Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili Clausole campione

Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili. 1. Ai sensi degli articoli 3 e 30 del regolamento approvato con DPR n. 34 del 25 gennaio 2000 (d’ora in poi DPR n. 34/00) e in conformità all’allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali “OG1”.
Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili. 1. Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformità all’allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali “OG 1 ” classifica I.
Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili. Art. 6 – Criterio di aggiudicazione dell’accordo e dei singoli appalti specifici Art. 7 - Descrizione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro
Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili. 1. Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformità all’allegato “A” al predetto regola- mento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali “OG3” classifica III.
Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili. CATEGORIA PREVALENTE: OS 21 opere strutturali speciali € 190.000,00 CATEGORIE scorporabili:
Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili. 1. Ai sensi dell’articolo 61 del DPR 207/2010 e in conformità all’allegato “A” al predetto regolamento, oltre che ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di IMPIANTI TECNOLOGICI “OG11”, e la categoria secondaria EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI “OG1”;
Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili. Art. 4- Descrizione dei lavori
Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili. 1. Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010 e in conformità all’allegato “A” del predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere specializzate “OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA”. 30%, ai sensi dell’articolo 118, comma 2, terzo periodo, lettera b e il subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti.
Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili. 1. Ai sensi degli articoli 3 e 30 del regolamento approvato con DPR n. 34 del 25 gennaio 2000 (d’ora in poi DPR n. 34/00) e in conformità all’art. 30 (Categoria prevalenti , scorporabili e subappaltabili) nonché all’allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente OG11: impianti tecnologici e subappaltabili = OG1 : Edifici civili e industriali PREVALENTE : OG11 - IMPIANTI TECNOLOGICI SUBAPPALTABILI: OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili. Trattandosi di accordo quadro afferente servizi e lavori ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformità all’allegato A al predetto Regolamento generale, le prestazioni sono classificati nella seguente categoria di opere generali: «OG6» - ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE. Ai fini della qualificazione, considerato che i singoli appalti specifici avranno un importo inferiore ad 1.000.000,00 di euro, viene richiesta una categoria OG6, classe III; nel caso in cui durante la vigenza dell’accordo quadro dovessero rendersi necessarie prestazioni per categoria superiore la ditta dovrà dimostrare il possesso del requisito specifico. Non sono previste categorie scorporabili o subappaltabili. La categoria di cui al comma 2 è costituita da prestazioni omogenee.