Denominazione, fonti istitutive, durata, sede Clausole campione

Denominazione, fonti istitutive, durata, sede. 1. E’ costituito il Fondo Nazionale di Previdenza Complementare per i Lavoratori dei Ministeri, degli Enti Pubblici non Economici, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’ENAC e del CNEL - in forma abbreviata, “FONDO PENSIONE SIRIO” di seguito denominato “ Fondo”. Il Fondo è costituito in attuazione del D. Lgs. n.124/1993 e successive integrazioni e modifiche, di seguito chiamato "Decreto",del D. Lgvo 5 dicembre 2005 n.252 in materia di forme pensionistiche complementari ed in particolare dell'art. 23, c. 6 con riguardo all'applicabilità, ai pubblici dipendenti, della previgente normativa e: a) dell'Accordo Quadro Nazionale stipulato dall'ARAN e dalle Confederazioni sindacali in data 29 luglio 1999, pubblicato nella G.U. del 27-8-1999, n.201, dell'Accordo Quadro sul superamento del termine per l'opzione al TFR stipulato l'8 maggio 2002, pubblicato nella G.U. del 28-5-2002, n.123, e del successivo Accordo del 7.2.2006, pubblicato nella G.U. dell'11.3.2006, n.59, e dell'Accordo di interpretazione autentica degli articoli 2 e 7 dell'Accordo Quadro Nazionale del 29 luglio 1999, pubblicato nella G.U. del 14-10-2002, n. 241; del DPCM 20 dicembre 1999 e del successivo DPCM 2 marzo 2001; b) delle seguenti disposizioni contrattuali: personale non dirigente comparto Ministeri: - art. 36 del CCNL parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 - sottoscritto il 16 febbraio 1999; - art. 8 del CCNL relativo al personale non dirigente per il biennio economico 2000/2001 -sottoscritto il 21 febbraio 2001; - art. 32 del CCNL integrativo del CCNL del personale non dirigente sottoscritto in data 16 febbraio 1999 - sottoscritto il 16 maggio 2001; personale non dirigente comparto Enti pubblici non economici: - art. 48 del CCNL parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 - sottoscritto il 16 febbraio 1999; - art. 5 del CCNL secondo biennio economico 2000-2001 - sottoscritto il 14 marzo 2001; personale non dirigente comparto Presidenza del Consiglio dei ministri: - artt. 94 e 95 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002 - 2003 sottoscritto il 17 maggio 2004; personale non dirigente dell’ENAC: - artt. 74 e 95 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e al biennio economico 1998- 1999 - sottoscritto il 19 dicembre 2001 ; personale non dirigente del CNEL: - art. 80 del CCNL per il personale non dirigente relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 - sottoscritto il 14 febbraio 2001...
Denominazione, fonti istitutive, durata, sede. 1. È costituito il “Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia” in forma abbreviata “Fondo Pensione Crédit Agricole Italia” (di seguito “Fondo”) in attuazione degli accordi stipulati in data 25 marzo 1999, 11 maggio 1999, 27 ottobre 1999, 22 novembre 1999 e 2 ottobre 2007 tra Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza e le Organizzazioni Sindacali aziendali; (di seguito “fonti istitutive”). 2. A decorrere rispettivamente dal 16 febbraio 1990, 13 luglio 1990 e dal 24 luglio 1990 sono in vigore presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza i Regolamenti del trattamento integrativo delle prestazioni erogate dall’Inps per il personale della ex Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano e della ex Cassa di Risparmio di Parma nonché il trattamento aggiuntivo aziendale delle pensioni per il personale dell’ex Credito Commerciale. Detti trattamenti operano all’interno del patrimonio della Cassa come Fondo Pensioni per il personale della stessa. 3. Successivamente, con accordi sottoscritti in data 25 marzo 1999, 11 maggio 1999, 27 ottobre 1999 e 22 novembre 1999 tra la Cassa e le Organizzazioni Sindacali aziendali, si è pervenuti ad una trasformazione dei Regolamenti a prestazioni definite in un regime a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale con decorrenza 1 gennaio 1999 con l’istituzione di una Sezione apposita nell’ambito del Fondo preesistente presso il patrimonio della Cassa, vincolato ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2117 del Codice Civile. 4. In data 2 ottobre 2007 le parti hanno sottoscritto un accordo finalizzato alla esternalizzazione delle posizioni pensionistiche della Sezione a contribuzione definita, con la creazione di un soggetto autonomo costituito come Associazione non riconosciuta; a seguito del predetto accordo, ed escludendo qualsiasi volontà novativa, è costituito il “Fondo Pensione Gruppo Cariparma Friuladria” (a decorrere dal 4 ottobre 2011 “Fondo Pensione Gruppo Cariparma Crédit Agricole”), di seguito denominato “Fondo”. 5. In data 11 gennaio 2010 le parti hanno sottoscritto un accordo finalizzato all’avvio dell’iter necessario per l’ottenimento della personalità giuridica da parte del Fondo, a seguito del quale il Fondo è costituito come Associazione Riconosciuta. 6. A decorrere dal 30 marzo 2017 il Fondo acquista la nuova denominazione di “Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia”, in forma abbreviata, “Fondo Pensione Crédit Agricole Italia”. 7. Tutti i predetti accordi costituiscono le ...

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  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo, di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

  • Denominazione del contratto Assicurazione collettiva per l’erogazione di prestazioni in forma di rendita vitalizia immediata.

  • Sicurezza sul luogo di lavoro 1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

  • Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 1. Il Fornitore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di AMA la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto. 2. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. 3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai comma precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto. 6. Nell’ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ. e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, effettuare - previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti - sulle somme da versare (corrispettivo) al Fornitore, una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita al Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l’Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.

  • Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del d.P.R. n. 207 del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. 4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

  • Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

  • Denominazione Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, distin- ta dagli altri attivi detenuti dall’impresa di assicurazione, denominata “Crédit Agricole Vita Più” (di seguito “Gestione Separata”) e disciplinata dal Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 (di seguito il “Regola- mento ISVAP”). Ai sensi dell’articolo 5, comma 1 del Regolamento ISVAP, il presente Regolamento della Gestione Separata è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Compagnia ed è stato trasmesso all’IVASS in conformità a quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo del Regolamento.

  • INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 400 000 EUR. IVA esclusa.

  • REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.