Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti Clausole campione

Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti. L’art. 35 recepisce le disposizioni delle direttive 2014/23, 2014/24, 2014/25 che – nel fissare le soglie di rilevanza comunitaria – hanno previsto un loro meccanismo di fissazione, per il quale esse non restano fisse, ma sono adeguate con cadenza biennale con provvedimento della Commissione europea. Pertanto, le soglie indicate nell’art. 35 sono quelle conseguenti al relativo adeguamento (e non corrispondono a quelle contenute nelle citate direttive), poiché nelle more del loro recepimento sono entrati in vigore i regolamenti 24 novembre 2015, n. 2015/2170/UE, 24 novembre 2015, n. 2015/2171/UE, 24 novembre 2015, n. 2015/2172/UE. Va formulato in questa sede un rilievo di carattere generale: le soglie di rilevanza comunitaria vengono definite dal presente articolo e dai corrispondenti articoli delle tre direttive comunitarie in termini di importo “pari o superiore a”. In molte disposizioni del codice tale prescrizione non è rispettata, parlandosi di importo “superiore a”. Va pertanto effettuata una ricognizione di tutte le disposizioni del codice, per renderle coerenti con l’art. 35 (v. a titolo di esempio, gli articoli 99, comma 1, 102, comma 7, lett. a), 102, comma 7, lett. b), 105, comma 6, 128, comma 3). Analogamente, quando vengono fissate autonomamente altre soglie (ad esempio, intermedie nell’ambito dei contratti sotto soglia), si deve verificare la coerenza delle formulazioni. L’articolo in esame ha inteso recepire anche le disposizioni delle direttive sull’esigenza che vi sia un ‘frazionamento artificioso’, tale da eludere l’applicazione della disciplina europea. Al riguardo, però, va segnalato che non vi è stato il necessario coordinamento con l’art. 5, par. 2, della direttiva 2014/24, per il quale “In deroga al primo comma, se un’unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di quest’ultimo, i valori possono essere stimati al livello dell’unità in questione”. Si suggerisce, quindi, ai fini di una corretta trasposizione, di modificare l’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 35 (per il quale “il valore dell’appalto può essere stimato con riferimento al valore attribuito all’unità operativa distinta”), sostituendolo con “il valore dell’appalto può essere stimato con riferimento al valore attribuito dall’unità operativa distinta”, poiché il valore non può che essere attribuito all’appalto e non all’unità operativa. Si segnala infine che l’incipit del comma 9, “Per i contratti relativi a ser...
Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti. Art. 36. (Contratti sotto soglia)
Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti. L’articolo riproduce le disposizioni relative alle soglie di rilevanza comunitaria dettate dalle tre direttive comunitarie e stabilisce che le disposizioni del presente Codice si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto dell'IVA, è pari o superiore a tali soglie. Le soglie saranno rideterminate con provvedimento della Commissione europea. Le soglie, per quanto di interesse, sono stabilite come segue:
Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti. (soglie così elevate dal 1° gennaio 2020 dai Regolamenti (UE) 2019/1827,1828, 1829, 1830, del 30 ottobre 2019)
Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti. 4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.
Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti. 1. Ai fini dell’applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:
Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti. (soglie così elevate dal 1° gennaio 2018 dal Regolamento (UE) 2017/2366 del 18 dicembre 2017)

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