Soggetti beneficiari. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando i seguenti soggetti: a) imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e/o servizi; b) imprese agroindustriali che svolgono prevalentemente attività industriale; c) imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; d) Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza (così come definiti all’art. 2, comma 83, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, di seguito denominato Regolamento GBER), purché sia presente almeno uno dei soggetti di cui ai precedenti punti da a) a c). I soggetti richiedenti devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti: essere regolarmente costituiti ed iscritti al Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dall’art. 1 del Regolamento GBER, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano; essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali; trovarsi in regime di contabilità ordinaria; non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER. Tali disposizioni si applicano anche agli Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica. La mancanza di uno dei requisiti sopra indicati determina la non ammissibilità del progetto alle agevolazioni. Nella costituzione del raggruppamento transnazionale proponente si deve tenere conto di quanto segue: Ogni raggruppamento transnazionale proponente deve includere almeno 2 imprese di 2 diversi Paesi partecipanti alla call transnazionale EuroTransBio (Austria, Regioni delle Fiandre e della Vallonia in Belgio, Finlandia, Regione dell’Alsazia in Francia, Germania, Italia, Russia) di cui al punto 1 del presente capitolato tecnico. Il raggruppamento transnazionale proponente deve essere obbligatoriamente coordinato da una PMI1. Minimo il 50% dei costi totali di progetto deve essere sostenuto dalle PMI coinvolte nel raggruppamento transnazionale proponente. Il raggruppamento proponente dovrà risultare equilibrato tra i diversi soggetti e tra i diversi Paesi aderenti alla call EuroTransBio e rappresentati al suo interno, il che significa che il contributo di ciascun Paese/soggetto al progetto transnazionale non deve superare il 70% dei costi totali di progetto. È quindi necessario che non figurino soggetti la cui partecipazione al progetto risulti evidentemente marginale, secondo quanto stabilito dalle linee guida dell’undicesima call transnazionale EuroTransBio. Possono inoltre entrare a fare parte del raggruppamento proponente soggetti tra quelli elencati alle lettere a), b), c) che hanno sede in altri Paesi che non siano Membri di EuroTransBio purché: o risultino aggiuntivi rispetto al numero minimo - richiesto per l’ammissibilità del raggruppamento proponente - di 2 partecipanti appartenenti a Paesi Membri del Consorzio EuroTransBio di cui al punto 1 del presente capitolato tecnico;
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Soggetti beneficiari. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando presentare richiesta di incentivo le imprese e /o i seguenti soggettidatori di lavoro privati che:
a) imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e/1. hanno la sede legale, o serviziunità operative destinatarie delle assunzioni ai fini dell’incentivo, localizzate nel territorio della Regione Toscana;
b) imprese agroindustriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
c) imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
d) Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza (così come definiti all’art2. 2, comma 83, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, di seguito denominato Regolamento GBER), purché sia presente almeno uno dei soggetti di cui ai precedenti punti da a) a c). I soggetti richiedenti devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti: essere regolarmente costituiti ed iscritti al Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dall’art. 1 del Regolamento GBER, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano; essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali; trovarsi in regime di contabilità ordinaria; non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; essere sono in regola con la restituzione normativa sugli aiuti di somme dovute Stato in relazione regime “ de minimis” (Regolamento (CE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013);
3. sono in regola con l’applicazione del CCNL;
4. non si trovano in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo né avere in corso un pr ocedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
5. sono in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni agli Enti Paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di Categoria;
6. sono in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
7. sono in regola con le assunzioni previste dalla Legge 68/99 sul collocamento mirato ai disabili;
8. non hanno avuto procedure di licenziamento collettivo nei dodici mesi precedenti la data dell'assunzione ai fini dell’incentivo (ai sensi dell’art. 4 e 24 della Legge 223/91 e s.m);
9. incrementano, con la nuova assunzione a provvedimenti tempo indeterminato , l’organico dei lavoratori dell’impresa rispetto alla media del semestre prec edente. Xxxxxxx presentare richiesta di revoca incentivo per le assunzioni di agevolazioni concesse dal Ministero; non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER. Tali disposizioni si applicano anche agli Organismi giovani laureati e/o dottori di ricerca soltanto le imprese rientranti nella definizione di Piccola e diffusione della conoscenza, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica. La mancanza di uno dei requisiti sopra indicati determina la non ammissibilità del progetto alle agevolazioni. Nella costituzione del raggruppamento transnazionale proponente si deve tenere conto di quanto segue: Ogni raggruppamento transnazionale proponente deve includere almeno 2 imprese di 2 diversi Paesi partecipanti alla call transnazionale EuroTransBio Media Impresa (Austria, Regioni delle Fiandre e della Vallonia in Belgio, Finlandia, Regione dell’Alsazia in Francia, Germania, Italia, Russia) di cui al punto 1 del presente capitolato tecnico. Il raggruppamento transnazionale proponente deve essere obbligatoriamente coordinato da una PMI1. Minimo il 50% dei costi totali di progetto deve essere sostenuto dalle PMI coinvolte nel raggruppamento transnazionale proponente. Il raggruppamento proponente dovrà risultare equilibrato tra i diversi soggetti e tra i diversi Paesi aderenti alla call EuroTransBio e rappresentati al suo interno, il che significa che il contributo di ciascun Paese/soggetto al progetto transnazionale non deve superare il 70% dei costi totali di progetto. È quindi necessario che non figurino soggetti la cui partecipazione al progetto risulti evidentemente marginale, secondo quanto stabilito dalle linee guida dell’undicesima call transnazionale EuroTransBio. Possono inoltre entrare a fare parte del raggruppamento proponente soggetti tra quelli elencati alle lettere aPMI), b)ai sensi della normativa comunitaria in vigore - Allegato I de l Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea, c) e che hanno sede in altri Paesi che non siano Membri abbiano come codice di EuroTransBio purché: o risultino aggiuntivi rispetto attività primaria della classificazione una delle macroaree sotto elencate ad esclusione dei codici ritenuti inammissibili al numero minimo - richiesto per l’ammissibilità del raggruppamento proponente - di 2 partecipanti appartenenti a Paesi Membri del Consorzio EuroTransBio di cui al punto 1 del presente capitolato tecnico;regime “de minimis”:
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Samples: Incentive Agreement
Soggetti beneficiari. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal 1.I beneficiari del presente bando i seguenti soggetti:
a) Avviso sono le piccole e micro imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e/o servizi;
b) imprese agroindustriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
c) imprese artigiane di produzione di beni - di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
d) Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza (così come definiti all’art. 2, comma 83, al decreto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Ministero dello Sviluppo Economico del 17 giugno 2014, di seguito denominato Regolamento GBER), purché sia presente almeno uno dei soggetti di cui ai precedenti punti da a) a c). I soggetti richiedenti devono possedere18 aprile 2005 - che: • svolgono, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti: essere regolarmente costituiti ed iscritti al Registro attività economiche in ambito commerciale e artigianale (iscritte all’albo delle imprese; le imprese non residenti Imprese artigiane) con unità operativa ubicata nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato del Comune di residenza come risultante dall’omologo registro delle impreseDerovere, ovvero abbiano intrapreso nell’anno 2020 nuove attività economiche nel territorio comunale; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso• svolgano, alla data di presentazione della domanda domanda, attività di agevolazionenatura commerciale connessa all’attività di imprenditore agricolo– fermo restando i requisiti di cui all’art.4 del DPCM in oggetto del presente bando - • sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, degli ulteriori requisiti previsti dall’art. 1 del Regolamento GBERnel caso di imprese artigiane, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della domanda; • non sono in stato di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione la disponibilità liquidazione o di almeno una sede sul territorio italiano; essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria fallimento e non essere sottoposti sono soggette a procedure concorsualidi fallimento o di concordato preventivo amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria, e che non abbiano in corso contenziosi con gli enti previdenziali; trovarsi in regime di contabilità ordinaria; non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; essere • Sono in regola con la restituzione il versamento dei tributi locali e delle sanzioni amministrativenei confronti del Comune di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBERDerovere, al momento della presentazione della domanda. Tali disposizioni si applicano anche agli Organismi di ricerca e diffusione della conoscenzaQualora il richiedente abbia debiti residui, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica. La mancanza di uno dei requisiti sopra indicati determina la non ammissibilità del progetto alle agevolazioni. Nella costituzione del raggruppamento transnazionale proponente si deve tenere conto di quanto segue: Ogni raggruppamento transnazionale proponente deve includere almeno 2 imprese di 2 diversi Paesi partecipanti alla call transnazionale EuroTransBio (Austria, Regioni delle Fiandre e della Vallonia in Belgio, Finlandia, Regione dell’Alsazia in Francia, Germania, Italia, Russia) il contributo sarà erogato secondo le modalità di cui al punto 1 del presente capitolato tecnico. Il raggruppamento transnazionale proponente deve essere obbligatoriamente coordinato da una PMI1. Minimo il 50% dei costi totali di progetto deve essere sostenuto dalle PMI coinvolte nel raggruppamento transnazionale proponente. Il raggruppamento proponente dovrà risultare equilibrato tra i diversi soggetti e tra i diversi Paesi aderenti alla call EuroTransBio e rappresentati al suo interno, il che significa che il contributo di ciascun Paese/soggetto al progetto transnazionale non deve superare il 70% dei costi totali di progetto. È quindi necessario che non figurino soggetti la cui partecipazione al progetto risulti evidentemente marginale, secondo quanto stabilito dalle linee guida dell’undicesima call transnazionale EuroTransBio. Possono inoltre entrare a fare parte del raggruppamento proponente soggetti tra quelli elencati alle lettere a), b), c) che hanno sede in altri Paesi che non siano Membri di EuroTransBio purché: o risultino aggiuntivi rispetto al numero minimo - richiesto per l’ammissibilità del raggruppamento proponente - di 2 partecipanti appartenenti a Paesi Membri del Consorzio EuroTransBio di cui al punto 1 del presente capitolato tecnico;successivo art.6.
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Samples: Contributo a Fondo Perduto
Soggetti beneficiari. 1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando i seguenti soggettipresentare domanda di agevolazione per la realizzazione di interventi infrastrutturali, materiali ed immateriali, gli Enti Locali, promotori e sottoscrittori del Patto Territoriale del Taburno che, alla data della domanda:
a) imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e/o servizihanno sede legale nell’area del Patto coincidente con il territorio dei Comuni sottoscrittori del Patto Territoriale del Taburno (vedi Appendice 1);
b) imprese agroindustriali nel caso di agevolazioni concesse ai sensi dell’art. 56 del Regolamento GBER, non rientrano tra coloro che svolgono prevalentemente attività industriale;
c) imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985hanno ricevuto e, n. 443;
d) Organismi di ricerca successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea e diffusione della conoscenza (non sono in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come definiti individuate all’art. 2, comma 83punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014GBER;
2. Possono presentare, altresì, domanda di seguito denominato Regolamento GBER)agevolazione per la realizzazione di interventi imprenditoriali, purché sia presente almeno uno dei soggetti di cui ai precedenti punti da a) a c). I soggetti richiedenti devono possederele PMI che, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti: essere :
a) hanno la sede dell’unità produttiva oggetto di agevolazione in uno dei Comuni del Patto come indicati in Appendice 1);
b) risultano regolarmente costituiti costituite ed iscritti al iscritte nel Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dall’art. 1 del Regolamento GBER, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano; essere ;
c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria sono sottoposte a procedura concorsuale e non essere sottoposti a procedure concorsuali; trovarsi si trovano in regime stato di contabilità ordinaria; fallimento, di liquidazione coatta o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
d) sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente e sono in regola in relazione agli obblighi contributivi;
e) non rientrare rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; essere ;
f) non sono destinatarie di una sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
g) i cui legali rappresentanti o amministratori non siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in regola con la restituzione materia di somme dovute in relazione contratti pubblici relativi a provvedimenti lavori, servizi e forniture vigente alla data di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; presentazione della domanda;
h) non trovarsi sono in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà difficoltà, così come individuata nel all’articolo 2, punto 18, del Regolamento GBER, all’articolo 2, punto 14 del Regolamento ABER e all’articolo 3, punto 5 del Regolamento FIBER;
i) nel caso di agevolazioni concesse ai sensi dell’art. Tali disposizioni 14 del Regolamento GBER, non hanno effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, una delocalizzazione verso lo stabilimento oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni e si applicano anche agli Organismi impegnano o non farlo nei due anni successivi al completamento dell’investimento iniziale oggetto della domanda di ricerca e diffusione della conoscenza, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica. La mancanza agevolazione;
j) hanno la proprietà e/o la disponibilità degli immobili e/o dei terreni dove sono realizzati gli investimenti per il periodo di uno mantenimento dei requisiti sopra indicati determina la non ammissibilità del progetto alle agevolazioni. Nella costituzione del raggruppamento transnazionale proponente si deve tenere conto vincoli di quanto segue: Ogni raggruppamento transnazionale proponente deve includere almeno 2 imprese di 2 diversi Paesi partecipanti alla call transnazionale EuroTransBio (Austria, Regioni delle Fiandre e della Vallonia in Belgio, Finlandia, Regione dell’Alsazia in Francia, Germania, Italia, Russia) destinazione di cui al punto 1 ai successivi articoli del presente capitolato tecnicoAvviso.
3. Il raggruppamento transnazionale proponente deve essere obbligatoriamente coordinato da Ogni impresa, in forma singola o appartenente ad una PMI1rete di imprese, può presentare una sola domanda pena l’inammissibilità di tutte le domande presentate dalle stesse. Minimo il 50% dei costi totali Nel caso in cui risultino più domande presentate dallo stesso soggetto proponente, si considera ricevibile solo l’ultima domanda presentata in ordine di progetto deve essere sostenuto dalle PMI coinvolte nel raggruppamento transnazionale proponente. Il raggruppamento proponente dovrà risultare equilibrato tra i diversi soggetti arrivo e tra i diversi Paesi aderenti alla call EuroTransBio e rappresentati al suo interno, il che significa che il contributo di ciascun Paese/soggetto al progetto transnazionale non deve superare il 70% dei costi totali di progetto. È quindi necessario che non figurino soggetti la cui partecipazione al progetto risulti evidentemente marginale, secondo quanto stabilito dalle linee guida dell’undicesima call transnazionale EuroTransBio. Possono inoltre entrare a fare parte del raggruppamento proponente soggetti tra quelli elencati alle lettere a), b), c) che hanno sede in altri Paesi che non siano Membri di EuroTransBio purché: o risultino aggiuntivi rispetto al numero minimo - richiesto per l’ammissibilità del raggruppamento proponente - di 2 partecipanti appartenenti a Paesi Membri del Consorzio EuroTransBio di cui al punto 1 del presente capitolato tecnico;considerate irricevibili le domande precedenti.
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Samples: Public Notice for the Selection of Public and Private Interventions
Soggetti beneficiari. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando i seguenti soggetti:
a) imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e/o servizi;
b) imprese agroindustriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
c) imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
d) Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza (così come definiti all’art. 2, comma 83, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, di seguito denominato Regolamento GBER), purché sia presente almeno uno dei soggetti di cui ai precedenti punti da a) a c). I soggetti richiedenti devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti: • essere regolarmente costituiti ed iscritti al Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dall’art. 1 del Regolamento GBER, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano; • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali; • trovarsi in regime di contabilità ordinaria; • non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; • non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER. Tali disposizioni si applicano anche agli Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica. La mancanza di uno dei requisiti sopra indicati determina la non ammissibilità del progetto alle agevolazioni. Nella costituzione del raggruppamento transnazionale proponente si deve tenere conto di quanto segue: • Ogni raggruppamento transnazionale proponente deve includere almeno 2 imprese di 2 diversi Paesi partecipanti alla call al bando transnazionale EuroTransBio (Austria, Regioni delle Fiandre e della Vallonia in Belgio, Finlandia, Regione dell’Alsazia in Francia, Germania, Italia, RussiaRussia e Regione dei Paesi Baschi in Spagna) di cui al punto 1 del presente capitolato tecnico. • Il raggruppamento transnazionale proponente deve essere obbligatoriamente coordinato da una PMI1. • Minimo il 50% dei costi totali di progetto deve essere sostenuto dalle PMI coinvolte nel raggruppamento transnazionale proponente. • Il raggruppamento proponente dovrà risultare equilibrato tra i diversi soggetti e tra i diversi Paesi aderenti alla call al bando EuroTransBio e rappresentati al suo interno, il che significa che il contributo di ciascun Paese/soggetto al progetto transnazionale non deve superare il 70% dei costi totali di progetto. È quindi necessario che non figurino soggetti la cui partecipazione al progetto risulti evidentemente marginale, secondo quanto stabilito dalle linee guida dell’undicesima call del decimo bando transnazionale EuroTransBio. Possono inoltre entrare a fare parte del raggruppamento proponente soggetti tra quelli elencati alle lettere a), b), c) che hanno sede in altri Paesi che non siano Membri di EuroTransBio purché: o risultino aggiuntivi rispetto al numero minimo - richiesto per l’ammissibilità del raggruppamento proponente - di 2 partecipanti appartenenti a Paesi Membri del Consorzio EuroTransBio di cui al punto 1 del presente capitolato tecnico;
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Soggetti beneficiari. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando i seguenti soggetti:
a) imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e/o servizi;
b) imprese agroindustriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
c) imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
d) Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza (così come definiti all’art. 2, comma 83, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, di seguito denominato Regolamento GBER), purché sia presente almeno uno dei soggetti di cui ai precedenti punti da a) a c). I soggetti richiedenti devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti: • essere regolarmente costituiti ed iscritti al Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dall’art. 1 del Regolamento GBER, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano; • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali; • trovarsi in regime di contabilità ordinaria; • non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; • non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER. Tali disposizioni si applicano anche agli Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica. La mancanza di uno dei requisiti sopra indicati determina la non ammissibilità del progetto alle agevolazioni. Nella costituzione del raggruppamento transnazionale proponente si deve tenere conto di quanto segue: • Ogni raggruppamento transnazionale proponente deve includere almeno 2 imprese di 2 diversi Paesi partecipanti alla call transnazionale EuroTransBio (Austria, Regioni Belgio - Regione delle Fiandre e della Vallonia in BelgioFiandre, Finlandia, Francia-Regione dell’Alsazia in Franciadell’Alsazia, Germania, Italia, RussiaFederazione russa) di cui al punto 1 del presente capitolato tecnico. • Il raggruppamento transnazionale proponente deve essere obbligatoriamente coordinato da una PMI1. • Minimo il 50% dei costi totali di progetto deve essere sostenuto dalle PMI coinvolte nel raggruppamento transnazionale proponente. • Il raggruppamento proponente dovrà risultare equilibrato tra i diversi soggetti e tra i diversi Paesi aderenti alla call EuroTransBio e rappresentati al suo interno, il che significa che il contributo di ciascun Paese/soggetto al progetto transnazionale non deve superare il 70% dei costi totali di progetto. È quindi necessario che non figurino soggetti la cui partecipazione al progetto risulti evidentemente marginale, secondo quanto stabilito dalle linee guida dell’undicesima della dodicesima call transnazionale EuroTransBio. Possono inoltre entrare a fare parte del raggruppamento proponente soggetti tra quelli elencati alle lettere a), b), c) che hanno sede in altri Paesi che non siano Membri di EuroTransBio purché: o risultino aggiuntivi rispetto al numero minimo - richiesto per l’ammissibilità del raggruppamento proponente - di 2 partecipanti appartenenti a Paesi Membri del Consorzio EuroTransBio di cui al punto 1 del presente capitolato tecnico;
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Soggetti beneficiari. Possono beneficiare delle agevolazioni previste presentare domanda per la concessione del suddetto voucher: • le micro, piccole e medie imprese, rispondenti ai parametri dimensionali definiti dal presente bando i seguenti soggetti:
a) DM 18.4.2005, costituite in qualsiasi forma societaria; • le reti di imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e/o servizi;
b) imprese agroindustriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
c) imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
d) Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza (così come definiti all’art. 23 co. 4-quater del DL 10.2.2009 n. 5, comma 83conv. L. 9.4.2009 n. 33, costituite dalle suddette micro, piccole e medie imprese. Ai fini della concessione del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014contributo, di seguito denominato Regolamento GBER), purché sia presente almeno uno le PMI e le singole imprese delle reti d’impre- sa devono essere in possesso dei soggetti di cui ai precedenti punti da a) a c). I soggetti richiedenti devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti: essere regolarmente costituiti ed iscritti • risultare iscritte al Registro delle imprese, in stato di attività; le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dall’art. 1 del Regolamento GBER, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano; essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, • non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti sot- toposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta ammini- strativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria; trovarsi • risultare in regime regola con il versamento dei contributi previdenziali; • avere conseguito un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari alme- no a 500.000,00 euro, con riferimento all’ultimo esercizio contabile chiuso; nel ca- so di contabilità ordinariareti di imprese, il limite di 500.000,00 euro si calcola in via cumulativa tra i soggetti che compongono la rete; la soglia minima di 500.000,00 euro non si ap- plica alle start-up innovative di cui all’art. 25 del DL 179/2012, conv. L. 221/2012; • non avere beneficiato di un importo complessivo di aiuti “de minimis” (di cui al re- golamento della Commissione europea 1407/2013) che, unitamente alla misura in questione, superi i 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari (100.000,00 euro per le imprese che operano nel settore del trasporto di merci su strada); • non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dall’art. 1 del regolamento della Commissione europea 1407/2013 e rispettare, in generale, le condizioni previste dal suddetto regolamento; • non aver ricevuto, per le spese oggetto della concessione del voucher, altri contributi pubblici che hanno ricevuto esi qualifichino quali aiuti di Stato; • non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 co. 2 del DLgs. 8.6.2001 n. 231. Riserve finanziarie Nell’ambito della dotazione finanziaria complessiva (pari a 26 milioni di euro) sono istituite tre differenti riserve finanziarie: • una quota pari al 3% delle risorse finanziarie disponibili è destinata alla con- cessione delle agevolazioni ai soggetti proponenti che, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; essere in regola con la restituzione al momento della pre- sentazione della domanda di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER. Tali disposizioni si applicano anche agli Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica. La mancanza di uno dei requisiti sopra indicati determina la non ammissibilità del progetto accesso alle agevolazioni, sono in possesso del rating di legalità; • una quota pari al 10% è destinata alla concessione delle agevolazioni alle PMI che, al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevola- zioni, risultano essere start-up innovative ovvero PMI innovative; • una quota pari al 60% è destinata alla concessione dei voucher advanced stage. Nella costituzione del raggruppamento transnazionale proponente si deve tenere conto Inoltre, 6 milioni di quanto segue: Ogni raggruppamento transnazionale proponente deve includere almeno 2 euro sono destinati esclusivamente alle imprese di 2 diversi Paesi partecipanti alla call transnazionale EuroTransBio (Austriaaventi sede legale nella Regioni Campania, Regioni delle Fiandre Calabria, Basilicata, Puglia e della Vallonia in Belgio, Finlandia, Regione dell’Alsazia in Francia, Germania, Italia, Russia) di cui al punto 1 del presente capitolato tecnico. Il raggruppamento transnazionale proponente deve essere obbligatoriamente coordinato da una PMI1. Minimo il 50% dei costi totali di progetto deve essere sostenuto dalle PMI coinvolte nel raggruppamento transnazionale proponente. Il raggruppamento proponente dovrà risultare equilibrato tra i diversi soggetti e tra i diversi Paesi aderenti alla call EuroTransBio e rappresentati al suo interno, il che significa che il contributo di ciascun Paese/soggetto al progetto transnazionale non deve superare il 70% dei costi totali di progetto. È quindi necessario che non figurino soggetti la cui partecipazione al progetto risulti evidentemente marginale, secondo quanto stabilito dalle linee guida dell’undicesima call transnazionale EuroTransBio. Possono inoltre entrare a fare parte del raggruppamento proponente soggetti tra quelli elencati alle lettere a), b), c) che hanno sede in altri Paesi che non siano Membri di EuroTransBio purché: o risultino aggiuntivi rispetto al numero minimo - richiesto per l’ammissibilità del raggruppamento proponente - di 2 partecipanti appartenenti a Paesi Membri del Consorzio EuroTransBio di cui al punto 1 del presente capitolato tecnico;Sicilia.
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Samples: Circolare Mensile
Soggetti beneficiari. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal accedere ai contributi del presente bando le micro, piccole e medie imprese3 che presentino i seguenti soggetti:
a) imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione re- quisiti: •abbiano sede legale nella Provincia di beni eMilano; •siano regolarmente iscritte al Registro delle imprese/o serviziR.E.A. della Camera di Commercio di Milano, in regola con il pagamento del diritto camerale4; •siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali dei dipendenti;
b) imprese agroindustriali che svolgono prevalentemente attività industriale;1 Compiuti al momento della presentazione della domanda 2 Compiuti al momento della presentazione della domanda
c) imprese artigiane di produzione di beni 3 Secondo la definizione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
d) Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza (così come definiti all’art. 2, comma 83, all’allegato 1 del Regolamento (UECE) n. 651/2014 800/2008 della Commissione Commissione.
4 Per verificare di essere in regola con il pagamento del 17 giugno 2014diritto camerale, le imprese potranno rivolgersi all’Ufficio Diritti della Camera di Commercio di Milano, ai contatti reperibili sul sito xxx.xx.xxxxxx.xx - Diritto annuale - A chi rivolgersi •non si trovino in stato di liquidazione o scioglimento e non siano sottoposte a procedure concorsuali; •rispettino le norme di sicurezza sul lavoro; •rispettino gli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché regionali, territoriali o aziendali, di seguito denominato Regolamento GBERlavoro; •siano in regola con gli obblighi occupazionali stabiliti dalla legge in materia di diritto al lavoro dei disabili; •non abbiano disposto licenziamenti o avviato procedure di C.I.G.S. che abbiano interessato lavoratori con la stessa qualifica nell’anno immediatamente precedente la data di apertura del bando e si impegnino a non effettuare licenziamenti nei 12 mesi successivi alla concessione del contributo (fatto salvo il recesso per ”giusta causa”, ”giustificato motivo” o per ”impossibilità sopravvenuta della prestazione” così come contemplati dal C.C.), purché sia presente almeno uno dei soggetti ; •non abbiano usufruito di cui ai precedenti punti contributi per lo stesso intervento da a) a c)parte di altri Enti Pubblici. I soggetti richiedenti lavoratori interessati dall’intervento, non devono possedere, alla data provenire da liste di mobilità e pertanto non possono essere portatori di ulteriore provvidenza. I suddetti requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti: essere regolarmente costituiti ed iscritti al Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dall’art. 1 pena l’esclusione dai benefici del Regolamento GBER, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano; essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali; trovarsi in regime di contabilità ordinaria; non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER. Tali disposizioni si applicano anche agli Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica. La mancanza di uno dei requisiti sopra indicati determina la non ammissibilità del progetto alle agevolazioni. Nella costituzione del raggruppamento transnazionale proponente si deve tenere conto di quanto segue: Ogni raggruppamento transnazionale proponente deve includere almeno 2 imprese di 2 diversi Paesi partecipanti alla call transnazionale EuroTransBio (Austria, Regioni delle Fiandre e della Vallonia in Belgio, Finlandia, Regione dell’Alsazia in Francia, Germania, Italia, Russia) di cui al punto 1 del presente capitolato tecnico. Il raggruppamento transnazionale proponente deve essere obbligatoriamente coordinato da una PMI1. Minimo il 50% dei costi totali di progetto deve essere sostenuto dalle PMI coinvolte nel raggruppamento transnazionale proponente. Il raggruppamento proponente dovrà risultare equilibrato tra i diversi soggetti e tra i diversi Paesi aderenti alla call EuroTransBio e rappresentati al suo interno, il che significa che il contributo di ciascun Paese/soggetto al progetto transnazionale non deve superare il 70% dei costi totali di progetto. È quindi necessario che non figurino soggetti la cui partecipazione al progetto risulti evidentemente marginale, secondo quanto stabilito dalle linee guida dell’undicesima call transnazionale EuroTransBio. Possono inoltre entrare a fare parte del raggruppamento proponente soggetti tra quelli elencati alle lettere a), b), c) che hanno sede in altri Paesi che non siano Membri di EuroTransBio purché: o risultino aggiuntivi rispetto al numero minimo - richiesto per l’ammissibilità del raggruppamento proponente - di 2 partecipanti appartenenti a Paesi Membri del Consorzio EuroTransBio di cui al punto 1 del presente capitolato tecnico;Bando.
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Samples: Bando Per La Valorizzazione Del Capitale Umano E Il Sostegno Dell’occupazione Giovanile Nelle Pmi
Soggetti beneficiari. 1. Possono beneficiare delle presentare domanda di ammissione alle agevolazioni previste dal presente bando i seguenti soggetti:
a) imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e/o servizi;
b) imprese agroindustriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
c) imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
d) Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza (così come definiti all’art. 2, comma 83, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, di seguito denominato Regolamento GBER), purché sia al presente almeno uno dei soggetti di cui ai precedenti punti da a) a c). I soggetti richiedenti devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti: essere regolarmente costituiti ed iscritti al Registro delle imprese; decreto le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possessobeneficiarie aventi, alla data di presentazione della domanda di agevolazionecui all’articolo 7, degli ulteriori requisiti previsti dall’art. 1 del Regolamento GBERcomma 1, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano; essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali; trovarsi in regime di contabilità ordinaria; non rientrare tra i seguenti requisiti:
a) per le imprese beneficiarie iscritte al Registro delle imprese: presenza di una o più unità produttive, risultanti dal Registro delle imprese, ubicate in una o più delle province;
b) per le imprese beneficiarie non iscritte al Registro delle imprese: luogo dell’esercizio dell’attività d’impresa, come riscontrabile dal certificato di attribuzione della partita IVA, in una o più delle province;
c) operatività nei territori delle province antecedente al 24 febbraio 2016, fatta eccezione per le imprese beneficiarie della provincia di Ancona, che devono risultare operanti nei territori antecedentemente al 26 aprile 2016, e per le imprese beneficiarie della provincia di Pescara, che devono risultare operanti nei territori antecedentemente al 18 luglio 2016;
d) attività economica esercitata:
1) in tutti i settori, fatta eccezione per quelli dell’agricoltura primaria, della pesca e dell’acquacoltura, in caso di imprese iscritte all’albo delle imprese artigiane;
2) nei settori di cui all’allegato 1, in caso di imprese non iscritte all’albo delle imprese artigiane;
e) riduzione del fatturato non inferiore al 30 per cento.
2. Non possono accedere ai contributi di cui al presente decreto le imprese che:
a) hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; essere ;
b) sono in regola con la restituzione stato di somme dovute in relazione scioglimento o liquidazione o sottoposte a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER. Tali disposizioni si applicano anche agli Organismi di ricerca e diffusione procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), della conoscenza, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica. La mancanza di uno dei requisiti sopra indicati determina la non ammissibilità del progetto alle agevolazioni. Nella costituzione del raggruppamento transnazionale proponente si deve tenere conto di quanto segue: Ogni raggruppamento transnazionale proponente deve includere almeno 2 imprese di 2 diversi Paesi partecipanti alla call transnazionale EuroTransBio (Austria, Regioni delle Fiandre e della Vallonia in Belgio, Finlandia, Regione dell’Alsazia in Francia, Germania, Italia, Russia) legge fallimentare di cui al punto 1 del presente capitolato tecnicoregio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bis della medesima legge.
3. Il raggruppamento transnazionale proponente deve essere obbligatoriamente coordinato da una PMI1. Minimo il 50% dei costi totali di progetto deve essere sostenuto dalle PMI coinvolte nel raggruppamento transnazionale proponente. Il raggruppamento proponente dovrà risultare equilibrato tra i diversi soggetti e tra i diversi Paesi aderenti alla call EuroTransBio e rappresentati al suo interno, il che significa che il contributo di ciascun Paese/soggetto al progetto transnazionale non deve superare il 70% dei costi totali di progetto. È quindi necessario che non figurino soggetti la cui partecipazione al progetto risulti evidentemente marginale, secondo quanto stabilito dalle linee guida dell’undicesima call transnazionale EuroTransBio. Possono inoltre entrare a fare parte del raggruppamento proponente soggetti tra quelli elencati alle lettere a), b), c) che hanno sede in altri Paesi che non siano Membri di EuroTransBio purché: o risultino aggiuntivi rispetto al numero minimo - richiesto per l’ammissibilità del raggruppamento proponente - di 2 partecipanti appartenenti a Paesi Membri del Consorzio EuroTransBio Le agevolazioni di cui al punto 1 del presente capitolato tecnico;decreto non possono essere concesse per attività connesse all’esportazione; non possono, pertanto, essere direttamente collegate ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione.
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Samples: Decreto Ministeriale