Tentativo obbligatorio di conciliazione. 1. In tutti i casi di controversie, ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di proce- dura civile come modificati dal Decreto Legislativo 31/3/98, n. 80 e dal Decreto Legi- slativo 29/10/98, n. 387, a prescindere dal numero dei dipendenti, è previsto il tenta- tivo obbligatorio di conciliazione in sede amministrativa secondo le relative procedure o in sede sindacale da esperirsi presso la sede regionale dell’Ente o la sede territo- riale della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore ha dato mandato. 2. La Parte interessata alla definizione della controversia può richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione Sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito mandato. 3. L’Ente o l’Organizzazione Sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessa- ta deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione regionale di conci- liazione, di cui alla successiva lettera A) per mezzo di lettera raccomandata A/R o al- tro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. La denuncia deve contenere gli elementi essenziali della controversia. 4. Ricevuta la comunicazione, la Commissione di conciliazione provvede entro 20 giorni alla convocazione delle Parti, fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione che deve essere espletato entro il termine di 10 giorni, come previsto dall’art. 37 del D.L.vo n. 80/98 e che decorre dalla data di ricevimento della richiesta.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Tentativo obbligatorio di conciliazione. 1L’ARBITRO E’ OBBLIGATO AD ESPLETARE UN TENTATIVO DI CONCILIAZIONE entro 10 giorni dalla comparizione delle parti Se non è stato già espletato ex art. In tutti i casi di controversie66 del d. lgs. 165 (art. 4, ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di proce- dura civile come modificati dal Decreto Legislativo 31/3/98c.1) SE LA CONCILIAZIONE RIESCE, n. 80 e dal Decreto Legi- slativo 29/10/98, n. 387, a prescindere dal numero dei dipendenti, è previsto il tenta- tivo obbligatorio di conciliazione in sede amministrativa secondo le relative procedure o in sede sindacale da esperirsi verbale viene depositato presso la sede camera arbitrale regionale dell’Ente o la sede territo- riale della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore ha dato mandato.
2(art. La Parte interessata alla definizione della controversia può richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione Sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito mandato.
34, c.5) SE LA CONCILIAZIONE NON RIESCE, L’ARBITRO PROPONE UNA SUA SOLUZIONE CONCILIATIVA (art. L’Ente o l’Organizzazione Sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessa- ta deve a sua volta denunciare 4, c.6) SE LA PROPOSTA CONCILIATIVA NON E’ ACCETTATA, L’ARBITRO FISSA LA PRIMA UDIENZA PER ARBITRATO Se la controversia alla Commissione regionale richiede la risoluzione pregiudiziale di conci- liazionequestioni sulla efficacia, validità o interpretazione di cui alla successiva lettera ACCNL, l’arbitro informa le parti e sospende il procedimento (art. 5, c.9) per mezzo di lettera raccomandata A/R o al- tro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. La denuncia deve contenere gli elementi essenziali della controversia.
4. Ricevuta la comunicazione, la Commissione di conciliazione provvede Le parti comunicano il proprio assenso entro 20 giorni alla convocazione delle Parti, fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione che deve essere espletato entro il termine di 10 giorni, come previsto dall’artdiversamente il procedimento si estingue L’arbitro può sentire testi e richiedere l’esibizione di documenti .art. 37 del D.L.vo n. 80/98 (5, c.10) L’arbitro giudica nel rispetto delle norme inderogabili di legge e che decorre di contratto collettivo (art. 5, c.12) Il lodo arbitrale deve essere sottoscritto entro 60 giorni dalla data prima udienza, è consentita dalle parti la proroga di ricevimento della richiesta.ulteriori 30 giorni L’arbitro comunica il lodo alle parti e alla camera arbitrale (c.11)
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Tentativo obbligatorio di conciliazione. 1. In tutti i casi di controversie, ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di proce- dura civile come modificati dal Decreto Legislativo 31/3/98, n. 80 e dal Decreto Legi- slativo 29/10/98, n. 387, a prescindere dal numero dei dipendenti, è previsto il tenta- tivo obbligatorio di conciliazione in sede amministrativa secondo le relative procedure procedu- re o in sede sindacale da esperirsi presso la sede regionale dell’Ente o la sede territo- riale terri- toriale della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore ha dato mandato.
2. La Parte interessata alla definizione della controversia può richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione Sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito mandato.
3. L’Ente o l’Organizzazione Sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessa- ta interes- sata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione regionale di conci- liazionecon- ciliazione, di cui alla successiva lettera A) per mezzo di lettera raccomandata A/R o al- tro altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. La denuncia deve contenere gli elementi essenziali della controversia.
4. Ricevuta la comunicazione, la Commissione di conciliazione provvede entro 20 giorni gior- ni alla convocazione delle Parti, fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo tenta- tivo di conciliazione che deve essere espletato entro il termine di 10 giorni, come previsto dall’art. 37 del D.L.vo n. 80/98 e che decorre dalla data di ricevimento della richiesta.
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Tentativo obbligatorio di conciliazione. 1. In tutti i casi di controversie, controversia ai sensi degli articoli 409 artt. 409, 410, 411, 412 e seguenti del codice Codice di proce- dura civile Procedura Civile, così come modificati ed integrati dal Decreto Legislativo 31/3/98D. Lgs. n. 80/1998, n. 80 il datore di lavoro e dal Decreto Legi- slativo 29/10/98, n. 387il lavoratore dovranno esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale e/o amministrativa presso il competente Ufficio del Servizio Lavoro della P.A.T., a prescindere dal numero dei di dipendenti.
2. Per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente Contratto Collettivo di Lavoro riguardanti rapporti di lavoro nelle Scuole equiparate, compresi nella sfera di applicazione del presente C.C.L., è previsto il tenta- tivo obbligatorio tentativo di conciliazione in sede amministrativa sindacale, secondo le relative procedure o in sede sindacale norme e le modalità cui al presente accordo, da esperirsi presso la sede regionale dell’Ente Federazione Provinciale Scuole Materne, altre associazioni e/o la sede territo- riale della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore ha dato mandatoenti di riferimento.
23. La Parte parte interessata alla definizione della controversia può richiedere chiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione Sindacale sindacale alla quale sia iscritta iscritto e/o abbia con- ferito ha conferito mandato.
3. L’Ente o l’Organizzazione Sindacale dei lavoratori L’Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessa- ta interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione regionale di conci- liazione, di cui alla successiva lettera A) per mezzo di lettera raccomandata A/R o al- tro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimentoall’ente gestore. La denuncia deve contenere gli elementi essenziali della controversia.
4. Ricevuta la comunicazione, la Commissione I verbali di conciliazione provvede entro 20 giorni alla convocazione o di mancato accordo dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle Partirispettive associazioni. Due copie del verbale saranno inviate dalle Organizzazioni sindacali all’Ufficio competente del Servizio Lavoro della P.A.T. e una copia all’ente gestore, fissando il giorno per gli effetti dell’art. 411, 3° comma e l’ora in cui sarà esperito il tentativo art. 412 del Codice di conciliazione che deve essere espletato entro il termine di 10 giorniProcedura Civile e art. 2113 del Codice Civile, come previsto dall’artmodificati dalla L. n. 533/1973 e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro, ivi compreso il D. Lgs. 37 del D.L.vo 31/03/1998 n. 80/98 e che decorre dalla data di ricevimento della richiesta80.
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