Common use of Sovraccarico neve Clause in Contracts

Sovraccarico neve. La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sovraccarico di neve sui tetti, com- presi quelli che si verificassero all’interno dei fabbricati e loro contenuto purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale di tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere direttamente provocato dal peso della neve. Per crollo si intende una deformazione della struttura portante del fabbricato, che ne comprometta la stabilità determinando un evidente pericolo di rovina. La Società non risarcisce i danni causati: - da valanghe e slavine; - da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia; - ai fabbricati non conformi alle vigenti Norme relative ai sovraccarichi di neve (*) ed al loro contenuto; - ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto; - ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto; - a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamen- to sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve. La garanzia è prestata con detrazione della franchigia di Euro 250,00 e l’importo massimo dell’indennizzo a carico della Società non potrà superare, per ogni sinistro e per ciascun periodo assicurativo, una somma pari al 80% di quella assicurata per ciascuna partita, al netto della franchigia. (*) D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12.02.1982 (G.U. n. 56 del 26.02.1982): Aggiornamento delle Norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” e successive modifiche; eventuali disposizioni locali.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Del Fabbricato Civile

Sovraccarico neve. La Fermo quanto disposto nell’estensione di garanzia relativa agli Eventi atmosferici ed a integrazione della stessa, la Società indennizza i risponde dei danni materiali e diretti direttamente causati alle cose assicurate da sovraccarico di neve sui tetti, com- presi quelli che si verificassero all’interno dei fabbricati e loro contenuto purché avvenuti a seguito di conseguente crollo totale o parziale di tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere direttamente provocato dal peso della neve. Per crollo si intende una deformazione della struttura portante del fabbricato, che ne comprometta la stabilità determinando un evidente pericolo di rovinatetto o delle pareti anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati. La Società non risarcisce i risponde dei danni causati: - : a) da valanghe e slavine; - ; b) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia; - garanzia integrativa; c) ai fabbricati non conformi alle vigenti Norme norme relative ai sovraccarichi di neve (*) ed al loro contenuto; - ; d) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanziagaranzia integrativa) ed al loro contenuto; - ; e) ai capannoni pressostatici pressostatici, ed al loro contenuto; - a ; f) ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamen- to danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve. La garanzia è prestata con detrazione della franchigia di Euro 250,00 e l’importo massimo dell’indennizzo a carico della Società non potrà superare, per ogni sinistro e per ciascun periodo assicurativo, una somma pari al 80% di quella assicurata per ciascuna partita, al netto della franchigia. ; (*) D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12.02.1982 12 Febbraio 1982 (G.U. n. 56 del 26.02.198216.2.1982): Aggiornamento delle Norme norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” e successive modifiche; eventuali disposizioni locali.. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato nei limiti previsti al punto j) della sezione FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

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Samples: Insurance Agreement

Sovraccarico neve. La Fermo quanto disposto nell’estensione di garanzia relativa agli Eventi atmosferici ed a integrazione della stessa, la Società indennizza i risponde dei danni materiali e diretti direttamente causati alle cose assicurate da sovraccarico di neve sui tetti, com- presi quelli che si verificassero all’interno dei fabbricati e loro contenuto purché avvenuti a seguito di conseguente crollo totale o parziale di tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere direttamente provocato dal peso della neve. Per crollo si intende una deformazione della struttura portante del fabbricato, che ne comprometta la stabilità determinando un evidente pericolo di rovinatetto o delle pareti anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati. La Società non risarcisce i risponde dei danni causati: - : a) da valanghe e slavine; - ; b) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia; - garanzia integrativa; c) ai fabbricati non conformi alle vigenti Norme norme relative ai sovraccarichi di neve (*) ed al loro contenuto; - ; d) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanziagaranzia integrativa) ed al loro contenuto; - ; e) ai capannoni pressostatici pressostatici, ed al loro contenuto; - a ; f) ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamen- to danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve. La garanzia è prestata con detrazione della franchigia di Euro 250,00 e l’importo massimo dell’indennizzo a carico della Società non potrà superare, per ogni sinistro e per ciascun periodo assicurativo, una somma pari al 80% di quella assicurata per ciascuna partita, al netto della franchigia. ; (*) D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12.02.1982 12 Febbraio 1982 (G.U. n. 56 del 26.02.198216.2.1982): Aggiornamento delle Norme norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” e successive modifiche; eventuali disposizioni locali.. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato nei limiti previsti al punto K) della sezione FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

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Samples: Capitolato Incendio

Sovraccarico neve. La Società Compagnia indennizza i danni materiali e diretti direttamente causati alle cose Cose assicurate da sovraccarico di neve sui tetti, com- presi quelli che si verificassero all’interno dei fabbricati e loro contenuto purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del Fab- bricato, provocato da sovraccarico di tettoneve, pareti, lucernari e serramenti in genere direttamente provocato dal peso della neve. Per crollo si intende una deformazione della struttura portante del fabbricato, che ne comprometta la stabilità determinando un evidente pericolo nonché i conse- guenti danni di rovina. La Società non risarcisce i danni causati: - da valanghe e slavine; - da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia; - bagnamento agli enti medesimi. a) ai fabbricati Fabbricati non conformi alle norme vigenti Norme al mo- mento della loro costruzione o ricostruzione, relative ai sovraccarichi di neve (*) ed al loro contenuto; - ; b) ai fabbricati Fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanziagaranzia integrativa) ed al loro contenuto; - ; c) ai capannoni pressostatici pressostatici, tenso-strutture, tendo-strut- ture ed al loro contenuto; - ; d) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, an- tenne, pannelli solari e consimili installazioni esterne, nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamen- to danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti Fabbricato in seguito al sovraccarico di neve; e) da valanghe e slavine; f) da gelo, ancorché conseguente all’evento coperto dalla presente garanzia. La presente estensione di garanzia è viene prestata con detrazione della franchigia Xxxx- xxxxxx – Scoperto – limite di Euro 250,00 e l’importo massimo dell’indennizzo a carico della Società non potrà superare, per ogni sinistro e per ciascun periodo assicurativo, una somma pari al 80% di quella assicurata per ciascuna partita, al netto della franchigia. (*) D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12.02.1982 (G.U. n. 56 del 26.02.1982): Aggiornamento delle Norme tecniche relative ai “Criteri generali per Indennizzo come indicato nel- la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” e successive modifiche; eventuali disposizioni localiapposita tabella.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Sovraccarico neve. La Società Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti direttamente causati alle cose assicurate da sovraccarico di neve sui tetti, com- presi quelli che si verificassero all’interno dei fabbricati e loro contenuto purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale di tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere direttamente provocato dal peso della neve. Per crollo si intende una deformazione della struttura portante del fabbricato, che ne comprometta la stabilità determinando un evidente pericolo provocato da sovraccarico di rovinaneve, nonché i conseguenti danni di bagnamento alle cose medesime. La Società Generali Italia non risarcisce indennizza i danni causati: - da valanghe e slavine; - da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia; - : a) ai fabbricati non conformi alle vigenti Norme norme relative ai sovraccarichi di neve (*) ed al loro contenuto; - ; b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanziagaranzia integrativa) ed al loro contenuto; - ; c) ai capannoni pressostatici pressostatici, tensostrutture, tendostrutture ed al loro contenuto; - a ; d) ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, pannelli solari e consimili installazioni esterne nonché all’impermeabilizzazioneall'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamen- to danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti fabbricato in seguito al sovraccarico di neve. La garanzia è prestata con detrazione della franchigia di Euro 250,00 ; e) da valanghe e l’importo massimo dell’indennizzo a carico della Società non potrà superareslavine; f) da gelo, per ogni sinistro e per ciascun periodo assicurativo, una somma pari al 80% di quella assicurata per ciascuna partita, al netto della franchigiaancorché conseguente all'evento coperto dalla presente garanzia. (*) D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12.02.1982 12 febbraio 1982 (G.U. n. 56 del 26.02.198216/02/1982): Aggiornamento aggiornamento delle Norme norme tecniche relative ai “Criteri criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” sovraccarichi e successive modifiche; eventuali disposizioni locali.

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Samples: Assicurazione Per La Copertura Di Fabbricati Oggetto Di Finanziamento