Common use of TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI Clause in Contracts

TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI. A norma dell’art. 3, comma 1 e 8, della Legge n. 136 del 13.08.2010 l’affidatario assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria. In particolare, per tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico, di cui trattasi, l’ispettore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società “Poste italiane s.p.a.” e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto all’art. 3, comma 3 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L’affidatario ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge succitata, dovrà comunicare alla Provincia di Brescia gli estremi identificativi dei conti correnti di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al menzionato art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, verranno applicate le sanzioni di cui all’art. 6 della medesima legge.

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Samples: Contratto Per L’affidamento Del Servizio Ispettivo Degli Impianti Termici, Contratto Per L’affidamento Del Servizio Ispettivo Degli Impianti Termici

TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI. A norma dell’art. 3L’aggiudicatario, comma 1 e 8con la stipula del contratto relativo al presente affidamento, della Legge n. 136 del 13.08.2010 l’affidatario si assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria. In particolare, per tutti i movimenti dei flussi finanziari relativi all’incarico, di cui trattasialla legge 13 agosto 2010, l’ispettore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società “Poste italiane s.p.a.” e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto all’art. 3, comma 3 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L’affidatario ai Ai sensi dell’art. 325 del D.L. 24-4-2014 n. 66, convertito dalla legge 23-06-2014 n. 89, la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, come previsto dall’art. 1, comma 719, della L. 24-12-2007 n. 244 (legge succitata, dovrà comunicare alla Provincia di Brescia gli estremi identificativi dei conti correnti di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, finanziaria 2008) e con le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria modalità di cui al menzionato artD.M. 3-4- 2013 n. 55. 3 Ai sensi della L. 13.08.2010 n. 136normativa sopracitata: a) il Comune non può accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e non può procedere ad alcun pagamento, verranno applicate nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico; b) al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le sanzioni fatture elettroniche devono riportare il Codice identificativo di cui all’artgara (CIG); c) il Comune non può procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il codice CIG. 6 Al fine della medesima legge.trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di interscambio il Codice Univoco dell’ufficio del Comune di Sassuolo destinatario della fattura è: B5MOG4

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Samples: Maintenance Agreement

TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI. A norma dell’art. 3, comma 1 e 8, della Legge n. 136 del 13.08.2010 l’affidatario assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria. In particolare, per tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico, di cui trattasi, l’ispettore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali un conto corrente bancario accesi presso banche o presso la società “Poste italiane s.p.a.” e dedicatidedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto all’art. 3, comma 3 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postalebancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L’affidatario ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge succitata, dovrà comunicare alla Provincia di Brescia ad ASPES gli estremi identificativi dei conti correnti del conto correntie di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblicacompilando il modulo “fornitore” all’atto della firma contrattuale e notificando sempre IBAN su fattura, nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al menzionato art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, verranno applicate le sanzioni di cui all’art. 6 della medesima leggelegge sempre tramite dichiarazione autocertificata.

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Samples: Contratto Di Affidamento Del Servizio Ispettivo

TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI. A norma dell’art1. 3, comma 1 e 8, L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 l’affidatario assume gli obblighi di tracciabilità finanziariadel13.08.2010 e s.m.i. In particolareNello specifico, per tutti i movimenti finanziari relativi all’incaricole movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, di cui trattasi, l’ispettore dovrà l'Appaltatore si impegna ad utilizzare uno o più più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società “Poste italiane s.p.a.” e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubblicheaccesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. 2. Tali movimenti finanziari dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati eL'Appaltatore si obbliga, salvo quanto previsto all’art. 3altresì, comma 3 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L’affidatario ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge succitata, dovrà comunicare alla Provincia di Brescia gli estremi identificativi dei di tali conti correnti di cui sopra alla Stazione Appaltante entro sette 7 (sette) giorni dalla loro accensione accensione, o, nel caso di conti correnti già già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, le unitamente alla generalità ed il e al codice fiscale delle persone delegate dei soggetti delegati ad operare su di essiessi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla Legge n. 136/2010. In caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 3. L'Appaltatore si impegna, infine, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte. 4. Ai fini della tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui al menzionato art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136alla legge sopra richiamata, verranno applicate le sanzioni gli strumenti di cui all’art. 6 della medesima legge.pagamento devono riportare il seguente codice CIG: 746056904E.

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Samples: Capitolato Prestazionale Di Gara

TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI. A norma dell’art1. 3, comma 1 e 8, L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 l’affidatario assume gli obblighi di tracciabilità finanziariadel13.08.2010 e s.m.i. In particolareNello specifico, per tutti i movimenti finanziari relativi all’incaricole movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, di cui trattasi, l’ispettore dovrà l'Appaltatore si impegna ad utilizzare uno o più più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società “Poste italiane s.p.a.” e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubblicheaccesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. 2. Tali movimenti finanziari dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati eL'Appaltatore si obbliga, salvo quanto previsto all’art. 3altresì, comma 3 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L’affidatario ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge succitata, dovrà comunicare alla Provincia di Brescia gli estremi identificativi dei di tali conti correnti di cui sopra alla Stazione Appaltante entro sette 7 (sette) giorni dalla loro accensione accensione, o, nel caso di conti correnti già già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, le unitamente alla generalità ed il e al codice fiscale delle persone delegate dei soggetti delegati ad operare su di essiessi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla Legge n. 136/2010. In caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 3. L'Appaltatore si impegna, infine, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte. 4. Ai fini della tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui al menzionato art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136alla legge sopra richiamata, verranno applicate le sanzioni gli strumenti di cui all’art. 6 della medesima leggepagamento devono riportare il seguente codice CIG: 7460587F24.

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Samples: Capitolato Prestazionale Di Gara

TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI. Il Professionista ha l‟obbligo di porre in essere tutti gli adempimenti, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente atto, ai sensi dell‟art. 3 L. 13.08.2010, n. 136. A norma dell’art. 3tal proposito, comma 1 e 8deve comunicare al Comune di Asti gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, della Legge n. 136 del 13.08.2010 l’affidatario assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria. In particolare, per tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico, di cui trattasi, l’ispettore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi acceso presso banche una Banca o presso la società Poste italiane Italiane s.p.a., entro sette giorni dall‟accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente convenzione, nonché, nello stesso termine, le generalità e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubblicheil codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Tali movimenti finanziari dovranno Il Professionista si impegna inoltre a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Tutti i pagamenti relativi al patrocinio legale oggetto di questo atto devono pertanto essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto all’art. 3, comma 3 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136, dovranno sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L’affidatario ai Ai sensi dell’artdel comma 9 bis dell‟art. 3, comma 7, della legge succitata, dovrà comunicare alla Provincia 3 L. 136/2010 il presente contratto è risolto di Brescia gli estremi identificativi dei conti correnti di diritto in tutti i casi in cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso le transazioni finanziarie ad essa afferenti venissero eseguite senza avvalersi di conti correnti già esistentidedicati aperti presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. e del bonifico bancario o postale, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, le generalità ed il codice fiscale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al menzionato art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, verranno applicate le sanzioni di cui all’art. 6 della medesima leggeoperazioni.

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Samples: Legal Sponsorship Agreement