Tacito rinnovo. (Valido solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni)
Tacito rinnovo. Il contratto non prevede il tacito rinnovo pertanto alla scadenza contrattuale l’assicurazione risulterà priva di ulteriore effetto.”
Tacito rinnovo. Il contratto ha durata di 1 (un) anno e si prorogherà tacitamente per periodi successivi annuali solamente se tutte le rate dell’Annualità di Contratto trascorsa sono state pagate o se il Contraente/Assicurato non abbia esercitato il diritto di disdetta previsto nella clausola che precede.
Tacito rinnovo. In mancanza di disdetta, inviata mediante lettera Raccomandata A.R., da una delle Parti all’altra almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, l’Assicurazione si intende prorogata con tacito rinnovo per un periodo uguale a quello precedente (365 giorni) e così successivamente.
Tacito rinnovo. Salvo quanto previsto all’art. 6, ed in mancanza di disdetta inviata nelle modalità indicate nel successivo punto c), il contratto se di durata non inferiore all’anno, è rinnovato per una durata pari a un anno e così successivamente.
Tacito rinnovo. La copertura assicurativa scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. In mancanza di disdetta di una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente. MPACGA - O18 Condizioni di assicurazione Ed. 976 - 03/2020 Animali domestici In caso di domiciliazione periodica dei pagamenti su conto corrente o carta di credito, l'invio di lettera di disdetta da una delle parti comporta la revoca da parte dell'Impresa della delega di addebito sul rapporto di pagamento comunicato dal Contraente. Per le sole soluzioni "Plus", "Premium" e "Top" se richiamate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, alla prima scadenza annuale successiva al compimento dell'11° anno di età dell'Animale domestico, la garanzia Spese veterinarie decade, mentre resta in vigore la garanzia Responsabilità civile dell'Assicurato.
Tacito rinnovo. Salvo quanto previsto all’art. 3, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno quindici giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all’anno, è rinnovato per una durata pari a un anno, e così successivamente.
Tacito rinnovo. Il presente contratto ha la durata di 2 (due) anni dalla data di decorrenza; lo stesso s’intende in ogni caso cessato alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
Tacito rinnovo. In mancan a di disdetta di una delle due parti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno 30 giorni prima della scaden a, l assicura ione di durata non inferiore a un anno prorogata per un anno e cos successivamente (art. 17 delle Condizioni di assicurazione).
Tacito rinnovo. Il contratto ha durata di 1 (un) anno e, salvo quanto previsto dal precedente art. 4.4 “Modalità di pagamento, sospensione e cessazione della copertura per rata non pagata” e dai successivi art. 4.6 “Cessazione per superamento limiti di età da parte del Contraente/Assicurato”, 4.7 “Cessazione per superamento limiti di età del Nucleo Familiare”, 4.13“Cessato rischio" e 4.17 “Recesso in caso di Sinistro”, si prorogherà tacitamente per 1 (uno) ulteriore anno, se una delle parti non invierà una disdetta almeno 60 giorni prima di ciascuna scadenza.