Strumenti individuati e costi attesi Clausole campione

Strumenti individuati e costi attesi. La Stazione Appaltante, dopo una accurata indagine di mercato, ha individuato quale unico prodotto in grado di soddisfare tutti i requisiti tecnici sopra elencati il microscopio a scansione di elettroni (SEM) “JEOL JSM-7610FPlus” della società JEOL LTD, rappresentata in Italia dalla filiale JEOL (ITALIA) S.p.A. Le sue unicità sono anche garantite poiché il modello JEOL JSM-7610FPlus, è caratterizzato da un’architettura costituita da elementi costruttivi unici, non sostituibili, alcuni dei quali coperti da brevetto: Patent No. 4146103 “Patented Technology on Thermal FE-GUN for higher current level”, Patent No. 3351647, “Freely select between secondary electrons and backscattered electrons with patented technology on position of electron detector”; Patent No. 3950613 e No. 4050862, “Holder Carriage With Holder, Holder Carriage , Holder exchange method”; No. 3859396, “Eucentric Stage With system Image does not shift even mechanical center of rotation is not same with center of image”, Patent No. 3850154 “Anti- Vibration System With Vibration impact reduced Scanning Electron Microscope”, che risultano necessari alle esigenze di CNR-IFN per il compimento degli obiettivi del progetto europeo NARCISO. Il costo atteso per l’acquisizione e l’installazione della strumentazione è pari a € 166.000,00 (non imponibilità iva ex art. 72 del DPR 633/72, come modificato dai DPR 687/74 e 288/75, forniture richieste per l'uso ufficiale dell'Unione Europea nell'ambito dell'esecuzione del Progetto FET-OPEN XXXXXXX Xxxxx Agreement n° 828890)
Strumenti individuati e costi attesi. Per la realizzazione del sistema oggetto di fornitura è stato individuato l’operatore economico Aerospazio Tecnologie s.r.l. con sede legale in Xxx Xxxxxxxxxxx Xxxx 00x, 00000 Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx. Si ritiene infatti l’acquisto presso la ditta Aerospazio Tecnologie s.r.l. necessario al fine di minimizzare le probabilità che l’oggetto risulti non perfettamente conforme ai requisiti e possa quindi mostrare anomalie durante il funzionamento prolungato in orbita, in quanto tale ditta ha già effettuato una fornitura sostanzialmente identica per l’apparato HEPD-01 su satellite CSES-02 operante in LEO in condizioni di alto vuoto e realizzato con componenti qualificati per radiazione, la cui qualità tecnica è risultata ampiamente soddisfacente anche dopo utilizzo prolungato in orbita LEO. L’importo complessivo stanziato per le due forniture di cui al punto precedente è pari a € 177.000,00 (importo non imponibile IVA ai sensi dell’art. 8bis DPR 633/72). Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016.

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  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.