Trasferimento e riscatto della posizione individuale per i dipendenti pubblici Clausole campione

Trasferimento e riscatto della posizione individuale per i dipendenti pubblici. Art. 12 bis -
Trasferimento e riscatto della posizione individuale per i dipendenti pubblici. 1. Il Lavoratore Associato nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo prima del raggiungimento dei requisiti per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche di cui all’art. 10 conserva la titolarità giuridica della propria posizione e dovrà presentare, secondo le modalità stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione, apposita domanda per l’esercizio di una delle seguenti opzioni: a. trasferimento della posizione individuale presso un altro Fondo pensione cui possa accedere in relazione alla nuova attività lavorativa intrapresa oppure ad un Fondo pensione aperto o ad una forma pensionistica individuale ai sensi dell’art.10, comma 1, del Decreto. Il trasferimento della posizione individuale comporta il trasferimento della posizione maturata al giorno di valorizzazione successivo a quello in cui il Fondo ha acquisito la notizia certa del verificarsi delle condizioni che danno diritto al trasferimento. Il conferimento dell’importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta di trasferimento, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera; b. mantenimento della posizione individuale in assenza della contribuzione; c. riscatto della posizione individuale. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione della posizione maturata al giorno di valorizzazione successivo a quello in cui il Fondo ha acquisito la notizia certa del verificarsi delle condizioni che danno diritto al riscatto. La liquidazione dell’importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta di riscatto, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera. 2. In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento la posizione individuale dello stesso è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico del lavoratore associato deceduto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti valgono le disposizioni del lavoratore associato. In mancanza anche di disposizioni del lavoratore associato la posizione resta acquisita dal Fondo. 3. In mancanza di esplicita richiesta di riscatto o trasferimento della posizione individuale si procede al mantenimento della posizione stessa presso il Fondo. In ogni caso, una nuova assunzione da parte di Amministrazioni cui si applicano gli accordi di cui all’art. 1, comma 1, e di Enti e organizzazioni di cui all’art. 5, commi 2, 3, 4 e 5, comporta la riattivazione del rapporto contributivo. 4. In cost...
Trasferimento e riscatto della posizione individuale per i dipendenti pubblici. Art. 12 bis – Trasferimento e riscatto della posizione individuale per i dipendenti privati Art. 13 - Anticipazioni per i dipendenti privati
Trasferimento e riscatto della posizione individuale per i dipendenti pubblici. 1.L’aderente nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo prima del raggiungimento dei requisiti per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche, conserva la titolarità giuridica della propria posizione. 2.L’aderente dovrà presentare, secondo le modalità stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione, apposita domanda per l’esercizio di una delle seguenti opzioni: a) riscatto della posizione individuale. b) trasferimento della posizione individuale presso altre forme pensionistiche complementari ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del Dlgs 124/93. 0.Xx mancanza di esplicita richiesta di riscatto o trasferimento della posizione individuale si procede al mantenimento della posizione stessa presso il Fondo. In ogni caso, una nuova assunzione da parte di Amministrazioni cui si applicano gli accordi di cui all’art. 1, comma 1, e all’art. 5, commi 2 e 3, del presente statuto, comporta la riattivazione del rapporto contributivo. 0.Xx costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, l’aderente che abbia maturato un’anzianità di partecipazione almeno pari a 5 anni limitatamente ai primi cinque anni di vita del Fondo, e successivamente a tale termine almeno pari a tre anni, potrà trasferire la propria posizione ad altro fondo pensione secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 3 bis, del D.Lgs. 124/93. 0.Xx caso di morte dell’aderente prima del pensionamento ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX), la posizione individuale dello stesso è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell’aderente deceduto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti valgono le disposizioni dell’aderente. In mancanza anche di disposizioni dell’aderente la posizione resta acquisita dal Fondo.

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  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

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