Rischio locativo Clausole campione

Rischio locativo. La Società nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le condizioni generali di assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio, esplosione o scoppio ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato, ferma l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 7.7 della presente Sezione qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza con il criterio relativo alla partita “Fabbricati” diminuito di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante.
Rischio locativo. La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato ai sensi degli art. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, nel limite della partita assicurata in polizza, dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da sinistro inden- nizzabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall’art. 8.6.
Rischio locativo. La società, in caso di responsabilità dell’assicurato a termini degli art. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, a termini della presente polizza, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente Assicurazione, anche se causati con colpa grave dell’assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dal contraente/ assicurato.
Rischio locativo. Il valore del fabbricato al momento del sinistro viene determinato applicando alla stima effettuata come al paragrafo A. punto 1. il deprezzamento di cui al paragrafo A. punto 2. L’ammontare del danno si determina applicando il suddetto deprezzamento alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
Rischio locativo. La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile risponde, secondo le norme relative al settore Incendio, comprese quelle concernenti la liquidazione dei sinistri, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio compreso le garanzie aggiuntive del settore incendio ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato, ferma l’applicazione del disposto dell’Art. 1907 del Codice Civile qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termine di Polizza.
Rischio locativo. Questa garanzia è acquistabile in alternativa all’Incendio dell’Abitazione, nei casi in cui l’Abitazione sia tenuta in locazione dall’Assicurato.
Rischio locativo. Europ Assistance risponde, nei casi di responsabilità dell’Assicurato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1588, 1589 e 1611 del codice civile e fino alla concorrenza di Euro 100.000,00, dei danni materiali e diretti ai locali posti all’interno del fabbricato tenuto in locazione dallo stesso, causati da incendio, esplosione o scoppio.
Rischio locativo. Se l’Assicurato non è proprietario dei locali, nei casi di sua responsabilità ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione, da Incendio od altro evento garantito, nei limiti della somma assicurata a questo titolo, fermo quanto previsto dall’articolo 1907 del Codice Civile.
Rischio locativo. 22) Se il fabbricato è goduto in locazione dall’Assicurato, la Società nei casi di responsabilità dell’Assicurato ai termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 x.x. xxxxxxxx, secondo le condizioni che regolano l’assicurazione, dei danni diretti e materiali cagionati da evento garantito dal presente settore ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato.