Common use of Tracciabilità flussi finanziari Clause in Contracts

Tracciabilità flussi finanziari. A pena di nullità del contratto ovvero di risoluzione dello stesso, l’aggiudicatario è tenuto agli obblighi di tracciabilità di cui alla L 136/2010. Si richiama in particolare il dovere di comunicare all’UOC Bilancio AV4 (fax 0734/0000000 tel. 0734/0000000 PEC xxxxxxxxx0.xxxx@xxxxxxx.xx) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro gg. 7 dalla loro accensione nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutti i documenti contabili (fattura, bonifico etc.) devono riportare il CIG di gara. Gli obblighi di tracciabilità si estendono agli eventuali subappaltatori e sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. Parimenti a pena di nullità, l’aggiudicatario è pertanto obbligato ad inserire nei rispettivi contratti “di filiera” un’apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della succitata L 136/2010. Al fine di consentire i relativi controlli, l’aggiudicatario è parimenti obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei rispettivi contratti “di filiera”. Inoltre, qualora l’aggiudicatario, il subappaltatario o il subcontraente abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

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Samples: Disciplinare Di Gara E Relativi Allegati

Tracciabilità flussi finanziari. A pena di nullità del contratto ovvero di risoluzione dello stesso, l’aggiudicatario l’Aggiudicatario è tenuto agli obblighi di tracciabilità di cui alla L 136/2010. Si richiama in particolare il dovere di comunicare all’UOC Bilancio AV4 (fax 0734/0000000 tel. 0734/0000000 PEC xxxxxxxxx0.xxxx@xxxxxxx.xx) dell’Area Vasta di competenza gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro gg. 7 dalla loro accensione nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutti i documenti contabili (fattura, bonifico etc.) devono riportare il CIG di gara. Gli obblighi di tracciabilità si estendono agli eventuali subappaltatori e sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. Parimenti a pena di nullità, l’aggiudicatario l’Aggiudicatario è pertanto obbligato ad inserire nei rispettivi contratti “di filiera” un’apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della succitata L 136/2010. Al fine di consentire i relativi controlli, l’aggiudicatario l’Aggiudicatario è parimenti obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei rispettivi contratti “di filiera”. Inoltre, qualora l’aggiudicatario, il subappaltatario o il subcontraente abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

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Samples: serviziweb.asur.marche.it

Tracciabilità flussi finanziari. A La ditta aggiudicataria, pena di la nullità del contratto ovvero di risoluzione dello stessocontratto, l’aggiudicatario è tenuto agli dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 Dicembre 2010 n. 217. Si richiama A tal fine, ai sensi dell'art. 3 della legge sopra citata, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche se non in particolare il dovere via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.. Pertanto, successivamente alla comunicazione di affidamento della fornitura o al ricevimento dell'ordine di consegna, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare all’UOC al Servizio Bilancio AV4 (fax 0734/0000000 tel. 0734/0000000 PEC xxxxxxxxx0.xxxx@xxxxxxx.xx) della scrivente Struttura gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro gg. 7 dalla loro accensione nonché, entro lo stesso termine, del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essiesso/i, impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. Tutti L’Asl7 di Carbonia, nella sua qualità di stazione appaltante, verificherà che nei contratti sottoscritti con i documenti contabili (fattura, bonifico etc.) devono riportare il CIG di gara. Gli obblighi di tracciabilità si estendono agli eventuali subappaltatori e sub-contraenti subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavorial presente appalto, ai servizi e alle forniture. Parimenti sia inserita, a pena di nullitànullità assoluta, l’aggiudicatario è pertanto obbligato ad inserire nei rispettivi contratti “di filiera” un’apposita la clausola con cui la quale ciascuno di essi assume gli obblighi l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della succitata L di cui alla Legge 136/2010. Al fine di consentire A tal fine, l’appaltatore produce alla stazione appaltante copia del/dei contratto/i relativi controllisottoscritto/i con il/i subcontraente/i, l’aggiudicatario è parimenti obbligato a trasmettere entro venti giorni successivi alla Stazione Appaltante copia dei rispettivi contratti “di filiera”loro stipulazione. InoltreDunque, qualora l’aggiudicatario, il subappaltatario o il subcontraente abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente in relazione al presente affidamento la Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.ditta appaltatrice si impegna formalmente:

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Samples: www.aslcarbonia.it

Tracciabilità flussi finanziari. A pena di nullità del contratto ovvero di risoluzione dello stesso, l’aggiudicatario è tenuto agli L’Appaltatore s’impegna: • ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010L. 136/2010 e xx.xx. Si richiama , ed a fornire al Comune ogni informazione utile a tal fine e, in particolare il dovere particolare: ad utilizzare un conto corrente dedicato acceso presso banche o società Poste Italiane s.p.a. , ovvero altri strumenti di comunicare all’UOC Bilancio AV4 (fax 0734/0000000 tel. 0734/0000000 PEC xxxxxxxxx0.xxxx@xxxxxxx.xx) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati all’Amministrazione Comunale tempestivamente e, comunque, entro gg. 7 sette giorni dalla loro accensione nonchéo, entro lo stesso terminenel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutti , impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi; • a registrare tutti i documenti contabili (fatturamovimenti finanziari relativi all’appalto su detto conto; • ad effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, bonifico etc.) devono riportare riportante il CIG codice identificativo di gara, fatto salvo, quanto previsto al’art. Gli obblighi di tracciabilità si estendono agli eventuali 3 – comma 3 - della citata legge; • a Inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e sub-contraenti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavorial servizio , ai servizi e alle forniture. Parimenti a pena di nullitànullità assoluta, l’aggiudicatario è pertanto obbligato ad inserire nei rispettivi contratti “di filiera” un’apposita un'apposita clausola con cui la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della succitata L di cui alla legge n. 136/2010. Al fine Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di consentire i relativi controlli, l’aggiudicatario è parimenti obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei rispettivi contratti “di filiera”. Inoltre, qualora l’aggiudicatario, il subappaltatario o il subcontraente abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all’immediata risoluzione del rapporto contrattualecontratto ( art.3, informandone contestualmente la Stazione Appaltante comma 9 – bis Legge 136/2010 e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competentexx.xx). Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, restano sempre valide le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e xx.xx.

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Samples: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it

Tracciabilità flussi finanziari. A pena di nullità del contratto ovvero di risoluzione dello stesso, l’aggiudicatario è tenuto agli L’Appaltatore s’impegna: • ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010L. 136/2010 e xx.xx. Si richiama , ed a fornire al Comune ogni informazione utile a tal fine e, in particolare il dovere particolare: ad utilizzare un conto corrente dedicato acceso presso banche o società Poste Italiane s.p.a. , ovvero altri strumenti di comunicare all’UOC Bilancio AV4 (fax 0734/0000000 tel. 0734/0000000 PEC xxxxxxxxx0.xxxx@xxxxxxx.xx) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati all’Amministrazione Comunale tempestivamente e, comunque, entro gg. 7 sette giorni dalla loro accensione nonchéo, entro lo stesso terminenel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutti , impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi; • a registrare tutti i documenti contabili (fatturamovimenti finanziari relativi all’appalto su detto conto; • ad effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, bonifico etc.) devono riportare riportante il CIG codice identificativo di gara, fatto salvo, quanto previsto al’art. Gli obblighi di tracciabilità si estendono agli eventuali 3 – comma 3 -della citata legge; • a Inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e sub-contraenti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavorial servizio , ai servizi e alle forniture. Parimenti a pena di nullitànullità assoluta, l’aggiudicatario è pertanto obbligato ad inserire nei rispettivi contratti “di filiera” un’apposita un'apposita clausola con cui la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della succitata L di cui alla legge n. 136/2010. Al fine Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di consentire i relativi controlli, l’aggiudicatario è parimenti obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei rispettivi contratti “di filiera”. Inoltre, qualora l’aggiudicatario, il subappaltatario o il subcontraente abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all’immediata risoluzione del rapporto contrattualecontratto ( art.3, informandone contestualmente la Stazione Appaltante comma 9 – bis Legge 136/2010 e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competentexx.xx). Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, restano sempre valide le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e xx.xx.

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