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. I concorrenti dovranno altresì possederepossesso, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78). I soggetti concorrenti possono partecipare, ai sensi dell’art. 34, comma 1 lettere d) ed e) del d.lgs. 163/2006, oltre che singolarmente, in raggruppamento temporaneo di imprese oppure in costituendo consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del Codice Civile anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615 ter del Codice Civile, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34 e 37 del d.lgs. n. 163/2006. I requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006 devono essere posseduti e dichiarati da ciascuno dei fornitorisoggetti raggruppati/consorziati. I soggetti che intendono partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o costituendo consorzio ordinario di concorrenti dovranno produrre, prestatori a pena di servizi esclusione, singolarmente le dichiarazioni di cui agli ALLEGATI 2 e 3 sopracitati, nonché congiuntamente le dichiarazioni di cui agli ALLEGATI 1 e 4 da cui risulti tale intendimento, con espressa indicazione del soggetto designato capogruppo e mandatario nonché la specificazione delle quote di lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Il Raggruppamento dovrà produrre la cauzione provvisoria intestata alla mandataria Capogruppo designata e alla/e mandante/i. I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, dovranno essere posseduti dal raggruppamento/consorzio secondo le modalità meglio evidenziate al successivo articolo 4. In caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell’esecuzione delle prestazioni richieste NON possono essere diversi da quelli indicati in sede di gara. L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, da tutti i soggetti che fanno parte del raggruppamento o del costituendo consorzio ordinario di concorrenti. Sono ammessi a partecipare alla gara anche i consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b), c) ed e) del d.lgs. 163/2006, con la specificazione che il consorzio dovrà indicare quali, tra gli operatori economici facenti parte del consorzio, eseguiranno le lavorazioni oggetto del presente appalto; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualunque altra forma, alla presente gara. In caso di aggiudicazione, i soggetti consorziati esecutori dell’appalto non potranno essere diversi da quelli indicati in sede di lavori non soggetti gara. Sia il Consorzio che la/e Consorziata/e indicata/e quale esecutrice/i della prestazione in caso di aggiudicazione, dovranno produrre singolarmente le attestazioni e le dichiarazioni di cui agli ALLEGATI 2 e 3 al presente disciplinare. I Consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b), c) ed e) del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. sono invitati ad allegare copia dello Statuto. In caso di Consorzi STABILI, trova applicazione quanto prescritto dall’art. 94 del Regolamento d.P.R. 207/2010 I concorrenti, singoli, consorziati o raggruppati, potranno qualificarsi per la partecipazione alla presente gara anche avvalendosi dei requisiti di carattere tecnico, economico, finanziario e organizzativo di un altro soggetto. Il concorrente (soggetto avvalente) dovrà dichiarare di voler far affidamento sulla capacità di un altro operatore economico (soggetto ausiliario) indicando il medesimo e i requisiti per i quali si richiede l’avvalimento secondo le prescrizioni di cui all’art. 49 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. . A tal fine i concorrenti dovranno produrre, nell’ambito dell’ALLEGATO 5, le dichiarazioni di cui all’art. 49 comma 2 lettere a) e b) del d.lgs. 163/2006 e inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa l’originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente e della Stazione appaltante a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.dfornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’Accordo quadro. white list) istituito presso la Prefettura della Provincia Nel caso in cui l’operatore il soggetto ausiliario appartenga allo stesso gruppo di cui fa parte il soggetto concorrente, quest’ultimo, in luogo del contratto di cui sopra, può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico ha esistente nel gruppo, dal quale discendono gli obblighi imposti dalla normativa antimafia. Il soggetto ausiliario dovrà rendere espresse dichiarazioni di cui all’articolo 49, comma 2, lettere c), d) ed e) del d.lgs. 163/2006 come da ALLEGATO 6 al presente disciplinare. In particolare il contratto di avvalimento dovrà essere espresso in forma scritta con indicazione esplicita ed esauriente dei mezzi e dei requisiti messi a disposizione per tutta la propria sede oppure dovranno aver presentato domanda di iscrizione al predetto elencodurata dell’Accordo quadro, dell’oggetto e dell’onerosità o meno della prestazione. Si precisa che più concorrenti non potranno avvalersi dello stesso soggetto ausiliario e che il soggetto ausiliario ed il concorrente (ausiliato) non possono partecipare contemporaneamente alla presente gara. L’ausiliario sarà soggetto alla dimostrazione del possesso del/i requisito/i messo/i a disposizione del soggetto concorrente (ausiliato). Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.
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SOGGETTI AMMESSI. Sono E’ ammessa la partecipazione alla gara dei soggetti di cui all’art. 34 – comma 1 – del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Tra gli altri, sono quindi ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici procedura di cui all’art. 45affidamento del presente contratto pubblico, D. Lgs. n. 50/2016, ivi compresi quelli stabiliti in Paesi stranieri e abilitati in base alle norme ivi vigenti (art. 49, d.lgs. n. 50/2016). Per il caso di anche i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenticoncorrenti ai sensi ed agli effetti dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. In tal caso, costituiti o costituendi, dovranno in ogni caso nell’offerta devono essere specificate, a pena di esclusione dalla gara, specificate le attività parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economicicommerciali riuniti. E’ consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti. In ogni tal caso ciascun operatore dovrà tassativamente l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei, e deve contenere l’impegno che, in possesso caso di requisiti adeguati e sufficienti per eseguire l’attività assegnata allo stesso nell’ambito del raggruppamento. Fatto salvo quanto previsto dall’art.48aggiudicazione della gara, commi 18 e 19 del D.Lgs. 50/2016gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato da indicare in sede di offertaofferta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti ex art. 2602 del Codice Civile, già costituiti, al momento di presentazione dell’offerta dovranno essere indicati gli estremi dell’atto costitutivo. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo e/o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale nel caso di partecipazione qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinarioordinario di concorrenti. L’offerta dei Non possono partecipare alla gara concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la che si trovino fra di loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. I consorzi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 45 c. 2, lettere b) e c) 2359 del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono; a quest’ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. N.B. : In caso di imprese consorziate o raggruppate, in sede di offerta devono essere chiaramente indicati le attività che saranno eseguite da ciascuna impresa partecipante. In ogni caso i concorrenti non dovranno versare in alcuna delle cause di esclusione dalle gare pubbliche previste dalla legge, in primo luogo l’art. 80, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. I concorrenti dovranno altresì possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure dovranno aver presentato domanda di iscrizione al predetto elencoCodice Civile.
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Samples: www.sardegnaprogrammazione.it
SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a Possono partecipare alla procedura di gara gli operatori economici i soggetti espressamente indicati all’art. 46 co. 1 lettere a), b), c), d), e) ed f) del Codice. Ai sensi dell’art. 24 co. 5 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, l’incarico oggetto del presente affidamento, dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di offerta, con specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e indicazione del rapporto giuridico con il concorrente. I liberi professionisti singoli o associati dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 del DM del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016, n. 263. Le società di professionisti e le società di ingegneria dovranno essere in possesso dei requisiti previsti, rispettivamente, agli articoli 2 e 3 del DM di cui al precedente punto. Ai sensi dell’articolo 5 del decreto succitato per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto medesimo devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE. In caso di partecipazione in forma plurima (RTP/Consorzi ordinari) trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 45, D. Lgs48 del Codice. n. 50/2016, ivi compresi quelli stabiliti in Paesi stranieri e abilitati in base alle norme ivi vigenti (art. 49, d.lgs. n. 50/2016). Per il caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o costituendi, dovranno in ogni caso essere specificate, a pena di esclusione dalla gara, le attività che saranno eseguite dai singoli operatori economici. In ogni caso ciascun operatore dovrà tassativamente essere in possesso di requisiti adeguati e sufficienti per eseguire l’attività assegnata allo stesso nell’ambito del raggruppamento. Fatto salvo quanto previsto dall’art.48, commi 18 e 19 del D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. E’ È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore. La violazione di tale divieto comporta l’esclusione dalla gara anche in forma individuale nel caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario. L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. I consorzi di cui all’art. 45 c. 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono; a quest’ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. N.B. : In caso di imprese consorziate o raggruppate, in sede di offerta devono essere chiaramente indicati le attività che saranno eseguite da ciascuna impresa partecipante. In ogni caso tutti i concorrenti non dovranno versare in alcuna delle cause di esclusione dalle gare pubbliche previste dalla legge, in primo luogo l’art. 80, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. I concorrenti dovranno altresì possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l’operatore economico ha figuri la propria sede oppure dovranno aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.presenza del medesimo soggetto. E’ vietata l’associazione in partecipazione. Ai sensi dell’ art. 42, comma 4, del Codice e fermo restando quanto previsto dall’art. 53, c. 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165:
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SOGGETTI AMMESSI. Sono Possono essere ammessi a partecipare all’iscrizione gli operatori economici, secondo la definizione di cui all’articolo 3 co. 1 lett. p) del Codice, di cui alla gara art. 45 c.2, lett. a), b), c) e art. 46 del Codice stesso compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 13. L'affidatario di Lavori, Forniture e Servizi deve essere in possesso degli stessi requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economica-finanziaria richiesti nelle ordinarie procedure di scelta del contraente. Sviluppo Toscana S.p.A. forma gli elenchi fornitori per gli affidamenti, ai quali possono essere iscritti soltanto gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui all’artal precedente comma secondo le modalità descritte in apposita procedura. 45In tutti i casi in cui la legge e il presente Regolamento lo consentano, D. LgsSviluppo Toscana S.p.A. potrà individuare i contraenti tra quelli iscritti in appositi elenchi dalla stessa predisposti ed al cui interno vengono iscritte le imprese in possesso dei requisiti richiesti facenti richiesta. n. 50/2016L’iscrizione a tali elenchi non è, ivi compresi quelli stabiliti in Paesi stranieri e abilitati in base alle norme ivi vigenti (art. 49, d.lgs. n. 50/2016). Per il caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o costituendi, dovranno in ogni caso caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure per l’affidamento delle acquisizioni per i “contratti sotto soglia” o comunque per essere specificateinvitati alle procedure di selezione dei contraenti indette dalla Società. Salvo quanto sopra esposto, Sviluppo Toscana S.p.A. potrà individuare gli operatori economici anche attraverso indagini di mercato, mediante avviso pubblico sul sistema regionale START per un periodo non inferiore a pena 15 giorni, che potranno essere ridotti a 5 per motivi di esclusione dalla garaurgenza, le attività specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che saranno eseguite dai singoli operatori economici. In ogni caso ciascun operatore dovrà tassativamente essere in possesso di requisiti adeguati e sufficienti per eseguire l’attività assegnata allo stesso nell’ambito del raggruppamento. Fatto salvo quanto previsto dall’art.48, commi 18 e 19 del D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti rispetto si intendono invitare a quella risultante dall’impegno presentato in sede di presentare offerta. E’ fatto divieto ai concorrenti Gli elenchi fornitori tengono conto, nei limiti delle funzioni proprie di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrentiSviluppo Toscana S.p.A., ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale nel caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario. L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. I consorzi di cui all’art. 45 c. 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono; a quest’ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. N.B. : In caso di imprese consorziate o raggruppate, in sede di offerta devono essere chiaramente indicati le attività che saranno eseguite da ciascuna impresa partecipante. In ogni caso i concorrenti non dovranno versare in alcuna delle cause di esclusione dalle gare pubbliche previste dalla legge, in primo luogo l’art. 80, d.lgs. Linee Guida dell’ANAC n. 50/2016 e s.m.i. I concorrenti dovranno altresì possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure dovranno aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco4.
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Samples: www.sviluppo.toscana.it
SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici i concorrenti di cui all’art. 4534, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016163/2006 e ss.mm.ii. costituiti da operatori economici singoli o riuniti o consorziati, ivi compresi quelli stabiliti ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. nonché degli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ovvero da operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. Gli operatori economici che partecipano alla gara in Paesi stranieri forma singola devono essere in possesso dei requisiti economico – finanziari e abilitati in base alle norme ivi vigenti tecnico – organizzativi richiesti e determinati con riferimento alla categoria unica e prevalente per l’importo totale dell’appalto (art. 4992, d.lgs. n. 50/2016comma 1, D.P.R. 207/2010). Per il caso di le A.T.I., per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o costituendi, dovranno in ogni caso essere specificate, a pena di esclusione dalla gara, le attività che saranno eseguite dai singoli operatori economici. In ogni caso ciascun operatore dovrà tassativamente essere in possesso di requisiti adeguati , per i consorzi e sufficienti per eseguire l’attività assegnata allo stesso nell’ambito del raggruppamento. Fatto salvo quanto previsto dall’art.48, commi 18 e 19 del D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale nel caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario. L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. I consorzi i GEIE di cui all’art. 45 c. 34 comma, lett. d), e) ed f) del Codice dei Contratti – di tipo orizzontale – al capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti prescritti per l’operatore economico singolo, nella misura del 40%, mentre a ciascuno dei mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10%, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel Bando di gara. L’operatore economico mandatario deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti (art. 92, comma 2, lettere b) e c) del D.LgsD.P.R. 207/2010). 50/2016 sono tenuti ad indicare Se l’operatore economico singolo o gli operatori economici che intendano riunirsi in sede di offerta associazione temporanea hanno i requisiti per quali consorziati concorrono; a quest’ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. N.B. : In caso di imprese consorziate o raggruppatecui al presente disciplinare, in sede possono associare altri operatori economici qualificati anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel Bando di offerta devono essere chiaramente indicati le attività gara, a condizione che i lavori eseguiti da quest’ultimi non superino il 20 (venti) per cento dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuno sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno eseguite da ciascuna impresa partecipantead essi affidati (art. In ogni caso i concorrenti non dovranno versare in alcuna delle cause di esclusione dalle gare pubbliche previste dalla legge92, in primo luogo l’art. 80comma 5, d.lgs. D.P.R. n. 50/2016 e s.m.i. I concorrenti dovranno altresì possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure dovranno aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco207/2010).
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a Possono partecipare alla gara gli operatori economici procedura di cui all’artaffidamento i soggetti espressamente indicati all’articolo 46 del Codice dei contratti pubblici per i quali non sussistono i motivi di esclusione individuati dall’art. 4580 del suddetto Codice e in possesso dei requisiti prescritti nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, D. Lgsn. 263 in ragione della forma di partecipazione del concorrente. n. 50/2016I soggetti partecipanti devono essere abilitati, ivi compresi quelli stabiliti in Paesi stranieri al momento della presentazione della manifestazione di interesse, e abilitati in base al momento dell’invito alla RdO, alla Piattaforma di e-procurement “SardegnaCAT” con accreditamento alle norme ivi vigenti (artcategorie merceologiche AP23AB22, AP23AC22 e AP23AD22 o superiori. 49, d.lgs. n. 50/2016). Per il caso di Ai raggruppamenti temporanei o e ai consorzi ordinari di concorrentioperatori economici si applica altresì l’art. 48 del citato D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Ai sensi dell’articolo 48, costituiti o costituendicomma 7, dovranno in ogni caso essere specificate, a pena di esclusione dalla gara, le attività che saranno eseguite dai singoli operatori economici. In ogni caso ciascun operatore dovrà tassativamente essere in possesso di requisiti adeguati e sufficienti per eseguire l’attività assegnata allo stesso nell’ambito del raggruppamento. Fatto salvo quanto previsto dall’art.48, commi 18 e 19 del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti pubblici, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di concorrenti. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla gara anche in stessa procedura sotto qualsiasi forma individuale nel caso societaria di partecipazione in raggruppamento liberi professionisti o consorzio ordinario. L’offerta dei concorrenti raggruppati una società di professionisti della quale il professionista è amministratore, socio, dipendente,consulente o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. I consorzi di cui all’art. 45 c. 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono; a quest’ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. N.B. : In caso di imprese consorziate o raggruppate, in sede di offerta devono essere chiaramente indicati le attività che saranno eseguite da ciascuna impresa partecipante. In ogni caso i concorrenti non dovranno versare in alcuna delle cause di esclusione dalle gare pubbliche previste dalla legge, in primo luogo l’art. 80, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. I concorrenti dovranno altresì possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure dovranno aver presentato domanda di iscrizione al predetto elencocollaboratore.
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SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici procedura i soggetti di cui all’art. 45, 34 del D. Lgs. n. 50/2016, ivi compresi quelli stabiliti in Paesi stranieri 163/2006 e abilitati in base alle norme ivi vigenti (art. 49, d.lgs. n. 50/2016). Per il ss.mm.ii.. Nel caso di raggruppamenti Raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o costituendii soggetti del Raggruppamento, prima della presentazione dell’offerta, devono aver conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza, risultante per scrittura privata autenticata, ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti. La relativa procura dovrà risultare da atto pubblico. I consorzi di cui all’art. 34, c.1, lett. e) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., dovranno presentare in ogni sede di offerta l’atto costitutivo del consorzio e successive modificazioni, in originale o copia autentica, nonché la delibera dell’organo statutariamente competente, indicante l’impresa consorziata con funzioni di capogruppo. Nel caso di presentazione di offerta da parte di imprese che intendano riunirsi ai sensi dell’art.34, c.1, lett. d) e e) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., l’offerta deve essere specificatesottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il Raggruppamento e contenere l’impegno che, a pena in caso di esclusione dalla aggiudicazione della gara, le attività che saranno eseguite dai singoli operatori economicistesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza, ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. In ogni caso, ciascuna impresa costituita in Raggruppamento Temporaneo o consorzio o GEIE dovrà presentare in sede di offerta la documentazione di cui al successivo art. 8, fatta eccezione per la dichiarazione relativa all’accettazione del capitolato speciale ed al subappalto, che dovranno essere presentate esclusivamente dall’impresa indicata quale capogruppo del costituito Raggruppamento o Consorzio o che, nel caso ciascun operatore dovrà tassativamente in cui il Raggruppamento o Consorzio non siano ancora costituiti al momento dell’offerta, dovranno essere sottoscritti da tutte le imprese che intendono raggrupparsi o costituirsi in possesso di requisiti adeguati e sufficienti per eseguire l’attività assegnata allo stesso nell’ambito del raggruppamentoconsorzio. Fatto salvo quanto previsto dall’art.48E’ vietata l’associazione in partecipazione. E’, commi 18 e 19 del D.Lgs. 50/2016altresì, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei del Raggruppamento o consorzi ordinari di concorrenti del consorzio rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo Raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, Consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale nel caso di partecipazione qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento Raggruppamento o consorzio ordinario. L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltanteConsorzio. I consorzi di cui all’art. 45 c. 2imprese artigiane, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 i consorzi di cooperative ed i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorronoil consorzio concorre; a quest’ultimi questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. N.B. : In caso di imprese consorziate o raggruppate, in sede di offerta devono essere chiaramente indicati le attività che saranno eseguite da ciascuna impresa partecipante. In ogni caso i concorrenti non dovranno versare in alcuna delle cause di esclusione dalle gare pubbliche previste dalla legge, in primo luogo l’art. 80, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. I concorrenti dovranno altresì possedere, pena l’esclusione dalla forma alla medesima gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure dovranno aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a partecipare La partecipazione alla gara gli è riservata agli operatori economici in possesso della prescritta abilitazione al M.E.P.A., nella categoria di cui all’artinteresse, i quali rinnoveranno le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, richiesti dalla documentazione di gara. 45Ciascun operatore economico, D. Lgsin qualsiasi forma partecipante, può presentare una sola offerta tecnico-economica. n. 50/2016È vietato presentare offerte parziali, ivi compresi quelli stabiliti in Paesi stranieri e abilitati in base alle norme ivi vigenti (art. 49alternative o condizionate, d.lgs. n. 50/2016). Per il caso o contenenti riserve o eccezioni, ovvero che modifichino i termini di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o costituendi, dovranno in ogni caso essere specificatesvolgimento del servizio, a pena di esclusione dalla gara, le attività che saranno eseguite dai singoli operatori economici. In ogni caso ciascun operatore dovrà tassativamente essere in possesso di requisiti adeguati e sufficienti per eseguire l’attività assegnata allo stesso nell’ambito del raggruppamento. Fatto salvo quanto previsto dall’art.48, commi 18 e 19 del D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. E’ È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo R.T.I. o di un consorzio ordinario di concorrenticoncorrenti o presenti in più R.T.I o consorzi. La violazione comporta l’esclusione dalla gara e le conseguenti comunicazioni. R.T.I. e consorzi ordinari di concorrenti si conformeranno all’art. 48 del Codice, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale nel caso indicando la parte o la quota di partecipazione al R.T.I. e di effettuazione dei servizi di ciascun operatore componente la compagine. L’impresa capogruppo svolgerà il servizio in raggruppamento o consorzio ordinario. L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltantemisura maggioritaria. I consorzi di cui all’art. 45 c. all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgsd.lgs. 50/2016 50/2016, sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorronoil consorzio concorre; a quest’ultimi questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara partecipare, in qualsiasi altra forma. N.B. : In , alla medesima gara; in caso di imprese consorziate o raggruppate, in sede di offerta devono essere chiaramente indicati le attività che saranno eseguite da ciascuna impresa partecipante. In ogni caso i concorrenti non dovranno versare in alcuna delle cause di esclusione dalle gare pubbliche previste dalla legge, in primo luogo l’art. 80, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. I concorrenti dovranno altresì possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure dovranno aver presentato domanda di iscrizione al predetto elencoviolazione sono esclusi sia il consorzio sia il consorziato.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 4548 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., D. Lgsovvero per le imprese stabilite in altri Stati membri dell’UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento. n. 50/2016E’ ammessa inoltre la partecipazione di Consorzi di imprese, ivi compresi quelli stabiliti ai sensi dell’art. 47 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. È altresì ammessa la partecipazione di più Imprese assicuratrici ai sensi dell’art. 1911 del Codice Civile in Paesi stranieri regime di Coassicurazione. Resta tuttavia inteso che la partecipazione delle Imprese in Coassicurazione è ammessa, a condizione che la stessa sia formalizzata in sede di offerta, e abilitati ferma restando la responsabilità solidale, in base alle norme ivi vigenti (esplicita deroga al citato art. 491911 del Codice civile, d.lgsdi tutte le imprese riunite in Coassicurazione per le obbligazioni assunte con la stipula del Contratto/Polizza. n. 50/2016). Per il In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari partecipazione nelle forme di concorrenti, costituiti o costituendi, dovranno in ogni caso essere specificatecui all’articolo 48 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di Coassicurazione, a pena di esclusione dalla garaesclusione, le attività che saranno eseguite dai singoli operatori economicila mandataria/l’impresa delegataria dovrà eseguire la prestazione in misura maggioritaria in senso relativo. In ogni caso ciascun operatore dovrà tassativamente essere Resta fermo quanto eventualmente previsto nel paragrafo 4 in ordine al possesso di dei requisiti adeguati e sufficienti per eseguire l’attività assegnata allo stesso nell’ambito del raggruppamento. Fatto salvo quanto previsto dall’art.48, commi 18 e 19 del D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale nel caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario. L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltanteRTI/Consorzio Ordinario/Coassicurazione. I consorzi di cui all’art. 45 c. 2, lettere b) e c) 47 del D.LgsD.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono tenuti ad indicare in sede nel DGUE, di offerta cui all’Allegato 1 al presente disciplinare, se e per quali consorziati concorronoil consorzio concorre; a quest’ultimi questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. N.B. : In caso di imprese consorziate forma (individuale o raggruppate, in sede di offerta devono essere chiaramente indicati le attività che saranno eseguite da ciascuna impresa partecipante. In ogni caso i concorrenti non dovranno versare in alcuna delle cause di esclusione dalle gare pubbliche previste dalla legge, in primo luogo l’art. 80, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. I concorrenti dovranno altresì possedere, associata) pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco sia del consorzio che dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.dconsorziati e l’applicazione dell’art. white list) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure dovranno aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco353 del codice penale.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici presentare l’offerta i soggetti di cui all’art. 4534, D. Lgscomma 1, (lettere da a) ad f) del D.Lgs.163/2006 che svolgono attività economiche coerenti con il servizio oggetto dell'appalto. n. 50/2016, ivi compresi quelli stabiliti in Paesi stranieri e abilitati in base alle norme ivi vigenti (E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui al citato art. 4934 comma 1, d.lgslett. n. 50/2016d) ed e), anche se non ancora costituiti. Per il caso E’ inoltre consentita la partecipazione a concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenticui all’art. 47, costituiti o costituendi, dovranno in ogni caso essere specificate, a pena di esclusione dalla gara, le attività che saranno eseguite dai singoli operatori economici. In ogni caso ciascun operatore dovrà tassativamente essere in possesso di requisiti adeguati e sufficienti per eseguire l’attività assegnata allo stesso nell’ambito del raggruppamento. Fatto salvo quanto previsto dall’art.48, commi 18 e 19 del D.Lgs. 50/2016, 163/2006 e s.m.i.. I soggetti suddetti dovranno ottemperare alle norme in materia di partecipazione alle gare d’appalto da parte di Consorzi e RTI previste dagli artt. 34 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. In particolare si sottolinea che è vietata qualsiasi modificazione la partecipazione alla composizione gara dei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari concorrenti che si trovino fra di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato loro in sede una delle situazioni di offertacontrollo di cui all’art. 2359 del codice civile. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo RTI o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale nel caso qualora abbia partecipato alla stessa in forma di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario. L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltanteordinario di concorrenti. I consorzi Consorzi di cui all’art. 45 c. 234, lettere comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad hanno l’obbligo di indicare in sede di offerta per quali consorziati concorronoil consorzio concorre (art. 37 comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.); a quest’ultimi è fatto divieto di questi ultimi non possono partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. N.B. : In caso di imprese consorziate o raggruppate, in sede di offerta devono essere chiaramente indicati le attività pena l’esclusione sia del consorzio che saranno eseguite da ciascuna impresa partecipantedel consorziato. In ogni caso i concorrenti non dovranno versare relazione ai consorzi stabili, costituiti anche in alcuna delle cause forma di esclusione dalle gare pubbliche previste dalla leggesocietà consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, in primo luogo l’art. 80tra imprenditori individuali, d.lgsanche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del D. Lgs. n. 50/2016 163/2006 e s.m.i., è vietata la contemporanea partecipazione alla gara da parte del consorzio stesso e dei consorziati nonché la partecipazione a più di un consorzio stabile. I concorrenti dovranno altresì possederenon residenti in Italia possono produrre, pena l’esclusione dalla garacon riferimento ai requisiti richiesti, l’iscrizione nell’elenco dei fornitoriidonea equivalente documentazione secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.dnel rispetto delle specifiche disposizioni dell’art. white list) istituito presso la Prefettura della Provincia 47 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, corredata da una traduzione in lingua italiana certificata dalle autorità diplomatiche o consolari italiane dello Stato in cui l’operatore economico ha la propria sede sono state redatte, oppure dovranno aver presentato domanda di iscrizione al predetto elencoda un traduttore ufficiale.
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SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a partecipare È ammessa la partecipazione alla gara gli operatori economici presente procedura dei soggetti di cui all’art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016; ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del d. lgs. n. 50/2016. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione. È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero per le imprese stabilite in altri Stati membri dell’UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento. È ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D. Lgs. n. 50/2016, ivi compresi quelli stabiliti la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in Paesi stranieri e abilitati in base alle norme ivi vigenti (artmisura maggioritaria. 49, d.lgs. n. 50/2016). Per il caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o costituendi, dovranno in ogni caso essere specificate, a pena di esclusione dalla gara, le attività che saranno eseguite dai singoli operatori economici. In ogni caso ciascun operatore dovrà tassativamente essere in possesso di requisiti adeguati e sufficienti per eseguire l’attività assegnata allo stesso nell’ambito del raggruppamento. Fatto salvo quanto previsto dall’art.48, commi 18 e 19 del D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. E’ È fatto divieto ai concorrenti ad una medesima impresa di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrentiforma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, ovvero Consorzio) così come è fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare alla gara anche in diversi R.T.I. o in diversi Consorzi, pena, in ogni caso, l’esclusione dell’impresa e del/i concorrente/i in forma individuale nel associata al quale l’impresa stessa partecipa. Nel caso di partecipazione in raggruppamento lavori, di forniture o consorzio ordinario. L’offerta dei concorrenti servizi, gli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti devono specificare in offerta le categorie di lavori o le parti del servizio o della stazione appaltantefornitura che saranno eseguire dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (c. 4, art 48 D.Lgs n. 50/2016). I consorzi di cui all’art. 45 c. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 n. 50/2016, sono tenuti ad indicare in sede di offerta se e per quali consorziati concorronoil consorzio concorre; a quest’ultimi questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma. N.B. : In caso di imprese consorziate forma (individuale o raggruppate, in sede di offerta devono essere chiaramente indicati le attività che saranno eseguite da ciascuna impresa partecipante. In ogni caso i concorrenti non dovranno versare in alcuna delle cause di esclusione dalle gare pubbliche previste dalla legge, in primo luogo l’art. 80, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. I concorrenti dovranno altresì possedereassociata), pena l’esclusione dalla procedura stessa sia del consorzio che dei consorziati e l’applicazione dell’art. 353 del codice penale (comma 7, art. 48 D.Lgs n. 50/2016). In caso di partecipazione in forma di costituenda associazione, si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del d. lgs. n. 50/2016. In questa circostanza l’offerta deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitorile stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso da indicare nell’offerta stessa e qualificata come capogruppo, la Prefettura della Provincia quale stipulerà il contratto in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure dovranno aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenconome e per conto proprio e delle mandanti.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici presentare l’offerta i soggetti di cui all’art. 4534, comma 1, (lettere da a) ad f) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. che svolgono attività compatibili con le prestazioni oggetto di gara. E’ consentita la presentazione di offerte da parte di prestatori di servizi di cui al citato art. 34 comma 1, lett. d) ed e), anche se non ancora costituiti, nel rispetto comunque delle previsioni dell'art. 37, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, ivi compresi quelli stabiliti in Paesi stranieri Lg.vo 163/2006 e abilitati in base s.m.i.. I prestatori di servizi suddetti dovranno ottemperare alle norme ivi vigenti (artin materia di partecipazione alle gare di appalto da parte di Xxxxxxxx e RTI previste dagli artt. 49, d.lgs34 e ss. n. 50/2016). Per il caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o costituendi, dovranno in ogni caso essere specificate, a pena di esclusione dalla gara, le attività che saranno eseguite dai singoli operatori economicidel D. Lgs.163/2006 e s.m.i. In ogni caso ciascun operatore dovrà tassativamente essere in possesso di requisiti adeguati e sufficienti per eseguire l’attività assegnata allo stesso nell’ambito del raggruppamento. Fatto salvo quanto previsto dall’art.48particolare, commi 18 e 19 del D.Lgs. 50/2016, si sottolinea che è vietata la partecipazione alla gara dei concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offertala relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. E’ fatto divieto ai prestatori di servizi concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo RTI o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale nel caso qualora abbia partecipato alla stessa in forma di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario. L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltanteordinario di concorrenti. I consorzi Consorzi di cui all’art. 45 c. 234, lettere comma 1, lett. b) hanno l’obbligo di indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre (art. 37 comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e c) s.m.i.); questi ultimi non possono partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, pena l’esclusione sia del D.Lgsconsorzio che del consorziato. 50/2016 I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorronoil consorzio concorre; a quest’ultimi questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. N.B. : 353 del codice penale. E’ consentita la partecipazione a concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 47, del D.Lgs. 163/2006. Ai consorzi di concorrenti di cui all’art. 2602 del C.C. (soggetti di cui all’art. 34 lett. e) del D.Lgs. 163/2006 si applicano le regole previste per le associazioni temporanee di imprese. In caso di imprese consorziate o raggruppate, in sede presentazione di offerta devono essere chiaramente indicati le attività che saranno eseguite da ciascuna impresa partecipante. In ogni caso i concorrenti non dovranno versare in alcuna delle cause parte di esclusione dalle gare pubbliche previste dalla legge, in primo luogo l’art. 80, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. I concorrenti dovranno altresì possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, raggruppamenti di prestatori di servizi ed esecutori ovvero di lavori Consorzi, la Capogruppo ovvero il Consorzio nella sua autonomia strutturale o una delle consorziate incaricate del servizio, dovranno possedere a pena di esclusione i livelli minimi di capacità finanziaria e tecnica, ove frazionabili, in misura non soggetti a tentativo inferiore al 60% di infiltrazione mafiosa quelli globali richiesti. La restante percentuale dovrà essere posseduta dalle mandanti e/o dalle altre consorziate incaricate del servizio con un limite individuale comunque non inferiore al 20% dei requisiti globali richiesti. In caso di presentazione di offerta da parte di raggruppamenti di prestatori di servizi di tipo verticale, così come indicato all'art. 37, comma 2 del D. Lg.vo 163/2006 e s.m.i., le attività principali sono quelle che danno luogo ai prodotti richiamati al punto 3.2 di pag 10 dalla lettera a) alla lettera f) mentre la redazione del prodotto riportato al punto g) sempre di pag. 10 (c.d. white listFinal Report) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure dovranno aver presentato domanda di iscrizione al predetto elencopuò essere considerato l’attività secondaria.
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