Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili Clausole campione

Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili. Ai sensi degli articoli 3 e 30 del regolamento approvato con DPR n. 34 del 25 gennaio 2000 (d’ora in poi DPR n. 34/00) e in conformità all’allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali “OG2”. 1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 72, 73 e 74 del Reg. n. 554/99, e dell’art. 37, comma 11, del Dlgs. 163/06: a. i lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, attribuiti a categorie scorporabili, sono indicati nella tabella allegata al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale; b. i lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente e da quelle scorporabili - e pertanto non scorporabili, ma subappaltabili – con i relativi importi sono indicati nella tabella allegata al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale. 2. Ai sensi dell’art. 37, comma 11, del Dlgs. 163/06 - per le categorie di cui al comma 2, lettera b), il subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti.
Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili. 1. Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n.207/2010 e in conformità all’allegato “A” al predetto Regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di: OPERE GENERALI OG3 (STRADE, …) 2. Ai sensi degli articoli 107, 108, e 109 del D.P.R. 207/2010, e dell’art. 37, comma 11, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m., i lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, attribuiti a categorie scorporabili e subappaltabili, con i relativi importi, sono indicati nella seguente tabella B; TABELLA - B
Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili. 1. Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformità all’allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali “OG3”.
Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili. 1. Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformità all’allegato “A” al predetto regolamento, le lavorazioni di cui si compone l’appalto, rilevanti ai fini della qualificazione, come riportato nella tabella che segue, sono classificati nella categoria prevalente di opere speciali “OS14- Impianti di smaltimento e recupero rifiuti”. Tabella 1- Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili Impianti di smaltimento e recupero rifiuti prevalente OS14 4´069´614,71 56,795 V Impianti tecnologici scorporabile OG11 1’990´133,06 27,776 IV Edifici civili ed industriali scorporabile OG1 1’105´104,85 15,424 III bis IMPORTO TOTALE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 7´164´852,62 100 ,0 0 Ai sensi del Capo III del D.P.R. 207/2010 e degli artt. 48, 89 e 105, del D.Lgs n° 50 del 18 aprile 2 016, si precisa quanto segue, le parti di lavoro sopra elencate ed appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, sono scorporabili e, a scelta dell’impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato.
Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili. 1. Ai sensi degli articoli 3 e 30 del regolamento approvato con DPR n. 34 del 25 gennaio 2000 (d’ora in poi DPR n. 34/00) e in conformità all’allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali “OG1”.
Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili. Art. 6 – Criterio di aggiudicazione dell’accordo e dei singoli appalti specifici Art. 7 - Descrizione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro
Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili. CATEGORIA PREVALENTE: OS 21 opere strutturali speciali € 190.000,00 CATEGORIE scorporabili:
Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili. 1. Ai sensi dell’articolo 61 del Nuovo Regolamento e in conformità all’allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati come di seguito: 1'227'435,84 100,00 2. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, 108 e 109 del Nuovo Regolamento e dell’art. 37, comma 11 DLgs 163/2006: a. i lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, attribuiti a categorie scorporabili, sono indicati nella tabella di cui sopra;
Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili. Ai sensi dell’art. 61, del DPR 207/2010 e s.m.i. e in conformità all’allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di OG1 per la quale è richiesta la qualifica.
Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili. 1. Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. e in conformità all’allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG 12» – Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale. Detti lavori sono subappaltabili da parte dell’Esecutore ad imprese in possesso dei requisiti necessari nella misura massima del 30% (trenta%), ai sensi dell’articolo 105, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 2. La parte di lavoro appartenente a categorie diverse da quella prevalente, con il relativo importo, è indicata nel bando di gara e nei commi seguenti. Le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente di cui si compone l'intervento sono classificate nella categoria «OG 2», Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela. Queste sono scorporabili e a scelta dell’Appaltatore sub-appaltabili alle condizioni di legge.