Tentativo obbligatorio di conciliazione. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 410 e seguenti del codice di procedura civile, così come modificati dal Decreti Legislativi 31/3/98 n° 80 e 29/10/98 n° 387, per tutte le controversie individuali o plurime, comunque non collettive, relative alla integrale applicazione del presente contratto e/o di altri accordi comunque riguardanti i rapporti di lavoro nella strutture lavorative comprese nella sfera di applicazione del presente CCNL, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione da esperirsi in sede sindacale dalla “Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione” che verrà costituita in ogni singola Provincia secondo le norme, le modalità e le procedure previste dal presente articolo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Tentativo obbligatorio di conciliazione. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 410 e seguenti del codice di procedura civile, così come modificati dal Decreti Legislativi 31/3/98 n° 80 e 29/10/98 n° 387387 , per tutte le controversie individuali o plurime, comunque non collettive, relative alla integrale applicazione del presente contratto e/o di altri accordi comunque riguardanti i rapporti di lavoro nella strutture lavorative comprese nella sfera di applicazione del presente CCNL, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione da esperirsi in sede sindacale dalla “Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione” che verrà costituita in ogni singola Provincia secondo le norme, le modalità e le procedure previste dal presente articolo.
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