Common use of SOGGETTI AMMESSI Clause in Contracts

SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all’art. 45 del D.lgs. 50/2016. In particolare, i soggetti ammessi sono: a) farmacisti singoli o associati abilitati alla professione di farmacisti, iscritti all’Albo professionale relativo; b) società di persone, di capitali o cooperative aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia) e nella cui compagine sia presente almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia. c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia. e) i raggruppamenti non ancora costituiti; in tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo e che dichiarino di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia. f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti richiesti alla precedente lettera b), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile. g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009. h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, fermo restando il requisito di cui alla precedente lettera b). È vietata qualsiasi modificazione della composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio rispetto a quella risultante dall’impegno assunto in sede di presentazione dell’offerta. È fatto divieto di partecipare alla presente procedura di gara, ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui si rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà al ritiro dell’aggiudicazione. Si procederà inoltre doverosamente alla segnalazione di tali eventi, ovvero di elementi che inducano anche solo in via presuntiva a ritenere possibili tali eventi, ad ogni Autorità pubblica competente, ivi compresa l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Non è ammessa la partecipazione alla gara di Concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice. È, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (Consorzi tra società cooperative e Consorzi tra imprese artigiane, Consorzi stabili) di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. È fatto obbligo agli Operatori Economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara le parti del servizio che intendono svolgere, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dal presente bando; il medesimo obbligo si applica sugli Operatori Economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete.

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Samples: Concessione Del Servizio Di Gestione Della Farmacia

SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a Possono partecipare alla al presente procedura i soggetti individuati all’art. 45 del D.lgs. 50/2016. In particolarebando tutte le imprese singole, i soggetti ammessi sono: a) farmacisti singoli o associati abilitati alla professione di farmacisticonsorzi, iscritti all’Albo professionale relativo; b) società di persone, di capitali o cooperative aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia) e nella cui compagine sia presente almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia. c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, imprese (RTI) – costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia. e) i raggruppamenti non ancora costituiti; in tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo e che dichiarino di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia. f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016o costituendi, in possesso dei requisiti richiesti alla precedente lettera b)economico finanziari previsti dal presente Avviso. I soggetti interessati dovranno presentare l’offerta, anche redatta in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile. g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3lingua italiana, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertitosottoscritta dal Legale Rappresentante, con modificazionila quale, dalla legge sotto la propria responsabilità, dichiarino ex art. n. 33/2009.46 del DPR n. 445 del 28/12/2000, il possesso dei seguenti requisiti: h1) di essere in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale; a tal fine indicare che l'impresa rappresentata applica ai propri lavoratori dipendenti i soggetti seguenti Contratti Collettivi: <indicare categoria di riferimento e data del contratto in vigore> e che abbiano stipulato il contratto è iscritta all'INPS: <indicare sede e matricola>, all'INAIL: <indicare sede, numero di gruppo europeo posizione assicurativa e codice ditta> e se, con eventuale iscrizione alla CASSA EDILE <indicare sede e matricola>; 2) di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991non trovarsi in condizioni di liquidazione, n. 240fallimento, fermo restando il requisito cessazione di cui alla precedente lettera b). È vietata qualsiasi modificazione della composizione del raggruppamento temporaneo attività, concordato preventivo o del consorzio rispetto a quella risultante dall’impegno assunto in sede qualunque altra situazione equivalente, e che non ricorrono i motivi di presentazione dell’offerta. È fatto divieto di partecipare alla presente procedura di gara, ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo esclusione di cui all’art. 2359 80 del codice civile D.Lgs. n. 50/2016; 3) di non essere stati interessati da provvedimenti interdittivi ai sensi del D.Lgs n. 159/2011 (lotta contro la delinquenza mafiosa); 4) di non avere subito rescissioni/revoche contrattuali da parte dell’Amministrazione Comunale; 5) per i soli RTI costituiti o costituendi idonea dichiarazione sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti raggruppati dalla quale risulti la ripartizione percentuale della partecipazione all’interno del raggruppamento. 6) autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del presente Avviso ex art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 ; 7) dichiarazione di aver maturato un’esperienza ultraquinquennale nel settore specifico dell’attività prescelta per l’uso dei locali oggetto del presente Avviso; 8) dichiarazione di essere consapevole e di accettare che i locali verranno affidati in una qualsiasi relazione, anche concessione nello stato di fatto se la situazione e di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso diritto in cui si rilevasse tale condizione troveranno al termine dei lavori commissionati dall’Amministrazione comunale; di avere preso visione della documentazione tecnica; di accettare lo stato di fatto e di manutenzione in capo cui i beni attualmente si trovano nonché di ritenerli idonei per l’attività che intende svolgervi, previo loro recupero funzionale; 9) dichiarazione di essere consapevole e di accettare tutte le clausole del presente Avviso, con particolare riguardo agli oneri a carico del concessionario previsti dal punto 3, nonché di aver preso visione dello schema di concessione e di accettarne il contenuto; 10) dichiarazione di essere consapevole e di accettare di eseguire le attività di recupero funzionale e restauro dei locali, al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento fine di adibire i medesimi all’attività conforme a quella che sarà presentata con apposito Progetto gestionale, e che sarà a carico e ad esclusiva responsabilità del contrattoconcessionario; 11) dichiarazione di essere consapevole che l’immobile è riconosciuto di interesse culturale storico-architettonico con Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali del 23.07.1988; 12) dichiarazione di essere consapevole che il bene è sottoposto a tutela secondo le disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42/2004 s.m.i. di cui al Decreto del Direttore Regionale per i Beni e le Attività Culturali dell’Xxxxxx-Romagna in data n. 2706 del 05.03.2012 che vincola i locali ai sensi dell’art. 57 bis, si procederà al ritiro dell’aggiudicazione. Si procederà inoltre doverosamente e di accettare espressamente le prescrizioni dell’autorizzazione alla segnalazione concessione; 13) dichiarazione di tali eventi, impegno ad avvalersi per la redazione del progetto tecnico di un Architetto professionista ovvero di elementi un gruppo di progettazione con capogruppo Architetto professionista dotato di capacità progettuale multidisciplinare ed integrata nell’architettura, nell’urbanistica, con comprovata esperienza in interventi di recupero, restauro effettivamente realizzati su immobili di pregio comparabili, per rilievo storico architettonico e/o destinazione d’uso, ai locali del presente Avviso. Il progettista dovrà dimostrare di disporre di idonea copertura assicurativa (ai sensi art. 269 del DPR n. 207/2010); 14) che inducano anche solo nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in via presuntiva a ritenere possibili tali eventigiudicato, ad ogni Autorità pubblica competenteo emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ivi compresa l’Autorità Garante oppure sentenza di applicazione della Concorrenza e del Mercato. Non è ammessa la partecipazione alla gara di Concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice. È, altresì, vietatopena su richiesta, ai sensi dell’articolo 48444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; (é comunque causa di esclusione la condanna, comma 7con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, secondo periodocorruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18); 15) dichiarazione sulla regolarità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della legge 12/03/1999 n. 68; 16) dichiarazione di non trovarsi in condizione di morosità nei confronti dell’Amministrazione comunale; All’offerta dovranno inoltre essere allegati: a) copia del Codicedocumento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i; b) copia dello Statuto sociale e dell’Atto costitutivo; c) i soli RTI costituiti dovranno allegare la documentazione relativa al mandato collettivo speciale di rappresentanza in favore della Capogruppo, ai consorziati indicati mentre i RTI costituendi dovranno allegare l’indicazione della società capogruppo cui sarà conferito il mandato collettivo di rappresentanza; (per l’esecuzione quest’ultima ipotesi si veda il modello predisposto dall’Amministrazione). d) elenco dei principali attività svolta nell’ultimo triennio. L’esperienza è descritta con un elenco delle principali attività di gestione svolte dal concorrente. Tale elenco dovrà essere espresso attraverso una scheda descrittiva sintetica (max 1 cartella A4 per ciascuna esperienza) che fornisca le seguenti informazioni: sintetica descrizione dell’attività – localizzazione – valore del fatturato medio annuo – dimensioni dell’immobile gestito; e) attestato di sopralluogo (si veda l’art. 11 del presente bando) I Raggruppamenti Temporanei e consorzi ordinari di concorrenti: sono ammessi anche se non ancora costituiti. In tal caso il progetto gestionale di cui al successivo art. 7 (busta A), dovrà essere sottoscritto da un tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o consorzio. In caso di raggruppamento o consorzio di cui all’articolo 45all’art 45 Dlgs 50/2016, comma le dichiarazioni di cui agli artt. 5 e 7 sono richieste anche per le imprese mandanti o firmatarie dell’offerta. Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 2, lettere b) 3 e c)14 devono essere prodotte anche da ciascuno dei soggetti ivi indicati e specificamente: per le imprese individuali: dal titolare e dai direttori tecnici dell'impresa qualora questi ultimi siano persone diverse dal titolare; per le società commerciali, del Codice (Consorzi tra società le cooperative e Consorzi tra imprese artigianeloro consorzi: dai direttori tecnici e da tutti i soci, Consorzi stabili) se si tratta di partecipare s.n.c.; dai direttori tecnici e da tutti i soci accomandatari, se si tratta di s.a.s.; dai direttori tecnici e dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in qualsiasi altra forma alla medesima gara. È fatto obbligo agli Operatori Economici che intendono riunirsi caso di società con meno di quattro soci per ogni altro tipo di società o consorzio (si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara le parti del servizio che intendono svolgere, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dal presente bando; veda il medesimo obbligo si applica sugli Operatori Economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete.modello predisposto dall’Amministrazione);

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Samples: Concessione Di Valorizzazione

SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all’art. 45 del D.lgs. 50/2016. In particolare, i soggetti ammessi sono: a) farmacisti singoli Forma giuridica e divieto di partecipazione plurima o associati abilitati alla professione di farmacisti, iscritti all’Albo professionale relativo;contestuale b) società Requisiti di personepartecipazione: b.1) Requisiti legali: b.2) Requisiti di idoneità professionale: b.2.I) iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coerenti con quelle oggetto dell’appalto; b.2.II) iscrizione all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.) ovvero all’articolo 106 del medesimo decreto legislativo. Nel caso di capitali o cooperative operatori economici aventi sede in altri Stati membri, si applica l’articolo 39, commi 2, 3 e 4 del Codice dei contratti. Alle banche comunitarie, si applica, altresì, l’articolo 16, comma 3 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.). Nel caso di partecipazione da parte di un soggetto non tenuto all’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., il legale rappresentante/procuratore del Concorrente deve rendere specifica dichiarazione (preferibilmente utilizzando il modello di cui all’Allegato 1/a al presente Disciplinare), in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, circa l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione. Il predetto Concorrente deve, inoltre, fornire tutte le informazioni atte ad evidenziare i soggetti muniti di poteri di rappresentanza e allegare copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto. b.3) Requisiti di carattere economico-finanziario e di carattere tecnico b.3.I) un fatturato in servizi analoghi a quelli oggetto sociale compatibile della gara, riferito ai bilanci regolarmente approvati degli ultimi tre esercizi alla data di pubblicazione del Bando, non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), al netto degli oneri fiscali. Per i servizi di durata pluriennale sarà computata la sola quota parte fatturata in detto triennio. Ai sensi dell’articolo 41, comma 2 del Codice dei contratti, si precisa che il predetto requisito è fissato nel rispetto del principio di proporzionalità, in funzione del valore del servizio, nonché della specificità e complessità delle prestazioni richieste, che determinano la necessità di garantire la selezione di un soggetto affidabile e con lo svolgimento delle attività esperienza. Verranno considerati “servizi analoghi” a quelli oggetto della presente procedura (gestione farmacia) i servizi consistenti in attività di valutazione di progetti di ricerca e nella cui compagine sia presente almeno un farmacista iscritto all’Albo sviluppo, di gestione, controllo e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmaciamonitoraggio relative alla concessione e all’erogazione di agevolazioni ai predetti progetti a valere su risorse pubbliche nazionali e comunitarie. cb.3.II) aver conseguito una comprovata esperienza almeno triennale nella prestazione di servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura, come sopra definiti e fatto salvo il fatturato minimo specifico ivi previsto. A tale riguardo, i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti Concorrenti devono rendere specifica dichiarazione (preferibilmente utilizzando il modello di cui alle lettere aall’Allegato 1/a al presente Disciplinare), b) e c)contenente l’elenco dei contratti in servizi analoghi relativi all’ultimo triennio, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno l’indicazione per ciascuno di essi, qualificato mandatariodell’oggetto, il quale esprime l'offerta in nome dei destinatari, dell’importo e per conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza del periodo di almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmaciasvolgimento. eb.3.III) i raggruppamenti non ancora costituiti; in tal caso l’offerta dovrà essere sottoscrittapresenza, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo e che dichiarino di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia. f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti richiesti alla precedente lettera b), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile. g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009. h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, fermo restando il requisito di cui alla precedente lettera b). È vietata qualsiasi modificazione della composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio rispetto a quella risultante dall’impegno assunto in sede data di presentazione dell’offerta. È fatto divieto , nella struttura organizzativa del Concorrente, di partecipare alla presente procedura personale stabile (con contratto di gara, ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile lavoro subordinato a tempo indeterminato o in una qualsiasi relazione, anche di fatto se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso determinato) e qualificato da adibire alle prestazioni in cui si rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà al ritiro dell’aggiudicazione. Si procederà inoltre doverosamente alla segnalazione di tali eventi, ovvero di elementi che inducano anche solo in via presuntiva a ritenere possibili tali eventi, ad ogni Autorità pubblica competente, ivi compresa l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Non è ammessa la partecipazione alla gara di Concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice. È, altresì, vietato, articola il servizio ai sensi dell’articolo 481 del Capitolato tecnico e dell’articolo 4 del presente Disciplinare, comma 7, secondo periodo, del Codice, comprensivo almeno delle seguenti figure professionali: 1) ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’articolo 45, comma fini dello svolgimento della prestazione indicata come principale: 2, lettere b) e c), del Codice (Consorzi tra società cooperative e Consorzi tra imprese artigiane, Consorzi stabili) di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. È fatto obbligo agli Operatori Economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara le parti del servizio che intendono svolgere, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dal presente bando; il medesimo obbligo si applica sugli Operatori Economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete.ai fini dello svolgimento della prestazione indicata come secondaria:

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Samples: Service Agreement

SOGGETTI AMMESSI. 6.1 Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gara i soggetti individuati di cui all’art. 45 45, comma 2, D. Lgs. n. 50 del D.lgs18.04.2016, purché in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 50/2016. In particolare, i soggetti ammessi sono6 e precisamente: a) farmacisti singoli o associati abilitati alla professione di farmacistigli imprenditori individuali, iscritti all’Albo professionale relativoanche artigiani, e le società, anche cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di personeproduzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di capitali o cooperative aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia) e nella cui compagine sia presente almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professionealla legge 8 agosto 1985, al quale verrà affidata la direzione della farmacia.n. 443; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter deldel codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa; d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, conto proprio e dei mandanti; qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia.per e) i raggruppamenti non ancora costituiti; in tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo e che dichiarino di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia. f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti richiesti alla precedente lettera b)presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-2615- ter del codice civile.; gf) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33/2009.33; hg) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, fermo restando il requisito . Con riferimento ai soggetti di cui alla precedente lettera b). È vietata qualsiasi modificazione della composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio rispetto a quella risultante dall’impegno assunto in sede di presentazione dell’offerta. È fatto divieto di partecipare alla presente procedura di gara, ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo alle lettere d) ed f) i requisiti di cui all’art. 2359 6 lett. a), b), c) devono essere posseduti da tutti gli operatori economici facenti parte del codice civile o raggruppamento; i requisiti di cui alle lettere d), e) devono essere posseduti dal capogruppo in una qualsiasi relazionemisura maggioritaria, anche e dai mandanti in misura non inferiore all’importo della quota parte di fatto se la situazione di controllo o la relazione comporti servizio che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionaleintendono assumere. Nel caso in cui si rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà al ritiro dell’aggiudicazione. Si procederà inoltre doverosamente alla segnalazione di tali eventi, ovvero di elementi che inducano anche solo in via presuntiva a ritenere possibili tali eventi, ad ogni Autorità pubblica competente, ivi compresa l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Non è ammessa Per quanto concerne la partecipazione alla gara di Concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione degli operatori economici di cui all’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice. È, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, alle lettere b) e c) si rimanda all’art. 47 del D. Lgs. 50/2016, mentre per quelli di cui alle lettere d), e) all’art. 48 del Codice (Consorzi tra società cooperative e Consorzi tra imprese artigiane, Consorzi stabili) di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima garamedesimo decreto. È fatto obbligo agli Operatori Economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare Il possesso dei requisiti viene dichiarato in sede di gara dal concorrente ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 20.12.2000, n. 445. 6.2 Tutte le parti prescrizioni indicate nel presente articolo vanno osservate a pena di esclusione dalla gara. 6.3 Gli operatori economici con sede in altri Stati Membri dell’Unione Europea possono partecipare attenendosi alle condizioni di cui all’art. 45 del servizio che intendono svolgereCodice, al fine nonché degli atti di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dal presente bando; il medesimo obbligo si applica sugli Operatori Economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di retegara.

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Samples: Concessione Di Area

SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all’art. 45 del D.lgs. 50/2016. In particolaregara, i soggetti ammessi sono: a) farmacisti singoli o associati abilitati alla professione di farmacisti, iscritti all’Albo professionale relativo; b) società di persone, di capitali o cooperative aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia) e nella cui compagine sia presente almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia. c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia. e) i raggruppamenti non ancora costituiti; in tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo e che dichiarino di obbligarsiprevisti dall'art. 34 del D. Lgs. 163/06. Sono altresì ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia. f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, artcondizioni previste dall'art. 45 47 del D.Lgs. 50/2016163/O6 e dalle relative disposizioni di settore. Non sono ammessi a partecipare gli operatori che si trovino in una delle condizioni ostative previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/06 o dalle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici, in possesso dei requisiti richiesti alla precedente lettera b)né gli operatori che si trovino, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile. g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009. h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, fermo restando il requisito di cui alla precedente lettera b). È vietata qualsiasi modificazione della composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio rispetto a quella risultante dall’impegno assunto in sede di presentazione dell’offerta. È fatto divieto di partecipare ad un altro partecipante alla presente procedura di garaaffidamento, ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all’artall'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso Il soggetto partecipante ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti, con le modalità previste al punto 14 del presente bando. E' fatto divieto agli operatori di partecipare alla gara in cui si rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa più di un raggruppamento temporaneo o dopo l'affidamento del contratto, si procederà al ritiro dell’aggiudicazione. Si procederà inoltre doverosamente alla segnalazione consorzio ordinario di tali eventiconcorrenti, ovvero di elementi che inducano anche solo in via presuntiva a ritenere possibili tali eventi, ad ogni Autorità pubblica competente, ivi compresa l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Non è ammessa la partecipazione partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di Concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 80all'art. 34, commi comma 1, 2, 4 e 5, del Codicelett. È, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c)) del D.Lgs. 163/06, del Codice (Consorzi tra società cooperative e Consorzi tra imprese artigianesono tenuti a indicare, Consorzi stabili) in sede di partecipare offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma forma, alla medesima gara. È fatto obbligo agli Operatori Economici In caso di violazione, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1°, lettere d) ed e) del D.Lgs. 163/06, anche se non ancora costituiti. In tal caso, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che intendono riunirsi costituiranno i raggruppamenti temporanei o si sono riuniti i consorzi ordinari di concorrenti, e contenere l'impegno che, in raggruppamento caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di gara offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà la Convenzione in nome e per conto proprio e dei mandanti. I concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario dovranno eseguire le parti prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento o consorzio ordinario. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dai commi 18 e 19, dell'art. 37 del servizio che intendono svolgereD.Lgs. 163/06, al fine è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dal presente bando; il medesimo obbligo si applica sugli Operatori Economici che partecipano alla gara concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno assunto in aggregazione sede di imprese di reteofferta.

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Samples: Bar Management Agreement

SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi Le ditte o cooperative partecipanti dovranno possedere i seguenti requisiti in ordine alla capacità economico finanziaria e tecnica: - iscrizione alla CCIAA per l'attività relativa al servizio oggetto d'appalto; - comprovata esperienza nel campo degli interventi rivolti a partecipare soggetti con disabilità e con bisogni educativi speciali, in particolare entro i contesti scolastici; - disponibilità di risorse umane in possesso di titoli di studio idonei e in possesso di comprovata esperienza nell’ambito dell’assistenza a soggetti con disabilità e bisogni educativi speciali; - accreditamento presso distretti socio-sanitari/Comune; - per le cooperative: estremi dell'atto costitutivo; dello statuto, dell'iscrizione ai registri prefettizi ex art.13 DLCPS n. 1577/1947 e, nel caso di cooperativa sociale, dell'iscrizione all'Albo Regionale del territorio di competenza; - per i consorzi di cooperative: oltre a quanto sopra indicato per ciascuno dei partecipanti, estremi dell'atto costitutivo del consorzio e di ogni altro atto di disciplina dei rapporti interni e verso terzi; - avere una sede operativa stabilmente funzionante sul territorio nel raggio massimo di 70 km rispetto al luogo di svolgimento del servizio con responsabili in loco abilitati a prendere decisioni immediate rispetto alla presente procedura soluzione delle questioni derivanti dallo svolgimento del servizio Ai fini della partecipazione i soggetti individuati dovranno altresì dichiarare: di essere in regola con i requisiti di partecipazione previsti dall'art. 80 comma 1 del D.Lgvo 50/2016 e ai sensi dell’art. 444 del cpp; con riferimento all’art.80, comma2, del D.Lgvo 50/2016 che non ricorrono condizioni di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 45 67 del D.lgsd.Lgvo 159/2011 o di cui all’art. 50/201684, comma 4 (tentativo di infiltrazione mafiosa); con riferimento all’art.80, comma 4, del D.Lgvo 50/2016 di essere in regola rispetto agli obblighi di natura contributiva e fiscale; con riferimento all’art. In particolare80, i soggetti ammessi sono: comma 5 del D.Lgvo 50/2016 di essere in regola in relazione alle norme di sicurezza (D.Lgvo 81/2008 e ss.mm.ii.) e che non si trova in stato di fallimento , di liquidazione coatta amministrativa o avere in corso procedimenti connessi a tali situazioni; di essere in regola con quanto prevede l’art. 80, comma 12 del D.Lgvo 50/2016 ; di essere in regola con quanto prevede l’art. 53, comma 16-ter X.Xxxx 165/2001 come introdotto dalla legge n.190/2012; di essere in regola con quanto prevede l’art. 26, comma 1 lettera a) farmacisti singoli o associati abilitati alla professione punto 2) del D.Lgvo 81/2008 e ss.mm.ii. in relazione al possesso dei requisiti di farmacisti, iscritti all’Albo idoneità tecnico professionale relativo; b) società necessari per il servizio in oggetto; dichiarano inoltre : di persone, di capitali o cooperative aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia) e nella cui compagine sia presente almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia. c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza impegnarsi ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia. e) i raggruppamenti non ancora costituiti; in tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo e che dichiarino di obbligarsiadempiere, in caso di aggiudicazione, aggiudicazione a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno tutti gli obblighi di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e tracciabilità dei mandanti; il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia. f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti richiesti alla precedente lettera b), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile. g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009. h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, fermo restando il requisito di cui alla precedente lettera b). È vietata qualsiasi modificazione della composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio rispetto a quella risultante dall’impegno assunto in sede di presentazione dell’offerta. È fatto divieto di partecipare alla presente procedura di gara, ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo flussi finanziari di cui all’art. 2359 del codice civile o 3 della legge 136/2010 e xx.xx.; di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le nome vigenti in una qualsiasi relazione, anche materia di fatto se la situazione sicurezza sul lavoro e di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui si rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà al ritiro dell’aggiudicazione. Si procederà inoltre doverosamente alla segnalazione di tali eventi, ovvero di elementi che inducano anche solo in via presuntiva a ritenere possibili tali eventi, ad ogni Autorità pubblica competente, ivi compresa l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Non è ammessa la partecipazione alla gara di Concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice. È, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (Consorzi tra società cooperative e Consorzi tra imprese artigiane, Consorzi stabili) di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. È fatto obbligo agli Operatori Economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara le parti del servizio che intendono svolgere, al fine di rendere possibile la verifica retribuzione dei requisiti percentuali richiesti dal presente bando; il medesimo obbligo si applica sugli Operatori Economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di retelavoratori dipendenti .

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Samples: Service Agreement

SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a 6.1 Possono partecipare alla presente procedura gara tutti i soggetti individuati Soggetti iscritti al mercato elettronico regionale SATER e devono rientrare nell’elenco di cui all’art. 45 del D.lgsCodice, comma 2, lett. 50/2016. In particolarea), i soggetti ammessi sonob), c), d), c), e), f), g), ovvero: a) farmacisti singoli o associati abilitati alla professione di farmacistigli imprenditori individuali, iscritti all’Albo professionale relativoanche artigiani, e le societa, anche cooperative; b) società i consorzi fra societa cooperative di personeproduzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di capitali o cooperative aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia) e nella cui compagine sia presente almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professionealla legge 8 agosto 1985, al quale verrà affidata la direzione della farmacia.n. 443; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società societa consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter deldel codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, societa commerciali, societa cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa; d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia.; e) i raggruppamenti non ancora costituiti; in tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo e che dichiarino di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia. f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti richiesti alla precedente lettera b)presente comma, anche in forma di società societa ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile.; gf) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-4- ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33/2009.33; hg) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, fermo restando il requisito di cui alla precedente lettera b). È vietata qualsiasi modificazione della composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio rispetto a quella risultante dall’impegno assunto in sede di presentazione dell’offerta. È fatto divieto di partecipare alla presente procedura di gara, ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui si rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà al ritiro dell’aggiudicazione. Si procederà inoltre doverosamente alla segnalazione di tali eventi, ovvero di elementi che inducano anche solo in via presuntiva a ritenere possibili tali eventi, ad ogni Autorità pubblica competente, ivi compresa l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Non è ammessa la partecipazione alla gara di Concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice. È, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (Consorzi tra società cooperative e Consorzi tra imprese artigiane, Consorzi stabili) di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. È fatto obbligo agli Operatori Economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara le parti del servizio che intendono svolgere, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dal presente bando; il medesimo obbligo si applica sugli Operatori Economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete.

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Samples: Service Agreement

SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all’art. 45 del D.lgs. 50/2016. In particolare, i soggetti ammessi sono: a) farmacisti singoli o associati abilitati alla professione E’ ammessa la partecipazione di farmacisti, iscritti all’Albo professionale relativo; b) società di personeimprese singole, di capitali o RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese), di consorzi tra società cooperative aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia) di produzione e nella cui compagine sia presente almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia. c) i lavoro oltre che di consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia. e) i raggruppamenti non ancora costituiti; in tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo e che dichiarino di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia. f) i /consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti richiesti alla precedente lettera b)ordinari, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile. g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3consortili, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009. h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, fermo restando il requisito di cui alla precedente lettera b). È vietata qualsiasi modificazione della composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio rispetto definiti in analogia a quella risultante dall’impegno assunto in sede di presentazione dell’offerta. È fatto divieto di partecipare alla presente procedura di gara, ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui quanto previsto all’art. 2359 45 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionaleD. Lgs. Nel caso in cui si rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà al ritiro dell’aggiudicazione. Si procederà inoltre doverosamente alla segnalazione di tali eventi, ovvero di elementi che inducano anche solo in via presuntiva a ritenere possibili tali eventi, ad ogni Autorità pubblica competente, ivi compresa l’Autorità Garante della Concorrenza 50/2016 e del Mercato. s.m.i.. Non è ammessa alla procedura l’Impresa che partecipi singolarmente e quale componente di un RTI/Consorzio, ovvero partecipante a più RTI/Consorzi, pena l’esclusione dalla procedura dell’Impresa medesima e del RTI/Consorzio al quale l’Impresa partecipa. La forma di partecipazione (RTI/Consorzio o Impresa singola), nonché la partecipazione alla gara quota di Concorrenti partecipazione, devono pertanto rimanere le stesse per i quali sussistano le cause di esclusione di tutto il lotto a cui all’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codicesi intende partecipare. È, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 48, I Consorzi in analogia all’ art 45 comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere 2 lett. b) e c), del Codice (Consorzi tra società cooperative ) D.Lgs. 50/2016 e Consorzi tra imprese artigiane, Consorzi stabili) di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima garas.m.i. È fatto obbligo agli Operatori Economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di devono indicare in sede di gara le parti manifestazione di interesse/offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, pena esclusione dalla procedura del servizio consorzio medesimo e del consorziato. Xxxxx restando quanto stabilito nelle Premesse in merito ai requisiti di partecipazione in caso di RTI/Consorzi, non è ammessa alla procedura la partecipazione di RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese) o Consorzi composti da Imprese che intendono svolgere, al fine di rendere possibile la verifica soddisfino singolarmente il 100% dei requisiti percentuali richiesti dal presente bando; il medesimo obbligo si applica sugli Operatori Economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di retepartecipazione.

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Samples: Accordo Quadro Per La Concessione Del Servizio Di Ristorazione

SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura procedura, ai sensi dell’ art. 90 comma 25 della L. 289/2002, e dell’ art. 16 del Regolamento Comunale di Gestione degli Impianti Sportivi Comunali, in via preferenziale i soggetti individuati all’art. 45 del D.lgs. 50/2016. In particolare, i soggetti ammessi sonoseguenti soggetti: a) farmacisti singoli Società ed associazioni sportive dilettantistiche con atto costitutivo e statuto conformi a quanto previsto dall’ art. 90 commi 17 e 18 della L. 289/2002, affiliate alla specifica federazione nazionale o associati abilitati alla professione ad enti di farmacisti, iscritti all’Albo professionale relativopromozione riconosciuti dal CONI; b) società Enti di personepromozione sportiva, di capitali discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, in possesso del riconoscimento del CONI o cooperative aventi oggetto sociale compatibile con regolarmente affiliate al CONI; Gli statuti e/o atti costitutivi dei suddetti soggetti, dovranno essere regolarmente registrati e redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, dovranno prevedere espressamente lo svolgimento delle di attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia) e nella nel settore dello sport o il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, nonché l’assenza di fini di lucro. E’ altresì consentita la partecipazione a soggetti diversi da quelli sopra citati, in possesso dei prescritti requisiti; per questi soggetti l’ aggiudicazione potrà avvenire in via subordinata nel caso in cui compagine sia presente almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia. c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma le procedure di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai selezione dei soggetti di cui alle lettere lett. a) e b), b) abbiano esito infruttuoso. I suddetti soggetti potranno presentare offerta anche in forma associata con le forme di cui all’ art. 37 del D. Lgs 163/2006 tra i soggetti di cui sopra: In tal caso dovrà essere presentata copia conforme all’originale della scrittura privata autenticata dal notaio o dell’atto pubblico notarile di costituzione del raggruppamento e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia. e) i raggruppamenti non ancora costituiti; in all’impresa mandataria/ capogruppo. In tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusionepresentato e sottoscritto, da parte di tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo e che dichiarino di obbligarsiaderenti al raggruppamento, l' impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatariocapogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei delle mandanti; il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia. f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti richiesti alla precedente lettera b), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile. g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009. h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, fermo restando il requisito di cui alla precedente lettera b). È vietata qualsiasi modificazione della modifica alla composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio dei raggruppamenti temporanei rispetto a quella risultante dall’impegno assunto dall'impegno presentato in sede di presentazione dell’offerta. È fatto divieto di partecipare alla presente procedura di gara, ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui si rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà al ritiro dell’aggiudicazione. Si procederà inoltre doverosamente alla segnalazione di tali eventi, ovvero di elementi che inducano anche solo in via presuntiva a ritenere possibili tali eventi, ad ogni Autorità pubblica competente, ivi compresa l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercatoofferta. Non è ammessa consentita la compartecipazione ossia la partecipazione alla gara a più di Concorrenti per i quali sussistano le cause un raggruppamento oppure la partecipazione in forma singola e contemporaneamente in raggruppamento. Il mancato rispetto di esclusione di tali condizioni comporterà l’esclusione del soggetto concorrente a titolo individuale e dei raggruppamenti in cui all’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice. È, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (Consorzi tra società cooperative e Consorzi tra imprese artigiane, Consorzi stabili) di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. È fatto obbligo agli Operatori Economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara le parti del servizio che intendono svolgere, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dal presente bando; il medesimo obbligo si applica sugli Operatori Economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di reteesso partecipa.

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Samples: Concession Agreement

SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all’art1. 45 del D.lgs. 50/2016. In particolare, i I soggetti ammessi sonoalla procedura di affidamento diretto sono gli attuali concessionari che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: a) farmacisti singoli iscrizione del locale o associati abilitati dell'attività all'Albo dei Locali e delle Attività Storiche del Comune di Padova e/o riconoscimento dell'attività quale Luogo storico secondo quanto stabilito dalla Regione Veneto con deliberazione della Giunta Regionale n. 696 del 13 maggio 2014 “Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto" o l’aver già maturato alla professione scadenza della concessione i requisiti necessari al conseguimento di farmacisti, iscritti all’Albo professionale relativotali riconoscimenti; b) società di persone, di capitali o cooperative aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto continuità dell’azienda (intestatario della presente procedura (gestione farmaciaconcessione) e l’aver svolto nella cui compagine sia presente almeno stessa unità immobiliare, oggetto di contratto di Concessione con il Comune di Padova, la propria attività, per un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia.periodo non inferiore a quarant'anni anni senza interruzione di continuità; c) apertura al pubblico dell’attività all'interno di Sotto il Salone con la stessa destinazione d’uso dei locali e la stessa merceologia, da almeno 40 anni; a tal fine sono calcolati eventuali cambiamenti della gestione, nonché i consorzi stabiliperiodi di chiusura temporanea a condizione che siano rimaste inalterate la conservazione delle originali caratteristiche architettoniche, costituiti anche in forma nonché la tipologia di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) attività e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandantisettore merceologico; il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professionerequisito potrà essere documentato da articoli, al quale verrà affidata la direzione della farmaciatestimonianze, fotografie storiche, dipinti, stampe, pubblicazioni. e) i raggruppamenti non ancora costituiti; in tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo e che dichiarino di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia. f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti richiesti alla precedente lettera b), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile. g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009. h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, fermo restando il requisito di cui alla precedente lettera b). È vietata qualsiasi modificazione della composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio rispetto a quella risultante dall’impegno assunto in sede di presentazione dell’offerta. È fatto divieto di partecipare alla presente procedura di gara, ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui si rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà al ritiro dell’aggiudicazione. Si procederà inoltre doverosamente alla segnalazione di tali eventi, ovvero di elementi che inducano anche solo in via presuntiva a ritenere possibili tali eventi, ad ogni Autorità pubblica competente, ivi compresa l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Non è ammessa la partecipazione alla gara di Concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice. È, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (Consorzi tra società cooperative e Consorzi tra imprese artigiane, Consorzi stabili) di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. È fatto obbligo agli Operatori Economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara le parti del servizio che intendono svolgere, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dal presente bando; il medesimo obbligo si applica sugli Operatori Economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete.

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Samples: Concessione Per l'Assegnazione Di Banchi/Negozi

SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gara i soggetti individuati indicati all’art. 45 34 del D.lgsD. Lgs. 50/2016n.163/06 che qui si richiama. Le imprese partecipanti alla gara dovranno risultare in possesso di tutti i seguenti requisiti previsti espressamente dal D. Lgs. n. 163/06: Una o più dichiarazioni redatte, come meglio espresso nell’allegato 4 al presente disciplinare, attestanti l’assenza di cause di esclusione e il possesso dei requisiti di cui appresso. In particolarecaso di Raggruppamento Temporaneo e /o costituendo, i soggetti ammessi sono: a) farmacisti singoli o associati abilitati alla professione di farmacisti, iscritti all’Albo professionale relativo; b) società di persone, di capitali o cooperative aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia) e nella cui compagine sia presente almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia. c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti documentazione di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia. e) i raggruppamenti non ancora costituiti; in tal caso l’offerta innanzi dovrà essere sottoscrittaprodotta da tutte le Imprese che ne fanno parte, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo e che dichiarino di obbligarsiovvero, in caso di aggiudicazioneConsorzio costituto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno sia dal Consorzio medesimo che dalle Consorziate. Una o più dichiarazioni, redatte secondo lo schema di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatariocui all’allegato 4 del presente Disciplinare attestanti, pena esclusione, il quale stipulerà il contratto in nome e possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione: - dichiarazione sostitutiva atto di notorietà del legale rappresentante resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (secondo lo schema riportato nell’allegato 4) o, per conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia. f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di cui alle lettere a)appartenenza, b) e c) del comma 2attestante il fatturato complessivo conseguito dal concorrente nell’ultimo triennio, artche deve risultare non inferiore all’importo posto a base della presente gara. 45 del D.Lgs. 50/2016In caso di R.T.I., in il possesso dei requisiti richiesti alla precedente lettera b), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile. g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009. h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240detto requisito deve essere dimostrato dal raggruppamento stesso nel suo complesso, fermo restando il requisito di cui alla precedente lettera b). È vietata qualsiasi modificazione della composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio rispetto a quella risultante dall’impegno assunto in sede di presentazione dell’offerta. È fatto divieto di partecipare alla presente procedura di gara, ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto se ciascuna impresa deve rendere la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui si rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà al ritiro dell’aggiudicazione. Si procederà inoltre doverosamente alla segnalazione di tali eventi, ovvero di elementi che inducano anche solo in via presuntiva a ritenere possibili tali eventi, ad ogni Autorità pubblica competente, ivi compresa l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Non è ammessa la partecipazione alla gara di Concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice. È, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (Consorzi tra società cooperative e Consorzi tra imprese artigiane, Consorzi stabili) di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. È fatto obbligo agli Operatori Economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara le parti del servizio che intendono svolgere, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dal presente bando; il medesimo obbligo si applica sugli Operatori Economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di retepropria dichiarazione.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all’art. 45 del D.lgs. 50/2016. In particolare, i soggetti ammessi sono: a) farmacisti singoli o associati abilitati alla professione E’ ammessa la partecipazione di farmacisti, iscritti all’Albo professionale relativo; b) società RTI (Raggruppamenti Temporanei di personeImprese), di capitali o consorzi tra società cooperative aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia) di produzione e nella cui compagine sia presente almeno un farmacista iscritto all’Albo lavoro, di consorzi ordinari e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia. c) i di consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili consortili, definiti in analogia a quanto previsto all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Non è ammessa alla procedura l’Impresa che partecipi singolarmente e quale componente di un RTI/Consorzio Ordinario, ovvero partecipante a più RTI/Consorzi Ordinari, pena esclusione dal lotto dell’Impresa medesima e del RTI/Consorzio Ordinario al quale l’Impresa partecipa. I Consorzi stabili devono indicare in sede di manifestazione di interesse per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, pena esclusione dal lotto del consorzio medesimo e del consorziato. In caso di partecipazione di un R.T.I./Consorzio ordinario ogni componente dovrà attestare nella dichiarazione il possesso dei requisiti di cui al paragrafo PREMESSA, lettere a), b). I requisiti di cui al punto c) potranno essere dimostrati dalla complessiva documentazione prodotta dalle singole imprese raggruppande e ogni partecipante dovrà dichiarare il contributo specifico dello stesso ai sensi dell'articolo 2615-ter del dfini del raggiungimento dei requisiti medesimi. Nel caso di partecipazione in R.T.I./Consorzio Ordinario, ogni componente dovrà attestare nella dichiarazione Allegato 1A (Dichiarazione sostitutiva) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c). I requisiti di cui al punto d) dovranno essere posseduti interamente da una delle imprese del Raggruppamento. L’Impresa mandataria/capogruppo dovrà possedere almeno il 60% dell’importo di cui al punto c) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno quello delle altre Imprese non potrà essere inferiore al 10% di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia. e) i raggruppamenti non ancora costituiti; in tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo e che dichiarino di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia. f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti richiesti alla precedente lettera b), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile. g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009. h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, fermo restando il ciascun requisito di cui alla precedente lettera bal punto c). È vietata qualsiasi modificazione della composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio rispetto a quella risultante dall’impegno assunto in sede di presentazione dell’offerta. È fatto divieto di partecipare alla presente procedura di gara, ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel In ogni caso in cui si rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà al ritiro dell’aggiudicazione. Si procederà inoltre doverosamente alla segnalazione di tali eventi, ovvero di elementi che inducano anche solo in via presuntiva a ritenere possibili tali eventi, ad ogni Autorità pubblica competente, ivi compresa l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Non è ammessa la partecipazione alla gara di Concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice. È, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (Consorzi tra società cooperative e Consorzi tra imprese artigiane, Consorzi stabili) di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. È fatto obbligo agli Operatori Economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara le parti del servizio che intendono svolgere, al fine di rendere possibile la verifica il R.T.I/Consorzio Ordinario nel suo complesso dovrà possedere il 100% dei requisiti percentuali richiesti dal presente bando; il medesimo obbligo si applica sugli Operatori Economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di reterichiesti.

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Samples: Confronto Competitivo

SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all’art. 45 del D.lgs. 50/2016. In particolare, i soggetti ammessi sono: a) farmacisti singoli o associati abilitati alla professione E’ ammessa la partecipazione di farmacisti, iscritti all’Albo professionale relativo; b) società RTI (Raggruppamenti Temporanei di personeImprese), di capitali o consorzi tra società cooperative aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia) di produzione e nella cui compagine sia presente almeno un farmacista iscritto all’Albo lavoro, di consorzi ordinari e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia. c) i di consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del consortili, definiti in analogia a quanto previsto all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Non è ammessa alla procedura l’Impresa che partecipi singolarmente e quale componente di un RTI/Consorzio Ordinario, ovvero partecipante a più RTI/Consorzi Ordinari, pena esclusione dalla procedura dell’Impresa medesima e del RTI/Consorzio Ordinario al quale l’Impresa partecipa. I Consorzi stabili devono indicare in sede di manifestazione di interesse per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, pena esclusione dalla procedura del consorzio medesimo e del consorziato. In caso di partecipazione di un R.T.I./Consorzio ordinario ogni componente dovrà attestare nella dichiarazione il possesso dei requisiti di cui al paragrafo PREMESSA, lettere a), b), e). I requisiti di cui al punto c) e d) i raggruppamenti temporanei potranno essere dimostrati dalla complessiva documentazione prodotta dalle singole imprese raggruppande e ogni partecipante dovrà dichiarare il contributo specifico dello stesso ai fini del raggiungimento dei requisiti medesimi. Nel caso di concorrentipartecipazione in R.T.I./Consorzio Ordinario, costituiti dai soggetti ogni componente dovrà produrre copia scansionata della certificazione ISO di cui al punto e) e attestare nella dichiarazione Allegato 1A Dichiarazione sostitutiva il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c). Il requisito di cui al punto f) dovrà essere posseduto interamente da una delle imprese del Raggruppamento. L’Impresa mandataria/capogruppo dovrà possedere almeno il 60% dell’importo di cui al punto c) d) e quello delle altre Imprese non potrà essere inferiore al 10% di ciascun requisito di cui al punto c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, d). In ogni caso il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; R.T.I/Consorzio Ordinario nel suo complesso dovrà possedere il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia. e) i raggruppamenti non ancora costituiti; in tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo e che dichiarino di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia. f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso 100% dei requisiti richiesti alla precedente lettera b), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civilerichiesti. g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009. h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, fermo restando il requisito di cui alla precedente lettera b). È vietata qualsiasi modificazione della composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio rispetto a quella risultante dall’impegno assunto in sede di presentazione dell’offerta. È fatto divieto di partecipare alla presente procedura di gara, ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui si rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà al ritiro dell’aggiudicazione. Si procederà inoltre doverosamente alla segnalazione di tali eventi, ovvero di elementi che inducano anche solo in via presuntiva a ritenere possibili tali eventi, ad ogni Autorità pubblica competente, ivi compresa l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Non è ammessa la partecipazione alla gara di Concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice. È, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (Consorzi tra società cooperative e Consorzi tra imprese artigiane, Consorzi stabili) di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. È fatto obbligo agli Operatori Economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara le parti del servizio che intendono svolgere, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dal presente bando; il medesimo obbligo si applica sugli Operatori Economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete.

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Samples: Confronto Competitivo

SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a partecipare È ammessa la partecipazione alla presente procedura i soggetti individuati degli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui all’art. 45 45, comma 1, del D.lgsD.Lgs. n. 50/2016, ivi inclusi gli operatori economici stabiliti in altr i Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. In particolare, i soggetti ammessi sono: a) farmacisti singoli o associati abilitati alla professione particolare è ammessa la partecipazione: ⮚ di farmacisti, iscritti all’Albo professionale relativo; b) società di persone, di capitali o cooperative aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia) e nella cui compagine sia presente almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia. c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del d) i raggruppamenti temporanei di concorrenticoncorrenti (RTI), di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti dai soggetti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/ 2016; conformemente alle lettere a)segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 30/01/2003 (bollettino n. 5/2003) e S536 del 18/01/2005, nonché del parere S2602 del 05/08/2016 e in ragione della ratio riconosciuta all’istituto del RTI, da individuarsi nell’ampliamento del novero dei partecipanti alla gara, non è ammessa la partecipazione in RTI di due o più imprese che – anche avvalendosi di società terze nelle modalità riportate al successivo paragrafo 4.5 – siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara del RTI così composto. In considerazione della circostanza che i divieti sopra citati, relativi alla partecipazione in RTI o in consorzio tra imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione hanno tutti finalità pro-competitiva, tali divieti non operano tra imprese controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, e comunque tra imprese che rappresentano, ai fini della partecipazione alla gara, un unico centro decisionale; ⮚ di Consorzi ordinari di cui di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, costituti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; conformemente alla richiamata segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato S536, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, non è ammessa la partecipazione in consorzio ordinario di concorrenti di due o più imprese consorziate che – anche avvalendosi di società terze - siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara del consorzio così composto; ⮚ di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia. e) i raggruppamenti non ancora costituiti; in tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo e che dichiarino di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia. f) del D.Lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civileall’art. 45, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti richiesti alla precedente lettera bc), anche del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in forma modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile. g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009. h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, fermo restando il requisito di cui alla precedente lettera b). È vietata qualsiasi modificazione della composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio rispetto tempo non inferiore a quella risultante dall’impegno assunto in sede di presentazione dell’offerta5 anni. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura gara in più di gara, ai concorrenti che si trovino fra un Raggruppamento temporaneo o Consorzio or dinario di loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui si rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà al ritiro dell’aggiudicazione. Si procederà inoltre doverosamente alla segnalazione di tali eventiconcorrenti, ovvero di elementi che inducano anche solo in via presuntiva a ritenere possibili tali eventi, ad ogni Autorità pubblica competente, ivi compresa l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Non è ammessa la partecipazione partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in Raggruppamento o Consorzio ordinario di Concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codiceconcorrenti. È, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio I Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (Consorzi tra società cooperative e Consorzi tra imprese artigianeD. Lgs. n. 50/2016, Consorzi stabili) sono tenuti ad indicare, in sede di partecipare offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. È fatto obbligo agli Operatori Economici 353 del c.p. Ai sensi dell’art 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle così dette black list di cui al decreto del MEF del 4.5.1999 e al decreto del MEF del 21.11.2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del MEF. Stazione appaltante effettuerà nei confronti di tutti i concorrenti i dovuti controlli d’ufficio attraverso la consultazione del sito internet del Dipartimento del Tesoro ove sono presenti gli elenchi degli operatori economici aventi sede nei paesi inseriti nelle black list in possesso dell’autorizzazion e ovvero di quelli che intendono riunirsi abbiano presentato istanza per ottenere l’autorizzazione medesima. Saranno inoltre esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La fornitura potrebbe essere interrotta qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.), ai sensi dell’articolo 26 della Legge n. 488/1999, aggiudicasse la fornitura di prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche più vantaggiose, salvo che la ditta aggiudicataria non offra di adeguare la propria offerta rispetto a quella più vantaggiosa aggiudicata da CONSIP spa. Le aziende, altresì, potranno rescindere il contratto in caso di sopraggiunte specifiche normative o si sono riuniti in raggruppamento disposizioni ministeriali/regionali che imponessero alle aziende di indicare in sede utilizzare altre tecnologie o software per le attività di gara le parti cui alla for nitura oggetto della presente gara. 1) requisiti di cui all’art. 80 del servizio che intendono svolgereD.lgs 50/2016. Per la dichiarazione del possesso di tali requisiti, al fine i concorrenti potranno utilizzare i modelli, disponibili tra gli atti di rendere possibile la verifica gara, o riprodurli fedelmente. Ai fini dell’accertamento sul possesso dei requisiti percentuali richiesti dal di ordine generale si assume, ai sensi dell’art. 73, comma 5 del D.lgs. 50/2016, come data di pubblicazione del presente bando; , il medesimo obbligo si applica sugli Operatori Economici che partecipano alla gara in aggregazione giorno della pubblicazione sulla GURI. 2) requisiti di imprese di rete.idoneità professionale:

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Samples: Service Agreement

SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a Possono chiedere di partecipare all’assegnazione di cui alla presente procedura i soggetti individuati all’artle associazioni costituite nel territorio cittadino e quelle non ancora costituite formalmente che hanno presentato apposita istanza per “L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DI LOCALI COMUNALI AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO” pubblicato il 17.03.2021 (con termine ultimo per la presentazione delle istanze fissato per il 31.03.2021 alle ore 18:00) e che per le quali, a seguito degli opportuni accertamenti istruttori, sono state considerate ammissibili. 45 del D.lgs. 50/2016. In particolareNello specifico, sono ammessi alla procedura in oggetto, i soggetti ammessi sono: a) farmacisti singoli o associati abilitati alla professione seguenti soggetti, che dovranno presentare istanza per i seguenti lotti: Gruppo Teatro ANTIGORIUS 1 Surprise 1 Associazione Ogliastrina Cardiopatici “Gli Amici del Cuore d’Ogliastra” 2 Officina Creativa Janas 5 2 Università ogliastrina della Terza Età 2 La costituenda associazione con referente il Sig. Xxxxxx Xxxxx 2 Per l’associazione senza scopo di farmacisti, iscritti all’Albo professionale relativo; b) società lucro ancora non costituita formalmente la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti gli associandi e corredata dall’impegno a perfezionarne la costituzione entro 30 giorni dalla data di persone, pubblicazione del provvedimento di capitali o cooperative aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle attività assegnazione del locale e comunque prima della sottoscrizione del contratto di concessione (Allegato “C”). Ciascun soggetto concorrente potrà risultare assegnatario unicamente di UNO dei beni immobili oggetto della presente procedura (gestione farmacia) e nella cui compagine sia presente almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professioneprocedura, al quale verrà affidata la direzione della farmacia. c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, per il quale esprime l'offerta in nome intende concorrere. L'amministrazione mette i propri locali a disposizione delle associazioni a condizione che vi sia corrispondenza fra il beneficio connesso e per conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio l'interesse della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia. e) i raggruppamenti non ancora costituiti; in tal caso l’offerta dovrà essere sottoscrittacomunità. I concorrenti dovranno sottoscrivere, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. da tutti i soggetti cui risulti: a) Generalità complete del legale Rappresentante dell’Associazione e/o Ente; b) Assunzione di responsabilità in relazione all’attività che costituiscono si intende svolgere; c) Dichiarazione attestante l’impegno a restituire il raggruppamento temporaneo e bene alle medesime condizioni in cui viene concesso, ovvero a risarcire gli eventuali danni causati dall’uso secondo la valutazione effettuata dal comune ed a semplice richiesta dello stesso. È fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di verificare quanto dichiarato dagli enti che dichiarino di obbligarsipresenteranno domanda, con l'avvertenza che, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia. f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti richiesti alla precedente lettera b), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile. g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009. h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, fermo restando il requisito di cui alla precedente lettera b). È vietata qualsiasi modificazione della composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio rispetto a quella risultante dall’impegno assunto in sede di presentazione dell’offerta. È fatto divieto di partecipare alla presente procedura di gara, ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui si rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contrattoesito negativo dell'accertamento, si procederà al ritiro dell’aggiudicazione. Si procederà inoltre doverosamente alla segnalazione di tali eventi, ovvero di elementi che inducano anche solo revoca dell'assegnazione in via presuntiva a ritenere possibili tali eventi, ad ogni Autorità pubblica competente, ivi compresa l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Non è ammessa la partecipazione alla gara di Concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione comodato d'uso gratuito delle aree di cui all’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice. È, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (Consorzi tra società cooperative e Consorzi tra imprese artigiane, Consorzi stabili) di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. È fatto obbligo agli Operatori Economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara le parti del servizio che intendono svolgere, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dal presente bando; il medesimo obbligo si applica sugli Operatori Economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di retetrattasi.

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Samples: Concessione in Comodato d'Uso Gratuito

SOGGETTI AMMESSI. Sono Saranno ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati presentare offerta gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgsD.Lgs. 50/201650/2016 e s.m.i. In particolare, che svolgono attività compatibili con le prestazioni oggetto di gara. Ai sensi del 2° comma dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 rientrano nella definizione di operatori economici i soggetti ammessi sonoseguenti soggetti: a) farmacisti singoli o associati abilitati alla professione di farmacistigli imprenditori individuali, iscritti all’Albo professionale relativoanche artigiani, e le società, anche cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di personeproduzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di capitali o cooperative aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia) e nella cui compagine sia presente almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professionealla legge 8 agosto 1985, al quale verrà affidata la direzione della farmacia.n. 443; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter deldel codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e e c)) del presente paragrafo, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia.; e) i raggruppamenti non ancora costituiti; in tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo e che dichiarino di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia. f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti richiesti alla precedente lettera b)presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile.; gf) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-4- ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33/2009.33; hg) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, fermo restando il requisito di cui alla precedente lettera b). È vietata qualsiasi modificazione della composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio rispetto a quella risultante dall’impegno assunto in sede di presentazione dell’offerta. È fatto divieto di partecipare alla presente procedura di gara, ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui si rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà al ritiro dell’aggiudicazione. Si procederà inoltre doverosamente alla segnalazione di tali eventi, ovvero di elementi che inducano anche solo in via presuntiva a ritenere possibili tali eventi, ad ogni Autorità pubblica competente, ivi compresa l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Non è ammessa la partecipazione alla gara di Concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice. È, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (Consorzi tra società cooperative e Consorzi tra imprese artigiane, Consorzi stabili) di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. È fatto obbligo agli Operatori Economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara le parti del servizio che intendono svolgere, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dal presente bando; il medesimo obbligo si applica sugli Operatori Economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete.

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Samples: Contratto Di Servizio

SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti individuati all’art. 45 del D.lgs. 50/2016. In particolare, i soggetti ammessi sono: a) farmacisti singoli o associati abilitati alla professione di farmacisti, iscritti all’Albo professionale relativo; b) società di persone, di capitali o cooperative aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia) e nella cui compagine sia presente almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia. c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle all'art. 45, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del Codice dei contratti in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare e abilitati al Bando del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione “Varie - Cancelleria, Carta, Consumabili 3 da stampa e Prodotti per il restauro”. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 47 e 48 del Codice dei contratti. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c)) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice dei contratti, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori economici che costituiranno i qualiraggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, prima in caso di aggiudicazione della presentazione dell'offertagara, abbiano conferito gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia. e) i raggruppamenti non ancora costituiti; in tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo e che dichiarino di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento . E' vietata l'associazione in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all’Albo partecipazione. Salvo quanto disposto dall’art. 48, ai commi 18 e abilitato all’esercizio della professione19 del Codice dei contratti, al quale verrà affidata la direzione della farmacia. f) i è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti richiesti alla precedente lettera b), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile. g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009. h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, fermo restando il requisito di cui alla precedente lettera b). È vietata qualsiasi modificazione della composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio rispetto a quella risultante dall’impegno assunto dall'impegno presentato in sede di presentazione dell’offertaofferta. È fatto divieto di partecipare alla presente procedura di gara, ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto se la situazione di controllo L'inosservanza dei divieti sopra indicati comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui si rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento nullità del contratto, si procederà al ritiro dell’aggiudicazione. Si procederà inoltre doverosamente alla segnalazione di tali eventi, ovvero di elementi che inducano anche solo in via presuntiva a ritenere possibili tali eventi, ad ogni Autorità pubblica competente, ivi compresa l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Non è ammessa la partecipazione alla gara di Concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice. È, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (Consorzi tra società cooperative e Consorzi tra imprese artigiane, Consorzi stabili) di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. È fatto obbligo agli Operatori Economici che intendono riunirsi o si sono nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare in sede concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di gara le parti del servizio che intendono svolgere, affidamento relative al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dal presente bando; il medesimo obbligo si applica sugli Operatori Economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di reteappalto.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Prodotti Di Cancelleria

SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi La partecipazione alla gara è riservata a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all’art. 45 del D.lgs. 50/2016. In particolarepena di esclusione - alle Direzioni delle Compagnie Assicurative autorizzate all’Esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale, i soggetti ammessi sono: a) farmacisti singoli o associati abilitati alla professione di farmacisti, iscritti all’Albo professionale relativo; b) società di persone, di capitali o cooperative aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura le gestioni in economia (gestione farmaciaGerenze) e nella cui compagine sia presente almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professionele Rappresentanze Generali delle Compagnie Estere, al quale verrà affidata essendo preclusa la direzione della farmacia. c) presentazione dell’Offerta da parte di Agenzia/Intermediari di assicurazione. La gestione del rischio potrà essere demandata dalla Compagnia ad un’Agenzia provvista di regolare mandato. A pena di esclusione, ai sensi dell’Art 35 del regolamento IVASS n. 41 del 02/08/2018 è fatto divieto di partecipazione, ed in caso di aggiudicazione alle Compagnie divieto di far gestire i consorzi stabilicontratti assicurativi, costituiti ai soggetti iscritti alla sezione B del RUI presso IVASS, anche in forma qualità di coverholder e/o Corrispondenti. A pena di esclusione è fatto divieto di partecipazione e gestione del contratto a società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio di una Compagnia Assicurativa che presentino una ragione sociale ed una P.IVA diversa da quella della Compagnia. I soggetti con sede in stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D. Lgs. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei mandanti; il raggruppamento in questione dovrà assicurare prescritti requisiti minimi di partecipazione. È ammessa la presenza partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del codice civile. Come stabilito dall’ANAC con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia. e) i raggruppamenti non ancora costituiti; in tal caso l’offerta partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere sottoscrittaindicata, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo e che dichiarino di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio fin dal momento della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia. f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti richiesti alla precedente lettera b), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile. g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009. h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, fermo restando il requisito di cui alla precedente lettera b). È vietata qualsiasi modificazione della composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio rispetto a quella risultante dall’impegno assunto in sede di presentazione dell’offerta. È fatto divieto ; non sarà possibile modificare la composizione in corso di partecipare alla presente procedura di garaesecuzione del Contratto, ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto se la situazione di controllo o la relazione comporti che salve le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui si rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà al ritiro dell’aggiudicazione. Si procederà inoltre doverosamente alla segnalazione di tali eventi, ovvero di elementi che inducano anche solo in via presuntiva a ritenere possibili tali eventi, ad ogni Autorità pubblica competente, ivi compresa l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Non è ammessa la partecipazione alla gara di Concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice. È, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (Consorzi tra società cooperative e Consorzi tra imprese artigiane, Consorzi stabili) di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. È fatto obbligo agli Operatori Economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara le parti del servizio che intendono svolgere, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dal presente bando; il medesimo obbligo si applica sugli Operatori Economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di reteeccezioni ammesse dalla vigente disciplina.

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