Common use of Struttura ed assetto del contratto Clause in Contracts

Struttura ed assetto del contratto. Il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve es- sere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, sostitui- sce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi, accordi speciali, usi e consuetudini che si riferiscono unicamente ai soggetti di cui al precedente art. 1 fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge. Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. Le parti con il presente contratto realizzano gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo 23 luglio 1993; pertanto la struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e aziendale o di bacino. Il Contratto nazionale ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella retributiva e definisce il sistema di relazioni tra le parti, le condizioni normative ed economiche relative alle diverse prestazioni di lavoro nonché il ruolo e le competenze della contrattazione di livello azien- dale o di bacino. Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL è coerente con i tassi di inflazione programmati assunti come obiettivo co- mune nell’ambito della concertazione per la politica dei redditi. Nel deter- minare tali effetti si tiene conto dell’obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, delle tendenze economiche generali, della situazione economica, dell’andamento e delle prospettive della com- petitività e del mercato del lavoro del settore. In sede di rinnovo biennale dei minimi retributivi contrattuali si tiene inol- tre conto della comparazione fra inflazione programmata e quella effetti- vamente intervenuta nel precedente biennio. La contrattazione di secondo livello, nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo 23 Luglio 1993, si svolgerà di norma a livello aziendale e/o ter- ritoriale. Nel rispetto dei cicli negoziali le materie della contrattazione ai diversi livelli non potranno sovrapporsi od essere ripetitive. Le erogazioni di secondo livello saranno strettamente correlate ai risul- tati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati dalle parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano; potranno essere impegnati anche i margini di produttività eccedenti quelli eventualmente già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi nazionali nonché i risultati legati al- l’andamento economico delle imprese. A livello aziendale e/o territoriale saranno inoltre regolate le seguenti materie: • esame di nuove forme di organizzazione produttiva e del lavoro, di flessibilità degli orari al fine di consolidare ed ampliare i livelli occu- pazionali; • individuazione di figure professionali non comprese nella classifica- zione di cui all’art. 28 del CCNL e loro inserimento nell’inquadra- mento contrattuale; • disciplina, da concordare con le organizzazioni sindacali, aziendali o territoriali dell’impiego delle ore lavorate oltre quelle contrattuali in caso di regime di flessibilità (Banca delle ore); • iniziative per l’attuazione del diritto alla salute; • diritto allo studio e individuazione delle necessità di formazione pro- fessionale; • mobilità; • trasporti; • part - time; • contratti a termine, secondo le previsioni e nei limiti previsti nel CCNL; • tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e si- curezza nei luoghi di lavoro; • modalità di svolgimento dell’attività di patronato sindacale; • individuazione di modalità per assicurare l’effettivo godimento dei ri- posi in caso di continuità dell’attività produttiva; • contratti di gradualità; • altre materie espressamente demandate dal presente CCNL. Gli accordi di tale livello, secondo quanto previsto dal protocollo del 23 luglio ‘93, hanno durata quadriennale. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche in ogni modo denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, men- tre la parte fissa sarà conservata. Le parti si danno atto che la presenza di accordi o piattaforme aziendali non è ostativa per accordi o piattaforme di bacino.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Struttura ed assetto del contratto. Il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve es- sere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, sostitui- sce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi, accordi speciali, usi e consuetudini che si riferiscono unicamente ai soggetti di cui al precedente art. 1 fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge. Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. Le parti con il presente contratto realizzano gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo 23 luglio 1993; pertanto la La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e aziendale o di bacinointegrativo decentrato. Il Contratto nazionale CCNL ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella retributiva e definisce il sistema ruolo di relazioni tra le partiunificante centralità in rapporto anche alle re- lazioni sindacali, le di definizione delle condizioni normative ed sia economiche relative alle diverse che nor- mative delle prestazioni di lavoro nonché il ruolo e le competenze della che si svolgono nelle cooperative che sono vincolate alla sua applicazione, di precisa fissazione delle materie rinviate alla competenza del livello di contrattazione di livello azien- dale o di bacinointegrativa. Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL è coerente con utilizzerà i tassi di inflazione programmati assunti come obiettivo co- mune nell’ambito della concertazione per la politica dei redditi. Nel deter- minare tali effetti si tiene conto dell’obiettivo mirato alla salvaguardia del inflazione, con l’obiettivo di salvaguardare il potere di acquisto delle retribuzioni, tenendo conto delle tendenze economiche generali, della situazione economica, dell’andamento e delle prospettive della com- petitività competitività e del mercato del lavoro del settore. In sede di rinnovo biennale dei minimi retributivi contrattuali si tiene inol- tre La contrattazione territoriale (regionale, interprovinciale, provinciale) terrà conto della comparazione fra inflazione programmata situazione e delle prospettive economiche ed occupa- zionali del settore, dei margini di produttività media che potrà essere impegnata, eccedente quella effetti- vamente intervenuta eventualmente già utilizzata a livello na- zionale, salvaguardando la competitività delle imprese cooperative nel precedente bienniosettore medesimo. La contrattazione integrativa territoriale può essere sostituita da ac- cordi, ad essa alternativi, per settore merceologico territoriale, anche regionale, interprovinciale o provinciale o, limitatamente alle materie previste dal successivo punto c) del presente articolo, per singola impre- sa cooperativa o consorzio. Le realtà produttive interessate da tali accordi alternativi verranno pertanto escluse dall’ambito della valutazione di secondo cui al primo comma. Nei territori nei quali non è ancora presente, anche di fatto, una con- trattazione di 2° livello avente valenza economica, se entro 12 mesi dalla presentazione di una piattaforma da parte di Fai-Flai-Uila non sarà sot- toscritto l’accordo per l’istituzione del contratto di 2° livello, nel rispetto le imprese che applicano il presente Xxxx erogheranno ai lavoratori un elemento sostitutivo territoriale del seguente importo. Analogamente tale elemento sostitutivo sarà erogato nei casi in cui sia presente contrattazione aziendale o di quanto previsto dal Protocollo 23 Luglio 1993settore merceologico ai sensi della seguente lettera d). In via transitoria, si svolgerà di norma a livello aziendale e/o ter- ritoriale. Nel rispetto dei cicli negoziali le materie della per la vigenza del presente contratto 2016-2019, lo spazio temporale dedicato alla contrattazione ai diversi livelli non potranno sovrapporsi od essere ripetitive. Le erogazioni di secondo livello di cui ai precedenti commi è quantificato in 24 mesi. 1° 16,40 2° 14,74 3° 13,57 4° 12,62 5° 12,00 6° 11,65 7° 10,81 Area np 9,12 Gli importi di cui sopra saranno strettamente correlate corrisposti per 12 mensilità e non incideranno su alcun istituto di legge e di contratto ivi compreso il TFR. Tali importi saranno rapportati al periodo di lavoro utilizzando i divisori contrattuali e, per gli Otd, non incideranno sul terzo elemento. In fase di prima applicazione l’elemento sostitutivo sarà corrisposto fino a concorrenza di eventuali compensi di tipo collettivo o individuale erogati aziendalmente a tale titolo. Le parti, al fine di diffondere la contrattazione di 2° livello, con particolare riguardo alla materia delle erogazioni legate alla produtti- vità, condividono le linee guida di cui all’allegato 10. Tali linee guida non hanno alcun contenuto precettivo ma solo di carattere esempli- ficativo. La erogazione di retribuzione derivante da accordi a livello di set- tore merceologico o aziendale o consortile è esclusivamente e stretta- mente correlata ai risul- tati risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, programmi concordati dalle tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano; potranno essere impegnati anche disponga- no compresi i margini di produttività eccedenti quelli produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, eccedente quella eventualmente già utilizzati utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi nazionali del CCNL, nonché i ai risultati legati al- l’andamento all’andamento economico delle impreseimprese cooperative. A livello aziendale e/o territoriale saranno inoltre regolate Tali erogazioni integrative avranno pertanto la caratteristica di totale variabilità e non determinabilità a priori. Con le seguenti materie: • esame di nuove forme di organizzazione produttiva succitate connotazioni, pertanto, le stesse erogazioni avranno i requisiti per l’applicazione del particolare regime contributivo e del lavoro, di flessibilità degli orari al fine di consolidare ed ampliare i livelli occu- pazionali; • individuazione di figure professionali non comprese nella classifica- zione di cui all’art. 28 del CCNL e loro inserimento nell’inquadra- mento contrattuale; • disciplina, da concordare con le organizzazioni sindacali, aziendali o territoriali dell’impiego delle ore lavorate oltre quelle contrattuali in caso di regime di flessibilità (Banca delle ore); • iniziative per l’attuazione del diritto alla salute; • diritto allo studio e individuazione delle necessità di formazione pro- fessionale; • mobilità; • trasporti; • part - time; • contratti a termine, secondo le previsioni e nei limiti fiscale previsti nel CCNL; • tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e si- curezza nei luoghi di lavoro; • modalità di svolgimento dell’attività di patronato sindacale; • individuazione di modalità per assicurare l’effettivo godimento dei ri- posi in caso di continuità dell’attività produttiva; • contratti di gradualità; • altre materie espressamente demandate dal presente CCNL. Gli accordi di tale livello, secondo quanto previsto dal protocollo del 23 luglio ‘93, hanno durata quadriennale. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche in ogni modo denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, men- tre la parte fissa sarà conservatadalla vigente legislazione. Le parti si danno atto atto, inoltre, che le medesime erogazioni non sono computabili agli effetti legali e dei vari istituti contrattuali, ivi compreso il TFR e le mensilità aggiuntive. Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la de- finizione degli obiettivi della contrattazione di 2° livello, reperibili anche attraverso l’esercizio del sistema di informazione previsto dal presen- te CCNL, le parti valuteranno le condizioni del settore merceologico o dell’impresa, del lavoro e le prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell’andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Gli accordi per settore merceologico territoriale prevederanno, tra l’altro, parametri, criteri e quantità delle predette erogazioni demandan- do al livello aziendale la verifica tra le parti dei risultati raggiunti ai fini della conseguente effettiva erogazione dei premi nelle singole imprese. La contrattazione di 2° livello (territoriale, di settore merceologico, aziendale o consortile) ha durata quadriennale, si svolge una sola volta in un tempo intermedio nell’arco di vigenza del CCNL ed i suoi effetti per il presente CCNL non potranno decorrere prima del 1.7.2018. Entro e non oltre, il 1.1.2018 o non oltre sei mesi dalla scadenza del contratto integrativo se successiva al 1.1.2018 le parti a livello territoria- le competente concorderanno le aree di competenza della contrattazio- ne di 2° livello (territoriale o di settore merceologico). Entro la stessa data le parti a livello aziendale concorderanno l’eser- cizio della contrattazione a livello di impresa cooperativa o di consorzio. In caso di mancato accordo sarà applicata la contrattazione di 2° livello territoriale o di settore merceologico. Le piattaforme sindacali, in coerenza con le intese intervenute tra le parti, saranno presentate entro il 30.9.2017 o non oltre tre mesi pri- ma della scadenza del contratto integrativo applicato, se successiva al 31.12.2017. Sono fatti salvi i tempi e le procedure previste dagli accordi di 2° livel- lo preesistenti a livello di settore merceologico, aziendale o consortile. Fermo restando quanto previsto sopra, le Parti concordano che la presenza ricontrattazione degli accordi in vigore non potrà comunque aver luogo prima del 31.8.2017, fatte salve le contrattazioni già in essere alla firma del presente accordo. non potrà svolgersi nell’anno solare in cui sia previsto il rinnovo del CCNL. Fermo restando che non sono di accordi o piattaforme aziendali non è ostativa competenza della contrattazione di secondo livello le materie definite nel CCNL e confermata l’alternatività di un livello integrativo rispetto ad altro anche per accordi o piattaforme singole materie, quel- le rinviate alla contrattazione di bacino.II livello dal presente CCNL, in coerenza con le norme del presente articolo, sono esclusivamente le seguenti:

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Struttura ed assetto del contratto. Premessa Il presente contrattoCCNL intende proporre alle imprese destinatarie, un documento di rivalutazione profonda del sostegno al lavoro per i settori in esso indicati. Rifacendosi alle attuali modifiche legislative vigenti ( a partire dai decreti attuativi della Legge 183/2014 detta “Jobs Act” i decreti 148,149,150 e 151 del 2015 ) la stesura del CCNL presente, ha previsto importanti modifiche, impegnando le Parti in un dibattito che rendesse possibile, alla luce dell’attuale crisi, la miglior condizione auspicabile per tutto il periodo della sua validità deve es- sere considerato i lavoratori agricoli, coerentemente con le restrizioni comportate dall’abrogazione dell’articolo 18 dello statuto dei lavoratori. Ne è emerso così un complesso normativo unitario ed inscindibilenuovo CCNL che cercando di dirimere le attuali controversie, sostitui- sce ad ogni effetto le norme soprattutto alla luce di tutti i precedenti contratti collettiviuna crisi economica globale, accordi speciali, usi e consuetudini che si riferiscono unicamente ai soggetti di cui al precedente art. 1 fatte salve le potesse individuare reali condizioni di miglior favore previste dalla leggemiglioramento salariale. Per quanto non previsto dal presente Augurandosi di aver operato nel migliore dei modi possibili, le Parti hanno sottoscritto questo contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. Le parti con il presente contratto realizzano gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo 23 luglio 1993; pertanto la sentimento di un autentica revisione delle principali voci centrali dell’attuale dibattito giuslavoristico, pur mantenendo inalterate le voci che, ormai consolidate nella contrattazione nazionale, restano un punto fermo per l’elaborazione di un CCNL del settore agricolo . La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e aziendale o di bacinoprovinciale. Il Contratto nazionale Il CCNL ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella retributiva e definisce il sistema di relazioni tra le parti, le condizioni normative ed economiche relative alle diverse prestazioni di lavoro lavoro, nonché il ruolo e le competenze della contrattazione del livello provinciale di livello azien- dale o di bacinocontrattazione. Per quanto concerne gli La dinamica degli effetti economici da esso prodotti, il CCNL è e dei minimi salariali di area nell’ambito del rinnovo quadriennale dovrà riferirsi al primo biennio di validità e sarà coerente con i tassi di inflazione programmati programmata assunti come obiettivo co- mune comune nell’ambito della concertazione per la politica dei redditi. Nel deter- minare tali effetti si tiene Per la definizione di detta dinamica sarà tenuto conto delle politiche concordate nelle sessioni di politica dei redditi e dell’occupazione, dell’obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto d’acquisto delle retribuzioni, delle tendenze economiche generali, della situazione economica, dell’andamento e delle prospettive della com- petitività generali dell’economia e del mercato del lavoro lavoro, del settoreraffronto competitivo e degli andamenti specifici del settore agricolo. In sede Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo, sarà corrisposto un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato “indennità di vacanza contrattuale”. L’importo di tale elemento sarà pari al 30 per cento del tasso d’inflazione programmata applicato sui minimi salariali di area vigenti, ove è inclusa la ex indennità di contingenza . Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50 per cento dell’inflazione programmata. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo biennale dei minimi retributivi contrattuali si tiene inol- tre conto della comparazione fra inflazione programmata e quella effetti- vamente intervenuta nel precedente bienniodel contratto la “indennità di vacanza contrattuale” cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori. La contrattazione data di secondo livelloinizio della corresponsione della “indennità di vacanza contrattuale” come sopra disciplinata slitta, nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo 23 Luglio 1993, si svolgerà di norma a livello aziendale e/o ter- ritoriale. Nel rispetto dei cicli negoziali le materie della contrattazione ai diversi livelli non potranno sovrapporsi od essere ripetitive. Le erogazioni di secondo livello saranno strettamente correlate ai risul- tati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati dalle parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano; potranno essere impegnati anche i margini di produttività eccedenti quelli eventualmente già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi nazionali nonché i risultati legati al- l’andamento economico delle imprese. A livello aziendale e/o territoriale saranno inoltre regolate le seguenti materie: • esame di nuove forme di organizzazione produttiva e del lavoro, di flessibilità degli orari al fine di consolidare ed ampliare i livelli occu- pazionali; • individuazione di figure professionali non comprese nella classifica- zione di cui all’art. 28 del CCNL e loro inserimento nell’inquadra- mento contrattuale; • disciplina, da concordare con le organizzazioni sindacali, aziendali o territoriali dell’impiego delle ore lavorate oltre quelle contrattuali in caso di regime ritardata presentazione delle piattaforme, di flessibilità (Banca delle ore); • iniziative per l’attuazione del diritto alla salute; • diritto allo studio e individuazione delle necessità un periodo pari ai giorni di formazione pro- fessionale; • mobilità; • trasporti; • part - time; • contratti a termine, secondo le previsioni e nei limiti previsti nel CCNL; • tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e si- curezza nei luoghi di lavoro; • modalità di svolgimento dell’attività di patronato sindacale; • individuazione di modalità per assicurare l’effettivo godimento dei ri- posi in caso di continuità dell’attività produttiva; • contratti di gradualità; • altre materie espressamente demandate dal presente CCNL. Gli accordi di tale livello, secondo quanto previsto dal protocollo del 23 luglio ‘93, hanno durata quadriennale. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche in ogni modo denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, men- tre la parte fissa sarà conservata. Le parti si danno atto che la presenza di accordi o piattaforme aziendali non è ostativa per accordi o piattaforme di bacinoritardo.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Dell’agricoltura

Struttura ed assetto del contratto. Il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve es- sere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, sostitui- sce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi, accordi speciali, usi e consuetudini che si riferiscono unicamente ai soggetti di cui al precedente art. 1 fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge. Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. Le parti con il presente contratto realizzano gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo 23 luglio 1993; pertanto la La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e aziendale o di bacinoed inte- grativo decentrato. Il Contratto nazionale CCNL ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella retributiva e definisce il sistema ruolo di unificante centralità in rapporto anche alle relazioni tra le partisin- dacali, le di definizione delle condizioni sia economiche che normative ed economiche relative alle diverse delle prestazioni di lavoro nonché il ruolo e le competenze della che si svolgono nelle cooperative che sono vincolate alla sua applicazione, di precisa fissazione delle materie rinviate alla competenza del livello di contrattazione di livello azien- dale o di bacinointegrativa. Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL è coerente con utilizzerà i tassi di inflazione programmati assunti come obiettivo co- mune nell’ambito della concertazione per la politica dei redditi. Nel deter- minare tali effetti si tiene conto dell’obiettivo mirato alla salvaguardia del inflazione, con l’obiettivo di salvaguardare il potere di acquisto delle retribuzioni, tenendo conto delle tendenze economiche generali, della situazione situa- zione economica, dell’andamento e delle prospettive della com- petitività competitività e del mercato del lavoro del settore. In sede di rinnovo biennale dei minimi retributivi contrattuali si tiene inol- tre La contrattazione territoriale (regionale, interprovinciale, provinciale) terrà conto della comparazione fra inflazione programmata situazione e delle prospettive economiche ed occupazionali del settore, dei margini di produttività media che potrà essere impegnata, ecce- dente quella effetti- vamente intervenuta eventualmente già utilizzata a livello nazionale, salvaguardando la competitività delle imprese cooperative nel precedente bienniosettore medesimo. La contrattazione integrativa territoriale può essere sostituita da accordi, ad essa alternativi, per settore merceologico territoriale, anche regionale, inter- provinciale o provinciale o, limitatamente alle materie previste dal successivo punto c) del presente articolo, per singola impresa cooperativa o consorzio. Le realtà produttive interessate da tali accordi alternativi verranno pertanto escluse dall’ambito della valutazione di secondo cui al primo comma. Nei territori nei quali non è ancora presente, anche di fatto, una contratta- zione di 2° livello avente valenza economica, se dopo 12 mesi dalla presen- tazione di una piattaforma da parte di FAI-FLAI-UILA non sarà sottoscritto l’accordo per l’istituzione del contratto di 2° livello, nel rispetto le imprese che applicano il presente CCNL erogheranno ai lavoratori un elemento sostitutivo territoriale del seguente importo. Analogamente tale elemento sostitutivo sarà erogato nei casi in cui sia pre- sente contrattazione aziendale o di quanto previsto dal Protocollo 23 Luglio 1993settore merceologico ai sensi della se- guente lettera d). Gli importi di cui sopra saranno corrisposti per 12 mensilità e non incide- ranno su alcun istituto di legge e di contratto ivi compreso il TFR. Tali importi saranno rapportati al periodo di lavoro utilizzando i divisori contrattuali e, si svolgerà per gli Otd, non incideranno sul terzo elemento. In fase di norma prima applicazione l’elemento sostitutivo sarà corrisposto fino a concorrenza di eventuali compensi di tipo collettivo o individuale erogati aziendalmente a tale titolo. La erogazione di retribuzione derivante da accordi a livello di settore mer- ceologico o aziendale e/o ter- ritoriale. Nel rispetto dei cicli negoziali le materie della contrattazione consortile è esclusivamente e strettamente correlata ai diversi livelli non potranno sovrapporsi od essere ripetitive. Le erogazioni di secondo livello saranno strettamente correlate ai risul- tati risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, programmi concordati dalle tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano; potranno essere impegnati anche dispongano compresi i margini di produttività eccedenti quelli produt- tività, che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, eccedente quella eventualmente già utilizzati utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi nazionali del CCNL, nonché i ai risultati legati al- l’andamento all’andamento economico delle impreseimprese cooperative. A livello aziendale e/o territoriale saranno inoltre regolate Tali erogazioni integrative avranno pertanto la caratteristica di totale varia- bilità e non determinabilità a priori. Con le seguenti materie: • esame di nuove forme di organizzazione produttiva succitate connotazioni, pertanto, le stesse erogazioni avranno i re- quisiti per l’applicazione del particolare regimi contributivo e del lavoro, di flessibilità degli orari al fine di consolidare ed ampliare i livelli occu- pazionali; • individuazione di figure professionali non comprese nella classifica- zione di cui all’art. 28 del CCNL e loro inserimento nell’inquadra- mento contrattuale; • disciplina, da concordare con le organizzazioni sindacali, aziendali o territoriali dell’impiego delle ore lavorate oltre quelle contrattuali in caso di regime di flessibilità (Banca delle ore); • iniziative per l’attuazione del diritto alla salute; • diritto allo studio e individuazione delle necessità di formazione pro- fessionale; • mobilità; • trasporti; • part - time; • contratti a termine, secondo le previsioni e nei limiti fiscale previsti nel CCNL; • tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e si- curezza nei luoghi di lavoro; • modalità di svolgimento dell’attività di patronato sindacale; • individuazione di modalità per assicurare l’effettivo godimento dei ri- posi in caso di continuità dell’attività produttiva; • contratti di gradualità; • altre materie espressamente demandate dal presente CCNL. Gli accordi di tale livello, secondo quanto previsto dal protocollo del 23 luglio ‘93, hanno durata quadriennale. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche in ogni modo denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, men- tre la parte fissa sarà conservatadalla vigente legislazione. Le parti si danno atto atto, inoltre, che le medesime erogazioni non sono computabili agli effetti legali e dei vari istituti contrat- tuali, ivi compreso il TFR e le mensilità aggiuntive. Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la presenza definizione degli obiettivi della contrattazione di 2° livello, reperibili anche attraverso l’eser- cizio del sistema di informazione previsto dal presente CCNL, le parti valute- ranno le condizioni del settore merceologico o dell’impresa, del lavoro e le prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell’andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Gli accordi per settore merceologico territoriale prevederanno, tra l’altro, pa- rametri, criteri e quantità delle predette erogazioni demandando al livello aziendale la verifica tra le parti dei risultati raggiunti ai fini della conseguente effettiva erogazione dei premi nelle singole imprese. La contrattazione di 2° livello (territoriale, di settore merceologico, aziendale o consortile) ha durata triennale, si svolge una sola volta in un tempo inter- medio nell’arco di vigenza del CCNL ed i suoi effetti per il presente CCNL non potranno decorrere prima del 1.1.2012. Entro e non oltre il 30.6.2011 o non oltre sei mesi dalla scadenza del con- tratto integrativo, se successiva al 30.6.2011, le parti a livello territoriale com- petente concorderanno le aree di competenza della contrattazione di 2° livello (territoriale o di settore merceologico). Entro la stessa data le parti a livello aziendale concorderanno l’esercizio della contrattazione a livello di impresa cooperativa o di consorzio. In caso di man- cato accordo sarà applicata la contrattazione di 2° livello territoriale o di set- tore merceologico. Le piattaforme aziendali sindacali, in coerenza con le intese intervenute tra le parti, sa- ranno presentate entro il 30.9.2011 o non è ostativa oltre tre mesi prima della scadenza del contratto integrativo applicato, se successiva al 31.12.2011. Sono fatti salvi i tempi e le procedure previste dagli accordi di 2° livello pree- sistenti a livello di settore merceologico, aziendale o consortile. Fermo restando che non sono di competenza della contrattazione di secondo livello le materie definite nel CCNL e confermata l’alternatività di un livello in- tegrativo rispetto ad altro anche per accordi o piattaforme singole materie, quelle rinviate alla con- trattazione di bacino.II livello dal presente CCNL, in coerenza con le norme del presente articolo, sono esclusivamente le seguenti:

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Struttura ed assetto del contratto. Il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve es- sere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, sostitui- sce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi, accordi speciali, usi e consuetudini che si riferiscono unicamente ai soggetti di cui al precedente art. 1 fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge. Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. Le parti con il presente contratto realizzano gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo 23 luglio 1993; pertanto la La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e livello nazionale, aziendale e/o di bacinoterritoriale. Il Contratto nazionale CCNL ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella retributiva e definisce il sistema ruolo di unificante centralità in rapporto anche alle relazioni tra le partisindacali, le di definizione delle condizioni sia economiche che normative ed economiche relative alle diverse delle prestazioni di lavoro nonché il ruolo e le competenze della che si svolgono nelle cooperative che sono vincolate alla sua applicazione, di precisa fissazione delle materie rinviate alla competenza del livello di contrattazione di livello azien- dale o di bacinointegrativa. Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL è coerente con i tassi di inflazione programmati assunti come obiettivo co- mune nell’ambito comune nell'ambito della concertazione per la politica dei redditi. Nel deter- minare determinare tali effetti effetti, si tiene conto dell’obiettivo dell'obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, delle tendenze economiche generali, della situazione economica, dell’andamento dell'andamento e delle prospettive della com- petitività competitività e del mercato del lavoro del settore. In sede di rinnovo biennale dei minimi retributivi contrattuali si tiene inol- tre inoltre conto della comparazione fra inflazione tra l'inflazione programmata e quella effetti- vamente effettivamente intervenuta nel precedente biennio, fermi restando i riferimenti di cui al precedente comma. La Le parti si danno reciprocamente atto che il secondo livello di contrattazione nel rispetto di quanto previsto al punto 3 del capitolo Assetti Contrattuali del Protocollo del 23 luglio '93, che si intende integralmente richiamato, verrà realizzato in conformità con le modalità stabilite dalle parti. Gli accordi di tale livello, secondo quanto previsto dal protocollo del 23 luglio '93, hanno durata quadriennale. Nel corso della sua vigenza le parti, nei tempi che saranno ritenuti necessari, svolgeranno procedure di informazione, consultazione, verifica e contrattazione prevista dalle leggi, dai Ccnl, dagli accordi collettivi e dalla prassi negoziale vigente, per la gestione degli effetti sociali connessi alle trasformazioni aziendali quali le innovazioni tecnologiche, organizzative ed i processi di ristrutturazione che influiscono sulle condizioni di sicurezza, di lavoro e di occupazione anche in relazione alla legge sulle pari opportunità. Le erogazioni di secondo livello, devono aver caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo - previdenziale previsto dalla normativa di legge emanata in attuazione del protocollo del 23 luglio. In occasione della contrattazione di secondo livello, per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa e comunque fino a due mesi successivi alla scadenza dell'accordo precedente saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione particolare del ricorso ad agitazioni relative alla predetta piattaforma. Potranno essere concordate tra le parti, particolari norme riguardanti: - tutti i nastri orari, distribuzione di lavoro attraverso uno o più regimi di orario turni continui, turni spezzati, fasce differenziate; - forme di flessibilità; - diritto allo studio e formazione professionale; - mobilità; - trasporti; - part-time; - contratti a termine, secondo le previsioni e nei limiti previsti nel Ccnl; - occupazione; - tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente sicurezza nei luoghi di lavoro; - modalità di svolgimento dell'attività di patronato sindacale; - la contrattazione aziendale riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto di quanto previsto dal Protocollo 23 Luglio 1993, si svolgerà di norma a livello aziendale e/o ter- ritoriale. Nel rispetto dei cicli negoziali le materie della contrattazione ai diversi livelli non potranno sovrapporsi od essere ripetitivequelli retributivi propri del Ccnl. Le erogazioni del livello di secondo livello saranno contrattazione aziendale sono strettamente correlate ai risul- tati risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati dalle tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano; potranno essere impegnati anche , compresi i margini di produttività eccedenti quelli produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, eccedente quella eventualmente già utilizzati utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi nazionali a livello di Ccnl, nonché i ai risultati legati al- l’andamento all'andamento economico delle imprese. A livello aziendale e/o territoriale saranno inoltre regolate le seguenti materie: • esame di nuove forme di organizzazione produttiva e del lavoro, di flessibilità degli orari al fine di consolidare ed ampliare i livelli occu- pazionalidell'impresa; • individuazione di figure professionali non comprese nella classifica- zione di cui all’art. 28 del CCNL e loro inserimento nell’inquadra- mento contrattuale; • disciplina, da concordare con le organizzazioni sindacali, aziendali o territoriali dell’impiego delle ore lavorate oltre quelle contrattuali in caso di regime di flessibilità (Banca delle ore); • iniziative per l’attuazione del diritto alla salute; • diritto allo studio e individuazione delle necessità di formazione pro- fessionale; • mobilità; • trasporti; • part - time; • contratti a termine, secondo le previsioni e nei limiti previsti nel CCNL; • tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e si- curezza nei luoghi di lavoro; • modalità di svolgimento dell’attività di patronato sindacale; • individuazione di modalità per assicurare l’effettivo godimento dei ri- posi in caso di continuità dell’attività produttiva; • contratti di gradualità; • altre materie espressamente demandate dal presente CCNL. Gli accordi di tale livello, secondo quanto previsto dal protocollo del 23 luglio ‘93, hanno durata quadriennale. Laddove laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche in ogni modo comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell’ambito nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, men- tre mentre la parte fissa sarà conservata; - altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente Ccnl; - in materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di esame, ove già non siano presenti nel presente Ccnl, le eventuali qualifiche specifiche presenti all'interno dell'azienda. Le parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare le parti relative all'esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione del lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la presenza contrattazione aziendale o territoriale, in riferimento a programmi di innovazione. Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente Ccnl e, per i datori di lavoro delle rispettive Associazioni rappresentative. Le relative piattaforme non potranno essere presentate prima del 01.07.2004, fermo restando che gli effetti economici degli accordi o piattaforme aziendali non è ostativa per accordi o piattaforme potranno avere decorrenza anteriore a 01.01.2005. Nella contrattazione di bacino2° livello verranno concordate tra le parti le quote di massa-vestiario da destinare ai dipendenti in base alla tipologia di lavoro svolto.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Non Imbarcato Dipendente Da Cooperative Esercenti Attività Di Pesca Marittima Attività Di Maricoltura, Acquacoltura E Vallicoltura

Struttura ed assetto del contratto. Il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve es- sere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, sostitui- sce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi, accordi speciali, usi e consuetudini che si riferiscono unicamente ai soggetti di cui al precedente art. 1 fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge. Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. Le parti con il presente contratto realizzano gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo 23 luglio 1993; pertanto la La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e livello nazionale, aziendale e/o di bacinoterritoriale. Il Contratto nazionale CCNL ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella retributiva e definisce il sistema ruolo di unificante centralità in rapporto anche alle relazioni tra le partisindacali, le di definizione delle condizioni sia economiche che normative ed economiche relative alle diverse delle prestazioni di lavoro nonché il ruolo e le competenze della che si svolgono nelle cooperative che sono vincolate alla sua applicazione, di precisa fissazione delle materie rinviate alla competenza del livello di contrattazione di livello azien- dale o di bacinointegrativa. Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL è coerente con i tassi di inflazione programmati assunti come obiettivo co- mune nell’ambito comune nell'ambito della concertazione per la politica dei redditi. Nel deter- minare determinare tali effetti effetti, si tiene conto dell’obiettivo dell'obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, delle tendenze economiche generali, della situazione economica, dell’andamento dell'andamento e delle prospettive della com- petitività competitività e del mercato del lavoro del settore. In sede di rinnovo biennale dei minimi retributivi contrattuali si tiene inol- tre inoltre conto della comparazione fra inflazione tra l'inflazione programmata e quella effetti- vamente effettivamente intervenuta nel precedente biennio, fermi restando i riferimenti di cui al precedente comma. La Le parti si danno reciprocamente atto che il secondo livello di contrattazione nel rispetto di quanto previsto al punto 3 del capitolo Assetti Contrattuali del Protocollo del 23 luglio '93, che si intende integralmente richiamato, verrà realizzato in conformità con le modalità stabilite dalle parti. Gli accordi di tale livello, secondo quanto previsto dal protocollo del 23 luglio '93, hanno durata quadriennale. Nel corso della sua vigenza le parti, nei tempi che saranno ritenuti necessari, svolgeranno procedure di informazione, consultazione, verifica e contrattazione prevista dalle leggi, dai Ccnl, dagli accordi collettivi e dalla prassi negoziale vigente, per la gestione degli effetti sociali connessi alle trasformazioni aziendali quali le innovazioni tecnologiche, organizzative ed i processi di ristrutturazione che influiscono sulle condizioni di sicurezza, di lavoro e di occupazione anche in relazione alla legge sulle pari opportunità. Le erogazioni di secondo livello, devono aver caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo - previdenziale previsto dalla normativa di legge emanata in attuazione del protocollo del 23 luglio. In occasione della contrattazione di secondo livello, per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa e comunque fino a due mesi successivi alla scadenza dell'accordo precedente saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione particolare del ricorso ad agitazioni relative alla predetta piattaforma. Potranno essere concordate tra le parti, particolari norme riguardanti: - tutti i nastri orari, distribuzione di lavoro attraverso uno o più regimi di orario turni continui, turni spezzati, fasce differenziate; - forme di flessibilità; - diritto allo studio e formazione professionale; - mobilità; - trasporti; - part-time; - contratti a termine, secondo le previsioni e nei limiti previsti nel Ccnl; - occupazione; - tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente sicurezza nei luoghi di lavoro; - modalità di svolgimento dell'attività di patronato sindacale; - la contrattazione aziendale riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto di quanto previsto dal Protocollo 23 Luglio 1993, si svolgerà di norma a livello aziendale e/o ter- ritoriale. Nel rispetto dei cicli negoziali le materie della contrattazione ai diversi livelli non potranno sovrapporsi od essere ripetitivequelli retributivi propri del Ccnl. Le erogazioni del livello di secondo livello saranno contrattazione aziendale sono strettamente correlate ai risul- tati risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati dalle tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano; potranno essere impegnati anche , compresi i margini di produttività eccedenti quelli produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, eccedente quella eventualmente già utilizzati utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi nazionali a livello di Ccnl, nonché i ai risultati legati al- l’andamento all'andamento economico delle imprese. A livello aziendale e/o territoriale saranno inoltre regolate le seguenti materie: • esame di nuove forme di organizzazione produttiva e del lavoro, di flessibilità degli orari al fine di consolidare ed ampliare i livelli occu- pazionalidell'impresa; • individuazione di figure professionali non comprese nella classifica- zione di cui all’art. 28 del CCNL e loro inserimento nell’inquadra- mento contrattuale; • disciplina, da concordare con le organizzazioni sindacali, aziendali o territoriali dell’impiego delle ore lavorate oltre quelle contrattuali in caso di regime di flessibilità (Banca delle ore); • iniziative per l’attuazione del diritto alla salute; • diritto allo studio e individuazione delle necessità di formazione pro- fessionale; • mobilità; • trasporti; • part - time; • contratti a termine, secondo le previsioni e nei limiti previsti nel CCNL; • tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e si- curezza nei luoghi di lavoro; • modalità di svolgimento dell’attività di patronato sindacale; • individuazione di modalità per assicurare l’effettivo godimento dei ri- posi in caso di continuità dell’attività produttiva; • contratti di gradualità; • altre materie espressamente demandate dal presente CCNL. Gli accordi di tale livello, secondo quanto previsto dal protocollo del 23 luglio ‘93, hanno durata quadriennale. Laddove laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche in ogni modo comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell’ambito nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, men- tre mentre la parte fissa sarà conservata; - altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente Ccnl; - in materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di esame, ove già non siano presenti nel presente Ccnl, le eventuali qualifiche specifiche presenti all'interno dell'azienda. Le parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare le parti relative all'esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione del lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la presenza contrattazione aziendale o territoriale, in riferimento a programmi di innovazione. Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente Ccnl e, per i datori di lavoro delle rispettive Associazioni rappresentative. Le relative piattaforme non potranno essere presentate prima del 01.07.2004, fermo restando che gli effetti economici degli accordi o piattaforme aziendali non è ostativa per accordi o piattaforme potranno avere decorrenza anteriore a 01.01.2005. Nella contrattazione di bacino2° livello verranno concordate tra le parti le quote di massa- vestiario da destinare ai dipendenti in base alla tipologia di lavoro svolto.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Non Imbarcato Dipendente Da Cooperative Esercenti Attività Di Pesca Marittima Attività Di Maricoltura, Acquacoltura E Vallicoltura

Struttura ed assetto del contratto. Il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve es- sere essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, sostitui- sce sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi, accordi speciali, usi e consuetudini che si riferiscono unicamente ai soggetti di cui al precedente art. 1 fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge. Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. Le parti con il presente contratto realizzano gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo 23 luglio 1993; pertanto la struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e aziendale o di bacino. Il Contratto nazionale ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella retributiva e definisce il sistema di relazioni tra le parti, le condizioni normative ed economiche relative alle diverse prestazioni di lavoro nonché il ruolo e le competenze della contrattazione di livello azien- dale aziendale o di bacino. Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL è coerente con i tassi di inflazione programmati assunti come obiettivo co- mune comune nell’ambito della concertazione per la politica dei redditi. Nel deter- minare determinare tali effetti si tiene conto dell’obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, delle tendenze economiche generali, della situazione economica, dell’andamento e delle prospettive della com- petitività competitività e del mercato del lavoro del settore. In sede di rinnovo biennale dei minimi retributivi contrattuali si tiene inol- tre inoltre conto della comparazione fra inflazione programmata e quella effetti- vamente effettivamente intervenuta nel precedente biennio. La contrattazione di secondo livello, nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo 23 Luglio 1993, si svolgerà di norma a livello aziendale e/o ter- ritorialea livello di bacino. Le piattaforme rivendicative non potranno essere presentate prima del 1.1.2004 fermo restando che gli effetti economici degli accordi non potranno avere decorrenza anteriore al 1.7.2004. Nel rispetto dei cicli negoziali le materie della contrattazione ai diversi livelli non potranno sovrapporsi od essere ripetitiveripetitive . Le erogazioni di secondo livello saranno strettamente correlate ai risul- tati risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati dalle parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano; potranno essere impegnati anche i margini di produttività eccedenti quelli eventualmente già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi nazionali nonché i risultati legati al- l’andamento all'andamento economico delle imprese. A livello aziendale e/o territoriale di bacino saranno inoltre regolate le seguenti materie: esame di nuove forme di organizzazione produttiva e del lavoro, di flessibilità degli orari al fine di consolidare ed ampliare i livelli occu- pazionalioccupazionali; individuazione di figure professionali non comprese nella classifica- zione classificazione di cui all’art. 28 26 del CCNL e loro inserimento nell’inquadra- mento nell’inquadramento contrattuale; • disciplina, da concordare con le organizzazioni sindacali, aziendali o territoriali ✍ disciplina dell’impiego delle ore lavorate oltre quelle contrattuali in caso di regime di flessibilità (Banca delle ore); iniziative per l’attuazione del diritto alla salute; diritto allo studio e individuazione delle necessità di formazione pro- fessionaleprofessionale; mobilità; trasporti; part - time; contratti a termine, secondo le previsioni e nei limiti previsti nel CCNL; tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e si- curezza sicurezza nei luoghi di lavoro; modalità di svolgimento dell’attività dell'attività di patronato sindacale; individuazione di modalità per assicurare l’effettivo godimento dei ri- posi riposi in caso di continuità dell’attività produttiva; contratti di gradualità; altre materie espressamente demandate dal presente CCNL. Gli accordi di tale livello, secondo quanto previsto dal protocollo del 23 luglio '93, hanno durata quadriennale. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche in ogni modo denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell’ambito nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, men- tre mentre la parte fissa sarà conservata. Le parti si danno atto che la presenza di accordi o piattaforme aziendali non è ostativa per accordi o piattaforme di bacino.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie

Struttura ed assetto del contratto. Il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve es- sere essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, sostitui- sce sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi, accordi speciali, usi e consuetudini che si riferiscono unicamente ai soggetti di cui al precedente art. 1 fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge. Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. Le parti con il presente contratto realizzano gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo 23 luglio 1993; pertanto la struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e aziendale o di bacino. Il Contratto nazionale ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella retributiva e definisce il sistema di relazioni tra le parti, le condizioni normative ed economiche relative alle diverse prestazioni di lavoro nonché il ruolo e le competenze della contrattazione di livello azien- dale aziendale o di bacino. Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL è coerente con i tassi di inflazione programmati assunti come obiettivo co- mune comune nell’ambito della concertazione per la politica dei redditi. Nel deter- minare determinare tali effetti si tiene conto dell’obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, delle tendenze economiche generali, della situazione economica, dell’andamento e delle prospettive della com- petitività competitività e del mercato del lavoro del settore. In sede di rinnovo biennale dei minimi retributivi contrattuali si tiene inol- tre inoltre conto della comparazione fra inflazione programmata e quella effetti- vamente effettivamente intervenuta nel precedente biennio. La contrattazione di secondo livello, nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo 23 Luglio 1993, si svolgerà di norma a livello aziendale e/o ter- ritorialea livello di bacino. Le piattaforme rivendicative non potranno essere presentate prima del 1.1.2004 fermo restando che gli effetti economici degli accordi non potranno avere decorrenza anteriore al 1.7.2004. Nel rispetto dei cicli negoziali le materie della contrattazione ai diversi livelli non potranno sovrapporsi od essere ripetitiveripetitive . Le erogazioni di secondo livello saranno strettamente correlate ai risul- tati risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati dalle parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano; potranno essere impegnati anche i margini di produttività eccedenti quelli eventualmente già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi nazionali nonché i risultati legati al- l’andamento all'andamento economico delle imprese. A livello aziendale e/o territoriale di bacino saranno inoltre regolate le seguenti materie: ? esame di nuove forme di organizzazione produttiva e del lavoro, di flessibilità degli orari al fine di consolidare ed ampliare i livelli occu- pazionalioccupazionali; ? individuazione di figure professionali non comprese nella classifica- zione classificazione di cui all’art. 28 26 del CCNL e loro inserimento nell’inquadra- mento nell’inquadramento contrattuale; • disciplina, da concordare con le organizzazioni sindacali, aziendali o territoriali ? disciplina dell’impiego delle ore lavorate oltre quelle contrattuali in caso di regime di flessibilità (Banca delle ore); ? iniziative per l’attuazione del diritto alla salute; ? diritto allo studio e individuazione delle necessità di formazione pro- fessionaleprofessionale; ? mobilità; ? trasporti; ? part - time; ? contratti a termine, secondo le previsioni e nei limiti previsti nel CCNL; ? tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e si- curezza sicurezza nei luoghi di lavoro; ? modalità di svolgimento dell’attività dell'attività di patronato sindacale; ? individuazione di modalità per assicurare l’effettivo godimento dei ri- posi riposi in caso di continuità dell’attività produttiva; ? contratti di gradualità; ? altre materie espressamente demandate dal presente CCNL. Gli accordi di tale livello, secondo quanto previsto dal protocollo del 23 luglio '93, hanno durata quadriennale. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche in ogni modo denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell’ambito nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, men- tre mentre la parte fissa sarà conservata. Le parti si danno atto che la presenza di accordi o piattaforme aziendali non è ostativa per accordi o piattaforme di bacino.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie

Struttura ed assetto del contratto. Il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve es- sere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, sostitui- sce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi, accordi speciali, usi e consuetudini che si riferiscono unicamente ai soggetti di cui al precedente art. 1 fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge. Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. Le parti con il presente contratto realizzano gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo 23 luglio 1993; pertanto la La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e aziendale o di bacinointegrativo decentrato. Il Contratto nazionale CCNL ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella retributiva e definisce il sistema ruolo di relazioni tra le partiunificante centralità in rapporto anche alle re- lazioni sindacali, le di definizione delle condizioni normative ed sia economiche relative alle diverse che nor- mative delle prestazioni di lavoro nonché il ruolo e le competenze della che si svolgono nelle cooperative che sono vincolate alla sua applicazione, di precisa fissazione delle materie rinviate alla competenza del livello di contrattazione di livello azien- dale o di bacinointegrativa. Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL è coerente con utilizzerà i tassi di inflazione programmati assunti come obiettivo co- mune nell’ambito della concertazione per la politica dei redditi. Nel deter- minare tali effetti si tiene conto dell’obiettivo mirato alla salvaguardia del inflazione, con l’obiettivo di salvaguardare il potere di acquisto delle retribuzioni, tenendo conto delle tendenze economiche generali, della situazione economica, dell’andamento e delle prospettive della com- petitività competitività e del mercato del lavoro del settore. In sede di rinnovo biennale dei minimi retributivi contrattuali si tiene inol- tre La contrattazione territoriale (regionale, interprovinciale, provinciale) terrà conto della comparazione fra inflazione programmata situazione e delle prospettive economiche ed occupaziona- li del settore, dei margini di produttività media che potrà essere impegnata, eccedente quella effetti- vamente intervenuta eventualmente già utilizzata a livello nazionale, salvaguar- dando la competitività delle imprese cooperative nel precedente bienniosettore medesimo. La contrattazione integrativa territoriale può essere sostituita da ac- cordi, ad essa alternativi, per settore merceologico territoriale, anche regionale, interprovinciale o provinciale o, limitatamente alle materie previste dal successivo punto c) del presente articolo, per singola impre- sa cooperativa o consorzio. Le realtà produttive interessate da tali accordi alternativi verranno pertanto escluse dall’ambito della valutazione di secondo cui al primo comma. Nei territori nei quali non è ancora presente, anche di fatto, una con- trattazione di 2° livello avente valenza economica, se entro 12 mesi dalla presentazione di una piattaforma da parte di Fai-Flai-Uila non sarà sot- toscritto l’accordo per l’istituzione del contratto di 2° livello, nel rispetto le imprese che applicano il presente Ccnl erogheranno ai lavoratori un elemento sostitutivo territoriale del seguente importo. Analogamente tale elemento sostitutivo sarà erogato nei casi in cui sia presente contrattazione aziendale o di quanto previsto dal Protocollo 23 Luglio 1993settore merceologico ai sensi della seguente lettera d). In via transitoria, si svolgerà di norma a livello aziendale e/o ter- ritoriale. Nel rispetto dei cicli negoziali le materie della per la vigenza del presente contratto 2016-2019, lo spazio temporale dedicato alla contrattazione ai diversi livelli non potranno sovrapporsi od essere ripetitive. Le erogazioni di secondo livello di cui ai precedenti commi è quantificato in 24 mesi. 1° 16,40 2° 14,74 3° 13,57 4° 12,62 5° 12,00 6° 11,65 7° 10,81 Area np 9,12 Gli importi di cui sopra saranno strettamente correlate corrisposti per 12 mensilità e non incideranno su alcun istituto di legge e di contratto ivi compreso il TFR. Tali importi saranno rapportati al periodo di lavoro utilizzando i divisori contrattuali e, per gli Otd, non incideranno sul terzo ele- mento. In fase di prima applicazione l’elemento sostitutivo sarà corri- sposto fino a concorrenza di eventuali compensi di tipo collettivo o individuale erogati aziendalmente a tale titolo. Le parti, al fine di diffondere la contrattazione di 2° livello, con particolare riguardo alla materia delle erogazioni legate alla pro- duttività, condividono le linee guida di cui all’allegato 10. Tali linee guida non hanno alcun contenuto precettivo ma solo di carattere esemplificativo. La erogazione di retribuzione derivante da accordi a livello di set- tore merceologico o aziendale o consortile è esclusivamente e stretta- mente correlata ai risul- tati risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, programmi concordati dalle tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano; potranno essere impegnati anche disponga- no compresi i margini di produttività eccedenti quelli produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, eccedente quella eventualmente già utilizzati utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi nazionali del CCNL, nonché i ai risultati legati al- l’andamento all’andamento economico delle impreseimprese cooperative. A livello aziendale e/o territoriale saranno inoltre regolate Tali erogazioni integrative avranno pertanto la caratteristica di totale variabilità e non determinabilità a priori. Con le seguenti materie: • esame di nuove forme di organizzazione produttiva succitate connotazioni, pertanto, le stesse erogazioni avranno i requisiti per l’applicazione del particolare regime contributivo e del lavoro, di flessibilità degli orari al fine di consolidare ed ampliare i livelli occu- pazionali; • individuazione di figure professionali non comprese nella classifica- zione di cui all’art. 28 del CCNL e loro inserimento nell’inquadra- mento contrattuale; • disciplina, da concordare con le organizzazioni sindacali, aziendali o territoriali dell’impiego delle ore lavorate oltre quelle contrattuali in caso di regime di flessibilità (Banca delle ore); • iniziative per l’attuazione del diritto alla salute; • diritto allo studio e individuazione delle necessità di formazione pro- fessionale; • mobilità; • trasporti; • part - time; • contratti a termine, secondo le previsioni e nei limiti fiscale previsti nel CCNL; • tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e si- curezza nei luoghi di lavoro; • modalità di svolgimento dell’attività di patronato sindacale; • individuazione di modalità per assicurare l’effettivo godimento dei ri- posi in caso di continuità dell’attività produttiva; • contratti di gradualità; • altre materie espressamente demandate dal presente CCNL. Gli accordi di tale livello, secondo quanto previsto dal protocollo del 23 luglio ‘93, hanno durata quadriennale. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche in ogni modo denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, men- tre la parte fissa sarà conservatadalla vigente legislazione. Le parti si danno atto atto, inoltre, che le medesime erogazioni non sono computabili agli effetti legali e dei vari istituti contrattuali, ivi compreso il TFR e le mensilità aggiuntive. Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la presenza de- finizione degli obiettivi della contrattazione di 2° livello, reperibili anche attraverso l’esercizio del sistema di informazione previsto dal presen- te CCNL, le parti valuteranno le condizioni del settore merceologico o dell’impresa, del lavoro e le prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell’andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Gli accordi per settore merceologico territoriale prevederanno, tra l’altro, parametri, criteri e quantità delle predette erogazioni demandan- do al livello aziendale la verifica tra le parti dei risultati raggiunti ai fini della conseguente effettiva erogazione dei premi nelle singole imprese. La contrattazione di 2° livello (territoriale, di settore merceologico, aziendale o consortile) ha durata quadriennale, si svolge una sola volta in un tempo intermedio nell’arco di vigenza del CCNL ed i suoi effetti per il presente CCNL non potranno decorrere prima del 1.7.2022. Entro e non oltre, il 1.1.2022 o non oltre sei mesi dalla scadenza del contratto integrativo se successiva al 1.1.2020 le parti a livello territoria- le competente concorderanno le aree di competenza della contrattazio- ne di 2° livello (territoriale o di settore merceologico). Entro la stessa data le parti a livello aziendale concorderanno l’eser- cizio della contrattazione a livello di impresa cooperativa o di consorzio. In caso di mancato accordo sarà applicata la contrattazione di 2° livello territoriale o di settore merceologico. Le piattaforme aziendali sindacali, in coerenza con le intese intervenute tra le par- ti, saranno presentate entro il 30.9.2021 o non è ostativa oltre tre mesi prima della scadenza del contratto integrativo applicato, se successiva al 31.12.2021. Sono fatti salvi i tempi e le procedure previste dagli accordi di 2° livel- lo preesistenti a livello di settore merceologico, aziendale o consortile. nell’anno solare in cui sia previsto il rinnovo del CCNL. Fermo restando che non sono di competenza della contrattazione di secondo livello le materie definite nel CCNL e confermata l’alternatività di un livello integrativo rispetto ad altro anche per accordi o piattaforme singole materie, quel- le rinviate alla contrattazione di bacino.II livello dal presente CCNL, in coerenza con le norme del presente articolo, sono esclusivamente le seguenti:

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Struttura ed assetto del contratto. Il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve es- sere essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, sostitui- sce sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi, accordi speciali, usi e consuetudini che si riferiscono unicamente ai soggetti di cui al precedente art. 1 fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge. Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. Le parti con il presente contratto realizzano gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo 23 luglio 1993; pertanto la struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e aziendale o di bacino. Il Contratto Nazionale Il Contratto nazionale ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella retributiva e definisce il sistema di relazioni tra le parti, le condizioni normative ed economiche relative alle diverse prestazioni di lavoro nonché nonchè il ruolo e le competenze della contrattazione di secondo livello azien- dale aziendale o di bacino. Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL è coerente con i tassi di inflazione programmati assunti come obiettivo co- mune comune nell’ambito della concertazione per la politica dei redditi. Nel deter- minare determinare tali effetti si tiene conto dell’obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, delle tendenze economiche generali, della situazione economica, dell’andamento e delle prospettive della com- petitività competitività e del mercato del lavoro del settore. In sede di rinnovo biennale dei minimi retributivi contrattuali si tiene inol- tre inoltre conto della comparazione fra inflazione programmata e quella effetti- vamente effettivamente intervenuta nel precedente biennio. La contrattazione di secondo livello, nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo 23 Luglio luglio 1993, si svolgerà di norma a livello aziendale e/o ter- ritorialeterritoriale. Nel rispetto dei cicli negoziali le materie della contrattazione ai diversi livelli non potranno sovrapporsi od essere ripetitive. Le erogazioni di secondo livello saranno strettamente correlate ai risul- tati risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati dalle parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano; potranno essere impegnati anche i margini di produttività eccedenti quelli eventualmente già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi nazionali nonché i risultati legati al- l’andamento all’andamento economico delle imprese. A livello aziendale e/o territoriale saranno inoltre regolate le seguenti materie: • esame di nuove forme di organizzazione produttiva e del lavoro, di flessibilità degli orari al fine di consolidare ed ampliare i livelli occu- pazionalioccupazionali; • individuazione di figure professionali non comprese nella classifica- zione classificazione di cui all’art. 28 del CCNL e loro inserimento nell’inquadra- mento nell’inquadramento contrattuale; • disciplina, da concordare con le organizzazioni sindacali, aziendali o territoriali dell’impiego delle ore lavorate oltre quelle contrattuali in caso di regime di flessibilità (Banca delle ore); • iniziative per l’attuazione del diritto alla salute; • diritto allo studio e individuazione delle necessità di formazione pro- fessionaleprofessionale; • mobilità; • trasporti; • part - time; • contratti a termine, secondo le previsioni e nei limiti previsti nel CCNL; • tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e si- curezza sicurezza nei luoghi di lavoro; • modalità di svolgimento dell’attività di patronato sindacale; • individuazione di modalità per assicurare l’effettivo godimento dei ri- posi riposi in caso di continuità dell’attività produttiva; • contratti di gradualità; • altre materie espressamente demandate dal presente CCNL. Gli accordi di tale livello, secondo quanto previsto dal protocollo del Protocollo 23 luglio ‘931993, hanno durata quadriennale. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche in ogni modo denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, men- tre mentre la parte fissa sarà conservata. Le parti si danno atto che la presenza di accordi o piattaforme aziendali non è ostativa per accordi o piattaforme di bacino.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Struttura ed assetto del contratto. Il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve es- sere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, sostitui- sce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi, accordi speciali, usi e consuetudini che si riferiscono unicamente ai soggetti di cui al precedente art. 1 fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge. Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. Le parti con il presente contratto realizzano gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo 23 luglio 1993; pertanto la La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e aziendale o di bacinoterritoriale. Contratto Nazionale Il Contratto nazionale CCNL ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella retributiva e definisce il sistema di relazioni tra le parti, le condizioni normative ed economiche relative alle diverse prestazioni di lavoro nonché nonchè il ruolo e le competenze della contrattazione del livello territoriale di livello azien- dale o di bacinocontrattazione. Per quanto concerne gli La dinamica degli effetti economici da esso prodotti, il CCNL è e dei minimi nazionali di stipendio di cui all’art. 24 Tab. n. 1 nell'ambito del rinnovo quadriennale dovrà riferirsi al primo biennio di validità e sarà coerente con i tassi di inflazione programmati assunti come obiettivo co- mune nell’ambito comune nell'ambito della concertazione per la politica dei redditi. Nel deter- minare tali effetti si tiene Per la definizione di detta dinamica sarà tenuto conto dell’obiettivo delle politiche concordate nelle sessioni di politica dei redditi e dell'occupazione, dell'obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto d'acquisto delle retribuzioni, delle tendenze economiche generali, della situazione economica, dell’andamento e delle prospettive della com- petitività generali dell'economia e del mercato del lavoro lavoro, del settoreraffronto competitivo e degli andamenti specifici del settore agricolo. In sede Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo, sarà corrisposto un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale". L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso d'inflazione programmata applicato sugli stipendi contrattuali vigenti. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo biennale dei minimi retributivi contrattuali si tiene inol- tre conto della comparazione fra inflazione programmata e quella effetti- vamente intervenuta nel precedente bienniodel contratto la "indennità di vacanza contrattuale" cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori. La contrattazione data di secondo livelloinizio della corresponsione della "indennità di vacanza contrattuale" come sopra disciplinata slitta, nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo 23 Luglio 1993, si svolgerà di norma a livello aziendale e/o ter- ritoriale. Nel rispetto dei cicli negoziali le materie della contrattazione ai diversi livelli non potranno sovrapporsi od essere ripetitive. Le erogazioni di secondo livello saranno strettamente correlate ai risul- tati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati dalle parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano; potranno essere impegnati anche i margini di produttività eccedenti quelli eventualmente già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi nazionali nonché i risultati legati al- l’andamento economico delle imprese. A livello aziendale e/o territoriale saranno inoltre regolate le seguenti materie: • esame di nuove forme di organizzazione produttiva e del lavoro, di flessibilità degli orari al fine di consolidare ed ampliare i livelli occu- pazionali; • individuazione di figure professionali non comprese nella classifica- zione di cui all’art. 28 del CCNL e loro inserimento nell’inquadra- mento contrattuale; • disciplina, da concordare con le organizzazioni sindacali, aziendali o territoriali dell’impiego delle ore lavorate oltre quelle contrattuali in caso di regime ritardata presentazione delle piattaforme, di flessibilità (Banca delle ore); • iniziative per l’attuazione del diritto alla salute; • diritto allo studio e individuazione delle necessità un periodo pari ai giorni di formazione pro- fessionale; • mobilità; • trasporti; • part - time; • contratti a termine, secondo le previsioni e nei limiti previsti nel CCNL; • tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e si- curezza nei luoghi di lavoro; • modalità di svolgimento dell’attività di patronato sindacale; • individuazione di modalità per assicurare l’effettivo godimento dei ri- posi in caso di continuità dell’attività produttiva; • contratti di gradualità; • altre materie espressamente demandate dal presente CCNL. Gli accordi di tale livello, secondo quanto previsto dal protocollo del 23 luglio ‘93, hanno durata quadriennale. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche in ogni modo denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, men- tre la parte fissa sarà conservata. Le parti si danno atto che la presenza di accordi o piattaforme aziendali non è ostativa per accordi o piattaforme di bacinoritardo.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Interconfederale

Struttura ed assetto del contratto. Il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve es- sere essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, sostitui- sce sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi, accordi speciali, usi e consuetudini che si riferiscono unicamente ai soggetti di cui al precedente art. 1 fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge. Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. Le parti con il presente contratto realizzano gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo 23 luglio 1993; pertanto la struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e aziendale o di bacino. Il Contratto nazionale ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella retributiva e definisce il sistema di relazioni tra le parti, le condizioni normative ed economiche relative alle diverse prestazioni di lavoro nonché il ruolo e le competenze della contrattazione di livello azien- dale aziendale o di bacino. Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL è coerente con i tassi di inflazione programmati assunti come obiettivo co- mune comune nell’ambito della concertazione per la politica dei redditi. Nel deter- minare determinare tali effetti si tiene conto dell’obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, delle tendenze economiche generali, della situazione economica, dell’andamento e delle prospettive della com- petitività competitività e del mercato del lavoro del settore. In sede di rinnovo biennale dei minimi retributivi contrattuali si tiene inol- tre inoltre conto della comparazione fra inflazione programmata e quella effetti- vamente effettivamente intervenuta nel precedente biennio. La contrattazione di secondo livello, nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo 23 Luglio 1993, si svolgerà di norma a livello aziendale e/o ter- ritorialea livello di bacino. Le piattaforme rivendicative non potranno essere presentate prima del 1.1.2004 fermo restando che gli effetti economici degli accordi non potranno avere decorrenza anteriore al 1.7.2004. Nel rispetto dei cicli negoziali le materie della contrattazione ai diversi livelli non potranno sovrapporsi od essere ripetitiveripetitive . Le erogazioni di secondo livello saranno strettamente correlate ai risul- tati risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati dalle parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano; potranno essere impegnati anche i margini di produttività eccedenti quelli eventualmente già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi nazionali nonché i risultati legati al- l’andamento all'andamento economico delle imprese. A livello aziendale e/o territoriale di bacino saranno inoltre regolate le seguenti materie: esame di nuove forme di organizzazione produttiva e del lavoro, di flessibilità degli orari al fine di consolidare ed ampliare i livelli occu- pazionalioccupazionali; individuazione di figure professionali non comprese nella classifica- zione classificazione di cui all’art. 28 26 del CCNL e loro inserimento nell’inquadra- mento nell’inquadramento contrattuale; • disciplina, da concordare con le organizzazioni sindacali, aziendali o territoriali disciplina dell’impiego delle ore lavorate oltre quelle contrattuali in caso di regime di flessibilità (Banca delle ore); iniziative per l’attuazione del diritto alla salute; diritto allo studio e individuazione delle necessità di formazione pro- fessionaleprofessionale; mobilità; trasporti; part - time; contratti a termine, secondo le previsioni e nei limiti previsti nel CCNL; tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e si- curezza sicurezza nei luoghi di lavoro; modalità di svolgimento dell’attività dell'attività di patronato sindacale; individuazione di modalità per assicurare l’effettivo godimento dei ri- posi riposi in caso di continuità dell’attività produttiva; contratti di gradualità; altre materie espressamente demandate dal presente CCNL. Gli accordi di tale livello, secondo quanto previsto dal protocollo del 23 luglio '93, hanno durata quadriennale. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche in ogni modo denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell’ambito nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, men- tre mentre la parte fissa sarà conservata. Le parti si danno atto che la presenza di accordi o piattaforme aziendali non è ostativa per accordi o piattaforme di bacino.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie