SOSTENIBILITA' ENERGETICA ED AMBIENTALE Clausole campione

SOSTENIBILITA' ENERGETICA ED AMBIENTALE. L'Impresa, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si impegna ad effettuare le prestazioni oggetto del contratto in conformità ai criteri ambientali minimi adottati dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.
SOSTENIBILITA' ENERGETICA ED AMBIENTALE. In esecuzione al Decreto del Ministro dell’ambiente del 24 maggio 2012 vanno garantiti i seguenti “Criteri ambientali minimi“ : A) SPECIFICHE TECNICHE: 1. I prodotti per l’igiene (detergenti multiuso, per finestre e servizi sanitari) dovranno essere conformi a quanto riportato nel Capitolo 6, punto 6.1.; 2. I prodotti disinfettanti dovranno essere autorizzati dal Ministero della salute ed essere conformi ai “Criteri ambientali minimi” individuati al Capitolo 6, punto 6.2; 3. I prodotti utilizzati per le pulizie periodiche o straordinarie tipo cere, deceranti, decappanti, smacchiatori di inchiostro, pennarelli ecc., nonché i prodotti classificati superconcentrati, dovranno essere conformi al Regolamento CE 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio e ai “Criteri ambientali minimi” individuati al Capitolo 6, punto 6.2 “ Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti “superconcentrati””; B)