TEMPI DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO Clausole campione

TEMPI DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO. Il professionista si impegna ad assumere l’incarico alla comunicazione di conferimento dello stesso da parte dell’Ente, e di consegnare il progetto esecutivo dell’intervento entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione del presente.
TEMPI DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO. La documentazione dovrà essere presentata dal Professionista affidatario tenendo conto delle particolari esigenze dell’Azienda committente e, comunque, entro il termine massimo di ……. giorni dalla stipula del presente disciplinare per la presentazione del progetto di fattibilità tecnica ed entro ……………. giorni per il progetto definitivo dalla comunicazione formale al professionista incaricato della avvenuta approvazione da parte dell’Azienda Ospedaliera del suddetto progetto di fattibilità tecnica ed economica, salvo imprevisti, forniti in copia cartacea e in formato dwg-jpg. Nel tempo intercorrente dalla presentazione della progettazione di fattibilità tecnico-economica e la comunicazione che dà avvio alla progettazione definitiva, i tempi di progettazione sono da intendere sospesi senza che questo dia titolo ad alcun riconoscimento per indennizzi a favore del professionista incaricato. Qualora la presentazione degli elaborati dovesse essere ritardata oltre il termine sopra indicato, senza che su ciò abbia inciso il comportamento dell’Azienda, sarà applicata al Professionista una penale pari all’ 1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo. Tale importo sarà trattenuto dal compenso dovuto al Professionista incaricato e scalato dalla fattura. La penale massima applicabile non potrà comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo contrattuale. Qualora per l’elevatezza della spesa o per altro insindacabile motivo, l’Azienda ritenesse di non dare corso ad alcune delle fasi della prestazione, l’incarico si intenderà risolto senza possibilità di opposizione o reclamo e notiziato con comunicazione scritta. In tal caso, per le prestazioni eseguite, spetterà al Professionista un onorario determinato in base alla tariffa professionale di competenza.
TEMPI DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO. Il professionista è tenuto a svolgere l’incarico e a consegnare la documentazione entro e non oltre mesi dal conseguimento del presente mandato, non vengono computati i giorni non lavorativi e le festività. I caso di superamento dei termini il committente invia missiva con ricevuta al professionista invitandolo a terminare il suo incarico, decorsi giorni 7 dal ricevimento, il professionista s’intende messo in mora come previsto all’art.5 della presente. Il professionista svolgerà l’incarico in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, del contributo di collaboratori di sua fiducia che personalmente dirigerà e di cui assume la piena responsabilità. Il Committente s'impegna a fornire i dati necessari al progetto, ed a compiere le scelte relative in modo da accelerare l’esecuzione dei lavori. Eventuali ritardi nelle scelte o nella fornitura della documentazione richiesta per svolgere la progettazione comporteranno un congruo slittamento dei tempi.
TEMPI DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO. La collaborazione si svolgerà in un arco temporale di … mesi con decorrenza dal / / fino al / / . (Non è corretto prevedere assenze per ferie, così come non è corretto prevedere tipologie o articolazioni dell’orario di lavoro. Le prestazioni saranno svolte con continuità, ma senza obbligo né di esclusività né di osservanza di un orario di lavoro predefinito, restando libero il collaboratore di impiegare nello svolgimento della sua attività il tempo che riterrà opportuno; tuttavia, svolgendosi la collaborazione nei locali dell’Amministrazione, il collaboratore non potrà essere presente nei locali stessi prima delle ore… e dopo le ore…, nonché nei giorni in cui questi restano chiusi all’accesso del personale. Dovendosi, non di meno, il collaboratore, coordinarsi con il committente, è ammissibile pattuire momenti di necessaria presenza dello stesso presso l’Amministrazione in determinati giorni o in determinate fasce orarie).

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.