Common use of Tracciabilità Clause in Contracts

Tracciabilità. L’aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e garantisce che gli obblighi di tracciabilità sono rispettati da tutti i soggetti coinvolti nella filiera. A tal fine, l’Agenzia si riserva di richiedere copia o estratti dei contratti tra l’aggiudicataria e gli altri soggetti coinvolti nella filiera. L’aggiudicataria si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bari della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria”. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, l'aggiudicataria si impegna a trasmettere -su istanza del R.U.P. ed entro e non oltre i 7 giorni dalla richiesta stessa, pena la risoluzione del contratto- copia del/i contratto/i o di estratto del/i contratto/i sottoscritti con i subcontraenti della filiera, nel/i quale/i deve risultare l'inserimento della clausola di tracciabilità dei flussi finanziari. Si precisa che ove i contratti della filiera non contengano la clausola di tracciabilità, il contratto con ARPA Puglia dovrà intendersi nullo per violazione di legge, con diritto dell'Agenzia all'escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il maggior danno.

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Tracciabilità. L’aggiudicataria assume In attuazione degli obblighi previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i. con particolare riferimento all’art. 3, il Concessionario dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziari; Le parti danno atto che le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 banche o della società Poste Italiane spa, ovvero per mezzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e successive modificazioni e garantisce che gli obblighi di tracciabilità sono rispettati da tutti i soggetti coinvolti nella filierail presente contratto, ai sensi dell’art. A tal fine3,c. 8, l’Agenzia si riserva di richiedere copia o estratti dei contratti tra l’aggiudicataria e gli altri soggetti coinvolti nella filieraL. 136/2010 s.m.i. L’aggiudicataria si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla può essere risolto in attuazione dell’art. 1456 c.c. laddove la stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale ritenga avvalersi della clausola risolutiva espressa allorquando le transazioni oggetto del Governo contratto vengano effettuate senza l’utilizzo di banche, della Provincia società Poste Italiane spa o di Bari della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità. Al fine di poter assolvere agli obblighi di tracciabilità finanziaria”. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, l'aggiudicataria si impegna a trasmettere -su istanza del R.U.P. ed entro e non oltre i 7 giorni dalla richiesta stessa, pena la risoluzione del contratto- copia del/i contratto/i o di estratto del/i contratto/i sottoscritti con i subcontraenti della filiera, nel/i quale/i deve risultare l'inserimento della clausola di sulla tracciabilità dei flussi finanziarimovimenti finanziari previsti dall’art. Si precisa che ove i contratti 3 della filiera L. 136/2010 e s.m.i. relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell’appalto, si trasmettono: - Codice Unico di Progetto (CUP): non contengano la clausola previsto; - Codice Identificativo Gara (CIG): non previsto da indicare nei documenti fiscali e contabili relativi ai pagamenti dell’appalto unitamente a numero di tracciabilità, il contratto con ARPA Puglia dovrà intendersi nullo per violazione conto corrente dedicato e generalità/codice fiscale delle persone delegate ad operare su di legge, con diritto dell'Agenzia all'escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il maggior dannoesso.

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Tracciabilità. L’aggiudicataria Tutti i pagamenti saranno effettuati su c/c bancario o postale intestato all'Operatore affidatario e dedicato alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge n. 136/2010. A questo effetto, nei termini di cui all'art. 3 cit., l'Operatore detto è tenuto a comunicare all’Agenzia, a mezzo lettera raccomandata r.r., sotto le sanzioni ed i rimedi di legge: - gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ex lege sopra cit., verso il quale saranno diretti i pagamenti contrattuali; - le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su tale conto corrente. L'Operatore affidatario, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine di modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera l'Agenzia da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati. L’operatore affidatario assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 2010, n. 136 e successive modificazioni e garantisce che gli obblighi modifiche, con previsione di tracciabilità sono rispettati da tutti i soggetti coinvolti nella filierarisoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. A tal fine, l’Agenzia 3 cit.. Lo stesso Operatore si riserva di richiedere copia o estratti dei contratti tra l’aggiudicataria e gli altri soggetti coinvolti nella filiera. L’aggiudicataria si impegna, inoltre, impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefetturaprefettura-Ufficio ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bari competente della notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria”. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, l'aggiudicataria si impegna a trasmettere -su istanza del R.U.P. ed entro e non oltre i 7 giorni dalla richiesta stessa, pena la risoluzione del contratto- copia del/i contratto/i o di estratto del/i contratto/i sottoscritti con i subcontraenti della filiera, nel/i quale/i deve risultare l'inserimento della clausola di tracciabilità dei flussi finanziari. Si precisa che ove i contratti della filiera non contengano la clausola di tracciabilità, il contratto con ARPA Puglia dovrà intendersi nullo per violazione di legge, con diritto dell'Agenzia all'escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il maggior danno.

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Tracciabilità. L’aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Il concessionario è formalmente obbligato, giusta le previsioni recate dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 2010, n. 136 e successive modificazioni e garantisce che gli obblighi modifiche, a garantire la piena tracciabilità di tracciabilità sono rispettati da tutti i soggetti coinvolti nella filieraflussi finanziari relativi al presente contratto, utilizzando allo scopo un apposito conto corrente dedicato e comunque assicurando il più pieno rispetto delle regole stabilite dalla fonte normativa testé richiamata. A tal fine, l’Agenzia fine si riserva specifica che il numero di richiedere copia o estratti dei contratti tra l’aggiudicataria conto corrente dedicato verrà comunicato dal soggetto concessionario al settore Servizi alla Persona del Comune entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto e gli altri soggetti coinvolti nella filiera. L’aggiudicataria si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bari della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria”. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, l'aggiudicataria che il concessionario si impegna a trasmettere -su istanza comunicare tempestivamente al Comune ogni modifica relativa ai dati indicati sopra. Il mancato utilizzo del R.U.P. ed entro bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative alla presente concessione, giusta le previsioni recate dal menzionato art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (nel testo risultante dagli artt. 6 e non oltre i 7 giorni dalla richiesta stessadel decreto legge n. 187/2010, pena più sopra richiamato) determina la risoluzione di diritto del contratto- copia del/i presente contratto/i , senza necessità di messa in mora e senza che il concessionario inadempiente abbia titolo a qualsiasi forma di indennizzo o di estratto del/i contratto/i sottoscritti con i subcontraenti della filiera, nel/i quale/i deve risultare l'inserimento della clausola di tracciabilità dei flussi finanziari. Si precisa che ove i contratti della filiera non contengano la clausola di tracciabilità, il contratto con ARPA Puglia dovrà intendersi nullo per violazione di legge, con diritto dell'Agenzia all'escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il maggior danno.ristoro

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