Tipologie e caratteristiche tecniche Clausole campione

Tipologie e caratteristiche tecniche. Per le murature portanti si dovrà fare riferimento alle «Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura» contenute nel DM n. 103/87 e relativa circolare di istruzione del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLPP, n. 30787 ed alle «Norme tecniche per la costruzione in zone sismiche» contenute nel DM LLPP 16 gennaio 1996 (d’ora in poi DM 16.01.96). In particolare vanno tenute presenti le seguenti prescrizioni. Detta muratura è costituita da elementi che non solo devono fornire garanzie di solidità statico – strutturale, ma, se richiesto, anche ottime qualità dal punto di vista dell’isolamento termico, dell’inerzia termica, della traspirabilità, dell’isolamento acustico, della resistenza al fuoco. Tali elementi, in genere di forma parallelepipeda, sono legati tra loro mediante malta e posti in opera in strati regolari di spessore costante. Gli elementi resistenti possono essere di: – laterizio normale; – laterizio alleggerito in pasta; – calcestruzzo normale; – calcestruzzo alleggerito. Gli elementi resistenti artificiali possono essere dotati di fori in direzione normale al piano di posa (elementi a foratura verticale) oppure in direzione parallela (elementi a foratura orizzontale). Detta muratura è costituita da elementi di pietra legati tra di loro tramite malta. Le pietre, da ricavarsi in genere dall’abbattimento di rocce, devono: essere non friabili o sfaldabili e resistenti al gelo, nel caso di murature esposte direttamente agli agenti atmosferici. Non devono, altresì, contenere in misura sensibile sostanze solubili o residui organici. Le pietre devono presentarsi monde di cappellaccio e di parti alterate o facilmente rimovibili; devono possedere sufficiente resistenza, sia allo stato asciutto che bagnato, e buona adesività alle malte. In particolare gli elementi devono possedere i requisiti minimi di resistenza determinabili secondo le modalità descritte nell'allegato 1 del citato DM n. 103/87. L'impiego di elementi provenienti da murature esistenti è subordinato al soddisfacimento dei requisiti sopra elencati ed al ripristino della freschezza delle superfici a mezzo di pulitura e lavaggio delle superfici stesse. Le murature formate da elementi resistenti naturali si distinguono nei seguenti tipi: ○ xxxxxxxx di pietra non squadrata composta con xxxxxxxx di cava grossolanamente lavorato, posto in opera in strati pressoché regolari; ○ muratura listata: costituita come la muratura in pietra non squad...
Tipologie e caratteristiche tecniche. Per le murature portanti si dovrà fare riferimento alle seguenti prescrizioni contenute nel DM 14 gennaio 2008. Muratura costituita da elementi resistenti artificiali. Ai sensi dell’art. 4.5.2.2 del DM 14 gennaio 2008 detta muratura deve essere costituita da elementi artificiali resistenti rispondenti alle prescrizioni riportate all’art. 11.10.1 del DM 14 gennaio 2008, ossia conformi alle norme europee armonizzate della serie UNI EN 771 e recanti la Marcatura CE, secondo il sistema di attestazione della conformità indicato nella tabella 11.10.I. Gli elementi resistenti artificiali possono essere dotati di fori in direzione normale al piano di posa (foratura verticale) oppure in direzione parallela (foratura orizzontale) con caratteristiche di cui all’art. 11.10 del DM 14 gennaio 2008. Gli elementi sono classificati in base alla percentuale di foratura ϕ ed all’area media della sezione normale di ogni singolo foro f. Per la classificazione degli elementi in laterizio e calcestruzzo si fa riferimento alle tabelle 4.5.Ia - b contenute all’art. 4.5.2.2 del DM 14 gennaio 2008. Muratura costituita da elementi resistenti naturali. Detta muratura è costituita da elementi di pietra legati tra di loro tramite malta. Gli elementi naturali sono ricavati da materiale lapideo non friabile o sfaldabile, e resistente al gelo; essi non devono contenere in misura sensibile sostanze solubili, o residui organici e devono essere integri, senza zone alterate o rimovibili. In particolare gli elementi devono possedere i requisiti minimi di resistenza e adesività alle malte determinati secondo le modalità descritte dall’art. 11.10.3 del DM 14 gennaio 2008. Le murature formate da elementi resistenti naturali si distinguono nei seguenti tipi: •muratura di pietra non squadrata composta con pietrame di cava grossolanamente lavorato, posto in opera in strati pressoché regolari; •muratura listata: costituita come la muratura in pietra non squadrata, ma intercalata da fasce di conglomerato semplice o armato oppure da ricorsi orizzontali costituiti da almeno due filari in laterizio pieno, posti ad interasse non superiore a 1,6 m ed estesi a tutta la lunghezza ed a tutto lo spessore del muro; regolari. •muratura di pietra squadrata: composta con pietre di geometria pressoché parallelepipeda poste in opera in strati

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  • Caratteristiche tecniche Descrizione petrografica semplificata Dimensione dell'aggregato (analisi granulometrica e contenuto dei fini) Indice di appiattimento Dimensione per il filler Forma dell'aggregato grosso (per aggregato proveniente da riciclo) Resistenza alla frammentazione/frantumazione (per calcestruzzo Rck = C50/60)

  • Caratteristiche della fornitura La Ditta aggiudicataria, rendendosene garante nei confronti dell’Azienda, è tenuta all’osservanza di tutte le leggi e regolamenti attualmente vigenti in materia e di quelle che potranno essere emanate durante il periodo contrattuale da parte delle competenti autorità, per la produzione, confezionamento e distribuzione dei prodotti oggetto della fornitura. La fornitura deve comprendere, pena esclusione, oltre ai diagnostici: 1. I calibratori, se previsti dalla metodologia analitica, in numero congruo alle esigenze derivanti dalle specifiche di calibrazione della metodologia analitica. 2. I campioni di controllo per il controllo interno di qualità, su due livelli, come riportato nelle specifiche tecniche del lotto da eseguirsi anche più volte al giorno 3. I consumabili e tutti gli altri materiali necessari al funzionamento del sistema, inclusa la carta e le cartucce e i toner per le stampanti, i ricambi per le manutenzioni periodiche, ecc. 4. quanto riportato nei punti 1,2,3 dovrà essere ricompreso nel costo del reagente ovvero offerto in sconto merce. 5. Iscrizione a VEQ, su indicazione dell’azienda partecipante e/o a scelta dell’utilizzatore. (se non disponibile – relazionare) 6. La strumentazione analitica nuova di fabbrica. 7. Il gruppo statico di continuità per ciascun analizzatore offerto 8. L’ interfacciamento della strumentazione con il sistema informatico del laboratorio, con le modalità descritte nel lotto e comprensivo dell’hardware necessario 9. Work Station aggiuntiva composta da: PC (o portatile, ove richiesto, con prestazioni simili), STAMPANTE LASER, STAMPANTE BAR CODE, LETTORE LASER BAR CODE .. 10. Tutto il materiale riguardante il punto 8, 9 e tutte le opere murarie, impiantistiche e microclimatiche eseguite dalla ditta aggiudicataria per l’adeguamento dei locali dovranno rimanere, al termine dell’appalto, di proprietà della Asl, fermo restando l’obbligo della manutenzione da parte della Ditta aggiudicataria fino a tale data.

  • Caratteristiche del contratto Xxxxxxxx Xxxxxxxx InvestiMeglio – MultiRamo OPEN (indicato come tariffa 901U) è un contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e unit linked, che intende soddisfare esigenze assicurative prevalentemente nell’area dell’investimento e, mediante l’attivazione delle Garanzie Complementari, nell’area della protezione della persona. Il contratto consente di investire il premio contemporaneamente negli OICR collegati al contratto e nella Gestione Separata. Il Contratto prevede che le prestazioni dovute dalla Società siano collegate sia alle variazioni del valore delle Quote di OICR, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni dei prezzi di scambio delle attività finanziarie in cui ogni singolo OICR investe e di cui le Quote sono rappresentazione, sia alla Gestione Separata Vittoria Obiettivo Crescita. Ne deriva che il contratto è caratterizzato da un grado di rischiosità variabile in funzione delle scelte di destinazione del Premio effettuate dal Contraente nell’ambito del Comparto Unit e tra la Componente Unit e la Gestione Separata. Si possono individuare le seguenti esigenze del Contraente: - in relazione all'investimento in quote di OICR, far crescere il Capitale Investito con un orizzonte temporale almeno di medio-lungo periodo in base al valore delle Quote stesse. In caso di andamento negativo del valore delle Quote, il relativo controvalore potrebbe risultare inferiore ai premi versati; - in relazione all’investimento in Gestione Separata Vittoria Obiettivo Crescita, preservare il Capitale Assicurato investito ed accrescere lo stesso in un'ottica di medio-lungo periodo, partecipando ai rendimenti della stessa; - in relazione all'eventuale sottoscrizione delle Garanzie Complementari, tutelare i beneficiari designati in caso di Decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale e/o garantire all’Assicurato una rendita vitalizia in caso di non autosufficienza. ✓ Investimento Previdenza Risparmio ✓ * Protezione * in caso di sottoscrizione delle Garanzie Complementari VITTORIA INVESTIMEGLIO – MULTIRAMO OPEN ✓ Investimento: Perseguire rendimenti finanziari interessanti assumendo un certo grado di rischio finanziario tale per cui il risultato finale potrebbe risultare inferiore alle attese, al limite anche alla somma inizialmente investita. ✓ * Protezione: Attivare delle coperture assicurative contro eventi inattesi a tutela dell’Assicurato e/o dei beneficiari e delle necessità che possono emergere in caso di eventi avversi o legati all’avanzare dell'età. di 13 S C H E D A S I N T E T I C A TAR. 901U Tipologia di Investimento Rischio nullo Rischio basso Rischio medio ✓ Rischio alto ✓ Rischio Alto: Possibili forti oscillazioni del valore dell’investimento nel tempo con la prospettiva di una forte ottimizzazione dei rendimenti e nella consapevolezza che ciò comporta il rischio di risultati anche notevolmente inferiori al capitale investito. Orizzonte Temporale Breve ✓ Medio ✓ Lungo ✓ almeno 5 anni Si invita il Contraente a prestare la massima attenzione nel fornire le risposte al Questionario di Adeguatezza: in caso di eventuale rifiuto nel rispondere alle domande o qualora le stesse dovessero evidenziare l’inadeguatezza delle esigenze del Contraente rispetto alle caratteristiche del prodotto, non sarà possibile procedere con la sottoscrizione. Al Contraente si richiede, inoltre e pena l’impossibilità di procedere con la sottoscrizione del contratto, almeno una conoscenza di base delle caratteristiche dei rischi e degli strumenti finanziari principali quali Azioni, Obbligazioni, Titoli di Stato, Fondi Comuni di Investimento, Polizze Vita Unit Linked e Gestioni di Portafogli. Una parte del premio versato viene utilizzata dalla Società per fare fronte ai Costi del contratto e non concorre dunque alla formazione delle prestazioni relative all’investimento in Gestione Separata e nelle quote di OICR. Ai sensi del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 38 del 3 giugno 2011, la movimentazione di importi in entrata e in uscita dalla Gestione Separata è soggetta a specifici limiti deliberati dall’Organo Amministrativo della Società in funzione della dimensione della Gestione stessa. Tali limiti sono riferiti a movimentazioni attuate mediante contratti (considerati nella loro totalità) stipulati da un unico Contraente o da più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi.

  • Caratteristiche del servizio 1. Lo scambio dei dati e della documentazione inerenti il servizio è effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l’Istituto e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le parti. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”. 2. L’OIL è sottoscritto con firma digitale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dall’Istituto e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione del servizio di cassa; l’Istituto, nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall’Istituto nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione del un documento informatico si intendono bilateralmente condivise. 8. La trasmissione e la conservazione – a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e ii. 9. Il Gestore, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all’Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5. 10. I flussi inviati dall’Istituto entro le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l’orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivo. 11. L’Istituto potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazione. 12. A seguito dell’avvenuto pagamento o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestore. 13. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OIL, l’Istituto comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d’urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo del Sistema. In ogni caso è indispensabile: a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema; b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema; c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS; d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: - un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digita le (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05); - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 9 1 0/14; - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni: I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro; II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100 1 4; III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

  • Caratteristiche Il Fondo Interno, nei limiti previsti dalla normativa vigente, può investire nei seguenti strumenti finanziari: ● in parti di OICR - Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio - armonizzati e non armonizzati, che dichiarano di investire prevalentemente in strumenti finanziari di natura azionaria ● in altri strumenti finanziari di natura azionaria ● in altri strumenti finanziari di natura monetaria e in parti di OICR, armonizzati e non armonizzati, che dichiarano di investire prevalentemente nei suddetti strumenti. Le aree geografiche di riferimento e le valute di investimento sono prevalentemente quelle appartenenti ai Paesi dell’Europa, del Nord America e del Pacifico. Gli investimenti in strumenti finanziari di emittenti appartenenti ai Paesi Emergenti sono ammessi in misura ridotta fino ad un massimo del 30% del portafoglio. Tale limite si riferisce anche alle quote di OICR che investono prevalentemente nei suddetti strumenti. Gli investimenti vengono effettuati sia in attività finanziarie denominate in Euro, sia in altre valute. Le attività finanziarie espresse in valute non comprese nell’area Euro possono essere soggette a rischio di cambio; potranno essere effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio. L’Impresa si riserva, in particolari situazioni di mercato o nel periodo di inizio commercializzazione del prodotto ovvero di fusione del Fondo Interno, di mantenere gli attivi investiti nel mercato monetario. L’Impresa utilizza un modello di gestione di tipo attivo, andando a definire in modo sistematico e adeguato l’asset allocation, volto alla massimizzazione del rendimento con particolare attenzione al parametro di riferimento individuato, dal quale potrà comunque discostarsi anche in modo significativo. Le scelte d’investimento a livello geografico, di settore e di capitalizzazione verranno effettuate in funzione della rischiosità, sia assoluta che relativa, dei mercati nonché delle aspettative sull’andamento degli stessi al fine di conseguire un’opportuna diversificazione e un’efficiente gestione del portafoglio in linea con l’asset allocation definita. Le scelte d’investimento in OICR avvengono in base ad un'analisi quantitativa e qualitativa finalizzata ad identificare gli OICR che abbiano mostrato continuità di performance nel medio periodo rispetto al mercato di riferimento, valutando con particolare attenzione il processo di investimento seguito dalla società di gestione degli OICR. In coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e operando in modo da non variarne il profilo di rischio, l’Impresa ha la facoltà di investire, non a scopo speculativo, in strumenti finanziari derivati o OICR che fanno uso di strumenti finanziari derivati. La finalità di questa operazione è sia quella di ottenere una gestione più efficace del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità dell’investimento. L’Impresa si riserva altresì la possibilità di investire il patrimonio del Fondo Interno in parti di OICR istituiti o gestiti da Imprese del Gruppo SARA, ovvero in altri strumenti finanziari emessi da Imprese del Gruppo; in tal caso sul Fondo Interno non possono gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR “collegati” acquistati. Inoltre, l’Impresa non addebita alla parte del Fondo Interno rappresentata da OICR “collegati” le commissioni di gestione, fatta eccezione per la quota parte delle commissioni individuata dall’Impresa per il servizio prestato per l’asset allocation degli OICR “collegati” e per l’amministrazione dei contratti. L’Impresa si riserva la facoltà di affidare l’attività di asset allocation e le scelte di investimento ad Intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, anche appartenenti a Società del Gruppo SARA, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dall’Impresa stessa e comunque conformi al Regolamento. Tali deleghe non implicano comunque alcun esonero e limitazione delle responsabilità dell’Impresa nei confronti del Contraenti: l’Impresa, infatti, esercita un costante controllo sulle operazioni eseguite da tali Intermediari.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. In ogni caso, si conviene che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1. L’ Accordo Quadro è inoltre condizionata in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

  • Specifiche tecniche (art. 23, dir. 2004/18; art. 34, dir. 2004/17; artt. 10 e 11, d.lgs. n. 406/1991; art. 8, d.lgs. n. 358/1992; art. 20, d.lgs. n. 157/1995; art. 19, d.lgs. n. 158/1995; art. 16, co. 3, d.P.R. n. 554/1999) 1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VIII, figurano nei documenti del contratto, quali il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari. Ogniqualvolta sia possibile dette specifiche tecniche devono essere definite in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale. 2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza. 3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nei limiti in cui sono compatibili con la normativa comunitaria, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti: a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell'allegato VIII, e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti. Ciascun riferimento contiene la menzione «o equivalente»; b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere caratteristiche ambientali. Devono tuttavia essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle stazioni appaltanti di aggiudicare l'appalto; c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella lettera a), quale mezzo per presumere la conformità a dette prestazioni o a detti requisiti; d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per talune caratteristiche, e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per le altre caratteristiche. 4. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al comma 3, lettera a), le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. 5. Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto. 6. L'operatore economico che propone soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti lo segnala con separata dichiarazione che allega all'offerta. 7. Quando si avvalgono della facoltà, prevista al comma 3, di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta di lavori, di prodotti o di servizi conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad un'omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti. 8. Nell'ipotesi di cui al comma 7, nella propria offerta l'offerente è tenuto a provare in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti e con qualunque mezzo appropriato, che il lavoro, il prodotto o il servizio conforme alla norma ottempera alle prestazioni o ai requisiti funzionali prescritti. Si applicano i commi 5 e 6. 9. Le stazioni appaltanti, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate al comma 3, lettera b), possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali sono definite dalle ecoetichettature europee (multi)nazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura, quando ricorrono le seguenti condizioni: a) esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto; b) i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche; c) le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali; d) siano accessibili a tutte le parti interessate. 10. Nell'ipotesi di cui al comma 9 le stazioni appaltanti possono precisare che i prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri; essi devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto. 11. Per «organismi riconosciuti» ai sensi del presente articolo si intendono i laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili. 12. Le stazioni appaltanti accettano i certificati rilasciati da organismi riconosciuti di altri Stati membri. 13. A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando i commi 3 e 4, a condizione che siano accompagnati dall'espressione «o equivalente».

  • PRESCRIZIONI TECNICHE QUALITÀ DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO – VERIFICHE E ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI - NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.