Soggettive. per prestazioni rese da soggetti con meno di 24 (ventiquattro) anni di età (con termine delle prestazioni lavorative entro il 25° anno), ovvero da Lavoratori con più di 55 (cinquantacinque) anni, anche pensionati. Nell’ambito delle ipotesi oggettive, considerando la flessibilità dei settori a cui si riferisce il contratto e per favorire l’occupazione, per i profili professionali di promoter e merchandiser è consentita la stipulazione di contratti di lavoro intermittente senza limite di età, di cui al comma 2 art.13 del Dlgs. n.81/2015, nel rispetto dei seguenti parametri: - il contratto di lavoro intermittente potrà essere attivato anche in presenza di altri rapporti di lavoro di cui il lavoratore sia titolare; - il contratto di lavoro intermittente non potrà essere attivato in sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; - la richiesta di prestazione lavorativa deve avvenire almeno entro le 24 ore antecedenti la prestazione; - al lavoratore assunto con contratto di lavoro intermittente saranno applicate le norme previste per la generalità dei lavoratori. Il Contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore con il medesimo Datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a 400 (quattrocento) giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 (tre) anni solari: ad eccezione di quanto previsto al punto 1) del presente art. 65. Per tutte le attività soggette al limite, in caso di superamento delle 400 giornate di lavoro negli ultimi 36 mesi, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo pieno e indeterminato. Con Accordo di Secondo Livexxx xxxranno essere previste ulteriori deroghe alla limitazione del capoverso precedente.
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Soggettive. a) per prestazioni rese da soggetti con meno di 24 (ventiquattro) anni di età (con termine delle prestazioni lavorative entro il 25° anno), ovvero da Lavoratori con più di 55 (cinquantacinque) anni, anche pensionati. Nell’ambito delle ipotesi oggettive, considerando la flessibilità dei settori a cui si riferisce il contratto e per favorire l’occupazione, per i profili professionali di promoter e merchandiser è consentita la stipulazione di contratti di lavoro intermittente senza limite di età, di cui al comma 2 art.13 del Dlgs. n.81/2015, nel rispetto dei seguenti parametri: - il contratto di lavoro intermittente potrà essere attivato anche in presenza di altri rapporti di lavoro di cui il lavoratore Lavoratore sia titolare; - il contratto di lavoro intermittente non potrà essere attivato in sostituzione di lavoratori Lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; - la richiesta di prestazione lavorativa deve avvenire almeno entro le 24 ore antecedenti la prestazione; - al lavoratore Lavoratore assunto con contratto di lavoro intermittente saranno applicate le norme previste per la generalità dei lavoratoriLavoratori. Il Contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore Lavoratore con il medesimo Datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a 400 (quattrocento) giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 (tre) anni solari: ad eccezione di quanto previsto al punto 1) del presente art. 65. Per tutte le attività soggette al limite, in caso di superamento delle 400 giornate di lavoro negli ultimi 36 mesi, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo pieno e indeterminato. Con Accordo di Secondo Livexxx xxxranno Lixxxxx xotranno essere previste ulteriori deroghe alla limitazione del capoverso precedente.
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Soggettive. per prestazioni rese da soggetti con meno di 24 (ventiquattro) anni di età (con termine delle prestazioni lavorative entro il 25° anno), ovvero da Lavoratori con più di 55 (cinquantacinque) anni, anche pensionati. Nell’ambito delle ipotesi oggettive, considerando la flessibilità dei settori a cui si riferisce il contratto e per favorire l’occupazione, per i profili professionali di promoter e merchandiser è consentita la stipulazione di contratti di lavoro intermittente senza limite di età, di cui al comma 2 art.13 del Dlgs. n.81/2015, nel rispetto dei seguenti parametri: - il contratto di lavoro intermittente potrà essere attivato anche in presenza di altri rapporti di lavoro di cui il lavoratore sia titolare; - il contratto di lavoro intermittente non potrà essere attivato in sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; - la richiesta di prestazione lavorativa deve avvenire almeno entro le 24 ore antecedenti la prestazione; - al lavoratore assunto con contratto di lavoro intermittente saranno applicate le norme previste per la generalità dei lavoratori. Il Contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore con il medesimo Datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a 400 (quattrocento) giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 (tre) anni solari: ad eccezione di quanto previsto al punto 1) del presente art. 65. Per tutte le attività soggette al limite, in caso di superamento delle 400 giornate di lavoro negli ultimi 36 mesi, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo pieno e indeterminato. Con Accordo di Secondo Livexxx xxxranno Xxxxxxx potranno essere previste ulteriori deroghe alla limitazione del capoverso precedente.
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Soggettive. a) per prestazioni rese da soggetti con meno di 24 (ventiquattro) anni di età (con termine delle prestazioni lavorative entro il 25° anno), ovvero da Lavoratori con più di 55 (cinquantacinque) anni, anche pensionati. Nell’ambito delle ipotesi oggettive, considerando la flessibilità dei settori a cui si riferisce il contratto e per favorire l’occupazione, per i profili professionali di promoter e merchandiser è consentita la stipulazione di contratti di lavoro intermittente senza limite di età, di cui al comma 2 art.13 del Dlgs. n.81/2015, nel rispetto dei seguenti parametri: - il contratto di lavoro intermittente potrà essere attivato anche in presenza di altri rapporti di lavoro di cui il lavoratore sia titolare; - il contratto di lavoro intermittente non potrà essere attivato in sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; - la richiesta di prestazione lavorativa deve avvenire almeno entro le 24 ore antecedenti la prestazione; - al lavoratore assunto con contratto di lavoro intermittente saranno applicate le norme previste per la generalità dei lavoratori. Il Contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore con il medesimo Datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a 400 (quattrocento) giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 (tre) anni solari: ad eccezione di quanto previsto al punto 1) del presente art. 65. Per tutte le attività soggette al limite, in caso di superamento delle 400 giornate di lavoro negli ultimi 36 mesi, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo pieno e indeterminato. Con Accordo di Secondo Livexxx xxxranno Xxxxxxx potranno essere previste ulteriori deroghe alla limitazione del capoverso precedente.
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