SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. 1. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 50% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: 2. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Università o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. 3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile nei confronti dell’Università, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. 4. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Università da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti o colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. 5. È assolutamente vietato, sotto pena di nullità ai sensi dell’art 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e immediata risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell’Università, la cessione totale o parziale del Contratto, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d), n. 2), D.Lgs. 50/2016. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. [ovvero nel caso sia vietato il subappalto, qualora l’Appaltatore non l’abbia richiesto in offerta, sostituire tutto quanto sopra con quanto di seguito riportato] 1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all’Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. 2. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura oggetto dell’appalto.
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Samples: Support Service Agreement for European Funding Research
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. 1. L’Appaltatore, conformemente a Non è ammesso il subappalto in quanto dichiarato l’Operatore Economico non ne ha fatto richiesta in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 50% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:.
2. L’Appaltatore Il subappalto è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Università o a terzi ammesso per fatti comunque imputabili le parti indicate in fase di presentazione dell’offerta da parte dell’Operatore Economico quali ed è consentito nei limiti del % del valore complessivo del contratto. Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivitàsensi dell’art. 105 del Codice.
3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile nei confronti dell’UniversitàL’Operatore Economico, per quanto tutti i sub-contratti dallo stesso stipulati per l’esecuzione della prestazione di rispettiva competenzacui al presente contratto, è obbligato, ai sensi dell’art. 105, comma 2 del Codice, a comunicare a IBIMET-CNR il nome del subcontraente, l’importo del contratto e l’oggetto della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltatafornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii.
4. L’Appaltatore si obbliga Il presente contratto non può essere ceduto, a manlevare e tenere indenne l’Università da qualsivoglia pretesa pena di terzi per fatti o colpe imputabili al subappaltatore o nullità della cessione medesima, ai suoi ausiliarisensi dell’art. 105 del Codice.
5. È assolutamente vietatofatto, sotto pena altresì, divieto all’Operatore Economico di nullità ai sensi dell’art 105conferire, comma 1in qualsiasi forma, del D.Lgs. 50/2016 e immediata risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell’Università, la cessione totale o parziale del Contratto, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d), n. 2), D.Lgs. 50/2016procure all’incasso.
6. Per tutto quanto non previsto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all’Operatore economico, si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 106 del D.Lgs. 50/2016. [ovvero nel caso sia vietato il subappalto, qualora l’Appaltatore non l’abbia richiesto in offerta, sostituire tutto quanto sopra con quanto di seguito riportato]
1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all’Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente ContrattoCodice.
27. L’Appaltatore L’Operatore economico è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura oggetto dell’appaltoa comunicare tempestivamente all’Ente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa.
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Samples: Noleggio
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. 1. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 50% dell’importo del Contratto, subappalto l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Università o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile nei confronti dell’Università, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
4. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Università contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti o colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. È assolutamente vietato, sotto pena di nullità ai sensi dell’art 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e immediata risoluzione del Contratto dell’Accordo quadro per colpa dell’Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell’Universitàdell'Università, la cessione totale o parziale del Contrattodell’Accordo quadro/ordine di fornitura, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d), n. 2), D.Lgs. 50/2016.
6. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 50/2016 e s.m.i.. [ovvero nel caso sia vietato il subappalto, qualora l’Appaltatore non l’abbia richiesto in offerta, sostituire tutto quanto sopra con quanto di seguito riportato]
17. Non essendo stato richiesto in sede di offertagara, è fatto divieto all’Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente ContrattoAccordo.
28. L’Appaltatore L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura oggetto dell’appalto.
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Samples: Schema Di Accordo Quadro
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. Il subappalto è regolato secondo la normativa vigente. E’ vietata la cessione a terzi del presente contratto senza autorizzazione della S.A., pena l’immediata risoluzione del contratto. E' consentito, nei termini previsti dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., solamente subappaltare le prestazioni secondarie come indicate al precedente art. 1. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in In sede di offertaofferta dovrà essere dichiarato quali, affida tra le prestazioni accessorie sopra individuate, si intendano subappaltare a terzi; il subappalto dovrà essere espressamente autorizzato dall’A.C. a pena di nullità. A questo fine l’appaltatore dovrà consegnare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalle norme vigenti in materia di capacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni e di quelli di qualificazione prescritti per lo svolgimento delle attività subappaltate Infatti gli interventi, anche in caso di subappalto, dovranno essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi delle normative vigenti in misura non superiore al 50% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2materia. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Università o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3L’A.C. provvederà ad acquisire il D.U.R.C. riferito all’impresa subappaltatrice. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e ed agli oneri dell’Appaltatore, il quale dell’appaltatore che rimane l’unico e solo unico responsabile nei confronti dell’Universitàdell’A.C. di quanto subappaltato. E’ altresì fatto obbligo all’operatore economico affidatario, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dall’A.C., di trasmettere alla stessa A.C. copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso appaltatore via via corrisposti all’impresa subappaltatrice, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non adempia al predetto obbligo, l’A.C. sospenderà i pagamenti successivi. Si intendono richiamate le ulteriori disposizioni e prescrizioni previste dall’art. 118 del D. Lgs. 50/2016 in quanto applicabili. Sono altresì richiamati gli adempimenti a carico dell’appaltatore afferenti il D.Lgs. 81/2008 Ai sensi del Regolamento Comunitario 679 del 2016 in materia di privacy, i dati personali che le imprese comunicheranno saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per quanto le finalità di rispettiva competenzagestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto informatico che cartaceo, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti è un’onere pena l’esclusione dalla gara. Le informazioni rese potranno essere utilizzate e comunicate ad Enti e/o soggetti Pubblici e Privati, nei limiti previsti da norme di legge o regolamenti o quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni Istituzionali. Saranno in particolare, utilizzati per garantire il diritto di accesso ai sensi della perfetta esecuzione legge 241/90. La Provincia della Spezia è nominata conformemente al Reg. UE 679/2016 responsabile dei dati personali. Il concorrente si impegna ad accettare, in caso di aggiudicazione, la nomina quale Responsabile del Contratto trattamento dei dati dei destinatari del servizio in appalto ed a rispettare le istruzioni che saranno impartite dal Comune oltre che la normativa specifica in materia di protezione dei dati prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.lgs. 196/2003. Il concorrente dovrà mettere in atto tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguata per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, comunicare l’avvenuta individuazione di eventuali sub-responsabili oltre che prevedere una formazione e istruzione in materia di privacy di tutto il personale operante nel servizio in appalto che avrà accesso ai dati personali. Dati e informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dal Capitolato e dalla normativa in esso richiamata. L’appaltatore prima dell’inizio del servizio dovrà comunicare all’A.C. il nominativo dell’addetto che assumerà il ruolo di “Responsabile del trattamento dei dati”, che dovrà essere fornito anche agli utenti e che risponderà a questi e all’A.C. della tutela della privacy e al quale è demandato il compito di ricevere e richiedere i dati sensibili strettamente necessari all’espletamento del servizio. In particolare:
1. l’appaltatore dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell’espletamento del servizio;
2. l’autorizzazione al trattamento è limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l’organizzazione del servizio, comprendendosi i dati di carattere sanitario limitatamente alle operazioni indispensabili per la parte subappaltata.tutela e l’incolumità fisica dei minori;
3. l’appaltatore non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso, senza previa autorizzazione dell’A.C.;
4. L’Appaltatore si obbliga a manlevare non è ammessa la conservazione dei dati successivamente alla scadenza dell’appalto o alla cessazione dell’intervento; tutti i dati, i documenti e tenere indenne l’Università da qualsivoglia pretesa gli atti in possesso dell’appaltatore dovranno essere restituiti all’A.C. entro il termine perentorio di terzi per fatti 5 giorni dalla scadenza contrattuale o colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.cancellati entro lo stesso termine dalla cessazione dell’intervento;
5. È assolutamente vietato, sotto pena di nullità ai sensi dell’art 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e immediata risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore e del risarcimento di l’appaltatore dovrà adottare ogni danno e spese dell’Università, misura atta a garantire la cessione totale o parziale del Contratto, salvo sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dall’artdalla normativa vigente aggiornando i propri sistemi e processi ad ogni ulteriore e sopravvenuta disposizione, compresa la massima informazione ai propri addetti, sollevando l’A.C. da qualsiasi onere di istruzione del personale incaricato. 106, comma 1, lettera d), n. 2), D.Lgs. 50/2016. Per tutto quanto L’A.C. non previsto si applicano le disposizioni risponderà dei danni provocati dalla violazione degli obblighi di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. [ovvero nel caso sia vietato il subappalto, qualora l’Appaltatore non l’abbia richiesto in offerta, sostituire tutto quanto sopra con quanto di seguito riportato]
1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all’Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del al presente Contratto.
2. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura oggetto dell’appalto.articolo
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SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. 1L’Operatore Economico aggiudicatario è tenuto a seguire in proprio le prestazioni oggetto dell’appalto. L’Appaltatore, conformemente È ammesso il subappalto in conformità a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 50% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2previsto all’art. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Università o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3105 D. Lgs. n. 50/2016. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale dell’aggiudicatario che rimane l’unico unico e solo responsabile nei confronti dell’Universitàdell’ASSL di Cagliari dell’ATS Sardegna di quanto subappaltato. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: l’Operatore Economico Concorrente, per quanto all’atto dell’offerta, o l’affidatario, in caso di rispettiva competenzavarianti in corso di esecuzione, della perfetta esecuzione all’atto dell’affidamento, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare; l’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; Con il deposito del Contratto anche per contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte subappaltata.
4. L’Appaltatore si obbliga a manlevare del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e tenere indenne l’Università da qualsivoglia pretesa dal Bando di terzi per fatti gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o colpe imputabili dichiarazione sostitutiva che attesti l’assenza in capo al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5dei motivi di esclusione di cui all’art. È assolutamente vietato80 D.lgs. 50/2016). Il contratto non può essere ceduto, sotto a pena di nullità ai sensi dell’art 105nullità, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e immediata risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell’Università, la cessione totale o parziale del Contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d), n. 2), D.Lgs. 50/2016. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 106 del D.Lgs. 50/2016. [ovvero nel caso sia vietato il subappalto, qualora l’Appaltatore non l’abbia richiesto in offerta, sostituire tutto quanto sopra con quanto di seguito riportato]
1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all’Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
2. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura oggetto dell’appalto.
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SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. 1La prevalente esecuzione del contratto è riservata all’affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede L’aggiudicatario provvede al servizio di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore cui al 50% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Università o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3presente appalto con proprio personale. Il subappalto è consentito nei termini di cui al punto 8 del disciplinare di gara. È fatto assoluto divieto di cedere il contratto dei servizi di cui trattasi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non comporta alcuna modificazione agli obblighi regolarmente approvata dalla Stazione Appaltante, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e agli oneri dell’Appaltatoredelle spese causati alla Stazione Appaltante. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’art. 1406 e seguenti del c.c., a condizione che il quale rimane l’unico e solo responsabile nei confronti dell’Universitàcessionario, per quanto di rispettiva competenzaoppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, della perfetta esecuzione del Contratto anche fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la parte subappaltata.
4gestione del servizio. L’Appaltatore si obbliga Nel caso di contravvenzione a manlevare e tenere indenne l’Università da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti o colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. È assolutamente vietato, sotto pena di nullità ai sensi dell’art 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e immediata risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell’Universitàtale divieto, la cessione totale o parziale si intenderà come nulla e di nessun effetto per l’Amministrazione comunale, salva alla stessa la facoltà di ritenere senz’altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione non solo di ogni eventuale danno, e con la conseguente perdita della cauzione, previo semplice accertamento del Contratto, salvo quanto previsto dall’artfatto. 106, comma 1, lettera d), n. 2), D.Lgs. 50/2016. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni In caso di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. [ovvero nel caso sia vietato il subappalto, qualora l’Appaltatore non l’abbia richiesto in offerta, sostituire tutto quanto sopra con quanto di seguito riportato]
1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all’Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto trasgressione alle norme del presente ContrattoCapitolato, commessa dall'eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione s’intenderà l'aggiudicatario.
2. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura oggetto dell’appalto.
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Samples: Capitolato d'Appalto
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. 1. L’AppaltatoreIl concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, conformemente in conformità a quanto dichiarato previsto dall’art. 105 del Codice; in sede mancanza di offertatali indicazioni il subappalto è vietato. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, affida in subappaltoda compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in misura non superiore al 50% dell’importo capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2concorrente dalla gara. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Università o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui sono state affidate le suddette attività.
3all’art. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile nei confronti dell’Università, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
4. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Università da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti o colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. È assolutamente vietato, sotto pena di nullità ai sensi dell’art 105, comma 13 del Codice. E’ fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi l’Appalto, del D.Lgs. 50/2016 e immediata risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore e del risarcimento a pena di ogni danno e spese dell’Università, la cessione totale o parziale del Contrattonullità, salvo quanto previsto dall’artdall’art.106 del Codice degli appalti. 106E’ fatto, comma 1altresì, lettera d)divieto all’aggiudicatario di conferire, n. 2)in qualsiasi forma, D.Lgsprocure all’incasso. 50/2016. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni In caso di inadempimento da parte dell’aggiudicatario degli obblighi di cui all’artai precedenti punti, l’AULSS, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. 105 A norma dell’ art. 2558 c.c., è ammesso il subentro dell’impresa cessionaria a quella cedente nella posizione di partecipazione alla procedura concorsuale, ai sensi e per gli effetti del contratto di cessione. Allo stesso modo, a norma dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, è ammesso il subentro dell’impresa cessionaria a quella cedente nella posizione di esecutore del contratto. [Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno effetto fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti dell’AULSS, alle comunicazioni previste dall’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’originario concorrente alla gara. Nei 60 giorni successivi, l’AULSS può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni non risultino sussistere i requisiti antimafia. Decorsi i 60 gg. senza che sia intervenuta opposizione, gli atti producono nei confronti dell’AULSS tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge. Si precisa, inoltre, che, nel caso sia vietato il subappaltodi somme addebitate al cedente o al prestatore di servizio a titolo di risarcimento del danno, qualora l’Appaltatore non l’abbia richiesto tali somme verranno documentate attraverso nota di addebito fuori campo IVA, ai sensi dell’ art. 1 del D.P.R. 633/72. Per ulteriori informazioni, si rimanda alla normativa vigente in offerta, sostituire tutto quanto sopra con quanto di seguito riportato]
1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all’Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contrattomateria.
2. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura oggetto dell’appalto.
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Samples: Fornitura in Service Di Un Sistema Laser a Femtosecondi Per Chirurgia Della Cataratta
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. 1. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 50% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Università o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile nei confronti dell’Università, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
4. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Università contratto è regolato da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti o colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. È assolutamente vietato, sotto pena di nullità ai sensi dell’art 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e immediata risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell’Università, la cessione totale o parziale del Contratto, salvo quanto previsto dall’art. 106105 del D. Lgs. 50/2016, comma 1, lettera d)come integrato dall’art. 49 del D.L. 31 maggio 2021, n. 2)77. Il subappalto dovrà essere autorizzato, D.Lgsai sensi dell’art. 50/2016. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni 1656 del Codice Civile, dall’Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei requisiti di cui all’art. 105 80 del D.Lgs. 50/2016n. 50/2016 e all’art. [ovvero nel 67 del D.Lgs. 159/2011, nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nell’Avviso di manifestazione di interesse da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. In caso sia vietato di subappalto non autorizzato dall’Amministrazione, fermo restando il subappaltodiritto per l’eventuale risarcimento del danno, qualora l’Appaltatore il contratto è risolto di diritto. È fatto obbligo all’appaltatore di comunicare all’Amministrazione, per tutti i sub-contratti, che non l’abbia richiesto in offertasi configurano come subappalti il nome del sub-contraente, sostituire tutto quanto sopra con quanto di seguito riportato]
1l'importo del sub- contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Non essendo stato richiesto in sede di offertaInoltre, è fatto divieto all’Appaltatore obbligo all’appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. Il contratto non può essere ceduto a terzi, neppure parzialmente, a pena nullità ai sensi del presente Contrattocomma 1 dell’art. 105 del decreto citato.
2. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura oggetto dell’appalto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. 1. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 50% dell’importo del Contrattonel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Università o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile nei confronti dell’Università, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
4. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Università contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti o colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. È assolutamente vietatovietata, sotto a pena di nullità ai sensi dell’art 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e immediata risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore e del con risarcimento di ogni danno e spese dell’Universitàdell'Università, la cessione totale o parziale del Contratto, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d), n. 2), D.Lgs. 50/2016. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. [ovvero nel caso sia vietato il subappalto, qualora l’Appaltatore non l’abbia richiesto in offerta, sostituire tutto quanto sopra con quanto di seguito riportato].
1. Non essendo stato richiesto in sede di offertagara, è fatto divieto all’Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
2. L’Appaltatore L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura il servizio oggetto dell’appalto.
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Samples: Consulting Agreement
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. 1Il subappalto del contratto è regolato da quanto previsto dall’art. L’Appaltatore105 del D. Lgs. 50/2016, conformemente a come modificato dall’art. 49 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito con modifiche nella legge n. 108/2021 e con le limitazioni di seguito indicate. Non possono costituire oggetto di subappalto e devono pertanto essere eseguite direttamente dall’Appaltatore le prestazioni di cui all’articolo 3 di seguito elencate: - Tutti i servizi annoverati nei servizi di pulizia e sanificazione di cui all'Allegato 2 “PIANO GUIDA PULIZIE E SERVIZI OPZIONALI”, ad eccezione dei servizi opzionali. Tale scelta è motivata dalla rilevanza che assumono, rispetto al complesso dell’attività oggetto di appalto, le prestazioni in parola, che costituiscono il nucleo centrale della prestazione e dalla conseguente necessità rilevata che le stesse siano eseguite direttamente dall’Impresa aggiudicataria, in quanto dichiarato soggetto rispetto al quale è stato accertato in sede di offertagara il possesso dei necessari requisiti di capacità economico-finanziaria e idoneità tecnico-professionale, affida di capacità organizzativa e gestionale e di affidabilità, quali indicatori atti a fornire all’Azienda la garanzia in subappaltoordine ad una esecuzione dell’appalto nel pieno rispetto delle prescrizioni fissate dalla documentazione di gara, anche in ragione del rapporto di diretta afferenza che lega il servizio in parola al servizio ristorazione a gestione diretta.. L’Appaltatore è tenuto ad indicare nell’offerta le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare, con la corrispondente quota percentuale rispetto all’importo complessivo, in misura mancanza di tale indicazione il subappalto non superiore al 50% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Università o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3può essere autorizzato. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri deve essere autorizzato dall’Azienda a seguito di apposita istanza scritta dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile nei confronti dell’Università, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per con allegata la parte subappaltata.
4. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Università da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti o colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. È assolutamente vietato, sotto pena di nullità ai sensi dell’art documentazione prevista dall’articolo 105, comma 1commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016 e immediata risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell’Università, la cessione totale o parziale del Contratto, salvo quanto n. 50/2016. Il termine previsto dall’art. 106105, comma 118, lettera d), n. 2), del suddetto D.Lgs. 50/2016decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni L’Azienda a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/201650/2016 e di quanto previsto all’art. [ovvero nel caso sia vietato il 3, comma 7, comma 8 e comma 9, della L. n. 136/2010, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è consentito dare esecuzione alle attività oggetto di richiesta di subappalto. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora l’Appaltatore non l’abbia richiesto le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto. L'Appaltatore resta in offerta, sostituire tutto quanto sopra con quanto di seguito riportato]
1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all’Appaltatore di subappaltare le ogni caso responsabile nei confronti dell’Azienda per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando l’Azienda medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle prestazioni subappaltate. Il subappalto non autorizzato, oltre alla risoluzione di diritto del presente Contrattocontratto, comporta la segnalazione del fatto all’Autorità Giudiziaria per l’eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dal primo comma dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato da ultimo dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno). Il contratto non può essere ceduto a terzi, neppure parzialmente, a pena nullità ai sensi del comma 1 dell’art. 105 del decreto citato.
2. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura oggetto dell’appalto.
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Samples: Service Agreement
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. 1. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 5030% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Università o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile nei confronti dell’Università, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
4. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Università contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti o colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. È assolutamente vietato, sotto pena di nullità ai sensi dell’art 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e immediata risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell’Universitàdell'Università, la cessione totale o parziale del Contratto, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d), n. 2), D.Lgs. 50/2016.
6. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni disposizione di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. [ovvero nel caso sia vietato il subappalto, qualora l’Appaltatore non l’abbia richiesto in offerta, sostituire tutto quanto sopra con quanto di seguito riportato].
1. Non essendo stato richiesto in sede di offertagara, è fatto divieto all’Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
2. L’Appaltatore L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura oggetto dell’appalto.
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SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. 1Ai sensi dell’art. L’Appaltatore105 del Codice Appalti è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, conformemente a quanto dichiarato in sede di offertaprevia autorizzazione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, affida in subappalto, in misura non superiore al 50% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazionipurché:
2. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Università o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. Il a) l’affidatario del subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatoreabbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria, se prevista;
c) il quale rimane l’unico e solo responsabile nei confronti dell’Universitàconcorrente indichi all’atto dell’offerta, per quanto nella domanda di rispettiva competenzapartecipazione, le parti della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;
4. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Università da qualsivoglia pretesa d) non sussista in capo ai subappaltatori alcuno dei motivi di terzi per fatti o colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. È assolutamente vietato, sotto pena di nullità ai sensi dell’art 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e immediata risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell’Università, la cessione totale o parziale del Contratto, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d), n. 2), D.Lgs. 50/2016. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni esclusione di cui all’art. 105 80 del D.LgsD. Lgs. 50/2016;
e) sia prodotta la documentazione nei tempi e modi di cui all’art. 105, commi 7 e 18, del D. Lgs. 50/2016. [ovvero nel caso sia vietato Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il subappaltolimite massimo del 30% dell’importo contrattuale complessivo. La Commissione Tributaria Regionale procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art.105, qualora l’Appaltatore non l’abbia richiesto in offertac. 13, sostituire tutto quanto sopra con quanto di seguito riportato]
1del d. lgs.50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di offertaNei restanti casi, è fatto divieto all’Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto i pagamenti saranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere all’Amministrazione, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori. È vietata la cessione del presente Contrattocontratto.
2. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura oggetto dell’appalto.
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SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. 1L’Operatore Economico aggiudicatario è tenuto a seguire in proprio le prestazioni oggetto dell’appalto. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede Il subappalto è consentito nei limiti e con le modalità di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 50% dell’importo cui all’art. 118 del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2D.Lgs. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Università o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3163/2006. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale dell’aggiudicatario che rimane l’unico unico e solo responsabile nei confronti dell’Universitàdell’Azienda, per di quanto di rispettiva competenzasubappaltato. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: - indicazione nella Dichiarazione Unica, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
4. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Università da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti o colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. È assolutamente vietato, sotto pena di nullità ai sensi dell’art 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e immediata risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell’Università, la cessione totale o parziale del Contratto, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d), n. allegato 2), D.Lgs. 50/2016. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni da presentarsi ai sensi del DPR 445/2000, della parte di fornitura che intende subappaltare - deposito del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate - trasmissione, con il deposito del contratto di subappalto, della documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 105 38 del D. Lgs. 163/2006 - non sussistenza nei confronti dell’affidatario del subappalto, di alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge 575/1965. L’Azienda provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Il contratto non può essere ceduto, in tutto o in parte, senza il consenso espresso dell’Azienda (art. 116 del D.Lgs. 50/2016163/2006), in ogni caso l’Operatore Economico sub-entrante deve mantenere le medesime condizioni contrattuali. [ovvero nel In caso sia vietato di violazione, l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere il subappaltocontratto di diritto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, qualora l’Appaltatore non l’abbia richiesto in offerta, sostituire tutto quanto sopra con quanto fatto salvo il diritto di seguito riportato]
1agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all’Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto1382 c.c.
2. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura oggetto dell’appalto).
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Samples: Disciplinare Di Gara
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. 1. L’AppaltatoreE’ ammesso il subappalto, conformemente a quanto dichiarato nei termini e nelle condizioni di cui all’articolo 174 del D. Lgs 50/2016, per i servizi o parti di essi che il concessionario in sede di offertagara ha dichiarato di voler subappaltare, affida ovvero_ _ _ _ L'eventuale subappalto non esonera il concessionario, per quei servizi dati in subappalto, in misura non superiore dagli obblighi assunti con il Comune di Rimini e regolati dal presente capitolato restando l’unico responsabile, nei confronti del Comune di Rimini dei servizi subappaltati. Il concessionario deve chiedere espressamente al 50% dell’importo Comune l’autorizzazione al subappalto indicando i dati anagrafici, i recapiti e i rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti . Ai sensi del Contrattocomma 6 dell’art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Università o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state prestazioni affidate le suddette attività.
3in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Il subappalto se realizzato in difformità a quanto sopra previsto, costituirà motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’art.1456 del codice civile e farà sorgere il diritto per il concedente ad effettuare l’esecuzione in danno, con escussione della garanzia fideiussoria , fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggior danno, oltre all’applicazione dell’art.21 della Legge 646/1982. Il contratto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile nei confronti dell’Università, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
4. L’Appaltatore si obbliga può essere ceduto a manlevare e tenere indenne l’Università da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti o colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. È assolutamente vietato, sotto pena di nullità ai sensi dell’art 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e immediata risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell’Università, la cessione totale o parziale del Contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. dall'articolo 106, comma 1, 1 lettera d), n. 2), D.Lgs. 50/2016. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 ) del D.Lgs. 50/2016. [ovvero nel caso sia vietato il subappalto, qualora l’Appaltatore non l’abbia richiesto in offerta, sostituire tutto quanto sopra con quanto di seguito riportato]
1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all’Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contrattocodice.
2. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura oggetto dell’appalto.
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Samples: Concessione Di Gestione Del Servizio Di Somministrazione Di Alimenti E Bevande
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. 1. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 5040% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. : L’Appaltatore è e’ responsabile dei danni che dovessero derivare all’Università all’Universita’ o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3attivita’. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile nei confronti dell’Universitàdell’Universita’, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
4. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Università l’Universita’ contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti o colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. È E’ assolutamente vietato, sotto pena di nullità nullita’ ai sensi dell’art 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e immediata risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell’Universitàdell'Universita’, la cessione totale o parziale del Contratto, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d), n. 2), D.Lgs. 50/2016. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni disposizione di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. [ovvero nel caso sia vietato il subappalto, qualora l’Appaltatore non l’abbia richiesto in offerta, sostituire tutto quanto sopra con quanto di seguito riportato]
1. Non essendo stato richiesto in sede di offertagara, è e’ fatto divieto all’Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
2. L’Appaltatore è L’aggiudicatario e’ tenuto ad eseguire in proprio la fornitura oggetto dell’appalto.
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Samples: Contract for the Supply of an Integrated Audio Video and Home Automation System