Spese extra. La Società si impegna ad indennizzare la Contraente o l'Assicurato, in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza, delle eventuali "spese extra" fino alla concorrenza della somma assicurata a tale titolo. Per spese extra si intendono unicamente quelle spese che la Contraente o l'Assicurato potrebbe ragionevolemente sostenere allo scopo di continuare la propria attività, quale descritta in polizza, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Il termine "spese extra" si riferisce alla eccedenza del costo totale sostenuto durante il periodo di ripresa dell'attività in rapporto al costo totale che la Contraente o l'Assicurato avrebbe comunque sostenuto in relazione all'attività svolta, se il rischio non si fosse verificato. In nessun caso la Società sarà responsabile: □ per la perdita di profitti e guadagni in seguito alla riduzione del volume di affari; □ per danni materiali e diretti alle cose assicurate e le spese sostenute per la loro riparazione, costruzione, sostituzione; □ per le "spese extra" derivanti da qualsiasi ordinanza locale o statale o da disposizioni legali che regolano la costruzione o la ripartizione dei fabbricati o delle loro strutture, né da spese derivanti dalla sospensione, scadenza o annullamento di contratti di affitto e/o locazione, contratti o commesse in genere o per maggiorazioni delle spese causate da scioperi del personale addetto ai lavori di rimpiazzo di impianti, macchinari ed attrezzature ricostruzione e/o riparazioni di fabbricati o degli addetti alla continuazione dell'attività stessa. La Società inoltre non sarà responsabile per qualsiasi perdita consequenziale e remota. E' condizione essenziale di questa garanzia che la Contraente o l'Assicurato riprenda la propria attività, dopo il verificarsi del danno, al più presto e comunque entro i sei mesi dall'evento che ha determinato l'interruzione totale o parziale dell'attività. Tale periodo di indennizzo non sarà limitato dalla data di scadenza della polizza. La somma assicurata complessivamente a titolo di spese extra potrà essere usufruita dalla Contraente o dall'Assicurato con il limite indicato nella Sez. 7 di Polizza.
Spese extra. In caso di danno ai fabbricati e/o al contenuto per eventi coperti dalla polizza, ove l’Assicurato dovesse mantenere in funzione attività / servizi che si svolgono nel luogo colpito dal sinistro, la Società si obbliga a risarcire le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: • affitto di locali; • installazioni temporanee di telefono, fax, ecc.; • noleggio attrezzature; • vigilanza; • trasporto dipendenti Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato nei limiti previsti al punto q) della sezione FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO La Società indennizza (anche a deroga di quanto previsto nell’ambito della presente polizza o successiva appendice alla stessa) i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da , o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo. Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici , religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l’imposta. Sono esclusi i danni da : -contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari; -derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato nei limiti previsti al punto f) della sezione FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO.
Spese extra. L’Assicuratore risponde delle spese sostenute dal Contraente per mantenere in funzione servizi e/o attività che si svolgevano in / tramite beni, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile purché tali spese siano state necessariamente sostenute (come, a titolo esemplificativo e non limitativo, le spese sostenute per: affitto temporaneo di strutture, utilizzo di beni sostitutivi, applicazione di metodi di lavoro alternativi, beni o prestazioni di terzi, trasporto di dipendenti, spese per lavoro straordinario, trasferimento e ricollocazione di beni), fino alla ripristinata operatività di tali beni. La presente garanzia viene prestata con un massimo risarcimento pari al 10% dell’importo indennizzabile a termine del Capitolato di polizza, con il limite massimo per sinistro e per anno pari a Euro 1.000.000,00.
Spese extra. In caso di danno ai fabbricati e/o al contenuto per eventi coperti dalla polizza, ove l’Assicurato dovesse mantenere in funzione attività / servizi che si svolgono nel luogo colpito dal sinistro, la Società si obbliga a risarcire le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: - affitto locali - installazioni temporanee di telefono, fax, ecc. - noleggio attrezzature - vigilanza - trasporto dipendenti La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell’Articolo 5 -“Limiti di indennizzo/franchigie/scoperti”.
Spese extra. La Società si impegna ad indennizzare il Contraente o l’Assicurato, in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza, delle eventuali "spese extra" fino alla concorrenza della somma assicurata a tale titolo. Per spese extra si intendono unicamente quelle spese che il Contraente o l’Assicurato potrebbero sostenere allo scopo di continuare la propria attività, quale descritta in polizza, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di Questo documento è di proprietà di AMI SpA che se ne riserva tutti i diritti.
Spese extra. Per spese extra, non verrà liquidata somma maggiore di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Spese extra. La Società si impegna ad indennizzare la Contraente o l'Assicurato, in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza, delle eventuali "spese extra" fino alla concorrenza della somma assicurata a tale titolo. Per spese extra si intendono unicamente quelle spese che la Contraente o l'Assicurato potrebbe sostenere allo scopo di continuare la propria attività, quale descritta in polizza, in seguito a danno o distruzione delle proprietà assicurate. Il termine "spese extra" si riferisce alla eccedenza del costo totale sostenuto durante il periodo di ripresa dell'attività in rapporto al costo totale che la Contraente o l'Assicurato avrebbe comunque sostenuto in relazione all'attività svolta, se il rischio non si fosse verificato. In nessun caso la Società sarà responsabile:
Spese extra. In caso di danno ai fabbricati e/o al contenuto per eventi coperti dalla polizza, ove l'Assicurato dovesse mantenere in funzione attività / servizi che si svolgono nel luogo colpito dal sinistro, la Società si obbliga a risarcire le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo : - affitto di locali; - installazioni temporanee di telefono, fax, ecc...; - noleggio attrezzature; -vigilanza - trasporto dipendenti Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato nei limiti previsti al punto r) della sezione FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO L’assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato. Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell’indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata , esclusa ogni responsabilità solidale. La Spettabile all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto. Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza, (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall’una all’altra parte solo per il tramite della Spettabile…………………la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato. Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese, si deroga totalmente al disposto di cui all’art.1911 del codice civile, essendo tutte le imprese responsabili in solido. La delega assicurativa è assunta dall’impresa di assicurazione indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l’associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d’imprese concomitante o successivo all’aggiudicazione della gara.
Spese extra. Ad integrazione di quanto indicato nella Sezione Spese Extra la Società indennizza le Spese Extra sostenute durante l’interruzione dell’attività informatica quando imposta :
Spese extra. Ove, in caso di sinistro coperto dalla polizza, l'assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgevano per mezzo degli enti danneggiati, la società si obbliga a risarcire le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: - Affitto di locali e strumentazioni - Installazione temporanee di telefono, telex, telefax, ecc. - Trasporto dipendenti La garanzia è prestata senza applicazione dell'art.1907 del Codice Civile.