Common use of Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale Clause in Contracts

Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale. Per le controversie individuali che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo del lavoratore stabilito dalla legge, da accordi e dai contratti collettivi compreso il presente, l'Organizzazione sindacale regionale o provinciale a cui il lavoratore aderisce o a cui ha conferito mandato, potrà chiedere un incontro ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione. Entro 15 giorni dall'inoltro della richiesta si svolgerà la procedura nella sede stabilita di comune accordo; ove il tentativo di conciliazione riuscisse, sarà formato processo verbale, sottoscritto dalle parti interessate e dai rappresentanti delle XX.XX. dei lavoratori e dei datori di lavoro a cui le parti aderiscono o a cui abbiano conferito il mandato, per la procedura di conciliazione. Si applicano per il deposito del processo verbale di avvenuta conciliazione le disposizioni di cui all'art.411, ultimo comma, del Codice di Procedura Civile (Legge n.533/73). DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 Le parti, altresì, concordano di verificare l’applicazione dei nuovi rapporti di lavoro, compreso l’apprendistato, nonché l’armonizzazione del CCNL con gli Accordi Interconfederali che interverranno sulla materia.

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Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale. Per le controversie individuali che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo del lavoratore stabilito dalla legge, da accordi e dai contratti con- tratti collettivi compreso il presente, l'Organizzazione l’Organizzazione sindacale regionale o provinciale pro- vinciale a cui il lavoratore aderisce o a cui ha conferito mandato, potrà chiedere un incontro ai fini dell'esperimento dell’esperimento del tentativo di conciliazione. Entro 15 giorni dall'inoltro dall’inoltro della richiesta si svolgerà la procedura nella sede stabilita sta- bilita di comune accordo; ove il tentativo di conciliazione riuscisse, sarà formato processo verbale, sottoscritto dalle parti interessate e dai rappresentanti delle XX.XX. dei lavoratori e dei datori di lavoro a cui le parti aderiscono o a cui abbiano ab- biano conferito il mandato, per la procedura di conciliazione. Si applicano per il deposito del processo verbale di avvenuta conciliazione le disposizioni di cui all'art.411al- l’art.411, ultimo comma, del Codice di Procedura Civile (Legge n.533/73). DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 Le parti, altresì, concordano di verificare l’applicazione dei nuovi rapporti di lavoro, compreso l’apprendistato, nonché l’armonizzazione del CCNL con gli Accordi Interconfederali che interverranno sulla materia.

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Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale. Per le controversie individuali che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo della lavoratrice o del lavoratore lavoratore, stabilito dalla legge, da accordi e dai contratti collettivi compreso il presentedal presente contratto, l'Organizzazione sindacale regionale o provinciale a cui la lavoratrice o il lavoratore aderisce o a cui ha conferito mandato, potrà chiedere un incontro ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione. Entro 15 giorni dall'inoltro della richiesta si svolgerà la procedura nella sede stabilita di in comune accordo; ove . Ove il tentativo di conciliazione riuscisse, sarà formato processo verbale, sottoscritto dalle parti interessate e dalle rappresentanti o dai rappresentanti delle XX.XX. delle lavoratrici e dei lavoratori e dei delle datrici o datori di lavoro a cui le parti aderiscono o a cui abbiano conferito il mandato, per la procedura di conciliazione. Si applicano per il deposito del processo verbale di avvenuta conciliazione le disposizioni di cui all'art.411, all'art. 411 ultimo comma, comma del Codice di Procedura procedura Civile (Legge n.533/73n. 533 del 1973). Ove non dovesse riuscire il tentativo, le parti saranno libere di seguire le procedure che riterranno più opportune. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 Le parti, altresì, concordano di verificare l’applicazione dei nuovi rapporti di lavoro, compreso l’apprendistato, nonché l’armonizzazione del CCNL con gli Accordi Interconfederali che interverranno sulla materia.

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Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale. Per le controversie individuali che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo della lavoratrice e del lavoratore lavoratore, stabilito dalla legge, da accordi e dai contratti collettivi compreso il presentedal presente contratto, l'Organizzazione sindacale regionale o provinciale a cui la lavoratrice ed il lavoratore aderisce o a cui ha conferito mandato, potrà chiedere un incontro ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione. Entro 15 giorni dall'inoltro della richiesta si svolgerà la procedura nella sede stabilita di in comune accordo; ove . Ove il tentativo di conciliazione riuscisse, sarà formato processo verbale, sottoscritto dalle parti interessate e dai rappresentanti delle XX.XX. delle lavoratrici e dei lavoratori e dei datori di lavoro a della parte datoriale cui le parti aderiscono o a cui abbiano conferito il mandato, per la procedura di conciliazione. Si applicano per il deposito del processo verbale di avvenuta conciliazione le disposizioni di cui all'art.411, all'art. 411 ultimo comma, comma del Codice di Procedura procedura Civile (Legge n.533/7311 Agosto 1973 n. 533). Ove non dovesse riuscire il tentativo, le parti saranno libere di seguire le procedure che riterranno più opportune. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 Le parti, altresì, concordano di verificare l’applicazione dei nuovi rapporti di lavoro, compreso l’apprendistato, nonché l’armonizzazione del CCNL con gli Accordi Interconfederali che interverranno sulla materia.

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Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale. Per le controversie individuali che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo del lavoratore stabilito dalla legge, da accordi e dai contratti collettivi compreso il presente, l'Organizzazione sindacale regionale o provinciale a cui il lavoratore aderisce o a cui ha conferito mandato, potrà chiedere un incontro ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione. Entro 15 giorni dall'inoltro della richiesta si svolgerà la procedura nella sede stabilita di comune accordo; ove il tentativo di conciliazione riuscisse, sarà formato processo verbale, sottoscritto dalle parti interessate e dai rappresentanti delle XX.XX. dei lavoratori e dei datori di lavoro a cui le parti aderiscono o a cui abbiano conferito il mandato, per la procedura di conciliazione. Si applicano per il deposito del processo verbale di avvenuta conciliazione le disposizioni di cui all'art.411, ultimo comma, del Codice di Procedura Civile (Legge n.533/73). DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 . Le parti, altresì, concordano di verificare l’applicazione dei nuovi rapporti di lavoro, compreso l’apprendistato, nonché l’armonizzazione del CCNL con gli Accordi Interconfederali che interverranno sulla materia.

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