Sostituzione della Società di Gestione. 16.1 La sostituzione della Società di Gestione con un nuovo gestore (di seguito, il “Nuovo Gestore”) può avvenire unicamente: (a) ove consti una delibera motivata dell’Assemblea degli Investitori approvata con il voto favorevole di tanti Investitori che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del totale delle Quote in circolazione: (i) in qualsiasi momento, ove ricorrano le ipotesi di giusta causa; ovvero (ii) in caso di insussistenza di giusta causa, solo dopo la fine del Periodo di Investimento e a condizione che l’Assemblea degli Investitori abbia comunicato per iscritto alla Società di Gestione, con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi, l’intenzione di adottare la delibera di sostituzione; (b) con delibera del Consiglio di Amministrazione qualora la sostituzione dovesse risultare necessaria a fronte di operazioni societarie (quali, a titolo esemplificativo, fusione, scissione, conferimento d’azienda, modifica dell’oggetto sociale, liquidazione) relative alla Società di Gestione che comportino la necessità di proseguire la gestione del Fondo a cura di altra società di gestione del risparmio. Nel caso di cui al precedente punto (a) (ii), la Società di Gestione ha diritto a prelevare dal Fondo un indennizzo pari all’ammontare della Commissione di Gestione maturata fino alla data in cui il gestore che deve sostituire la Società di Gestione subentrerà nella gestione del Fondo. 16.2 Nei casi previsti all’articolo 16.1 lettere (a) trovano applicazione le seguenti disposizioni: (A) il Presidente dell’Assemblea degli Investitori convoca tempestivamente l’Assemblea al fine di individuare il Nuovo Gestore; (B) l’Assemblea degli Investitori comunica alla Società di Gestione, entro 10 (dieci) Giorni dalla data della relativa deliberazione, il nominativo del Nuovo Gestore. La Società di Gestione, entro 30 (trenta) Giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione si impegna a deliberare le modifiche al Regolamento conseguenti alla sostituzione della Società di Gestione con il Nuovo Gestore. Il nuovo testo del Regolamento dovrà essere approvato dal Nuovo Gestore e sottoposto all’approvazione della Banca d’Italia (ove richiesto dalle norme vigenti); (C) Ove l’Assemblea degli Investitori non adotti alcuna deliberazione in merito alla sostituzione del Gestore, ovvero non individui il Nuovo Gestore ai sensi della precedente lettera (A), ovvero qualora la Banca d’Italia non approvi le modifiche regolamentari deliberate dall’Assemblea dei Partecipanti ai sensi della precedente lettera (A), se l’approvazione in questione è richiesta dalle norme tempo per tempo vigenti, la Società di Gestione procede alla liquidazione del Fondo, ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento. (D) A decorrere, rispettivamente, dalla data della sostituzione oggetto della deliberazione dell’Assemblea degli Investitori ai sensi dell’articolo 16.1 lettera (A), la Società di Gestione si deve limitare a una gestione prudente e ordinaria e non può deliberare alcun nuovo investimento e/o disinvestimento se non previa delibera favorevole dell’Assemblea degli Investitori. Resta salvo quanto previsto alla precedente lettera (C) in merito alla liquidazione del Fondo da parte della Società di Gestione. 16.3 Nel caso previsto all’articolo 16.1 lettera (b), il Presidente dell’Assemblea degli Investitori è tempestivamente informato della necessità di procedere alla sostituzione della Società di Gestione e dei motivi che l’hanno determinata con apposita comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. anticipata via posta elettronica. Resta inteso che nel caso di operazioni societarie che comportino la sostituzione del Gestore con un altro gestore del medesimo gruppo non sarà necessaria l’assunzione di alcuna delibera da parte dell’Assemblea. 16.4 L’efficacia della sostituzione è sospesa sino a che il Nuovo Gestore sia subentrato nello svolgimento
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Samples: Regolamento Di Gestione
Sostituzione della Società di Gestione. 16.1 La 21.1 Nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile, la sostituzione della Società di Gestione con un nuovo gestore (di seguito, il “Nuovo Gestore”) può avvenire unicamenteal verificarsi delle seguenti circostanze:
(a) ove consti una qualora, durante tutta la vita del Fondo, i partecipanti votino con delibera motivata dell’Assemblea degli Investitori approvata con il voto favorevole di tanti Investitori che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del totale delle Quote in circolazione:
(i) in qualsiasi momentodell'Assemblea dei Sottoscrittori, ove ricorrano le ipotesi di giusta causa; ovvero
(ii) in caso di insussistenza di giusta causa, solo dopo la fine del Periodo di Investimento e a condizione che l’Assemblea degli Investitori abbia comunicato per iscritto alla favore della rimozione della Società di GestioneGestione dall’incarico, con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi, l’intenzione di adottare la delibera di sostituzioneconformemente alle percentuali previste al successivo articolo 22.4;
(b) con delibera del Consiglio in caso di Amministrazione qualora la sostituzione dovesse risultare necessaria a fronte liquidazione coatta amministrativa o altra procedura di operazioni societarie (quali, a titolo esemplificativo, fusione, scissione, conferimento d’azienda, modifica dell’oggetto sociale, liquidazione) relative alla scioglimento della Società di Gestione che comportino la necessità ovvero
(c) in caso di proseguire la gestione del Fondo a cura di altra società perdita dell’autorizzazione alla prestazione dell'attività di gestione collettiva del risparmio. Nel caso di cui al precedente punto (a) (ii), la Società di Gestione ha diritto a prelevare dal Fondo un indennizzo pari all’ammontare risparmio da parte della Commissione di Gestione maturata fino alla data in cui il gestore che deve sostituire la Società di Gestione subentrerà nella gestione del Fondo.
16.2 Nei casi previsti all’articolo 16.1 lettere (a) trovano applicazione le seguenti disposizioni:
(A) il Presidente dell’Assemblea degli Investitori convoca tempestivamente l’Assemblea al fine di individuare il Nuovo Gestore;
(B) l’Assemblea degli Investitori comunica alla Società di Gestione, entro 10 a seguito di provvedimento definitivo e non appellabile;
(diecid) Giorni dalla data in caso di rinuncia all'incarico da parte della relativa deliberazione, il nominativo del Nuovo Gestore. La Società di Gestione, entro 30 previo preavviso scritto di almeno 6 (trentamesi) Giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione si impegna a deliberare le modifiche al Regolamento conseguenti alla sostituzione della Società di Gestione con il Nuovo Gestore. Il nuovo testo del Regolamento dovrà essere approvato dal Nuovo Gestore e sottoposto all’approvazione della Banca d’Italia (ove richiesto dalle norme vigenti);
(C) Ove l’Assemblea degli Investitori non adotti alcuna deliberazione in merito alla sostituzione del Gestore, ovvero non individui il Nuovo Gestore ai sensi della precedente lettera (A), ovvero qualora la Banca d’Italia non approvi le modifiche regolamentari deliberate dall’Assemblea dei Partecipanti ai sensi della precedente lettera (A), se l’approvazione in questione è richiesta dalle norme tempo per tempo vigenti, la Società di Gestione procede alla liquidazione del Fondo, ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento.
(D) A decorrere, rispettivamente, dalla data della sostituzione oggetto della deliberazione dell’Assemblea degli Investitori ai sensi dell’articolo 16.1 lettera (A), la Società di Gestione si deve limitare a una gestione prudente e ordinaria e non può deliberare alcun nuovo investimento e/o disinvestimento se non previa delibera favorevole dell’Assemblea degli Investitori. Resta salvo quanto previsto alla precedente lettera (C) in merito alla liquidazione del Fondo mesi da parte della Società di Gestione.
16.3 Nel 21.2 Qualora si verifichi una delle circostanze indicate nell'art. 21.1 che precede, il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione dovrà convocare, entro i successivi 30 (trenta) Xxxxxx Xxxxxxxxxx, l'Assemblea dei Sottoscrittori affinché questa nomini la nuova società di gestione cui dovrà essere trasferito il Fondo ove non vi abbia già provveduto contestualmente alla delibera sulla sostituzione. In ogni caso previsto all’articolo 16.1 lettera l'Assemblea dei Sottoscrittori dovrà nominare la nuova società di gestione entro 90 (novanta) Giorni Lavorativi dalla data della relativa deliberazione o dal verificarsi degli eventi di cui ai precedenti punti (b), (c) e (d) e comunicare, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi da tale nomina, il Presidente dell’Assemblea degli Investitori è tempestivamente informato nome della necessità nuova società di procedere gestione alla Società di Gestione sostituita.
21.3 In ogni caso, la sostituzione della Società di Gestione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata da Banca d'Italia e dei motivi che l’hanno determinata avviene con apposita comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. anticipata via posta elettronica. Resta inteso che nel caso modalità tali da evitare soluzioni di operazioni societarie che comportino la sostituzione continuità nell’operatività del Gestore con un altro gestore del medesimo gruppo non sarà necessaria l’assunzione di alcuna delibera da parte dell’Assemblea.
16.4 L’efficacia Fondo; in particolare, l’efficacia della sostituzione è sospesa sino a che un’altra società di gestione, individuata secondo le modalità che precedono, non abbia accettato e sia subentrata nello svolgimento delle funzioni svolte dalla Società di Gestione.
21.4 Dalla nomina della nuova società di gestione:
21.5 La Società di Gestione procede alla liquidazione del Fondo qualora:
(i) l’Assemblea dei Partecipanti non individui una nuova società di gestione;
(ii) la Banca d’Italia si opponga alla nomina della nuova società di gestione;
(iii) sussistano o emergano cause ostative alla nomina della nuova società di gestione.
21.6 In ogni caso, i Sottoscrittori dovranno essere prontamente informati della sostituzione della SGR e dovranno essere messi contestualmente al corrente delle ragioni alla base del provvedimento, mediante comunicazione diretta, con le stesse modalità previste per la conseguente modifica regolamentare.
21.7 Entro 10 (dieci) giorni dalla data di approvazione da parte della Banca d’Italia delle modifiche al Regolamento con la sostituzione della Società di Gestione, la Società di Gestione avrà diritto a prelevare dalle disponibilità del Fondo un ammontare pari alla Commissione di Gestione sino a quel momento maturata. Nella circostanza di cui alla lettera d) dell'art. 21.1, ove la rinuncia della Società di Gestione venga assunta dopo la scadenza del Periodo di Investimento, la Società di Gestione avrà il Nuovo Gestore sia subentrato nello svolgimentodiritto di prelevare, a titolo di indennità, anche una somma pari a due rate semestrali della Commissione di Gestione, calcolata sull’Ammontare Complessivo Sottoscritto.
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Samples: Regolamento Del Fondo Comune Di Investimento Alternativo
Sostituzione della Società di Gestione. 16.1 1) La sostituzione della Società di Gestione nella gestione del Fondo può avvenire, previa approvazione della relativa modifica regolamentare da parte della Banca d'Italia:
a) solo a decorrere dal 36° (trentaseiesimo) mese dalla data del richiamo degli impegni a seguito dell’emissione delle Quote e con un nuovo gestore preavviso scritto di almeno 12 (dodici) mesi (o il più breve termine concesso dall'Assemblea dei Partecipanti) con il voto favorevole di seguitoalmeno il 30% (trentapercento) delle Quote, il “Nuovo Gestore”per volontà della Società di Gestione;
b) può avvenire unicamente:per effetto di operazioni di fusione o di scissione della Società di Gestione;
(ac) ove consti una delibera in caso di scioglimento della Società di Gestione; ovvero
d) con deliberazione motivata dell’Assemblea degli Investitori dell'Assemblea dei Partecipanti approvata con il voto favorevole di tanti Investitori Partecipanti che rappresentino almeno il 7030% (settanta per centotrentapercento) del totale delle Quote in circolazioneQuote:
(i) i. in un qualsiasi momentomomento durante il Termine di Durata del Fondo, o della sua eventuale proroga ai sensi del precedente articolo 4, comma 2), ove ricorrano le ipotesi la sostituzione sia deliberata come conseguenza di giusta causaatti dolosi o gravemente colposi della Società di Gestione; ovvero
ii. solo a decorrere dal 36° (iitrentaseiesimo) in caso di insussistenza di giusta causamese dalla data del richiamo degli impegni a seguito dell‘emissione, solo dopo la fine del Periodo di Investimento e a condizione che l’Assemblea degli Investitori abbia i Partecipanti che rappresentino almeno il 10% (diecipercento) delle Quote abbiano comunicato per iscritto alla Società di Gestione, con preavviso di almeno 12 3 (dodicitre) mesi, l’intenzione l'intenzione di adottare la delibera di sostituzione;
(b) con delibera del Consiglio di Amministrazione qualora la sostituzione dovesse risultare necessaria a fronte di operazioni societarie (quali, a titolo esemplificativo, fusione, scissione, conferimento d’azienda, modifica dell’oggetto sociale, liquidazione) relative alla Società di Gestione che comportino la necessità di proseguire la gestione del Fondo a cura di altra società di gestione del risparmio. Nel caso di cui al precedente punto (a) (ii), la Società di Gestione ha diritto a prelevare dal Fondo un indennizzo pari all’ammontare della Commissione di Gestione maturata fino alla data in cui il gestore che deve sostituire la Società di Gestione subentrerà nella gestione del Fondo.
16.2 2) Nei casi previsti all’articolo 16.1 alle precedenti lettere (a) trovano e c), ovvero qualora l'Assemblea dei Partecipanti deliberi a favore della sostituzione della Società di Gestione, nelle ipotesi ed ai sensi della precedente lettera d), troveranno applicazione le seguenti disposizioni:
1. l’Assemblea dei Partecipanti, entro 3 (Atre) il Presidente dell’Assemblea degli Investitori convoca tempestivamente l’Assemblea al fine di individuare il Nuovo Gestore;
(B) l’Assemblea degli Investitori comunica alla mesi a decorrere, rispettivamente, dalla data della rinunzia della Società di Gestione, di scioglimento della stessa ovvero dalla deliberazione dell'Assemblea dei Partecipanti ai sensi del precedente comma 1), lettere a), c) e d), si riunirà ed individuerà, con il voto favorevole di almeno il 30% (trentapercento) delle Quote, la nuova società di gestione del risparmio che sostituirà la Società di Gestione nella gestione del Fondo (di seguito, la "Nuova Società di Gestione"). La Nuova Società di Gestione dovrà acquistare, entro 10 il termine ed alle condizioni di cui al successivo punto 4, le Quote di titolarità della Società di Gestione ed accettare tutte le condizioni di cui al presente Regolamento;
2. l’Assemblea dei Partecipanti comunicherà, entro 5 (diecicinque) Giorni giorni dalla data della relativa deliberazione, il nominativo del Nuovo Gestore. La della Nuova Società di GestioneGestione al consiglio di amministrazione della Società di Gestione che, entro 30 (trenta) Giorni giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione comunicazione, si impegna a deliberare le modifiche al Regolamento conseguenti richiedere alla Banca d'Italia l'approvazione della modifica regolamentare conseguente alla sostituzione della Società di Gestione con il Nuovo Gestore. Il nuovo testo del Regolamento dovrà essere approvato dal Nuovo Gestore e sottoposto all’approvazione della Banca d’Italia (ove richiesto dalle norme vigenti)la Nuova Società di Gestione;
(C) Ove 3. nel caso in cui l’Assemblea degli Investitori dei Partecipanti non adotti alcuna deliberazione in merito alla sostituzione del Gestoredella Società di Gestione, ovvero comunque non individui la Nuova Società di Gestione entro il Nuovo Gestore ai sensi della termine di cui al precedente lettera (A)punto 1, ovvero entro il termine di cui al successivo punto 4 la Nuova Società di Gestione non acquisti le Quote di titolarità della Società di Gestione, ovvero ancora qualora la Banca d’Italia d'Italia non approvi le modifiche regolamentari deliberate dall’Assemblea dei Partecipanti ai sensi la modifica regolamentare conseguente alla sostituzione della precedente lettera (A), se l’approvazione in questione è richiesta dalle norme tempo per tempo vigentiSocietà di Gestione con la Nuova Società di Gestione, la Società di Gestione procede procederà alla liquidazione del Fondo, ai sensi dell’articolo 26 del Regolamentosuccessivo articolo 25.1, lettera c);
4. entro il termine di dieci giorni dalla data di approvazione da parte della Banca d’Italia della modifica regolamentare conseguente alla sostituzione della Società di Gestione con la Nuova Società di Gestione, la Società di Gestione avrà l’obbligo di vendere, e la Nuova Società di Gestione avrà l’obbligo di acquistare, le Quote di titolarità della Società di Gestione ad un prezzo per Quota pari a quello calcolato sulla base della media aritmetica dei prezzi di chiusura delle Quote sul mercato regolamentato di quotazione nei tre mesi che precedono l’approvazione della modifica regolamentare conseguente alla sostituzione della Società di Gestione con la Nuova Società di Gestione da parte della Banca d’Italia;
5. in aggiunta alle commissioni già maturate sino alla data dell’effettiva sostituzione, all'atto della ricezione da parte della Società di Gestione della comunicazione dell'approvazione da parte della Banca d'Italia della modifica regolamentare conseguente alla sostituzione con la Nuova Società di Gestione deliberata ai sensi del precedente comma 1), lettera d), la Società di Gestione avrà diritto a prelevare dalle disponibilità del Fondo le seguenti indennità:
a) nel caso in cui la sostituzione della Società di Gestione sia dovuta a dolo o colpa grave della stessa ai sensi del precedente comma 1), lettera d), punto i, non sarà dovuta alla stessa alcuna indennità;
b) negli altri casi la Società di Gestione avrà diritto a prelevare dalle disponibilità del Fondo le seguenti indennità:
(i) una somma pari a 18 diciotto mensilità della Commissione Fissa di cui all’articolo 14.1, comma 1), lettera A nella misura pari a quella maturata dalla Società di Gestione nel mese precedente alla delibera di sostituzione dell'Assemblea dei Partecipanti;
(ii) una commissione variabile calcolata come indicato all’articolo 14.1, comma 1), lettera B, assumendo che:
1. la liquidazione delle attività del Fondo avvenga alla data dell'adozione della delibera di sostituzione dell'Assemblea dei Partecipanti e
2. ad un valore pari al valore di mercato degli immobili e degli altri beni del Fondo quale risultante dall'ultima relazione del Fondo approvata rispetto alla medesima data.
(D) 6. A decorrere, rispettivamente, dalla data della sostituzione oggetto rinunzia della Società di Gestione, di scioglimento della stessa ovvero della deliberazione dell’Assemblea degli Investitori ai sensi dell’articolo 16.1 di sostituzione della Società di Gestione adottata dall'Assemblea dei Partecipanti in conformità al precedente comma 1), lettera (Ad), la Società di Gestione si deve limitare a una gestione prudente e ordinaria e stessa non può potrà deliberare alcun nuovo investimento e/o disinvestimento se non previa delibera favorevole dell’Assemblea degli Investitori. Resta di uno o più beni del Fondo, fatto comunque salvo quanto previsto alla al precedente lettera (C) punto 3 in merito alla liquidazione del Fondo da parte della Società di Gestione.
16.3 Nel caso previsto all’articolo 16.1 lettera (b), il Presidente dell’Assemblea degli Investitori è tempestivamente informato della necessità di 3) Qualora si dovesse procedere alla sostituzione della Società di Gestione e nella gestione del Fondo sarà assicurato lo svolgimento dei motivi che l’hanno determinata con apposita comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. anticipata via posta elettronica. Resta inteso che nel caso compiti attribuiti alla Società di operazioni societarie che comportino la sostituzione del Gestore con un altro gestore del medesimo gruppo non sarà necessaria l’assunzione Gestione medesima senza soluzione di alcuna delibera da parte dell’Assemblea.
16.4 L’efficacia continuità sospendendosi, in specie, l'efficacia della sostituzione è sospesa sino a che il Nuovo Gestore la società che sostituisce la Società di Gestione non sia subentrato a tutti gli effetti subentrata nello svolgimentosvolgimento delle funzioni di competenza della società sostituita. In caso di sostituzione della Società di Gestione, deve essere data informativa ai Partecipanti mediante pubblicazione sul quotidiano di cui al successivo articolo 24, comma 1).
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Samples: Regolamento Del Fondo Di Investimento Alternativo Immobiliare
Sostituzione della Società di Gestione. 16.1 La 1. Nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile, la sostituzione della Società di Gestione con un nuovo gestore (di seguito, il “Nuovo Gestore”) può avvenire unicamenteavvenire:
(a) ove consti una delibera motivata dell’Assemblea degli Investitori approvata con il voto favorevole di tanti Investitori che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del totale delle Quote in circolazione:
(i) in qualsiasi momento, ove ricorrano le ipotesi di giusta causa; ovvero
(ii) in caso di insussistenza di giusta causa, solo dopo la fine del Periodo di Investimento e a condizione che l’Assemblea degli Investitori abbia comunicato per iscritto alla liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria o scioglimento della Società di Gestione, con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi, l’intenzione di adottare la delibera di sostituzione;
(b) in seguito alla perdita dell’autorizzazione alla prestazione dell'attività di gestione collettiva del risparmio da parte della Società di Gestione;
c) per volontà della Società di Gestione che manifesti in modo irrevocabile di rinunciare al mandato gestorio;
d) in caso di operazioni di fusione o di scissione, cessione del ramo d’azienda o conferimento di ramo d’azienda che coinvolgano la Società di Gestione e/o il Fondo;
e) con delibera deliberazione motivata dell’Assemblea dei Partecipanti:
1) in qualsiasi momento durante la Durata del Consiglio di Amministrazione qualora Fondo, ove la sostituzione dovesse risultare necessaria sia deliberata come conseguenza di atti dolosi o colposi della Società di Gestione posti in essere in violazione della diligenza professionale richiesta nello svolgimento delle proprie attività;
2) a fronte decorrere dal 2° (secondo) anno dalla data di operazioni societarie (qualichiusura, a titolo esemplificativoanche parziale, fusionedel Primo Periodo di Sottoscrizione, scissionein un qualsiasi momento durante la Durata residua del Fondo, conferimento d’azienda, modifica dell’oggetto sociale, liquidazione) relative dando alla Società di Gestione che comportino la necessità un preavviso di proseguire la gestione del Fondo a cura di altra società di gestione del risparmio. Nel almeno 6 (sei) mesi; ovvero
3) in caso di cui al variazione dei soggetti che esercitano il controllo sulla Società di Gestione.
2. Nei casi previsti ai precedenti punti (a), (b), (c) e (d), ovvero qualora l'Assemblea dei Partecipanti deliberi a favore della sostituzione della Società di Gestione nelle ipotesi ed ai sensi del precedente punto (a) (iie), la Società di Gestione ha diritto a prelevare dal Fondo un indennizzo pari all’ammontare della Commissione di Gestione maturata fino alla data in cui il gestore che deve sostituire la Società di Gestione subentrerà nella gestione del Fondo.
16.2 Nei casi previsti all’articolo 16.1 lettere (a) trovano troveranno applicazione le seguenti disposizioni:
(Aa) il Presidente dell’Assemblea degli Investitori convoca tempestivamente l’Assemblea al fine Comitato Consultivo entro 90 (novanta) giorni a decorrere, rispettivamente, dalla data di individuare il Nuovo Gestore;
(B) l’Assemblea degli Investitori comunica alla messa in liquidazione o amministrazione straordinaria o scioglimento della Società di Gestione, dalla data di perdita dell’autorizzazione alla prestazione dell'attività di gestione collettiva del risparmio da parte della Società di Gestione, dalla data della rinunzia della Società di Gestione, dalla data dell’atto di fusione o scissione, cessione o conferimento del ramo d’azienda ovvero dalla deliberazione dell'Assemblea dei Partecipanti ai sensi del precedente punto (e), si riunirà ed individuerà, a maggioranza dei suoi membri, la nuova società di gestione del risparmio che sostituirà la Società di Gestione nella gestione del Fondo (di seguito, la "Nuova Società di Gestione"). La Nuova Società di Gestione dovrà accettare tutte le condizioni di cui al presente Regolamento;
b) il Comitato Consultivo comunicherà, entro 10 5 (diecicinque) Giorni giorni dalla data della relativa deliberazione, il nominativo del Nuovo Gestore. La della Nuova Società di Gestione al Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, entro 30 (trenta) Giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione si impegna a deliberare le modifiche al Regolamento conseguenti alla sostituzione della Società di Gestione con il Nuovo Gestore. Il nuovo testo del Regolamento dovrà essere approvato dal Nuovo Gestore e sottoposto all’approvazione della Banca d’Italia (ove richiesto dalle norme vigenti);
(Cc) Ove l’Assemblea degli Investitori nel caso in cui il Comitato Consultivo non adotti alcuna deliberazione in merito alla sostituzione del Gestoredella Società di Gestione, ovvero comunque non individui la Nuova Società di Gestione entro il Nuovo Gestore ai sensi della termine di cui al precedente lettera (A), ovvero qualora la Banca d’Italia non approvi le modifiche regolamentari deliberate dall’Assemblea dei Partecipanti ai sensi della precedente lettera (A), se l’approvazione in questione è richiesta dalle norme tempo per tempo vigentipunto, la Società di Gestione procede procederà alla liquidazione del Fondo, ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento.successivo art. 11.2;
(Dd) A decorrere, rispettivamente, dalla data della sostituzione oggetto della deliberazione dell’Assemblea degli Investitori ai sensi dell’articolo 16.1 lettera (A), la Società di Gestione si deve limitare a una gestione prudente e ordinaria e non può deliberare alcun nuovo investimento e/o disinvestimento se non previa delibera favorevole dell’Assemblea degli Investitoriinvierà, entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuta variazione dei soggetti che esercitano il controllo sulla medesima, notizia di tale variazione.
3. Resta salvo quanto previsto alla precedente lettera (C) in merito alla liquidazione del Fondo da parte In caso di sostituzione della Società di Gestione, la stessa avrà diritto, alla data di effettiva sostituzione, alla commissione di gestione maturata e non ancora pagata alla data di effettiva sostituzione. La commissione di gestione maturata e non ancora pagata non sarà dovuta ove la sostituzione sia deliberata come conseguenza di atti dolosi o colposi della Società di Gestione posti in esser in violazione della diligenza professionale richiesta nello svolgimento delle proprie attività. In tale ipotesi, la commissione di gestione maturata e non ancora pagata sarà trattenuta dal Fondo a titolo di penale, fatta salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno.
16.3 Nel caso previsto all’articolo 16.1 lettera (b), il Presidente dell’Assemblea degli Investitori è tempestivamente informato della necessità di 4. Qualora si dovesse procedere alla sostituzione della Società di Gestione e nella gestione del Fondo sarà assicurato lo svolgimento dei motivi che l’hanno determinata con apposita comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. anticipata via posta elettronica. Resta inteso che nel caso compiti attribuiti alla Società di operazioni societarie che comportino la sostituzione del Gestore con un altro gestore del medesimo gruppo non sarà necessaria l’assunzione Gestione medesima senza soluzione di alcuna delibera da parte dell’Assemblea.
16.4 L’efficacia continuità sospendendosi, in particolare, l’efficacia della sostituzione è sospesa sino a che il Nuovo Gestore la Nuova Società di Gestione non sia subentrato a tutti gli effetti subentrata nello svolgimentosvolgimento delle funzioni di competenza della società sostituita. In caso di sostituzione della Società di Gestione, deve essere data informativa con le modalità di cui all’art. 13.
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Samples: Regolamento Del Fondo Comune Di Investimento Immobiliare
Sostituzione della Società di Gestione. 16.1 La sostituzione della Società di Gestione con un nuovo gestore (di seguito, il “Nuovo Gestore”) può avvenire unicamenteal verificarsi di una delle seguenti condizioni:
(a) ove consti una delibera solo a decorrere dal 36° (trentaseiesimo) mese dalla data di Chiusura Parziale delle Sottoscrizioni e con un preavviso scritto di almeno 12 (dodici) mesi (o il più breve termine determinato dall’Assemblea dei Partecipanti), per volontà della Società di Gestione;
(b) per effetto di operazioni di fusione o di scissione, cessione di ramo d’azienda o conferimento di ramo d’azienda che coinvolgano la Società di Gestione e/o il Fondo;
(c) in caso di scioglimento della Società di Gestione;
(d) con deliberazione motivata dell’Assemblea degli Investitori approvata con il voto favorevole di tanti Investitori che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del totale delle Quote dei Partecipanti, in circolazione:
(i) in un qualsiasi momento, momento ove ricorrano le ipotesi di giusta causa; ovvero
(ii) in caso di insussistenza di giusta causa, solo dopo la fine del Periodo di Investimento e a condizione che l’Assemblea degli Investitori abbia comunicato ovvero per iscritto alla impossibilità sopravvenuta della Società di Gestione, con preavviso di Gestione a svolgere la sua attività per un periodo almeno pari a 12 (dodici) mesi, l’intenzione con il voto favorevole di adottare la delibera tanti Partecipanti che rappresentino i 3/4 (tre quarti) di sostituzione;
(b) con delibera del Consiglio tutte le Quote in circolazione. Entro il termine di Amministrazione qualora la sostituzione dovesse risultare necessaria a fronte di operazioni societarie (quali, a titolo esemplificativo, fusione, scissione, conferimento d’azienda, modifica dell’oggetto sociale, liquidazione) relative alla Società di Gestione che comportino la necessità di proseguire la gestione del Fondo a cura di altra società di gestione del risparmio. Nel caso di cui al precedente punto (a) (ii), la Società di Gestione ha diritto a prelevare dal Fondo un indennizzo pari all’ammontare della Commissione di Gestione maturata fino alla data in cui il gestore che deve sostituire la Società di Gestione subentrerà nella gestione del Fondo.
16.2 Nei casi previsti all’articolo 16.1 lettere (a) trovano applicazione le seguenti disposizioni:
(A) il Presidente dell’Assemblea degli Investitori convoca tempestivamente l’Assemblea al fine di individuare il Nuovo Gestore;
(B) l’Assemblea degli Investitori comunica alla Società di Gestione, entro 10 (dieci) Giorni dalla data della relativa deliberazione, il nominativo del Nuovo Gestore. La Società di Gestione, entro 30 (trenta) Giorni giorni dalla data di ricezione approvazione da parte della suddetta comunicazione si impegna a deliberare le modifiche al Regolamento conseguenti Banca d’Italia della modifica regolamentare conseguente alla sostituzione della Società di Gestione con la nuova società di gestione (di seguito la “Nuova Società di Gestione”), la Società di Gestione avrà l’obbligo di vendere, e la Nuova Società di Gestione avrà l’obbligo di acquistare, le quote eventualmente di titolarità della Società di Gestione ad un prezzo per Quota pari a quello calcolato sulla base dell’ultima determinazione da parte della Società di Gestione del valore unitario della Quota del Fondo ai sensi del successivo paragrafo C.10. Qualora entro il Nuovo Gestore. Il nuovo testo del Regolamento dovrà essere approvato dal Nuovo Gestore e sottoposto all’approvazione termine di cui al comma che precede, la Nuova Società di Gestione non acquisti le Quote di titolarità della Banca d’Italia (ove richiesto dalle norme vigenti);
(C) Ove l’Assemblea degli Investitori non adotti alcuna deliberazione in merito alla sostituzione del GestoreSocietà di Gestione, ovvero non individui il Nuovo Gestore ai sensi della precedente lettera (A), ovvero ancora qualora la Banca d’Italia non approvi le modifiche regolamentari deliberate dall’Assemblea dei Partecipanti ai sensi la modifica regolamentare conseguente alla sostituzione della precedente lettera (A), se l’approvazione in questione è richiesta dalle norme tempo per tempo vigenti, la Società di Gestione procede con la Nuova Società di Gestione, si procederà alla liquidazione del Fondo, ai sensi dell’articolo 26 del successivo paragrafo C.13. All’atto della ricezione, da parte della Società di Gestione, della comunicazione dell’approvazione da parte della Banca d’Italia della modifica regolamentare conseguente alla sostituzione con la Nuova Società di Gestione deliberata ai sensi del precedente punto (d), la Società di Gestione avrà il diritto di prelevare dalle disponibilità del Fondo, a titolo di indennità, la quota pro rata temporis della commissione variabile prevista al paragrafo B.3. del presente Regolamento, di spettanza della stessa Società di Gestione, sul futuro realizzo degli investimenti già presenti nel patrimonio del Fondo alla data di efficacia della sostituzione, proporzionalmente alla durata dell’investimento maturata sotto la gestione della Società di Gestione; a tal fine le frazioni di mese verranno considerate per intero. Tale indennità non sarà dovuta alla Società di Gestione qualora la sostituzione sia dovuta a dolo o colpa grave della stessa. La Nuova Società di Gestione entro il termine di cui al secondo capoverso del presente paragrafo C.8.
(D) , dovrà obbligarsi nei confronti della Società di Gestione a non modificare le parti del Regolamento che disciplinano i rapporti di contenuto economico patrimoniale tra il Fondo e la Società di Gestione, a pena di inefficacia. A decorrere, rispettivamente, dalla data della sostituzione oggetto rinunzia da parte della Società di Gestione, di scioglimento della stessa ovvero della deliberazione dell’Assemblea degli Investitori ai sensi dell’articolo 16.1 lettera (A)di sostituzione della Società di Gestione adottata dall’Assemblea dei Partecipanti in conformità al presente paragarafo, la Società di Gestione si deve limitare a una gestione prudente e ordinaria e non può potrà deliberare alcun nuovo investimento e/o disinvestimento se non previa delibera favorevole dell’Assemblea degli Investitori. Resta di uno o più beni del Fondo, fatto comunque salvo quanto previsto alla precedente lettera (C) al terzo capoverso in merito alla liquidazione del Fondo da parte della Società di Gestione.
16.3 Nel caso previsto all’articolo 16.1 lettera (b), il Presidente dell’Assemblea degli Investitori è tempestivamente informato della necessità di . Qualora si dovesse procedere alla sostituzione della Società di Gestione e nella gestione del Fondo sarà assicurato lo svolgimento dei motivi che l’hanno determinata con apposita comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. anticipata via posta elettronica. Resta inteso che nel caso compiti attribuiti alla Società di operazioni societarie che comportino la sostituzione del Gestore con un altro gestore del medesimo gruppo non sarà necessaria l’assunzione Gestione medesima senza soluzione di alcuna delibera da parte dell’Assemblea.
16.4 L’efficacia continuità sospendendosi, in particolare, l’efficacia della sostituzione è sospesa sino a che il Nuovo Gestore la Nuova Società di Gestione non sia subentrato a tutti gli effetti subentrata nello svolgimentosvolgimento delle funzioni di competenza della Società sostituita. In tutti i casi di sostituzione della Società di Gestione, deve essere data informativa ai Partecipanti con le modalità previste al paragrafo C.14.
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Samples: Fondo Comune Di Investimento Mobiliare Di Tipo Chiuso
Sostituzione della Società di Gestione. 16.1 15.1 La sostituzione della Società di Gestione con un nuovo gestore (di seguito, il “Nuovo Gestore”) può avvenire con riferimento a ciascun Comparto unicamente:
(a) ove consti una delibera motivata dell’Assemblea degli Investitori approvata con il voto favorevole di tanti Investitori che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del totale delle Quote del relativo Comparto in circolazione:
(i) in qualsiasi momento, ove ricorrano le ipotesi di giusta causaCondotta Pregiudizievole; ovvero
(ii) in caso di insussistenza di giusta causaCondotta Pregiudizievole, solo dopo la fine del Periodo di Investimento e a condizione che l’Assemblea degli Investitori abbia comunicato per iscritto alla Società di Gestione, con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi, l’intenzione di adottare la delibera di sostituzione;
(b) con delibera del Consiglio di Amministrazione qualora la sostituzione dovesse risultare necessaria a fronte di operazioni societarie (quali, a titolo esemplificativo, fusione, scissione, conferimento d’azienda, modifica dell’oggetto sociale, liquidazione) relative alla Società di Gestione che comportino la necessità di proseguire la gestione del Fondo Comparto a cura di altra società di gestione del risparmio. Nel caso di cui al precedente punto (a) (ii), la Società di Gestione ha diritto a prelevare dal Fondo Comparto un indennizzo pari all’ammontare della Commissione di Gestione maturata fino alla data in cui il gestore che deve sostituire la Società di Gestione subentrerà nella gestione del FondoComparto.
16.2 15.2 Nei casi previsti all’articolo 16.1 15.1 lettere (a) trovano applicazione le seguenti disposizioni:
(A) il Presidente dell’Assemblea degli Investitori convoca tempestivamente l’Assemblea al fine di individuare il Nuovo GestoreGestore del Comparto;
(B) l’Assemblea degli Investitori comunica alla Società di Gestione, entro 10 (dieci) Giorni dalla data della relativa deliberazione, il nominativo del Nuovo Gestore. La Società di Gestione, entro 30 (trenta) Giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione si impegna a deliberare le modifiche al Regolamento Unico conseguenti alla sostituzione della Società di Gestione con il Nuovo Gestore. Il nuovo testo del Regolamento regolamento di gestione dovrà essere approvato dal Nuovo Gestore e sottoposto all’approvazione della Banca d’Italia (ove richiesto dalle norme vigenti);
(C) Ove l’Assemblea degli Investitori non adotti alcuna deliberazione in merito alla sostituzione del Gestoregestore, ovvero non individui il Nuovo Gestore ai sensi della precedente lettera (A), ovvero qualora la Banca d’Italia non approvi le modifiche regolamentari deliberate dall’Assemblea dei Partecipanti ai sensi della precedente lettera (A), se l’approvazione in questione è richiesta dalle norme tempo per tempo vigenti, la Società di Gestione procede alla liquidazione del FondoComparto, ai sensi dell’articolo 26 25 del Regolamento.
(D) A decorrere, rispettivamente, dalla data della sostituzione oggetto della deliberazione dell’Assemblea degli Investitori ai sensi dell’articolo 16.1 15.1 lettera (A), la Società di Gestione si deve limitare a una gestione prudente e ordinaria e non può deliberare alcun nuovo investimento e/o disinvestimento se non previa delibera favorevole dell’Assemblea degli Investitori. Resta salvo quanto previsto alla precedente lettera (C) in merito alla liquidazione del Fondo Comparto da parte della Società di Gestione.
16.3 15.3 Nel caso previsto all’articolo 16.1 15.1 lettera (b), il Presidente dell’Assemblea degli Investitori è tempestivamente informato della necessità di procedere alla sostituzione della Società di Gestione e dei motivi che l’hanno determinata con apposita comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. anticipata via posta elettronica. Resta inteso che nel caso di operazioni societarie che comportino la sostituzione del Gestore gestore con un altro gestore del medesimo gruppo non sarà necessaria l’assunzione di alcuna delibera da parte dell’Assemblea.
16.4 15.4 L’efficacia della sostituzione è sospesa sino a che il Nuovo Gestore sia subentrato nello svolgimentosvolgimento delle funzioni svolte dalla Società di Gestione. Sino all’avvenuta sostituzione la Società di Gestione ha il diritto di percepire le commissioni.
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Samples: Regolamento Di Gestione
Sostituzione della Società di Gestione. 16.1 1. La sostituzione della Società di Gestione con un nuovo gestore (di seguito, il “Nuovo Gestore”) SGR può avvenire unicamente:
(a) ove consti una con delibera motivata dell’Assemblea degli Investitori approvata con il voto favorevole di tanti Investitori che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del totale delle Quote in circolazionedei Partecipanti:
(i) in qualsiasi momento, ove ricorrano le ipotesi la sostituzione sia deliberata come conseguenza di atti dolosi o gravemente colposi della Società di Gestione nella gestione dal Fondo tali da costituire giusta causacausa di revoca del mandato di gestione; ovvero
(ii) in caso di insussistenza di giusta causa, solo dopo la fine a decorrere dal 24° (ventiquattresimo) mese successivo al termine del Periodo di Investimento Investimento, con il voto favorevole di tanti Partecipanti che rappresentino almeno l’85% (ottantacinque per cento) delle Quote in circolazione, con esclusione delle Quote di classe B e C, a condizione che l’Assemblea degli Investitori abbia i Partecipanti che rappresentino almeno l’85% (ottantacinque per cento) abbiano comunicato per iscritto alla Società di Gestione, con preavviso di almeno 12 6 (dodicisei) mesimesi (o il più breve termine concesso dalla Società di Gestione), l’intenzione di adottare la delibera di sostituzione;
(b) con delibera del Consiglio di Amministrazione qualora la sostituzione dovesse risultare necessaria a fronte per effetto di operazioni societarie (quali, a titolo esemplificativo, fusione, scissione, conferimento d’azienda, modifica dell’oggetto sociale, liquidazione) relative alla Società di Gestione SGR che comportino la necessità di proseguire la gestione del Fondo a cura di altra società di gestione del risparmio. Nel caso di cui al precedente punto (a) (ii), la Società di Gestione ha diritto a prelevare dal Fondo un indennizzo pari all’ammontare della Commissione di Gestione maturata fino alla data in cui il gestore che deve sostituire la Società di Gestione subentrerà nella gestione del Fondo.
16.2 Nei casi previsti all’articolo 16.1 lettere (a) trovano applicazione le seguenti disposizioni:
(A) il Presidente dell’Assemblea degli Investitori convoca tempestivamente l’Assemblea al fine di individuare il Nuovo Gestorerisparmio o GEFIA;
c) decorsi almeno 24 (Bventiquattro) l’Assemblea degli Investitori comunica alla mesi dal termine del Periodo di Investimento e con un preavviso scritto di almeno 6 (sei) mesi (o il più breve termine concesso dall’Assemblea con il voto favorevole di tanti Partecipanti che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) delle Quote in circolazione, con esclusione delle Quote di classe B e C) per volontà della Società di Gestione, entro 10 (diecifermo restando che i predetti termini non trovano applicazione in caso di rinuncia per giusta causa. Nei casi di cui alle letter b) Giorni dalla data della relativa deliberazione, il nominativo del Nuovo Gestore. La Società di Gestione, entro 30 (trentae c) Giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione si impegna a deliberare le modifiche al Regolamento conseguenti alla sostituzione della Società di Gestione con il Nuovo Gestore. Il nuovo testo del Regolamento dovrà essere approvato dal Nuovo Gestore e sottoposto all’approvazione della Banca d’Italia (ove richiesto dalle norme vigenti);
(C) Ove l’Assemblea degli Investitori non adotti alcuna deliberazione in merito alla sostituzione del Gestore, ovvero non individui il Nuovo Gestore ai sensi della precedente lettera (A), ovvero qualora la Banca d’Italia non approvi le modifiche regolamentari deliberate dall’Assemblea dei Partecipanti ai sensi della precedente lettera (A), se l’approvazione in questione è richiesta dalle norme tempo per tempo vigenti, la Società di Gestione procede alla liquidazione del Fondo, ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento.
(D) A decorrere, rispettivamente, dalla data della sostituzione oggetto della deliberazione dell’Assemblea degli Investitori ai sensi dell’articolo 16.1 lettera (A), la Società di Gestione si deve limitare a una gestione prudente e ordinaria e non può deliberare alcun nuovo investimento e/o disinvestimento se non previa delibera favorevole dell’Assemblea degli Investitori. Resta salvo quanto previsto alla precedente lettera (C) in merito alla liquidazione del Fondo da parte della Società di Gestione.
16.3 Nel caso previsto all’articolo 16.1 lettera (b), che precedono il Presidente dell’Assemblea degli Investitori dei Partecipanti è tempestivamente informato della necessità di procedere alla sostituzione della Società di Gestione SGR e dei motivi che l’hanno determinata con apposita comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. A.R., anticipata via telefax oppure a mezzo posta elettronicaelettronica certificata.
2. Resta inteso che Nei casi previsti al precedente comma, lettere a) e c), e nel caso di operazioni societarie che non comportino una sostituzione automatica della SGR trovano applicazione le seguenti disposizioni:
a) l’Assemblea dei Partecipanti, entro 4 (quattro) mesi a decorrere, rispettivamente, (i) dalla data della deliberazione dell’Assemblea dei Partecipanti ai sensi del precedente comma, lettera a), (ii) dalla data della delibera avente ad oggetto una delle operazioni societarie di cui al precedente comma, lettera b), che non comporti una sostituzione automatica della SGR, (iii) dalla data della comunicazione della rinuncia della SGR di cui al precedente comma, lettera c), si riunisce al fine di individuare la società di gestione del risparmio o GEFIA che deve sostituire la SGR nella gestione del Fondo (di seguito la “Nuova Società di Gestione”) e di deliberare le altre modifiche al Regolamento conseguenti alla sostituzione del Gestore con un della SGR. La Nuova Società di Gestione (o altro gestore del medesimo gruppo non sarà necessaria l’assunzione soggetto individuato dai Partecipanti) deve acquistare, entro il termine ed alle condizioni di alcuna delibera da parte dell’Assemblea.
16.4 L’efficacia della sostituzione è sospesa sino a che il Nuovo Gestore sia subentrato nello svolgimentocui alla successiva lettera
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Samples: Regolamento Di Gestione Del Fondo Comune Di Investimento Alternativo
Sostituzione della Società di Gestione. 16.1 La 21.1 Nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile, la sostituzione della Società di Gestione con un nuovo gestore (di seguito, il “Nuovo Gestore”) può avvenire unicamenteal verificarsi delle seguenti circostanze:
(a) ove consti una qualora, durante tutta la vita del Fondo, i partecipanti votino con delibera motivata dell’Assemblea degli Investitori approvata con il voto favorevole di tanti Investitori che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del totale delle Quote in circolazione:
(i) in qualsiasi momentodell'Assemblea dei Sottoscrittori, ove ricorrano le ipotesi di giusta causa; ovvero
(ii) in caso di insussistenza di giusta causa, solo dopo la fine del Periodo di Investimento e a condizione che l’Assemblea degli Investitori abbia comunicato per iscritto alla favore della rimozione della Società di GestioneGestione dall’incarico, con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi, l’intenzione di adottare la delibera di sostituzioneconformemente alle percentuali previste al successivo articolo 22.4;
(b) con delibera in caso di liquidazione coatta amministrativa o altra procedura di scioglimento della Società di Gestione ovvero
(c) in caso di perdita dell’autorizzazione alla prestazione dell'attività di gestione collettiva del risparmio da parte della Società di Gestione, a seguito di provvedimento definitivo e non appellabile;
(d) in caso di rinuncia all'incarico da parte della Società di Gestione, previo preavviso scritto di almeno 6 (mesi) mesi da parte della Società di Gestione. .
21.2 Qualora si verifichi una delle circostanze indicate nell'art. 21.1 che precede, il Consiglio di Amministrazione qualora la sostituzione dovesse risultare necessaria a fronte di operazioni societarie (quali, a titolo esemplificativo, fusione, scissione, conferimento d’azienda, modifica dell’oggetto sociale, liquidazione) relative alla della Società di Gestione che comportino dovrà convocare, entro i successivi 30 (trenta) Xxxxxx Xxxxxxxxxx, l'Assemblea dei Sottoscrittori affinché questa nomini la necessità di proseguire la gestione del Fondo a cura di altra nuova società di gestione del risparmiocui dovrà essere trasferito il Fondo ove non vi abbia già provveduto contestualmente alla delibera sulla sostituzione. Nel In ogni caso l'Assemblea dei Sottoscrittori dovrà nominare la nuova società di gestione entro 90 (novanta) Giorni Lavorativi dalla data della relativa deliberazione o dal verificarsi degli eventi di cui al precedente punto ai precedenti punti (a) (iib), la Società di Gestione ha diritto a prelevare dal Fondo un indennizzo pari all’ammontare della Commissione di Gestione maturata fino alla data in cui il gestore che deve sostituire la Società di Gestione subentrerà nella gestione del Fondo.
16.2 Nei casi previsti all’articolo 16.1 lettere (ac) trovano applicazione le seguenti disposizioni:
e (Ad) il Presidente dell’Assemblea degli Investitori convoca tempestivamente l’Assemblea al fine di individuare il Nuovo Gestore;
(B) l’Assemblea degli Investitori comunica alla Società di Gestionee comunicare, entro 10 (dieci) Giorni dalla data della relativa deliberazioneLavorativi da tale nomina, il nominativo del Nuovo Gestore. La nome della nuova società di gestione alla Società di GestioneGestione sostituita.
21.3 In ogni caso, entro 30 (trenta) Giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione si impegna a deliberare le modifiche al Regolamento conseguenti alla la sostituzione della Società di Gestione con il Nuovo Gestore. Il nuovo testo può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento dovrà essere approvato dal Nuovo Gestore approvata da Banca d'Italia e sottoposto all’approvazione avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell’operatività del Fondo; in particolare, l’efficacia della Banca d’Italia (ove richiesto dalle norme vigenti);sostituzione è sospesa sino a che un’altra società di gestione, individuata secondo le modalità che precedono, non abbia accettato e sia subentrata nello svolgimento delle funzioni svolte dalla Società di Gestione.
(C) Ove l’Assemblea degli Investitori non adotti alcuna deliberazione in merito alla sostituzione del Gestore, ovvero non individui il Nuovo Gestore ai sensi 21.4 Dalla nomina della precedente lettera (A), ovvero qualora la Banca d’Italia non approvi le modifiche regolamentari deliberate dall’Assemblea dei Partecipanti ai sensi della precedente lettera (A), se l’approvazione in questione è richiesta dalle norme tempo per tempo vigenti, la nuova società di gestione:
21.5 La Società di Gestione procede alla liquidazione del Fondo, ai sensi dell’articolo 26 del RegolamentoFondo qualora:
(i) l’Assemblea dei Partecipanti non individui una nuova società di gestione;
(ii) la Banca d’Italia si opponga alla nomina della nuova società di gestione;
(iii) sussistano o emergano cause ostative alla nomina della nuova società di gestione.
21.6 In ogni caso, i Sottoscrittori dovranno essere prontamente informati della sostituzione della SGR e dovranno essere messi contestualmente al corrente delle ragioni alla base del provvedimento, mediante comunicazione diretta, con le stesse modalità previste per la conseguente modifica regolamentare.
21.7 Entro 10 (Ddieci) A decorrere, rispettivamente, giorni dalla data di approvazione da parte della Banca d’Italia delle modifiche al Regolamento con la sostituzione oggetto della deliberazione dell’Assemblea degli Investitori ai sensi dell’articolo 16.1 lettera (A)Società di Gestione, la Società di Gestione si deve limitare avrà diritto a una gestione prudente e ordinaria e non può deliberare alcun nuovo investimento e/o disinvestimento se non previa delibera favorevole dell’Assemblea degli Investitori. Resta salvo quanto previsto alla precedente lettera (C) in merito alla liquidazione prelevare dalle disponibilità del Fondo da parte della Società un ammontare pari alla Commissione di Gestione.
16.3 Nel caso previsto all’articolo 16.1 Gestione sino a quel momento maturata. Nella circostanza di cui alla lettera (b)d) dell'art. 21.1, il Presidente dell’Assemblea degli Investitori è tempestivamente informato della necessità di procedere alla sostituzione ove la rinuncia della Società di Gestione e dei motivi che l’hanno determinata con apposita comunicazione inviata venga assunta dopo la scadenza del Periodo di Investimento, la Società di Gestione avrà il diritto di prelevare, a mezzo lettera raccomandata A.R. anticipata via posta elettronica. Resta inteso che nel caso titolo di operazioni societarie che comportino la sostituzione del Gestore con un altro gestore del medesimo gruppo non sarà necessaria l’assunzione indennità, anche una somma pari a due rate semestrali della Commissione di alcuna delibera da parte dell’AssembleaGestione, calcolata sull’Ammontare Complessivo Sottoscritto.
16.4 L’efficacia della sostituzione è sospesa sino a che il Nuovo Gestore sia subentrato nello svolgimento
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Samples: Regolamento Del Fondo Comune Di Investimento Alternativo Italiano