Assicurazione contro i danni
DIP - Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Allianz S.p.A.
Prodotto: “Allianz Ultra – Casa e Patrimonio Tutela Legale”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa non è assicurato?
Per tutte le garanzie è escluso il pagamento di:
🗶 multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa. Sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi. Spese connesse all'esecuzione delle pene detentive e alla custodia di cose. Oneri e spese diversi da quelli tassativamente indicati nelle Condizioni di assicurazione.
Per la descrizione completa dei rischi esclusi, si rinvia
al DIP aggiuntivo Xxxxx, sezione “Che cosa non è assicurato”.
Che cosa è assicurato?
✓ In caso di controversia che coinvolga l’Assicurato,
l’Impresa intraprende un primo tentativo di risoluzione bonaria della stessa e, nel caso in cui essa non dovesse andare a buona fine, l’Impresa rimborsa all’Assicurato le spese legali/oneri da questi sostenute, per cui sono disponibili le seguenti Soluzioni.
La Soluzione Essential contiene la combinazione delle seguenti garanzie/prestazioni:
✓
✓
La
Garanzia Casa: controversie correlate o connesse
all’abitazione;
Orientamento Giuridico telefonico;
Soluzione
Plus
contiene,
oltre
alle
garanzie/prestazioni della Soluzione Essential, anche le
seguenti:
✓
✓
La
Veicoli guidati con Patente (solo per controversie
relative a incidente stradale); Rimborsi complementari;
Soluzione
Premium
contiene,
oltre
alle
garanzie/prestazioni della Soluzione Plus, anche la
seguente:
✓ Veicoli guidati con Patente (estesa a tutte le controversie relative alla circolazione stradale;
La Soluzione Top:
✓ contiene tutte le garanzie/prestazioni della Soluzione Premium, con l’aggiunta di un massimale supplementare per difesa penale in caso di incidente stradale;
L’assicurazione è prestata entro i massimali
puntualmente indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. Per il dettaglio dei contenuti delle suddette coperture e per l’elenco delle garanzie aggiuntive acquistabili facoltativamente con supplemento di premio, si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione “Che
cosa è assicurato?”.
È un’assicurazione contro i danni che, con soluzioni composte da combinazioni di garanzie crescenti, che offre prestazioni di rimborso delle spese/oneri legali (giudiziali e stragiudiziali).
Ci sono limiti di copertura?
! L’assicurazione prevede alcuni limiti di copertura, per il cui dettaglio si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione “Ci sono limiti di copertura?”. E’ prevista l’applicazione alle garanzie di scoperti e franchigie, il cui valore puntuale è determinato in sede di stipulazione ed è indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Dove vale la copertura?
✓ La copertura assicurativa vale per i fatti verificatisi in Europa e demandati processualmente all’Autorità Giudiziaria di uno Stato europeo.
✓ Per le garanzie “Veicoli Guidati con patente”, esclusivamente per l’ipotesi di veicoli a noleggio a breve
termine, la validità territoriale viene estesa al mondo intero.
✓ La garanzia Risarcimento Garantito vale per i fatti avvenuti in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di X. Xxxxxx e di competenza dell’autorità giurisdizionale italiana;
Che obblighi ho?
- Quando si sottoscrive il contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del rapporto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso all’Impresa secondo i termini e le modalità previste alla sezione “Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa?/Cosa fare in caso di sinistro?” del DIP aggiuntivo Danni. La denuncia del sinistro deve essere inviata entro 5 giorni dalla data in cui se ne è avuta conoscenza.
Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto.
E’ possibile chiedere il frazionamento mensile, trimestrale, quadrimestrale, semestrale con una maggiorazione del premio, rispettivamente del 5,6%, 5%, 4% e 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.
È possibile pagare il premio tramite:
1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di
settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.
Nel caso di frazionamento mensile il premio assicurativo viene versato esclusivamente con procedura SDD o addebito su carta di credito per il cui dettaglio si rimanda alla sezione “Quando e come devo pagare?” del DIP aggiuntivo Danni.
Il premio è comprensivo delle imposte.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della stessa e termina alla scadenza indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura assicurativa si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente. E’ possibile escludere contrattualmente il tacito rinnovo ed in tal caso la copertura cessa alla scadenza prevista senza il periodo di tolleranza previsto dall’art. 1901 codice civile secondo comma.
Possono essere previsti periodi di carenza per il cui detta glio si rimanda alla sezione “Quando comincia la copertura e quando finisce?” del DIP aggiuntivo Danni.
Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.
Come posso disdire la copertura?
La copertura assicurativa non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l’esercizio del diritto di disdetta/recesso:
Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale: nel caso di copertura assicurativa di durata annuale o poliennale è possibile comunicare disdetta alla scadenza indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, con l’invio di una lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della suddetta scadenza. Nel caso in cui sia selezionata l’esclusione del tacito rinnovo, la copertura cessa alla scadenza prevista, senza necessità di inviare la disdetta.
Diritto di recesso per poliennalità: nel caso di copertura assicurativa di durata poliennale, il Contraente può recedere anticipatamente con l’invio di una lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza di ogni singola annualità, se non è stata prevista alcuna riduzione di premio per poliennalità.
Diritto di recesso in caso di sinistro: se il Contraente è considerato consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni sinistro regolarmente denunciato all’Impresa e fino al 60° giorno dalla data dell’atto di pagamento o rifiuto dell’indennizzo da parte dell’Impresa, può recedere dall’assicurazione con un preavviso di 30 giorni.
Nel caso in cui sia stata inviata disdetta o venga esercitato il recesso per poliennalità o per sinistro, la garanzia cessa alla scadenza della copertura assicurativa e non si applica il periodo di tolleranza previsto dall'art. 1901 codice civile, secondo comma.
Analoga facoltà di disdetta alla scadenza contrattuale o di recesso in caso di sinistro è riconosciuta anche all’Impresa.
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa Allianz S.p.A.
Prodotto: “Allianz Ultra Casa e Patrimonio – Tutela legale”
25/09/2021 – Il DIP aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Allianz S.p.A., con sede legale in Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000,
e-mail: xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx, sito Internet: xxx.xxxxxxx.xx
Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2020 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:
- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 1.952 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.105 milioni di euro.
Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet dell’Impresa www allianz it e si riportano di seguito gli importi:
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.709 milioni di euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 1.219 milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 5.540 milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 5.540 milioni di euro; ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a 205%.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si fornisce il dettaglio delle garanzie con l’indicazione delle Soluzioni rispetto alle quali sono operanti (“Essential”, “Plus”, “Premium” e “Top”). | |
Il programma | Il presente Ambito di rischio comprende le garanzie ed i relativi sistemi di funzionamento |
Allianz Ultra ed il suo | descritti di seguito e negli altri documenti inclusi nel set informativo. |
Regolamento | L’Ambito di rischio è acquistabile autonomamente o insieme ad altri Ambiti di rischio, |
all’interno di una relazione contrattuale unitaria, nel contesto del modello assicurativo | |
Allianz Ultra, che consente l’aggiornamento e l’evoluzione delle condizioni di | |
assicurazione mediante successive edizioni secondo le disposizioni contenute nel | |
documento “Allianz Ultra: Regole di funzionamento e caratteristiche generali”, | |
consegnato al Contraente insieme al set informativo, e che integrano le condizioni di | |
assicurazione di ciascun Ambito di rischio. | |
E’ previsto, in particolare, l’automatico adeguamento del contratto alle Condizioni di | |
assicurazione contenute nell’ultima edizione disponibile e, in caso di Sinistro, | |
l’applicazione delle regole di gestione e di liquidazione stabilite dalle condizioni | |
previste nell’edizione in vigore al tempo della denuncia di Xxxxxxxx, salvaguardando i |
diritti già maturati dall’Assicurato con l’applicazione della clausola di “miglior garanzia”, che consente di scegliere la prestazione prevista dall’Ambito di rischio inizialmente acquistato, se ritenuta più favorevole. | |
L’assicurazione in generale | L’Impresa intraprende un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie che coinvolgano l’Assicurato; nel caso in cui il tentativo non andasse a buon fine, l’Impresa rimborsa le seguenti spese legali/oneri , dallo stesso sostenutile spese per l'intervento di un legale; - le indennità spettanti all’Organismo di mediazione nei casi previsti dall’art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/10 (Mediazione Obbligatoria) e successive modifiche. Le indennità saranno riconosciute nei limiti fissati dalla Tabella A del D.M. 180/10 e successive modifiche; - le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale ed entro il limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, in caso di radicamento del procedimento in un distretto di Corte d’Appello diverso da quello di residenza dell’Assicurato; - le spese per un perito nominato dall’Autorità entro i limiti dalla stessa stabiliti; - le spese per un perito nominato dall’Assicurato, con il consenso preventivo dell’Impresa; - le spese di giustizia nel processo penale; - le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa; - le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza; - le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dall’Impresa; - le spese relative all’intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all’estero; - gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari; - il contributo unificato nel processo civile; - le spese effettuate dall’Impresa per indagini patrimoniali e acquisizione di documenti utili all’accertamento delle modalità del Sinistro - le spese attinenti l’esecuzione forzata, indennizzabili limitatamente ai primi due tentativi. |
Casa | |
Casa (operante per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” e “Top”) | La garanzia opera con riguardo all’abitazione indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio e vale per violazioni di legge o di contratto connesse alla proprietà e/o alla conduzione dei locali di abitazione, del suo contenuto e delle sue pertinenze, esclusivamente per le seguenti fattispecie: AMBITO CIVILE - l’azione (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni subiti per Xxxxx illecito extracontrattuale di terzi; sono comprese le azioni intentate nei confronti del costruttore per rovina o gravi difetti dei locali di abitazione assicurati, ai sensi dell’art. 1669 codice civile; - le controversie nelle quali l’Assicurato sia convenuto in qualità di civile responsabile per danni extracontrattuali arrecati a terzi, a condizione che lo stesso abbia stipulato ed attivato una polizza di responsabilità civile per lo specifico rischio. In caso di intervento dell’assicuratore di responsabilità civile, la garanzia opera a secondo rischio, ossia esclusivamente a integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dall’assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell’art. 1917, 3° comma codice civile; nel caso in cui, invece, la polizza di responsabilità civile, pur esistente e regolarmente attivata, non sia operante per l’evento, la presente garanzia opera a primo rischio, cioè immediatamente e integralmente. L’Assicurato è tenuto a provare all’Impresa l’esistenza e l’operatività della suddetta polizza di responsabilità civile. - le controversie derivanti dalla proprietà dei locali di abitazione assicur ati, del loro contenuto e delle loro pertinenze, comprese le controversie di natura condominiale e/o con il condominio; - le controversie derivanti da contratti relativi all’abitazione assicurata, al suo contenuto e alle sue pertinenze; - le controversie relative alla locazione dei locali di abitazione assicurati, a condizione che l’Assicurato sia il conduttore; |
- le controversie derivanti da eventuali contratti di locazione stagionale, che non superino la durata massima di sei mesi, nei quali l’Assicurato sia il conduttore. Qualora i locali di abitazione assicurati siano di proprietà dell’Assicurato e siano concessi in locazione a terzi per uso abitativo, compreso l’eventuale ufficio e/o studio professionale coesistenti e intercomunicanti con l’abitazione stessa, la copertura assicurativa è operante anche per le azioni intraprese nei confronti del conduttore, limitatamente alle seguenti fattispecie, entro i limiti temporali indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio: - riscossione dei canoni di locazione e delle spese condominiali; - procedura di sfratto per morosità. La copertura opera anche nel caso in cui i locali di abitazione siano adibiti ad attività di affittacamere o di bed & breakfast, a condizione che l’attività: - sia esercitata dall’Assicurato all’interno della sua Abitazione principale, in stanze coesistenti e intercomunicanti con l’abitazione stessa e che il numero complessivo dei posti letto non sia superiore a 6; - sia esercitata avvalendosi della normale organizzazione familia re; - sia esercitata conformemente alle disposizioni regionali vigenti e alle successive modifiche e integrazioni. Si precisa che la copertura assicurativa non comprende le controversie relative o connesse all’esercizio delle attività ricettive sopra menzionate, svolte nei locali interessati dalla garanzia. Nel caso si assicuri l’Abitazione principale e l’Assicurato decida di trasferire la propria residenza in altra abitazione, la copertura assicurativa è prestata durante il trasloco sia nell’indirizzo indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sia nel nuovo indirizzo. Relativamente alla nuova abitazione, la copertura assicurativa è prestata purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: - l’Assicurato comunichi per iscritto all’Impresa la data di inizio del trasloco; - la nuova abitazione costituisca l’abitazione principale dell’Assicurato, sia ubicata nella Repubblica Italiana o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino e abbia caratteristiche conformi a quanto previsto dall a garanzia Casa. In assenza di tali condizioni, la copertura non opera. La copertura assicurativa è prestata tra le ore 24 del giorno di inizio del trasloco, riportato nella comunicazione pervenuta all’Impresa dall’Assicurato, e le ore 24 del 10° giorno feriale successivo. La data di inizio del trasloco deve essere successiva a quella della comunicazione. Relativamente alla nuova abitazione, la copertura assicurativa è prestata con l’applicazione di eventuali Carenze e/o Franchigie e/o Limiti di indennizzo indicati nella Scheda Tecnica di Ambito in relazione alla garanzia Casa. Il Contraente dovrà comunque regolarizzare la posizione assicurativa, chiedendo all’Impresa la sostituzione della copertura assicurativa. AMBITO PENALE - l’attivazione di un procedimento penale attraverso la proposizione di querela, da parte dell’Assicurato, a condizione che il soggetto querelato sia rinviato a giudizio; - la difesa nei procedimenti per Reati dolosi, ma solo se detti procedimenti si concludano con sentenza di assoluzione passata in giudicato o se il titolo di Reato venga derubricato da doloso a colposo o se il Reato si estingua per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. L’Assicurato ha comunque l’obbligo di denunciare il Sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento penale. | |
Orientamento Giuridico telefonico | |
Orientamento Giuridico telefonico (operante per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” e “Top”) | L’Assicurato, telefonando al numero verde Allianz 800/68.68.68, in funzione 24 ore su 24, potrà: - usufruire di prestazioni di orientamento giuridico di prima necessità, su leggi e normative italiane relative a problemi della vita privata. - ottenere le seguenti informazioni sul funzionamento della copertura assicurativa: -se un caso in cui è coinvolto è previsto dalla copertura; |
-come attivare la copertura in modo corretto; -come l’Impresa gestisce la pratica di Sinistro. | |
Veicoli guidati con Patente | |
Veicoli guidati con Patente (operante per la Soluzione “Plus”) | La garanzia vale in relazione ai veicoli a motore conducibili con patenti di categoria AM, A, A1, A2, B e/o ai natanti conducibili con Patente di categoria A, per i quali, al momento del Sinistro, non sia richiesto un certificato di abilitazione professionale. La garanzia opera: - a favore dell’Assicurato, alla guida di veicoli/natanti propri o di terzi; - a favore dei conducenti autorizzati, alla guida di veicoli/natanti di proprietà dell’Assicurato; - a favore dei trasportati su veicoli/natanti di proprietà dell’Assicurato; Si precisa che la garanzia opera inoltre in relazione alle roulotte, anche quando sganciate dal veicolo trainante. La garanzia opera esclusivamente per le seguenti fattispecie: AMBITO PENALE - la difesa nei procedimenti per Reati colposi in seguito a incidenti stradali; - la difesa nei procedimenti per Reati dolosi, ma solo se detti procedimenti si concludano con sentenza di assoluzione passata in giudicato o se il titolo di Reato venga derubricato da doloso a colposo o se il Reato si estingua per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. L’Assicurato ha comunque l’obbligo di denunciare il Sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento penale. - il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito a incidenti stradali; - il ricorso contro il provvedimento di ritiro/sospensione della patente in seguito a incidenti stradali. |
Veicoli guidati con Patente (operante per la Soluzione “Premium”) | La garanzia vale in relazione ai veicoli a motore conducibili con Patenti di categoria AM, A, A1, A2, B e/o ai natanti conducibili con Patente di categoria A, per i quali, al momento del Sinistro, non sia richiesto un certificato di abilitazione professionale. La garanzia opera: - a favore dell’Assicurato alla guida di veicoli/natanti propri o di terzi; - a favore dei conducenti autorizzati, alla guida di veicoli/natanti di proprietà dell’Assicurato; - a favore dei trasportati su veicoli/natanti di proprietà dell’Assicurato; Si precisa che la garanzia opera inoltre in relazione alle roulotte, anche quando sganciate dal veicolo trainante. La garanzia opera esclusivamente per le seguenti fattispecie: AMBITO CIVILE - l’azione per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito extracontrattuale di terzi; - la costituzione di parte civile in sede penale per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito extracontrattuale di terzi; - le controversie contrattuali riguardanti i veicoli di proprietà; - le controversie contrattuali riguardati i veicoli/natanti a noleggio e/o in leasing privato; - le controversie contrattuali riguardanti i veicoli/natanti di cortesia di proprietà di concessionari/riparatori. AMBITO PENALE - la difesa nei procedimenti per Reati colposi in seguito a qualunque evento legato alla circolazione stradale; - la difesa nei procedimenti per Reati dolosi, ma solo se detti procedimenti si concludano con sentenza di assoluzione passata in giudicato o se il titolo di Reato venga derubricato da doloso a colposo o se il Reato si estingua per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. L’Assicurato ha comunque l’obbligo di denunciare il Sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento penale. |
- il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito a qualunque evento legato alla circolazione stradale; - il ricorso contro il provvedimento di ritiro/sospensione della patente in seguito a qualunque evento legato alla circolazione stradale. | |
Veicoli guidati con Patente (operante per la Soluzione “Top”) | In aggiunta a quanto disciplinato per la Soluzione “Premium” in relazione alla garanzia “Veicoli guidati con Patente”, la cui disciplina contrattuale resta ferma ed invariata in ogni suo aspetto ed alla quale si rimanda, l’impresa assicura un massimale supplementare, indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, in aggiunta al massimale della garanzia, dedicato esclusivamente alla difesa nei procedimenti penali a seguito di incidenti stradali . |
Rimborsi Complementari | |
Rimborsi Complementari per veicoli guidati con patente (operante per le Soluzioni “Plus”, “Premium” e “Top” a completamento delle garanzie Veicoli guidati con Patente) | La copertura assicurativa vale per: - il rimborso delle spese necessarie al recupero e al trasferimento dei veicoli assicurati dal luogo dell’incidente stradale fino a un’officina di riparazione più vicina; l’Assicurato deve far pervenire all’Impresa la documentazione comprovante le spese sostenute; - Il rimborso delle spese necessarie al riottenimento di documenti relativi alla circolazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente. L’Assicurato deve far pervenire all’Impresa la documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all’Autorità competente; - le spese di deposito dei veicoli assicurati in caso di sequestro giudiziario a seguito di incidente stradale, entro il limite indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Riduzione del premio per durata poliennale | In caso di durata poliennale, è possibile usufruire di una riduzione del premio di tariffa indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, a fronte della quale non è riconosciuta la facoltà di recesso anticipato rispetto alla scadenza contrattuale. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Garanzia Famiglia (selezionabile per le Soluzioni “Plus”, “Premium” e “Top”) | La garanzia opera in relazione alla vita privata e familiare dell’Assicurato e dunque in relazione a fatti e rapporti giuridici estranei alla vita lavorativa, professionale o imprenditoriale e comunque quando riguardano condotte aventi scopi diversi da quelli dell’attività lavorativa, professionale o imprenditoriale. La garanzia opera esclusivamente per le seguenti fattispecie: AMBITO CIVILE - l’azione (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per Fatto illecito extracontrattuale di terzi, comprese le azioni volte ad ottenere: - la rimozione da siti internet e social network di contenuti lesivi della reputazione on-line e l’eventuale risarcimento di tali danni; - il risarcimento dei danni subiti a seguito di furti di identità digitale nonché, ove possibile, il ripristino della situazione relativa alla affidabilità creditizia antecedente il suddetto furto di identità; - l’azione (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni derivanti da sinistri stradali nei quali l’Assicurato sia rimasto coinvolto in qualità di: - passeggero di qualsiasi veicolo a motore o natante; - pedone; - conducente di biciclette e/o di qualsiasi altro veicolo per il quale non sia necessario essere in possesso di regolare patente di guida; - le pretese al risarcimento dei danni derivanti da responsabilità medica; - le controversie derivanti da contratti conclusi dall ’Assicurato, compresi i contratti relativi ad acquisti effettuati on-line/e-commerce; - le controversie nelle quali l’Assicurato sia convenuto in qualità di civile responsabile per danni extracontrattuali arrecati a terzi, a condizione che lo stesso abbia stipulato ed attivato una polizza di responsabilità civile per lo specifico rischio. In caso di intervento dell’assicuratore di responsabilità civile la garanzia opera a secondo rischio, ossia esclusivamente a integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dall’assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell’art. 1917, 3° comma codice |
civile; nel caso in cui, invece, la polizza di responsabilità civile, pur esistente e regolarmente attivata, non sia operante per l’evento, la presente garanzia opera a primo rischio, cioè immediatamente e integralmente. L’Assicurato è tenuto a provare all’Impresa l’esistenza e l’operatività della suddetta polizza di responsabilità civile.
- le controversie di lavoro con gli addetti ai servizi domestici e/o familiari, a condizione che siano regolarmente assunti. La copertura vale anche a favore di tali addetti, in relazione all’attività svolta per conto dell’Assicurato, sempre a condizione che siano regolarmente assunti;
- le controverse relative all’uso di aerei a motore, a condizione che l’Assicurato rivesta
la qualifica di passeggero di viaggi aerei, con esclusione dei casi di utilizzo, anche come passeggero, di aerei per gare, competizioni e relative prove a meno che si tratti di regolarità pura;
Si precisa che, in relazione all’operatività della copertura riferita esclusivamente all’ambito della vita privata, la garanzia copre anche le vertenze con enti o istituiti di assicurazione previdenziali e sociali.
DIRITTO DI FAMIGLIA: ATTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE
La copertura assicurativa vale, sempre relativamente all’ambito civilistico, per i seguenti procedimenti di volontaria giurisdizione, nell’ambito del diritto di famiglia:
- separazione consensuale, modifica concordata delle condizioni di separazione, divorzio tramite ricorso al Sindaco o in Tribunale. Questa copertura opera per la presentazione del ricorso con l’assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo dai due coniugi e a cui i coniugi dovranno conferire mandato congiunto;
- separazione consensuale, modifica concordata delle condizioni di separazione,
divorzio tramite negoziazione assistita da avvocati. Questa copertura opera per l’assistenza fornita da un avvocato scelto da ciascun coniuge, fermo restando l’unicità del massimale.
Per i procedimenti di modifica concordata delle condizioni di separazione, divorzio, la copertura vale esclusivamente sul presupposto che il procedimento di separazione fra i coniugi abbia data luogo a un Sinistro oggetto di copertura assicurativa e regolarmente gestito dall’Impresa e a condizione che sussista continuità di copertura almeno a favore di uno dei due coniugi fino alla domanda di divorzio. Il Sinistro si considera unico a tutti gli effetti e la Somma assicurata a disposizione sarà quella residua rispetto alla fa se di separazione e sarà a disposizione dei soggetti ancora assicurati all’atto della proposizione della nuova domanda.
Tutto quanto sopra si applica anche ai casi di scioglimento e/o modifica concordata delle condizioni di scioglimento delle unioni civil i.
La copertura, inoltre, è operante in caso di:
- istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta di un parente o di un congiunto;
- istanza di interdizione ed inabilitazione di un parente o congiunto;
- ricorso per l’istituzione/revoca di un Amministratore di Sostegno, di cui agli articoli 407 e 431 del codice civile, a favore di un parente o di un congiunto.
AMBITO PENALE
- l’attivazione di un procedimento penale attraverso la proposizione di querela di parte a condizione che il soggetto querelato sia rinviato a giudizio. Nel caso in cui, però, l’Assicurato attivi un procedimento penale nelle ipotesi previste per la garanzia “Risarcimento Garantito”, l ’eventuale mancato radicamento del procedimento penale a carico del terzo non precluderà la facoltà di agire in sede civile;
- la difesa nei procedimenti per Reati colposi;
- la difesa nei procedimenti per Reati dolosi, ma solo se detti procedimenti si concludano con sentenza di assoluzione passata in giudicato o se il titolo di Reato venga derubricato da doloso a colposo o se il Reato si estingua per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. L’Assicurato ha comunque l’obbligo di denunciare il Sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento penale. L’Assicurato ha comunque l’obbligo di denunciare il Sinistro al momento in cui viene instaurato il
procedimento penale; - la difesa nei procedimenti per Reati dolosi commessi da minori. In questo caso le spese verranno rimborsate al soggetto esercente la potestà genitoriale tenuto all’obbligo di vigilanza; | |
Risarcimento Garantito (sempre operante a completamento della garanzia Famiglia, quando selezionata) | La garanzia è sempre operante a completamento della garanzia Famiglia e agisce con le modalità di seguito descritte. A) PERSONE E RISCHI ASSICURATI La copertura assicurativa viene prestata a favore dell’Assicurato che abbia subito un danno a causa di terzi nell’ambito della vita privata, nonché nell’ambito dell’attività di lavoro subordinato. In tale ultimo ambito, qualora la controversia riguardi i rapporti con il proprio datore di lavoro, la garanzia opera esclusivamente qualora sia stata attivata l’stensione “Estensione Controversie con il Datore di Lavoro”. Per le controversie dipendenti o comunque connesse al rapporto di lavoro subordinato, la copertura è prestata a favore dell’Assicurato che rivesta la qualifica di operaio, impiegato, quadro, funzionario, dirigente. Sono escluse le controversie che traggano origine da altri rapporti in essere tra l’Assicurato e il datore di lavoro, quali lo svolgimento di funzioni di Amministratore, Sindaco, Direttore Generale, Consigliere, Revisore dei conti. L’Impresa garantisce all’Assicurato il pagamento dell’importo che lo stesso deve ricevere da ter zi, in relazione alle somme che questi siano tenuti a pagare per capitale, interessi e spese, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati all’Assicurato per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose o animali. La copertura assicurativa opera esclusivamente alle seguenti condizioni: a) deve essere individuato il terzo civilmente responsabile; b) l’assicurato si obbliga ad agire in giudizio nei confronti del terzo civilmente responsabile; c) deve essere giudizialmente accertata la responsabilità del terzo. B) COESISTENZA DI ALTRE POLIZZE In caso di coesistenza di altre polizze che assicurino i danni a cose, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato quanto ancora eventualmente dovesse rimanere a suo credito a seguito dell’intervento delle altre polizze che coprono il medesimo rischio. C) DIRITTO DI SURROGAZIONE L’Impresa in ogni caso di pagamento è surrogata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1916 codice civile., nei diritti dell’assicurato verso il terzo responsabile per le somme dalla stessa pagate. |
Estensione Controversie con il Datore di Lavoro (selezionabile esclusivamente in abbinamento alla garanzia Famiglia) | A parziale deroga di quanto disciplinato nella garanzia aggiuntiva “Famiglia”, la copertura è estesa alle controversie di lavoro subordinato dell’Assicurato con il proprio datore di lavoro. Qualora l’Assicurato rivesta la qualifica di dipendente pubblico, sono da intendersi in copertura le controversie di lavoro davanti agli organi di giustizia amministrativa. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi per tutte le garanzie (per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” e “Top”) | Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisano le seguenti ulteriori esclusioni. Dalla copertura assicurativa è escluso il pagamento di: - multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa; - sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi; - spese connesse all'esecuzione delle pene detentive e alla custodia di cose, salvo quanto previsto dalla garanzia rimborsi complementari in tema di deposito del veicolo a seguito di incidente stradale; - spese legali/oneri non espressamente disciplinati dalla copertura. |
Rischi esclusi per la garanzia Casa | Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisano le seguenti ulteriori esclusioni. La garanzia casa non è operante con riguardo alle controversie/procedimenti: - in materia di diritto di famiglia e delle successioni; |
- in materia di diritto tributario, fiscale o amministrativo, salvo quanto previsto nell’articolo per la difesa nei procedimenti penali; - relative o comunque connesse a immobili destinati a uso diverso da quanto previsto dalla garanzia “Casa” e/o la cui ubicazione non è indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio; - in materia di contratti preliminari di compravendita o di contratti di compravendita degli immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare; - in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, di rapporti tra soci e amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia; - di lavoro subordinato con gli addetti ai servizi domestici e/o familiari; - relative al contratto con il locatario e il comodatario o con il titolare del diritto d’uso degli immobili di proprietà dell’Assicurato, salvo quanto previsto per le azioni esperite nei confronti del conduttore per la riscossione dei canoni di locazione e delle spese condominiali e per la procedura di sfratto per morosità; - non espressamente menzionate tra le fattispecie previste dalla garanzia Casa. La copertura assicurativa non opera se: ▪ i locali assicurati non sono posti nel fabbricato la cui ubicazione è indicata nella Scheda Tecnica di Ambito di rischio ▪ se i locali assicurati hanno una destinazione e/o descrizione difforme da una delle seguenti: A) Destinazione dell’abitazione - abitazione principale; - abitazione saltuaria; - abitazione data in locazione, in uso o in comodato. B) Descrizione dell’abitazione - può occupare un intero fabbricato o solo una parte di esso; - può occupare anche più corpi di fabbricato, ma a condizione che i vari corpi siano posti nell’abitazione indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio e che la stessa, così sviluppata, costituisca comunque un’unica unità abitativa; - può essere su più piani, a condizione che le varie stanze siano in corpi di fabbricato posti nell’abitazione indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio e siano coesistenti e intercomunicanti; qualora non lo fossero l’abitazione, così sviluppata, deve costituire comunque un’unica unità abitativa. Nei locali di abitazione può essere presente anche un eventuale ufficio e/o studio professionale, a condizione che siano coesistenti e intercomunicanti con l’abitazione stessa. I locali di abitazione, invece, non possono essere adibiti ad attività diverse da quelle appena indicate e nemmeno ospitare delle attività ricettive, quali affittacamere o bed and breakfast, salvo quanto espressamente disciplinato in tal senso nella garanzia Casa. |
Rischi esclusi per la garanzia Orientamento Giuridico Telefonico | Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisano le seguenti ulteriori esclusioni. La copertura non è operante per le consulenze inerenti: - l’attività imprenditoriale; - il lavoro autonomo; - la normativa tributaria e fiscale; |
Xxxxxx esclusi per la garanzia Xxxxxxx guidati con patente | Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisano le seguenti ulteriori esclusioni. La copertura non è operante per le seguenti controverse/procedimenti: - per il ricorso e/o l’opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto previsto con riguardo al ricorso contro il provvedimento di ritiro/sospensione della patente e/o per il dissequestro del veicolo; - se per i veicoli condotti dall’Assicurato non sia stato adempiuto l’obbligo di assicurazione ai sensi di legge; |
- se il conducente non ha adempiuto agli obblighi previsti dalla legislazione vigente per quanto riguarda l’inadempimento dell’obbligo di fermarsi, l’omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate; - se la controversia ha per oggetto danni derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall’ACI o dalla FMI; - se il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida in base a quanto previsto dalla vigente legislazione; - se il conducente ha violato la normativa relativa al divieto di guida: -in stato di ebbrezza, di cui all’art. 186 Codice della Strada, in caso di tasso alcolemico con percentuale maggiore di 1,5 g/l; -sotto l’effetto di sostanze stupefacenti di cui all’art. 187 Codice della Strada. | |
Rischi esclusi per le garanzie aggiuntive Famiglia e Risarcimento Garantito | Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisano le seguenti ulteriori esclusioni: - in materia di diritto tributario, fiscale o amministrativo, salvo quanto previsto per la difesa nei procedimenti penali e per le controversie di lavoro subordinato con il proprio datore di lavoro, qualora richiamata l’ “Estensione controversie con il Datore di Lavoro”; - per le controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni in genere, ad eccezione di quanto espressamente disciplinato in relazione agli atti di volontaria giurisdizione; - in relazione a fatti originati dalla proprietà o dall’uso di aerei a motore; salvo quanto previsto per il passeggero di viaggi aerei; - in materia di contratti preliminari di compravendita o di contratti di compravendita degli immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare; - in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, di rapporti tra soci e amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia; - in relazione/connessione alla proprietà o all’uso di veicoli a motore o alla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all’assicurazione obbligatoria; - in relazione a cariche sociali e/o elettive rivestite dall’Assicurato, anche a titolo gratuito, presso enti pubblici o privati; - derivanti dall’attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, salvo quanto previsto per le controversie di lavoro subordinato con il proprio datore di lavoro, qualora richiamata l’Estensione “Estensione Controversie con il Datore di Lavoro”; - non espressamente menzionate tra le fattispecie coperte dalla Garanzia aggiuntiva Famiglia. Relativamente alla garanzia Risarcimento garantito (sempre operante a completamento della garanzia Famiglia), non sono considerati terzi : - il coniuge, il partner dell’unione civile, i genitori, i figli dell’Assicurato, - nonché qualsiasi altra persona con l ui convivente, come risultante dal certificato di stato di famiglia. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Limiti di copertura validi per tutte le garanzie | |
Limiti di copertura (per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” e “Top”) | La copertura assicurativa non è operante in caso di controversie e/o procedimenti: - derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, salvo quanto previsto per la difesa nei procedimenti penali per i figli minori; - conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, terremoto, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni , atti di nemici stranieri , ostilità e azioni belliche; - ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all’asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto; - di valore inferiore al limite minimo indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. |
Garanzia aggiuntiva Risarcimento Garantito | |
Limiti di copertura (per le Soluzioni “Plus”, “Premium” e “Top”, quando selezionata la garanzia Famiglia) | La copertura non è operante in caso di danno: - causato da ignoti; - derivante da contratto, ad eccezione di quanto espressamente previsto in materia di lavoro, qualora richiamata la relativa estensione per le controversie con il Datore di Lavoro”; - derivante dalla circolazione stradale; - derivanti da lavoro irregolare; - derivanti da lavoro parasubordinato. |
Scoperti, Franchigie, Limiti Di Indennizzo da determinarsi in sede di stipulazione | |
Per tutte le Garanzie | |
(per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” e “Top”) | - Limite di indennizzo per il secondo legale domiciliatario - Valore in lite minimo |
Garanzia Casa | |
(per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium”; | - Franchigia nel caso di abitazione locata |
Garanzia Rimborsi Complementari | |
(per le Soluzioni “Plus”, “Premium” e “Top”) | - Limite di indennizzo per le spese di deposito mezzi dei assicurati in caso di sequestro giudiziario a seguito di incidente stradale |
Garanzia Casa (per tutte le Soluzioni) – valore in lite minimo per controversia per spese luce condominiale
▪ valore della controversia: 600 Euro
▪ valore in lite minimo: 250 euro
▪ rimborso: 600 Euro perché il valore della controversia è superiore al valore in lite minimo
Garanzia Casa (per tutte le Soluzioni) – valore in lite minimo per controversia per spese luce condominiale
▪ valore della controversia: 200 Euro
▪ valore in l ite minimo: 250 euro
rimborso: non viene erogato alcun rimborso perché il valore della controversia è inferiore al valore in lite minimo
Esemplificazione di alcune operatività della copertura
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa? | |
Cosa fare in caso di | Denuncia di Sinistro – per tutte le garanzie |
sinistro? | In caso di Xxxxxxxx, il Contraente o l’Assicurato o altro soggetto per conto degli stessi è |
(per le Soluzioni | tenuto ad avvisare l’Impresa o il proprio intermediario assicurativo entro 5 giorni |
“Essential”, “Plus”, | dall’evento o da quando ne ha avuto conoscenza, precisando, in particolare, il luogo, la |
“Premium” e “Top”) | data, l’ora e le circostanze dell’evento, la descrizione dei fatti, delle persone e delle cose |
coinvolte e il numero della copertura assicurativa. L’inadempimento di questo obbligo | |
può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, così come indicato | |
nell'art. 1915 codice civile. | |
Lo stesso termine e la stessa decorrenza valgono anche in relazione alla denuncia di |
Xxxxxxxx riguardante procedimenti penali per Reati dolosi, a prescindere dagli eventuali sviluppi o dall’esito del procedimento stesso (sentenza di assoluzione passata in giudicato, derubricazione del Reato da doloso a colposo, estinzione per remissione di querela).Nell'immediatezza della denuncia del Sinistro, l'Assicurato deve poi far seguire tutte le notizie ed i documenti relativi al Sinistro ed ogni atto a questi ritualmente notificato, alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso. L'Assicurato è tenuto a fornire all’Impresa tutti gli atti e documenti occorrenti per la gestione della pratica. | |
Prescrizione I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti (ad esempio, per la garanzia Casa, la dichiarazione inesatta o reticente relativa alla descrizione dell’abitazione) o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio (ad esempio, sempre per la garanzia Casa, la mancata comunicazione, in corso di contratto, della variazione della descrizione dell’abitazione) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa. |
Obblighi dell’Impresa | Termini di indennizzo L’Impresa, verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l’indennizzo che risulti dovuto all’Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l’Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell’indennizzo. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni si precisano le ulteriori modalità di pagamento del premio con procedura SDD o addebito su carta di credito. Modalità di pagamento del premio: Procedura SDD Procedura SDD Per il primo pagamento il Contraente può utilizzare i mezzi di pagamento indicati nel DIP Danni. Dal secondo pagamento in poi, il premio viene corrisposto mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). Per attivare tale procedura il Contraente deve autorizzare l’Impresa ad addebitare i premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria Banca, i cui estremi vengono comunicati all’Impresa con la sottoscrizione di apposita delega SDD. Xxxxxxxx su carta di credito Per il primo pagamento il Contraente deve utilizzare esclusivamente la carta di credito necessaria anche per attivare il pagamento ricorrente. Dal secondo pagamento in poi, il Contraente deve autorizzare l’Impresa a richiedere, di volta in volta e salvo buon fine, il corrispettivo dovuto in base alle coperture acquistate con il presente Ambito di rischio sulla carta di credito utilizzata per effettuare il primo pagamento. Adeguamento del premio Le Somme assicurate, i Limiti di indennizzo (non espressi in percentuale) e il Premio, previsti nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa, della percentuale - solo se superiore - calcolata rapportando l’“indice ISTAT di riferimento annuale” (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) all’“indice ISTAT mensi le” immediatamente precedente (“indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” pubblicato dall’ISTAT). Se l’indice ISTAT non è disponibile, l’Impresa può utilizzare un indice equivalente ma deve avvisare il Contraente. Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti e le Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella suddetta Scheda tecnica di Ambito di rischio. |
Rimborso | Recesso in caso di sinistro Nell’ipotesi in cui l’Impresa eserciti, ove consentito, il diritto di recesso per Sinistro, l’Impresa stessa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa al periodo assicurativo non trascorso e non goduto. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si precisa che per le fattispecie elencate di seguito la copertura opera per violazioni di legge o di contratto verificatisi dopo i seguenti periodi di Carenza, durante i quali non vi è copertura: - 90 giorni per le controversie contrattuali; - 180 giorni per le azioni nei confronti del conduttore, in caso di abitazione concessa in locazione; - 24 mesi per le controversie di diritto di famiglia. Qualora, però, la copertura sostituisca, senza soluzione di continuità, un Ambito di rischio Tutela Legale riguardante lo stesso Assicurato e le stesse garanzie, gli anzidetti termini operano: - dal giorno di decorrenza della precedente copertura assicurativa per le garanzie e le Somme assicurate dalla stessa; - dal giorno di decorrenza della copertura sostituente, limitatamente alle diverse garanzie e alle maggiori somme eventualmente assicurate. Si precisa, inoltre, che le carenze di cui sopra non si applicano mai nel caso in cui la copertura sostituisca, senza soluzione di continuità, analoga copertura prestata da altra Compagnia. La copertura assicurativa, infine, si intende prestata anche per i sinistri manifestatisi successivamente alla cessazione della stessa, a condizione che il fatto che ha dato origine alla controversia si sia verificato nel periodo di validità della copertura. |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Come posso disdire la copertura? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Il prodotto è rivolto a chi, nell’ambito della vita privata, per scopi diversi da quelli dell’attività imprenditoria o professionale svolta, vuole garantirsi il rimborso degli oneri relativi all’assistenza legale (giudiziale ed extragiudiziale) che si renda necessario per la tutela dei propri interessi con riguardo a:
- controversie inerenti la propria abitazione, sia essa di proprietà o data in locazione, in uso, comodata;
- controversie inerenti la guida, con regolare Patente, di veicoli e/o natanti;
controversie inerenti la vita privata. Il prodotto offre livelli di protezione crescenti in base alle 4 Soluzioni, alternative tra loro, composte dalle seguenti combinazioni di garanzie:
▪ Soluzione Essential: comprensiva delle garanzie Casa e Orientamento Giuridico Telefonico;
▪ Soluzione Plus: comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione “Essential” e, in aggiunta, delle garanzie Xxxxxxx guidati con Patente, relativa al caso di incidente stradale, e Rimborsi Complementari;
▪ Soluzione Premium: comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione “Plus” e, in aggiunta delle garanzie Veicoli guidati con Patente, relativa, in questo caso, a tutta la circolazione stradale e Rimborsi Complementari;
▪ Soluzione Top: comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione “Premium” e, in aggiunta, ferma la combinazione di garanzie e la loro portata, un massimale supplementare per la garanzia Xxxxxxx guidati con Patente, rispetto a quello riservato alle altre Soluzioni, dedicato alle ipotesi di Reati colposi in caso di incidente stradale.
A chi è rivolto questo prodotto?
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 30%.
Quali costi devo sostenere?
COME PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | ||
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx; • tramite il sito internet dell’Impresa – xxx.xxxxxxx.xx - accedendo alla sezione Reclami. L’Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell’Impresa, saranno gestiti direttamente dall’Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. | |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, Info su: xxx.xxxxx.xx corredando l’esposto con copia del reclamo già inoltrato all’Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell’Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla Sezione “PER I CONSUMATORI - RECLAMI - Guida”, nonché sul sito dell’Impresa xxx.xxxxxxx.xx alla Sezione “Reclami”, attraverso apposito link al sito di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono: -nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; -individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; -breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; -copia del reclamo presentato all’Impresa e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria. | |
Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria. | ||
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | ||
Mediazione (obbligatoria) | Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013 n.98). | |
Negoziazione assistita | Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa | |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In caso di Sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell’ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l’utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l’Autorità Giudiziaria. | |
Risoluzione delle liti transfrontaliere | Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un’impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l’esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito hiip://www.ec.europa. eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all’IVASS, che provvede all’inoltro a detto s istema, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d.
HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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Tutela Legale
Condizioni di assicurazione comprensive del glossario Edizione 975 - 07/03/2020
V. 22/136 - C01R099W032000025T250722094703
Allianz S.p.A. -Sede Legale Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0-00000 Xxxxxx-Xxxxxxxx +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000 xxxxxxx.xxx@pec.allianz.it-CF, Reg. Imprese MI n.05032630963-Rapp. Gruppo IVA Allianz P. IVA n.01333250320 Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz Albo Gruppi Assic. n.018-Società con unico socio soggetta alla direz. e coordinamento di Allianz SE Monaco-Cod.01
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Glossario
GLOSSARIO
Per facilitare la comprensione delle regole contrattuali contenute nel presente Set Informativo, il Glossario raccoglie i termini più importanti, ricorrenti o di particolare difficoltà, spiegati nel loro significato.
I termini riportati nel Glossario sono riconoscibili nelle Condizioni di assicurazione in quanto indicati con la lettera iniziale maiuscola.
Ambito di rischio: il prodotto assicurativo composto da garanzie che coprono uno o più rischi, costituenti l’oggetto della copertura. Le garanzie previste nell’Ambito di rischio possono essere combinate in modo crescente a seconda delle Soluzioni prescelte.
Assicurato: la persona fisica, identificata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, il cui interesse è protetto dalla presente copertura assicurativa, nonché:
a) il suo coniuge non separato o partner dell’unione civile, anche se con lui non residenti nella medesima abitazione;
b) il suo convivente more uxorio, a condizione che sia con lui residente nella medesima abitazione;
c) le altre persone con lui residenti nella medesima abitazione, a condizione che siano legate a lui e/o ai soggetti di cui ai punti a) e b) da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela.
Assistenza stragiudiziale: l’attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria, comprese le attività svolte nelle fasi di Negoziazione Assistita e Mediazione Obbligatoria.
Carenza: il periodo di tempo che intercorre fra la data di stipulazione della copertura assicurativa e l’effetto della stessa. Condominio: la tipologia di comunione immobiliare nella quale coesistono parti di proprietà esclusiva e parti di proprietà comune.
Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula la Polizza.
Controversia contrattuale: la controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle parti tramite contratti, patti o accordi.
Costituzione di parte civile: l’atto con il quale si introduce, all’interno del processo penale, l’azione civile per far valere la richiesta di risarcimento del danno.
Fatto illecito: il fatto, causato volontariamente (fatto illecito doloso) o con colpa (per negligenza, imperizia o imprudenza, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline) da un soggetto, che è tenuto a risarcire il danno sulla base delle norme di legge indipendentemente dall’esistenza di rapporti contrattuali.
Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che resta a carico dell’Assicurato e che viene sottratta dall’ammontare del danno stesso.
Impresa: Allianz S.p.A..
Indennizzo/Indennità: la somma dovuta dall’Impresa all’Assicurato in caso di Sinistro.
Limite di indennizzo: l’importo dovuto dall’Impresa entro il Massimale o la Somma assicurata, che rappresenta il massimo esborso dell’Impresa stessa, nei casi espressamente indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Massimale: l’importo che rappresenta il massimo esborso dell’Impresa per Sinistro, in relazione alle garanzie prestate. Polizza: il documento che attesta l’esistenza del contratto di assicurazione, riepiloga gli Ambiti di rischio acquistati e/o non acquistati racchiude gli elementi di natura dichiarativa e sottoscrittiva della Polizza.
Premio: l’importo dovuto dal Contraente all’Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.
Reato: la violazione di norme penali. Le fattispecie di Xxxxx sono previste dal codice penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge.
Scheda tecnica di Ambito di rischio: il documento riepilogativo specifico della copertura assicurativa Tutela Legale, che è parte integrante della Polizza.
Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell’Assicurato e che viene sottratta dall’ammontare del danno stesso.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata copertura assicurativa
Sinistro (Insorgenza del): il momento in cui l’assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o di contratto.
Soluzione: una delle quattro combinazioni di garanzie (Essential, Plus, Premium e Top), alternative tra loro, che compongono l’Ambito di rischio.
Somma assicurata: l’importo che rappresenta il massimo esborso dell’Impresa, in relazione alle garanzie prestate. Transazione: l’accordo col quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.
MPAGLOS - O18
Condizioni di assicurazione Ed. 975 - 03/2020 Tutela legale
Condizioni di assicurazione
INDICE | ||
1 - INTRODUZIONE | PAG. | 3 |
2 - CHE COSA E' ASSICURATO | PAG. | 3 |
3 - CHE COSA NON E' ASSICURATO | PAG. | 8 |
4 - LIMITI DI COPERTURA | PAG. | 10 |
5 - VALIDITA' TERRITORIALE DELLA COPERTURA | PAG. | 10 |
6 - OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO | PAG. | 11 |
7 - PREMIO | PAG. | 12 |
8 - DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO | PAG. | 13 |
9 - ULTERIORI DISPOSIZIONI | PAG. | 15 |
MPACGA - O18
Condizioni di assicurazione Ed. 975 - 03/2020 Tutela legale
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1. INTRODUZIONE
Attenzione: si presti particolare attenzione alle parti delle condizioni di assicurazione evidenziate in grassetto nonché alle esemplificazioni riportate nel DIP aggiuntivo Xxxxx.
Art. 1.1 - Il presente Ambito di rischio e le relative Soluzioni
L’Ambito di rischio Tutela Legale è costituito da quattro differenti Soluzioni, alternative fra loro, composte dalle seguenti combinazioni di garanzie crescenti.
n Essential: comprensiva delle garanzie Casa e Orientamento Giuridico Telefonico;
n Plus: comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione “Essential” e, in aggiunta, delle garanzie Veicoli guidati con Patente, relativa al caso di incidente stradale, e Rimborsi Complementari;
n Premium: comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione “Plus” e, in aggiunta delle garanzie Xxxxxxx guidati con Patente, relativa, in questo caso, a tutta la circolazione stradale e Rimborsi Complementari;
n Top: comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione “Premium” e, in aggiunta, ferma la combinazione di garanzie e la loro portata, l’eliminazione della Franchigia che sarebbe applicata alla garanzia Casa in caso di scelta di altre Soluzioni, nonché un massimale supplementare per la garanzia Xxxxxxx guidati con Patente, rispetto a quello riservato alle altre Soluzioni, dedicato alle ipotesi di Reati colposi in caso di incidente stradale.
Le Soluzioni “Plus”, “Premium” e “Top “possono essere arricchite con la garanzia aggiuntiva Famiglia e con l’Estensione Controversie col Datore di Lavoro.
Art. 1.2 – Il Regolamento Ultra
L'Impresa si impegna a manutenere ed aggiornare i contenuti dei singoli Ambiti di rischio acquistabili, all’interno di una relazione contrattuale unitaria, nel contesto del modello assicurativo Allianz Ultra, al fine di soddisfare al meglio, nel tempo, le esigenze della propria clientela. Il documento “Allianz Ultra: Regole di funzionamento e caratteristiche generali” (di seguito “Regolamento Allianz Ultra”), che il Contraente ha ricevuto contestualmente al presente Set informativo, descrive e disciplina i meccanismi generali di evoluzione e di aggiornamento del rapporto e delle Condizioni di assicurazione dell’Ambito di rischio, o degli Ambiti di rischio (se più di uno) scelti dal Contraente. E’ previsto, in particolare, l’automatico adeguamento del rapporto alle Condizioni di assicurazione contenute nell’ultima edizione disponibile e, in caso di Sinistro, l’applicazione delle regole di gestione e di liquidazione stabilite dalle condizioni previste nell' edizione in vigore al tempo della denuncia di Xxxxxxxx. Il tutto senza pregiudizio dei diritti già maturati e con applicazione della clausola di “miglior garanzia”, che consente comunque al Contraente o all’Assicurato, in caso di Sinistro, di scegliere la prestazione prevista dall’Ambito di rischio inizialmente sottoscritta, se ritenuta più favorevole.
Si rinvia, nel dettaglio, alle singole disposizioni previste nel “Regolamento Allianz Ultra”, le cui previsioni devono intendersi integrative delle Condizioni di assicurazione.
Le seguenti Condizioni di assicurazione contengono, nei punti più rilevanti e per maggiore chiarezza, alcuni rinvii espressi al “Regolamento Allianz Ultra” nonché - per gli aspetti di dettaglio definiti in fase di sottoscrizione - alla Polizza e alla Scheda tecnica di Ambito di rischio.
2. CHE COSA E' ASSICURATO
In questa sezione sono descritte le prestazioni assicurative, mentre nelle sezioni successive vi è l’indicazione dei rischi esclusi, delle limitazioni di copertura e delle altre norme che regolano il rapporto assicurativo.
La copertura assicurativa è prestata a favore dell’Assicurato ed è operante entro i Xxxxxxxxx riportati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, con l’applicazione degli Scoperti, delle Franchigie e dei Limiti di indennizzo concordati in sede di stipulazione e conseguentemente indicati nella stessa.
Art. 2.1 – Cosa assicuriamo
L’Impresa intraprende un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie che coinvolgano l’Assicurato; nel caso in cui il tentativo non andasse a buon fine, l’Impresa rimborsa le seguenti spese legali/oneri, dallo stesso sostenuti:
- le spese per l'intervento di un legale;
- le indennità spettanti all’Organismo di mediazione nei casi previsti dall’art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/10 (Mediazione Obbligatoria) e successive modifiche. Le indennità saranno riconosciute nei limiti fissati dalla Tabella A del D.M. 180/10 e successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale ed entro il limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, in caso di radicamento del procedimento in un distretto di Corte d’Appello diverso da quello di residenza dell’Assicurato;
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- le spese per un perito nominato dall’Autorità entro i limiti dalla stessa stabiliti;
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- le spese per un perito nominato dall’Assicurato, con il consenso preventivo dell’Impresa;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
- le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza;
- le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dall’Impresa;
- le spese relative all’intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all’estero;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari;
- il contributo unificato nel processo civile;
- le spese effettuate dall’Impresa per indagini patrimoniali e acquisizione di documenti utili all’accertamento delle modalità del Sinistro.
Si precisa che le spese attinenti l’esecuzione forzata sono indennizzabili limitatamente ai primi due tentativi.
Art. 2.2 - Le garanzie base
In base alla Soluzione “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top” scelta dal Contraente e indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono operanti le garanzie riportate negli articoli che seguono.
CASA
Art. 2.2.1 - Casa (Valido per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Pemium” e “Top”)
Con riferimento all’articolo “Cosa assicuriamo”, questa garanzia opera con riguardo all’abitazione indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio e vale per violazioni di legge o di contratto connesse alla proprietà e/o alla conduzione dei locali di abitazione, del suo contenuto e delle sue pertinenze, esclusivamente per le seguenti fattispecie:
AMBITO CIVILE
- l’azione (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni subiti per Xxxxx illecito extracontrattuale di terzi; sono comprese le azioni intentate nei confronti del costruttore per rovina o gravi difetti dei locali di abitazione assicurati, ai sensi dell’art. 1669 codice civile;
- le controversie nelle quali l’Assicurato sia convenuto in qualità di civile responsabile per danni extracontrattuali arrecati a terzi, a condizione che lo stesso abbia stipulato ed attivato una polizza di responsabilità civile per lo specifico rischio. In caso di intervento dell’assicuratore di responsabilità civile, la garanzia opera a secondo rischio, ossia esclusivamente a integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dall’assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell’art. 1917, 3° comma codice civile; nel caso in cui, invece, la polizza di responsabilità civile, pur esistente e regolarmente attivata, non sia operante per l’evento, la presente garanzia opera a primo rischio, cioè immediatamente e integralmente. L’Assicurato è tenuto a provare all’Impresa l’esistenza e l’operatività della suddetta polizza di responsabilità civile.
- le controversie derivanti dalla proprietà dei locali di abitazione assicurati, del loro contenuto e delle loro pertinenze, comprese le controversie di natura condominiale e/o con il condominio;
- le controversie derivanti da contratti relativi all’abitazione assicurata, al suo contenuto e alle sue pertinenze;
- le controversie relative alla locazione dei locali di abitazione assicurati, a condizione che l’Assicurato sia il conduttore;
- le controversie derivanti da eventuali contratti di locazione stagionale, che non superino la durata massima di sei mesi,
nei quali l’Assicurato sia il conduttore.
Qualora i locali di abitazione assicurati siano di proprietà dell’Assicurato e siano concessi in locazione a terzi per uso abitativo, compreso l’eventuale ufficio e/o studio professionale coesistenti e intercomunicanti con l’abitazione stessa, la copertura assicurativa è operante anche per le azioni intraprese nei confronti del conduttore, limitatamente alle seguenti fattispecie, entro i limiti temporali indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio:
- riscossione dei canoni di locazione e delle spese condominiali;
- procedura di sfratto per morosità.
La copertura opera anche nel caso in cui i locali di abitazione siano adibiti ad attività di affittacamere o di bed & breakfast, a condizione che l’attività:
- sia esercitata dall’Assicurato all’interno della sua Abitazione principale, in stanze coesistenti e intercomunicanti con l’abitazione stessa e che il numero complessivo dei posti letto non sia superiore a 6;
- sia esercitata avvalendosi della normale organizzazione familiare;
- sia esercitata conformemente alle disposizioni regionali vigenti e alle successive modifiche e integrazioni.
Si precisa che la copertura assicurativa non comprende le controversie relative o connesse all’esercizio delle attività ricettive sopra menzionate, svolte nei locali interessati dalla garanzia.
Nel caso si assicuri l’Abitazione principale e l’Assicurato decida di trasferire la propria residenza in altra abitazione, la copertura assicurativa è prestata durante il trasloco sia nell’indirizzo indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sia nel nuovo indirizzo.
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Relativamente alla nuova abitazione, la copertura assicurativa è prestata purchè siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
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- l’Assicurato comunichi per iscritto all’Impresa la data di inizio del trasloco;
- la nuova abitazione costituisca l’abitazione principale dell’Assicurato, sia ubicata nella Repubblica Italiana nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino e abbia caratteristiche conformi a quanto previsto dall’articolo
3.2 “Rischi esclusi per la garanzia Casa”.
In assenza di tali condizioni, la copertura non opera.
La copertura assicurativa è prestata tra le ore 24 del giorno di inizio del trasloco, riportato nella comunicazione pervenuta all’Impresa dall’Assicurato, e le ore 24 del 10° giorno feriale successivo. La data di inizio del trasloco deve essere successiva a quella della comunicazione.
Relativamente alla nuova abitazione, la copertura assicurativa è prestata con l’applicazione di eventuali Carenze e/o Franchigie e/o Limiti di indennizzo indicati nella Scheda Tecnica di Ambito in relazione alla garanzia Casa. Il Contraente dovrà comunque regolarizzare la posizione assicurativa, chiedendo all’Impresa la sostituzione della copertura assicurativa.
AMBITO PENALE
- l’attivazione di un procedimento penale attraverso la proposizione di querela, da parte dell’Assicurato, a condizione che il soggetto querelato sia rinviato a giudizio;
- la difesa nei procedimenti per Reati colposi;
- la difesa nei procedimenti per Reati dolosi, ma solo se detti procedimenti si concludano con sentenza di assoluzione passata in giudicato o se il titolo di Reato venga derubricato da doloso a colposo o se il Reato si estingua per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. L’Assicurato ha comunque l’obbligo di denunciare il Sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento penale.
ORIENTAMENTO GIURIDICO TELEFONICO
Art. 2.2.2 - Orientamento Giuridico telefonico (Valido per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” e “Top”)
L'Assicurato, telefonando al numero verde Allianz 800/68.68.68, in funzione 24 ore su 24, potrà:
- usufruire di prestazioni di orientamento giuridico di prima necessità, su leggi e normative italiane relative a problemi della vita privata.
- ottenere le seguenti informazioni sul funzionamento della copertura assicurativa:
- se un caso in cui è coinvolto è previsto dalla copertura;
- come attivare la copertura in modo corretto;
- come l’Impresa gestisce la pratica di sinistro.
VEICOLI GUIDATI CON PATENTE
Art. 2.2.3 - Veicoli guidati con Patente (Valido esclusivamente per la soluzione “Plus”)
Con riferimento all’articolo 2.1 “Cosa assicuriamo”, questa garanzia opera in relazione ai veicoli a motore conducibili con patenti di categoria AM, A, A1, A2, B e/o ai natanti conducibili con Patente di categoria A, per i quali, al momento del sinistro, non sia richiesto un certificato di abilitazione professionale.
La garanzia opera:
- a favore dell’Assicurato, alla guida di veicoli/natanti propri o di terzi;
- a favore dei conducenti autorizzati, alla guida di veicoli/natanti di proprietà dell’Assicurato;
- a favore dei trasportati su veicoli/natanti di proprietà dell’Assicurato;
Si precisa che la garanzia opera inoltre in relazione alle roulotte, anche quando sganciate dal veicolo trainante.
La garanzia opera esclusivamente per le seguenti fattispecie:
AMBITO PENALE
- la difesa nei procedimenti per Reati colposi in seguito a incidenti stradali;
- la difesa nei procedimenti per Reati dolosi in seguito a incidenti stradali, ma solo se detti procedimenti si concludano con sentenza di assoluzione passata in giudicato o se il titolo di Reato venga derubricato da doloso a colposo o se il Reato si estingua per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. L’Assicurato ha comunque l’obbligo di denunciare il Sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento penale.
- il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito a incidenti stradali;
- il ricorso contro il provvedimento di ritiro/sospensione della patente in seguito a incidenti stradali.
VEICOLI GUIDATI CON PATENTE
Art. 2.2.4 - Veicoli guidati con Patente (Valido esclusivamente per la soluzione “Premium”)
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Con riferimento all’articolo 2.1 “Cosa assicuriamo”, questa garanzia opera in relazione ai veicoli a motore conducibili con Patenti di categoria AM, A, A1, A2, B e/o ai natanti conducibili con Patente di categoria A, per i quali, al momento del sinistro, non sia richiesto un certificato di abilitazione professionale.
La garanzia opera:
- a favore dell’Assicurato alla guida di veicoli/natanti propri o di terzi;
- a favore dei conducenti autorizzati, alla guida di veicoli/natanti di proprietà dell’Assicurato;
- a favore dei trasportati su veicoli/natanti di proprietà dell’Assicurato;
Si precisa che la garanzia opera inoltre in relazione alle roulotte, anche quando sganciate dal veicolo trainante. La garanzia opera esclusivamente per le seguenti fattispecie:
AMBITO CIVILE
- l’azione per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito extracontrattuale di terzi;
- la costituzione di parte civile in sede penale per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito extracontrattuale di terzi;
- le controversie contrattuali riguardanti i veicoli di proprietà;
- le controversie contrattuali riguardanti i veicoli/natanti a noleggio e/o in leasing privato;
- le controversie contrattuali riguardanti i veicoli/natanti di cortesia di proprietà di concessionari/riparatori. AMBITO PENALE
- la difesa nei procedimenti per Reati colposi in seguito a qualunque evento legato alla circolazione stradale;
- la difesa nei procedimenti per Reati dolosi in seguito a qualunque evento legato alla circolazione stradale, ma solo se detti procedimenti si concludano con sentenza di assoluzione passata in giudicato o se il titolo di Reato venga derubricato da doloso a colposo o se il Reato si estingua per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. L’Assicurato ha comunque l’obbligo di denunciare il Sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento penale.
- il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito a qualunque evento legato alla circolazione stradale;
- il ricorso contro il provvedimento di ritiro/sospensione della patente in seguito a qualunque evento legato alla circolazione stradale.
Art. 2.2.5 - Veicoli guidati con Patente (Valido esclusivamente per la soluzione “Top”)
In aggiunta a quanto disciplinato per la Soluzione “Premium” dal precedente articolo 2.2.4 “Veicoli guidati con Patente”, la cui disciplina contrattuale resta ferma ed invariata in ogni suo aspetto ed alla quale si rimanda, l’impresa assicura un massimale supplementare, indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, in aggiunta al massimale della garanzia, dedicato esclusivamente alla difesa nei procedimenti penali a seguito di incidenti stradali
Art. 2.2.6 - Rimborsi Complementari per veicoli guidati con patente (Valido per le Soluzioni, “Plus”, “Premium” e “Top” a completamento della garanzia Xxxxxxx guidati con Patente)
Con riferimento all’articolo 2.1 “Cosa assicuriamo”, la copertura assicurativa vale per:
- il rimborso delle spese necessarie al recupero e al trasferimento dei veicoli assicurati dal luogo dell’incidente stradale fino all’officina di riparazione più vicina; l’Assicurato deve far pervenire all’Impresa la documentazione comprovante le spese sostenute;
- Il rimborso delle spese necessarie al riottenimento di documenti relativi alla circolazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente. L’Assicurato deve far pervenire all’Impresa la documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all’Autorità competente;
- le spese di deposito dei veicoli assicurati in caso di sequestro giudiziario a seguito di incidente stradale, entro il limite indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Art. 2.3 - Le garanzie aggiuntive (Valido esclusivamente per le soluzioni “Plus”, “Premium” e “Top, se selezionata la garanzia aggiuntiva Famiglia”)
Le seguenti garanzie aggiuntive possono essere scelte con il pagamento di un premio aggiuntivo dal Contraente solo nell’ambito delle Soluzioni espressamente indicate per ciascuna di esse e sono operanti solo se sono richiamate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Art. 2.3.1 - Famiglia
Con riferimento all’articolo 2.1 “Cosa assicuriamo”, la garanzia opera in relazione alla vita privata e familiare dell’Assicurato e dunque in relazione a fatti e rapporti giuridici estranei alla vita lavorativa, professionale o imprenditoriale e comunque quando riguardano condotte aventi scopi diversi da quelli dell’attività lavorativa, professionale o imprenditoriale.
La garanzia opera esclusivamente per le seguenti fattispecie: AMBITO CIVILE
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- l’azione (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per Xxxxx illecito extracontrattuale di terzi, comprese le azioni volte ad ottenere:
n la rimozione da siti internet e social network di contenuti lesivi della reputazione on-line e l’eventuale risarcimento di tali danni;
n il risarcimento dei danni subiti a seguito di furti di identità digitale nonché, ove possibile, il ripristino della situazione relativa alla affidabilità creditizia antecedente il suddetto furto di identità;
- l’azione (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni derivanti da sinistri stradali nei quali l’Assicurato sia rimasto coinvolto in qualità di:
n passeggero di qualsiasi veicolo a motore o natante;
n pedone;
n conducente di biciclette e/o di qualsiasi altro veicolo per il quale non sia necessario essere in possesso di regolare patente di guida;
- le pretese al risarcimento dei danni derivanti da responsabilità medica;
- le controversie derivanti da contratti conclusi dall’Assicurato, compresi i contratti relativi ad acquisti effettuati on-line/e-commerce;
- le controversie nelle quali l’Assicurato sia convenuto in qualità di civile responsabile per danni extracontrattuali arrecati a terzi, a condizione che lo stesso abbia stipulato ed attivato una polizza di responsabilità civile per lo specifico rischio. In caso di intervento dell’assicuratore di responsabilità civile la garanzia opera a secondo rischio, ossia esclusivamente a integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dall’assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell’art. 1917, 3° comma codice civile; nel caso in cui, invece, la polizza di responsabilità civile, pur esistente e regolarmente attivata, non sia operante per l’evento, la presente garanzia opera a primo rischio, cioè immediatamente e integralmente. L’Assicurato è tenuto a provare all’Impresa l’esistenza e l’operatività della suddetta polizza di responsabilità civile.
- le controversie di lavoro con gli addetti ai servizi domestici e/o familiari, a condizione che siano regolarmente assunti. La copertura vale anche a favore di tali addetti, in relazione all’attività svolta per conto dell’Assicurato, sempre a condizione che siano regolarmente assunti;
- le controversie relative all’uso di aerei a motore, a condizione che l’Assicurato rivesta la qualifica di passeggero di viaggi aerei, con esclusione dei casi di utilizzo, anche come passeggero, di aerei per gare, competizioni e relative prove a meno che si tratti di regolarità pura;
Si precisa che, in relazione all’operatività della copertura riferita esclusivamente all’ambito della vita privata, la garanzia copre anche le vertenze con enti o istituti di assicurazione previdenziali e sociali.
DIRITTO DI FAMIGLIA: ATTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE
La copertura assicurativa vale, sempre relativamente all’ambito civilistico, per i seguenti procedimenti di volontaria giurisdizione, nell’ambito del diritto di famiglia:
- separazione consensuale, modifica concordata delle condizioni di separazione, divorzio tramite ricorso al Sindaco o in Tribunale. Questa copertura opera per la presentazione del ricorso con l’assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo dai due coniugi e a cui i coniugi dovranno conferire mandato congiunto;
- separazione consensuale, modifica concordata delle condizioni di separazione, divorzio tramite negoziazione assistita da avvocati. Questa copertura opera per l’assistenza fornita da un avvocato scelto da ciascun coniuge, fermo restando l’unicità del massimale.
Per i procedimenti di modifica concordata delle condizioni di separazione, divorzio, la copertura vale esclusivamente sul presupposto che il procedimento di separazione fra i coniugi abbia data luogo a un Sinistro oggetto di copertura assicurativa e regolarmente gestito dall’Impresa e a condizione che sussista continuità di copertura almeno a favore di uno dei due coniugi fino alla domanda di divorzio. Il Sinistro si considera unico a tutti gli effetti e la Somma assicurata a disposizione sarà quella residua rispetto alla fase di separazione e sarà a disposizione dei soggetti ancora assicurati all’atto della proposizione della nuova domanda.
Tutto quanto sopra si applica anche ai casi di scioglimento e/o modifica concordata delle condizioni di scioglimento delle unioni civili.
La copertura, inoltre, è operante in caso di:
- istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta di un parente o di un congiunto;
- istanza di interdizione ed inabilitazione di un parente o congiunto;
- ricorso per l’istituzione/revoca di un Amministratore di Sostegno, di cui agli articoli 407 e 431 del codice civile, a favore di un parente o di un congiunto.
AMBITO PENALE
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- l’attivazione di un procedimento penale attraverso la proposizione di querela di parte a condizione che il soggetto querelato sia rinviato a giudizio. Nel caso in cui, però, l’Assicurato attivi un procedimento penale nelle ipotesi disciplinate dall’articolo 2.3.2 “Risarcimento Garantito”, l’eventuale mancato radicamento del procedimento penale a carico del terzo non precluderà la facoltà di agire in sede civile;
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- la difesa nei procedimenti per Reati colposi;
- la difesa nei procedimenti per Reati dolosi, ma solo se detti procedimenti si concludano con sentenza di assoluzione passata in giudicato o se il titolo di Reato venga derubricato da doloso a colposo o se il Reato si estingua per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. L’Assicurato ha comunque l’obbligo di denunciare il Sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento penale.
- la difesa nei procedimenti per Reati dolosi commessi da minori. In questo caso le spese verranno rimborsate al soggetto esercente la potestà genitoriale tenuto all’obbligo di vigilanza.
Art. 2.3.2 - Risarcimento Garantito
La garanzia è sempre operante a completamento della garanzia Famiglia di cui all’articolo precedente e agisce con le modalità di seguito descritte.
A) PERSONE E RISCHI ASSICURATI
La copertura assicurativa viene prestata a favore dell’Assicurato che abbia subito un danno a causa di terzi nell’ambito della vita privata, nonché nell’ambito dell’attività di lavoro subordinato. In tale ultimo ambito, qualora la controversia riguardi i rapporti con il proprio datore di lavoro, la garanzia opera esclusivamente qualora sia stata attivata l’estensione di cui all’articolo 2.3.3 “Estensione Controversie con il Datore di Lavoro”.
Per le controversie dipendenti o comunque connesse al rapporto di lavoro subordinato, la copertura è prestata a favore dell’Assicurato che rivesta la qualifica di operaio, impiegato, quadro, funzionario, dirigente. Sono escluse le controversie che traggano origine da altri rapporti in essere tra l’Assicurato e il datore di lavoro, quali lo svolgimento di funzioni di Amministratore, Sindaco, Direttore Generale, Consigliere, Revisore dei conti.
L’Impresa garantisce all’Assicurato il pagamento dell’importo che lo stesso deve ricevere da terzi, in relazione alle somme che questi siano tenuti a pagare per capitale, interessi e spese, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati all’Assicurato per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose o animali.
La copertura assicurativa opera esclusivamente alle seguenti condizioni:
a) deve essere individuato il terzo civilmente responsabile;
b) l’assicurato si obbliga ad agire in giudizio nei confronti del terzo civilmente responsabile;
c) deve essere giudizialmente accertata la responsabilità del terzo.
B) COESISTENZA DI ALTRE POLIZZE
In caso di coesistenza di altre polizze che assicurino i danni a cose, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato quanto ancora eventualmente dovesse rimanere a suo credito a seguito dell’intervento delle altre polizze che coprono il medesimo rischio.
C) DIRITTO DI SURROGAZIONE
L’Impresa in ogni caso di pagamento è surrogata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1916 codice civile., nei diritti dell’assicurato verso il terzo responsabile per le somme dalla stessa pagate.
Art. 2.3.3 - Estensione Controversie con il Datore di Lavoro (Valido esclusivamente se e selezionata la garanzia aggiuntiva Famiglia)
A parziale deroga di quanto disciplinato all’articolo 2.3.1 “Famiglia”, la copertura è estesa alle controversie di lavoro subordinato dell’Assicurato con il proprio datore di lavoro.
Qualora l’Assicurato rivesta la qualifica di dipendente pubblico, sono da intendersi in copertura le controversie di lavoro davanti agli organi di giustizia amministrativa.
3. CHE COSA NON E' ASSICURATO
In questa sezione sono descritti i rischi esclusi, ossia i rischi diversi da quelli oggetto di copertura e le condizioni in assenza delle quali le coperture non sono operanti.
Art. 3.1 - Rischi esclusi per tutte le garanzie (Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" e "Top")
Dalla copertura assicurativa è escluso il pagamento di:
multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa; sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi;
spese connesse all'esecuzione delle pene detentive e alla custodia di cose, salvo quanto previsto dalla garanzia rimborsi complementari in tema di deposito del veicolo a seguito di incidente stradale;
spese legali/oneri non espressamente disciplinati all'articolo 2.1 "Cosa assicuriamo".
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Art. 3.2 - Rischi esclusi per la garanzia Casa
In relazione alla garanzia Casa, la copertura non è operante con riguardo alle controversie/procedimenti: in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
in materia di diritto tributario, fiscale o amministrativo, salvo quanto previsto nell'articolo 2.2.1 "Casa" per la difesa nei procedimenti penali;
relative o comunque connesse a immobili destinati a uso diverso da quanto previsto nell'articolo 3.2 "Rischi esclusi per la garanzia Casa" e/o la cui ubicazione non è indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio;
in materia di contratti preliminari di compravendita o di contratti di compravendita degli immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, di rapporti tra soci e amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;
di lavoro subordinato con gli addetti ai servizi domestici e/o familiari;
relative al contratto con il locatario e il comodatario o con il titolare del diritto d'uso degli immobili di proprietà dell'Assicurato, salvo quanto previsto nell'articolo 2.2.1 "Casa", per le azioni esperite nei confronti del conduttore per la riscossione dei canoni di locazione e delle spese condominiali e per la procedura di sfratto per morosità;
non espressamente menzionate tra le fattispecie previste dalla garanzia Casa.
Inoltre la garanzia Casa non opera se:
i locali assicurati non sono posti nel fabbricato la cui ubicazione è indicata nella Scheda Tecnica di Ambito di rischio; se i locali assicurati hanno una destinazione e/o descrizione difforme da una delle seguenti:
A) Destinazione dell'abitazione abitazione principale; abitazione saltuaria;
abitazione data in locazione, in uso o in comodato.
B) Descrizione dell'abitazione
può occupare un intero fabbricato o solo una parte di esso;
può occupare anche più corpi di fabbricato, ma a condizione che i vari corpi siano posti nell'abitazione indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio e che la stessa, così sviluppata, costituisca comunque un'unica unità abitativa;
può essere su più piani, a condizione che le varie stanze siano in corpi di fabbricato posti nell'abitazione indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio e siano coesistenti e intercomunicanti; qualora non lo fossero l'abitazione, così sviluppata, deve costituire comunque un'unica unità abitativa.
Nei locali di abitazione può essere presente anche un eventuale ufficio e/o studio professionale, a condizione che siano coesistenti e intercomunicanti con l'abitazione stessa.
I locali di abitazione, invece, non possono essere adibiti ad attività diverse da quelle appena indicate e nemmeno ospitare delle attività ricettive, quali affittacamere o bed and breakfast, salvo quanto espressamente disciplinato in tal senso nella garanzia Casa.
Art. 3.3 - Rischi esclusi per la garanzia Orientamento Giuridico telefonico (Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" e "Top")
In relazione alla garanzia Orientamento Giuridico telefonico, la copertura non è operante per le consulenze inerenti: l'attività imprenditoriale;
il lavoro autonomo;
la normativa tributaria e fiscale.
Art. 3.4 - Xxxxxx esclusi per la garanzia Xxxxxxx guidati con Patente (Valido per le Soluzioni, "Plus", "Premium" e "Top")
In relazione alle garanzie Xxxxxxx guidati con Patente di cui alle Soluzioni "Plus", "Premium" e "Top", la copertura non è operante per le seguenti controversie/procedimenti:
per il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto previsto con riguardo al ricorso contro il provvedimento di ritiro/sospensione della patente e/o per il dissequestro del veicolo;
se per i veicoli condotti dall'Assicurato non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;
se il conducente non ha adempiuto agli obblighi previsti dalla legislazione vigente per quanto riguarda l'inadempimento
dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
se la controversia ha per oggetto danni derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI o dalla FMI;
se il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida in base a quanto previsto dalla vigente legislazione;
se il conducente ha violato la normativa relativa al divieto di guida:
in stato di ebbrezza, di cui all'art. 186 Codice della Strada, in caso di tasso alcolemico con percentuale maggiore di 1,5 g/l;
sotto l'effetto di sostanze stupefacenti di cui all'art. 187 Codice della Strada.
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Art. 3.5 - Rischi esclusi per la garanzia aggiuntiva Famiglia (Valido solo se selezionata la garanzia aggiuntiva Famiglia)
In relazione alla garanzia Famiglia, la copertura non è operante:
in materia di diritto tributario, fiscale o amministrativo, salvo quanto previsto per la difesa nei procedimenti penali e per le controversie di lavoro subordinato con il proprio datore di lavoro, qualora richiamata l'estensione di cui all'articolo
2.3.3 "Estensione Controversie con il Datore di Lavoro";
per le controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni in genere, ad eccezione di quanto espressamente disciplinato in relazione agli atti di volontaria giurisdizione;
in relazione a fatti originati dalla proprietà o dall'uso di aerei a motore; salvo quanto previsto per il passeggero di viaggi aerei;
in materia di contratti preliminari di compravendita o di contratti di compravendita degli immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, di rapporti tra soci e amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;
in relazione/connessione alla proprietà o all'uso di veicoli a motore o alla navigazione e giacenza in acqua di natanti
soggetti all'assicurazione obbligatoria;
in relazione a cariche sociali e/o elettive rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso enti pubblici o privati; derivanti dall'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, salvo quanto previsto per le controversie di lavoro subordinato con il proprio datore di lavoro, qualora richiamata l'estensione di cui all'articolo
2.3.3 "Estensione Controversie con il Datore di Lavoro";
non espressamente menzionate tra le fattispecie coperte dalla Garanzia aggiuntiva Famiglia.
Art. 3.6 - Xxxxxx esclusi per la garanzia aggiuntiva Risarcimento Garantito
In relazione alla garanzia "Risarcimento garantito", sempre operante a completamento della garanzia Famiglia, non sono considerati terzi:
il coniuge, il partner dell'unione civile, i genitori, i figli dell'Assicurato,
nonché qualsiasi altra persona con lui convivente, come risultante dal certificato di stato di famiglia.
4. LIMITI DI COPERTURA
In questa sezione sono descritte le limitazioni di copertura cioè i casi in cui, per espressa previsione contrattuale, la copertura non è operante per alcuni eventi.
La copertura assicurativa è prestata con l'applicazione degli Scoperti, delle Franchigie e dei Limiti di indennizzo concordati in sede di stipulazione e conseguentemente indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Art. 4.1 - Limiti di copertura validi per tutte le garanzie (Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")
La copertura assicurativa non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:
derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, salvo quanto previsto per la difesa nei procedimenti penali per i figli minori; conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, terremoto, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente
asbesto;
di valore inferiore al limite minimo indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Art. 4.2 - Limiti di copertura della garanzia aggiuntiva Risarcimento Garantito
In relazione alla garanzia aggiuntiva "Risarcimento Garantito", la copertura non è operante in caso di danno: causato da ignoti;
derivante da contratto, ad eccezione di quanto espressamente previsto in materia di lavoro, qualora richiamata la relativa estensione di cui all'articolo 2.3.3 "Estensione Controversie con il Datore di Lavoro";
derivante dalla circolazione stradale; derivanti da lavoro irregolare; derivanti da lavoro parasubordinato.
5. VALIDITA' TERRITORIALE DELLA COPERTURA
Art. 5.1 - Validità territoriale della garanzia Casa
La copertura assicurativa vale per i fatti avvenuti in Europa e demandati processualmente all'Autorità Giudiziaria di uno Stato europeo, con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
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Art.5.2 - Validità territoriale della garanzia Veicoli guidati con Patente
La copertura assicurativa vale per i fatti avvenuti in Europa e demandati processualmente all'Autorità Giudiziaria di uno Stato europeo, con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Limitatamente al caso di veicoli a noleggio a breve termine, la validità territoriale viene estesa al mondo intero, ferma restando l'esclusione relativa a fatti bellici o rivoluzioni.
Art5.3 - Validità territoriale della garanzia Risarcimento Garantito
La copertura è prestata esclusivamente per i fatti avvenuti in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di X. Xxxxxx e di competenza dell'autorità giurisdizionale italiana.
Art.5.4 - Validità territoriale della garanzia Famiglia e dell'Estensione Controversie con il Datore di Lavoro
La copertura assicurativa vale per i fatti avvenuti in Europa e demandati processualmente all'Autorità Giudiziaria di uno Stato europeo, con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Limitatamente alle fattispecie disciplinate al capoverso DIRITTO DI FAMIGLIA/ATTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE, la copertura è limitata esclusivamente alle procedure da effettuarsi nell'ambito del territorio italiano.
6. OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO
In questa Sezione sono regolati gli adempimenti e le attività poste a carico delle Parti al verificarsi di un sinistro al fine di consentire l’erogazione dell’Indennizzo o della prestazione assicurativa e, dunque, le modalità e i tempi per la denuncia del Sinistro e i tempi di adempimento o liquidazione.
Restano ferme, anche in relazione alla gestione e liquidazione dei Sinistri, le disposizioni del “Regolamento Ultra”, richiamato all’articolo 1.2, applicabili ai casi in cui il Sinistro dovesse essere denunciato in vigenza di una edizione successiva alla presente.
Art. 6.1 - Obblighi
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per conto degli stessi è tenuto ad avvisare l'Impresa o il proprio intermediario assicurativo entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, precisando, in particolare, il luogo, la data, l'ora e le circostanze dell'evento, la descrizione dei fatti, delle persone e delle cose coinvolte e il numero della copertura assicurativa. L'inadempimento di questo obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, così come indicato nell'art. 1915 codice civile.
Lo stesso termine e la stessa decorrenza valgono anche in relazione alla denuncia di sinistro riguardante procedimenti penali per Xxxxx dolosi, a prescindere dagli eventuali sviluppi o dall'esito del procedimento stesso (sentenza di assoluzione passata in giudicato, derubricazione del Reato da doloso a colposo, estinzione per remissione di querela).
Nell'immediatezza della denuncia del sinistro, l'Assicurato deve poi far seguire tutte le notizie ed i documenti relativi al sinistro ed ogni atto a questi ritualmente notificato, alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso. L'Assicurato è tenuto a fornire all'Impresa tutti gli atti e documenti occorrenti per la gestione della pratica.
Art. 6.2 - Altre coperture assicurative presso altri assicuratori
In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 codice civile.
Nel caso di esistenza di altre coperture assicurative per lo stesso rischio, il Contraente o l’Assicurato può chiedere l’intero Indennizzo ad uno solo degli assicuratori, il quale ha diritto di regresso nei confronti degli altri per l’Indennizzo corrisposto. In caso di richiesta all’Impresa, la stessa provvede al pagamento dell’Indennizzo calcolandolo in base alle condizioni della presente copertura assicurativa, al netto di eventuali Scoperti e/o Franchigie.
Art. 6.3 - Gestione del sinistro
- GESTIONE STRAGIUDIZIALE DEL SINISTRO
Ricevuta la denuncia del sinistro, l’Impresa verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell’Assicurato. La fase stragiudiziale è gestita direttamente dall’Impresa, che effettua ogni utile tentativo di bonario componimento.
Nei casi in cui la gestione stragiudiziale del sinistro non sia possibile e/o utilmente perseguibile da parte dell’Impresa, o vi sia conflitto di interessi tra la stessa e l’Assicurato, l’Impresa autorizza l’incarico ad un legale.
- SCELTA DEL LEGALE, DELL'ARBITRO E DEL PERITO
Previa autorizzazione dell’Impresa, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale dove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all’Impresa.
Nel caso in cui non si avvalga del diritto di scelta del legale l'Assicurato avrà il diritto di rivolgersi all’Impresa per ottenere l'indicazione del nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi, che si impegna a non richiedere anticipi di sorta sul proprio onorario.
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La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato, il quale fornirà inoltre la documentazione necessaria. L’Impresa confermerà l'incarico professionale conferito.
L'Assicurato avrà anche la facoltà di avvalersi dell'arbitrato come strumento alternativo di risoluzione della controversia. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.
L’Impresa informerà l'Assicurato del suo diritto di scelta del legale, del perito e dell'arbitro.
- FASE GIUDIZIALE
L’attività giudiziale, compresi anche eventuali gradi di giudizio successivi al primo, deve essere specificamente
autorizzata preventivamente dall’Impresa, pena la decadenza del diritto all’indennizzo.
- OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN MERITO AGLI ONORARI DEI LEGALI E DEI PERITI/RIMBORSI ALL’ASSICURATO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DELLA VERTENZA
L’Impresa non rimborserà oneri o spese per attività legali/peritali/arbitrali, che non siano state preventivamente autorizzate. L'Assicurato non può quindi dar corso a iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare dell’Impresa.
L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso dell’Impresa, pena la decadenza dal diritto all’indennizzo.
Per quanto riguarda le spese legali, in ogni caso il rimborso all’Assicurato non potrà essere superiore al limite che verrà stabilito prendendo come riferimento il D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
L’Impresa, alla definizione della controversia, rimborserà all'Assicurato le spese sostenute, qualora le stesse non siano recuperabili dalla controparte.
Resta inteso che l’Impresa non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali, dei periti e degli arbitri.
- DISACCORDO TRA ASSICURATO E IMPRESA
In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.
Le spese arbitrali saranno così ripartite:
- in caso di esito favorevole per l'Assicurato rimarranno integralmente a carico dell’Impresa;
- in caso di esito favorevole per l’Impresa saranno ripartite al 50% per ciascuna
Art. 6.4 - Gestione del sinistro Risarcimento Garantito (Valido per la sola garanzia aggiuntiva Risarcimento Garantito)
L’Impresa corrisponderà all’Assicurato, nei limiti del massimale indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, le somme liquidate, che non siano state recuperate dal terzo, a seguito della sentenza passata in giudicato nella misura che sarà determinata dal Giudice competente.
Il legale incaricato ha l’obbligo di notificare la sentenza alla controparte non appena venga a conoscenza dell’avvenuto deposito della stessa.
Il rimborso sarà effettuato in caso di mancato pagamento spontaneo da parte del terzo, previo esperimento di un tentativo di esecuzione forzata.
L’Impresa provvederà al rimborso in caso di verbale di pignoramento negativo. In caso di pignoramento per importi non congrui rispetto alle cifre da rimborsare, l’Impresa provvederà al pagamento della differenza rispetto alle somme realizzate a seguito della compravendita dei beni pignorati.
Nei casi in cui la sentenza preveda un pagamento sotto forma di rendita, l’Impresa si obbliga al pagamento della rendita stabilita nella sentenza, con le frequenze e con i termini ivi indicati, nei limiti del massimale indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Art. 6.5 - Termini di indennizzo
L’Impresa, verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l’indennizzo che risulti dovuto all’Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l’Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell’indennizzo.
7. PREMIO
Art. 7.1 – Pagamento del Premio
Il Premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto. E’ possibile chiedere il frazionamento mensile, trimestrale, quadrimestrale, semestrale con una maggiorazione del Premio, rispettivamente del 5,6%, 5%, 4% e 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.
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Il Premio può essere pagato tramite:
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- assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’Impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.
Nel caso di frazionamento mensile, il Premio assicurativo viene versato esclusivamente con procedura SDD o addebito su carta di credito, secondo le seguenti modalità:
- Procedura SDD
Per la prima rata di Premio valgono le modalità sopra indicate.
Dalla seconda rata in poi, il Premio viene corrisposto mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). Per attivare tale procedura il Contraente deve autorizzare l’Impresa ad addebitare i Premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria banca, i cui estremi vengono comunicati all’Impresa con la sottoscrizione di apposita delega SDD.
- Addebito su carta di credito
Per il primo pagamento il Contraente deve utilizzare esclusivamente la carta di credito necessaria anche per attivare il pagamento ricorrente. Dal secondo pagamento in poi, il Contraente deve autorizzare l’Impresa a richiedere, di volta in volta e salvo buon fine, il corrispettivo dovuto in base alle coperture sottoscritte con il presente contratto sulla carta di credito utilizzata per effettuare il primo pagamento
Il Premio è comprensivo delle imposte.
Art. 7.2 – Adeguamento automatico annuale (Valido ed operante solo se espressamente richiamato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio)
Le Somme/massimali assicurati, i Limiti d’indennizzo (non espressi in percentuale) e il Premio, previsti nella Scheda tecnica di ambito di rischio, sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa, della percentuale - solo se superiore
- calcolata rapportando l’“indice ISTAT di riferimento annuale” (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) all’“indice ISTAT mensile” immediatamente precedente (“indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” pubblicato dall’ISTAT). Se l’indice ISTAT non è disponibile, l’Impresa può utilizzare un indice equivalente ma deve avvisare il Contraente.
Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti e le Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella suddetta Scheda tecnica di ambito di rischio.
Art. 7.3 - Riduzione di Premio per durata poliennale (Valido solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni e se è stata applicata una riduzione al Premio di tariffa)
La copertura assicurativa ha durata poliennale e il Premio è stato determinato, secondo quanto previsto dall’art. 1899 codice civile, in misura ridotta, indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, rispetto a quello dovuto per questo stesso tipo di contratto ma di durata annuale. Ferma la riduzione per poliennalità, si precisa che il premio complessivo potrebbe comunque variare per gli effetti dell’adeguamento di cui all’articolo “Adeguamento automatico annuale”, qualora richiamato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Art. 7.4 - Rimborso del Premio in caso di recesso per Sinistro
Nell’ipotesi in cui l’Impresa eserciti, ove consentito, il diritto di recesso per Sinistro previsto all’articolo 8.5 “Recesso in caso di Sinistro” l’Impresa stessa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa al periodo assicurativo non trascorso e non goduto.
8. DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO
Art. 8.1a – Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del premio (Valido nel caso di frazionamento diverso da mensile)
La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio a condizione che il Contraente abbia pagato il Premio o, in caso di frazionamento, la prima rata di premio. Altrimenti resta sospesa e avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la copertura assicurativa oppure all'Impresa e sono dovuti per intero anche se sono frazionati in più rate. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, la copertura assicurativa, a parziale deroga della disciplina dell'art. 1901 codice civile, resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza non pagata e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto dell'Impresa al pagamento di tutti i premi scaduti e in scadenza, ai sensi dell'art. 1901 codice civile.
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Art. 8.1b – Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del premio (Valido solo nel caso di pagamento del premio mediante procedura SDD o carta di credito e frazionamento mensile)
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La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio
se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Qualora sia stata concordata la domiciliazione mensile dei pagamenti mediante addebito in conto corrente o su carta di credito, la domiciliazione degli addebiti si applica ai pagamenti successivi al primo ed in caso di variazione o cessazione dei rapporti di addebito il Contraente è tenuto a darne immediato avviso all’Impresa.
Il Premio è dovuto per l’intera annualità e pertanto, in caso di mancato pagamento di una singola mensilità, l’importo della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva e la copertura assicurativa continua a produrre i propri effetti.
Diversamente la copertura assicurativa resta sospesa:
- dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive;
- dalle ore 24 della prima scadenza mensile successiva alla omessa tempestiva comunicazione del Contraente, in tutti i casi di modifica o di chiusura del rapporto di conto corrente o al venir meno del rapporto contrattuale che disciplina l'uso della carta di credito, salvo che l'addebito, in questo ultimo caso, venga autorizzato su eventuali altre carte di credito che dovessero essere emesse dallo stesso gestore della carta di credito, in sostituzione della carta utilizzata per effettuare il primo pagamento.
In entrambi i casi di sospensione la copertura assicurativa produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga direttamente presso l’Agenzia tutte le mensilità scadute e non pagate, nonché la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità; dalla scadenza dell’annualità assicurativa il contratto dovrà intendersi comunque risolto nei termini descritti dal “Regolamento Allianz Ultra”, richiamato all’articolo 1.2.
Art. 8.2a – Tacito rinnovo (Valido solo in caso di durata inferiore a 2 anni)
La copertura assicurativa scade alle ore 24 dell’ultimo giorno della durata indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. In mancanza di disdetta di una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
In caso di domiciliazione periodica dei pagamenti su conto corrente o carta di credito, l’invio di lettera di disdetta da una delle parti comporta la revoca da parte dell’Impresa della delega di addebito sul rapporto di pagamento comunicato dal Contraente.
Art. 8.2b – Tacito rinnovo (Valido solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni)
La copertura assicurativa scade alle ore 24 dell’ultimo giorno della durata indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. In mancanza di disdetta di una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura è prorogata per un anno e così successivamente.
Trattandosi di copertura poliennale qualora non sia stata prevista una riduzione di premio per poliennalità di cui all’art. 1899 codice civile, al solo Contraente è attribuita la facoltà di recedere anticipatamente alla scadenza di ogni annualità, inviando lettera raccomandata con un preavviso di 15 giorni rispetto alla scadenza annuale.
Art. 8.3 – Deroga del tacito rinnovo (Selezionabile, valida ed operante solo se espressamente richiamata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio)
A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 8.2a o 8.2b “Tacito rinnovo”, la presente copertura assicurativa non verrà tacitamente rinnovata alla sua naturale scadenza e pertanto cesserà alla sua naturale scadenza, senza necessità di invio di disdetta. In tal caso non si applicherà il periodo di tolleranza successivo alla scadenza previsto dall’art. 1901 codice civile.
Art. 8.4 - Insorgenza del sinistro e periodi di carenza della copertura assicurativa (Valido per tutte le garanzie di tutte le Soluzioni)
L’insorgenza del sinistro coincide con il momento in cui si verifica la violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto. Qualora tale violazione si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui sarebbe stato posto in essere il primo atto.
Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:
- le vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse;
- le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente copertura dovute al medesimo fatto;
- i fatti connessi tra loro per tempo di avvenimento o per causalità.
La copertura assicurativa è prestata per i sinistri verificatisi nel periodo di operatività della stessa, salvo che per le fattispecie elencate, per le quali la copertura opera per violazioni di legge o di contratto verificatisi dopo i seguenti periodi di Carenza:
- 90 giorni per le controversie contrattuali;
- 180 giorni per le azioni nei confronti del conduttore, in caso di abitazione concessa in locazione;
- 24 mesi per le controversie di diritto di famiglia.
Qualora, però, la presente copertura sostituisca, senza soluzione di continuità, un Ambito di rischio Tutela Legale riguardante lo stesso Assicurato e le stesse garanzie, gli anzidetti termini operano dalle ore 24:
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- del giorno di decorrenza della precedente copertura assicurativa per le garanzie e le Somme assicurate dalla stessa;
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- del giorno di decorrenza della copertura sostituente, limitatamente alle diverse garanzie e alle maggiori somme eventualmente assicurate.
Si precisa, inoltre, che le carenze di cui sopra non si applicano mai nel caso in cui la copertura sostituisca, senza soluzione di continuità, analoga copertura prestata da altra Compagnia.
La copertura assicurativa, infine, si intende prestata anche per i sinistri manifestatisi successivamente alla cessazione della stessa, a condizione che il fatto che ha dato origine alla controversia si sia verificato nel periodo di validità della copertura.
Art. 8.5 – Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell’atto di pagamento o di rifiuto dell’Indennizzo, l’Impresa ha diritto di recedere da questa copertura assicurativa con preavviso di 30 giorni, fermo restando quanto previsto dal “Regolamento Allianz Ultra”, richiamato all’articolo 1.2. Nel caso di frazionamento mensile del Premio, il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al suddetto preavviso di 30 giorni. La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall’Impresa all’Assicurato e al Contraente qualora quest’ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 206/2005.
Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Xxxxxxxx, o qualsivoglia altro atto dell’Impresa, non può essere interpretato come rinuncia dell’Impresa stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui a questo articolo.
9. ULTERIORI DISPOSIZIONI
Art. 9.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 codice civile.
Art. 9.2 - Altre coperture assicurative presso altri Assicuratori
Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza o la successiva stipulazione di altre coperture assicurative per lo stesso rischio; in caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 codice civile.
Art. 9.3 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa.
Art. 9.4 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 9.5 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente.
Art. 9.6 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.
Art. 9.7 - Clausola broker (Selezionabile, valido ed operante solo se espressamente richiamato nella Polizza)
La gestione della presente copertura assicurativa è affidata alla società di brokeraggio indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la copertura saranno svolti per conto del Contraente dalla suddetta società di brokeraggio.
Art. 9.8 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, vale la legge italiana.
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