Common use of SUBAPPALTO E AVVALIMENTO Clause in Contracts

SUBAPPALTO E AVVALIMENTO. L’aggiudicatario che abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto, qualora decida di affidare, per il singolo intervento, parte dei lavori in subappalto nel rispetto dei limiti di cui all’art. 105 commi 2 e 5, D.Lgs. 50/2016 e dei presupposti e degli adempimenti di legge in materia, deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante, unitamente al deposito del contratto di subappalto, della documentazione attestante il possesso del subappaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine professionale e di qualificazione. La Stazione Appaltante provvederà al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla richiesta, salvo proroga concessa una sola volta. Trascorso detto termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), D.Lgs. 50/2016 l’Aggiudicatario non potrà subappaltare i lavori ad altri operatori economici che abbiano partecipato alla procedura. In caso di mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione di volersi avvalere del subappalto, la Stazione Appaltante non concederà nessuna autorizzazione. Nei singoli contratti, i lavori appartenenti: - alle categorie OG1 e OG2 sono subappaltabili nel limite del 30% dell’importo complessivo, ai sensi dell’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016; - alla categoria OG11, in quanto rientranti nelle strutture, impianti e opere speciali di cui al Decreto Ministeriale n. 248 del 10 novembre 2016, adottato in virtù di quanto previsto all’art. 89 comma 11, del D.Lgs. 50/2016, se di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori, saranno invece subappaltabili nei limiti del 30% dell’importo delle opere, trovando applicazione il limite di cui all’art.105 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. Il limite concernente la categoria OG11 non è computato ai fini del raggiungimento di quello previsto all’articolo 105 comma 2 del Codice. Nel caso di ricorso al subappalto, la Stazione Appaltante provvederà nei casi previsti dall’art. 105 co. 13 del D.Lgs. 50/2016 alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto. Laddove la Stazione Appaltante non provveda al pagamento diretto ai subappaltatori, ai sensi dell’art. 105, comma 13, D.Lgs. 50/2016 è fatto obbligo all’esecutore del contratto di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei suddetti subappaltatori, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso in cui l’Aggiudicatario, in sede di gara, abbia soddisfatto la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione avvalendosi, ai sensi dell’art. 89 comma 1 D.Lgs. 50/2016, delle capacità di altri soggetti, la stazione appaltante, in ragione di quanto previsto al comma 9 del predetto articolo, eseguirà verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

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SUBAPPALTO E AVVALIMENTO. L’aggiudicatario che abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto, qualora decida di affidare, per il singolo intervento, parte dei lavori in subappalto nel rispetto dei limiti di cui all’art. 105 commi 2 e 5, del D.Lgs. 50/2016 50/2016, come da ultimo modificato dall’art. 49 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, e dei presupposti e degli adempimenti di legge in materia, deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante, unitamente al deposito del corredata dal contratto di subappalto, della documentazione dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso del subappaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine professionale e di qualificazione. La xxxxxxxxxxxxxx.Xx Stazione Appaltante provvederà al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla richiesta, salvo proroga concessa una sola volta. Trascorso detto termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), D.Lgs. 50/2016 l’Aggiudicatario non potrà subappaltare i lavori ad altri operatori economici che abbiano partecipato alla procedura. In caso di mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione di volersi avvalere del subappalto, la Stazione Appaltante non concederà nessuna autorizzazione. Nei singoli contratti, i lavori appartenenti: - alle categorie OG1 e OG2 sono subappaltabili nel limite del 30% dell’importo complessivo, ai sensi dell’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016; - alla categoria OG11, in quanto rientranti nelle strutture, impianti e opere speciali di cui al Decreto Ministeriale n. 248 del 10 novembre 2016, adottato in virtù di quanto previsto all’art. 89 comma 11, del D.Lgs. 50/2016, se di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori, saranno invece subappaltabili nei limiti del 30% dell’importo delle opere, trovando applicazione il limite di cui all’art.105 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. Il limite concernente la categoria OG11 non è computato ai fini del raggiungimento di quello previsto all’articolo 105 comma 2 del Codice. Nel caso di ricorso al subappalto, la Stazione Appaltante provvederà nei casi previsti dall’art. 105 co. 13 del D.Lgs. 50/2016 alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto. Laddove la Stazione Appaltante non provveda al pagamento diretto ai subappaltatori, ai sensi dell’art. 105, comma 13, D.Lgs. 50/2016 è fatto obbligo all’esecutore del contratto di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei suddetti subappaltatori, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Ai sensi dell’art. 105 co. 8 del D.Lgs. 50/2016, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Ai sensi dell’art. 105 co. 14 del D.Lgs. 50/2016, l’Aggiudicatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso, ed è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Resta fermo inoltre che, in ossequio a quanto previsto dal DM 143/2021, prima di procedere al saldo dei lavori verrà acquisita l’’attestazione di cui all’art. 49 comma 3 lett. b) del D.L. 77/2021 relativa alla congruità dell’incidenza della manodopera, di cui all’art.105, comma 16, del D.lgs. 50/2016 e all’art. 8, comma 10-bis, del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L.120/2020. Nel caso in cui l’Aggiudicatario, in sede di gara, abbia soddisfatto la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione avvalendosi, ai sensi dell’art. 89 comma 1 D.Lgs. 50/2016, delle capacità di altri soggetti, la stazione appaltante, in ragione di quanto previsto al comma 9 del predetto articolo, eseguirà verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

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Samples: Accordo Quadro, Ai Sensi Dell’art. 54, d.lgs. N. 50/2016, Per La Realizzazione Di Lavori Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria Sugli Immobili in Uso Alle Amministrazioni Dello Stato, Nonché Su, www.agenziademanio.it

SUBAPPALTO E AVVALIMENTO. L’aggiudicatario che abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto, qualora decida di affidare, per È ammesso il singolo intervento, parte dei lavori in subappalto nel rispetto dei limiti di cui all’artsecondo le disposizioni dell’art. 105 commi del Codice. L’intenzione di avvalersi del subappalto dovrà essere dichiarata compilando l’Allegato 2 e 5, D.Lgs- “Dichiarazione unificata” – art. 50/2016 e dei presupposti e degli adempimenti di legge in materia, deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante, unitamente al deposito del contratto di subappalto, della documentazione attestante il possesso del subappaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine professionale e di qualificazione10). La Stazione Appaltante provvederà al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla richiesta, salvo proroga concessa una sola volta. Trascorso detto termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), D.Lgs. 50/2016 l’Aggiudicatario L'eventuale subappalto non potrà subappaltare i lavori ad altri operatori economici che abbiano partecipato alla procedurasuperare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto. In caso di mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione di volersi avvalere del subappalto, la Stazione Appaltante non concederà nessuna autorizzazione. Nei singoli contratti, i lavori appartenenti: - alle categorie OG1 e OG2 sono subappaltabili nel limite del 30% dell’importo complessivo, È consentito il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 105 comma 2 89 del D.Lgscodice. 50/2016; - alla categoria OG11L'operatore econo- mico, singolo o in quanto rientranti nelle strutture, impianti e opere speciali raggruppamento di cui al Decreto Ministeriale n. 248 all'articolo 45 del 10 novembre 2016codice, adottato in virtù di quanto previsto all’art. 89 comma 11, del D.Lgs. 50/2016, se di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori, saranno invece subappaltabili nei limiti del 30% dell’importo delle opere, trovando applicazione il limite di cui all’art.105 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. Il limite concernente la categoria OG11 non è computato ai fini del raggiungimento di quello previsto all’articolo 105 comma 2 del Codice. Nel caso di ricorso al subappalto, la Stazione Appaltante provvederà nei casi previsti dall’art. 105 co. 13 del D.Lgs. 50/2016 alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto. Laddove la Stazione Appaltante non provveda al pagamento diretto ai subappaltatori, ai sensi dell’art. 105, comma 13, D.Lgs. 50/2016 è fatto obbligo all’esecutore del contratto di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei suddetti subappaltatori, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso in cui l’Aggiudicatario, in sede di gara, abbia soddisfatto può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione avvalendosicarattere economico, ai sensi dell’art. 89 finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1 D.Lgs. 50/20161, lettere b) e c) del Codice, necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, la stazione appaltantecompresi i partecipanti al rag- gruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, solo se i soggetti ausiliari eseguono direttamente le attività o i servizi per cui tali capacità sono richieste. Deve essere presentato, in ragione originale o in copia autentica, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a met- tere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. - Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’assenza dei motivi di quanto previsto esclusione di cui all’art. 80 del codice; - Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa al comma 9 del predetto articolo, eseguirà verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti og- getto di avvalimento; - Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresen- tante, di obbligarsi verso il concorrente e la stazione appaltante a mettere a di- sposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; - Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresen- tante, con cui l’impresa ausiliaria attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 48 del codice, né si trova in una situa- zione di controllo di cui all’art. 80, comma 5, lett. m), con una delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa altre imprese che partecipano alla gara; Alle dichiarazioni sopra indicate dovrà essere allegato documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto sottoscrittore, pena la nullità dell’atto e conseguente esclu- sione dalla procedura di gara dell’operatore economico. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, c. 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa im- presa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, oppure che partecipino sia l'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appaltoche quella che si avvale dei requisiti.

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Samples: Avviso Di Selezione Per L’individuazione Di Un Advisor Per Attivita’ Di Consulenza Relativa Allo Sviluppo

SUBAPPALTO E AVVALIMENTO. L’aggiudicatario che abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto, qualora decida di affidare, per il singolo intervento, parte dei lavori in subappalto nel rispetto dei limiti di cui all’art. 105 commi 2 e 5, D.LgsD. Lgs. 50/2016 e dei presupposti e degli adempimenti di legge in materia, deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante, unitamente al deposito del contratto di subappalto, della documentazione attestante il possesso del subappaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine professionale e di qualificazione. La Stazione Appaltante provvederà al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla richiesta, salvo proroga concessa una sola volta. Trascorso detto termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), D.Lgs. 50/2016 l’Aggiudicatario non potrà subappaltare i lavori ad altri operatori economici che abbiano partecipato alla procedura. In caso di mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione di volersi avvalere del subappalto, la Stazione Appaltante non concederà nessuna autorizzazione. Nei singoli contratti, i lavori appartenenti: - alle categorie OG1 e OG2 sono subappaltabili nel limite del 30% dell’importo complessivo, ai sensi dell’art. 105 105, comma 2 2, del D.Lgs. 50/2016; - alla categoria OG11, in quanto rientranti nelle strutture, impianti e opere speciali di cui al Decreto Ministeriale n. 248 del 10 novembre 2016, adottato in virtù di quanto previsto all’art. 89 89, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, se di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori, saranno invece subappaltabili nei limiti del 30% dell’importo delle opere, trovando applicazione il limite di cui all’art.105 all’art. 105, comma 5 5, del D.Lgs. 50/2016. Il limite concernente la categoria OG11 non è computato ai fini del raggiungimento di quello previsto all’articolo 105 105, comma 2 2, del Codice. Nel caso di ricorso al subappalto, la Stazione Appaltante provvederà nei casi previsti dall’art. 105 105, co. 13 13, del D.Lgs. 50/2016 alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto. Laddove la Stazione Appaltante non provveda al pagamento diretto ai subappaltatori, ai sensi dell’art. 105, comma 13, D.Lgs. 50/2016 50/2016, è fatto obbligo all’esecutore del contratto di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei suddetti subappaltatori, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso in cui l’Aggiudicatario, in sede di gara, abbia soddisfatto la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione avvalendosi, ai sensi dell’art. 89 89, comma 1 1, D.Lgs. 50/2016, delle capacità di altri soggetti, la stazione appaltante, in ragione di quanto previsto al comma 9 del predetto articolo, eseguirà verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

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Samples: Accordo Quadro, Ai Sensi Dell’art. 54, d.lgs. N. 50/2016, Per La Realizzazione Di Lavori Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria Sugli Immobili in Uso Alle Amministrazioni Dello Stato, Nonché Su Quelli I Cui Interventi Sono Gestiti Dall’agenzia Del Demanio Ai Sensi Dell’art. 12, Comma 5, d.l. N. 98/2011, Convertito Con Legge N. 111/2011, Cosi’ Come Modificato Dalla Legge N.190/2014, Compresi Nel Territorio Di Competenza Della Direzione Regionale Toscana E Umbria, Regione XXXXX – Lotto XXX

SUBAPPALTO E AVVALIMENTO. L’aggiudicatario che abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto, qualora decida di affidare, per il singolo intervento, parte dei lavori in subappalto nel rispetto dei limiti di cui all’art. 105 commi 2 e 5, D.LgsD. Lgs. 50/2016 e dei presupposti e degli adempimenti di legge in materia, deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante, unitamente al deposito del contratto di subappalto, della documentazione attestante il possesso del subappaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine professionale e di qualificazione. La Stazione Appaltante provvederà al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla richiesta, salvo proroga concessa una sola volta. Trascorso detto termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), D.Lgs. 50/2016 l’Aggiudicatario non potrà subappaltare i lavori ad altri operatori economici che abbiano partecipato alla procedura. In caso di mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione di volersi avvalere del subappalto, la Stazione Appaltante non concederà nessuna autorizzazione. Nei singoli contratti, i lavori appartenenti: - alle categorie OG1 e OG2 sono subappaltabili nel limite del 30% dell’importo complessivo, ai sensi dell’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016; - alla categoria OG11, in quanto rientranti nelle strutture, impianti e opere speciali di cui al Decreto Ministeriale n. 248 del 10 novembre 2016, adottato in virtù di quanto previsto all’art. 89 comma 11, del D.Lgs. 50/2016, se di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori, saranno invece subappaltabili nei limiti del 30% dell’importo delle opere, trovando applicazione il limite di cui all’art.105 all’art. 105 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. Il limite concernente la categoria OG11 non è computato ai fini del raggiungimento di quello previsto all’articolo 105 comma 2 del Codice. Nel caso di ricorso al subappalto, la Stazione Appaltante provvederà nei casi previsti dall’art. 105 co. 13 del D.Lgs. 50/2016 alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto. Laddove la Stazione Appaltante non provveda al pagamento diretto ai subappaltatori, ai sensi dell’art. 105, comma 13, D.Lgs. 50/2016 50/2016, è fatto obbligo all’esecutore del contratto di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei suddetti subappaltatori, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso in cui l’Aggiudicatario, in sede di gara, abbia soddisfatto la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione avvalendosi, ai sensi dell’art. 89 comma 1 D.Lgs. 50/2016, delle capacità di altri soggetti, la stazione appaltante, in ragione di quanto previsto al comma 9 del predetto articolo, eseguirà le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle le ulteriori verifiche concernenti elle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. Le predette verifiche dovranno essere predisposte ed eseguite a carico di ciascuna Stazione Appaltante, anche alla luce di quanto predisposto dall’art. 31 comma 12 del D. Lgs. 50/2016.

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SUBAPPALTO E AVVALIMENTO. L’aggiudicatario che abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto, qualora decida di affidare, per il singolo intervento, parte dei lavori in subappalto nel rispetto dei limiti di cui all’art. 105 commi 2 e 5, del D.Lgs. 50/2016 e dei presupposti e degli adempimenti di legge in materia, deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante, unitamente al deposito del corredata dal contratto di subappalto, della documentazione dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso del subappaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine professionale e di qualificazione. La Stazione Appaltante Appaltante, verificata la dichiarazione del subappaltatore,provvederà al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla richiesta, salvo proroga concessa una sola volta. Trascorso detto termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), D.Lgs. 50/2016 l’Aggiudicatario non potrà subappaltare i lavori ad altri operatori economici che abbiano partecipato alla procedura. In caso di mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione di volersi avvalere del subappalto, la Stazione Appaltante non concederà nessuna autorizzazione. Nei singoli contratti, i lavori appartenenti: - alle categorie OG1 e OG2 sono subappaltabili nel limite del 30% dell’importo complessivo, ai sensi dell’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016; - alla categoria OG11, in quanto rientranti nelle strutture, impianti e opere speciali di cui al Decreto Ministeriale n. 248 del 10 novembre 2016, adottato in virtù di quanto previsto all’art. 89 comma 11, del D.Lgs. 50/2016, se di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori, saranno invece subappaltabili nei limiti del 30% dell’importo delle opere, trovando applicazione il limite di cui all’art.105 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. Il limite concernente la categoria OG11 non è computato ai fini del raggiungimento di quello previsto all’articolo 105 comma 2 del Codice. Nel caso di ricorso al subappalto, la Stazione Appaltante provvederà nei casi previsti dall’art. 105 co. 13 del D.Lgs. 50/2016 alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto. Laddove la Stazione Appaltante non provveda al pagamento diretto ai subappaltatori, ai sensi dell’art. 105, comma 13, D.Lgs. 50/2016 è fatto obbligo all’esecutore del contratto di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei suddetti subappaltatori, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Ai sensi dell’art. 105 co. 14 del D.Lgs. 50/2016, l’Aggiudicatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso, ed è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Resta fermo inoltre che, in ossequio a quanto previsto dal DM 143/2021, prima di procedere al saldo dei lavori verrà acquisita l’’attestazione di cui all’art. 49 comma 3 lett. b) del D.L. 77/2021 relativa alla congruità dell’incidenza della manodopera, di cui all’art.105, comma 16, del D.lgs. 50/2016 e all’art. 8, comma 10-bis, del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L.120/2020. Nel caso in cui l’Aggiudicatario, in sede di gara, abbia soddisfatto la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione avvalendosi, ai sensi dell’art. 89 comma 1 D.Lgs. 50/2016, delle capacità di altri soggetti, la stazione appaltante, in ragione di quanto previsto al comma 9 del predetto articolo, eseguirà verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

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SUBAPPALTO E AVVALIMENTO. L’aggiudicatario che abbia dichiarato È consentito il subappalto, nei limiti stabiliti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.. e nei casi di cui al comma 13 del medesimo articolo si procederà al pagamento diretto del subappaltatore. Il concorrente è tenuto ad indicare in sede di gara di volersi avvalere del subappalto, qualora decida di affidare, per il singolo intervento, parte dei lavori in subappalto nel rispetto dei limiti di cui all’artd’offerta le prestazioni che intende eventualmente subappaltare. 105 commi 2 e 5, D.Lgs. 50/2016 e dei presupposti e degli adempimenti di legge in materia, deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante, unitamente al deposito del contratto In caso di subappalto, della si rinvia allo “Schema di accordo quadro” per gli adempimenti relativi alla verifica dei subappaltatori, in particolare per la documentazione attestante il possesso del subappaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine professionale e di qualificazione. La che l’impresa affidataria è tenuta a depositare presso almeno la Stazione Appaltante provvederà al rilascio dell’autorizzazione entro trenta venti giorni dalla richiesta, salvo proroga concessa una sola volta. Trascorso detto termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessaprima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), D.Lgs. 50/2016 l’Aggiudicatario non potrà subappaltare i lavori ad altri operatori economici che abbiano partecipato alla procedura. In caso di mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione di volersi avvalere del subappalto, la Stazione Appaltante non concederà nessuna autorizzazione. Nei singoli contratti, i lavori appartenenti: - alle categorie OG1 e OG2 sono subappaltabili nel limite del 30% dell’importo complessivo, ai sensi dell’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016; - alla categoria OG11, in quanto rientranti nelle strutture, impianti e opere speciali di cui al Decreto Ministeriale n. 248 del 10 novembre 2016, adottato in virtù di quanto previsto all’art. 89 comma 11, del D.Lgs. 50/2016, se di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori, saranno invece subappaltabili nei limiti del 30% dell’importo delle opere, trovando applicazione il limite di cui all’art.105 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. Il limite concernente la categoria OG11 non è computato ai fini del raggiungimento di quello previsto all’articolo 105 comma 2 del Codice. Nel caso di ricorso al subappalto, la Stazione Appaltante provvederà nei casi previsti dall’art. 105 co. 13 del D.Lgs. 50/2016 alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stessol’operatore economico, nei limiti del contratto di subappalto. Laddove la Stazione Appaltante non provveda al pagamento diretto ai subappaltatorisingolo o associato, ai sensi dell’art. 105, comma 13, D.Lgs. 50/2016 è fatto obbligo all’esecutore del contratto di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei suddetti subappaltatori, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso in cui l’Aggiudicatario, in sede di gara, abbia soddisfatto la richiesta relativa al può dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione avvalendosicarattere economico, ai sensi dell’artfinanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 89 83, comma 1 D.Lgs1, lett. 50/2016, delle capacità b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la stazione appaltante, in ragione di quanto previsto al comma 9 del predetto articolo, eseguirà verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dimostrazione dei requisiti generali di cui all'articolo 80. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Il concorrente è tenuto ad indicare in sede d’offerta le imprese ausiliare di cui intenda eventualmente avvalersi, caricando la relativa documentazione nei campi appositamente predisposti dal portale Sintel di ARIA S.p.A. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliariache partecipino alla procedura sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. E’ vietata la cessione del contratto ad altra impresa, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appaltopena l’immediata risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento dei danni alla Camera di commercio di Torino.

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Samples: Accordo Quadro Per L’esecuzione Di Opere Da Fabbro Negli Stabili Camerali

SUBAPPALTO E AVVALIMENTO. L’aggiudicatario che abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto, qualora decida di affidare, per il singolo intervento, parte dei lavori in subappalto nel rispetto dei limiti di cui all’art. 105 commi 2 e 5, del D.Lgs. 50/2016 50/2016, come da ultimo modificato dall’art. 49 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, e dei presupposti e degli adempimenti di legge in materia, deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante, unitamente al deposito del corredata dal contratto di subappalto, della documentazione dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso del subappaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine professionale e di qualificazione. La Stazione Appaltante provvederà al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla richiesta, salvo proroga concessa una sola volta. Trascorso detto termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), D.Lgs. 50/2016 l’Aggiudicatario non potrà subappaltare i lavori ad altri operatori economici che abbiano partecipato alla procedura. In caso di mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione di volersi avvalere del subappalto, la Stazione Appaltante non concederà nessuna autorizzazione. Nei singoli contratti, i lavori appartenenti: - alle categorie OG1 e OG2 sono subappaltabili nel limite del 30% dell’importo complessivo, ai sensi dell’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016; - alla categoria OG11, in quanto rientranti nelle strutture, impianti e opere speciali di cui al Decreto Ministeriale n. 248 del 10 novembre 2016, adottato in virtù di quanto previsto all’art. 89 comma 11, del D.Lgs. 50/2016, se di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori, saranno invece subappaltabili nei limiti del 30% dell’importo delle opere, trovando applicazione il limite di cui all’art.105 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. Il limite concernente la categoria OG11 non è computato ai fini del raggiungimento di quello previsto all’articolo 105 comma 2 del Codice. Nel caso di ricorso al subappalto, la Stazione Appaltante provvederà nei casi previsti dall’art. 105 co. 13 del D.Lgs. 50/2016 alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto. Laddove la Stazione Appaltante non provveda al pagamento diretto ai subappaltatori, ai sensi dell’art. 105, comma 13, D.Lgs. 50/2016 è fatto obbligo all’esecutore del contratto di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei suddetti subappaltatori, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Ai sensi dell’art. 105 co. 8 del D.Lgs. 50/2016, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Ai sensi dell’art. 105 co. 14 del D.Lgs. 50/2016, l’Aggiudicatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso, ed è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Resta fermo inoltre che, in ossequio a quanto previsto dal DM 143/2021, prima di procedere al saldo dei lavori verrà acquisita l’’attestazione di cui all’art. 49 comma 3 lett. b) del D.L. 77/2021 relativa alla congruità dell’incidenza della manodopera, di cui all’art.105, comma 16, del D.lgs. 50/2016 e all’art. 8, comma 10-bis, del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L.120/2020. Nel caso in cui l’Aggiudicatario, in sede di gara, abbia soddisfatto la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione avvalendosi, ai sensi dell’art. 89 comma 1 D.Lgs. 50/2016, delle capacità di altri soggetti, la stazione appaltante, in ragione di quanto previsto al comma 9 del predetto articolo, eseguirà verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

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SUBAPPALTO E AVVALIMENTO. L’aggiudicatario che abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto, qualora decida di affidare, per il singolo intervento, parte dei lavori in subappalto nel rispetto dei limiti di cui all’art. 105 commi 2 e 5, del D.Lgs. 50/2016 e dei presupposti e degli adempimenti di legge in materia, deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante, unitamente al deposito del corredata dal contratto di subappalto, della documentazione dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso del subappaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine professionale e di qualificazione. La Stazione Appaltante Appaltante, verificata la dichiarazione del subappaltatore, provvederà al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla richiesta, salvo proroga concessa una sola volta. Trascorso detto termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), D.Lgs. 50/2016 l’Aggiudicatario non potrà subappaltare i lavori ad altri operatori economici che abbiano partecipato alla procedura. In caso di mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione di volersi avvalere del subappalto, la Stazione Appaltante non concederà nessuna autorizzazione. Nei singoli contratti, i lavori appartenenti: - alle categorie OG1 e OG2 sono subappaltabili nel limite del 30% dell’importo complessivo, ai sensi dell’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016; - alla categoria OG11, in quanto rientranti nelle strutture, impianti e opere speciali di cui al Decreto Ministeriale n. 248 del 10 novembre 2016, adottato in virtù di quanto previsto all’art. 89 comma 11, del D.Lgs. 50/2016, se di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori, saranno invece subappaltabili nei limiti del 30% dell’importo delle opere, trovando applicazione il limite di cui all’art.105 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. Il limite concernente la categoria OG11 non è computato ai fini del raggiungimento di quello previsto all’articolo 105 comma 2 del Codice. Nel caso di ricorso al subappalto, la Stazione Appaltante provvederà nei casi previsti dall’art. 105 co. 13 del D.Lgs. 50/2016 alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto. Laddove la Stazione Appaltante non provveda al pagamento diretto ai subappaltatori, ai sensi dell’art. 105, comma 13, D.Lgs. 50/2016 è fatto obbligo all’esecutore del contratto di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei suddetti subappaltatori, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Ai sensi dell’art. 105 co. 14 del D.Lgs. 50/2016, l’Aggiudicatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso, ed è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Resta fermo inoltre che, in ossequio a quanto previsto dal DM 143/2021, prima di procedere al saldo dei lavori verrà acquisita l’’attestazione di cui all’art. 49 comma 3 lett. b) del D.L. 77/2021 relativa alla congruità dell’incidenza della manodopera, di cui all’art.105, comma 16, del D.lgs. 50/2016 e all’art. 8, comma 10-bis, del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L.120/2020. Nel caso in cui l’Aggiudicatario, in sede di gara, abbia soddisfatto la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione avvalendosi, ai sensi dell’art. 89 comma 1 D.Lgs. 50/2016, delle capacità di altri soggetti, la stazione appaltante, in ragione di quanto previsto al comma 9 del predetto articolo, eseguirà verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

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