Tassazione delle somme assicurate. Come da disposizioni vigenti alla data di redazione della presente Nota Informativa, le somme liquidate in caso di decesso (relativamente ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte), di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell’Assicurato, non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale, sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di capitale sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di rendita ai sensi dell’art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. Per i contratti di tipo “Misto”, anche a vita intera, tale esenzione vale solo per la parte delle somme liquidate a copertura del rischio demografico. Negli altri casi, è necessario fare le seguenti distinzioni: • le prestazioni in corso di validità del Contratto, in forma di rivalutazione annua, sono assoggettate al momento dell’erogazione ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, in base all’Art. 26-ter del DPR 600 del 29/09/1973, nella misura del 26% così come emendata dall'Art. 3 comma 1 del Decreto legge n. 66 del 24/04/2014. • sul rendimento finanziario maturato: a) se la prestazione è corrisposta in forma di capitale, sia in caso di vita che di morte, in base all'art. 44, comma 1, lettera "g-quater"del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 è applicata l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all'art. 26-ter, comma 1 del D.P.R. n. 600 del 29/9/1973 nella misura pari al 26% come emendata dall'Art. 3 comma 1 del Decreto-legge n. 66 del 24/04/2014. L'imposta è applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus (se previsti contrattualmente) e l’ammontare dei premi pagati, in conformità a quanto previsto dall’art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. b) se la prestazione è corrisposta in forma di rendita, all'atto della conversione del valore di riscatto è soggetto all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al punto a). Successivamente durante il periodo di erogazione della rendita, in base all'art. 44 comma 1 lettera "g-quinquies" del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986, i rendimenti finanziari relativi a ciascuna rata di rendita sono assoggettati annualmente all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26% di cui all'art. 26-ter, comma 2 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973, applicata sulla differenza tra l'importo erogato e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari, in conformità a quanto previsto dall'art. 45 comma 4-ter del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. La predetta imposta sostitutiva di cui all’art. 26-ter del D.P.R. n. 600 del 29/9/1973 non deve essere applicata relativamente alle somme corrisposte a soggetti che esercitano attività d’impresa. Infatti, ai sensi della normativa vigente, i proventi della medesima specie costituiti da soggetti che esercitano attività d'impresa non costituiscono redditi di capitale bensì redditi d'impresa. Come previsto dall'Art. 4 comma 1 del Decreto legge n. 66 del 24/04/2014, i proventi delle polizze vita, per la parte riferibile ai titoli pubblici italiani e titoli obbligazionari equiparati emessi dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’Art. 168-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono soggetti a tassazione con aliquota del 26% applicata ad una base imponibile pari al 48,08% dell'ammontare realizzato per tener conto del regime fiscale agevolato ad essi applicabile.
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Samples: Contratto Di Assicurazione a Vita Intera, Contratto Di Assicurazione a Vita Intera, Contratto Di Assicurazione a Vita Intera
Tassazione delle somme assicurate. Come da disposizioni vigenti alla data di redazione della presente Nota Informativa, le Le somme liquidate in caso di decesso (relativamente ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte)decesso, di invalidità in- validità permanente, ovvero di non autosufficienza autosuffi- cienza nel compimento degli atti della vita quotidiana quo- tidiana dell’Assicurato, non sono soggette ad alcuna al- cuna imposizione fiscale, sia nel caso in cui vengano ven- gano corrisposte in forma di capitale sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di rendita ai sensi dell’art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. Per i contratti di tipo “Misto”, anche a vita intera, tale esenzione vale solo per la parte delle somme liquidate a copertura del rischio demograficoren- dita. Negli altri casi, è necessario fare le seguenti distinzionidi- stinzioni: • le prestazioni in nel corso di validità del Contratto, in forma di rivalutazione annuacon- tratto, sono assoggettate al momento dell’erogazione dell’e- rogazione ad un'imposta un imposta sostitutiva delle imposte im- poste sui redditi, in base all’Art. 26-ter del DPR D.P.R. 600 del 29/09/1973, nella misura del 2612,50% così come emendata dall'Artprevista dall’Art. 3 comma 1 7 del Decreto legge n. 66 D.L. nr. 461 del 24/04/2014. 21/11/1997; • sul il rendimento finanziario maturato:
a) 1. se la prestazione è corrisposta corrisposto in forma di capitale, sia in caso di vita che di morte, in base all'art. 44, comma 1, lettera "g-quater"del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 è applicata l’imposta sog- getto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all'artall’art. 26-ter, comma 1 del D.P.R. n. 600 del 29/9/1973 600/1973 nella misura pari al 26% come emendata dall'Artprevista dal- l’Art. 3 comma 1 7 del Decreto-legge n. 66 D. Lgs. nr. 461 del 24/04/201421/11/1997 (attualmente 12,50%). L'imposta L’imposta è applicata applica- ta sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus (se previsti contrattualmente) da corri- spondere e l’ammontare della parte del pre- mio pagato che ha contribuito alla forma- zione del capitale liquidabile, applicando a tale importo un equalizzatore, vale a di- re un elemento di rettifica, finalizzato a ren- dere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse su- bito la tassazione annuale per maturazio- ne, calcolato tenendo conto del tempo in- tercorso, delle eventuali variazioni dell’ali- quota dell’imposta sostitutiva, dei premi pagatitassi di rendimento dei Titoli di Stato, in conformità a quanto previsto dall’artnonché del- la data di pagamento della stessa. 45, comma 4 In base alla normativa vigente gli elementi di retti- fica saranno stabiliti da apposito decreto del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986Ministro delle Finanze.
b) 2. se la prestazione è corrisposta corrisposto in forma di rendita, all'atto all’atto della conversione del valore di riscatto è soggetto all’imposta sostitutiva capitale a scadenza in rendita, sono soggette ad imposta so- stitutiva delle imposte sui redditi di cui al precedente punto a). Successivamente durante 1.. Successivamente, du- rante il periodo di erogazione della rendita, in base all'art. 44 comma 1 lettera "g-quinquies" del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986ren- dita, i rendimenti finanziari relativi a ciascuna rata di rendita sono assoggettati annualmente all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi an- nualmente ad una imposta del 2612,50% di cui all'artai sensi del D.Lgs. 26-ter, comma 2 nr. 47 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973, applicata sulla differenza tra l'importo erogato e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari, in conformità a quanto previsto dall'art. 45 comma 4-ter del D.P.R. n. 917 del 22/12/198618/02/2000. La predetta imposta sostitutiva di cui all’artall'art. 26-26- ter del D.P.R. n. 600 del 29/9/1973 600/1973 non deve essere applicata appli- cata relativamente alle somme corrisposte a soggetti sog- getti che esercitano attività d’impresad'impresa. Infatti, ai sensi della normativa vigente, i proventi della medesima specie costituiti conseguiti da soggetti che esercitano attività d'impresa non costituiscono redditi di capitale bensì redditi d'impresa. Come previsto dall'Art. 4 comma 1 del Decreto legge n. 66 del 24/04/2014, i proventi delle polizze vita, per la parte riferibile ai titoli pubblici italiani e titoli obbligazionari equiparati emessi dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’Art. 168-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono soggetti a tassazione con aliquota del 26% applicata ad una base imponibile pari al 48,08% dell'ammontare realizzato per tener conto del regime fiscale agevolato ad essi applicabile.
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Samples: Informativa Sulla Privacy E Sulle Tecniche Di Comunicazione a Distanza
Tassazione delle somme assicurate. Come da disposizioni vigenti alla data di redazione della presente Nota Informativa, le somme liquidate in caso di decesso (relativamente ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte, ivi compresi quelli di tipo “Misto” anche a vita intera), di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della di vita quotidiana dell’Assicurato, non sono soggette ad oggetto di alcuna imposizione fiscale, sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di capitale capitale, sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di rendita ai sensi dell’artdell’Art. 6, 6 comma 2 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. Per i contratti di tipo “Misto”, anche a vita intera, tale esenzione vale solo per la parte delle somme liquidate a copertura del rischio demografico. Negli altri casi, è necessario fare le seguenti distinzioni: • le prestazioni in corso di validità del Contratto, in forma di rivalutazione annua, sono assoggettate al momento dell’erogazione ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, in base all’Art. 26-ter del DPR 600 del 29/09/1973, nella misura del 26% così come emendata dall'Art. 3 comma 1 del Decreto legge n. 66 del 24/04/2014. • la seguente distinzione sul rendimento finanziario maturato:
a) se la prestazione è corrisposta in corrisposto sotto forma di capitale, sia in caso di vita che di morte, in base all'artal D. Lgs. 44n. 47 del 18/2/2000 (per come è attualmente applicabile), comma 1, lettera "g-quater"del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 è applicata l’imposta soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all'artall’Art. 26-ter, comma 1 del D.P.R. n. 600 del 29/9/1973 600/1973 nella misura prevista dall’Art. 7 del D. L. nr. 461 del 21/11/1997 (attualmente pari al 26% come emendata dall'Art12,50%). 3 comma 1 del Decreto-legge n. 66 del 24/04/2014. L'imposta L’imposta è applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus (se previsti contrattualmente) da corrispondere e l’ammontare dei premi pagati, in conformità a quanto previsto dall’artdall’Art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986, n.917.
b) se la prestazione è corrisposta corrisposto in forma di rendita, all'atto all’atto della conversione del valore di riscatto è soggetto all’imposta ad imposta sostitutiva delle imposte impo- ste sui redditi di cui al punto a). Successivamente Successivamente, durante il periodo di erogazione della rendita, in base all'art. 44 comma 1 lettera "g-quinquies" del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986, i rendimenti ren- dimenti finanziari relativi a riguardanti ciascuna rata di rendita sono assoggettati annualmente all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ad una imposta del 2612,50% di cui all'artai sensi del D. Lgs. 26-ter, comma 2 n. 47 del D.P.R. n. 600 del 29/09/197318/02/2000, applicata sulla alla differenza tra l'importo l’importo erogato e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari, in conformità a quanto previsto dall'art. 45 comma 4-ter del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. La predetta imposta sostitutiva di cui all’art. 26-ter del D.P.R. n. 600 del 29/9/1973 600/1973 non deve essere applicata relativamente relativa- mente alle somme corrisposte a soggetti che esercitano attività d’impresa. Infatti, ai sensi della normativa vigente, i proventi della medesima specie costituiti conseguiti da soggetti che esercitano attività d'impresa d’impresa non costituiscono costi- tuiscono redditi di capitale bensì redditi d'impresa. Come previsto dall'Art. 4 comma 1 del Decreto legge n. 66 del 24/04/2014, i proventi delle polizze vita, per la parte riferibile ai titoli pubblici italiani e titoli obbligazionari equiparati emessi dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’Art. 168-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono soggetti a tassazione con aliquota del 26% applicata ad una base imponibile pari al 48,08% dell'ammontare realizzato per tener conto del regime fiscale agevolato ad essi applicabiled’impresa.
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Samples: Unit Linked Insurance Agreement
Tassazione delle somme assicurate. Come da disposizioni vigenti alla data di redazione della presente Nota Informativa, le somme liquidate in caso di decesso (relativamente ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte), ) di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell’Assicurato, non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale, sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di capitale sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di rendita ai sensi dell’art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. Per i contratti di tipo “Misto”, anche a vita intera, tale esenzione vale solo per la parte delle somme liquidate a copertura del rischio demografico. Negli altri casi, è necessario fare le seguenti distinzioni: • le prestazioni gli importi previsti dall’Opzione Prestazioni Ricorrenti, sono assoggettati al momento dell’erogazione, in corso capo al Beneficiario della prestazione, all’imposta sostitutiva di validità cui al punto successivo soltanto se in tale momento sia determinabile con certezza un Rendimento Finanziario del Contratto. In caso contrario, tali importi verranno eventualmente assoggettati all’imposta sostitutiva in forma di rivalutazione annuaoccasione della liquidazione del Riscatto totale o parziale, sono assoggettate al momento dell’erogazione ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditidel Capitale a seguito della morte dell’Assicurato o del Capitale a scadenza, in base all’Art. 26-ter restando quindi la tassazione a carico del DPR 600 del 29/09/1973, nella misura del 26% così come emendata dall'Art. 3 comma 1 del Decreto legge n. 66 del 24/04/2014. soggetto percettore.; • sul rendimento finanziario Rendimento Finanziario maturato:
a) se la prestazione è corrisposta in forma di capitale, sia in caso di vita che di morte, in base all'art. 44, comma 1, lettera "g-quater"del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 22/12/1986, è applicata l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all'art. 26-ter, comma 1 del D.P.R. n. 600 del 29/9/1973 29/9/1973, nella misura pari al 26% come emendata dall'Artdall’Art. 3 comma 1 del Decreto-legge Legge n. 66 del 24/04/201424/4/2014 convertito dalla Legge nr. 89 del 23/6/2014. L'imposta è applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo comprensi- vo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus (bonus, se previsti contrattualmente) , e l’ammontare dei premi pagati, pagati in conformità a quanto previsto dall’art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.
b) se la prestazione è corrisposta in forma di rendita, all'atto della conversione del valore di riscatto è soggetto all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al punto a). Successivamente durante il periodo di erogazione della rendita, in base all'art. 44 comma 1 lettera "g-quinquies" del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986, i rendimenti finanziari relativi a ciascuna rata di rendita sono assoggettati annualmente an- nualmente all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26% di cui all'art. 26-ter, comma 2 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973, applicata sulla differenza tra l'importo erogato e quello della corrispondente corrispon- dente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari, in conformità a quanto previsto dall'art. 45 comma 4-ter del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. La predetta imposta sostitutiva di cui all’art. 26-ter del D.P.R. n. 600 del 29/9/1973 non deve essere applicata ap- plicata relativamente alle somme corrisposte a soggetti che esercitano attività d’impresa. Infatti, ai sensi della normativa vigente, i proventi della medesima specie costituiti conseguiti da soggetti che esercitano attività d'impresa non costituiscono redditi di capitale bensì redditi d'impresa. Come previsto dall'Artdall’Art. 4 comma 1 del Decreto legge Decreto-Legge n. 66 del 24/04/201424/4/2014 convertito dalla Legge nr. 89 del 23/6/2014, i proventi delle polizze vita, per la parte riferibile ai titoli pubblici italiani e titoli obbligazionari equiparati emessi dagli Stati inclusi nella lista con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di cui al decreto emanato ai sensi dell’Art. 168-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917informazioni, sono soggetti a tassazione con aliquota del 26% applicata ad una base imponibile pari al 48,08% dell'ammontare dell’ammontare realizzato per tener conto del regime fiscale agevolato ad essi applicabile.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Tassazione delle somme assicurate. Come da disposizioni vigenti alla data di redazione della presente Nota Informativa, le somme liquidate in caso di decesso (relativamente ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte, ivi compresi quelli di tipo “Misto” anche a vita intera), di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell’Assicurato, non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale, sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di capitale sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di rendita ai sensi dell’art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. Per i contratti di tipo “Misto”, anche a vita intera, tale esenzione vale solo per la parte delle somme liquidate a copertura del rischio demografico. Negli altri casi, è necessario fare le seguenti distinzioni: • le prestazioni in corso di validità del Contratto, in forma di rivalutazione annua, sono assoggettate al momento dell’erogazione ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, in base all’Art. 26-ter del DPR 600 del 29/09/1973, nella misura del 26% così come emendata dall'Art. 3 comma 1 del Decreto legge n. 66 del 24/04/2014. • distinzioni sul rendimento finanziario maturato:
a) se la prestazione è corrisposta in forma di capitale, sia in caso di vita che di morte, in base all'art. 44, comma 1, lettera "g-quater"del quater" del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 22/12/1986, è applicata l’imposta soggetto ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all'art. 26-ter, comma 1 del D.P.R. n. 600 del 29/9/1973 29/9/1973, nella misura prevista dall'art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 21/11/1997 (attualmente pari al 26% come emendata dall'Art. 3 comma 1 del Decreto-legge n. 66 del 24/04/201412,50%). L'imposta è applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus (se previsti contrattualmente) corrispo- sto e l’ammontare l'ammontare dei premi pagati, in conformità a quanto previsto dall’art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/198622/12/ 1986.
b) se la prestazione è corrisposta in forma di rendita, all'atto della conversione del valore di riscatto è soggetto all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al punto a). Successivamente durante il periodo di erogazione della rendita, in base all'art. 44 comma 1 lettera "g-quinquies" del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986, i rendimenti finanziari relativi a ciascuna rata di rendita sono assoggettati annualmente all’imposta ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 2612,50% di cui all'art. 26-ter, comma 2 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973, applicata sulla differenza tra l'importo erogato e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari, in conformità a quanto previsto dall'art. 45 comma 4-ter del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. La predetta imposta sostitutiva di cui all’art. 26-ter del D.P.R. n. 600 del 29/9/1973 non deve essere applicata ap- plicata relativamente alle somme corrisposte a soggetti che esercitano attività d’impresa. Infatti, ai sensi della normativa vigente, i proventi della medesima specie costituiti conseguiti da soggetti che esercitano attività d'impresa d’impresa non costituiscono redditi di capitale bensì redditi d'impresa. Come previsto dall'Art. 4 comma 1 del Decreto legge n. 66 del 24/04/2014, i proventi delle polizze vita, per la parte riferibile ai titoli pubblici italiani e titoli obbligazionari equiparati emessi dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’Art. 168-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono soggetti a tassazione con aliquota del 26% applicata ad una base imponibile pari al 48,08% dell'ammontare realizzato per tener conto del regime fiscale agevolato ad essi applicabiled’impresa.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Tassazione delle somme assicurate. Come da disposizioni vigenti alla data di redazione della presente Nota Informativa, le somme liquidate in caso di decesso (relativamente ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte, ivi compresi quelli di tipo “Misto” anche a vita intera), di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell’Assicurato, non sono soggette ad alcuna imposizione fiscalefiscale, sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di capitale sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di rendita ai sensi dell’art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. Per i contratti di tipo “Misto”, anche a vita intera, tale esenzione vale solo per la parte delle somme liquidate a copertura del rischio demografico. Negli altri casi, è necessario fare le seguenti distinzioni: • le prestazioni in corso di validità del Contratto, in forma di rivalutazione annua, sono assoggettate al momento dell’erogazione ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, in base all’Art. 26-ter del DPR 600 del 29/09/1973, nella misura del 26% così come emendata dall'Art. 3 comma 1 del Decreto legge n. 66 del 24/04/2014. • distinzioni sul rendimento finanziario finanziario maturato:
a) se la prestazione è corrisposta in forma di capitale, sia in caso di vita che di morte, in base all'art. 44, comma 1, lettera "g-quater"del quater" del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 22/12/1986, è applicata l’imposta soggetto ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all'art. 26-ter, comma 1 del D.P.R. n. 600 del 29/9/1973 29/9/1973, nella misura prevista dall'art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 21/11/1997 (attualmente pari al 26% come emendata dall'Art. 3 comma 1 del Decreto-legge n. 66 del 24/04/201412,50%). L'imposta è applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus (se previsti contrattualmente) corrispo- sto e l’ammontare l'ammontare dei premi pagati, in conformità a quanto previsto dall’art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/198622/12/ 1986.
b) se la prestazione è corrisposta in forma di rendita, all'atto della conversione del valore di riscatto è soggetto all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al punto a). Successivamente durante il periodo di erogazione della rendita, in base all'art. 44 comma 1 lettera "g-quinquies" del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986, i rendimenti finanziari finanziari relativi a ciascuna rata di rendita sono assoggettati annualmente all’imposta ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 2612,50% di cui all'art. 26-ter, comma 2 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973, applicata sulla differenza tra l'importo erogato e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziarifinanziari, in conformità a quanto previsto dall'art. 45 comma 4-ter del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. La predetta imposta sostitutiva di cui all’art. 26-ter del D.P.R. n. 600 del 29/9/1973 non deve essere applicata ap- plicata relativamente alle somme corrisposte a soggetti che esercitano attività d’impresa. Infatti, ai sensi della normativa vigente, i proventi della medesima specie costituiti conseguiti da soggetti che esercitano attività d'impresa d’impresa non costituiscono redditi di capitale bensì redditi d'impresa. Come previsto dall'Art. 4 comma 1 del Decreto legge n. 66 del 24/04/2014, i proventi delle polizze vita, per la parte riferibile ai titoli pubblici italiani e titoli obbligazionari equiparati emessi dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’Art. 168-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono soggetti a tassazione con aliquota del 26% applicata ad una base imponibile pari al 48,08% dell'ammontare realizzato per tener conto del regime fiscale agevolato ad essi applicabiled’impresa.
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Samples: Contratto Di Assicurazione a Vita Intera a Premio Unico