Prosecuzione volontaria Clausole campione

Prosecuzione volontaria. L’Aderente può decidere di proseguire la contribuzione al PIP oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. L’Aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
Prosecuzione volontaria. L’Aderente, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare, può prevedere, la prosecuzione del contratto. Si precisa che la prosecuzione del contratto non comporta necessariamente l’obbligo di ulteriori versamenti.
Prosecuzione volontaria. Ai sensi dell’art.8 comma 11 del Decreto, l’Aderente - una volta maturato il diritto alla prestazione al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza - può decidere di proseguire l’adesione a Libero Domani a condizione che sia trascorso interamente un anno dalla data di adesione ad una delle forme pensionistiche complementari. L’Aderente, anche in caso di prosecuzione volontaria, mantiene la sua facoltà di versare o meno i contributi. Tale scelta garantisce in ogni caso all’Aderente la facoltà di determinare - in ogni momento - la data in cui beneficiare della prestazione.
Prosecuzione volontaria. L’aderente, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare, può prorogare il termine della fase di accumulo fino a quando non provvederà a richiedere l’erogazione della prestazione all’agenzia presso la quale è appoggiato il contratto. In tutti i casi di modifica del termine della fase di accumulo, la prestazione assicurata viene di conseguenza ricalcolata sulla base della nuova data di termine della fase di accumulo. La parte espressa in euro della prestazione assicurata sarà rivalutata come previsto all’art. 23. La relativa prestazione assicurata in forma di rendita vitalizia viene determinata moltiplicando l’importo così ottenuto per il corrispondente coefficiente di conversione in rendita relativo alla nuova data di termine della fase di accumulo. Alla scadenza indicata in polizza o all’effettivo diverso termine della fase di accumulo, la prestazione assicurata espressa in quote del fondo interno viene convertita in euro moltiplicando il numero delle quote per il rispettivo valore unitario nel giorno di riferimento relativo alla data di termine della fase di accumulo.
Prosecuzione volontaria. È facoltà dell’Aderente differire la prestazione pensionistica ad una data successiva alla data di accesso alla prestazione pensionistica nel regime obbligatorio di appartenenza, secondo i limiti fissati dal Decreto e alle stesse condizioni assicurative vigenti al momento del differimento.
Prosecuzione volontaria. 1. Gli agenti che cessino, temporaneamente o definitivamente, l’attività e che non siano titolari di pensione di invalidità, inabilità o rendita contributiva, possono chiedere di essere ammessi al versamento di un contributo volontario a loro esclusivo carico, qualora vantino, all’atto della cessazione dell’attività, un’anzianità contributiva pari ad almeno cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente la cessazione dell’attività stessa. 2. La richiesta di ammissione alla prosecuzione volontaria è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di due anni decorrenti dal 1° gennaio successivo alla cessazione dell’attività. 3. Il contributo, comprensivo della quota destinata al ramo previdenza a titolo di 4. Gli agenti che abbiano ripreso l'attività sono tenuti a comunicarlo alla Fondazione e cessano dal diritto alla prosecuzione volontaria. Per esservi riammessi devono inoltrare una nuova domanda, alle condizioni e nel termine indicati dai commi 1 e 2. 5. Il diritto alla prosecuzione volontaria cessa in ogni caso al raggiungimento dei requisiti validi per la pensione di vecchiaia. 6. Xxxxx restando i requisiti pensionistici di cui agli articoli 14 o 15, comma 1, gli iscritti ammessi alla prosecuzione volontaria prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento continuano a versare il contributo volontario nella misura già autorizzata, che non potrà comunque essere inferiore al minimale contributivo vigente per il monomandatario alla data del versamento.
Prosecuzione volontaria. La prosecuzione volontaria può essere richiesta da ex dirigenti, pensionati e dirigenti in aspettativa non retribuita (che, ricordiamo, non sono coperti dalla Convenzione n. 3108 per Caso Morte, Rendita collegata a problemi di non autosufficienza, Invalidità Permanente da Malattia ed Esonero Pagamento Premi) e riguarda obbligatoriamente tutte le garanzie assicurative previste per i dirigenti in attività. I versamenti annui consentiti, suddivisi in 4 rate trimestrali posticipate, sono attualmente pari a € 5.267,86 e € 4.338,24. Il periodo massimo entro il quale inoltrare la domanda di prosecuzione volontaria è di un anno dalla data di cessazione della qualifica di dirigente; ma inoltrando il modulo di richiesta
Prosecuzione volontaria. L’iscritto che: • perda i requisiti di partecipazione (cessazione dell’obbligo contributivo al Previndapi); • possa far valere almeno una contribuzione dovuta al Previndapi; • non abbia raggiunto l'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, ovvero che: • abbia raggiunto l'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza; • possa far valere alla data del pensionamento almeno un anno di contribuzione al Previndapi, ha facoltà̀ di proseguire la contribuzione al Fondo, determinandone liberamente l’ammontare e la frequenza. L'importo versato confluisce nella posizione individuale e segue l'allocazione nella gestione assicurativa per la contribuzione corrente. L’iscritto in prosecuzione volontaria è libero di interrompere in qualsiasi momento tale contribuzione e chiedere la liquidazione della posizione. Il Fondo provvede annualmente a certificare l'ammontare della contribuzione versata. Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di Previndapi nella SCHEDA ‘Le informazioni sui soggetti coinvolti’ (Parte II ‘Le informazioni integrative’).
Prosecuzione volontaria. La prosecuzione volontaria può essere richiesta da: • ex dirigenti; • dirigenti in aspettativa non retribuita; • dirigenti in servizio per i quali la propria azien- da è insolvente nel versamento del contributo; • ex dirigenti che hanno usufruito della prestazio- ne dell’Assicurazione Ponte. I versamenti annui consentiti, suddivisi in 4 rate trime- strali posticipate, sono pari a € 5.267,86, € 4.338,24 oppure ad un contributo congruo a garantire esclu- sivamente le coperture: Temporanea caso morte, Inoltrando il modulo «PV» entro sei mesi dai suddetti eventi non saranno richiesti accerta- menti sullo stato di salute (il cui costo è a carico dell’Assicurato) e le coperture assicurative saranno prestate senza soluzione di continuità. Qualora, a seguito di accertamento dello stato di salute, l’Impresa assicuratrice non accetti di riatti- vare le coperture assicurative, l’importo di prosecu- zione volontaria sarà destinato alla sola garanzia di Capitale differito rivalutabile. La prosecuzione volontaria si attiva compilando il modulo “PV –DOMANDA DI PROSECUZIONE VO- LONTARIA”, reperibile presso la propria Associazione Territoriale, presso ASSIDIR, presso l’Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx o scaricabile dal sito xxx.xxxxxxx.xx. Il modulo deve essere inviato tramite raccomanda- ta A.R., consegnato a mano ad ASSIDIR o trasmes- so tramite PEC all’indirizzo xxxxxxx@xxx.xx.

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  • NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 1891 c.c. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo. All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione. 1892 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza. 1893 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • Responsabilità civile verso terzi In relazione a quanto previsto dall’art. 5 della legge del 13 maggio 1985, n. 190, le imprese terranno a proprio carico l’onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi – ivi comprese le eventuali connesse spese legali – conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei quadri direttivi, e degli altri lavoratori/lavoratrici particolarmente esposti al rischio medesimo.

  • Campo d’applicazione Art. 5bis Delimitazione9 1 Si distingue fra settore dei trattati internazionali e settore non contemplato da trattati internazionali.

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6

  • SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata. Tale seduta virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il canale “Comunicazioni Procedura” di SINTEL. Il RUP supportato dal Seggio di Gara, procederà, in seduta pubblica virtuale, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività: a) Verifica sulla piattaforma SINTEL della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma digitale apposta; b) Verifica sulla piattaforma SINTEL della mera presenza dei documenti richiesti nella Documentazione amministrativa. Le offerte tecniche e quelle economiche, ivi incluso il Documento d’Offerta, resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né al Seggio di gara, né alla stazione appaltante, né dagli altri concorrenti, né da terzi. Il Seggio di gara, a seguito dello spirare dei termini di presentazione delle offerte/domande di partecipazione, sarà composto da tre membri con comprovate capacità professionali in materia di appalti pubblici (il RUP e due assistenti del RUP). Il Seggio di Gara, quindi, concluse le operazioni sopra descritte, procederà, in successive sedute riservate, all’analisi della documentazione presente nella Documentazione amministrativa (presentata in formato elettronico). In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell’interesse di Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4, il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione tramite la piattaforma di e-procurement Sintel, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni. Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato si procederà all’esclusione del concorrente alle successive fasi di gara. La stazione appaltante al termine della verifica dei requisiti previsti dalla lex specialis procederà alla comunicazione di cui all’art. 76 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di ammissione/esclusione. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, anche attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: