Struttura della contrattazione. La contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale. Il CCNL ha la funzione di unificante centralità per definire le condizioni, sia economiche che normative, delle prestazioni di lavoro rientranti nelle attività di cui all’art. 1. Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL utilizzerà i tassi di inflazione, con l’obiettivo di salvaguardare il potere di acquisto delle retribuzioni, tenendo conto delle tendenze economiche generali, della situa- zione economica, dell’andamento e delle prospettive della competitività e del mercato del lavoro del settore. Il CCNL stabilisce anche in modo chiaro le materie negoziabili a livello inte- grativo regionale ed i criteri economici sui quali il rinnovo dei Cirl si fonda. Nel determinare a livello regionale gli effetti economici della contrattazione integrativa si terrà conto della previsione di investimenti, della programma- zione regionale e dell’andamento dell’occupazione del settore nel territorio. In alternativa al salario integrativo di competenza del Cirl, previa opzione concordata in azienda tra datore di lavoro ed organizzazioni sindacali, uni- tamente alla rappresentanza aziendale dei lavoratori, potranno essere sotto- scritti accordi per la erogazione di remunerazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Tali erogazioni, pertanto, dovranno avere le caratteristiche idonee per l’ap- plicazione del regime contributivo e fiscale agevolato previsto dalla legisla- zione vigente. I criteri generali e le modalità per la corresponsione di tali erogazioni per ogni singolo progetto territoriale e/o di azienda potranno essere definiti dai Cirl, fermo restando che l’analisi dei risultati e la conseguente erogazione dei premi compete in via esclusiva al livello aziendale. L’intesa tra le parti in azienda per l’esercizio, anche successivo, delle opzioni concordate di cui all’8° comma del presente articolo dovrà essere definita an- tecedentemente alla data di decorrenza del Cirl. Nell’ambito dell’autonomia dei cicli negoziali, il rinnovo della contrattazione di 2° livello si colloca in un tempo intermedio nell’arco di vigenza del CCNL. Al fine di consentire la stipula del Cirl nel tempo indicato al comma prece- dente, la relativa piattaforma dovrà essere presentata almeno 2 mesi prima della scadenza e la parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni dal ricevimento delle stesse. Il Cirl ha durata triennale. Resta esclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazione di ma- terie definite nel CCNL. Le materie rinviate alla competenza del Cirl sono pertanto esclusivamente le seguenti: a) aggiunta di figure professionali esistenti nelle realtà territoriali ove non contemplate nella classificazione del CCNL (artt. 35 e 49); b) norme riguardanti la gestione di informazioni secondo quanto previsto dall’art. 3; c) individuazione dei fabbisogni di formazione professionale (artt. 3 e 21) e individuazione dei percorsi formativi anche avvalendosi del fondo per la formazione continua – XXX.XXXX . in alternativa occorrerà rinvenire di concerto con le Istituzioni competenti risorse e strumenti nell’ambito delle misure previste dai documenti di programmazione adottati; d) equipaggiamento protettivo personale relativo ad attività specifiche svolte dai lavoratori ed altre materie espressamente rinviate dall’art. 22; e) definizione delle condizioni e delle modalità di reperibilità (art. 56); f) trattamento missioni e trasferte alternativo a quello previsto dal CCNL e diverse modalità di rimborso spese (art. 16); g) mensa, nonché l’eventuale concessione di buoni pasto (art. 58); h) diritti sindacali e distacchi di competenza regionale (artt. 4 e 5); i) commissioni regionali pari opportunità (art. 19); l) salario integrativo (artt. 39 e 52); m) criteri di precedenza per le riassunzioni (art. 48); n) ogni altra materia espressamente rinviata al secondo livello di contratta- zione dal testo del CCNL. o) il trattamento dei lavoratori che esercitano in modo strutturale ed orga- nico l’attività antincendio, tenendo conto della disciplina legislativa sta- bilita a livello regionale. p) eventuale costituzione di un osservatorio regionale composto dalle parti firmatarie i cui compiti saranno definiti dalle Parti. Le materie inerenti l’organizzazione del lavoro, la gestione dell’orario di la- voro, le modalità di godimento dei permessi per diritto allo studio (art. 18), i criteri di rotazione per gli operai addetti ai lavori nocivi (art. 22), il turnover, le garanzie occupazionali (art. 48) potranno essere oggetto di confronto a li- vello territoriale o aziendale su specifica indicazione dei Cirl. L’individuazione dei centri di raccolta avviene con le modalità previste dal- l’art. 54. Nelle regioni ove non sia stato stipulato accordo di armonizzazione tra la contrattazione territoriale esistente ed il CCNL, le parti territoriali si incon- treranno a tal fine entro il 31.12.2011. Si dovrà tener presente che sono da considerarsi salario integrativo a tutti gli effetti: a) le quote eccedenti la misura delle indennità fissate nel CCNL; b) il premio di produzione od analoghi premi di natura collettiva che, ove ragguagliati ad anno, saranno mensilizzati per impiegati ed Oti e riportati a paga oraria per gli Otd; c) i minimi di stipendio integrativo in vigore per gli impiegati che saranno corrisposti in aggiunta ai minimi del CCNL. Tali minimi integrativi costi- tuiscono la base per la definizione del salario integrativo regionale di cui all’art. 2 del CCNL.
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Struttura della contrattazione. La contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale. Il CCNL Ccnl ha la funzione di unificante centralità per definire le condizioni, sia economiche che normative, delle prestazioni di lavoro rientranti nelle attività di cui all’art. 1. Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL utilizzerà Ccnl è coerente con i tassi di inflazioneinflazione programmati assunti come obiettivo nell’ambito della concertazione per la politica dei redditi. Nel determinare tali effetti, con l’obiettivo di salvaguardare il si tiene conto dell’obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, tenendo conto delle tendenze economiche generali, della situa- zione economica, dell’andamento e delle prospettive della competitività situazione economica e del mercato del lavoro del settore. In sede del rinnovo biennale dei minimi retributivi contrattuali, si terrà inoltre conto della comparazione tra inflazione programmata e quella effettivamente intervenuta nel precedente biennio, fermi restando i riferimenti economici di cui al precedente comma. Il CCNL Ccnl stabilisce anche in modo chiaro le materie negoziabili a livello inte- grativo integrativo regionale ed i criteri economici sui quali il rinnovo dei Cirl si fonda. Nel determinare a livello regionale gli effetti economici della contrattazione integrativa si terrà conto della previsione di investimenti, della programma- zione programmazione regionale e dell’andamento dell’occupazione del settore nel territorio. In alternativa al salario integrativo di competenza del CirlCIRL, previa opzione concordata in azienda tra datore di lavoro ed organizzazioni sindacali, uni- tamente unitamente alla rappresentanza aziendale dei lavoratori, potranno essere sotto- scritti sottoscritti accordi per la erogazione di remunerazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Tali erogazioni, pertanto, dovranno avere le caratteristiche idonee avranno per l’ap- plicazione del loro natura carattere di variabilità e non determinabilità a priori ed avranno i connotati utili al particolare regime contributivo e fiscale agevolato previsto dalla legisla- zione vigentedall'art. 2 della legge 23.5.97, n. 135. I criteri generali e le modalità per la corresponsione di tali erogazioni per ogni singolo progetto territoriale e/o di azienda potranno essere definiti dai CirlCIRL, fermo restando che l’analisi l'analisi dei risultati e la conseguente erogazione dei premi compete in via esclusiva al livello aziendale. L’intesa L'intesa tra le parti in azienda per l’eserciziol'esercizio, anche successivo, delle opzioni concordate di cui all’8all'8° comma del presente articolo dovrà essere definita an- tecedentemente antecedentemente alla data di decorrenza del CirlCIRL. Nell’ambito dell’autonomia dei cicli negoziali, il rinnovo della contrattazione di 2° livello si colloca in un tempo intermedio nell’arco di vigenza del CCNLCcnl. Al fine di consentire la stipula del Cirl nel tempo indicato al comma prece- denteprecedente, la relativa piattaforma dovrà essere presentata almeno 2 3 mesi prima della scadenza e la parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà in modo da dare riscontro entro venti giorni dal ricevimento delle stesseinizio alle trattative due mesi prima della stessa. Per quanto riguarda l’arco di vigenza del presente Ccnl, i contratti integrativi non potranno decorrere prima del 1° gennaio 2004. Il Cirl ha durata triennalequadriennale. Resta esclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazione di ma- terie materie definite nel CCNLCcnl. Le materie rinviate alla competenza del Cirl sono pertanto esclusivamente le seguenti:
a) aggiunta di figure professionali esistenti nelle realtà territoriali ove non contemplate nella classificazione del CCNL Ccnl (artt. 35 e 49);
b) norme riguardanti la gestione di informazioni secondo quanto previsto dall’art. 3;
c) individuazione dei fabbisogni di formazione professionale (artt. 3 e 21) e individuazione dei percorsi formativi anche avvalendosi del fondo per la formazione continua – XXX.XXXX . in alternativa occorrerà rinvenire di concerto con le Istituzioni competenti risorse e strumenti nell’ambito delle misure previste dai documenti di programmazione adottati);
d) equipaggiamento protettivo personale relativo ad attività specifiche svolte dai lavoratori ed altre materie espressamente rinviate dall’art. 22;
e) definizione delle condizioni e delle modalità di reperibilità (art. 56);
f) trattamento missioni e trasferte alternativo a quello previsto dal CCNL Ccnl e diverse modalità di rimborso spese (art. 16);
g) mensa, nonché l’eventuale concessione di buoni pasto mensa (art. 58);
h) diritti sindacali e distacchi di competenza regionale (artt. 4 e 5);
i) commissioni regionali pari opportunità (art. 19);
l) salario integrativo (artt. 39 e 52);
m) criteri di precedenza per le riassunzioni (art. 48);
n) ogni altra materia espressamente rinviata al secondo livello di contratta- zione contrattazione dal testo del CCNLCcnl.
o) il Il trattamento dei lavoratori che esercitano esercitato in modo strutturale ed orga- nico l’attività organico l'attività antincendio, tenendo conto della disciplina legislativa sta- bilita stabilita a livello regionale.
p) eventuale costituzione di un osservatorio regionale composto dalle parti firmatarie i cui compiti saranno definiti dalle Parti. Le materie inerenti l’organizzazione del lavoro, la gestione dell’orario di la- voro, le modalità di godimento dei permessi per diritto allo studio (art. 18), i criteri di rotazione per gli operai addetti ai lavori nocivi (art. 22), il turnover, le garanzie occupazionali (art. 48) potranno essere oggetto di confronto a li- vello territoriale o aziendale su specifica indicazione dei Cirl. L’individuazione dei centri di raccolta avviene con le modalità previste dal- l’art. 54. Nelle regioni ove non sia stato stipulato accordo di armonizzazione tra la contrattazione territoriale esistente ed il CCNL, le parti territoriali si incon- treranno a tal fine entro il 31.12.2011. Si dovrà tener presente che sono da considerarsi salario integrativo a tutti gli effetti:Norma transitoria
a) le quote eccedenti la misura delle indennità fissate nel CCNLCcnl;
b) il premio di produzione od analoghi premi di natura collettiva che, ove ragguagliati ad anno, saranno mensilizzati per impiegati ed Oti e riportati a paga oraria per gli Otd;
c) i minimi di stipendio integrativo in vigore per gli impiegati che saranno corrisposti in aggiunta ai minimi del CCNLCcnl. Tali minimi integrativi costi- tuiscono costituiscono la base per la definizione del salario integrativo regionale di cui all’art. 2 del CCNLCcnl.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori Forestali
Struttura della contrattazione. La contrattazione collettiva è strutturata su due 2 livelli: nazionale e regionale. Il CCNL ha la funzione di unificante centralità per definire le condizioni, sia economiche che normative, delle prestazioni di lavoro rientranti nelle attività di cui all’artall'art. 1. Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL utilizzerà è coerente con i tassi di inflazioned'inflazione programmati assunti come obiettivo nell'ambito della concertazione per la politica dei redditi. Nel determinare tali effetti, con l’obiettivo di salvaguardare il si tiene conto dell'obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, tenendo conto delle tendenze economiche generali, della situa- zione economica, dell’andamento e delle prospettive della competitività situazione economica e del mercato del lavoro del settore. In sede del rinnovo biennale dei minimi retributivi contrattuali, si terrà inoltre conto della comparazione tra inflazione programmata e quella effettivamente intervenuta nel precedente biennio, xxxxx restando i riferi menti economici di cui al precedente comma. Il CCNL stabilisce anche in modo chiaro le materie negoziabili a livello inte- grativo integrativo regionale ed i criteri economici sui quali il rinnovo dei Cirl CIRL si fonda. Nel determinare a livello regionale gli effetti economici della contrattazione integrativa si terrà conto della previsione di investimenti, della programma- zione programmazione regionale e dell’andamento dell’occupazione dell'andamento dell'occupazione del settore nel territorio. In alternativa al salario integrativo di competenza del CirlCIRL, previa opzione concordata in azienda tra datore di lavoro ed organizzazioni e Organizzazioni sindacali, uni- tamente unitamente alla rappresentanza aziendale dei lavoratoriRSA, potranno essere sotto- scritti sottoscritti accordi per la erogazione l'erogazione di remunerazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Tali erogazioni, pertanto, dovranno avere le caratteristiche idonee avranno per l’ap- plicazione del loro natura carattere di variabilità e non determinabilità a priori e avranno i connotati utili al particolare regime contributivo e fiscale agevolato previsto dalla legisla- zione vigentedall'art. 2, legge 23.5.97 n. 135. I criteri generali e le modalità per la corresponsione di tali erogazioni per ogni singolo progetto territoriale e/o di azienda potranno essere definiti defi niti dai CirlCIRL, fermo restando che l’analisi l'analisi dei risultati e la conseguente erogazione dei premi compete in via esclusiva al livello aziendale. L’intesa L'intesa tra le parti in azienda per l’eserciziol'esercizio, anche successivo, delle opzioni concordate di cui all’8° al comma 8 del presente articolo dovrà essere definita an- tecedentemente antecedentemente alla data di decorrenza del CirlCIRL. Nell’ambito dell’autonomia Nell'ambito dell'autonomia dei cicli negoziali, il rinnovo della contrattazione di 2° livello si colloca in un tempo intermedio nell’arco nell'arco di vigenza del CCNL. Al fine di consentire la stipula del Cirl CIRL nel tempo indicato al comma prece- denteprecedente, la relativa piattaforma dovrà essere presentata almeno 3 mesi prima della scadenza in modo da dare inizio alle trattative 2 mesi prima della scadenza e la parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni dal ricevimento delle stessestessa. Per quanto riguarda l'arco di vigenza del presente CCNL, i contratti integrativi non potranno decorrere prima dell'1.1.04. Il Cirl CIRL ha durata triennalequadriennale. Resta esclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazione di ma- terie materie definite nel CCNL. Le materie rinviate alla competenza del Cirl CIRL sono pertanto esclusivamente le seguenti:
(a) aggiunta di figure professionali esistenti nelle realtà territoriali ove xxx non contemplate nella classificazione del CCNL (artt. 35 e 49);
(b) norme riguardanti la gestione di informazioni secondo quanto previsto dall’artdall'art. 3;
(c) individuazione dei fabbisogni di formazione professionale (artt. 3 e 21) e individuazione dei percorsi formativi anche avvalendosi del fondo per la formazione continua – XXX.XXXX . in alternativa occorrerà rinvenire di concerto con le Istituzioni competenti risorse e strumenti nell’ambito delle misure previste dai documenti di programmazione adottati);
(d) equipaggiamento protettivo personale relativo ad attività specifiche svolte dai lavoratori ed e altre materie espressamente rinviate dall’artdall'art. 22;
(e) definizione delle condizioni e delle modalità di reperibilità (art. 56);
(f) trattamento missioni e trasferte alternativo a quello previsto dal CCNL e diverse modalità di rimborso spese (art. 16);
(g) mensa, nonché l’eventuale concessione di buoni pasto mensa (art. 58);
(h) diritti sindacali e distacchi di competenza regionale (artt. 4 e 5);
(i) commissioni Commissioni regionali pari opportunità (art. 19);
(l) salario integrativo (artt. 39 e 52);
(m) criteri di precedenza per le riassunzioni (art. 48);
(n) ogni altra materia espressamente rinviata al secondo 2° livello di contratta- zione contrattazione dal testo del CCNL.;
(o) il trattamento dei lavoratori che esercitano in modo strutturale ed orga- nico l’attività e organico l'attività antincendio, tenendo conto della disciplina legislativa sta- bilita stabilita a livello regionale.
p) eventuale costituzione di un osservatorio regionale composto dalle parti firmatarie i cui compiti saranno definiti dalle Parti. Le materie inerenti l’organizzazione l'organizzazione del lavoro, la gestione dell’orario dell'orario di la- vorolavoro, le modalità di godimento dei permessi per diritto allo studio (art. 18), i criteri di rotazione per gli operai addetti ai lavori nocivi (art. 22), il turnover, le garanzie occupazionali (art. 48) potranno essere oggetto di confronto a li- vello livello territoriale o aziendale su specifica indicazione dei CirlCIRL. L’individuazione L'individuazione dei centri di raccolta avviene con le modalità previste dal- l’artdall'art. 54. Norma transitoria. Nelle regioni Regioni ove non sia stato stipulato accordo di armonizzazione tra la contrattazione territoriale esistente ed e il CCNL, le parti territoriali si incon- treranno s'incontreranno a tal fine entro il 31.12.201130.6.99. Si dovrà tener presente che sono da considerarsi salario integrativo a tutti gli effetti:
(a) le quote eccedenti la misura delle indennità fissate nel CCNL;
(b) il premio di produzione od o analoghi premi di natura collettiva che, ove ragguagliati ad anno, saranno mensilizzati per impiegati ed Oti e OTI e riportati a paga oraria per gli OtdOTD;
(c) i minimi di stipendio integrativo in vigore per gli impiegati che saranno corrisposti in aggiunta ai minimi del CCNL. Tali minimi integrativi costi- tuiscono costituiscono la base per la definizione del salario integrativo regionale di cui all’artall'art. 2 del CCNL.. Impegno tra le parti. In caso di modifica degli assetti contrattuali definiti dal Protocollo
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Struttura della contrattazione. La contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale. Il CCNL ha la funzione di unificante centralità per definire le condizionicondizio- ni, sia economiche che normative, delle prestazioni di lavoro rientranti nelle attività di cui all’art. 1. Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL utilizzerà i tassi di inflazione, con l’obiettivo di salvaguardare il potere di acquisto delle retribuzioni, tenendo conto delle tendenze economiche generali, della situa- zione situazione economica, dell’andamento e delle prospettive della competitività e del mercato del lavoro del settore. Il CCNL stabilisce anche in modo chiaro le materie negoziabili a livello inte- grativo integrativo regionale ed i criteri economici sui quali il rinnovo dei Cirl si fonda. Nel determinare a livello regionale gli effetti economici della contrattazione contrat- tazione integrativa si terrà conto della previsione di investimenti, della programma- zione programmazione regionale e dell’andamento dell’occupazione del settore set- tore nel territorio. In alternativa al salario integrativo di competenza del Cirl, previa opzione op- zione concordata in azienda tra datore di lavoro ed organizzazioni sindacalisinda- cali, uni- tamente unitamente alla rappresentanza aziendale dei lavoratori, potranno essere sotto- scritti sottoscritti accordi per la erogazione di remunerazioni strettamente stretta- mente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento miglioramen- to della competitività aziendale. Tali erogazioni, pertanto, dovranno avere le caratteristiche idonee per l’ap- plicazione l’applicazione del regime contributivo e fiscale agevolato previsto dalla legisla- zione legislazione vigente. I criteri generali e le modalità per la corresponsione di tali erogazioni per ogni singolo progetto territoriale e/o di azienda potranno essere definiti de- finiti dai Cirl, fermo restando che l’analisi dei risultati e la conseguente erogazione dei premi compete in via esclusiva al livello aziendale. L’intesa tra le parti in azienda per l’esercizio, anche successivo, delle opzioni concordate di cui all’8° comma del presente articolo dovrà essere definita an- tecedentemente antecedentemente alla data di decorrenza del Cirl. Nell’ambito dell’autonomia dei cicli negoziali, il rinnovo della contrattazione contrat- tazione di 2° livello si colloca in un tempo intermedio nell’arco di vigenza del CCNL. Al fine di consentire la stipula del Cirl nel tempo indicato al comma prece- denteprecedente, la relativa piattaforma dovrà essere presentata almeno al- meno 2 mesi prima della scadenza e la parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni dal ricevimento delle stesse. Il Cirl ha durata triennalequadriennale. Resta esclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazione di ma- terie materie definite nel CCNL. Le materie rinviate alla competenza del Cirl sono pertanto esclusivamente esclusiva- mente le seguenti:
a) aggiunta di figure professionali esistenti nelle realtà territoriali ove non contemplate nella classificazione del CCNL (artt. 35 e 49);
b) norme riguardanti la gestione di informazioni secondo quanto previsto previ- sto dall’art. 3;
c) individuazione dei fabbisogni di formazione professionale (artt. 3 e 21) e individuazione dei percorsi formativi anche avvalendosi del fondo fon- do per la formazione continua – XXX.XXXX XXX.XXXX. in alternativa occorrerà rinvenire di concerto con le Istituzioni competenti risorse e strumenti nell’ambito delle misure previste dai documenti di programmazione adottati;
d) equipaggiamento protettivo personale relativo ad attività specifiche svolte dai lavoratori ed altre materie espressamente rinviate dall’art. 22;
e) definizione delle condizioni e delle modalità di reperibilità (art. 56);
fe) trattamento missioni e trasferte alternativo a quello previsto dal CCNL e diverse modalità di rimborso spese (art. 16);
gf) mensa, nonché l’eventuale concessione di buoni pasto (art. 58);
hg) diritti sindacali e distacchi di competenza regionale (artt. 4 e 5);
ih) commissioni regionali pari opportunità (art. 19);
li) salario integrativo (artt. 39 e 52);
ml) criteri di precedenza per le riassunzioni (art. 48);
nm) ogni altra materia espressamente rinviata al secondo livello di contratta- zione con- trattazione dal testo del CCNL.;
on) il trattamento dei lavoratori che esercitano in modo strutturale ed orga- nico organico l’attività antincendio, tenendo conto della disciplina legislativa sta- bilita legisla- tiva stabilita a livello regionale.;
po) eventuale costituzione di un osservatorio regionale composto dalle parti firmatarie i cui compiti saranno definiti dalle Parti. Le materie inerenti l’organizzazione del lavoro, la gestione dell’orario di la- vorolavoro, le modalità di godimento dei permessi per diritto allo studio (art. 18), i criteri di rotazione per gli operai addetti ai lavori nocivi (art. 22), il turnover, le garanzie occupazionali (art. 48) potranno essere oggetto og- getto di confronto a li- vello livello territoriale o aziendale su specifica indicazione indicazio- ne dei Cirl. L’individuazione dei centri di raccolta avviene con le modalità previste dal- l’artdall’art. 54. Nelle regioni ove non sia stato stipulato accordo di armonizzazione tra la contrattazione territoriale esistente ed il CCNL, le parti territoriali si incon- treranno incontreranno a tal fine entro il 31.12.201131.12.2023. Si dovrà tener presente che sono da considerarsi salario integrativo a tutti gli effetti:
a) le quote eccedenti la misura delle indennità fissate nel CCNL;
b) il premio di produzione od analoghi premi di natura collettiva che, ove ragguagliati ad anno, saranno mensilizzati per impiegati ed Oti e riportati a paga oraria per gli Otd;
c) i minimi di stipendio integrativo in vigore per gli impiegati che saranno saran- no corrisposti in aggiunta ai minimi del CCNL. Tali minimi integrativi costi- tuiscono costituiscono la base per la definizione del salario integrativo regionale regio- nale di cui all’art. 2 del CCNL.
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Struttura della contrattazione. La contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionaleregio- nale. Il CCNL ha la funzione di unificante centralità per definire le condizioni, sia economiche che normative, delle prestazioni di lavoro rientranti nelle attività atti- vità di cui all’art. 1. Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL utilizzerà è coe- rente con i tassi di inflazioneinflazione programmati assunti come obiettivo nell’am- bito della concertazione per la politica dei redditi. Nel determinare tali effetti, con l’obiettivo di salvaguardare il si tiene conto dell’obiettivo mirato alla salva- guardia del potere di acquisto delle retribuzioni, tenendo conto delle tendenze economiche economi- che generali, della situa- zione economica, dell’andamento e delle prospettive della competitività situazione economica e del mercato del lavoro del settoreset- tore. In sede del rinnovo biennale dei minimi retributivi contrattuali, si terrà inol- tre conto della comparazione tra inflazione programmata e quella effetti- vamente intervenuta nel precedente biennio, xxxxx restando i riferimenti economici di cui al precedente comma. Il CCNL stabilisce anche in modo chiaro le materie negoziabili a livello inte- grativo in- tegrativo regionale ed i criteri economici sui quali il rinnovo dei Cirl si fondafon- da. Nel determinare a livello regionale gli effetti economici della contrattazione contrattazio- ne integrativa si terrà conto della previsione di investimenti, della programma- zione pro- grammazione regionale e dell’andamento dell’occupazione del settore nel territorio. In alternativa al salario integrativo di competenza del Cirl, previa opzione concordata in azienda tra datore di lavoro ed organizzazioni sindacali, uni- tamente alla rappresentanza aziendale dei lavoratori, potranno essere sotto- scritti sot- toscritti accordi per la erogazione di remunerazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività redditi- vità ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Tali erogazioni, pertanto, dovranno avere le caratteristiche idonee avranno per l’ap- plicazione del regime loro natura carattere di variabilità e non determinabilità a priori ed avranno i connotati utili al particolare regi- me contributivo e fiscale agevolato previsto dalla legisla- zione vigentedall’art. 2 della legge 23.5.97, n. 135. I criteri generali e le modalità per la corresponsione di tali erogazioni per ogni singolo progetto territoriale e/o di azienda potranno essere definiti dai Cirl, fermo restando che l’analisi dei risultati e la conseguente erogazione dei premi compete in via esclusiva al livello aziendale. L’intesa tra le parti in azienda per l’esercizio, anche successivo, delle opzioni op- zioni concordate di cui all’8° comma del presente articolo dovrà essere definita an- tecedentemente de- finita antecedentemente alla data di decorrenza del Cirl. Nell’ambito dell’autonomia dei cicli negoziali, il rinnovo della contrattazione contrattazio- ne di 2° livello si colloca in un tempo intermedio nell’arco di vigenza del CCNL. Al fine di consentire la stipula del Cirl nel tempo indicato al comma prece- denteprecedente, la relativa piattaforma dovrà essere presentata almeno 2 3 mesi prima della scadenza e la parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà in modo da dare riscontro entro venti giorni dal ricevimento delle stesseinizio alle trattative due mesi prima della stessa. Per quanto riguarda l’arco di vigenza del presente CCNL, i contratti inte- grativi non potranno decorrere prima del 1° gennaio 2004. Il Cirl ha durata triennalequadriennale. Resta esclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazione di ma- terie materie definite nel CCNL. Le materie rinviate alla competenza del Cirl sono pertanto esclusivamente esclusivamen- te le seguenti:
a) aggiunta di figure professionali esistenti nelle realtà territoriali ove non contemplate nella classificazione del CCNL (artt. 35 e 49);
b) norme riguardanti la gestione di informazioni secondo quanto previsto dall’art. 3;
c) individuazione dei fabbisogni di formazione professionale (artt. 3 e 21) e individuazione dei percorsi formativi anche avvalendosi del fondo per la formazione continua – XXX.XXXX . in alternativa occorrerà rinvenire rinve- nire di concerto con le Istituzioni competenti risorse e strumenti nell’ambito nel- l’ambito delle misure previste dai documenti di programmazione adottatiadot- tati;
d) equipaggiamento protettivo personale relativo ad attività specifiche svolte svol- te dai lavoratori ed altre materie espressamente rinviate dall’art. 22;
e) definizione delle condizioni e delle modalità di reperibilità (art. 56);
f) trattamento missioni e trasferte alternativo a quello previsto dal CCNL e diverse modalità di rimborso spese (art. 16);
g) mensa, nonché l’eventuale concessione di buoni pasto (art. 58);
h) diritti sindacali e distacchi di competenza regionale (artt. 4 e 5);
i) commissioni regionali pari opportunità (art. 19);
l) salario integrativo (artt. 39 e 52);
m) criteri di precedenza per le riassunzioni (art. 48);
n) ogni altra materia espressamente rinviata al secondo livello di contratta- zione contrat- tazione dal testo del CCNL.;
o) il trattamento dei lavoratori che esercitano in modo strutturale ed orga- nico or- ganico l’attività antincendio, tenendo conto della disciplina legislativa sta- bilita stabilita a livello regionale.
p) eventuale costituzione di un osservatorio regionale composto dalle parti firmatarie i cui compiti saranno definiti dalle Parti. Le materie inerenti l’organizzazione del lavoro, la gestione dell’orario di la- voro, le modalità di godimento dei permessi per diritto allo studio (art. 18), i criteri di rotazione per gli operai addetti ai lavori nocivi (art. 22), il turnoverturno- ver, le garanzie occupazionali (art. 48) potranno essere oggetto di confronto con- fronto a li- vello livello territoriale o aziendale su specifica indicazione dei Cirl. L’individuazione dei centri di raccolta avviene con le modalità previste dal- l’art. 54. Nelle regioni ove non sia stato stipulato accordo di armonizzazione tra la contrattazione territoriale esistente ed il CCNL, le parti territoriali si incon- treranno a tal fine entro il 31.12.201130 giugno 1999. Si dovrà tener presente che sono da considerarsi salario integrativo a tutti tut- ti gli effetti:
a) le quote eccedenti la misura delle indennità fissate nel CCNL;
b) il premio di produzione od analoghi premi di natura collettiva che, ove ragguagliati ad anno, saranno mensilizzati per impiegati ed Oti e riportati ri- portati a paga oraria per gli Otd;
c) i minimi di stipendio integrativo in vigore per gli impiegati che saranno corrisposti in aggiunta ai minimi del CCNL. Tali minimi integrativi costi- tuiscono la base per la definizione del salario integrativo regionale di cui all’art. 2 del CCNL.
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Struttura della contrattazione. La contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale. Il CCNL ha la funzione di unificante centralità per definire le condizioni, sia economiche che normative, delle prestazioni di lavoro rientranti nelle attività di cui all’art. 1. Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL utilizzerà è coerente con i tassi di inflazioneinflazione programmati assunti come obiettivo nell’ambito della concertazione per la politica dei redditi. Nel determinare tali effetti, con l’obiettivo di salvaguardare il si tiene conto dell’obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, tenendo conto delle tendenze economiche generali, della situa- zione economica, dell’andamento e delle prospettive della competitività situazione economica e del mercato del lavoro del settore. In sede del rinnovo biennale dei minimi retributivi contrattuali, si terrà inoltre conto della comparazione tra inflazione programmata e quella effettivamente intervenuta nel precedente biennio, fermi restando i riferimenti economici di cui al precedente comma. Il CCNL stabilisce anche in modo chiaro le materie negoziabili a livello inte- grativo integrativo regionale ed i criteri economici sui quali il rinnovo dei Cirl si fonda. Nel determinare a livello regionale gli effetti economici della contrattazione integrativa si terrà conto della previsione di investimenti, della programma- zione programmazione regionale e dell’andamento dell’occupazione del settore nel territorio. In alternativa al salario integrativo di competenza del Cirl, previa opzione concordata in azienda tra datore di lavoro ed organizzazioni sindacali, uni- tamente unitamente alla rappresentanza aziendale dei lavoratori, potranno essere sotto- scritti sottoscritti accordi per la erogazione di remunerazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Tali erogazioni, pertanto, dovranno avere le caratteristiche idonee avranno per l’ap- plicazione del loro natura carattere di variabilità e non determinabilità a priori ed avranno i connotati utili al particolare regime contributivo e fiscale agevolato previsto dalla legisla- zione vigentedall’art. 2 della legge 23.5.97, n. 135. I criteri generali e le modalità per la corresponsione di tali erogazioni per ogni singolo progetto territoriale e/o di azienda potranno essere definiti dai Cirl, fermo restando che l’analisi dei risultati e la conseguente erogazione dei premi compete in via esclusiva al livello aziendale. L’intesa tra le parti in azienda per l’esercizio, anche successivo, delle opzioni concordate di cui all’8° comma del presente articolo dovrà essere definita an- tecedentemente antecedentemente alla data di decorrenza del Cirl. Nell’ambito dell’autonomia dei cicli negoziali, il rinnovo della contrattazione di 2° livello si colloca in un tempo intermedio nell’arco di vigenza del CCNL. Al fine di consentire la stipula del Cirl nel tempo indicato al comma prece- denteprecedente, la relativa piattaforma dovrà essere presentata almeno 2 3 mesi prima della scadenza e la parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà in modo da dare riscontro entro venti giorni dal ricevimento delle stesseinizio alle trattative due mesi prima della stessa. Per quanto riguarda l’arco di vigenza del presente CCNL, i contratti integrativi non potranno decorrere prima del 1° gennaio 2004. Il Cirl ha durata triennalequadriennale. Resta esclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazione di ma- terie materie definite nel CCNL. Le materie rinviate alla competenza del Cirl sono pertanto esclusivamente le seguenti:
a) aggiunta di figure professionali esistenti nelle realtà territoriali ove non contemplate nella classificazione del CCNL (artt. 35 e 49);
b) norme riguardanti la gestione di informazioni secondo quanto previsto dall’art. 3;
c) individuazione dei fabbisogni di formazione professionale (artt. 3 e 21) e individuazione dei percorsi formativi anche avvalendosi del fondo per la formazione continua – XXX.XXXX . in alternativa occorrerà rinvenire di concerto con le Istituzioni competenti risorse e strumenti nell’ambito delle misure previste dai documenti di programmazione adottati;
d) equipaggiamento protettivo personale relativo ad attività specifiche svolte dai lavoratori ed altre materie espressamente rinviate dall’art. 22;
e) definizione delle condizioni e delle modalità di reperibilità (art. 56);
f) trattamento missioni e trasferte alternativo a quello previsto dal CCNL e diverse modalità di rimborso spese (art. 16);
g) mensa, nonché l’eventuale concessione di buoni pasto (art. 58);
h) diritti sindacali e distacchi di competenza regionale (artt. 4 e 5);
i) commissioni regionali pari opportunità (art. 19);
l) salario integrativo (artt. 39 e 52);
m) criteri di precedenza per le riassunzioni (art. 48);
n) ogni altra materia espressamente rinviata al secondo livello di contratta- zione contrattazione dal testo del CCNL.
o) il trattamento dei lavoratori che esercitano in modo strutturale ed orga- nico organico l’attività antincendio, tenendo conto della disciplina legislativa sta- bilita stabilita a livello regionale.
p) eventuale costituzione di un osservatorio regionale composto dalle parti firmatarie i cui compiti saranno definiti dalle Parti. Le materie inerenti l’organizzazione del lavoro, la gestione dell’orario di la- vorolavoro, le modalità di godimento dei permessi per diritto allo studio (art. 18), i criteri di rotazione per gli operai addetti ai lavori nocivi (art. 22), il turnover, le garanzie occupazionali (art. 48) potranno essere oggetto di confronto a li- vello livello territoriale o aziendale su specifica indicazione dei Cirl. L’individuazione dei centri di raccolta avviene con le modalità previste dal- l’artdall’art. 54. Nelle regioni ove non sia stato stipulato accordo di armonizzazione tra la contrattazione territoriale esistente ed il CCNL, le parti territoriali si incon- treranno incontreranno a tal fine entro il 31.12.201130 giugno 1999. Si dovrà tener presente che sono da considerarsi salario integrativo a tutti gli effetti:
a) le quote eccedenti la misura delle indennità fissate nel CCNL;
b) il premio di produzione od analoghi premi di natura collettiva che, ove ragguagliati ad anno, saranno mensilizzati per impiegati ed Oti e riportati a paga oraria per gli Otd;
c) i minimi di stipendio integrativo in vigore per gli impiegati che saranno corrisposti in aggiunta ai minimi del CCNL. Tali minimi integrativi costi- tuiscono costituiscono la base per la definizione del salario integrativo regionale di cui all’art. 2 del CCNL.
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Struttura della contrattazione. La contrattazione collettiva è strutturata su due 2 livelli: nazionale e regionale. Il CCNL ha la funzione di unificante centralità per definire le condizioni, sia economiche che normative, delle prestazioni di lavoro rientranti nelle attività di cui all’artall'art. 1. Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL utilizzerà è coerente con i tassi di inflazioneinflazione programmati assunti come obiettivo nell'ambito della concertazione per la politica dei redditi. Nel determinare tali effetti, con l’obiettivo di salvaguardare il si tiene conto dell'obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, tenendo conto delle tendenze economiche generali, della situa- zione economica, dell’andamento e delle prospettive della competitività situazione economica e del mercato del lavoro del settore. In sede del rinnovo biennale dei minimi retributivi contrattuali si terrà inoltre conto della comparazione tra inflazione programmata e quella effettivamente intervenuta nel precedente biennio, fermi restando i riferimenti economici di cui al precedente comma. Il CCNL stabilisce anche in modo chiaro le materie negoziabili a livello inte- grativo integrativo regionale ed e i criteri economici sui quali il rinnovo dei Cirl CIRL si fonda. Nel determinare a livello regionale gli effetti economici della contrattazione integrativa si terrà conto della previsione di investimenti, della programma- zione programmazione regionale e dell’andamento dell’occupazione dell'andamento della occupazione del settore nel territorio. In alternativa al salario integrativo di competenza del CirlCIRL, previa opzione concordata in azienda tra datore di lavoro ed organizzazioni e Organizzazioni sindacali, uni- tamente unitamente alla rappresentanza aziendale RSA dei lavoratori, potranno essere sotto- scritti sottoscritti accordi per la erogazione l'erogazione di remunerazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le partiParti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Tali erogazioni, pertanto, dovranno avere le caratteristiche idonee avranno per l’ap- plicazione del loro natura carattere di variabilità e non determinabilità a priori e avranno i connotati utili al particolare regime contributivo e fiscale agevolato previsto dalla legisla- zione vigentedall'art. 2, legge 23.5.97, n. 135. I criteri generali e le modalità per la corresponsione di tali erogazioni per ogni singolo progetto territoriale e/o di azienda potranno essere definiti dai CirlCIRL, fermo restando che l’analisi l'analisi dei risultati e la conseguente erogazione dei premi compete in via esclusiva al livello aziendale. L’intesa L'intesa tra le parti Parti in azienda per l’eserciziol'esercizio, anche successivo, delle opzioni concordate di cui all’8° al comma 8) del presente articolo dovrà essere definita an- tecedentemente antecedentemente alla data di decorrenza del CirlCIRL. Nell’ambito dell’autonomia Nell'ambito dell'autonomia dei cicli negoziali, il rinnovo della contrattazione di 2° livello si colloca in un tempo intermedio nell’arco nell'arco di vigenza del CCNL. Al fine di consentire la stipula del Cirl CIRL nel tempo indicato al comma prece- denteprecedente, la relativa piattaforma dovrà essere presentata almeno 3 mesi prima della scadenza in modo da dare inizio alle trattative 2 mesi prima della scadenza e la parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni dal ricevimento delle stessestessa. Per quanto riguarda l'arco di vigenza del presente CCNL i contratti integrativi non potranno decorrere prima dell'1.1.04. Il Cirl CIRL ha durata triennalequadriennale. Resta esclusa dalla competenza del secondo 2° livello la contrattazione di ma- terie materie definite nel CCNL. Le materie rinviate alla competenza del Cirl CIRL sono pertanto esclusivamente le seguenti:
a) aggiunta : (a)aggiunta di figure professionali esistenti nelle realtà territoriali ove non contemplate nella classificazione del CCNL (artt. 35 e 49);
b) norme ; (b)norme riguardanti la gestione di informazioni secondo quanto previsto dall’artdall'art. 3;
c) individuazione ; (c)individuazione dei fabbisogni di formazione professionale (artt. 3 e 21) e individuazione dei percorsi formativi anche avvalendosi del fondo Fondo per la formazione continua – XXX.XXXX . (XXX.XXXX), in alternativa occorrerà rinvenire di concerto con le Istituzioni competenti risorse e strumenti nell’ambito nell'ambito delle misure previste dai documenti di programmazione adottati;
d) equipaggiamento ; (d)equipaggiamento protettivo personale relativo ad attività specifiche svolte dai lavoratori ed altre materie espressamente rinviate dall’artdall'art. 22;
e) definizione ; (e)definizione delle condizioni e delle modalità di reperibilità (art. 56);
f) trattamento ; (f)trattamento missioni e trasferte alternativo a quello previsto dal CCNL e diverse modalità di rimborso spese (art. 16);
g) mensa; (g)mensa, nonché l’eventuale l'eventuale concessione di buoni pasto (art. 58);
h) diritti ; (h)diritti sindacali e distacchi di competenza regionale (artt. 4 e 5);
i) commissioni ; (i)Commissioni regionali pari opportunità (art. 19);
l) salario ; (l)salario integrativo (artt. 39 e 52);
m) criteri ; (m)criteri di precedenza per le riassunzioni (art. 48);
n) ogni ; (n)ogni altra materia espressamente rinviata al secondo 2° livello di contratta- zione contrattazione dal testo del CCNL.
o) il trattamento dei lavoratori che esercitano in modo strutturale ed orga- nico l’attività antincendio, tenendo conto della disciplina legislativa sta- bilita a livello regionale.
p) eventuale costituzione di un osservatorio regionale composto dalle parti firmatarie i cui compiti saranno definiti dalle Parti. Le materie inerenti l’organizzazione del lavoro, la gestione dell’orario di la- voro, le modalità di godimento dei permessi per diritto allo studio (art. 18), i criteri di rotazione per gli operai addetti ai lavori nocivi (art. 22), il turnover, le garanzie occupazionali (art. 48) potranno essere oggetto di confronto a li- vello territoriale o aziendale su specifica indicazione dei Cirl. L’individuazione dei centri di raccolta avviene con le modalità previste dal- l’art. 54. Nelle regioni ove non sia stato stipulato accordo di armonizzazione tra la contrattazione territoriale esistente ed il CCNL, le parti territoriali si incon- treranno a tal fine entro il 31.12.2011. Si dovrà tener presente che sono da considerarsi salario integrativo a tutti gli effetti:
a) le quote eccedenti la misura delle indennità fissate nel CCNL;
b) il premio di produzione od analoghi premi di natura collettiva che, ove ragguagliati ad anno, saranno mensilizzati per impiegati ed Oti e riportati a paga oraria per gli Otd;
c) i minimi di stipendio integrativo in vigore per gli impiegati che saranno corrisposti in aggiunta ai minimi del CCNL. Tali minimi integrativi costi- tuiscono la base per la definizione del salario integrativo regionale di cui all’art. 2 del CCNL.
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Struttura della contrattazione. La contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale. Il CCNL ha la funzione di unificante centralità per definire le condizioni, sia economiche che normative, delle prestazioni di lavoro rientranti nelle attività atti- vità di cui all’art. 1. Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL utilizzerà i tassi di inflazione, con l’obiettivo di salvaguardare il potere di acquisto delle retribuzioni, tenendo conto delle tendenze economiche generali, della situa- zione economica, dell’andamento e delle prospettive della competitività e del mercato del lavoro del settore. Il CCNL stabilisce anche in modo chiaro le materie negoziabili a livello inte- grativo regionale ed i criteri economici sui quali il rinnovo dei Cirl si fonda. Nel determinare a livello regionale gli effetti economici della contrattazione integrativa si terrà conto della previsione di investimenti, della programma- zione regionale e dell’andamento dell’occupazione del settore nel territorio. In alternativa al salario integrativo di competenza del Cirl, previa opzione concordata in azienda tra datore di lavoro ed organizzazioni sindacali, uni- tamente alla rappresentanza aziendale dei lavoratori, potranno essere sotto- scritti accordi per la erogazione di remunerazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Tali erogazioni, pertanto, dovranno avere le caratteristiche idonee per l’ap- plicazione del regime contributivo e fiscale agevolato previsto dalla legisla- zione vigente. I criteri generali e le modalità per la corresponsione di tali erogazioni per ogni singolo progetto territoriale e/o di azienda potranno essere definiti dai Cirl, fermo restando che l’analisi dei risultati e la conseguente erogazione dei premi compete in via esclusiva al livello aziendale. L’intesa tra le parti in azienda per l’esercizio, anche successivo, delle opzioni concordate di cui all’8° comma del presente articolo dovrà essere definita an- tecedentemente alla data di decorrenza del Cirl. Nell’ambito dell’autonomia dei cicli negoziali, il rinnovo della contrattazione di 2° livello si colloca in un tempo intermedio nell’arco di vigenza del CCNL. Al fine di consentire la stipula del Cirl nel tempo indicato al comma prece- dente, la relativa piattaforma dovrà essere presentata almeno 2 mesi prima della scadenza e la parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni dal ricevimento delle stesse. Il Cirl ha durata triennale. Resta esclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazione di ma- terie definite nel CCNL. Le materie rinviate alla competenza del Cirl sono pertanto esclusivamente le seguenti:
a) aggiunta di figure professionali esistenti nelle realtà territoriali ove non contemplate nella classificazione del CCNL (artt. 35 e 49);
b) norme riguardanti la gestione di informazioni secondo quanto previsto dall’art. 3;
c) individuazione dei fabbisogni di formazione professionale (artt. 3 e 21) e individuazione dei percorsi formativi anche avvalendosi del fondo per la formazione continua – XXX.XXXX . in alternativa occorrerà rinvenire di concerto con le Istituzioni competenti risorse e strumenti nell’ambito delle misure previste dai documenti di programmazione adottati;
d) equipaggiamento protettivo personale relativo ad attività specifiche svolte dai lavoratori ed altre materie espressamente rinviate dall’art. 22;
e) definizione delle condizioni e delle modalità di reperibilità (art. 56);
f) trattamento missioni e trasferte alternativo a quello previsto dal CCNL e diverse modalità di rimborso spese (art. 16);
g) mensa, nonché l’eventuale concessione di buoni pasto (art. 58);
h) diritti sindacali e distacchi di competenza regionale (artt. 4 e 5);
i) commissioni regionali pari opportunità (art. 19);
l) salario integrativo (artt. 39 e 52);
m) criteri di precedenza per le riassunzioni (art. 48);
n) ogni altra materia espressamente rinviata al secondo livello di contratta- zione dal testo del CCNL.
o) il trattamento dei lavoratori che esercitano in modo strutturale ed orga- nico l’attività antincendio, tenendo conto della disciplina legislativa sta- bilita a livello regionale.
p) eventuale costituzione di un osservatorio regionale composto dalle parti firmatarie i cui compiti saranno definiti dalle Parti. Le materie inerenti l’organizzazione del lavoro, la gestione dell’orario di la- voro, le modalità di godimento dei permessi per diritto allo studio (art. 18), i criteri di rotazione per gli operai addetti ai lavori nocivi (art. 22), il turnover, le garanzie occupazionali (art. 48) potranno essere oggetto di confronto a li- vello territoriale o aziendale su specifica indicazione dei Cirl. L’individuazione dei centri di raccolta avviene con le modalità previste dal- l’art. 54. Nelle regioni ove non sia stato stipulato accordo di armonizzazione tra la contrattazione territoriale esistente ed il CCNL, le parti territoriali si incon- treranno a tal fine entro il 31.12.2011. Si dovrà tener presente che sono da considerarsi salario integrativo a tutti gli effetti:
a) le quote eccedenti la misura delle indennità fissate nel CCNL;
b) il premio di produzione od analoghi premi di natura collettiva che, ove ragguagliati ad anno, saranno mensilizzati per impiegati ed Oti e riportati a paga oraria per gli Otd;
c) i minimi di stipendio integrativo in vigore per gli impiegati che saranno corrisposti in aggiunta ai minimi del CCNL. Tali minimi integrativi costi- tuiscono la base per la definizione del salario integrativo regionale di cui all’art. 2 del CCNL.
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