Struttura ed assetto del contratto. Il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi, accordi speciali, usi e consuetudini che si riferiscono unicamente ai soggetti di cui al precedente art. 1 fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge. Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. Le parti con il presente contratto realizzano gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo 23 luglio 1993; pertanto la struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e aziendale o di bacino. Il Contratto nazionale ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella retributiva e definisce il sistema di relazioni tra le parti, le condizioni normative ed economiche relative alle diverse prestazioni di lavoro nonché il ruolo e le competenze della contrattazione di livello aziendale o di bacino. Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL è coerente con i tassi di inflazione programmati assunti come obiettivo comune nell’ambito della concertazione per la politica dei redditi. Nel determinare tali effetti si tiene conto dell’obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, delle tendenze economiche generali, della situazione economica, dell’andamento e delle prospettive della competitività e del mercato del lavoro del settore. In sede di rinnovo biennale dei minimi retributivi contrattuali si tiene inoltre conto della comparazione fra inflazione programmata e quella effettivamente intervenuta nel precedente biennio. La contrattazione di secondo livello, nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo 23 Luglio 1993, si svolgerà di norma a livello aziendale e/o a livello di bacino. Le piattaforme rivendicative non potranno essere presentate prima del 1.1.2004 fermo restando che gli effetti economici degli accordi non potranno avere decorrenza anteriore al 1.7.2004. Nel rispetto dei cicli negoziali le materie della contrattazione ai diversi livelli non potranno sovrapporsi od essere ripetitive . Le erogazioni di secondo livello saranno strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati dalle parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano; potranno essere impegnati anche i margini di produttività eccedenti quelli eventualmente già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi nazionali nonché i risultati legati all'andamento economico delle imprese. A livello di bacino saranno inoltre regolate le seguenti materie: ? esame di nuove forme di organizzazione produttiva e del lavoro, di flessibilità degli orari al fine di consolidare ed ampliare i livelli occupazionali; ? individuazione di figure professionali non comprese nella classificazione di cui all’art. 26 del CCNL e loro inserimento nell’inquadramento contrattuale; ? disciplina dell’impiego delle ore lavorate oltre quelle contrattuali in caso di regime di flessibilità (Banca delle ore); ? iniziative per l’attuazione del diritto alla salute; ? diritto allo studio e individuazione delle necessità di formazione professionale; ? mobilità; ? trasporti; ? part - time; ? contratti a termine, secondo le previsioni e nei limiti previsti nel CCNL; ? tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro; ? modalità di svolgimento dell'attività di patronato sindacale; ? individuazione di modalità per assicurare l’effettivo godimento dei riposi in caso di continuità dell’attività produttiva; ? contratti di gradualità; ? altre materie espressamente demandate dal presente CCNL. Gli accordi di tale livello, secondo quanto previsto dal protocollo del 23 luglio '93, hanno durata quadriennale. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche in ogni modo denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata. Le parti si danno atto che la presenza di accordi o piattaforme aziendali non è ostativa per accordi o piattaforme di bacino.
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Struttura ed assetto del contratto. Premessa Il presente contrattoCCNL intende proporre alle imprese destinatarie, un documento di rivalutazione profonda del sostegno al lavoro per i settori in esso indicati. Rifacendosi alle attuali modifiche legislative vigenti ( a partire dai decreti attuativi della Legge 183/2014 detta “Jobs Act” i decreti 148,149,150 e 151 del 2015 ) la stesura del CCNL presente, ha previsto importanti modifiche, impegnando le Parti in un dibattito che rendesse possibile, alla luce dell’attuale crisi, la miglior condizione auspicabile per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato i lavoratori agricoli, coerentemente con le restrizioni comportate dall’abrogazione dell’articolo 18 dello statuto dei lavoratori. Ne è emerso così un complesso normativo unitario ed inscindibilenuovo CCNL che cercando di dirimere le attuali controversie, sostituisce ad ogni effetto le norme soprattutto alla luce di tutti i precedenti contratti collettiviuna crisi economica globale, accordi speciali, usi e consuetudini che si riferiscono unicamente ai soggetti di cui al precedente art. 1 fatte salve le potesse individuare reali condizioni di miglior favore previste dalla leggemiglioramento salariale. Per quanto non previsto dal presente Augurandosi di aver operato nel migliore dei modi possibili, le Parti hanno sottoscritto questo contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. Le parti con il presente contratto realizzano gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo 23 luglio 1993; pertanto la sentimento di un autentica revisione delle principali voci centrali dell’attuale dibattito giuslavoristico, pur mantenendo inalterate le voci che, ormai consolidate nella contrattazione nazionale, restano un punto fermo per l’elaborazione di un CCNL del settore agricolo . La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e aziendale o di bacinoprovinciale. Il Contratto nazionale Il CCNL ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella retributiva e definisce il sistema di relazioni tra le parti, le condizioni normative ed economiche relative alle diverse prestazioni di lavoro lavoro, nonché il ruolo e le competenze della contrattazione del livello provinciale di livello aziendale o di bacinocontrattazione. Per quanto concerne gli La dinamica degli effetti economici da esso prodotti, il CCNL è e dei minimi salariali di area nell’ambito del rinnovo quadriennale dovrà riferirsi al primo biennio di validità e sarà coerente con i tassi di inflazione programmati programmata assunti come obiettivo comune nell’ambito della concertazione per la politica dei redditi. Nel determinare tali effetti si tiene Per la definizione di detta dinamica sarà tenuto conto delle politiche concordate nelle sessioni di politica dei redditi e dell’occupazione, dell’obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto d’acquisto delle retribuzioni, delle tendenze economiche generali, della situazione economica, dell’andamento e delle prospettive della competitività generali dell’economia e del mercato del lavoro lavoro, del settoreraffronto competitivo e degli andamenti specifici del settore agricolo. In sede Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo, sarà corrisposto un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato “indennità di vacanza contrattuale”. L’importo di tale elemento sarà pari al 30 per cento del tasso d’inflazione programmata applicato sui minimi salariali di area vigenti, ove è inclusa la ex indennità di contingenza . Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50 per cento dell’inflazione programmata. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo biennale dei minimi retributivi contrattuali si tiene inoltre conto della comparazione fra inflazione programmata e quella effettivamente intervenuta nel precedente bienniodel contratto la “indennità di vacanza contrattuale” cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori. La contrattazione data di secondo livelloinizio della corresponsione della “indennità di vacanza contrattuale” come sopra disciplinata slitta, nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo 23 Luglio 1993, si svolgerà di norma a livello aziendale e/o a livello di bacino. Le piattaforme rivendicative non potranno essere presentate prima del 1.1.2004 fermo restando che gli effetti economici degli accordi non potranno avere decorrenza anteriore al 1.7.2004. Nel rispetto dei cicli negoziali le materie della contrattazione ai diversi livelli non potranno sovrapporsi od essere ripetitive . Le erogazioni di secondo livello saranno strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati dalle parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano; potranno essere impegnati anche i margini di produttività eccedenti quelli eventualmente già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi nazionali nonché i risultati legati all'andamento economico delle imprese. A livello di bacino saranno inoltre regolate le seguenti materie: ? esame di nuove forme di organizzazione produttiva e del lavoro, di flessibilità degli orari al fine di consolidare ed ampliare i livelli occupazionali; ? individuazione di figure professionali non comprese nella classificazione di cui all’art. 26 del CCNL e loro inserimento nell’inquadramento contrattuale; ? disciplina dell’impiego delle ore lavorate oltre quelle contrattuali in caso di regime ritardata presentazione delle piattaforme, di flessibilità (Banca delle ore); ? iniziative per l’attuazione del diritto alla salute; ? diritto allo studio e individuazione delle necessità un periodo pari ai giorni di formazione professionale; ? mobilità; ? trasporti; ? part - time; ? contratti a termine, secondo le previsioni e nei limiti previsti nel CCNL; ? tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro; ? modalità di svolgimento dell'attività di patronato sindacale; ? individuazione di modalità per assicurare l’effettivo godimento dei riposi in caso di continuità dell’attività produttiva; ? contratti di gradualità; ? altre materie espressamente demandate dal presente CCNL. Gli accordi di tale livello, secondo quanto previsto dal protocollo del 23 luglio '93, hanno durata quadriennale. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche in ogni modo denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata. Le parti si danno atto che la presenza di accordi o piattaforme aziendali non è ostativa per accordi o piattaforme di bacinoritardo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti
Struttura ed assetto del contratto. Il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi, accordi speciali, usi e consuetudini che si riferiscono unicamente ai soggetti di cui al precedente art. 1 fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge. Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. Le parti con il presente contratto realizzano gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo 23 luglio 1993; pertanto la La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e aziendale o di bacinoprovinciale. Il Contratto nazionale CCNL ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella retributiva triennale e definisce il sistema di relazioni tra le parti, le condizioni normative ed economiche relative alle diverse prestazioni di lavoro lavoro, nonché il ruolo e le competenze della contrattazione del livello provinciale di livello aziendale o di bacinocontrattazione. Per quanto concerne gli La dinamica degli effetti economici da esso prodotti, il CCNL è e dei minimi salariali di area nell'ambito del rinnovo quadriennale dovrà riferirsi al primo biennio di validità e sarà coerente con i tassi l'obiettivo di inflazione programmati assunti come obiettivo comune nell’ambito della concertazione per la politica dei redditi. Nel determinare tali effetti si tiene conto dell’obiettivo mirato alla salvaguardia del salvaguardare il potere di acquisto d'acquisto delle retribuzioni, tenendo conto delle tendenze economiche generali, della situazione economica, dell’andamento e delle prospettive della competitività generali dell'economia e del mercato del lavoro lavoro, del settoreraffronto competitivo e degli andamenti specifici del settore estetico e correlati come riportato nell'art. 1 del presente accordo. Ulteriore punto di riferimento sarà costituito dalla comparazione tra inflazione reale e le dinamiche retributive concordate tra le parti per la definizione degli aumenti salariali del precedente biennio. In sede di rinnovo biennale contrattuale le Parti concorderanno l'elemento economico da corrispondere ai lavoratori a compensazione dell'eventuale periodo di carenza contrattuale. Il contratto provinciale si stipula, nel rispetto dei minimi retributivi contrattuali si tiene inoltre conto della comparazione fra inflazione programmata e quella effettivamente intervenuta nel precedente bienniocicli negoziali, in un tempo intermedio nell'arco di vigenza del CCNL ed ha durata quadriennale. La contrattazione provinciale definisce i salari contrattuali e può trattare le materie specificatamente rinviate dal CCNL, secondo le modalità e gli ambiti appositamente definiti e dovrà riguardare istituti e materie diversi e non ripetitivi a quelli stabiliti dal livello nazionale. La dinamica degli effetti economici e dei salari contrattuali nell'ambito del rinnovo quadriennale dovrà riferirsi al primo biennio di secondo livello, nel rispetto validità dei contratti provinciali medesimi e sarà coerente con l'obiettivo di quanto previsto salvaguardare il potere d'acquisto delle retribuzioni. Ulteriori punti di riferimento del negoziato saranno costituiti dall'andamento dell'economia territoriale del settore della realtà provinciale e dalla comparazione tra inflazione reale e le dinamiche retributive concordate per la definizione degli aumenti salariali del precedente biennio dal Protocollo 23 Luglio 1993, si svolgerà di norma a livello aziendale e/o a livello di bacinoCCNL. Le piattaforme rivendicative non parti, in sede di rinnovo del Contratto provinciale, potranno essere presentate prima del 1.1.2004 fermo restando che gli effetti economici degli accordi non potranno avere decorrenza anteriore al 1.7.2004. Nel rispetto dei cicli negoziali le materie della contrattazione ai diversi livelli non potranno sovrapporsi od essere ripetitive . Le inoltre prevedere erogazioni di secondo livello saranno strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati dalle partiinsieme concordati, ed aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e di altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano; competitività. Tali programmi potranno essere impegnati individuati anche i margini distintamente per settore merceologico. Al fine di produttività eccedenti quelli eventualmente già utilizzati per riconoscere concretizzare gli aumenti retributivi nazionali obiettivi in premessa vengono altresì individuati a livello territoriale, momenti di confronto sistematico tra le parti. Tali momenti, di natura ricorrente, in rapporto con le risultanze del lavoro degli Osservatori e del sistema di relazioni articolato sul territorio, verificheranno la possibile attivazione di iniziative congiunte anche nei confronti della pubblica amministrazione, nonché i risultati legati all'andamento economico le possibili soluzioni ai problemi che vengono via via posti allo sviluppo del settore e delle impreserelazioni sindacali. A livello Saranno in particolare oggetto di bacino saranno inoltre regolate le seguenti materieconfronto: ? esame • l'attivazione di nuove iniziative congiunte nei confronti di Enti pubblici su materie afferenti alle politiche di sviluppo del settore (forme di organizzazione produttiva sostegno, incentivi all'occupazione, sviluppo • iniziative di carattere politico nei confronti di terzi atte a correggere situazioni distorsive • penalizzanti nei confronti del settore e dell'occupazione; • l'attivazione di iniziative congiunte sulla politica del mercato del lavoro; • esame dei regolamenti comunali attuativi delle leggi che disciplinano le attività di acconciatura ed estetica; • possibile esame preventivo di situazioni temporanee di crisi correlate alla presenza nelle aree • urbane e nei centri storici, in rapporto con le Amministrazioni comunali; • il calendario degli incontri sarà stabilito di flessibilità degli orari comune accordo. In alcune regioni, al fine di consolidare ed ampliare i livelli occupazionali; ? individuazione di figure professionali non comprese avviare • positivamente il confronto, potrà essere utile la presenza delle strutture nazionali. La già menzionata erogazione deve avere le caratteristiche idonee per l'applicazione del regime contributivo e fiscale agevolato previsto dalla legislazione vigente. A tal fine le parti potranno individuare, nella classificazione determinazione della dinamica salariale, una specifica quota del trattamento economico finalizzata a realizzare gli obiettivi di cui all’artsopra. 26 In sede di rinnovo contrattuale le Parti concorderanno l'elemento economico da corrispondere ai lavoratori a compensazione dell'eventuale periodo di carenza contrattuale. Le Parti a livello nazionale possono individuare specifici settori e/o comparti produttivi che presentano particolari esigenze di regolamentazione di materie demandate alla contrattazione di secondo livello per i quali; ferma restando l'applicazione del CCNL e loro inserimento nell’inquadramento contrattuale; ? disciplina dell’impiego delle ore lavorate oltre quelle contrattuali in caso di regime di flessibilità (Banca delle ore); ? iniziative per l’attuazione del diritto alla salute; ? diritto allo studio e individuazione delle necessità di formazione professionale; ? mobilità; ? trasporti; ? part - time; ? contratti a termine, secondo le previsioni e nei limiti previsti nel presente CCNL; ? tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro; ? modalità di svolgimento dell'attività di patronato sindacale; ? individuazione di modalità per assicurare l’effettivo godimento dei riposi in caso di continuità dell’attività produttiva; ? contratti di gradualità; ? altre materie espressamente demandate dal presente CCNL. Gli accordi di tale livello, secondo quanto previsto dal protocollo del 23 luglio '93, hanno durata quadriennale. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche in ogni modo denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservatadefinire un accordo collettivo. Le parti si danno atto che la presenza di accordi o piattaforme aziendali non è ostativa per accordi o piattaforme di bacinomaterie così disciplinate sono sostitutive della disciplina prevista nei contratti provinciali.
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Struttura ed assetto del contratto. Il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi, accordi speciali, usi e consuetudini che si riferiscono unicamente ai soggetti di cui al precedente art. 1 fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge. Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. Le parti con il presente contratto realizzano gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo 23 luglio 1993; pertanto la La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e aziendale o di bacinoterritoriale. Contratto Nazionale Il Contratto nazionale CCNL ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella retributiva e definisce il sistema di relazioni tra le parti, le condizioni normative ed economiche relative alle diverse prestazioni di lavoro nonché nonchè il ruolo e le competenze della contrattazione del livello territoriale di livello aziendale o di bacinocontrattazione. Per quanto concerne gli La dinamica degli effetti economici da esso prodotti, il CCNL è e dei minimi nazionali di stipendio di cui all’art. 24 Tab. n. 1 nell'ambito del rinnovo quadriennale dovrà riferirsi al primo biennio di validità e sarà coerente con i tassi di inflazione programmati assunti come obiettivo comune nell’ambito nell'ambito della concertazione per la politica dei redditi. Nel determinare tali effetti si tiene Per la definizione di detta dinamica sarà tenuto conto dell’obiettivo delle politiche concordate nelle sessioni di politica dei redditi e dell'occupazione, dell'obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto d'acquisto delle retribuzioni, delle tendenze economiche generali, della situazione economica, dell’andamento e delle prospettive della competitività generali dell'economia e del mercato del lavoro lavoro, del settoreraffronto competitivo e degli andamenti specifici del settore agricolo. In sede Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo, sarà corrisposto un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale". L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso d'inflazione programmata applicato sugli stipendi contrattuali vigenti. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo biennale dei minimi retributivi contrattuali si tiene inoltre conto della comparazione fra inflazione programmata e quella effettivamente intervenuta nel precedente bienniodel contratto la "indennità di vacanza contrattuale" cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori. La contrattazione data di secondo livelloinizio della corresponsione della "indennità di vacanza contrattuale" come sopra disciplinata slitta, nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo 23 Luglio 1993, si svolgerà di norma a livello aziendale e/o a livello di bacino. Le piattaforme rivendicative non potranno essere presentate prima del 1.1.2004 fermo restando che gli effetti economici degli accordi non potranno avere decorrenza anteriore al 1.7.2004. Nel rispetto dei cicli negoziali le materie della contrattazione ai diversi livelli non potranno sovrapporsi od essere ripetitive . Le erogazioni di secondo livello saranno strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati dalle parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano; potranno essere impegnati anche i margini di produttività eccedenti quelli eventualmente già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi nazionali nonché i risultati legati all'andamento economico delle imprese. A livello di bacino saranno inoltre regolate le seguenti materie: ? esame di nuove forme di organizzazione produttiva e del lavoro, di flessibilità degli orari al fine di consolidare ed ampliare i livelli occupazionali; ? individuazione di figure professionali non comprese nella classificazione di cui all’art. 26 del CCNL e loro inserimento nell’inquadramento contrattuale; ? disciplina dell’impiego delle ore lavorate oltre quelle contrattuali in caso di regime ritardata presentazione delle piattaforme, di flessibilità (Banca delle ore); ? iniziative per l’attuazione del diritto alla salute; ? diritto allo studio e individuazione delle necessità un periodo pari ai giorni di formazione professionale; ? mobilità; ? trasporti; ? part - time; ? contratti a termine, secondo le previsioni e nei limiti previsti nel CCNL; ? tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro; ? modalità di svolgimento dell'attività di patronato sindacale; ? individuazione di modalità per assicurare l’effettivo godimento dei riposi in caso di continuità dell’attività produttiva; ? contratti di gradualità; ? altre materie espressamente demandate dal presente CCNL. Gli accordi di tale livello, secondo quanto previsto dal protocollo del 23 luglio '93, hanno durata quadriennale. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche in ogni modo denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata. Le parti si danno atto che la presenza di accordi o piattaforme aziendali non è ostativa per accordi o piattaforme di bacinoritardo.
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Samples: Vademecum on Agricultural Labor
Struttura ed assetto del contratto. Il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi, accordi speciali, usi e consuetudini che si riferiscono unicamente ai soggetti di cui al precedente art. 1 fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge. Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. Le parti con il presente contratto realizzano gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo 23 luglio 1993; pertanto la struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e aziendale o di bacino. Il Contratto Nazionale Il Contratto nazionale ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella retributiva e definisce il sistema di relazioni tra le parti, le condizioni normative ed economiche relative alle diverse prestazioni di lavoro nonché nonchè il ruolo e le competenze della contrattazione di secondo livello aziendale o di bacino. Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL è coerente con i tassi di inflazione programmati assunti come obiettivo comune nell’ambito della concertazione per la politica dei redditi. Nel determinare tali effetti si tiene conto dell’obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, delle tendenze economiche generali, della situazione economica, dell’andamento e delle prospettive della competitività e del mercato del lavoro del settore. In sede di rinnovo biennale dei minimi retributivi contrattuali si tiene inoltre conto della comparazione fra inflazione programmata e quella effettivamente intervenuta nel precedente biennio. La contrattazione di secondo livello, nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo 23 Luglio luglio 1993, si svolgerà di norma a livello aziendale e/o a livello di bacino. Le piattaforme rivendicative non potranno essere presentate prima del 1.1.2004 fermo restando che gli effetti economici degli accordi non potranno avere decorrenza anteriore al 1.7.2004territoriale. Nel rispetto dei cicli negoziali le materie della contrattazione ai diversi livelli non potranno sovrapporsi od essere ripetitive ripetitive. Le erogazioni di secondo livello saranno strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati dalle parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano; potranno essere impegnati anche i margini di produttività eccedenti quelli eventualmente già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi nazionali nonché i risultati legati all'andamento all’andamento economico delle imprese. A livello di bacino aziendale e/o territoriale saranno inoltre regolate le seguenti materie: ? • esame di nuove forme di organizzazione produttiva e del lavoro, di flessibilità degli orari al fine di consolidare ed ampliare i livelli occupazionali; ? • individuazione di figure professionali non comprese nella classificazione di cui all’art. 26 28 del CCNL e loro inserimento nell’inquadramento contrattuale; ? disciplina • disciplina, da concordare con le organizzazioni sindacali, aziendali o territoriali dell’impiego delle ore lavorate oltre quelle contrattuali in caso di regime di flessibilità (Banca delle ore); ? • iniziative per l’attuazione del diritto alla salute; ? • diritto allo studio e individuazione delle necessità di formazione professionale; ? • mobilità; ? • trasporti; ? • part - time; ? • contratti a termine, secondo le previsioni e nei limiti previsti nel CCNL; ? • tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro; ? • modalità di svolgimento dell'attività dell’attività di patronato sindacale; ? • individuazione di modalità per assicurare l’effettivo godimento dei riposi in caso di continuità dell’attività produttiva; ? • contratti di gradualità; ? • altre materie espressamente demandate dal presente CCNL. Gli accordi di tale livello, secondo quanto previsto dal protocollo del Protocollo 23 luglio '931993, hanno durata quadriennale. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche in ogni modo denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata. Le parti si danno atto che la presenza di accordi o piattaforme aziendali non è ostativa per accordi o piattaforme di bacino.
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Struttura ed assetto del contratto. Il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi, accordi speciali, usi e consuetudini che si riferiscono unicamente ai soggetti di cui al precedente art. 1 fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge. Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. Le parti con il presente contratto realizzano gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo 23 luglio 1993; pertanto la struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e aziendale o di bacino. Il Contratto nazionale ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella retributiva e definisce il sistema di relazioni tra le parti, le condizioni normative ed economiche relative alle diverse prestazioni di lavoro nonché il ruolo e le competenze della contrattazione di livello aziendale o di bacino. Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL è coerente con i tassi di inflazione programmati assunti come obiettivo comune nell’ambito della concertazione per la politica dei redditi. Nel determinare tali effetti si tiene conto dell’obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, delle tendenze economiche generali, della situazione economica, dell’andamento e delle prospettive della competitività e del mercato del lavoro del settore. In sede di rinnovo biennale dei minimi retributivi contrattuali si tiene inoltre conto della comparazione fra inflazione programmata e quella effettivamente intervenuta nel precedente biennio. La contrattazione di secondo livello, nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo 23 Luglio 1993, si svolgerà di norma a livello aziendale e/o a livello di bacino. Le piattaforme rivendicative non potranno essere presentate prima del 1.1.2004 fermo restando che gli effetti economici degli accordi non potranno avere decorrenza anteriore al 1.7.2004. Nel rispetto dei cicli negoziali le materie della contrattazione ai diversi livelli non potranno sovrapporsi od essere ripetitive . Le erogazioni di secondo livello saranno strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati dalle parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano; potranno essere impegnati anche i margini di produttività eccedenti quelli eventualmente già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi nazionali nonché i risultati legati all'andamento economico delle imprese. A livello di bacino saranno inoltre regolate le seguenti materie: ? esame di nuove forme di organizzazione produttiva e del lavoro, di flessibilità degli orari al fine di consolidare ed ampliare i livelli occupazionali; ? individuazione di figure professionali non comprese nella classificazione di cui all’art. 26 del CCNL e loro inserimento nell’inquadramento contrattuale; ? disciplina dell’impiego delle ore lavorate oltre quelle contrattuali in caso di regime di flessibilità (Banca delle ore); ? iniziative per l’attuazione del diritto alla salute; ? diritto allo studio e individuazione delle necessità di formazione professionale; ? mobilità; ? trasporti; ? part - time; ? contratti a termine, secondo le previsioni e nei limiti previsti nel CCNL; ? tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro; ? modalità di svolgimento dell'attività di patronato sindacale; ? individuazione di modalità per assicurare l’effettivo godimento dei riposi in caso di continuità dell’attività produttiva; ? contratti di gradualità; ? altre materie espressamente demandate dal presente CCNL. Gli accordi di tale livello, secondo quanto previsto dal protocollo del 23 luglio '93, hanno durata quadriennale. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche in ogni modo denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata. Le parti si danno atto che la presenza di accordi o piattaforme aziendali non è ostativa per accordi o piattaforme di bacino.
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