Rischio locativo Clausole campione

Rischio locativo. La Società nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le condizioni generali di assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio, esplosione o scoppio ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato, ferma l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 7.7 della presente Sezione qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza con il criterio relativo alla partita “Fabbricati” diminuito di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante.
Rischio locativo. La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato ai sensi degli art. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, nel limite della partita assicurata in polizza, dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da sinistro inden- nizzabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall’art. 8.6.
Rischio locativo. La società, in caso di responsabilità dell’assicurato a termini degli art. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, a termini della presente polizza, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente Assicurazione, anche se causati con colpa grave dell’assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dal contraente/ assicurato.
Rischio locativo. Se il fabbricato è goduto in locazione dall’Assicurato, la Società nei casi di responsabilità dell’Assicurato ai termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 x.x. xxxxxxxx, secondo le condizioni che regolano l’assicurazione, dei danni diretti e materiali cagionati da evento garantito dal presente settore ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato.
Rischio locativo. Il valore del fabbricato al momento del sinistro viene determinato applicando alla stima effettuata come al paragrafo A. punto 1. il deprezzamento di cui al paragrafo A. punto 2. L’ammontare del danno si determina applicando il suddetto deprezzamento alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
Rischio locativo. Questa garanzia è acquistabile in alternativa all’Incendio dell’Abitazione, nei casi in cui l’Abitazione sia tenuta in locazione dall’Assicurato. a) art. 1588 c.c. (Xxxxxxx e deterioramento della cosa locata), che prevede la responsabilità del conduttore per la perdita o il deterioramento dell’immobile che siano stati provocati da un incendio quando non provi sia accaduto per causa a lui non imputabile (oppure che sia stato cagionato da persone da lui ammesse anche temporaneamente al godimento dell’immobile locato); b) art. 1589 c.c. (Incendio di cosa assicurata), che disciplina la responsabilità del conduttore nei i casi in cui l’immobile locato, distrutto o deteriorato, sia assicurato; c) art. 1611 c.c. (Incendio di casa abitata da più inquilini), che disciplina i casi in cui l’immobile locato, distrutto o deteriorato, sia abitato da più conduttori/inquilini.
Rischio locativo. La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile risponde, secondo le norme relative al settore Incendio, comprese quelle concernenti la liquidazione dei sinistri, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio compreso le garanzie aggiuntive del settore incendio ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato, ferma l’applicazione del disposto dell’Art. 1907 del Codice Civile qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termine di Polizza.
Rischio locativo. Europ Assistance risponde, nei casi di responsabilità dell’Assicurato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile e fino alla concorrenza di Euro 100.000,00, dei danni materiali e diretti ai locali posti all’interno del fabbricato tenuto in locazione dallo stesso, causati da incendio, esplosione o scoppio.
Rischio locativo. Se l’assicurazione riguarda il rischio locativo, nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli artt.1588,1589 e 1611 del Codice Civile, la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da sinistro indennizzabile a termini di polizza, nei limiti della somma assicurata e fermo quanto previsto dall’art. 6.6 Deroga alla proporzionale. La Società risponde, per ogni anno assicurativo e nel limite del massimale indicato in polizza, delle somme che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni cagionati alle cose dei terzi, vicini e/o locatari da sinistro indennizzabile a termini del presente Settore di polizza. L’assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività economiche o dell’utilizzo dei beni, entro il massimale stabilito e fino alla concorrenza del 10% dello stesso. La presente garanzia è prestata senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
Rischio locativo. NOTA BENE: a) Art. 1588 c.c. (Perdita e deterioramento della cosa locata), che prevede la responsabilità del conduttore per la perdita o il deterioramento dell'immobile che siano stati provocati da un incendio quando non provi sia accaduto per causa a lui non imputabile (oppure che sia stato cagionato da persone da lui ammesse anche temporaneamente al godimento dell'immobile locato); b) Art. 1589 c.c. (Incendio di cosa assicurata), che disciplina la responsabilità del conduttore nei i casi in cui l'immobile locato, distrutto o deteriorato, sia assicurato.