Common use of Sospensione e risoluzione Clause in Contracts

Sospensione e risoluzione. 23.1. Fatto salvo ogni altro diritto o rimedio esperibile da Philips in base alle presenti Condizioni Generali di Acquisto, all’Accordo o alla legge, e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, Philips avrà il diritto a sua discrezione di sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni in base all’Accordo, in tutto o in parte, o di dichiarare la risoluzione dell’Accordo, ex art. 1456 c.c., dandone comunicazione scritta al Fornitore, nel caso in cui: (a) il Fornitore ponga volontariamente in liquidazione la propria società o faccia istanza di concordato preventivo o di simili procedure concorsuali a causa di insolvenza; (b) il Fornitore sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione giudiziale od assoggettato o ad una procedura concorsuale di cui alla l. n. 267/1942 ovvero al d.lgs. n. 14/2019 ratione temporis; (c) il Fornitore cessi o minacci di cessare il corso ordinario della propria attività; (d) il Fornitore si renda inadempiente a qualunque obbligazione contrattuale o Philips, a sua ragionevole discrezione, determini che il Fornitore non sia in condizione di consegnare i Prodotti o eseguire i Servizi come pattuiti; (e) il Fornitore non riesca a fornire, a fronte di richiesta di Philips, adeguate garanzie circa l’esecuzione dell’Accordo. 23.2. Philips non sarà in alcun modo responsabile nei confronti del Fornitore per l’esercizio di diritti di cui alla clausola 23.1.

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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto, Condizioni Generali Di Acquisto

Sospensione e risoluzione. 23.1. Fatto salvo ogni altro diritto o rimedio esperibile da Philips in base alle presenti Condizioni Generali 13.1 Xxxxx restando gli altri casi di Acquisto, all’Accordo o alla legge, risoluzione previsti dal Contratto e fatto salvo il diritto quanto disposto al risarcimento dei danni, Philips avrà il diritto a sua discrezione successivo paragrafo in tema di sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni in base all’Accordoreclamo, in tutto caso di ritardo nel pa- gamento del Servizio nel termine pattuito, Sorgenia potrà dopo 15 (quindici) giorni sospendere il Servizio e risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida CONDIZIONI GENERALI 13.2 Eventuali reclami dovranno essere inoltrati a Sorgenia secondo quanto previsto dall’articolo 20. In assenza di tempestivo reclamo, le Fatture si intenderanno accettate dal Cliente. La presentazione del reclamo non esime il Cliente dal pagamento nei ter- mini di scadenza degli importi fatturati e non contestati. 13.3 Ai sensi di quanto all’art. 1353 c.c., il contratto si intenderà risolto al verificarsi delle seguenti ipotesi: 1) in caso di risoluzione, per qualsiasi causa, del rapporto contrattuale tra Sorgenia e il Cliente relativo alla somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale. 2) peggioramento degli esiti delle verifiche circa la solvibilità e affidabilità creditizia del Cliente svolte da parte di società terze specializzate, per le quali il Cliente auto- rizza sin d’ora il trattamento dei propri dati personali; 3) apertura di una procedura di concordato preventivo, ivi inclusa la procedura di concordato in partebianco ai sensi dell’articolo 161, o comma 6, della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii.), con la sola eccezione della procedura di dichiarare concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 186-bis della legge fallimentare, ovvero il deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis della legge fallimentare; 4) esito negativo della procedura di trasferimento da altro operatore, voltura e suben- tro; 5) venir meno per qualsiasi causa del mandato all’Addebito Diretto SEPA (SDD) sul conto corrente indicato dal Cliente; 6) quando da evidenze provenienti anche da soggetti terzi diversi dal Cliente, emerga che quest’ultimo non abbia più la risoluzione dell’Accordolegittima disponibilità dell’immobile; 7) revoca dell’autorizzazione di Sorgenia all’erogazione del Servizio. La presenti condizione risolutive sono poste nell’interesse esclusivo di Xxxxxxxx, ex artche potrà rinunciarvi e non considerare risolto il Contratto. 13.4 Ai sensi di quanto all’art. 1456 c.c., dandone il contratto si intenderà risolto previa semplice comunicazione scritta al Fornitore, nel caso da parte di Sorgenia nelle ipotesi in cui: (a1) il Fornitore ponga volontariamente Clienti risulti inadempienti rispetto al pagamento di almeno due fatture, anche non consecutive, in liquidazione la propria società o faccia istanza di concordato preventivo o di simili procedure concorsuali a causa di insolvenzapendenza del Contratto; (b2) il Fornitore Cliente non comunichi correttamente il proprio numero di Partita IVA e/o Codice Fiscale o non comunichi tempestivamente ogni variazione degli stessi; 3) mancata trasmissione da parte del Cliente di tutta la documentazione necessaria per l’attivazione del Servizio; 4) mancata attivazione del Servizio per impossibilità ad accedere nei locali di titolarità del Cliente per cause imputabile al Cliente; 5) in caso di mancata fornitura/mancato aggiornamento dei dati anagrafici e di resi- denza da parte del Cliente; 6) nel caso in cui il metodo di pagamento definito contrattualmente sia dichiarato fallitol’addebito SDD, ovvero sottoposto a liquidazione giudiziale od assoggettato o l’errata indicazione delle coordinate bancarie fornite dal Cliente per l’addebi- to, la loro incoerenza con l’intestatario del conto, l’errata indicazione dei dati della persona fisica delegata ad una operare sul conto e il conseguente esito negativo della procedura concorsuale di rilascio del mandato all’incasso diretto; 7) violazione degli obblighi di cui alla l. n. 267/1942 ovvero al d.lgsai successivo artt. n. 14/2019 ratione temporis16 e 17; (c) il Fornitore cessi 8) mancato versamento o minacci di cessare il corso ordinario della propria attività; (d) il Fornitore si renda inadempiente reintegro del deposito cauzionale. Sorgenia potrà rinunciare a qualunque obbligazione contrattuale una o Philipspiù delle suddette clausole risolutive, a sua ragionevole discrezione, determini che il Fornitore non sia in condizione di consegnare i Prodotti o eseguire i Servizi come pattuiti; (e) il Fornitore non riesca a fornire, a fronte di richiesta di Philips, adeguate garanzie circa l’esecuzione dell’Accordoessendo que- ste previste nel suo esclusivo interesse. 23.2. Philips non sarà in alcun modo responsabile nei confronti del Fornitore per l’esercizio di diritti di cui alla clausola 23.1.

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Samples: Contratto Per L’offerta Fibra Business

Sospensione e risoluzione. 23.19.1 IBERDROLA potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. Fatto salvo ogni altro (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui: a) il Cliente non effettui in tutto o in parte il pagamento di anche una sola rata del Corrispettivo o degli importi oggetto di cessione del credito da parte degli Incaricati ad IBERDROLA entro 30 (trenta) giorni dal sollecito di pagamento; b) il Cliente violi uno degli obblighi di cui agli articoli 5.1, 5.3, 5.5, 5.6 e 5.7; c) una delle dichiarazioni di cui agli articoli 5.4 e MITTENTE: Iberdrola Clienti Italia S.r.L. - CCPP-2018-07 5.9 risulti non veritiera o inesatta anche dopo la sottoscrizione del Contratto; d) IBERDROLA e/o gli Incaricati non siano in grado di svolgere i Servizi per un giustificato motivo (quale, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: a causa della eventuale mancanza di pezzi di ricambio, in ragione della pericolosità e/o delle scarse condizioni igieniche dell’area in cui sono situati gli Impianti, del rifiuto del Cliente di mettere in sicurezza gli Impianti e/o dell’aggressività del comportamento del Cliente). 9.2 In tutti i casi di cui all’articolo 9.1 (a), (b), (c) e (d) IBERDROLA potrà altresì rifiutarsi di svolgere i Servizi e, limitatamente ai casi cui alle lett. (b), (c) e (d), 9.3 Il presente Contratto si risolverà automatica- mente ai sensi dell’articolo 1353 e s.s. c.c., al verifi- carsi dei seguenti eventi: a) la risoluzione per qualsivoglia motivo del Contratto di Fornitura; o b) l’esercizio del diritto o rimedio esperibile da Philips in base alle presenti Condizioni Generali di Acquisto, all’Accordo o alla legge, e fatto salvo recesso ai sensi del Contratto di Fornitura; o c) l’invalidità del Contratto di Fornitura; o d) il diritto al risarcimento dei danni, Philips avrà il diritto a sua discrezione di sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni in base all’Accordomancato pagamento, in tutto o in parte, o anche di dichiarare la risoluzione dell’Accordo, ex art. 1456 c.c., dandone comunicazione scritta al Fornitore, nel caso in cui: (a) il Fornitore ponga volontariamente in liquidazione la propria società o faccia istanza di concordato preventivo o di simili procedure concorsuali a causa di insolvenza; (b) il Fornitore sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione giudiziale od assoggettato o ad una procedura concorsuale sola rata del corrispettivo per i servizi di cui alla l. n. 267/1942 ovvero al d.lgsContratto di Fornitura. n. 14/2019 ratione temporis;Le Parti prendono espressamente atto che la suddetta condizione risolutiva è posta ad esclusivo beneficio di IBERDROLA, che pertanto potrà rinunciavi in qualsiasi momento. (c) 9.4 Le Parti prendono espressamente atto che qualora IBERDROLA si avvalga della facoltà di risolvere il Fornitore cessi o minacci di cessare presente Contratto ai sensi del presente articolo 9, il corso ordinario della propria attività; (d) il Fornitore si renda inadempiente Cliente sarà tenuto a qualunque obbligazione contrattuale o Philipspagare ad IBERDROLA, a sua ragionevole discrezionetitolo di penale, determini che la quota parte di Corrispettivo relativa ai Servizi già fatturati al momento della risoluzione del presente Contratto ma non ancora eseguiti da IBERDROLA. E’ in ogni caso fatto salvo il Fornitore non sia in condizione di consegnare i Prodotti o eseguire i Servizi come pattuiti; (e) il Fornitore non riesca a forniredanno ulteriore previsto ai sensi dell’articolo 1382, a fronte di richiesta di Philips, adeguate garanzie circa l’esecuzione dell’Accordo. 23.2. Philips non sarà in alcun modo responsabile nei confronti del Fornitore per l’esercizio di diritti di cui alla clausola 23.1.comma 1° c.c..

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Samples: Fornitura Di Energia Elettrica E/O Gas Naturale

Sospensione e risoluzione. 23.1. Fatto salvo ogni altro diritto o rimedio esperibile da Philips 10.1 Nel caso in base cui UPVALUE S.r.l., a suo insindacabile giudizio, ritenga che: • il comportamento di un “Utente” non sia conforme alle presenti Condizioni Generali Generali; • sussistano fondati motivi per ritenere che un “Utente” abbia commesso, possa commettere o commetterà una violazione delle presenti Condizioni Generali; o sussistano fondati motivi per ritenere che un “Utente” abbia commesso, possa commettere o commetterà una frode ai danni di AcquistoUPVALUE S.r.l. o ai danni di qualsiasi soggetto terzo, all’Accordo o alla leggeUPVALUE S.r.l. potrà in qualsiasi momento, e fatto salvo il diritto al risarcimento dei dannisenza necessità di preavviso, Philips avrà il diritto a sua discrezione di sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni in base all’Accordo, (in tutto o in parte): i) limitare e/o sospendere l’utenza; ii) sospendere l’utilizzo della Piattaforma da parte dell’ “Utente” finché non avrà ricevuto rassicurazioni da parte sua, in una forma ritenuta accettabile, che non vi saranno ulteriori violazioni delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali; iii) sospendere l’utilizzo della Piattaforma da parte di soggetti che UPVALUE S.r.l. ritenga essere collegati (in qualsiasi modo) a tale “Utente”; e/o (iv) risolvere immediatamente il presente accordo, vietando l'accesso all’ “Utente” alla Piattaforma e/o ai suoi servizi, nonché respingere una eventuale nuova registrazione del medesimo. 10.2 La risoluzione del presente accordo non pregiudica qualsiasi altro diritto o rimedio a disposizione di UPVALUE S.r.l. in relazione a qualsivoglia violazione, o di dichiarare la risoluzione dell’Accordoin relazione a eventuali diritti, ex art. 1456 c.c., dandone comunicazione scritta al Fornitore, nel caso in cui: (a) il Fornitore ponga volontariamente in liquidazione la propria società obbligazioni o faccia istanza di concordato preventivo o di simili procedure concorsuali a causa di insolvenza; (b) il Fornitore sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione giudiziale od assoggettato o ad una procedura concorsuale di cui alla l. n. 267/1942 ovvero al d.lgs. n. 14/2019 ratione temporis; (c) il Fornitore cessi o minacci di cessare il corso ordinario responsabilità maturati prima della propria attività; (d) il Fornitore si renda inadempiente a qualunque obbligazione contrattuale o Philips, a sua ragionevole discrezione, determini che il Fornitore non sia in condizione di consegnare i Prodotti o eseguire i Servizi come pattuiti; (e) il Fornitore non riesca a fornire, a fronte di richiesta di Philips, adeguate garanzie circa l’esecuzione dell’Accordorisoluzione. 23.210.3 UPVALUE S.r.l. Philips non sarà in alcun modo responsabile nei confronti del Fornitore per l’esercizio coopererà con le autorità competenti che legittimamente le richiedano o ordinino di diritti di cui alla clausola 23.1rivelare l'identità o individuare chiunque possa aver violato le presenti Condizioni Generali d’uso.

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Samples: Condizioni Generali Di Utilizzo

Sospensione e risoluzione. 23.19.1 IBERDROLA potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. Fatto salvo ogni altro (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui: a) il Cliente non effettui in tutto o in parte il pagamento di anche una sola rata del Corrispettivo o degli importi oggetto di cessione del credito da parte degli Incaricati ad IBERDROLA entro 30 (trenta) giorni dal sollecito di pagamento; b) il Cliente violi uno degli obblighi di cui agli articoli 5.1, 5.3, 5.5, 5.6 e 5.7; c) una delle dichiarazioni di cui agli articoli 5.4 e 5.9 risulti non veritiera o inesatta anche dopo la sottoscrizione del Contratto; d) IBERDROLA e/o gli Incaricati non siano in grado di svolgere i Servizi per un giustificato motivo (quale, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: a causa della eventuale mancanza di pezzi di ricambio, in ragione della pericolosità e/o delle scarse condizioni igieniche dell’area in cui sono situati gli Impianti, del rifiuto del Cliente di mettere in sicurezza gli Impianti e/o dell’aggressività del comportamento del Cliente). Si specifica tuttavia che, nel caso in cui l’impossibilitá di svolgimento dell’intervento dipenda da cause non imputabili al cliente, quest’ultimo avrá diritto di ricevere, a titolo di indennizzo, l’ammontare totale del Corrispettivo già versato ad IBERDROLA nell’anno di competenza. 9.2 In tutti i casi di cui all’articolo 9.1 (a), (b), (c) e 9.3 Il presente Contratto si risolverà automatica- mente ai sensi dell’articolo 1353 e s.s. c.c., al verifi- carsi dei seguenti eventi: a) la risoluzione per qualsivoglia motivo del Contratto di Fornitura; o rimedio esperibile da Philips in base alle presenti Condizioni Generali Contratto di AcquistoFornitura; o c) l’invalidità del Contratto di Fornitura; o IBERDROLA CLIENTI ITALIA S.r.l. - Società di Capitale - Piazzale dell’Xxxxxxxxx 00, all’Accordo o alla legge00000, Xxxx – P.IVA 10246981004 - Societa’ a Responsabilita’ Limitata con unico socio - Capitale sociale 5.000.000 Euro. - Registro imprese Roma e fatto salvo Codice fiscale n. 10246981004 - R.E.A.: RM - 1220352 d) il diritto al risarcimento dei danni, Philips avrà il diritto a sua discrezione di sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni in base all’Accordomancato pagamento, in tutto o in parte, o anche di dichiarare la risoluzione dell’Accordo, ex art. 1456 c.c., dandone comunicazione scritta al Fornitore, nel caso in cui: (a) il Fornitore ponga volontariamente in liquidazione la propria società o faccia istanza di concordato preventivo o di simili procedure concorsuali a causa di insolvenza; (b) il Fornitore sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione giudiziale od assoggettato o ad una procedura concorsuale sola rata del corrispettivo per i servizi di cui alla l. n. 267/1942 ovvero al d.lgsContratto di Fornitura. n. 14/2019 ratione temporis; (c) il Fornitore cessi o minacci Le Parti prendono espressamente atto che la suddetta condizione risolutiva è posta ad esclusivo beneficio di cessare il corso ordinario della propria attività; (d) il Fornitore si renda inadempiente a qualunque obbligazione contrattuale o PhilipsIBERDROLA, a sua ragionevole discrezione, determini che il Fornitore non sia pertanto potrà rinunciavi in condizione di consegnare i Prodotti o eseguire i Servizi come pattuiti; (e) il Fornitore non riesca a fornire, a fronte di richiesta di Philips, adeguate garanzie circa l’esecuzione dell’Accordoqualsiasi momento. 23.2. Philips non sarà in alcun modo responsabile nei confronti del Fornitore per l’esercizio di diritti di cui alla clausola 23.1.

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Samples: Contratto Per La Prestazione Di Servizi Energetici