Risorse Umane e Organizzazione 2019: € 21.416,11 2020: € 27.339,71 27.03.19 171 Approvazione ed adozione del Piano annuale di Risk management 2019 (PARM). Qualità e Risk Management Senza Costi - Piano Annuale Risk Management 27.03.19 172 Attività di Screening per le neoplasie mammarie. Autorizzazione attivazione area a pagamento per il 2019. Affari Generali € 123.500,00 27.03.19 173 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 della convenzione attiva con ICOM EDUCATIONAL S.r.l. di Cinisello Balsamo - struttura privata non sanitaria - per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di ortopedia da parte della U.O.C. Ortopedia dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 174 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 30 settembre 2019 della convenzione attiva con Uni- Medica Seregno Srl – struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN - per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di urologia e chirurgia da parte delle XX.XX.XX. di Urologia e Chirurgia dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 175 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 della convenzione attiva con INSIEME PER IL SOCIALE Azienda Speciale Consortile di Xxxxxx Milanino – struttura pubblica non sanitaria – per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di psichiatria da parte dell’U.O.C. Psichiatria dell’Ospedale Città di Sesto San Xxxxxxxx. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 176 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 della convenzione attiva con C.M.P. Centro Medico Polispecialistico di Cinisello Balsamo – struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN – per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di ORL ed urologia da parte delle XX.XX.XX. di ORL ed Urologia dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 177 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 della convenzione attiva con Benvita Medica S.r.l. – struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN – per prestazioni specialistiche di neurologia da parte dell’U.O.C. di Neurologia dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 178 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 della convenzione attiva con Fondazione Ricovero Xxxxxxxxxx Xxxxx di Cinisello Balsamo per attività di collaborazione con le XX.XX.XX. di Chirurgia e Cardiologia dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 179 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 della convenzione attiva con Consorzio Il Sole Soc. Coop – struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN – per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di fisiatria da parte dell’U.O.C. di Recupero e Rieducazione Funzionale dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 180 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 30 settembre 2019 della convenzione attiva con San Carlo Istituto Clinico di Busto Arsizio - struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN - per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di ORL da parte dell’ U.O.C. di O.R.L. dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 181 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 30 settembre 2019 della convenzione attiva con il Centro Medico Risana di Muggiò S.r.l. – struttura sanitaria privata non accreditata – per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di ORL e medicina da parte delle XX.XX.XX. ORL e Medicina dell’Ospedale Bassini e dell’Ospedale Città di Sesto San Xxxxxxxx. Affari Generali Xxxxx Xxxxx - Convenzione 27.03.19 182 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 30 settembre 2019 della convenzione attiva con Fisiomedica S.r.l. – struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN – per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di ORL da parte dell’U.O.C. ORL dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 183 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 della convenzione attiva con lo Studio Medico AlmaMed di Milano - struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN - per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di urologia da parte dell’ U.O. di Urologia dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 184 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 30 settembre 2019 della convenzione attiva con il Poliambulatorio Xxxxxxxx Xxxxxxx di Milano – struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN – per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di ORL da parte dell’U.O.C. di ORL dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 185 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 della convenzione attiva con Polimedica Brianza S.r.l. – struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN – per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di chirurgia e pediatria da parte delle XX.XX.XX. di Chirurgia e Pediatria dell’Ospedale Città di Sesto San Xxxxxxxx. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 186 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 della convenzione attiva con Fisiomed Center di Cormano - struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN - per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di ortopedia ed ORL da parte delle UU.OO. di Ortopedia ed ORL dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 187 Stipula convenzione tra questa Azienda e l’Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Cinisello Balsamo, per la raccolta di sangue ed emocomponenti ad uso trasfusionale, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 14/04/2016 (Rep. Atti n. 61/CSR), in applicazione dell’art. 6, comma 1, lett. b), della Legge n. 219/2005. Affari Generali € 1.771,00 - Convenzione 27.03.19 188 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 della convenzione attiva con Studi di Medici Specialisti Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx X.x.x. – struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN – per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di chirurgia da parte della U.O.C. di Chirurgia dell’Ospedale Città di Sesto San Xxxxxxxx. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 189 A.S.S.T. Nord Milano / A.A.P. / Servicedent S.r.l. Vertenza stragiudiziale in relazione ad asseriti danni da medical malpractice. Definizione transattiva e determinazioni conseguenti Affari Legali € 4.000,00 - Scrittura Privata di Transazione 27.03.19 190 ASST Nord Milano / E.G.M. (Polizza RCT / RCO Am Trust Europe). Vertenza stragiudiziale in relazione ad asseriti danni da medical malpractice. Definizione transattiva e determinazioni conseguenti. Affari Legali € 140.000,00 - Scrittura Privata di Transazione 27.03.19 191 Affidamento della fornitura di manufatti ortodontici, protesi odontoiatriche e altri materiali per l’attività di ortodonzia. Prosecuzione della fornitura per un periodo di 12 mesi, dal 01 aprile 2019 al 31 marzo 2020. Società Wisil Latoor Srl. Provveditorato Economato Senza Costi 27.03.19 192 Fornitura di ossigeno e servizi connessi per la gestione dei pazienti in ossigeno terapia domiciliare per un periodo di 36 mesi – Adesione alla Convenzione ARCA_2017_034 Service di Ossigenoterapia (lotto 4) e determinazioni conseguenti – RTI MEDICAIR ITALIA/VIVISOL - CIG 7799326F68. Provveditorato Economato € 3.805.264,00 27.03.19 193 ASST NORD MILANO - D.G.R. N. X/6548/2017 - D.G.R. N. X/7150/2017 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO "REALIZZAZIONE NUOVA PALAZZINA UFFICI"- OSPEDALE BASSINI DI CINISELLO BALSAMO - IMPORTO DI PROGETTO € 3.200.000,00 - CUP: E75F17000060002. Indizione di procedura aperta per l’affidamento di un incarico professionale di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per la "REALIZZAZIONE NUOVA PALAZZINA UFFICI"- OSPEDALE BASSINI DI CINISELLO BALSAMO - CIG: 78200014F8 CUP: E75F17000060002. Tecnico-Patrimoniale Senza Costi 27.03.19 194 Attribuzione n. 2 incarichi dirigenziali, di durata triennale, di Eccellente e Alta specializzazione, assegnati all’U.O.C. Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva SSG.
Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall’IRPEF se corrisposte in caso di morte dell’Assicurato (per qualsiasi causa). Se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, dette somme sono altresì esenti dall’imposta sulle successioni.
Ispezione delle cose assicurate La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Rimborso spese I lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dal territorio comunale dove si trova l’azienda, per i quali non è previsto il rientro giornaliero ma sono costretti a consumare i pasti ed a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto ed alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi. Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti. I contratti provinciali potranno prevedere la forfettizzazione anziché il rimborso a piè di lista delle spese vive sostenute dal lavoratore, nonché disciplinare il rimborso spese in caso di rientro in giornata.
Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d’Appalto, al Regolamento ed al presente CSA, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono: a) la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali in modo che le opere eseguite risultino a regola d’arte. In ogni caso l’ Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del Codice Civile; b) ogni onere relativo alla sicurezza delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente Appaltante; c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’Appaltatore a termini di contratto; d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dall’ordinativo; e) la concessione, su richiesta della Direzione dei Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’ esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza; f) la pulizia dei cantieri e delle vie di transito e di accesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e subappaltatori; g) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per eventuali allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, che si dovessero rendere necessari per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; h) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna dei cantieri; i) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; l) la consegna, prima della smobilitazione dei cantieri, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che verrà liquidato in base al solo costo del materiale; m) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione dei Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma; n) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’ incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. o) il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante; p) l’ottemperanza alle prescrizioni previste dal D.P.C.M. del 1 marzo 1991 e s.m.i. in materia di esposizioni ai rumori; q) il completo sgombero dei cantieri entro 3 (diconsi tre) giorni dall’ultimazione dei relativi lavori; r) l’installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative. 2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità. 3. L’Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e ad seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’ esecuzione delle opere ed alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’ Appaltatore ai prezzi di contratto.
Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano Il Politecnico di Milano non potrà essere citato a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale né potrà mai essere utilizzato il logo del Politecnico di Milano se non previa autorizzazione da parte del Politecnico stesso. Le richieste di autorizzazione possono essere inviate a xxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.
OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO 1 - L’appalto ha per oggetto le prestazioni analiticamente indicate nei progetti approvati dal Coordinamento Istituzionale con deliberazione n. 31 del 26.11.2013 e nel successivo articolo 3. 2 - La durata dell’appalto è stabilita in mesi 24. La stazione appaltante, in caso di aggiudicazione dell’appalto, si vincola ad affidare il servizio in oggetto per un periodo di mesi dodici Alla prima scadenza del contratto l’ente appaltante si riserva la facoltà di ricorrere, nei confronti dell’aggiudicatario, alla procedura negoziata di cui all’art. 57, comma 5, lett. b) del D.LGs 163/2006 e s.m.i. per ulteriori mesi 12. Tale periodo sarà affidato con provvedimento dirigenziale alla ditta aggiudicataria, compatibilmente con le risorse finanziarie che si renderanno disponibili nel Piano sociale di zona 2014-2016, annualità 2015, e/o rivenienti dai fondi PAC, come rinnovo del medesimo servizio e alle stesse condizioni stabilite con l’aggiudicazione 3 - Prima della sottoscrizione del contratto, ragioni di urgenza potranno determinare la necessità di esecuzione anticipata del servizio, circostanza vincolante per l’aggiudicatario, alle condizioni del presente capitolato e dell’offerta presentata e la durata nel primo periodo dell’appalto si intende sempre di 12 mesi. In caso di successiva mancata sottoscrizione del contratto, all’affidatario verrà liquidato, dietro presentazione di fattura e relativo accertamento di congruità, il corrispettivo per le prestazioni di fatto rese. In tal caso la durata dell’appalto si intende per il periodo rimanente. 4 - L’Associazione di Comuni, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi e di disponibilità finanziaria, in base ai quali si è provveduto all’affidamento dei servizi, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere senza che l’aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o qualsiasi altra compensazione.
Richiamo alle armi In caso di richiamo alle armi, il lavoratore ha diritto, per il periodo in cui rimane sotto le armi, alla conservazione del posto. Tale periodo va computato nell'anzianità di servizio ai soli effetti dell'indennità di anzianità, in vigore fino alla data del 31 maggio 1982, nonché degli scatti di anzianità e del preavviso. A decorrere dal 1° giugno 1982, fino al 31 marzo 1987, il periodo di richiamo alle armi è considerato utile per il trattamento di fine rapporto, ai soli fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui all'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, a decorrere dall'1 aprile 1987, durante il periodo di richiamo alle armi deve essere computato nella retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della normale retribuzione di cui all'art. 193, alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Durante il periodo di richiamo alle armi il personale avrà diritto al trattamento previsto dalla legge 10 giugno 1940, n. 653 (1). Il trattamento previsto dalle norme di legge e contrattuali a favore dei richiamati ha termine con la cessazione dell'attività dell'azienda. Alla fine del richiamo - sia in caso di invio in congedo come in quello di invio in licenza illimitata in attesa di congedo - il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore ad un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore ad un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, sarà considerato dimissionario. Nei confronti del lavoratore richiamato alle armi: a) in caso di contratto a termine, la decorrenza del termine è sospesa; b) in caso di rapporto stagionale, il posto è conservato limitatamente alla durata del contratto; c) durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro resta sospeso fino alla fine del richiamo, e il periodo trascorso in servizio militare non è computato agli effetti dell'anzianità di servizio; d) in caso di richiamo durante il periodo di preavviso di licenziamento, il posto è conservato fino al termine del richiamo alle armi e il relativo periodo è computato agli effetti dell'anzianità di servizio. (1) Vedi sentenza Corte cost. 4 maggio 1984, n. 136.
Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 1. L'appaltatore è obbligato: a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti; b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi; c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura; d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori. 2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori. 3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
Organizzazione del lavoro 1. Gli specialisti ambulatoriali e gli altri professionisti collaborano nel rispetto delle specifiche competenze ed attività con le altre figure professionali e secondo le esigenze funzionali valutate dall’azienda, alle attività e ai progetti da realizzarsi nelle articolazioni organizzative per l’assistenza primaria, come definite dalla programmazione regionale ed aziendale. Per determinati servizi, l'attività degli specialisti ambulatoriali o degli altri professionisti può essere svolta anche in ore notturne e/o festive. 2. Per ciascun servizio specialistico, di branca o multidisciplinare, al quale sia addetta una pluralità di specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi del presente Accordo, è individuato, tra gli specialisti titolari di incarico in ciascuna branca, in servizio presso l'azienda e previo assenso dell'interessato, un responsabile di branca. 3. Al fine di garantire un adeguato livello di qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate, le aziende devono garantire nei poliambulatori pubblici, i requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi necessari allo svolgimento delle attività, quali ad esempio la presenza di personale tecnico ed infermieristico, le misure idonee alla tutela della salute psico-fisica degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti sul luogo di lavoro, secondo le norme vigenti. I sindacati di cui all’art. 34 comma 13 cooperano con gli organismi competenti per la corretta applicazione della normativa vigente riguardante i problemi della salubrità dei luoghi di lavoro. 4. E' consentito l’accesso negli ambulatori pubblici da parte dell'assistito, senza richiesta del medico curante, alle seguenti specialità: ostetricia e ginecologia, odontoiatra, pediatria (limitatamente agli assistiti che non hanno potuto scegliere il pediatra di libera scelta), oculistica (limitatamente alle prestazioni optometriche), psichiatria, neuropsichiatria infantile e psicologia. Nei casi di urgenza e per le attività consultoriali e quelle di prevenzione legate a progetti obiettivo distrettuali e per quanto previsto al successivo comma 7, l'accesso diretto è consentito anche alle altre branche specialistiche. 5. Ai fini organizzativi l'accesso ai servizi specialistici e delle altre aree professionali avviene con il sistema di prenotazione. 6. E’ demandata alla trattativa regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art.14 del presente Accordo. 7. La prenotazione relativa alle visite successive è effettuata secondo modalità di programmazione predisposte dal sanitario convenzionato e protocolli concordati in sede aziendale. 8. Il numero di prestazioni erogabili per ciascuna ora di attività' è determinato sulla base della tipologia e della complessità della prestazione. 9. Relativamente alle prestazioni erogabili dagli specialisti ambulatoriali per ogni ora di attività, fermo restando che il loro numero e' demandato alla scienza e coscienza dello specialista, esso non puo' di norma essere superiore a quattro.