Tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 – bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare al Municipio Roma VIII gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
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Samples: Convenzione, Convenzione, Convenzione
Tracciabilità finanziaria. Al fine L’affidatario assume tutti gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 finanziaria previsti dalla Legge n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafiedel 13.08.2010 e s.m.i., nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”sia nei rapporti con la Stazione appaltante, così come sostituito dall’art. 7 sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti appartenenti alla filiera delle imprese del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217presente appalto. Ai sensi dell’art. 33 comma 7 della Legge 136/2010 e s.m.i., l’appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 9 – bis 1 del citato art. 3 sul quale dovranno essere effettuati tutti i movimenti finanziari, nonché i nominativi (generalità e codice fiscale) dei soggetti che sul medesimo conto possono operare. L’affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Stazione appaltante ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3 comma 8 della citata L. 136/10 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3 comma 9-bis) della Legge n. 136/2010136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, il mancato utilizzo degli inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa operazioni. Ogni transazione posta in essere relativa al presente contratto dovrà indicare il Codice Identificativo Gare (C.I.G.) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della L. 16 gennaio 2003 n. 3 e s.m.i. così come disposto dall’art. 3 comma 5 della Legge n. 136/10 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3 comma 9 della L. 136/10 e s.m.i. il contratto di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a comunicare al Municipio Roma VIII gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione oqualsiasi titolo interessate ai lavori, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ai servizi e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresìalle forniture dovranno riportare, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi pena di banche o della società Poste Italiane S.P.A.nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contratto si intende risolto contraente e i sub contraenti attestino di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art136/10 e s.m.i. 7 Al fine di effettuare le verifiche disposte dal citato art. 3 comma 9 della L. 136/10 e s.m.i. l’appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione appaltante copia del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217contratto di subappalto o del subcontratto.
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Tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata In ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’artquanto previsto all’Art. 3 della L. Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafiee s.m.i., nonché delega l’Aggiudicatario si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al Governo in materia contratto per l’erogazione del servizio di normativa antimafia”cui trattasi, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’artconti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche di cui all’Art. 3, comma 9 – bis commi 1 e 7, della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contrattoLegge sopra indicata. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare al Municipio Roma VIII gli Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione outilizzati dovranno essere comunicati ad Etra S.p.A., nel caso di conti correnti già esistentiper iscritto e nei termini prescritti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le contestualmente alle generalità e il al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedonoL’Aggiudicatario si obbliga, altresìinoltre, a comunicare ad utilizzare, per ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi movimento finanziario inerente il presente contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG (Codice Identificativo Gara) assegnato da Etra S.p.A., fatta salva la facoltà di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’artutilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall’Art. 3, comma 83, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art136/2010. 7 del D. L. n.187/2010L’Aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, convertito a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art136/2010; l’Aggiudicatario si impegna ad esibire, a semplice richiesta dei Etra S.p.A., la documentazione comprovante il rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. 7 L’Aggiudicatario si impegna altresì a comunicare l’eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all’immediata risoluzione del D. rapporto contrattuale e informandone contestualmente Etra S.p.A. e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente contratto. Il mancato rispetto degli adempimenti individuati dalla presente clausola contrattuale comporta, ai sensi della L. 12 novembre 2010 n.187136/2010, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217la nullità assoluta del contratto.
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Samples: Service Agreement
Tracciabilità finanziaria. Al fine Articolo 7.1 L’Impresa prende atto che al presente contratto è stato attribuito il Codice Identificativo di assicurare Gara – CIG n. nel rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente.
Articolo 7.2 L’Impresa con la sottoscrizione del presente contratto s’impegna, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, ad osservare e far osservare a tutti i propri subappaltatori, fornitori e, Parti contraenti a qualsiasi titolo interessati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto d’appalto, gli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dall’art. 3 della legge n. 136/2010.
Articolo 7.3 I crediti maturati dall’Impresa, in virtù dell’esecuzione del contratto, non sono cedibili a terzi salvo autorizzazione scritta di Xxxxxx Xxxxxxxxxx, la cui violazione comporterà la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, come previsto dall’art. 106, comma 13 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. In particolare, nel caso di richiesta di cessione del credito derivante dal presente contratto nei confronti di qualsiasi terzo, l’atto dovrà indicare tutte le informazioni richieste dalla normativa (Banca – codice IBAN – persona delegata e attestazione di conto dedicato).
Articolo 7.4 In caso di modifica da parte dell’Impresa del conto corrente dedicato di cui al precedente art. 6.6, la stessa sarà obbligata ad informare tempestivamente Milano Serravalle – via raccomandata A.R. – del nuovo IBAN da utilizzare, in modo da garantire sia la correttezza dei pagamenti sia il rispetto puntuale della normativa vigente in materia.
Articolo 7.5 È riservata a Milano Serravalle la facoltà di verificare in qualsiasi momento che nei contratti sottoscritti tra l’Impresa e i subappaltatori, nonché in tutti i contratti stipulati tra i subcontraenti e le imprese a qualsiasi titolo interessate alle prestazioni oggetto del presente contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, .
Articolo 7.6 Si evidenzia altresì che il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’artcomma 8 art. 3 della L. 13 agosto 2010 legge n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 – bis della citata L. n. 136/2010136/2010 prescrive che l’Appaltatore, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità delle operazioni costituisce causa di finanziaria, procede all’immediata risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare al Municipio Roma VIII gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione orapporto contrattuale, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità informandone contestualmente la Stazione Appaltante e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217la Prefettura – Ufficio Territorialmente competente.
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Samples: Contract
Tracciabilità finanziaria. Al fine Articolo 7.1 L’Appaltatore prende atto che al presente contratto è stato attribuito il Codice Identificativo di assicurare Gara – CIG n. nel rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente.
Articolo 7.2 L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto s’impegna, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, ad osservare e far osservare a tutti i propri subappaltatori, fornitori e Parti contraenti a qualsiasi titolo interessati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto d’appalto, gli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dall’art. 3 della legge n. 136/2010.
Articolo 7.3 I crediti maturati dall’Appaltatore, in virtù dell’esecuzione del contratto, non sono cedibili a terzi salvo autorizzazione scritta di Xxxxxx Xxxxxxxxxx, la cui violazione comporterà la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, come previsto dall’art. 106, comma 13 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. In particolare, nel caso di richiesta di cessione del credito derivante dal presente contratto nei confronti di qualsiasi terzo, l’atto dovrà indicare tutte le informazioni richieste dalla normativa (Banca – codice IBAN – persona delegata e attestazione di conto dedicato).
Articolo 7.4 In caso di modifica da parte dell’Impresa del conto corrente dedicato di cui al precedente art. 6.7, la stessa sarà obbligata ad informare tempestivamente Milano Serravalle – via raccomandata A.R. – del nuovo IBAN da utilizzare, in modo da garantire sia la correttezza dei pagamenti sia il rispetto puntuale della normativa vigente in materia.
Articolo 7.5 È riservata a Milano Serravalle la facoltà di verificare in qualsiasi momento che nei contratti sottoscritti tra l’Appaltatore e i subappaltatori, nonché in tutti i contratti stipulati tra i subcontraenti e le imprese a qualsiasi titolo interessate alle prestazioni oggetto del presente contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, .
Articolo 7.6 Si evidenzia altresì che il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’artcomma 8 art. 3 della L. 13 agosto 2010 legge n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 – bis della citata L. n. 136/2010136/2010 prescrive che l’Appaltatore, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità delle operazioni costituisce causa di finanziaria, procede all’immediata risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare al Municipio Roma VIII gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione orapporto contrattuale, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità informandone contestualmente la Stazione Appaltante e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217la Prefettura – Ufficio Territorialmente competente.
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Samples: Contract
Tracciabilità finanziaria. Al fine Articolo 8.1 L’Appaltatore prende atto che al presente Contratto è stato attribuito il Codice Identificativo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto Gara - CIG nel rispetto degli obblighi di cui all’artalla normativa vigente.
Articolo 8.2 L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto s’impegna, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, ad osservare e far osservare a tutti i propri subappaltatori, fornitori e Parti contraenti a qualsiasi titolo interessati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto d’appalto, gli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dall’art. 3 della L. 13 agosto 2010 legge n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie136/2010.
Articolo 8.3 I crediti maturati dall’Appaltatore, nonché delega al Governo in materia virtù dell’esecuzione del contratto, non sono cedibili a terzi salvo autorizzazione scritta di normativa antimafia”Xxxxxx Xxxxxxxxxx, così la cui violazione comporterà la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, come sostituito previsto dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3106, comma 9 – bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione 13 del contrattod.lgs. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare al Municipio Roma VIII gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o50/2016 e ss.mm.ii. In particolare, nel caso di conti correnti già esistentirichiesta di cessione del credito derivante dal presente Contratto nei confronti di qualsiasi terzo, l’atto dovrà indicare tutte le informazioni richieste dalla loro prima utilizzazione normativa (Banca – codice IBAN – persona delegata e attestazione di conto dedicato).
Articolo 8.4 In caso di modifica da parte dell’Impresa del conto corrente dedicato di cui al precedente art. 7.8, la stessa sarà obbligata ad informare tempestivamente Milano Serravalle – via raccomandata A.R. – del nuovo IBAN da utilizzare, in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblicamodo da garantire sia la correttezza dei pagamenti sia il rispetto puntuale della normativa vigente in materia.
Articolo 8.5 È riservata a Milano Serravalle la facoltà di verificare in qualsiasi momento che nei contratti sottoscritti tra l’Appaltatore e i subappaltatori, nonché, nello stesso termine, nonché in tutti i contratti stipulati tra i subcontraenti e le generalità e imprese a qualsiasi titolo interessate alle prestazioni oggetto del presente contratto
Articolo 8.6 Si evidenzia altresì che il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essicomma 8 art. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o 3 della società Poste Italiane S.P.A.legge n. 136/2010 prescrive che l’Appaltatore, il contratto si intende risolto subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di dirittotracciabilità finanziaria, secondo quanto previsto dall’art. 3procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura – Ufficio Territorialmente competente.
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Samples: Contract
Tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 – bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare al Municipio Roma VIII XII gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
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Samples: Servizio Di Contratto