Common use of Somministrazione di lavoro a tempo determinato Clause in Contracts

Somministrazione di lavoro a tempo determinato. La legge di conversione del D.L 87/2018 interviene sul 2° comma dell’art 34 del D.Lgs 81/2015 : « In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli artt 21 comma 2, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto può in ogni caso essere prorogato con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore» La disciplina della somministrazione a tempo determinato viene pertanto parificata (salvo alcune eccezioni che si esamineranno) all’attuale disciplina del rapporto a tempo determinato: - Obbligo della causale per i contratti di durata superiore ai 12 mesi ; - Obbligo di causale a partire dal primo rinnovo anche se inferiore a 12 mesi: - In entrambi i casi la causale deve essere verificata in capo all’azienda utilizzatrice e non in capo all’agenzia di somministrazione; - Limite generale che fissa in 24 mesi la durata del singolo contratto a termine; - Limite riferito alla durata complessiva del rapporto tra agenzia e lavoratori pari a 24 mesi complessivi in presenza di più contratti a termine instaurati tra le parti purchè riferito alle mansioni di pari livello e categoria con riferimento all’impresa utilizzatrice; - Per quanto riguarda i limiti di durata sia in senso migliorativo, sia in senso peggiorativo sono fatte salve diverse previsioni dei CCNL applicati dalle aziende utilizzatrici; Obbligo di causale in capo all’utilizzatore Le causali devono essere riferite all’impresa utilizzatrice; Ciò significa che il contratto stipulato tra l’agenzia ed il dipendente dovrà indicare le esigenze del soggetto terzo (utilizzatore). - Esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività (es: introduzione in via sperimentale di una linea diversa dei prodotti normalmente realizzati) - Esigenze di sostituzione di altri lavoratori - Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria (es: necessità improvvisa di ristrutturazione del magazzino e esigenza di vendita dello stock contenuto) Xxxxxx complessiva di 24 mesi tra contratti a termine diretti e somministrazione?

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Samples: Contratto a Termine

Somministrazione di lavoro a tempo determinato. La 1. Il contratto di somministrazione non è ammesso nei seguenti casi: a. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; x. xxxxx diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguar- dato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di conversione del D.L 87/2018 interviene sul 2° comma dell’art 34 del D.Lgs 81/2015 : « In caso sommini- strazione di assunzione lavoro a tempo determinato determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una du- rata iniziale non superiore a tre mesi; c. presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di sommini- strazione a tempo determinato; d. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni. e. con lavoratori che non siano stati adeguatamente formati. 2. La somministrazione è ammessa nelle aziende con almeno 4 dipendenti a tempo in- determinato, compresi gli apprendisti, per un numero di lavoratori pari a 4. Per le aziende con più di 4 dipendenti, tale misura è incrementata del 20% dei lavoratori occupati a tem- po indeterminato, compresi gli apprendisti. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia un numero frazionato, si arrotonda all’unità superiore. 3. Le parti convengono, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, che nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a quattro, rientrano nei casi di legittima in- staurazione di un rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli artt 21 comma 2, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto può in ogni caso essere prorogato con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore» La disciplina della somministrazione a tempo determinato viene pertanto parificata (salvo alcune eccezioni le seguenti ipotesi: a. per sostituzione di una posizione rimasta vacante per il periodo necessario a re- perire un altro lavoratore da inserire stabilmente nella posizione; b. esecuzione di un’opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo che si esamineranno) all’attuale disciplina non possono essere attuati ricorrendo unicamente alle professionalità esistenti aziendalmente; c. per l’esecuzione di particolari servizi o commesse che, per la loro specificità, ri- chiedono l’impegno di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impie- gate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del rapporto lavoro locale; d. personale addetto all’adeguamento dei programmi informatici aziendali compre- so consulenza ed assistenza informatica; e. per punte di intensa attività non fronteggiabili con ricorso ai normali assetti pro- duttivi aziendali; f. sospensione in via cautelare per motivi disciplinari o per le ipotesi di cui alla leg- ge 18.1.1992, n. 16 e successive modificazioni; g. per far fronte a necessità eccezionali od occasionali e quando non è possibile fa- re ricorso a contratti a tempo determinato: - Obbligo della causale . 4. Ai sensi del D.Lgs. 81/2015 ss.mm.ii, i lavoratori dipendenti dal somministratore han- no diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quel- lo dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte. 5. Il trattamento economico dovuto dalle imprese fornitrici ai lavoratori temporanei non è inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti dell’impresa utilizzatrice, a parità di livello e di mansioni svolte, così come stabilito dall’art. 35, co. 1, d.lgs. n. 81/2015. 6. Nel secondo livello di contrattazione sono stabilite modalità e criteri per la determina- zione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche correlate ai risultati. 7. L’azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSA, ovvero alle RSU se costi- tuite, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali territoriali aderenti alle Associazioni Sin- dacali firmatarie del CCNL, il numero ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo. 8. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sa- rà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto. 9. Inoltre, una volta all’anno, l’azienda utilizzatrice fornisce alle RSA /RSU o in mancan- za, alle Organizzazioni Sindacali territoriali aderenti alle Associazioni Sindacali firmatarie del CCNL informazioni in ordine al numero ed ai motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, alla durata superiore ai 12 mesi ; - Obbligo ed alle caratteristiche degli stessi. 10. Prima di causale a partire dal primo rinnovo anche se inferiore a 12 mesi: - In entrambi i casi la causale deve essere verificata in capo all’azienda utilizzatrice assegnato al servizio e non in capo all’agenzia di somministrazione; - Limite generale che fissa in 24 mesi per tutta la durata del singolo contratto, il lavoratore temporaneo dovrà essere opportunamente informato di ogni utile notizia riguardante l’espletamento del servizio stesso. Le aziende utilizzatrici sono tenute ad assicurare ai la- voratori temporanei tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi al- la sicurezza e prevenzione di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modifi- cazioni. 11. Le imprese non potranno ricorrere al contratto a termine; - Limite riferito alla durata complessiva del rapporto tra agenzia e lavoratori pari a 24 mesi complessivi in presenza di più contratti a termine instaurati tra le parti purchè riferito alle mansioni di pari livello e categoria con riferimento all’impresa utilizzatrice; - Per quanto riguarda i limiti di durata sia in senso migliorativo, sia in senso peggiorativo sono fatte salve diverse previsioni dei CCNL applicati dalle aziende utilizzatrici; Obbligo di causale in capo all’utilizzatore Le causali devono essere riferite all’impresa utilizzatrice; Ciò significa che il contratto stipulato tra l’agenzia ed il dipendente dovrà indicare le esigenze del soggetto terzo (utilizzatore). - Esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività (es: introduzione in via sperimentale di una linea diversa dei prodotti normalmente realizzati) - Esigenze di sostituzione di altri lavoratori - Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria (es: necessità improvvisa di ristrutturazione del magazzino e esigenza di vendita dello stock contenuto) Xxxxxx complessiva di 24 mesi tra contratti a termine diretti e somministrazione?lavoro temporaneo per lo svolgi- mento delle seguenti mansioni: a. addetto al recupero salme; b. tanatoprattore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Somministrazione di lavoro a tempo determinato. La legge In applicazione di conversione quanto previsto dall’art. 20, comma 4 del D.L 87/2018 interviene sul 2° comma dell’art 34 del D.Lgs 81/2015 : « In caso D. Lgs 10.9.2003 n. 276, il contratto di assunzione somministrazione di lavoro a tempo determinato il rapporto può essere concluso a fronte delle seguenti ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’attività ordinaria dell’impresa: 1. necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino delle funzionalità e sicurezza degli impianti; 2. assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro, in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici nonché ad imprevedibili altre situazioni aziendali; 3. sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate, ai sensi del D. Lgs. n. 626/94; 4. ritardi nella consegna di materie prime o di materiale di lavorazione; 5. adempimento di pratiche di natura tecnico-contabile-amministrativa-commerciale, aventi carattere non ricorrente o che comunque non sia possibile attuare con l'organico in servizio; 6. esigenze di lavoro tra somministratore per partecipazione a fiere, mostre e lavoratore è soggetto alla disciplina mercati, per pubblicizzazione dei prodotti o direct-marketing; 7. sostituzione di lavoratori assenti; 8. temporanea utilizzazione in qualifiche: - non previste dai normali assetti produttivi aziendali; - ovvero previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il tempo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente; 9. esigenze lavorative temporanee, per le quali l'attuale legislazione consente il ricorso al contratto a termine; 10. installazione e collaudo di nuove linee produttive; 11. aumento temporaneo delle attività, derivanti da richieste di mercato, dall'acquisizione di commesse, dal lancio di nuo- vi prodotti o anche indotte dall'attività di altri settori; 12. esecuzione di commesse che, per la specificità del prodotto o delle lavorazioni, richiedano l'impiego di professionalità e specializzazione diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può inoltre essere concluso in tutti i casi di cui al capo IIIprece- dente art. 8 qualora non siano reperibili lavoratori, iscritti nelle liste di collocamento della Sezione circoscrizionale territo- rialmente competente, disponibili all'assunzione a tempo determinato, con esclusione delle disposizioni le caratteristiche professionali richieste dall'a- zienda. I casi di cui agli artt 21 alinea 1, 3, 6 e 7 del 1° comma 2non rientrano nelle percentuali massime indicate nella “Normativa comu- ne agli artt. 8 e 8bis”. Ai sensi dell’art. 20, 23 e 24comma 5 del D. Lgs. Il termine inizialmente posto al n. 276/2003, il contratto può in ogni caso essere prorogato con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e di somministrazione di lavoro è vietato: a) per la durata previsti dal sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto collettivo applicato dal somministratore» La disciplina della di somministrazione a tempo determinato viene pertanto parificata (salvo alcune eccezioni ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si esamineranno) all’attuale disciplina del rapporto a tempo determinato: - Obbligo della causale per i contratti di durata superiore ai 12 mesi ; - Obbligo di causale a partire dal primo rinnovo anche se inferiore a 12 mesi: - In entrambi i casi la causale deve essere verificata in capo all’azienda utilizzatrice e non in capo all’agenzia riferisce il contratto di somministrazione; - Limite generale che fissa in 24 mesi la durata del singolo contratto a termine; - Limite riferito alla durata complessiva del rapporto tra agenzia e lavoratori pari a 24 mesi complessivi in presenza di più contratti a termine instaurati tra le parti purchè riferito alle mansioni di pari livello e categoria con riferimento all’impresa utilizzatrice; - Per quanto riguarda i limiti di durata sia in senso migliorativo, sia in senso peggiorativo sono fatte salve diverse previsioni dei CCNL applicati dalle aziende utilizzatrici; Obbligo di causale in capo all’utilizzatore Le causali devono essere riferite all’impresa utilizzatrice; Ciò significa che il contratto stipulato tra l’agenzia ed il dipendente dovrà indicare le esigenze del soggetto terzo (utilizzatore). - Esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività (es: introduzione in via sperimentale di una linea diversa dei prodotti normalmente realizzati) - Esigenze di sostituzione di altri lavoratori - Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria (es: necessità improvvisa di ristrutturazione del magazzino e esigenza di vendita dello stock contenuto) Xxxxxx complessiva di 24 mesi tra contratti a termine diretti e somministrazione?;

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Somministrazione di lavoro a tempo determinato. La legge I contratti di conversione del D.L 87/2018 interviene sul 2° comma dell’art 34 del D.Lgs 81/2015 : « In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto somministrazione di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto sono soggetti alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli artt 21 comma 2, 23 legge vigente e 24si riferiscono alla medesima fattispecie contrattuale. 1. Il termine inizialmente posto al contratto di somministrazione di lavoro può essere attivato nel rispetto dei successivi punti e nelle seguenti fattispecie: • per particolari punte di attività; • per l’effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo; • per l’esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l’impiego di profes- sionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente disponibili nell’Istituto. 2. I lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro impegnati per le fattispecie sopra individuate non potranno superare per ciascun trimestre il 8% delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti occupati nell’Istituto. 3. Alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro si applicano tutte le condizioni normative ed economiche previste dal presente Contratto e dai diversi livelli di contrattazione. 4. Annualmente, l’Istituto che utilizza il contratto di somministrazione, anche per il tramite dell’AGeSPI, è tenuto a comunicare alle Rappresentanze Sindacali Aziendali ovvero alla Rappresentanza Sindacale Unitaria o, in ogni caso essere prorogato mancanza, delle XX.XX. territoriali, stipulanti del presente CCNL, il numero dei contratti di somministrazione conclusi, la durata di ciascuno degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. E’ vietata l’utilizzazione dei lavoratori con il consenso del lavoratore e per atto scrittocontratto di somministrazione lavoro negli Istituti: • che siano stati interessati, nei casi e 12 mesi precedenti, da licenziamenti per riduzione di per- sonale che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la stessa avvenga per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto o che abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi; • nei quali siano in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario anche in rapporto al- l’applicazione del contratto di solidarietà difensivo, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura; • per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore» La disciplina della somministrazione a tempo determinato viene pertanto parificata (salvo alcune eccezioni che si esamineranno) all’attuale disciplina del rapporto a tempo determinato: - Obbligo della causale per i contratti di durata superiore ai 12 mesi ; - Obbligo di causale a partire dal primo rinnovo anche se inferiore a 12 mesi: - In entrambi i casi la causale deve essere verificata in capo all’azienda utilizzatrice e non in capo all’agenzia di somministrazione; - Limite generale che fissa in 24 mesi la durata del singolo contratto a termine; - Limite riferito alla durata complessiva del rapporto tra agenzia e lavoratori pari a 24 mesi complessivi in presenza di più contratti a termine instaurati tra le parti purchè riferito alle mansioni di pari livello e categoria con riferimento all’impresa utilizzatrice; - Per quanto riguarda i limiti di durata sia in senso migliorativo, sia in senso peggiorativo sono fatte salve diverse previsioni dei CCNL applicati dalle aziende utilizzatrici; Obbligo di causale in capo all’utilizzatore Le causali devono essere riferite all’impresa utilizzatrice; Ciò significa che il contratto stipulato tra l’agenzia ed il dipendente dovrà indicare le esigenze del soggetto terzo (utilizzatore). - Esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività (es: introduzione in via sperimentale di una linea diversa dei prodotti normalmente realizzati) - Esigenze di sostituzione di altri lavoratori - Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e in sciopero; • da parte degli Istituti che non programmabili dell’attività ordinaria (es: necessità improvvisa di ristrutturazione del magazzino e esigenza di vendita dello stock contenuto) Xxxxxx complessiva di 24 mesi tra contratti a termine diretti e somministrazione?abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della normativa vigente.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Somministrazione di lavoro a tempo determinato. La 1. Il contratto di somministrazione non è ammesso nei seguenti casi: a. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; x. xxxxx diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di conversione del D.L 87/2018 interviene sul 2° comma dell’art 34 del D.Lgs 81/2015 : « In caso somministrazione di assunzione lavoro a tempo determinato determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi; c. presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione a tempo determinato; d. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni. e. con lavoratori che non siano stati adeguatamente formati. 2. La somministrazione è ammessa nelle aziende con almeno 4 dipendenti a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, per un numero di lavoratori pari a 4. Per le aziende con più di 4 dipendenti, tale misura è incrementata del 20% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia un numero frazionato, si arrotonda all’unità superiore. 3. Le parti convengono, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, che nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a quattro, rientrano nei casi di legittima instaurazione di un rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli artt 21 comma 2, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto può in ogni caso essere prorogato con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore» La disciplina della somministrazione a tempo determinato viene pertanto parificata (salvo alcune eccezioni le seguenti ipotesi: a. per sostituzione di una posizione rimasta vacante per il periodo necessario a reperire un altro lavoratore da inserire stabilmente nella posizione; b. esecuzione di un’opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo che si esamineranno) all’attuale disciplina non possono essere attuati ricorrendo unicamente alle professionalità esistenti aziendalmente; c. per l’esecuzione di particolari servizi o commesse che, per la loro specificità, richiedono l’impegno di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del rapporto lavoro locale; d. personale addetto all’adeguamento dei programmi informatici aziendali compreso consulenza ed assistenza informatica; e. per punte di intensa attività non fronteggiabili con ricorso ai normali assetti produttivi aziendali; f. sospensione in via cautelare per motivi disciplinari o per le ipotesi di cui alla legge 18.1.1992, n. 16 e successive modificazioni; g. per far fronte a necessità eccezionali od occasionali e quando non è possibile fare ricorso a contratti a tempo determinato: - Obbligo della causale . 4. Ai sensi del D.Lgs. 81/2015 ss.mm.ii, i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte. 5. Il trattamento economico dovuto dalle imprese fornitrici ai lavoratori temporanei non è inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti dell’impresa utilizzatrice, a parità di livello e di mansioni svolte, così come stabilito dall’art. 35, co. 1, d.lgs. n. 81/2015. 6. Nel secondo livello di contrattazione sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche correlate ai risultati. 7. L’azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSA, ovvero alle RSU se costituite, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali territoriali aderenti alle Associazioni Sindacali firmatarie del CCNL, il numero ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo. 8. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto. 9. Inoltre, una volta all’anno, l’azienda utilizzatrice fornisce alle RSA /RSU o in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali territoriali aderenti alle Associazioni Sindacali firmatarie del CCNL informazioni in ordine al numero ed ai motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, alla durata superiore ai 12 mesi ; - Obbligo ed alle caratteristiche degli stessi. 10. Prima di causale a partire dal primo rinnovo anche se inferiore a 12 mesi: - In entrambi i casi la causale deve essere verificata in capo all’azienda utilizzatrice assegnato al servizio e non in capo all’agenzia di somministrazione; - Limite generale che fissa in 24 mesi per tutta la durata del singolo contratto, il lavoratore temporaneo dovrà essere opportunamente informato di ogni utile notizia riguardante l’espletamento del servizio stesso. Le aziende utilizzatrici sono tenute ad assicurare ai lavoratori temporanei tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni. 11. Le imprese non potranno ricorrere al contratto a termine; - Limite riferito alla durata complessiva del rapporto tra agenzia e lavoratori pari a 24 mesi complessivi in presenza di più contratti a termine instaurati tra le parti purchè riferito alle mansioni di pari livello e categoria con riferimento all’impresa utilizzatrice; - Per quanto riguarda i limiti di durata sia in senso migliorativo, sia in senso peggiorativo sono fatte salve diverse previsioni dei CCNL applicati dalle aziende utilizzatrici; Obbligo di causale in capo all’utilizzatore Le causali devono essere riferite all’impresa utilizzatrice; Ciò significa che il contratto stipulato tra l’agenzia ed il dipendente dovrà indicare le esigenze del soggetto terzo (utilizzatore). - Esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività (es: introduzione in via sperimentale di una linea diversa dei prodotti normalmente realizzati) - Esigenze di sostituzione di altri lavoratori - Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria (es: necessità improvvisa di ristrutturazione del magazzino e esigenza di vendita dello stock contenuto) Xxxxxx complessiva di 24 mesi tra contratti a termine diretti e somministrazione?lavoro temporaneo per lo svolgimento delle seguenti mansioni: a. addetto al recupero salme; b. tanatoprattore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Somministrazione di lavoro a tempo determinato. La durata massima del contratto di somministrazione è di 6 mesi ed è prorogabile sino a un perio- do complessivamente non superiore a 12 mesi incluso il primo contratto. Il contratto di somministrazione non è ammesso nei seguenti casi: a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proce- duto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di conversione del D.L 87/2018 interviene sul 2° comma dell’art 34 del D.Lgs 81/2015 : « In caso di assunzione lavoro a tempo determinato determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi; c) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine; d) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. La somministrazione è ammessa nei limiti massimi del 10% di media trimestrale dei lavoratori oc- cupati a tempo indeterminato. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia un numero frazionato, si arrotonda all’unità superiore. Le parti convengono, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di le- gittima instaurazione di un rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli artt 21 comma 2, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto può in ogni caso essere prorogato con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore» La disciplina della somministrazione a tempo determinato viene pertanto parificata (salvo alcune eccezioni le seguen- ti ipotesi: • per sostituzione di una posizione rimasta vacante per il periodo necessario a reperire un altro lavoratore da inserire stabilmente nella posizione; • esecuzione di un’opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo che si esamineranno) all’attuale disciplina non possono essere attuati ricorrendo unicamente alle professionalità esistenti aziendalmente ; • per l’esecuzione di particolari servizi o commesse che, per la loro specificità, richiedono l’impegno di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate o che presentino ca- rattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del rapporto lavoro locale; • personale addetto all’adeguamento dei programmi informatici aziendali compreso consulenza ed assistenza informatica; • per punte di intensa attività non fronteggiabili con ricorso ai normali assetti produttivi aziendali; • sospensione in via cautelare per motivi disciplinari o per le ipotesi di cui alla legge 18.1.1992, n. 16 e successive modificazioni; • per far fronte a necessità eccezionali od occasionali e quando non è possibile fare ricorso a con- tratti a tempo determinato: - Obbligo della causale . Ai sensi del D.Lgs. 276/03, i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un tratta- mento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parita' di mansioni svolte. Il trattamento economico dovuto dalle imprese fornitrici ai lavoratori temporanei non è inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti dell’impresa utilizzatrice, a parità di livello e di mansioni svolte, così come stabilito dall’Art.23 comma 1 del D.Lgs. 276/03. Nel secondo livello di contrattazione sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la cor- responsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche correlate ai risultati. Le aziende utilizzatrici sono tenute ad assicurare ai lavoratori temporanei tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione di cui al DL 19/9/94 n. 626 e sue suc- cessive modifiche. L’azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSA, ovvero alle RSU se costituite, in man- canza, alle XX.XX. territoriali aderenti alle Associazioni Sindacali firmatarie del CCNL, il numero ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto. Inoltre, una volta all’anno, l’azienda utilizzatrice fornisce alle RSA /RSU informazioni in ordine al numero ed ai motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, alla durata superiore ai 12 mesi ; - Obbligo ed alle ca- ratteristiche degli stessi. Prima di causale a partire dal primo rinnovo anche se inferiore a 12 mesi: - In entrambi i casi la causale deve essere verificata in capo all’azienda utilizzatrice assegnato al servizio e non in capo all’agenzia di somministrazione; - Limite generale che fissa in 24 mesi per tutta la durata del singolo contratto, il lavoratore temporaneo dovrà essere opportunamente informato di ogni utile notizia riguardante l’espletamento del servizio stesso. Le imprese non potranno ricorrere al contratto a terminedi lavoro temporaneo per lo svolgimento delle se- guenti mansioni: - addetto al recupero salme; - Limite riferito alla durata complessiva del rapporto tra agenzia e lavoratori pari a 24 mesi complessivi in presenza di più contratti a termine instaurati tra le parti purchè riferito alle mansioni di pari livello e categoria con riferimento all’impresa utilizzatrice; - Per quanto riguarda i limiti di durata sia in senso migliorativo, sia in senso peggiorativo sono fatte salve diverse previsioni dei CCNL applicati dalle aziende utilizzatrici; Obbligo di causale in capo all’utilizzatore Le causali devono essere riferite all’impresa utilizzatrice; Ciò significa che il contratto stipulato tra l’agenzia ed il dipendente dovrà indicare le esigenze del soggetto terzo (utilizzatore). - Esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività (es: introduzione in via sperimentale di una linea diversa dei prodotti normalmente realizzati) - Esigenze di sostituzione di altri lavoratori - Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria (es: necessità improvvisa di ristrutturazione del magazzino e esigenza di vendita dello stock contenuto) Xxxxxx complessiva di 24 mesi tra contratti a termine diretti e somministrazione?tanatoprattore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Somministrazione di lavoro a tempo determinato. La legge Il contratto di conversione somministrazione di lavoro può essere attivato nel rispetto dei successivi punti e nelle seguenti fattispecie:  per particolari punte di attività;  per l’effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo;  per l’esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente disponibili nell’Istituto. I lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro impegnati per le fattispecie sopra individuate non potranno superare per ciascun trimestre il 8% delle lavoratrici e dei lavoratori occupati nell'ente. Gli istituti con meno di 20 lavoratori e lavoratrici non potranno superare il numero di 6 lavoratori assunti con contratto di somministrazione. Alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro si applicano tutte le condizioni normative ed economiche previste dal presente Contratto e dai diversi livelli di contrattazione. Annualmente, l’Istituto che utilizza il contratto di somministrazione è tenuto a comunicare alle Rappresentanze Sindacali Aziendali ovvero alla Rappresentanza Sindacale Unitaria o, in mancanza, delle XX.XX. territoriali, firmatarie del D.L 87/2018 interviene sul 2° comma dell’art 34 presente C.C.N.L., il numero dei contratti di somministrazione conclusi, la durata di ciascuno degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. E’ vietata l’utilizzazione dei lavoratori con contratto di somministrazione lavoro negli Istituti:  che siano stati interessati, nei 12 mesi precedenti, da licenziamenti per riduzione di personale che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la stessa avvenga per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del D.Lgs 81/2015 : « In caso posto o che abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;  nei quali siano in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni di assunzione orario anche in rapporto all’applicazione del contratto di solidarietà difensivo, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura;  per la sostituzione di lavoratori in sciopero;  da parte degli Istituti che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della normativa vigente. Le parti concordano che, in ogni ente opera ed istituto che applica il presente C.C.N.L., l’utilizzo di personale in somministrazione e con contratti di lavoro a termine (art. 23 del presente C.C.N.L.), non possa complessivamente superare il 30% del numero dei lavoratori occupati a tempo determinato il rapporto indeterminato e con contratto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina apprendistato, in forza nell’ente al 1° gennaio dell’anno di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli artt 21 comma 2, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto può in ogni caso essere prorogato con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore» La disciplina della somministrazione a tempo determinato viene pertanto parificata (salvo alcune eccezioni che si esamineranno) all’attuale disciplina del rapporto a tempo determinato: - Obbligo della causale per i contratti di durata superiore ai 12 mesi ; - Obbligo di causale a partire dal primo rinnovo anche se inferiore a 12 mesi: - In entrambi i casi la causale deve essere verificata in capo all’azienda utilizzatrice e non in capo all’agenzia di somministrazione; - Limite generale che fissa in 24 mesi la durata del singolo contratto a termine; - Limite riferito alla durata complessiva del rapporto tra agenzia e lavoratori pari a 24 mesi complessivi in presenza di più contratti a termine instaurati tra le parti purchè riferito alle mansioni di pari livello e categoria con riferimento all’impresa utilizzatrice; - Per quanto riguarda i limiti di durata sia in senso migliorativo, sia in senso peggiorativo sono fatte salve diverse previsioni dei CCNL applicati dalle aziende utilizzatrici; Obbligo di causale in capo all’utilizzatore Le causali devono essere riferite all’impresa utilizzatrice; Ciò significa che il contratto stipulato tra l’agenzia ed il dipendente dovrà indicare le esigenze del soggetto terzo (utilizzatore). - Esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività (es: introduzione in via sperimentale di una linea diversa dei prodotti normalmente realizzati) - Esigenze di sostituzione di altri lavoratori - Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria (es: necessità improvvisa di ristrutturazione del magazzino e esigenza di vendita dello stock contenuto) Xxxxxx complessiva di 24 mesi tra contratti a termine diretti e somministrazione?assunzione

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Somministrazione di lavoro a tempo determinato. La durata massima del contratto di somministrazione è di 6 mesi ed è prorogabile sino a un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi incluso il primo contratto. Il contratto di somministrazione non è ammesso nei seguenti casi: a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse man- sioni cui si riferisce il contratto di conversione del D.L 87/2018 interviene sul 2° comma dell’art 34 del D.Lgs 81/2015 : « In caso di assunzione lavoro a tempo determinato determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi del- l'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi; c) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una ridu- zione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine; d) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'ar- ticolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. La somministrazione è ammessa nei limiti massimi del 10% di media trimestrale dei lavorato- ri occupati a tempo indeterminato. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia un numero frazionato, si arrotonda all’unità superiore. Le parti convengono, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima instaurazione di un rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli artt 21 comma 2, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto può in ogni caso essere prorogato con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore» La disciplina della somministrazione a tempo determinato viene pertanto parificata (salvo alcune eccezioni le seguenti ipotesi: • per sostituzione di una posizione rimasta vacante per il periodo necessario a reperire un altro lavoratore da inserire stabilmente nella posizione; • esecuzione di un’opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo che si esamineranno) all’attuale disciplina non possono essere attuati ricorrendo unicamente alle professionalità esistenti azien- dalmente ; • per l’esecuzione di particolari servizi o commesse che, per la loro specificità, richiedono l’impegno di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del rapporto lavoro locale; • personale addetto all’adeguamento dei programmi informatici aziendali compreso consu- lenza ed assistenza informatica; • per punte di intensa attività non fronteggiabili con ricorso ai normali assetti produttivi a- ziendali; • sospensione in via cautelare per motivi disciplinari o per le ipotesi di cui alla legge 18.1.1992, n. 16 e successive modificazioni; • per far fronte a necessità eccezionali od occasionali e quando non è possibile fare ricorso a contratti a tempo determinato: - Obbligo della causale . Ai sensi del D.Lgs. 276/03, i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trat- tamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parita' di mansioni svolte. Il trattamento economico dovuto dalle imprese fornitrici ai lavoratori temporanei non è infe- riore a quello cui hanno diritto i dipendenti dell’impresa utilizzatrice, a parità di livello e di mansioni svolte, così come stabilito dall’Art.23 comma 1 del D.Lgs. 276/03. Nel secondo livello di contrattazione sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche correlate ai risultati. Le aziende utilizzatrici sono tenute ad assicurare ai lavoratori temporanei tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione di cui al DL 19/9/94 n. 626 e sue successive modifiche. L’azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSA, ovvero alle RSU se costituite, in mancanza, alle XX.XX. territoriali aderenti alle Associazioni Sindacali firmatarie del CCNL, il numero ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effet- tuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto. Inoltre, una volta all’anno, l’azienda utilizzatrice fornisce alle RSA /RSU informazioni in ordine al numero ed ai motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, alla durata superiore ai 12 mesi ; - Obbligo ed alle caratteristiche degli stessi. Prima di causale a partire dal primo rinnovo anche se inferiore a 12 mesi: - In entrambi i casi la causale deve essere verificata in capo all’azienda utilizzatrice assegnato al servizio e non in capo all’agenzia di somministrazione; - Limite generale che fissa in 24 mesi per tutta la durata del singolo contratto, il lavoratore tempo- raneo dovrà essere opportunamente informato di ogni utile notizia riguardante l’espletamento del servizio stesso. Le imprese non potranno ricorrere al contratto a terminedi lavoro temporaneo per lo svolgimento delle seguenti mansioni: - addetto al recupero salme; - Limite riferito alla durata complessiva del rapporto tra agenzia e lavoratori pari a 24 mesi complessivi in presenza di più contratti a termine instaurati tra le parti purchè riferito alle mansioni di pari livello e categoria con riferimento all’impresa utilizzatrice; - Per quanto riguarda i limiti di durata sia in senso migliorativo, sia in senso peggiorativo sono fatte salve diverse previsioni dei CCNL applicati dalle aziende utilizzatrici; Obbligo di causale in capo all’utilizzatore Le causali devono essere riferite all’impresa utilizzatrice; Ciò significa che il contratto stipulato tra l’agenzia ed il dipendente dovrà indicare le esigenze del soggetto terzo (utilizzatore). - Esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività (es: introduzione in via sperimentale di una linea diversa dei prodotti normalmente realizzati) - Esigenze di sostituzione di altri lavoratori - Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria (es: necessità improvvisa di ristrutturazione del magazzino e esigenza di vendita dello stock contenuto) Xxxxxx complessiva di 24 mesi tra contratti a termine diretti e somministrazione?tanatoprattore.

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Somministrazione di lavoro a tempo determinato. La legge Il contratto di conversione somministrazione di lavoro può essere attivato nel rispetto dei successivi punti e nelle seguenti fattispecie: • per particolari punte di attività; • per l’effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo; • per l’esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente disponibili nell’Istituto. I lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro impegnati per le fattispecie sopra individuate non potranno superare per ciascun trimestre il 8% delle lavoratrici e dei lavoratori e lavoratrici occupati nell'ente. Gli istituti con meno di 20 lavoratori e lavoratrici non potranno superare il numero di 6 lavoratori assunti con contratto di somministrazione.. Alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro si applicano tutte le condizioni normative ed economiche previste dal presente Contratto e dai diversi livelli di contratta-zione. Annualmente, l’Istituto che utilizza il contratto di somministrazione è tenuto a comunicare alle Rappresentanze Sindacali Aziendali ovvero alla Rappresentanza Sindacale Unitaria o, in mancanza, delle XX.XX. territoriali, firmatarie del D.L 87/2018 interviene sul 2° comma dell’art 34 presente C.C.N.L., il numero dei contratti di somministrazione conclusi, la durata di ciascuno degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. E’ vietata l’utilizzazione dei lavoratori con contratto di somministrazione lavoro negli Istituti: • che siano stati interessati, nei 12 mesi precedenti, da licenziamenti per riduzione di personale che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la stessa avvenga per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del D.Lgs 81/2015 : « In caso posto o che abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi; • nei quali siano in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni di assunzione orario anche in rapporto all’applicazione del contratto di solidarietà difensivo, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura; • per la sostituzione di lavoratori in sciopero; • da parte degli Istituti che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della normativa vigente. Le parti concordano che, in ogni ente opera ed istituto che applica il presente C.C.N.L., l’utilizzo di personale in somministrazione e con contratti di lavoro a termine (art. 23 del presente C.C.N.L.), non possa complessivamente superare il 30% del numero dei lavoratori occupati a tempo determinato il rapporto indeterminato e con contratto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina apprendistato, in forza nell’ente al 1° gennaio dell’anno di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli artt 21 comma 2, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto può in ogni caso essere prorogato con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore» La disciplina della somministrazione a tempo determinato viene pertanto parificata (salvo alcune eccezioni che si esamineranno) all’attuale disciplina del rapporto a tempo determinato: - Obbligo della causale per i contratti di durata superiore ai 12 mesi ; - Obbligo di causale a partire dal primo rinnovo anche se inferiore a 12 mesi: - In entrambi i casi la causale deve essere verificata in capo all’azienda utilizzatrice e non in capo all’agenzia di somministrazione; - Limite generale che fissa in 24 mesi la durata del singolo contratto a termine; - Limite riferito alla durata complessiva del rapporto tra agenzia e lavoratori pari a 24 mesi complessivi in presenza di più contratti a termine instaurati tra le parti purchè riferito alle mansioni di pari livello e categoria con riferimento all’impresa utilizzatrice; - Per quanto riguarda i limiti di durata sia in senso migliorativo, sia in senso peggiorativo sono fatte salve diverse previsioni dei CCNL applicati dalle aziende utilizzatrici; Obbligo di causale in capo all’utilizzatore Le causali devono essere riferite all’impresa utilizzatrice; Ciò significa che il contratto stipulato tra l’agenzia ed il dipendente dovrà indicare le esigenze del soggetto terzo (utilizzatore). - Esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività (es: introduzione in via sperimentale di una linea diversa dei prodotti normalmente realizzati) - Esigenze di sostituzione di altri lavoratori - Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria (es: necessità improvvisa di ristrutturazione del magazzino e esigenza di vendita dello stock contenuto) Xxxxxx complessiva di 24 mesi tra contratti a termine diretti e somministrazione?assunzione

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Somministrazione di lavoro a tempo determinato. La legge Il contratto di conversione del D.L 87/2018 interviene sul 2° comma dell’art 34 del D.Lgs 81/2015 : « In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto somministrazione di lavoro tra somministratore può essere attivato nel rispetto dei successivi punti e lavoratore nelle seguenti fattispecie: - per particolari punte di attività; - per l'effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo; - per l'esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente disponibili nell'Istituto. I lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro impegnati per le fattispecie sopra individuate non potranno superare per ciascun trimestre il 8% delle lavoratrici e dei lavoratori e lavoratrici occupati nell'ente. Gli istituti con meno di 20 lavoratori e lavoratrici non potranno superare il numero di 6 lavoratori assunti con contratto di somministrazione. Alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro si applicano tutte le condizioni normative ed economiche previste dal presente Contratto e dai diversi livelli di contrattazione. Annualmente, l'Istituto che utilizza il contratto di somministrazione è soggetto tenuto a comunicare alle Rappresentanze Sindacali Aziendali ovvero alla disciplina Rappresentanza Sindacale Unitaria o, in mancanza, delle XX.XX. territoriali, firmatarie del presente C.C.N.L., il numero dei contratti di cui al capo IIIsomministrazione conclusi, la durata di ciascuno degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. È vietata l'utilizzazione dei lavoratori con esclusione delle disposizioni contratto di cui agli artt 21 comma 2, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto può in ogni caso essere prorogato con il consenso del lavoratore e per atto scrittosomministrazione lavoro negli Istituti: - che siano stati interessati, nei casi e 12 mesi precedenti, da licenziamenti per riduzione di personale che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la stessa avvenga per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto o che abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi; - nei quali siano in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario anche in rapporto all'applicazione del contratto di solidarietà difensivo, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura; - per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore» La disciplina della somministrazione a tempo determinato viene pertanto parificata (salvo alcune eccezioni che si esamineranno) all’attuale disciplina del rapporto a tempo determinato: - Obbligo della causale per i contratti sostituzione di durata superiore ai 12 mesi lavoratori in sciopero; - Obbligo di causale a partire dal primo rinnovo anche se inferiore a 12 mesi: - In entrambi i casi da parte degli Istituti che non abbiano effettuato la causale deve essere verificata in capo all’azienda utilizzatrice e non in capo all’agenzia di somministrazione; - Limite generale che fissa in 24 mesi la durata del singolo contratto a termine; - Limite riferito alla durata complessiva del rapporto tra agenzia e lavoratori pari a 24 mesi complessivi in presenza di più contratti a termine instaurati tra le parti purchè riferito alle mansioni di pari livello e categoria con riferimento all’impresa utilizzatrice; - Per quanto riguarda i limiti di durata sia in senso migliorativo, sia in senso peggiorativo sono fatte salve diverse previsioni valutazione dei CCNL applicati dalle aziende utilizzatrici; Obbligo di causale in capo all’utilizzatore Le causali devono essere riferite all’impresa utilizzatrice; Ciò significa che il contratto stipulato tra l’agenzia ed il dipendente dovrà indicare le esigenze del soggetto terzo (utilizzatore). - Esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività (es: introduzione in via sperimentale di una linea diversa dei prodotti normalmente realizzati) - Esigenze di sostituzione di altri lavoratori - Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria (es: necessità improvvisa di ristrutturazione del magazzino e esigenza di vendita dello stock contenuto) Xxxxxx complessiva di 24 mesi tra contratti a termine diretti e somministrazione?rischi ai sensi della normativa vigente.

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Samples: Collective Bargaining Agreement

Somministrazione di lavoro a tempo determinato. La legge In applicazione di conversione quanto previsto dall’art. 20, comma 4 del D.L 87/2018 interviene sul 2° comma dell’art 34 del D.Lgs 81/2015 : « In caso D. Lgs 10.9.2003 n. 276,, il contratto di assunzione somministrazione di lavoro a tempo determinato il rapporto può essere concluso a fronte delle seguenti ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’attività ordinaria dell’impresa: 1. necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino delle funzionalità e sicurezza degli impianti; 2. assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro, in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici nonché ad imprevedibili altre situazioni aziendali; 3. sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate, ai sensi del D. Lgs. n. 626/94; 4. ritardi nella consegna di materie prime o di materiale di lavorazione; 5. adempimento di pratiche di natura tecnico-contabile-amministrativa-commerciale, aventi carattere non ricorrente o che comunque non sia possibile attuare con l'organico in servizio; 6. esigenze di lavoro tra somministratore per partecipazione a fiere, mostre e lavoratore è soggetto alla disciplina mercati, per pubblicizzazione dei prodotti o direct- marketing; 7. sostituzione di lavoratori assenti; 8. temporanea utilizzazione in qualifiche: - non previste dai normali assetti produttivi aziendali; - ovvero previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il tempo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente; 9. esigenze lavorative temporanee, per le quali l'attuale legislazione consente il ricorso al contratto a termine; 10. installazione e collaudo di nuove linee produttive; 11. aumento temporaneo delle attività, derivanti da richieste di mercato, dall'acquisizione di commesse, dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte dall'attività di altri settori; 12. esecuzione di commesse che, per la specificità del prodotto o delle lavorazioni, richiedano l'impiego di professionalità e specializzazione diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può inoltre essere concluso in tutti i casi di cui al capo IIIprecedente art. 8 qualora non siano reperibili lavoratori, iscritti nelle liste di collocamento della Sezione circoscrizionale territorialmente competente, disponibili all'assunzione a tempo determinato, con esclusione delle disposizioni le caratteristiche professionali richieste dall'azienda. I casi di cui agli artt 21 alinea 1, 3, 6 e 7 del 1° comma 2non rientrano nelle percentuali massime indicate nella “Normativa comune agli artt. 8 e 8bis”. Ai sensi dell’art. 20, comma 5 del D. Lgs. n. 276/2003, il contratto di somministrazione di lavoro è vietato: a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione; c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e 24successive modifiche. Ai sensi dell’art. 23, comma 5 del D. Lgs. n. 276/2003, il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal D. Lgs. 19.9.1994 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni. Il termine inizialmente posto al contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore; in ogni tale caso essere prorogato ne va fatta indicazione nel contratto con il consenso del lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e per atto scrittosuccessive modificazioni ed integrazioni. L'utilizzatore osserva altresì, nei casi e confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la durata previsti dal violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi. Il contratto collettivo applicato dal somministratore» La disciplina della di somministrazione di lavoro a tempo determinato viene pertanto parificata (salvo alcune eccezioni che si esamineranno) all’attuale disciplina del rapporto a tempo determinatopuò essere prorogato, senza alcuna maggiorazione retributiva: - Obbligo della causale per i contratti un massimo di quattro volte e per una durata complessiva delle proroghe non superiore ai 12 mesi a 24 mesi; - Obbligo di causale a partire dal primo rinnovo anche se inferiore a 12 mesi: - In entrambi i casi la causale deve essere verificata in capo all’azienda utilizzatrice e non in capo all’agenzia di somministrazione; - Limite generale che fissa in 24 mesi la durata del singolo contratto a termine; - Limite riferito alla durata complessiva del rapporto tra agenzia e lavoratori pari a 24 mesi complessivi in presenza di più contratti a termine instaurati tra le parti purchè riferito alle mansioni di pari livello e categoria con riferimento all’impresa utilizzatrice; - Per quanto riguarda i limiti di durata sia in senso migliorativo, sia in senso peggiorativo sono fatte salve diverse previsioni dei CCNL applicati dalle aziende utilizzatrici; Obbligo di causale in capo all’utilizzatore Le causali devono essere riferite all’impresa utilizzatrice; Ciò significa che il contratto stipulato tra l’agenzia ed il dipendente dovrà indicare le esigenze del soggetto terzo (utilizzatore). - Esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività (es: introduzione in via sperimentale di una linea diversa dei prodotti normalmente realizzati) - Esigenze caso di sostituzione di lavoratori assenti, per l'intera durata dell'evento che ha determinato tale sostituzione; - negli altri lavoratori - Esigenze connesse a incrementi temporaneicasi, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria (es: necessità improvvisa di ristrutturazione permanendo le condizioni che hanno dato origine all’utilizzo del magazzino e esigenza di vendita dello stock contenuto) Xxxxxx complessiva di 24 mesi tra contratti a termine diretti e somministrazione?lavoratore.

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Samples: Somministrazione Di Lavoro

Somministrazione di lavoro a tempo determinato. 1. La durata massima del contratto di somministrazione è di 36 mesi comprensivo di xxxxxxx e proroghe. 2. Il contratto di somministrazione non è ammesso nei seguenti casi: a. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; x. xxxxx diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti col- lettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di conversione lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia con- cluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia conclu- so ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ov- vero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi; c. presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rappor- ti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione sala- riale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il con- tratto a termine; d. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.L 87/2018 interviene sul 2° comma dell’art 34 decreto legislativo n. 81 del D.Lgs 81/2015 : « In caso 2008 e successive modificazioni. 3. La somministrazione è ammessa nei limiti massimi del 10% di assunzione media trimestra- le dei lavoratori occupati a tempo indeterminato. Nei casi in cui tale rapporto per- centuale dia un numero frazionato, si arrotonda all’unità superiore. 4. Le parti convengono, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, che rien- trano nei casi di legittima instaurazione di un rapporto di lavoro in somministra- zione a tempo determinato le seguenti ipotesi: a. per sostituzione di una posizione rimasta vacante per il rapporto periodo necessario a reperire un altro lavoratore da inserire stabilmente nella posizione; b. esecuzione di un’opera, di un servizio o di un appalto definiti o predetermi- nati nel tempo che non possono essere attuati ricorrendo unicamente alle professionalità esistenti aziendalmente; c. per l’esecuzione di particolari servizi o commesse che, per la loro specifici- tà, richiedono l’impegno di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro tra locale; d. personale addetto all’adeguamento dei programmi informatici aziendali compreso consulenza ed assistenza informatica; e. per punte di intensa attività non fronteggiabili con ricorso ai normali assetti produttivi aziendali; f. sospensione in via cautelare per motivi disciplinari o per le ipotesi di cui alla legge 18.1.1992, n. 16 e successive modificazioni; g. per far fronte a necessità eccezionali od occasionali e quando non è possibi- le fare ricorso a contratti a tempo determinato. 5. Ai sensi del D.Lgs. 276/03 s.m.i., i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento economico e lavoratore normativo complessivamente non in- feriore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte. 6. Il trattamento economico dovuto dalle imprese fornitrici ai lavoratori tempora- nei non è soggetto inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti dell’impresa utilizzatrice, a parità di livello e di mansioni svolte, così come stabilito dall’art. 23, comma 1 del D.Lgs. 276/03 s.m.i.. 7. Nel secondo livello di contrattazione sono stabilite modalità e criteri per la de- terminazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni eco- nomiche correlate ai risultati. Le aziende utilizzatrici sono tenute ad assicurare ai lavoratori temporanei tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazio- ne relativi alla disciplina sicurezza e prevenzione di cui al capo IIIdecreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni. 8. L’azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSA, con esclusione delle disposizioni ovvero alle RSU se costituite, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali territoriali aderenti alle As- sociazioni Sindacali firmatarie del CCNL, il numero ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo. 9. Ove ricorrano motivate ragioni di cui agli artt 21 comma 2urgenza e necessità, 23 e 24la predetta comunicazio- ne sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto. 10. Il termine inizialmente posto Inoltre, una volta all’anno, l’azienda utilizzatrice fornisce alle RSA /RSU o in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali territoriali aderenti alle Associazioni Sin- dacali firmatarie del CCNL informazioni in ordine al contratto può in ogni caso numero ed ai motivi dei con- tratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, alla durata ed alle caratteristiche degli stessi. 11. Prima di essere prorogato con il consenso del lavoratore assegnato al servizio e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore» La disciplina della somministrazione a tempo determinato viene pertanto parificata (salvo alcune eccezioni che si esamineranno) all’attuale disciplina del rapporto a tempo determinato: - Obbligo della causale per i contratti di durata superiore ai 12 mesi ; - Obbligo di causale a partire dal primo rinnovo anche se inferiore a 12 mesi: - In entrambi i casi la causale deve essere verificata in capo all’azienda utilizzatrice e non in capo all’agenzia di somministrazione; - Limite generale che fissa in 24 mesi tutta la durata del singolo contratto, il lavo- ratore temporaneo dovrà essere opportunamente informato di ogni utile notizia riguardante l’espletamento del servizio stesso. 12. Le imprese non potranno ricorrere al contratto a termine; - Limite riferito alla durata complessiva del rapporto tra agenzia e lavoratori pari a 24 mesi complessivi in presenza di più contratti a termine instaurati tra le parti purchè riferito alle mansioni di pari livello e categoria con riferimento all’impresa utilizzatrice; - Per quanto riguarda i limiti di durata sia in senso migliorativo, sia in senso peggiorativo sono fatte salve diverse previsioni dei CCNL applicati dalle aziende utilizzatrici; Obbligo di causale in capo all’utilizzatore Le causali devono essere riferite all’impresa utilizzatrice; Ciò significa che il contratto stipulato tra l’agenzia ed il dipendente dovrà indicare le esigenze del soggetto terzo (utilizzatore). - Esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività (es: introduzione in via sperimentale di una linea diversa dei prodotti normalmente realizzati) - Esigenze di sostituzione di altri lavoratori - Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria (es: necessità improvvisa di ristrutturazione del magazzino e esigenza di vendita dello stock contenuto) Xxxxxx complessiva di 24 mesi tra contratti a termine diretti e somministrazione?lavoro temporaneo per lo svolgimento delle seguenti mansioni: a. addetto al recupero salme; b. tanatoprattore.

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Somministrazione di lavoro a tempo determinato. 1. La durata massima del contratto di somministrazione è di 36 mesi comprensivo di rinnovi e proroghe. 2. Il contratto di somministrazione non è ammesso nei seguenti casi: a. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; x. xxxxx diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di conversione del D.L 87/2018 interviene sul 2° comma dell’art 34 del D.Lgs 81/2015 : « In caso di assunzione lavoro a tempo determinato determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi; c. presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine; d. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni. 3. La somministrazione è ammessa nei limiti massimi del 10% di media trimestrale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia un numero frazionato, si arrotonda all’unità superiore. 4. Le parti convengono, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima instaurazione di un rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli artt 21 comma 2, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto può in ogni caso essere prorogato con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore» La disciplina della somministrazione a tempo determinato viene pertanto parificata (salvo alcune eccezioni le seguenti ipotesi: a. per sostituzione di una posizione rimasta vacante per il periodo necessario a reperire un altro lavoratore da inserire stabilmente nella posizione; b. esecuzione di un’opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo che si esamineranno) all’attuale disciplina non possono essere attuati ricorrendo unicamente alle professionalità esistenti aziendalmente; c. per l’esecuzione di particolari servizi o commesse che, per la loro specificità, richiedono l’impegno di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del rapporto lavoro locale; d. personale addetto all’adeguamento dei programmi informatici aziendali compreso consulenza ed assistenza informatica; e. per punte di intensa attività non fronteggiabili con ricorso ai normali assetti produttivi aziendali; f. sospensione in via cautelare per motivi disciplinari o per le ipotesi di cui alla legge 18.1.1992, n. 16 e successive modificazioni; g. per far fronte a necessità eccezionali od occasionali e quando non è possibile fare ricorso a contratti a tempo determinato: - Obbligo della causale . 5. Ai sensi del D.Lgs. 276/03 s.m.i., i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte. 6. Il trattamento economico dovuto dalle imprese fornitrici ai lavoratori temporanei non è inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti dell’impresa utilizzatrice, a parità di livello e di mansioni svolte, così come stabilito dall’art. 23, comma 1 del D.Lgs. 276/03 s.m.i.. 7. Nel secondo livello di contrattazione sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche correlate ai risultati. Le aziende utilizzatrici sono tenute ad assicurare ai lavoratori temporanei tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni. 8. L’azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSA, ovvero alle RSU se costituite, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali territoriali aderenti alle Associazioni Sindacali firmatarie del CCNL, il numero ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo. 9. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto. 10. Inoltre, una volta all’anno, l’azienda utilizzatrice fornisce alle RSA /RSU o in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali territoriali aderenti alle Associazioni Sindacali firmatarie del CCNL informazioni in ordine al numero ed ai motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, alla durata superiore ai 12 mesi ; - Obbligo ed alle caratteristiche degli stessi. 11. Prima di causale a partire dal primo rinnovo anche se inferiore a 12 mesi: - In entrambi i casi la causale deve essere verificata in capo all’azienda utilizzatrice assegnato al servizio e non in capo all’agenzia di somministrazione; - Limite generale che fissa in 24 mesi per tutta la durata del singolo contratto, il lavoratore temporaneo dovrà essere opportunamente informato di ogni utile notizia riguardante l’espletamento del servizio stesso. 12. Le imprese non potranno ricorrere al contratto a termine; - Limite riferito alla durata complessiva del rapporto tra agenzia e lavoratori pari a 24 mesi complessivi in presenza di più contratti a termine instaurati tra le parti purchè riferito alle mansioni di pari livello e categoria con riferimento all’impresa utilizzatrice; - Per quanto riguarda i limiti di durata sia in senso migliorativo, sia in senso peggiorativo sono fatte salve diverse previsioni dei CCNL applicati dalle aziende utilizzatrici; Obbligo di causale in capo all’utilizzatore Le causali devono essere riferite all’impresa utilizzatrice; Ciò significa che il contratto stipulato tra l’agenzia ed il dipendente dovrà indicare le esigenze del soggetto terzo (utilizzatore). - Esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività (es: introduzione in via sperimentale di una linea diversa dei prodotti normalmente realizzati) - Esigenze di sostituzione di altri lavoratori - Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria (es: necessità improvvisa di ristrutturazione del magazzino e esigenza di vendita dello stock contenuto) Xxxxxx complessiva di 24 mesi tra contratti a termine diretti e somministrazione?lavoro temporaneo per lo svolgimento delle seguenti mansioni: a. addetto al recupero salme; b. tanatoprattore.

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Somministrazione di lavoro a tempo determinato. La legge In applicazione di conversione quanto previsto dall'art. 20, comma 4 del D.L 87/2018 interviene sul 2° comma dell’art 34 del D.Lgs 81/2015 : « In caso D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, il contratto di assunzione somministrazione di lavoro può essere concluso a tempo determinato il rapporto a fronte delle seguenti ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'attività ordinaria dell'impresa. 1) necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino delle funzionalità e sicurezza degli impianti; 2) assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro, in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici nonché ad imprevedibili altre situazioni aziendali; 3) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008; 4) ritardi nella consegna di materie prime o di materiale di lavorazione; 5) adempimento di pratiche di natura tecnico-contabile-amministrativa-commerciale, aventi carattere non ricorrente o che comunque non sia possibile attuare con l'organico in servizio; 6) esigenze di lavoro tra somministratore per partecipazione a fiere, mostre e lavoratore è soggetto alla disciplina mercati, per pubblicizzazione dei prodotti o "direct marketing"; 7) sostituzione di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli artt 21 comma 2, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto può lavoratori assenti; 8) temporanea utilizzazione in ogni caso essere prorogato con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore» La disciplina della somministrazione a tempo determinato viene pertanto parificata (salvo alcune eccezioni che si esamineranno) all’attuale disciplina del rapporto a tempo determinatoqualifiche: - Obbligo della causale per i contratti di durata superiore ai 12 mesi non previste dai normali assetti produttivi aziendali; - Obbligo di causale a partire dal primo rinnovo anche se inferiore a 12 mesi: - In entrambi i casi la causale deve essere verificata in capo all’azienda utilizzatrice e non in capo all’agenzia di somministrazione; - Limite generale che fissa in 24 mesi la durata ovvero previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il tempo necessario al reperimento sul mercato del singolo lavoro del personale occorrente; 9) esigenze lavorative temporanee, per le quali l'attuale legislazione consente il ricorso al contratto a termine; - Limite riferito alla durata complessiva del rapporto tra agenzia ; 10) installazione e lavoratori pari a 24 mesi complessivi in presenza collaudo di più contratti a termine instaurati tra le parti purchè riferito alle mansioni nuove linee produttive; 11) esecuzione di pari livello un'opera, di un servizio o di un appalto definiti e categoria con riferimento all’impresa utilizzatrice; - Per quanto riguarda i limiti predeterminati nel tempo; 12) aumento temporaneo delle attività, derivanti da richieste di durata sia in senso migliorativomercato, sia in senso peggiorativo sono fatte salve diverse previsioni dei CCNL applicati dalle aziende utilizzatrici; Obbligo dall'acquisizione di causale in capo all’utilizzatore Le causali devono essere riferite all’impresa utilizzatrice; Ciò significa che il contratto stipulato tra l’agenzia ed il dipendente dovrà indicare le esigenze del soggetto terzo (utilizzatore). - Esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività (es: introduzione in via sperimentale commesse, dal lancio di una linea diversa dei nuovi prodotti normalmente realizzati) - Esigenze di sostituzione o anche indotte dall'attività di altri lavoratori - Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria (es: necessità improvvisa di ristrutturazione del magazzino e esigenza di vendita dello stock contenuto) Xxxxxx complessiva di 24 mesi tra contratti a termine diretti e somministrazione?settori;

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Somministrazione di lavoro a tempo determinato. La legge 1. Il contratto di conversione del D.L 87/2018 interviene sul 2° comma dell’art 34 del D.Lgs 81/2015 : « In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto somministrazione di lavoro tra somministratore può essere attivato nel rispetto dei successivi punti e lavoratore nelle seguenti fattispecie: - per particolari punte di attività; - per l’effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo; - per l’esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente disponibili nell’Istituto. 2. I lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro impegnati per le fattispecie sopra individuate non potranno superare per ciascun trimestre il 5% delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti occupati nell’Istituto. 3. Alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro si applicano tutte le condizioni normative ed economiche previste dal presente Contratto e dai diversi livelli di contrattazione. 4. L’istituto comunica preventivamente alle RSA od in loro assenza alle XX.XX. territoriali, firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro da stipulare ed il motivo del ricorso degli stessi. 5. Annualmente, l’Istituto che utilizza il contratto di somministrazione è soggetto alla disciplina tenuto a fornire alle XX.XX. territoriali, firmatarie del presente CCNL, il numero ed i motivi dei contratti di cui al capo IIIlavoro di somministrazione conclusi, la durata di ciascuno degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessati. E’ vietata l’utilizzazione dei lavoratori con esclusione delle disposizioni contratto di cui agli artt 21 comma 2, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto può in ogni caso essere prorogato con il consenso del lavoratore e per atto scrittosomministrazione lavoro negli Istituti: - che siano stati interessati, nei casi e 12 mesi precedenti, da licenziamenti per riduzione di personale che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la stessa avvenga per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto; - nei quali siano in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario anche in rapporto all’applicazione del contratto di solidarietà difensivo, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura; - per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore» La disciplina della somministrazione a tempo determinato viene pertanto parificata (salvo alcune eccezioni che si esamineranno) all’attuale disciplina del rapporto a tempo determinato: - Obbligo della causale per i contratti sostituzione di durata superiore ai 12 mesi lavoratori in sciopero; - Obbligo di causale a partire dal primo rinnovo anche se inferiore a 12 mesi: - In entrambi i casi da parte degli istituti che non abbiano effettuato la causale deve essere verificata in capo all’azienda utilizzatrice e non in capo all’agenzia di somministrazione; - Limite generale che fissa in 24 mesi la durata del singolo contratto a termine; - Limite riferito alla durata complessiva del rapporto tra agenzia e lavoratori pari a 24 mesi complessivi in presenza di più contratti a termine instaurati tra le parti purchè riferito alle mansioni di pari livello e categoria con riferimento all’impresa utilizzatrice; - Per quanto riguarda i limiti di durata sia in senso migliorativo, sia in senso peggiorativo sono fatte salve diverse previsioni valutazione dei CCNL applicati dalle aziende utilizzatrici; Obbligo di causale in capo all’utilizzatore Le causali devono essere riferite all’impresa utilizzatrice; Ciò significa che il contratto stipulato tra l’agenzia ed il dipendente dovrà indicare le esigenze del soggetto terzo (utilizzatore). - Esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività (es: introduzione in via sperimentale di una linea diversa dei prodotti normalmente realizzati) - Esigenze di sostituzione di altri lavoratori - Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria (es: necessità improvvisa di ristrutturazione del magazzino e esigenza di vendita dello stock contenuto) Xxxxxx complessiva di 24 mesi tra contratti a termine diretti e somministrazione?rischi ai sensi della normativa vigente.

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