Common use of SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTI Clause in Contracts

SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTI. È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all’art. 105 D.Lgs.n. 50/2016, nelle modalità previste dall’articolo “Subappalto” degli Allegati 5 e 6 Schemi di Contratto. Resta inteso che, qualora il Fornitore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazioni contraente di quanto subappaltato. Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016, l’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: • la Ditta Concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare; • la Ditta Concorrente deve indicare una terna di nominativi di subappaltatori; • ciascun subappaltatore dovrà compilare il modello Allegato 1 - DGUE per garantire la dimostrazione dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80; i suddetti documenti saranno poi allegati a Sistema dalla Ditta concorrente; • il Fornitore deve depositare presso l’Amministrazione Contraente, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate. Ai sensi dell’art. 105, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore medesimo di comunicare, alla Agenzia ed all’Amministrazione contraente interessata, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività affidate, nonché una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub- contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’articolo 105, D.Lgs. n. 50/2016.

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SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTI. È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all’artall’articolo 105 D.Lgs. 105 D.Lgs.n. n. 50/2016, nelle modalità previste dall’articolo “Subappalto” degli Allegati 5 e 6 Schemi di Contratto. Resta inteso che, qualora il Fornitore l’Aggiudicatario non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario dell’aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazioni contraente dell’ASL Roma 1 di quanto subappaltato. Ai sensi dell’art. dell’articolo 105 del D.Lgs. n.50/2016n. 50/2016, l’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: • la Ditta Concorrenteil concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare le attività prestazioni o parte delle prestazioni che intende eventualmente subappaltare e la terna di subappaltatori tra i quali sarà individuato il soggetto esecutore delle prestazioni o parti delle prestazioni che si intendono subappaltare, presentando altresì per ognuno di essi le relative dichiarazioni di cui all’allegato 1a – Documento di Gara Unico Europeo; • la Ditta Concorrente deve indicare una terna di nominativi di subappaltatori; • ciascun subappaltatore dovrà compilare il modello Allegato 1 - DGUE per garantire la dimostrazione dell’assenza concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo all’articolo 80; i suddetti documenti saranno poi allegati a Sistema dalla Ditta concorrente, D.Lgs. n. 50/2016; • il Fornitore l’Aggiudicatario deve depositare presso l’Amministrazione Contraentel’ASL Roma 1 il contratto di subappalto, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate. Ai sensi dell’art. 105, comma 1, subappaltate unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/201650/2016 in relazione alla prestazione subappaltata, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione nonché la dichiarazione del contrattosubappaltatore attestante l’assenza in capo al suddetto dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo decreto. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Con il deposito del contratto di subappalto è fatto obbligo al Fornitore medesimo all’Aggiudicatario di comunicaredepositare, alla Agenzia ed all’Amministrazione contraente interessata, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività affidate, nonché una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 attestante nella quale si attesti che nel relativo sub-contratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub- contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’articolo 105, D.Lgs. n. 50/2016.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTI. È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all’art. 105 D.Lgs.nD. Lgs. n. 50/2016, nelle modalità previste dall’articolo “Subappalto” degli Allegati dell’Allegato 5 e 6 Schemi “Schema di Contratto. Resta inteso che, qualora il Fornitore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del della Contratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazioni contraente dell’AO San Xxxxxxxx di quanto subappaltato. Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016suddetto articolo, l’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: • la Ditta Concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare; • la Ditta Concorrente ditta concorrente deve indicare una terna di nominativi di subappaltatori; • ciascun subappaltatore dovrà compilare il modello Allegato 1 - DGUE per garantire la dimostrazione dell’assenza dei motivi produrre l’Allegato “Domanda di esclusione di cui all'articolo 80; i suddetti documenti saranno poi allegati a Sistema dalla Ditta concorrentePartecipazione” e l’Allegato DGUE; • il Fornitore deve depositare presso l’Amministrazione Contraente, l’AO San Xxxxxxxx il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate. Ai sensi dell’art. 105, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016di suddetto articolo, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore medesimo di comunicare, alla Agenzia ed all’Amministrazione contraente interessata, il nome del sub-sub- contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività affidate, nonché una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 445/00 attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub- contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’articolo 105, D.Lgs. n. 50/2016.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTI. È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all’art. 105 D.Lgs.nD.Lgs. 50/2016n.50/2016 s.m., nelle modalità previste dall’articolo “Subappalto” degli Allegati dell’Allegato 5 e 6 Schemi “Schema di ContrattoConvenzione”. Resta inteso che, qualora il Fornitore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del Contrattodella Convenzione. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazioni contraente dell’Agenzia e delle Amministrazioni Contraenti di quanto subappaltato. Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016n. 50/2016 s.m., l’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: • la Ditta ditta Concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare; • la Ditta ditta Concorrente deve indicare una terna di nominativi di subappaltatori; • ciascun subappaltatore dovrà compilare il modello Allegato 1 - DGUE per garantire la dimostrazione dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80; i suddetti documenti saranno poi allegati a Sistema dalla Ditta ditta concorrente; • il Fornitore deve depositare presso l’Amministrazione l’Agenzia il contratto di subappalto, inviandone copia anche all’Amministrazione Contraente, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate. Ai sensi dell’art. 105, comma 1, D.Lgs. n. 50/201650/2016 s.m., con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore medesimo di comunicare, alla Agenzia ed all’Amministrazione contraente Contraente interessata, il nome del sub-contraenteContraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività affidate, nonché una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub- contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’articolo 105, D.Lgs. n. 50/2016.50/2016 s.m..

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SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTI. È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all’art. 105 D.Lgs.nD.Lgs. 50/2016n.50/2016 ss.mm.ii., nelle modalità previste dall’articolo 23 “Subappalto” degli Allegati 5 e 6 Schemi dell’Allegato 4 “Schema di Contratto. Resta inteso che, qualora il Fornitore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del Contrattodella Convenzione. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazioni contraente dell’Agenzia e delle Amministrazioni contraenti di quanto subappaltato. Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016n. 50/2016 ss.mm.ii., l’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: • l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; • Il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; • la Ditta ditta Concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare; • il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. N. 50/2016. Inoltre, • la Ditta ditta Concorrente deve indicare una terna di nominativi di subappaltatori; • ciascun subappaltatore dovrà compilare il modello Allegato 1 - DGUE per garantire la dimostrazione dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80; i suddetti documenti saranno poi allegati a Sistema dalla Ditta ditta concorrente; • il Fornitore deve depositare presso l’Amministrazione l’Agenzia il contratto di subappalto, inviandone copia anche all’Amministrazione Contraente, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate. Ai sensi dell’art. 105, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016n.50/2016 ss.mm.ii., con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore medesimo di comunicare, alla Agenzia ed all’Amministrazione contraente interessata, il nome del sub-sub- contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività affidate, nonché una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub- contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’articolo 105, D.Lgs. n. 50/201650/2016 ss.mm.ii.

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