Common use of Tracciabilità dei flussi Clause in Contracts

Tracciabilità dei flussi. Ai sensi dell’art. 3 della Legge nr. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. I pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario e postale con conto corrente dedicato. Con la comunicazione di affidamento della fornitura l’Azienda richiederà al soggetto aggiudicatario di comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il contratto si intende risolto nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a. E’ fatto obbligo al fornitore, pena la nullità del contratto, di assumere a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 nr. 136. E’ fatto altresì obbligo al fornitore di inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti delle filiera di imprese interessate alla fornitura, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

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Tracciabilità dei flussi. Ai sensi dell’artfinanziari‌ La DA assume gli obblighi di tranciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso la SA sia nei rapporti con gli eventuali subappaltatori. 3 La DA che ha notizia dell’inadempimento della Legge nrpropria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Autorità e alla Prefettura‐Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Potenza. 136/2010, tutti i La predetta legge 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati sui ad eventuali crediti ceduti. La DA si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte della SA sia passivi verso gli eventuali subappaltatori, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non via esclusivapostali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.aS.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. I pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario e postale con conto corrente dedicatoTale adempimento è a carico anche dei subappaltatori. Con la comunicazione di affidamento della fornitura l’Azienda richiederà al soggetto aggiudicatario di comunicare L’appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità ed e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il contratto si intende risolto nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di banche o della società Poste Italiane S.p.a. E’ fatto obbligo al fornitore, pena la nullità del contratto, di assumere a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 nr. 136. E’ fatto altresì obbligo al fornitore di inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti delle filiera di imprese interessate alla fornitura, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziaririsoluzione dello stesso.

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