Common use of Trasferte Clause in Contracts

Trasferte. 1. La trasferta si concretizza nel temporaneo allontanamento, per motivi di servizio, del personale non viaggiante dalla residenza di servizio allo stesso assegnata. 2. Il lavoratore comandato in trasferta ha diritto ad aver rimborsate le spese di viaggio dallo stesso sostenute ed analiticamente documentate per l’acquisto dei titoli di viaggio del vettore che lo stesso è stato autorizzato ad utilizzare per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta e per il corrispondente viaggio di rientro. 3. Per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta, il lavoratore può essere preventivamente autorizzato ad utilizzare, in alternativa ai vettori richiamati al comma 2. del presente articolo, un veicolo aziendale o, in ulteriore alternativa - quest’ultima limitata a casi assolutamente eccezionali e sporadici -, un veicolo di cui ha la disponibilità; in quest’ultimo caso, lo stesso ha diritto a percepire le indennità calcolate con le modalità e nella misura descritta all’art. 75 (Indennità legate alla prestazione giornaliera), commi 7. (Rimborso chilometrico) e 8. (Indennità rischio mezzo autonomo), del presente accordo; 4. Fatti salvi i casi eventualmente diversamente normati, il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi nella località della trasferta e per il relativo rientro non costituisce orario di lavoro, a meno che lo stesso non sia dapprima comandato a raggiungere la propria residenza di servizio o altra diversa località come, ad esempio, nel caso in cui questi sia stato autorizzato ad utilizzare un veicolo aziendale stazionante presso un’altra sede/deposito aziendale; in quest’ultimo caso l’orario di lavoro inizia a decorrere dal momento in cui il lavoratore è stato comandato a raggiunge il luogo di stazionamento del veicolo in parola. 5. Al personale non viaggiante che, in esecuzione di un ordine ricevuto, si reca a prestare la propria attività lavorativa in una località diversa da quella in cui ha la propria residenza di servizio, è riconosciuto, in aggiunta ai rimborsi di cui ai commi 2. e 3. del presente articolo, il trattamento economico e normativo di trasferta previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 6. Al personale non viaggiante comandato in trasferta ai sensi del presente articolo è consentito optare, nel caso in cui questa preveda uno o più pernottamenti fuori sede, per il rimborso analitico delle spese di alloggio o di vitto (c.d. rimborso misto) nel qual caso il trattamento economico di cui all’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo, è ridotto, nel primo caso, alla complessiva misura della quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la diaria intera e per la pernottazione con dormitorio e nel secondo caso alla sola quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la pernottazione senza dormitorio. 7. Salvo casi eccezionali, l’azienda mette gratuitamente a disposizione del lavoratore in trasferta che opti per il rimborso delle spese, un idoneo alloggio e ciò è, a tutti gli effetti, equiparato al rimborso analitico delle spese di cui al comma 6. del presente articolo. 8. Le spese di vitto di cui al comma 6. del presente articolo sono rimborsate nel limite di euro 30,00 per ogni pasto (importo che costituisce franchigia e che è annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT), nel mentre per le trasferte che non prevedano il pernottamento fuori sede, è riconosciuto al lavoratore esclusivamente il trattamento economico e normativo previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 9. La scelta per uno dei sistemi sopra esposti va fatta con riferimento all’intera trasferta così che non è consentito, nell’ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il lavoratore si trova continuamente fuori della propria residenza di servizio. 10. Il dipendente avrà, di norma, l’onere di indicare, prima di ogni singola trasferta, l’opzione che lo stesso ha prescelto tra quelle qui previste.

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Samples: Contratto Collettivo Aziendale, Contratto Collettivo Aziendale

Trasferte. 1. La trasferta si concretizza nel temporaneo allontanamento, per motivi Trattamento economico di servizio, del personale non viaggiante dalla residenza di servizio allo stesso assegnata.trasferta 2. Il lavoratore comandato in trasferta ha diritto ad aver rimborsate le spese di viaggio dallo stesso sostenute ed analiticamente documentate per l’acquisto dei titoli di viaggio del vettore che lo stesso è stato autorizzato ad utilizzare per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta e per il corrispondente viaggio di rientro. 3. Per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta, il lavoratore può essere preventivamente autorizzato ad utilizzare, in alternativa ai vettori richiamati al comma 2. del presente articolo, un veicolo aziendale o, in ulteriore alternativa - quest’ultima limitata a casi assolutamente eccezionali e sporadici -, un veicolo di cui ha la disponibilità; in quest’ultimo caso, lo stesso ha diritto a percepire le indennità calcolate con le modalità e nella misura descritta all’art. 75 (Indennità legate alla prestazione giornaliera), commi 7. (Rimborso chilometricoI) e 8. (Indennità rischio mezzo autonomo), del presente accordo; 4. Fatti salvi i casi eventualmente diversamente normati, il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi nella località della trasferta e per il relativo rientro non costituisce orario di lavoro, a meno che lo stesso non sia dapprima comandato a raggiungere la propria residenza di servizio o altra diversa località come, ad esempio, nel caso in cui questi sia stato autorizzato ad utilizzare un veicolo aziendale stazionante presso un’altra sede/deposito aziendale; in quest’ultimo caso l’orario di lavoro inizia a decorrere dal momento in cui il lavoratore è stato comandato a raggiunge il luogo di stazionamento del veicolo in parola. 5. Al personale non viaggiante che, in esecuzione di un ordine ricevuto, si reca Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un'indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in una località diversa luoghi variabili o diversi da quella in cui ha la propria residenza quello della sede aziendale e/o di servizio, è riconosciuto, in aggiunta ai rimborsi assunzione. Le parti confermano che l'indennità così come disciplinata nel presente articolo continua ad essere esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di cui ai commi 2legge e/o di contratto. e 3. del presente articolo, il trattamento economico e normativo Premesso che gli incrementi dell'indennità di trasferta previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione sono ripartiti in ragione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 6. Al personale non viaggiante comandato in trasferta 15 per cento per le quote relative ai sensi del presente articolo è consentito optare, nel caso in cui questa preveda uno o più pernottamenti fuori sede, pasti e per il 70 per cento per il pernottamento, la misura dell'indennità di trasferta e delle sue quote è pari a: Misura dell'indennità in euro Dal 1° gennaio 2009 Dal 1° gennaio 2014 Dal 1° novembre 2017 Trasferta intera Trasferta intera 40,00 Trasferta intera 42,80 Trasferta intera 42,85 Quota per il pasto meridiano o serale 11,30 11,72 11,73 Quota per il pernottamento 17,40 19,36 19,39 E' possibile sostituire l'indennità di trasferta, anche in modo parziale, con un rimborso analitico delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione con l'aggiunta delle spese di alloggio o vitto e di vitto (c.d. rimborso misto) nel qual caso il trattamento economico di cui all’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione alloggio, quando la durata del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo, è ridotto, nel primo caso, alla complessiva misura della quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la diaria intera e per la pernottazione con dormitorio e nel secondo caso alla sola quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la pernottazione senza dormitorio. 7. Salvo casi eccezionali, l’azienda mette gratuitamente a disposizione del lavoratore in trasferta che opti per il rimborso delle spese, un idoneo alloggio e ciò è, a tutti gli effetti, equiparato al rimborso analitico delle spese di cui al comma 6. del presente articolo. 8. Le spese di vitto di cui al comma 6. del presente articolo sono rimborsate nel limite di euro 30,00 per ogni pasto (importo che costituisce franchigia e che è annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT), nel mentre per le trasferte che non prevedano il pernottamento fuori sede, è riconosciuto al lavoratore esclusivamente il trattamento economico e normativo previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 9. La scelta per uno dei sistemi sopra esposti va fatta con riferimento all’intera trasferta così che non è consentito, nell’ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui servizio obblighi il lavoratore si trova continuamente fuori della propria residenza a incontrare tali spese. Gli importi del suddetto rimborso spese dell'indennità di serviziotrasferta saranno riferiti ai trattamenti aziendali in atto. 10. Il dipendente avrà, di norma, l’onere di indicare, prima di ogni singola trasferta, l’opzione che lo stesso ha prescelto tra quelle qui previste.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferte. Trattamento economico di trasferta I) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettiva- mente trasferiti, compete un’indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell’interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione. Le parti confermano che l’indennità così come disciplinata nel presente articolo continua ad essere esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto. Premesso che gli incrementi dell’indennità di trasferta sono ripartiti in ragione del 15 per cento per le quote relative ai pasti e per il 70 per cento per il pernottamento, la misura dell’indennità di trasferta e delle sue quote è pari a: Misura dell’indennità in Euro dal 1° gennaio 2009 dal 1° gennaio 2014 Trasferta intera 40,00 42,80 Quota per il pasto meridiano o serale 11,30 11,72 Quota per il pernottamento 17,40 19,36 È possibile sostituire l’indennità di trasferta, anche in modo parziale, con un rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spe- se vive necessarie per l’espletamento della missione con l’aggiunta delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi il lavoratore a incontrare tali spese. La Gli importi del suddetto rimborso spese dell’indennità di trasferta saranno riferiti ai trat- tamenti aziendali in atto. II) In applicazione di quanto sopra specificato, al lavoratore in trasferta verrà corrisposta una indennità per ciascun pasto, meridiano o serale e per il pernottamento secondo le regole che seguono: a) la corresponsione del sopra citato importo per il pasto meridiano è dovuta quando il lavoratore venga inviato in trasferta ad una distanza superiore ai 20 Km dalla sede, stabilimento, laboratorio o cantiere per il quale è stato assunto o sia stato effettivamente trasferito. Inoltre, l’importo per il pasto meridiano è dovuto, indipendentemente dalla distanza chilometrica della trasferta, quando il lavoratore, durante la pausa non retribuita, non possa rientrare nella sede o stabilimento di origine e consumare il pasto usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall’azienda. Non si concretizza nel temporaneo allontanamentofarà luogo alla corresponsione dell’indennità di trasferta qualora il lavoratore che partecipi normalmente alla mensa aziendale della sede o stabilimento di origine rientri in sede in modo da fruire della mensa oppure possa consumare il pasto presso la mensa dello stabilimento in cui sia stato comandato a prestare il proprio lavoro senza sostenere maggiore spesa rispetto a quella che avrebbe incontrato nella prima mensa, o possa usufruire di nor- mali servizi sostitutivi (quali buoni pasto, convenzioni con ristoranti) messi a disposizione dall’azienda. In caso di maggiore spesa si provvederà al rimborso della differenza fino a concorrenza dell’indennità prevista per il pasto meridiano; b) la corresponsione dell’indennità per il pasto serale è dovuta al lavoratore che, usando normali mezzi di trasporto, oppure i mezzi messi a disposizione dall’azienda non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21 oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di origine, alla fine del proprio orario normale di lavoro; c) la corresponsione dell’indennità di pernottamento è dovuta al lavoratore che, per motivi ra- gioni di servizio, usando dei normali mezzi di trasporto oppure mezzi messi a disposizio- ne dall’azienda non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22. Fermo restando che il lavoratore non ha alcun obbligo di presentare documentazione al fine di ottenere il rimborso forfettario, le parti confermano che gli importi di cui alle lettere precedenti non saranno erogati nel caso in cui risulti in modo inconfutabile, ad esempio dai documenti di viaggio, che il lavoratore non ha sopportato spese nell’interesse del personale non viaggiante dalla residenza datore di servizio allo stesso assegnata. 2lavoro relative al pernottamento ed ai pasti. Resta salva la facoltà della direzione aziendale di disporre per esigenze tecniche, produt- tive ed organizzative, la permanenza del lavoratore nel luogo presso il quale è stato coman- dato riconoscendo le relative quote dell’indennità di trasferta. Il lavoratore comandato in trasferta ha conserverà il normale trattamento economico della sede, stabi- limento o cantiere di origine. Nel caso di lavorazione a cottimo, qualora in trasferta il lavo- ratore operi ad economia avrà diritto ad aver rimborsate le spese alla sua paga base maggiorata della media di viaggio dallo stesso sostenute ed analiticamente documentate cottimo realizzata nel trimestre precedente all’invio in trasferta. La permanenza in trasferta del lavoratore potrà di norma continuare per l’acquisto dei titoli di viaggio tutta la durata del vettore che cantiere o dell’opera presso il quale o per la quale lo stesso è stato autorizzato ad utilizzare per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta e per il corrispondente viaggio di rientrocomandato dall’azienda. 3. Per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta, il lavoratore può essere preventivamente autorizzato ad utilizzare, in alternativa ai vettori richiamati al comma 2. del presente articolo, un veicolo aziendale o, in ulteriore alternativa - quest’ultima limitata a casi assolutamente eccezionali e sporadici -, un veicolo di cui ha la disponibilità; in quest’ultimo caso, lo stesso ha diritto a percepire le indennità calcolate con le modalità e nella misura descritta all’art. 75 (Indennità legate alla prestazione giornaliera), commi 7. (Rimborso chilometrico) e 8. (Indennità rischio mezzo autonomo), del presente accordo; 4. Fatti salvi i casi eventualmente diversamente normati, il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi nella località della trasferta e per il relativo rientro non costituisce orario di lavoro, a meno che lo stesso non sia dapprima comandato a raggiungere la propria residenza di servizio o altra diversa località come, ad esempio, nel caso in cui questi sia stato autorizzato ad utilizzare un veicolo aziendale stazionante presso un’altra sede/deposito aziendale; in quest’ultimo caso l’orario di lavoro inizia a decorrere dal momento in cui il lavoratore è stato comandato a raggiunge il luogo di stazionamento del veicolo in parola. 5. Al personale non viaggiante che, in esecuzione di un ordine ricevuto, si reca a prestare la propria attività lavorativa in una località diversa da quella in cui ha la propria residenza di servizio, è riconosciuto, in aggiunta ai rimborsi di cui ai commi 2. e 3. del presente articolo, il trattamento economico e normativo di trasferta previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 6. Al personale non viaggiante comandato in trasferta ai sensi del presente articolo è consentito optare, nel caso in cui questa preveda uno o più pernottamenti fuori sede, per il rimborso analitico delle spese di alloggio o di vitto (c.d. rimborso misto) nel qual caso il trattamento economico di cui all’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo, è ridotto, nel primo caso, alla complessiva misura della quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la diaria intera e per la pernottazione con dormitorio e nel secondo caso alla sola quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la pernottazione senza dormitorio. 7. Salvo casi eccezionali, l’azienda mette gratuitamente a disposizione del lavoratore in trasferta che opti per il rimborso delle spese, un idoneo alloggio e ciò è, a tutti gli effetti, equiparato al rimborso analitico delle spese di cui al comma 6. del presente articolo. 8. Le spese di vitto di cui al comma 6. del presente articolo sono rimborsate nel limite di euro 30,00 per ogni pasto (importo che costituisce franchigia e che è annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT), nel mentre per le trasferte che non prevedano il pernottamento fuori sede, è riconosciuto al lavoratore esclusivamente il trattamento economico e normativo previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 9. La scelta per uno dei sistemi sopra esposti va fatta con riferimento all’intera trasferta così che non è consentito, nell’ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il lavoratore si trova continuamente fuori della propria residenza di servizio. 10. Il dipendente avrà, di norma, l’onere di indicare, prima di ogni singola trasferta, l’opzione che lo stesso ha prescelto tra quelle qui previste.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferte. 1(Vedi accordo di rinnovo in nota) I) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un'indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti. La Per tale motivo detta indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione. Le parti confermano che l'indennità così come disciplinata nel presente articolo continua ad essere esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto. Premesso che gli incrementi dell'indennità di trasferta sono ripartiti in ragione del 15 per cento per le quote relative ai pasti e per il 70 per cento per il pernottamento, la misura dell'indennità di trasferta e delle sue quote è pari a: Trasferta intera 40,00 42,80 Quota per il pasto meridiano o serale 11,30 11,72 Quota per il pernottamento 17,40 19,36 E' possibile sostituire l'indennità di trasferta, anche in modo parziale, con un rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione con l'aggiunta delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi il lavoratore a incontrare tali spese. Gli importi del suddetto rimborso spese dell'indennità di trasferta saranno riferiti ai trattamenti aziendali in atto. II) In applicazione di quanto sopra specificato, al lavoratore in trasferta verrà corrisposta una indennità per ciascun pasto, meridiano o serale e per il pernottamento secondo le regole che seguono: a) la corresponsione del sopra citato importo per il pasto meridiano è dovuta quando il lavoratore venga inviato in trasferta ad una distanza superiore ai 20 km dalla sede, stabilimento, laboratorio o cantiere per il quale è stato assunto o sia stato effettivamente trasferito. Inoltre, l'importo per il pasto meridiano è dovuto, indipendentemente dalla distanza chilometrica della trasferta, quando il lavoratore, durante la pausa non retribuita, non possa rientrare nella sede o stabilimento di origine e consumare il pasto usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda. Non si concretizza nel temporaneo allontanamentofarà luogo alla corresponsione dell'indennità di trasferta qualora il lavoratore che partecipi normalmente alla mensa aziendale della sede o stabilimento di origine rientri in sede in modo da fruire della mensa oppure possa consumare il pasto presso la mensa dello stabilimento in cui sia stato comandato a prestare il proprio lavoro senza sostenere maggiore spesa rispetto a quella che avrebbe incontrato nella prima mensa, o possa usufruire di normali servizi sostitutivi (quali buoni pasto, convenzioni con ristoranti) messi a disposizione dall'azienda. In caso di maggiore spesa si provvederà al rimborso della differenza fino a concorrenza dell'indennità prevista per il pasto meridiano; b) la corresponsione dell'indennità per il pasto serale è dovuta al lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21 oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di origine, alla fine del proprio orario normale di lavoro; c) la corresponsione dell'indennità di pernottamento è dovuta al lavoratore che, per motivi di servizio, del personale non viaggiante dalla residenza ragioni di servizio allo stesso assegnata. 2usando dei normali mezzi di trasporto oppure mezzi messi a disposizione dall'azienda, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22. Fermo restando che il lavoratore non ha alcun obbligo di presentare documentazione al fine di ottenere il rimborso forfettario, le parti confermano che gli importi di cui alle lettere precedenti non saranno erogati nel caso in cui risulti in modo inconfutabile, ad esempio dai documenti di viaggio, che il lavoratore non ha sopportato spese nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento ed ai pasti. Resta salva la facoltà della Direzione aziendale di disporre per esigenze tecniche, produttive ed organizzative, la permanenza del lavoratore nel luogo presso il quale è stato comandato riconoscendo le relative quote dell'indennità di trasferta. Il lavoratore comandato in trasferta ha conserverà il normale trattamento economico della sede, stabilimento o cantiere di origine. Nel caso di lavorazione a cottimo, qualora in trasferta il lavoratore operi ad economia avrà diritto ad aver rimborsate le spese alla sua paga base maggiorata della media di viaggio dallo stesso sostenute ed analiticamente documentate cottimo realizzata nel trimestre precedente all'invio in trasferta. La permanenza in trasferta del lavoratore potrà di norma continuare per l’acquisto dei titoli di viaggio tutta la durata del vettore che cantiere o dell'opera presso il quale o per la quale lo stesso è stato autorizzato ad utilizzare per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta e per il corrispondente viaggio di rientrocomandato dall'azienda. 3. Per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta, il lavoratore può essere preventivamente autorizzato ad utilizzare, in alternativa ai vettori richiamati al comma 2. del presente articolo, un veicolo aziendale o, in ulteriore alternativa - quest’ultima limitata a casi assolutamente eccezionali e sporadici -, un veicolo di cui ha la disponibilità; in quest’ultimo caso, lo stesso ha diritto a percepire le indennità calcolate con le modalità e nella misura descritta all’art. 75 (Indennità legate alla prestazione giornaliera), commi 7. (Rimborso chilometrico) e 8. (Indennità rischio mezzo autonomo), del presente accordo; 4. Fatti salvi i casi eventualmente diversamente normati, il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi nella località della trasferta e per il relativo rientro non costituisce orario di lavoro, a meno che lo stesso non sia dapprima comandato a raggiungere la propria residenza di servizio o altra diversa località come, ad esempio, nel caso in cui questi sia stato autorizzato ad utilizzare un veicolo aziendale stazionante presso un’altra sede/deposito aziendale; in quest’ultimo caso l’orario di lavoro inizia a decorrere dal momento in cui il lavoratore è stato comandato a raggiunge il luogo di stazionamento del veicolo in parola. 5. Al personale non viaggiante che, in esecuzione di un ordine ricevuto, si reca a prestare la propria attività lavorativa in una località diversa da quella in cui ha la propria residenza di servizio, è riconosciuto, in aggiunta ai rimborsi di cui ai commi 2. e 3. del presente articolo, il trattamento economico e normativo di trasferta previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 6. Al personale non viaggiante comandato in trasferta ai sensi del presente articolo è consentito optare, nel caso in cui questa preveda uno o più pernottamenti fuori sede, per il rimborso analitico delle spese di alloggio o di vitto (c.d. rimborso misto) nel qual caso il trattamento economico di cui all’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo, è ridotto, nel primo caso, alla complessiva misura della quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la diaria intera e per la pernottazione con dormitorio e nel secondo caso alla sola quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la pernottazione senza dormitorio. 7. Salvo casi eccezionali, l’azienda mette gratuitamente a disposizione del lavoratore in trasferta che opti per il rimborso delle spese, un idoneo alloggio e ciò è, a tutti gli effetti, equiparato al rimborso analitico delle spese di cui al comma 6. del presente articolo. 8. Le spese di vitto di cui al comma 6. del presente articolo sono rimborsate nel limite di euro 30,00 per ogni pasto (importo che costituisce franchigia e che è annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT), nel mentre per le trasferte che non prevedano il pernottamento fuori sede, è riconosciuto al lavoratore esclusivamente il trattamento economico e normativo previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 9. La scelta per uno dei sistemi sopra esposti va fatta con riferimento all’intera trasferta così che non è consentito, nell’ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il lavoratore si trova continuamente fuori della propria residenza di servizio. 10. Il dipendente avrà, di norma, l’onere di indicare, prima di ogni singola trasferta, l’opzione che lo stesso ha prescelto tra quelle qui previste.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferte. 1Ai lavoratori di cui ai gruppi 3 e 2 inviati dall'azienda in servizio fuori comune, oltre alla normale retribuzione mensilizzata di fatto dovrà essere corrisposto: a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati; b) il rimborso per eventuali altre spese sostenute per il necessario espletamento della missione; c) il rimborso per spese di xxxxx e alloggio da concordarsi preventivamente fra le parti; d) una indennità pari al 25% della retribuzione giornaliera (1/25 di paga e contingenza mensili) se la missione dura oltre 24 ore. La trasferta si concretizza L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 20% della retribuzione nel temporaneo allontanamentocaso di missione di lunga durata e con decorrenza dall'inizio del secondo mese, o nei casi in cui la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore disimpegna normalmente. Al lavoratore di cui al gruppo 1 in missione per motivi esigenze di servizio, del personale non viaggiante dalla residenza di servizio allo stesso assegnata. 2. Il lavoratore comandato in trasferta ha diritto ad aver rimborsate le spese di viaggio dallo stesso sostenute ed analiticamente documentate per l’acquisto dei titoli di viaggio del vettore che lo stesso è stato autorizzato ad utilizzare per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta e per il corrispondente viaggio di rientro. 3. Per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta, il lavoratore può dovrà essere preventivamente autorizzato ad utilizzare, in alternativa ai vettori richiamati al comma 2. del presente articolo, un veicolo aziendale o, in ulteriore alternativa - quest’ultima limitata a casi assolutamente eccezionali e sporadici -, un veicolo di cui ha la disponibilità; in quest’ultimo caso, lo stesso ha diritto a percepire le indennità calcolate con le modalità e nella misura descritta all’art. 75 (Indennità legate alla prestazione giornaliera), commi 7. (Rimborso chilometrico) e 8. (Indennità rischio mezzo autonomo), del presente accordo; 4. Fatti salvi i casi eventualmente diversamente normati, il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi nella località della trasferta e per il relativo rientro non costituisce orario di lavoro, a meno che lo stesso non sia dapprima comandato a raggiungere la propria residenza di servizio o altra diversa località come, ad esempio, nel caso in cui questi sia stato autorizzato ad utilizzare un veicolo aziendale stazionante presso un’altra sede/deposito aziendale; in quest’ultimo caso l’orario di lavoro inizia a decorrere dal momento in cui il lavoratore è stato comandato a raggiunge il luogo di stazionamento del veicolo in parola. 5. Al personale non viaggiante che, in esecuzione di un ordine ricevuto, si reca a prestare la propria attività lavorativa in una località diversa da quella in cui ha la propria residenza di servizio, è riconosciutocorrisposto, in aggiunta ai rimborsi di cui ai commi 2. e 3. del presente articolo, il trattamento economico e normativo di trasferta previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo.alla normale retribuzione: 6. Al personale non viaggiante comandato in trasferta ai sensi del presente articolo è consentito optare, nel caso in cui questa preveda uno o più pernottamenti fuori sede, per il rimborso analitico delle spese di alloggio o di vitto (c.d. rimborso mistoa) nel qual caso il trattamento economico di cui all’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo, è ridotto, nel primo caso, alla complessiva misura della quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la diaria intera e per la pernottazione con dormitorio e nel secondo caso alla sola quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la pernottazione senza dormitorio. 7. Salvo casi eccezionali, l’azienda mette gratuitamente a disposizione del lavoratore in trasferta che opti per il rimborso delle spesespese effettivamente sostenute per il viaggio, un idoneo alloggio e ciò è, a tutti gli effetti, equiparato al corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati; b) il rimborso analitico delle eventuali altre spese di cui al comma 6. del presente articolo.vive sostenute per il necessario espletamento della missione; 8. Le c) il rimborso per spese di vitto e alloggio nei limiti della normalità quando la durata del servizio comporti per il lavoratore tali spese; d) una indennità giornaliera pari al 40% della retribuzione giornaliera (quest'ultima calcolata dividendo per 25 lo stipendio e la contingenza mensili) se la missione dura oltre le 12 ore e fino a sei giorni. L'indennità di cui alla lett. d) viene ridotta: 1) al comma 625% della retribuzione per i periodi di missione da 7 fino a 30 giorni; 2) al 20% della retribuzione nel caso di missione di lunga durata e con decorrenza dall'inizio del secondo mese, o nei casi in cui la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore disimpegna normalmente. del presente articolo sono rimborsate nel limite Il trattamento di euro 30,00 cui alla lett. d) assorbe l'eventuale compenso per ogni pasto (importo che costituisce franchigia anticipazioni e che è annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT)improvvise protrazioni di orario richieste dalla missione. Tuttavia, nel mentre per le trasferte che non prevedano qualora il pernottamento fuori sede, è riconosciuto datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore esclusivamente il trattamento economico e normativo previsto dall’artdelle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni devono essere remunerate con le percentuali di cui all'art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo19. 9. La scelta per uno dei sistemi sopra esposti va fatta con riferimento all’intera trasferta così che non è consentito, nell’ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il lavoratore si trova continuamente fuori della propria residenza di servizio. 10. Il dipendente avrà, di norma, l’onere di indicare, prima di ogni singola trasferta, l’opzione che lo stesso ha prescelto tra quelle qui previste.

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Trasferte. 1. La trasferta si concretizza nel temporaneo allontanamento, Al lavoratore in missione per motivi esigenze di servizio, del personale non viaggiante dalla residenza l'azienda corrisponderà oltre alla normale retribuzione mensile: a) rimborso delle spese effettive di servizio allo stesso assegnata.viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati; 2. Il lavoratore comandato in trasferta ha diritto ad aver rimborsate le b) rimborso delle spese di viaggio dallo stesso sostenute vitto ed analiticamente documentate per l’acquisto dei titoli di viaggio del vettore che lo stesso è stato autorizzato ad utilizzare per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località alloggio, nei limiti della trasferta e per il corrispondente viaggio di rientro. 3. Per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località normalità, quando la durata della trasferta, missione obblighi il lavoratore può essere preventivamente autorizzato ad utilizzareincontrare tali spese; rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l'espletamento della missione, in alternativa ai vettori richiamati al comma 2sempreché siano autorizzate e comprovate. del presente articolo, un veicolo aziendale o, in ulteriore alternativa - quest’ultima limitata a casi assolutamente eccezionali e sporadici -, un veicolo di cui ha la disponibilità; in quest’ultimo caso, lo stesso ha diritto a percepire le indennità calcolate con le modalità e nella misura descritta all’art. 75 (Indennità legate alla prestazione giornaliera), commi 7. (Rimborso chilometrico) e 8. (Indennità rischio mezzo autonomo), del presente accordo; 4. Fatti salvi i casi eventualmente diversamente normati, il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi nella località della trasferta e per il relativo rientro non costituisce orario di lavoro, a meno che lo stesso non sia dapprima comandato a raggiungere la propria residenza di servizio o altra diversa località come, ad esempioL'azienda, nel caso in cui questi sia stato autorizzato ad utilizzare un veicolo aziendale stazionante presso un’altra sede/deposito aziendale; in quest’ultimo non abbia già provveduto a farsi carico delle spese, anticiperà al lavoratore una somma congrua per il sostenimento delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, salvo conguaglio con le spese effettivamente sostenute e documentate al rientro della trasferta; c) una indennità di trasferta pari al 30% della normale retribuzione giornaliera. L'indennità di cui al punto c) non sarà dovuta nel caso l’orario che l'assenza dalla sede per missione non superi le 24 ore. Quando la missione abbia una durata superiore alle 24 ore, tale indennità verrà corrisposta per tutta la durata della missione stessa. Qualora la missione abbia durata inferiore alle 24 ore, per le ore di viaggio effettivamente compiute dall'intermedio per recarsi sul luogo di lavoro inizia a decorrere dal momento (detratto il tempo che sarebbe stato necessario per accedere allo stabilimento), verrà riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione base (minimo tabellare più contingenza più eventuale terzo elemento). Analogo trattamento sarà riservato all'intermedio per il tempo impiegato nel viaggio di ritorno alla sua abitazione. Nel caso in cui il lavoratore è stato comandato a raggiunge il luogo di stazionamento del veicolo venga inviato in parola. 5. Al personale non viaggiante che, in esecuzione di un ordine ricevuto, si reca a prestare la propria attività lavorativa in una località diversa da quella in cui ha la propria residenza di servizio, è riconosciuto, in aggiunta ai rimborsi di cui ai commi 2. e 3. del presente articolo, il trattamento economico e normativo di trasferta previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 6. Al personale non viaggiante comandato in trasferta ai sensi del presente articolo è consentito optare, nel caso in cui questa preveda uno o più pernottamenti missione fuori sede, per incarichi che richiedono la sua permanenza con pernottamento fuori della normale residenza per periodi superiori ad un mese, l'indennità di cui alla lett. c) dopo il rimborso analitico delle spese primo mese verrà corrisposta nella misura del 20%. Nel caso che la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria e prevalente del lavoratore, l'eventuale indennità di alloggio missione potrà essere concordata direttamente con l'azienda. L'indennità di cui alla lett. c) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumulerà con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi al lavoratore la facoltà di vitto (c.d. rimborso misto) nel qual caso optare per il trattamento economico di cui all’artda esso ritenuto più favorevole. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro)Nota a verbale per intermedi trasfertisti Tenuto conto della varietà delle situazioni in atto, comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo, è ridotto, nel primo caso, alla complessiva misura della quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la diaria intera e per la pernottazione con dormitorio e nel secondo caso alla sola quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la pernottazione senza dormitorio. 7. Salvo casi eccezionali, l’azienda mette gratuitamente a disposizione del lavoratore in trasferta che opti per il rimborso delle spese, un idoneo alloggio e ciò è, a tutti gli effetti, equiparato al rimborso analitico delle spese di cui al comma 6. del presente articolo. 8. Le spese di vitto di cui al comma 6. del i trattamenti economici previsti dal presente articolo non sono rimborsate nel limite da considerarsi aggiuntivi a trattamenti già in essere a livello aziendale e/o individuale; pertanto, gli stessi verranno assorbiti fino a concorrenza da quanto già previsto a livello aziendale e/o individuale, fatte salve le condizioni di euro 30,00 miglior favore. Per intermedi trasfertisti si intendono coloro che normalmente o per ogni pasto (importo che costituisce franchigia e che è annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT), nel mentre per le trasferte che non prevedano il pernottamento lunghi periodi dell'anno sono adibiti a compiere la loro opera fuori sede, è riconosciuto al lavoratore esclusivamente il trattamento economico e normativo previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordodallo stabilimento. 9. La scelta per uno dei sistemi sopra esposti va fatta con riferimento all’intera trasferta così che non è consentito, nell’ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il lavoratore si trova continuamente fuori della propria residenza di servizio. 10. Il dipendente avrà, di norma, l’onere di indicare, prima di ogni singola trasferta, l’opzione che lo stesso ha prescelto tra quelle qui previste.

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Trasferte. 1. La trasferta si concretizza nel temporaneo allontanamento, per motivi Trattamento economico di servizio, del personale non viaggiante dalla residenza di servizio allo stesso assegnatatrasferta. 2. Il lavoratore comandato in I) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un’indennità di trasferta che per sua natura ha diritto ad aver rimborsate lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell’interesse del datore di viaggio dallo stesso sostenute ed analiticamente documentate lavoro relative al pernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione. Le parti confermano che l’indennità così come disciplinata nel presente articolo continua ad essere esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per l’acquisto dei titoli tutti gli istituti di viaggio legge e/o di contratto. Premesso che gli incrementi dell'indennità di trasferta sono ripartiti in ragione del vettore che lo stesso è stato autorizzato ad utilizzare 15 per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta cento per le quote relative ai pasti e per il corrispondente viaggio 70 per cento per il pernottamento, la misura dell'indennità di rientrotrasferta e delle sue quote è pari a: Misura dell’indennità Dal 1° luglio 2003 dal 1° luglio 2004 Trasferta intera 33,17 35,17 Quota per il pasto meridiano o serale 10,28 10,58 Quota per il pernottamento 12,61 14,01 E' possibile sostituire l'indennità di trasferta, anche in modo parziale, con un rimborso a piè di lista pari agli importi di cui sopra maggiorati del 15 per cento. - Omissis - Art. 22 - ADDETTI A MANSIONI DISCONTINUE O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA Sono lavoratori discontinui gli addetti a mansioni che non richiedono un impegno lavorativo assiduo e continuativo, ma che consentono intervalli più o meno ampi di inoperosità, e che sono elencate nel X.X. 0 dicembre 1923, n. 2657. 3I) Si considerano rientranti fra detti lavoratori esclusivamente i seguenti: autisti, motoscafisti, infermieri, addetti alle cabine di produzione e di trasformazione dell'energia elettrica che sono esterne allo stabilimento, addetti alla sorveglianza, al presidio e/o conduzione di apparecchiature ed impianti (ad esempio di climatizzazione e del calore, distribuzione fluidi, linee e condotte di gas ed acqua, segnaletica stradale e ferroviaria, allarme, ecc.) anche con sporadici interventi di manutenzione addetti al servizio estinzione incendi, fattorini, uscieri, inservienti, custodi, portinai, guardiani diurni e notturni. II) I lavoratori discontinui possono essere assunti per un orario di lavoro normale settimanale di 40, di 44 o di 48 ore. Per recarsi dalla propria residenza i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 10 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 48 ore. Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 9 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 44 ore. Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 8 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 40 ore. Si intende che il periodo di attesa di questi lavoratori è comprensivo della pausa per la refezione. III) Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del punto II, le ore prestate da 40 e 44 o a 48 saranno compensate con quote orarie di retribuzione (paga di fatto, contingenza, eventuali incentivi, ecc.) senza le maggiorazioni previste dall'art. 6 per il lavoro straordinario. Tale retribuzione oraria si applica anche ai fini di tutti gli istituti contrattuali. Peraltro le ferie verranno compensate con la retribuzione giornaliera determinata in ragione di 1/6 della retribuzione settimanale. In caso di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale su 5 giorni, la suddetta frazione (1/6) viene riproporzionata in ragione del coefficiente 1,2. Per la determinazione dei minimi di paga si applicano le norme di cui all'art. 23 Disciplina Speciale Parte Prima. IV) Fermo restando quanto previsto al comma 1 del punto III), ai fini del presente articolo si considera lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario giornaliero fissato nella suddivisione degli orari settimanali di cui al punto II). Il lavoro straordinario deve essere compensato con le maggiorazioni previste dall'art. 6 fermo restando che non si applicano ai discontinui i limiti e le modalità per la effettuazione del lavoro straordinario previsti nel suddetto articolo, salvo le limitazioni di legge. V) I lavoratori di cui al precedente punto I) sono suddivisi nei seguenti raggruppamenti: a) (corrispondente alla 5ª categoria): infermieri professionali, addetti cabine di produzione e trasformazione di energia elettrica (fuori dello stabilimento) ed addetti alla sorveglianza, presidio e/o conduzione di apparecchiature ed impianti che eseguono lavori di riparazione; b) (corrispondente alla 4ª categoria): infermieri professionali, autisti esterni meccanici, motoscafisti, addetti cabine di produzione e trasformazione di energia elettrica (fuori dello stabilimento), addetti alla sorveglianza, presidio e/o conduzione di apparecchiature ed impianti ed addetti servizio di estinzione incendi con interventi di manutenzione ordinaria, portieri; c) (corrispondente alla 3ª categoria): infermieri, autisti non meccanici, addetti alla sorveglianza, presidio e/o conduzione di apparecchiature ed impianti, addetti al servizio di estinzione di incendi, custodi, fattorini, uscieri, lavoratori con compiti di vigilanza o di sorveglianza del patrimonio aziendale, portieri; d) (corrispondente alla 2ª categoria): custodi, fattorini, uscieri, lavoratori con compiti di vigilanza o di sorveglianza del patrimonio aziendale; e) (corrispondente alla 1ª categoria): inservienti e simili. Eventuali contestazioni riguardanti tali classificazioni saranno esaminate tra la direzione e le rappresentanze sindacali unitarie ed in caso di disaccordo verrà seguita la procedura prevista dall'art. 21, reclami e controversie, della disciplina generale del presente contratto. VI) All'atto dell'assunzione o del passaggio a mansioni discontinue l'azienda oltre quanto previsto dall'art. 2, disciplina generale, deve comunicare per iscritto ai lavoratori di cui al punto I) del presente articolo l'orario normale di lavoro e la relativa paga. VII) In riferimento all'art. 19, disciplina generale, ai lavoratori che devono svolgere le proprie mansioni esposti alle intemperie l'azienda dovrà dare in dotazione appositi indumenti protettivi. VIII) Per gli autisti adibiti alla consegna in altre località di veicoli da essi condotti o trasportati, saranno stabilite, mediante accordi aziendali, per la giornata di servizio alla località della trasfertafuori del comune, il lavoratore può sede dello stabilimento, paghe giornaliere comprensive di un forfait di lavoro straordinario. IX) Le condizioni di lavoro dei portinai e custodi con alloggio di fabbrica nello stabilimento o nelle immediate vicinanze in relazione alle mansioni svolte, continueranno ad essere preventivamente autorizzato ad utilizzareregolate da accordi particolari, in alternativa ai vettori richiamati al comma 2gli interessati possono chiedere l'assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali. del presente articolo, un veicolo aziendale o, in ulteriore alternativa - quest’ultima limitata Nota a casi assolutamente eccezionali e sporadici -, un veicolo verbale sul punto V Con la norma di cui ha la disponibilità; in quest’ultimo caso, lo stesso ha diritto a percepire le indennità calcolate con le modalità e nella misura descritta all’art. 75 (Indennità legate alla prestazione giornaliera), commi 7. (Rimborso chilometrico) e 8. (Indennità rischio mezzo autonomolettera c), del presente accordo; 4punto V), le parti non hanno inteso innovare nella situazione di fatto dei portieri, capiturno e fattorini che in relazione a particolari compiti fruissero attualmente di una classificazione più favorevole. Fatti salvi i casi eventualmente diversamente normatiIn adempimento di quanto previsto dall’art 19 del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66, le parti stipulanti concordano di incontrarsi, entro il tempo impiegato dal lavoratore 30 settembre 2003, per recarsi nella località della trasferta e per definire, entro il relativo rientro non costituisce 31 dicembre 2003, la disciplina contrattuale di attuazione del citato decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66 che ha recepito la direttiva n. 93/104/CE in materia di orario di lavoro, a meno che lo stesso non sia dapprima comandato a raggiungere la propria residenza di servizio o altra diversa località come, ad esempio, nel caso in cui questi sia stato autorizzato ad utilizzare un veicolo aziendale stazionante presso un’altra sedecome modificata dalla direttiva n. 2000/34/deposito aziendale; in quest’ultimo caso l’orario di lavoro inizia a decorrere dal momento in cui il lavoratore è stato comandato a raggiunge il luogo di stazionamento del veicolo in parolaCE. 5. Al personale non viaggiante che, in esecuzione di un ordine ricevuto, si reca a prestare la propria attività lavorativa in una località diversa da quella in cui ha la propria residenza di servizio, è riconosciuto, in aggiunta ai rimborsi di cui ai commi 2. e 3. del presente articolo, il trattamento economico e normativo di trasferta previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 6. Al personale non viaggiante comandato in trasferta ai sensi del presente articolo è consentito optare, nel caso in cui questa preveda uno o più pernottamenti fuori sede, per il rimborso analitico delle spese di alloggio o di vitto (c.d. rimborso misto) nel qual caso il trattamento economico di cui all’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo, è ridotto, nel primo caso, alla complessiva misura della quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la diaria intera e per la pernottazione con dormitorio e nel secondo caso alla sola quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la pernottazione senza dormitorio. 7. Salvo casi eccezionali, l’azienda mette gratuitamente a disposizione del lavoratore in trasferta che opti per il rimborso delle spese, un idoneo alloggio e ciò è, a tutti gli effetti, equiparato al rimborso analitico delle spese di cui al comma 6. del presente articolo. 8. Le spese di vitto di cui al comma 6. del presente articolo sono rimborsate nel limite di euro 30,00 per ogni pasto (importo che costituisce franchigia e che è annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT), nel mentre per le trasferte che non prevedano il pernottamento fuori sede, è riconosciuto al lavoratore esclusivamente il trattamento economico e normativo previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 9. La scelta per uno dei sistemi sopra esposti va fatta con riferimento all’intera trasferta così che non è consentito, nell’ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il lavoratore si trova continuamente fuori della propria residenza di servizio. 10. Il dipendente avrà, di norma, l’onere di indicare, prima di ogni singola trasferta, l’opzione che lo stesso ha prescelto tra quelle qui previste.

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Trasferte. All'operaio comandato a prestare la sua opera fuori del luogo ove normalmente svolge la sua attività compete: 1. La ) il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute per recarsi sul luogo del lavoro; 2) il rimborso delle spese che si rendano necessarie di vitto ed alloggio nei limiti della normalità ed in base a nota documentata, salvo accordo forfettario tra la ditta e l'operaio, oppure una indennità sostitutiva da stabilirsi dalle competenti Organizzazioni territoriali, riferita al tempo in cui la trasferta si concretizza nel temporaneo allontanamento, effettua; 3) un'indennità pari al 50% della retribuzione base (minimo tabellare più contingenza più eventuale terzo elemento) per motivi di servizio, del personale non viaggiante dalla residenza di servizio allo stesso assegnata. 2. Il lavoratore comandato in trasferta ha diritto ad aver rimborsate le spese ore di viaggio dallo stesso sostenute ed analiticamente documentate per l’acquisto dei titoli di viaggio del vettore che lo stesso è stato autorizzato ad utilizzare effettivamente compiute dall'operaio per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta e sul luogo del lavoro, detratto il tempo che sarebbe stato necessario per il corrispondente viaggio di rientro. 3. Per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta, il lavoratore può essere preventivamente autorizzato ad utilizzare, in alternativa ai vettori richiamati al comma 2. del presente articolo, un veicolo aziendale o, in ulteriore alternativa - quest’ultima limitata a casi assolutamente eccezionali e sporadici -, un veicolo di cui ha la disponibilitàaccedere allo stabilimento; in quest’ultimo caso, lo stesso ha diritto a percepire le indennità calcolate con le modalità e nella misura descritta all’art. 75 (Indennità legate alla prestazione giornaliera), commi 7. (Rimborso chilometrico) e 8. (Indennità rischio mezzo autonomo), del presente accordo; 4. Fatti salvi i casi eventualmente diversamente normati, analogo trattamento sarà riservato all'operaio per il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi nella località della trasferta e per il relativo rientro nel viaggio di ritorno alla sua abitazione. L'indennità di cui sopra non costituisce orario di lavoro, a meno che lo stesso non sia dapprima comandato a raggiungere la propria residenza di servizio o altra diversa località come, ad esempio, nel caso in cui questi sia stato autorizzato ad utilizzare un veicolo aziendale stazionante presso un’altra sede/deposito aziendale; in quest’ultimo caso l’orario di lavoro inizia a decorrere dal momento in cui il lavoratore è stato comandato a raggiunge il luogo di stazionamento del veicolo in parola. 5. Al personale non viaggiante che, in esecuzione di un ordine ricevuto, si reca compete agli operai comandati a prestare la propria attività lavorativa in una località diversa da quella loro opera fuori dello stabilimento ma entro i confini territoriali del comune in cui ha sede lo stabilimento stesso o comunque entro il raggio di cinque chilometri dallo stabilimento medesimo. Sono del pari esclusi dalla corresponsione dell'indennità predetta gli operai che normalmente o in lunghi periodi dell'anno sono adibiti a compiere la propria residenza loro opera fuori dello stabilimento. Per i viaggi di serviziolunga durata che comportino un tempo superiore alla durata dell'orario normale di lavoro all'operaio compete solamente la retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato in azienda, è riconosciuto, in aggiunta ai rimborsi di cui ai commi 2. e 3. del presente articolo, il trattamento economico e normativo di trasferta previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 6. Al personale non viaggiante comandato in trasferta ai sensi del presente articolo è consentito optare, nel caso in cui questa preveda uno o più pernottamenti fuori sede, per il rimborso analitico delle spese di alloggio o di vitto (c.d. rimborso misto) nel qual caso il trattamento economico di cui all’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo, è ridotto, nel primo caso, alla complessiva misura della quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la diaria intera e per la pernottazione con dormitorio e nel secondo caso alla sola quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la pernottazione senza dormitorio. 7. Salvo casi eccezionali, l’azienda mette gratuitamente a disposizione del lavoratore in trasferta che opti per il rimborso delle spese, un idoneo alloggio e ciò è, a tutti gli effetti, equiparato oltre naturalmente al rimborso analitico delle spese di cui al comma 6ai punti 1) e 2). Resta peraltro stabilito che ove la durata del presente articolo. 8viaggio non consenta all'operaio di poter effettuare le ore di lavoro che avrebbe compiuto in azienda, all'operaio stesso spetta la retribuzione per queste ore non lavorate. Le spese di vitto In tal caso non si farà luogo alla corresponsione dell'indennità di cui al comma 6punto 3) per un tempo pari a quello così indennizzato. Il datore di lavoro stabilirà, caso per caso, l'orario e l'itinerario che l'operaio dovrà osservare nei viaggi e stabilirà il mezzo di trasporto di cui l'operaio dovrà servirsi. L'operaio in trasferta dovrà rifiutarsi di lavorare in ore straordinarie, notturne e festive eventualmente richieste dal cliente, se non sia esplicitamente autorizzato per iscritto dal proprio datore di lavoro. Quando la permanenza in trasferta dell'operaio avrà durata superiore a 3 mesi, l'operaio, trascorsi i tre mesi, potrà richiedere un permesso di tre giorni con il solo rimborso delle relative spese di trasporto. Il periodo di godimento del presente articolo sono rimborsate nel limite di euro 30,00 per ogni pasto (importo che costituisce franchigia e che è annualmente rivalutato permesso sarà stabilito in base agli indici ISTAT), nel mentre per relazione con le trasferte che non prevedano il pernottamento fuori sede, è riconosciuto al lavoratore esclusivamente il trattamento economico e normativo previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione esigenze del lavoro). Nel caso di gravi e riconosciute necessità familiari la ditta dovrà, comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 9. La scelta per uno dei sistemi sopra esposti va fatta con riferimento all’intera trasferta così che non è consentito, nell’ambito di una stessa su richiesta dell'operaio in trasferta, adottare criteri diversi concedere all'operaio stesso un permesso col solo rimborso delle spese occorrenti per le singole giornate comprese nel periodo il trasporto con mezzi ordinari. Nota a verbale Tenuto conto delle varietà delle situazioni in cui il lavoratore si trova continuamente fuori della propria residenza di servizioatto particolari accordi sulla materia potranno intervenire in sede locale o aziendale. 10. Il dipendente avrà, di norma, l’onere di indicare, prima di ogni singola trasferta, l’opzione che lo stesso ha prescelto tra quelle qui previste.

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Samples: CCNL Legno, Sughero, Mobile, Arredamento E Boschivi Forestali

Trasferte. 1. La trasferta si concretizza nel temporaneo allontanamento, All'impiegato in missione per motivi esigenze di servizio, del personale non viaggiante dalla residenza l'azienda corrisponderà, oltre alla normale retribuzione mensile: a) rimborso delle spese effettive di servizio allo stesso assegnata.viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati; 2. Il lavoratore comandato in trasferta ha diritto ad aver rimborsate le b) rimborso delle spese di viaggio dallo stesso sostenute ed analiticamente documentate per l’acquisto dei titoli di viaggio del vettore che lo stesso è stato autorizzato ad utilizzare per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località vitto e alloggio, nei limiti della trasferta e per il corrispondente viaggio di rientro. 3. Per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località normalità, quando la durata della trasferta, missione obblighi il lavoratore può essere preventivamente autorizzato ad utilizzareincontrare tali spese; rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l'espletamento della missione, in alternativa ai vettori richiamati al comma 2sempreché siano autorizzate e comprovate. del presente articolo, un veicolo aziendale o, in ulteriore alternativa - quest’ultima limitata a casi assolutamente eccezionali e sporadici -, un veicolo di cui ha la disponibilità; in quest’ultimo caso, lo stesso ha diritto a percepire le indennità calcolate con le modalità e nella misura descritta all’art. 75 (Indennità legate alla prestazione giornaliera), commi 7. (Rimborso chilometrico) e 8. (Indennità rischio mezzo autonomo), del presente accordo; 4. Fatti salvi i casi eventualmente diversamente normati, il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi nella località della trasferta e per il relativo rientro non costituisce orario di lavoro, a meno che lo stesso non sia dapprima comandato a raggiungere la propria residenza di servizio o altra diversa località come, ad esempioL'azienda, nel caso in cui questi sia stato autorizzato ad utilizzare un veicolo aziendale stazionante presso un’altra sede/deposito aziendale; in quest’ultimo non abbia già provveduto a farsi carico delle spese, anticiperà al lavoratore una somma congrua per il sostenimento delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, salvo conguaglio con le spese effettivamente sostenute e documentate al rientro della trasferta; c) una indennità di trasferta pari al 30% della normale retribuzione giornaliera. L'indennità di cui al punto c) non sarà dovuta nel caso l’orario che l'assenza dalla sede per missione non superi le 24 ore. Quando la missione abbia una durata superiore alle 24 ore, tale indennità verrà corrisposta per tutta la durata della missione stessa. Qualora la missione abbia durata inferiore alle 24 ore, per le ore di viaggio effettivamente compiute dall'impiegato per recarsi sul luogo di lavoro inizia a decorrere dal momento in cui (detratto il lavoratore è tempo che sarebbe stato comandato a raggiunge il luogo di stazionamento del veicolo in parola. 5. Al personale non viaggiante che, in esecuzione di un ordine ricevuto, si reca a prestare la propria attività lavorativa in una località diversa da quella in cui ha la propria residenza di servizio, è riconosciuto, in aggiunta ai rimborsi di cui ai commi 2. e 3. del presente articolo, il trattamento economico e normativo di trasferta previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoronecessario per accedere allo stabilimento), comma 10verrà riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione base (minimo tabellare più contingenza più eventuale terzo elemento). (Trasferta integrata), del presente accordo. 6Analogo trattamento sarà riservato all'impiegato per il tempo impiegato nel viaggio di ritorno alla sua abitazione. Al personale non viaggiante comandato in trasferta ai sensi del presente articolo è consentito optare, nel Nel caso in cui questa preveda uno o più pernottamenti l'impiegato venga inviato in missione fuori sede, per incarichi che richiedano la sua permanenza con pernottamento fuori della normale residenza per periodi superiori ad un mese, l'indennità di cui alla lett. c) dopo il rimborso analitico delle spese primo mese verrà corrisposta nella misura del 20%. L'indennità di alloggio cui alla lett. c) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumulerà con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi all'impiegato la facoltà di vitto (c.d. rimborso misto) nel qual caso optare per il trattamento economico da esso ritenuto più favorevole. Nel caso che la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria e prevalente del lavoratore, l'eventuale indennità di cui all’artmissione potrà essere concordata direttamente con l'azienda. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro)Tenuto conto della varietà delle situazioni in atto, comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo, è ridotto, nel primo caso, alla complessiva misura della quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la diaria intera e per la pernottazione con dormitorio e nel secondo caso alla sola quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la pernottazione senza dormitorio. 7. Salvo casi eccezionali, l’azienda mette gratuitamente a disposizione del lavoratore in trasferta che opti per il rimborso delle spese, un idoneo alloggio e ciò è, a tutti gli effetti, equiparato al rimborso analitico delle spese di cui al comma 6. del presente articolo. 8. Le spese di vitto di cui al comma 6. del i trattamenti economici previsti dal presente articolo non sono rimborsate nel limite da considerarsi aggiuntivi a trattamenti già in essere a livello aziendale e/o individuale; pertanto, gli stessi verranno assorbiti fino a concorrenza da quanto già previsto a livello aziendale e/o individuale, fatte salve le condizioni di euro 30,00 miglior favore. Per impiegati trasfertisti si intendono coloro che normalmente o per ogni pasto (importo che costituisce franchigia e che è annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT), nel mentre per le trasferte che non prevedano il pernottamento lunghi periodi dell'anno sono adibiti a compiere la loro opera fuori sede, è riconosciuto al lavoratore esclusivamente il trattamento economico e normativo previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordodallo stabilimento. 9. La scelta per uno dei sistemi sopra esposti va fatta con riferimento all’intera trasferta così che non è consentito, nell’ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il lavoratore si trova continuamente fuori della propria residenza di servizio. 10. Il dipendente avrà, di norma, l’onere di indicare, prima di ogni singola trasferta, l’opzione che lo stesso ha prescelto tra quelle qui previste.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferte. 1. La trasferta si concretizza nel temporaneo allontanamento, Al lavoratore in missione per motivi esigenze di servizio, del personale non viaggiante dalla residenza l'azienda corrisponderà, oltre alla normale retribuzione mensile: a) rimborso delle spese effettive di servizio allo stesso assegnata.viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati; 2. Il lavoratore comandato in trasferta ha diritto ad aver rimborsate le b) rimborso delle spese di viaggio dallo stesso sostenute vitto ed analiticamente documentate per l’acquisto dei titoli di viaggio del vettore che lo stesso è stato autorizzato ad utilizzare per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località alloggio, nei limiti della trasferta e per il corrispondente viaggio di rientro. 3. Per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località normalità, quando la durata della trasferta, missione obblighi il lavoratore può essere preventivamente autorizzato ad utilizzareincontrare tali spese; c) rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l'espletamento della missione, in alternativa ai vettori richiamati sempreché siano autorizzate e comprovate; d) una indennità di trasferta pari al comma 230% della normale retribuzione giornaliera. del presente articolo, un veicolo aziendale o, in ulteriore alternativa - quest’ultima limitata a casi assolutamente eccezionali e sporadici -, un veicolo L'indennità di cui ha la disponibilità; in quest’ultimo caso, lo stesso ha diritto a percepire le indennità calcolate con le modalità e nella misura descritta all’art. 75 (Indennità legate alla prestazione giornaliera), commi 7. (Rimborso chilometricoal punto d) e 8. (Indennità rischio mezzo autonomo), del presente accordo; 4. Fatti salvi i casi eventualmente diversamente normati, il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi nella località della trasferta e per il relativo rientro non costituisce orario di lavoro, a meno che lo stesso non sia dapprima comandato a raggiungere la propria residenza di servizio o altra diversa località come, ad esempio, sarà dovuta nel caso in cui questi sia stato autorizzato ad utilizzare un veicolo aziendale stazionante presso un’altra sede/deposito aziendale; in quest’ultimo che l'assenza dalla sede per missione non superi le 24 ore. Quando la missione abbia una durata superiore alle 24 ore, tale indennità verrà corrisposta per tutta la durata della missione stessa. Nel caso l’orario di lavoro inizia a decorrere dal momento in cui il lavoratore è stato comandato a raggiunge il luogo di stazionamento del veicolo venga inviato in parola. 5. Al personale non viaggiante che, in esecuzione di un ordine ricevuto, si reca a prestare la propria attività lavorativa in una località diversa da quella in cui ha la propria residenza di servizio, è riconosciuto, in aggiunta ai rimborsi di cui ai commi 2. e 3. del presente articolo, il trattamento economico e normativo di trasferta previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 6. Al personale non viaggiante comandato in trasferta ai sensi del presente articolo è consentito optare, nel caso in cui questa preveda uno o più pernottamenti missione fuori sede, per incarichi che richiedono la sua permanenza con pernottamento fuori della normale residenza per periodi superiori ad un mese, l'indennità di cui alla lettera d) dopo il rimborso analitico delle spese primo mese verrà corrisposta nella misura del 20%. Nel caso che la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria e prevalente del lavoratore, l'eventuale indennità di alloggio missione potrà essere concordata direttamente con l'azienda. L'indennità di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumulerà con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi al lavoratore la facoltà di vitto (c.d. rimborso misto) nel qual caso optare per il trattamento economico di cui all’artda esso ritenuto più favorevole. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro)Nota a verbale Tenuto conto delle varietà delle situazioni in atto, comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo, è ridotto, nel primo caso, alla complessiva misura della quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la diaria intera e per la pernottazione con dormitorio e nel secondo caso alla sola quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la pernottazione senza dormitorioparticolari accordi sulla materia potranno intervenire in sede locale o aziendale. 7. Salvo casi eccezionali, l’azienda mette gratuitamente a disposizione del lavoratore in trasferta che opti per il rimborso delle spese, un idoneo alloggio e ciò è, a tutti gli effetti, equiparato al rimborso analitico delle spese di cui al comma 6. del presente articolo. 8. Le spese di vitto di cui al comma 6. del presente articolo sono rimborsate nel limite di euro 30,00 per ogni pasto (importo che costituisce franchigia e che è annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT), nel mentre per le trasferte che non prevedano il pernottamento fuori sede, è riconosciuto al lavoratore esclusivamente il trattamento economico e normativo previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 9. La scelta per uno dei sistemi sopra esposti va fatta con riferimento all’intera trasferta così che non è consentito, nell’ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il lavoratore si trova continuamente fuori della propria residenza di servizio. 10. Il dipendente avrà, di norma, l’onere di indicare, prima di ogni singola trasferta, l’opzione che lo stesso ha prescelto tra quelle qui previste.

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Samples: CCNL Legno, Sughero, Mobile, Arredamento E Boschivi Forestali

Trasferte. 1Al lavoratore in servizio, comandato a lavorare fuori dal luogo ove normalmente svolge la sua opera, spetta il rimborso delle spese di trasporto per portarsi sul luogo del lavoro, anche nel caso che usi mezzi propri, oltre la corresponsione della retribuzione anche per le ore impiegate nel percorso fino ad un massimo di otto ore. La trasferta retribuzione si concretizza nel temporaneo allontanamentointende composta da: minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti di anzianità, aumentata dell'ex premio di produzione (1), della percentuale minima contrattuale di cottimo per i cottimisti e, per motivi i turnisti, della percentuale che sarebbe spettata per il turno assegnato. Fermo restando quanto sopra, sarà corrisposto al lavoratore il rimborso, a pie' di serviziolista, di eventuali spese di vitto nei limiti normali qualora lo spostamento del personale lavoratore stesso non viaggiante dalla residenza sia stato predisposto in modo da consentirgli di consumare il pasto nel luogo di residenza. Saranno altresì rimborsate, a pie' di lista, al lavoratore le spese di alloggio nei limiti normali qualora lo spostamento predisposto dall'Azienda comporti la necessità di pernottamento fuori residenza. Sarà inoltre corrisposta una indennità di lire 1.200 per gli appartenenti alla 2a declaratoria del Gruppo B e di lire 1.000 per gli appartenenti alla 2 a declaratoria dei Gruppi C Super e C, qualora la trasferta comporti pernottamento, e di lire 300, per i tre gradi, in caso contrario. E in facoltà dell'Azienda di prefissare forfettariamente in forma di diaria, comprensiva dell'indennità di cui sopra, il rimborso delle spese di vitto e alloggio in misura adeguata af costo della vita nella località di trasferta. Nel caso in cui la permanenza fuori sede per ragioni di servizio allo stesso assegnata. 2dovesse protrarsi o comunque riguardare lunghi periodi,è in facoltà delle parti di concordare, in sostituzione del trattamento di cui sopra' un trattamento forfettario per tutto il periodo di trasferta. Il lavoratore comandato ha l'obbligo di trovarsi sul posto di trasferta all'ora stabilita per l'inizio del lavoro. Al lavoratore inviato in trasferta, l'Azienda corrisponderà un anticipo adeguato alla prevedibile durata della trasferta stessa. Il trattamento di trasferta compete anche nei giorni festivi cadenti nel periodo di permanenza fuori sede. La comunicazione dell'invio in trasferta ha diritto ad aver rimborsate le spese sarà fatta al lavoratore con un preavviso di viaggio dallo stesso sostenute ed analiticamente documentate per l’acquisto dei titoli 48 ore, salvo casi eccezionali e con esclusione delle trasferte che consentano il rientro in sede nella stessa giornata. Accertati motivi di viaggio del vettore salute che lo stesso è stato autorizzato ad utilizzare per impediscano al lavoratore di recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della in trasferta e per il corrispondente viaggio di rientronon possono dar luogo a provvedimenti disciplinari. 3. Per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta, il lavoratore può essere preventivamente autorizzato ad utilizzare, in alternativa ai vettori richiamati al comma 2. del presente articolo, un veicolo aziendale o, in ulteriore alternativa - quest’ultima limitata (1) Vedi nota a casi assolutamente eccezionali e sporadici -, un veicolo di cui ha la disponibilità; in quest’ultimo caso, lo stesso ha diritto a percepire le indennità calcolate con le modalità e nella misura descritta all’art. 75 (Indennità legate alla prestazione giornaliera), commi 7pag. (Rimborso chilometrico) e 8art. (Indennità rischio mezzo autonomo48 premio di risultato), del presente accordo; 4. Fatti salvi i casi eventualmente diversamente normati, il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi nella località della trasferta e per il relativo rientro non costituisce orario di lavoro, a meno che lo stesso non sia dapprima comandato a raggiungere la propria residenza di servizio o altra diversa località come, ad esempio, nel caso in cui questi sia stato autorizzato ad utilizzare un veicolo aziendale stazionante presso un’altra sede/deposito aziendale; in quest’ultimo caso l’orario di lavoro inizia a decorrere dal momento in cui il lavoratore è stato comandato a raggiunge il luogo di stazionamento del veicolo in parola. 5. Al personale non viaggiante che, in esecuzione di un ordine ricevuto, si reca a prestare la propria attività lavorativa in una località diversa da quella in cui ha la propria residenza di servizio, è riconosciuto, in aggiunta ai rimborsi di cui ai commi 2. e 3. del presente articolo, il trattamento economico e normativo di trasferta previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 6. Al personale non viaggiante comandato in trasferta ai sensi del presente articolo è consentito optare, nel caso in cui questa preveda uno o più pernottamenti fuori sede, per il rimborso analitico delle spese di alloggio o di vitto (c.d. rimborso misto) nel qual caso il trattamento economico di cui all’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo, è ridotto, nel primo caso, alla complessiva misura della quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la diaria intera e per la pernottazione con dormitorio e nel secondo caso alla sola quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la pernottazione senza dormitorio. 7. Salvo casi eccezionali, l’azienda mette gratuitamente a disposizione del lavoratore in trasferta che opti per il rimborso delle spese, un idoneo alloggio e ciò è, a tutti gli effetti, equiparato al rimborso analitico delle spese di cui al comma 6. del presente articolo. 8. Le spese di vitto di cui al comma 6. del presente articolo sono rimborsate nel limite di euro 30,00 per ogni pasto (importo che costituisce franchigia e che è annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT), nel mentre per le trasferte che non prevedano il pernottamento fuori sede, è riconosciuto al lavoratore esclusivamente il trattamento economico e normativo previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 9. La scelta per uno dei sistemi sopra esposti va fatta con riferimento all’intera trasferta così che non è consentito, nell’ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il lavoratore si trova continuamente fuori della propria residenza di servizio. 10. Il dipendente avrà, di norma, l’onere di indicare, prima di ogni singola trasferta, l’opzione che lo stesso ha prescelto tra quelle qui previste.

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Samples: Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferte. TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERTA I) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti compete un'indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione. Le parti confermano che l'indennità così come disciplinata nel presente articolo continua ad essere esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto. Premesso che gli incrementi dell'indennità di trasferta sono ripartiti in ragione del 15 per cento per le quote relative ai pasti e per il 70 per cento per il pernottamento, la misura dell'indennità di trasferta e delle sue quote è pari a: Misura dell'indennità in Euro Dal 1° giugno 2021 Trasferta intera 45,16 Quota per il pasto meridiano o serale 12,37 Quota per il pernottamento 20,43 È possibile sostituire l'indennità di trasferta, anche in modo parziale, con un rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della trasferta con l'aggiunta delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi il lavoratore a incontrare tali spese. La Gli importi del suddetto rimborso spese dell'indennità di trasferta saranno riferiti ai trattamenti aziendali in atto. II) In applicazione di quanto sopra specificato, al lavoratore in trasferta verrà corrisposta una indennità per ciascun pasto, meridiano o serale e per il pernottamento secondo le regole che seguono: a) la corresponsione del menzionato importo per il pasto meridiano è dovuta quando il lavoratore venga inviato in trasferta ad una distanza superiore ai 20 Km dalla sede, stabilimento, laboratorio o cantiere per il quale è stato assunto o sia stato effettivamente trasferito. Inoltre, l'importo per il pasto meridiano è dovuto, indipendentemente dalla distanza chilometrica della trasferta, quando il lavoratore, durante la pausa non retribuita, non possa rientrare nella sede o stabilimento di origine e consumare il pasto usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda. Non si concretizza nel temporaneo allontanamentofarà luogo alla corresponsione dell'indennità di trasferta qualora il lavoratore che partecipi normalmente alla mensa aziendale della sede o stabilimento di origine rientri in sede in modo da fruire della mensa oppure possa consumare il pasto presso la mensa dello stabilimento in cui sia stato comandato a prestare il proprio lavoro senza sostenere maggiore spesa rispetto a quella che avrebbe incontrato nella prima mensa, o possa usufruire di normali servizi sostitutivi (quali buoni pasto, convenzioni con ristoranti) messi a disposizione dall'azienda. In caso di maggiore spesa si provvederà al rimborso della differenza fino a concorrenza dell'indennità prevista per il pasto meridiano; b) la corresponsione dell'indennità per il pasto serale è dovuta al lavoratore che, usando normali mezzi di trasporto, oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21 oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di origine, alla fine del proprio orario normale di lavoro; c) la corresponsione dell'indennità di pernottamento è dovuta al lavoratore che, per motivi ragioni di servizio, usando dei normali mezzi di trasporto oppure mezzi messi a disposizione dall'azienda non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22. Fermo restando che il lavoratore non ha alcun obbligo di presentare documentazione al fine di ottenere il rimborso forfettario, le parti confermano che gli importi di cui alle lettere precedenti non saranno erogati nel caso in cui risulti in modo inconfutabile, ad esempio dai documenti di viaggio, che il lavoratore non ha sopportato spese nell'interesse del personale non viaggiante dalla residenza datore di servizio allo stesso assegnata. 2lavoro relative al pernottamento ed ai pasti. Resta salva la facoltà della direzione aziendale di disporre per esigenze tecniche, produttive ed organizzative, la permanenza del lavoratore nel luogo presso il quale è stato comandato riconoscendo le relative quote dell'indennità di trasferta. Il lavoratore comandato in trasferta ha conserverà il normale trattamento economico della sede, stabilimento o cantiere di origine. Nel caso di lavorazione a cottimo, qualora in trasferta il lavoratore operi ad economia avrà diritto ad aver rimborsate le spese alla sua paga base maggiorata della media di viaggio dallo stesso sostenute ed analiticamente documentate cottimo realizzata nel trimestre precedente all'invio in trasferta. La permanenza in trasferta del lavoratore potrà di norma continuare per l’acquisto dei titoli di viaggio tutta la durata del vettore che cantiere o dell'opera presso il quale o per la quale lo stesso è stato autorizzato ad utilizzare per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta e per il corrispondente viaggio di rientrocomandato dall'azienda. 3. Per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta, il lavoratore può essere preventivamente autorizzato ad utilizzare, in alternativa ai vettori richiamati al comma 2. del presente articolo, un veicolo aziendale o, in ulteriore alternativa - quest’ultima limitata a casi assolutamente eccezionali e sporadici -, un veicolo di cui ha la disponibilità; in quest’ultimo caso, lo stesso ha diritto a percepire le indennità calcolate con le modalità e nella misura descritta all’art. 75 (Indennità legate alla prestazione giornaliera), commi 7. (Rimborso chilometrico) e 8. (Indennità rischio mezzo autonomo), del presente accordo; 4. Fatti salvi i casi eventualmente diversamente normati, il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi nella località della trasferta e per il relativo rientro non costituisce orario di lavoro, a meno che lo stesso non sia dapprima comandato a raggiungere la propria residenza di servizio o altra diversa località come, ad esempio, nel caso in cui questi sia stato autorizzato ad utilizzare un veicolo aziendale stazionante presso un’altra sede/deposito aziendale; in quest’ultimo caso l’orario di lavoro inizia a decorrere dal momento in cui il lavoratore è stato comandato a raggiunge il luogo di stazionamento del veicolo in parola. 5. Al personale non viaggiante che, in esecuzione di un ordine ricevuto, si reca a prestare la propria attività lavorativa in una località diversa da quella in cui ha la propria residenza di servizio, è riconosciuto, in aggiunta ai rimborsi di cui ai commi 2. e 3. del presente articolo, il trattamento economico e normativo di trasferta previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 6. Al personale non viaggiante comandato in trasferta ai sensi del presente articolo è consentito optare, nel caso in cui questa preveda uno o più pernottamenti fuori sede, per il rimborso analitico delle spese di alloggio o di vitto (c.d. rimborso misto) nel qual caso il trattamento economico di cui all’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo, è ridotto, nel primo caso, alla complessiva misura della quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la diaria intera e per la pernottazione con dormitorio e nel secondo caso alla sola quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la pernottazione senza dormitorio. 7. Salvo casi eccezionali, l’azienda mette gratuitamente a disposizione del lavoratore in trasferta che opti per il rimborso delle spese, un idoneo alloggio e ciò è, a tutti gli effetti, equiparato al rimborso analitico delle spese di cui al comma 6. del presente articolo. 8. Le spese di vitto di cui al comma 6. del presente articolo sono rimborsate nel limite di euro 30,00 per ogni pasto (importo che costituisce franchigia e che è annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT), nel mentre per le trasferte che non prevedano il pernottamento fuori sede, è riconosciuto al lavoratore esclusivamente il trattamento economico e normativo previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 9. La scelta per uno dei sistemi sopra esposti va fatta con riferimento all’intera trasferta così che non è consentito, nell’ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il lavoratore si trova continuamente fuori della propria residenza di servizio. 10. Il dipendente avrà, di norma, l’onere di indicare, prima di ogni singola trasferta, l’opzione che lo stesso ha prescelto tra quelle qui previste.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro

Trasferte. 1. La trasferta si concretizza nel temporaneo allontanamento, Al lavoratore in missione per motivi esigenze di servizio, del personale non viaggiante dalla residenza l'azienda corrisponderà oltre alla normale retribuzione mensile: a) rimborso delle spese effettive di servizio allo stesso assegnata.viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati; 2. Il lavoratore comandato in trasferta ha diritto ad aver rimborsate le b) rimborso delle spese di viaggio dallo stesso sostenute vitto ed analiticamente documentate per l’acquisto dei titoli di viaggio del vettore che lo stesso è stato autorizzato ad utilizzare per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località alloggio, nei limiti della trasferta e per il corrispondente viaggio di rientro. 3. Per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località normalità, quando la durata della trasferta, missione obblighi il lavoratore può essere preventivamente autorizzato ad utilizzareincontrare tali spese; rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l'espletamento della missione, in alternativa ai vettori richiamati al comma 2sempreché siano autorizzate e comprovate. del presente articolo, un veicolo aziendale o, in ulteriore alternativa - quest’ultima limitata a casi assolutamente eccezionali e sporadici -, un veicolo di cui ha la disponibilità; in quest’ultimo caso, lo stesso ha diritto a percepire le indennità calcolate con le modalità e nella misura descritta all’art. 75 (Indennità legate alla prestazione giornaliera), commi 7. (Rimborso chilometrico) e 8. (Indennità rischio mezzo autonomo), del presente accordo; 4. Fatti salvi i casi eventualmente diversamente normati, il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi nella località della trasferta e per il relativo rientro non costituisce orario di lavoro, a meno che lo stesso non sia dapprima comandato a raggiungere la propria residenza di servizio o altra diversa località come, ad esempioL'azienda, nel caso in cui questi sia stato autorizzato ad utilizzare un veicolo aziendale stazionante presso un’altra sede/deposito aziendale; in quest’ultimo non abbia già provveduto a farsi carico delle spese, anticiperà al lavoratore una somma congrua per il sostenimento delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, salvo conguaglio con le spese effettivamente sostenute e documentate al rientro della trasferta; c) una indennità di trasferta pari al 30% della normale retribuzione giornaliera. L'indennità di cui al punto c) non sarà dovuta nel caso l’orario che l'assenza dalla sede per missione non superi le 24 ore. Quando la missione abbia una durata superiore alle 24 ore, tale indennità verrà corrisposta per tutta la durata della missione stessa. Qualora la missione abbia durata inferiore alle 24 ore, per le ore di viaggio effettivamente compiute dall'intermedio per recarsi sul luogo di lavoro inizia a decorrere dal momento (detratto il tempo che sarebbe stato necessario per accedere allo stabilimento), verrà riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione base (minimo tabellare più contingenza più eventuale terzo elemento). Analogo trattamento sarà riservato all'intermedio per il tempo impiegato nel viaggio di ritorno alla sua abitazione. Nel caso in cui il lavoratore è stato comandato a raggiunge il luogo di stazionamento del veicolo venga inviato in parola. 5. Al personale non viaggiante che, in esecuzione di un ordine ricevuto, si reca a prestare la propria attività lavorativa in una località diversa da quella in cui ha la propria residenza di servizio, è riconosciuto, in aggiunta ai rimborsi di cui ai commi 2. e 3. del presente articolo, il trattamento economico e normativo di trasferta previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 6. Al personale non viaggiante comandato in trasferta ai sensi del presente articolo è consentito optare, nel caso in cui questa preveda uno o più pernottamenti missione fuori sede, per incarichi che richiedono la sua permanenza con pernottamento fuori della normale residenza per periodi superiori ad un mese, l'indennità di cui alla lett. c) dopo il rimborso analitico delle spese primo mese verrà corrisposta nella misura del 20%. Nel caso che la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria e prevalente del lavoratore, l'eventuale indennità di alloggio missione potrà essere concordata direttamente con l'azienda. L'indennità di cui alla lett. c) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumulerà con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi al lavoratore la facoltà di vitto (c.d. rimborso misto) nel qual caso optare per il trattamento economico di cui all’artda esso ritenuto più favorevole. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro)Tenuto conto della varietà delle situazioni in atto, comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo, è ridotto, nel primo caso, alla complessiva misura della quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la diaria intera e per la pernottazione con dormitorio e nel secondo caso alla sola quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la pernottazione senza dormitorio. 7. Salvo casi eccezionali, l’azienda mette gratuitamente a disposizione del lavoratore in trasferta che opti per il rimborso delle spese, un idoneo alloggio e ciò è, a tutti gli effetti, equiparato al rimborso analitico delle spese di cui al comma 6. del presente articolo. 8. Le spese di vitto di cui al comma 6. del i trattamenti economici previsti dal presente articolo non sono rimborsate nel limite da considerarsi aggiuntivi a trattamenti già in essere a livello aziendale e/o individuale; pertanto, gli stessi verranno assorbiti fino a concorrenza da quanto già previsto a livello aziendale e/o individuale, fatte salve le condizioni di euro 30,00 miglior favore. Per intermedi trasfertisti si intendono coloro che normalmente o per ogni pasto (importo che costituisce franchigia e che è annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT), nel mentre per le trasferte che non prevedano il pernottamento lunghi periodi dell'anno sono adibiti a compiere la loro opera fuori sede, è riconosciuto al lavoratore esclusivamente il trattamento economico e normativo previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordodallo stabilimento. 9. La scelta per uno dei sistemi sopra esposti va fatta con riferimento all’intera trasferta così che non è consentito, nell’ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il lavoratore si trova continuamente fuori della propria residenza di servizio. 10. Il dipendente avrà, di norma, l’onere di indicare, prima di ogni singola trasferta, l’opzione che lo stesso ha prescelto tra quelle qui previste.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferte. 1Trattamento economico di trasferta I) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un'indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti. La Per tale motivo detta indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione. Le parti confermano che l'indennità così come disciplinata nel presente articolo continua ad essere esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto. Premesso che gli incrementi dell'indennità di trasferta sono ripartiti in ragione del 15 per cento per le quote relative ai pasti e per il 70 per cento per il pernottamento, la misura dell'indennità di trasferta e delle sue quote è pari a: Trasferta intera 37,50 40,00 Quota per il pasto meridiano o serale 10,90 11,30 Quota per il pernottamento 15,70 17,40 E' possibile sostituire l'indennità di trasferta, anche in modo parziale, con un rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione con l'aggiunta delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi il lavoratore a incontrare tali spese. Gli importi del suddetto rimborso spese dell'indennità di trasferta saranno riferiti ai trattamenti aziendali in atto. II) In applicazione di quanto sopra specificato, al lavoratore in trasferta verrà corrisposta una indennità per ciascun pasto, meridiano o serale e per il pernottamento secondo le regole che seguono: a) la corresponsione del sopra citato importo per il pasto meridiano è dovuta quando il lavoratore venga inviato in trasferta ad una distanza superiore ai 20 km dalla sede, stabilimento, laboratorio o cantiere per il quale è stato assunto o sia stato effettivamente trasferito. Inoltre, l'importo per il pasto meridiano è dovuto, indipendentemente dalla distanza chilometrica della trasferta, quando il lavoratore, durante la pausa non retribuita, non possa rientrare nella sede o stabilimento di origine e consumare il pasto usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda. Non si concretizza nel temporaneo allontanamentofarà luogo alla corresponsione dell'indennità di trasferta qualora il lavoratore che partecipi normalmente alla mensa aziendale della sede o stabilimento di origine rientri in sede in modo da fruire della mensa oppure possa consumare il pasto presso la mensa dello stabilimento in cui sia stato comandato a prestare il proprio lavoro senza sostenere maggiore spesa rispetto a quella che avrebbe incontrato nella prima mensa, o possa usufruire di normali servizi sostitutivi (quali buoni pasto, convenzioni con ristoranti) messi a disposizione dall'azienda. In caso di maggiore spesa si provvederà al rimborso della differenza fino a concorrenza dell'indennità prevista per il pasto meridiano; b) la corresponsione dell'indennità per il pasto serale è dovuta al lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21 oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di origine, alla fine del proprio orario normale di lavoro; c) la corresponsione dell'indennità di pernottamento è dovuta al lavoratore che, per motivi di servizio, del personale non viaggiante dalla residenza ragioni di servizio allo stesso assegnata. 2usando dei normali mezzi di trasporto oppure mezzi messi a disposizione dall'azienda, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22. Fermo restando che il lavoratore non ha alcun obbligo di presentare documentazione al fine di ottenere il rimborso forfettario, le parti confermano che gli importi di cui alle lettere precedenti non saranno erogati nel caso in cui risulti in modo inconfutabile, ad esempio dai documenti di viaggio, che il lavoratore non ha sopportato spese nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento ed ai pasti. Resta salva la facoltà della Direzione aziendale di disporre per esigenze tecniche, produttive ed organizzative, la permanenza del lavoratore nel luogo presso il quale è stato comandato riconoscendo le relative quote dell'indennità di trasferta. Il lavoratore comandato in trasferta ha conserverà il normale trattamento economico della sede, stabilimento o cantiere di origine. Nel caso di lavorazione a cottimo, qualora in trasferta il lavoratore operi ad economia avrà diritto ad aver rimborsate le spese alla sua paga base maggiorata della media di viaggio dallo stesso sostenute ed analiticamente documentate cottimo realizzata nel trimestre precedente all'invio in trasferta. La permanenza in trasferta del lavoratore potrà di norma continuare per l’acquisto dei titoli di viaggio tutta la durata del vettore che cantiere o dell'opera presso il quale o per la quale lo stesso è stato autorizzato ad utilizzare per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta e per il corrispondente viaggio di rientrocomandato dall'azienda. 3. Per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta, il lavoratore può essere preventivamente autorizzato ad utilizzare, in alternativa ai vettori richiamati al comma 2. del presente articolo, un veicolo aziendale o, in ulteriore alternativa - quest’ultima limitata a casi assolutamente eccezionali e sporadici -, un veicolo di cui ha la disponibilità; in quest’ultimo caso, lo stesso ha diritto a percepire le indennità calcolate con le modalità e nella misura descritta all’art. 75 (Indennità legate alla prestazione giornaliera), commi 7. (Rimborso chilometrico) e 8. (Indennità rischio mezzo autonomo), del presente accordo; 4. Fatti salvi i casi eventualmente diversamente normati, il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi nella località della trasferta e per il relativo rientro non costituisce orario di lavoro, a meno che lo stesso non sia dapprima comandato a raggiungere la propria residenza di servizio o altra diversa località come, ad esempio, nel caso in cui questi sia stato autorizzato ad utilizzare un veicolo aziendale stazionante presso un’altra sede/deposito aziendale; in quest’ultimo caso l’orario di lavoro inizia a decorrere dal momento in cui il lavoratore è stato comandato a raggiunge il luogo di stazionamento del veicolo in parola. 5. Al personale non viaggiante che, in esecuzione di un ordine ricevuto, si reca a prestare la propria attività lavorativa in una località diversa da quella in cui ha la propria residenza di servizio, è riconosciuto, in aggiunta ai rimborsi di cui ai commi 2. e 3. del presente articolo, il trattamento economico e normativo di trasferta previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 6. Al personale non viaggiante comandato in trasferta ai sensi del presente articolo è consentito optare, nel caso in cui questa preveda uno o più pernottamenti fuori sede, per il rimborso analitico delle spese di alloggio o di vitto (c.d. rimborso misto) nel qual caso il trattamento economico di cui all’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo, è ridotto, nel primo caso, alla complessiva misura della quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la diaria intera e per la pernottazione con dormitorio e nel secondo caso alla sola quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la pernottazione senza dormitorio. 7. Salvo casi eccezionali, l’azienda mette gratuitamente a disposizione del lavoratore in trasferta che opti per il rimborso delle spese, un idoneo alloggio e ciò è, a tutti gli effetti, equiparato al rimborso analitico delle spese di cui al comma 6. del presente articolo. 8. Le spese di vitto di cui al comma 6. del presente articolo sono rimborsate nel limite di euro 30,00 per ogni pasto (importo che costituisce franchigia e che è annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT), nel mentre per le trasferte che non prevedano il pernottamento fuori sede, è riconosciuto al lavoratore esclusivamente il trattamento economico e normativo previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 9. La scelta per uno dei sistemi sopra esposti va fatta con riferimento all’intera trasferta così che non è consentito, nell’ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il lavoratore si trova continuamente fuori della propria residenza di servizio. 10. Il dipendente avrà, di norma, l’onere di indicare, prima di ogni singola trasferta, l’opzione che lo stesso ha prescelto tra quelle qui previste.

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Trasferte. 1. La trasferta si concretizza nel temporaneo allontanamento, Al lavoratore in missione per motivi esigenze di servizio, l'azienda corrisponderà: a) il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto; b) il rimborso delle spese di vitto ed alloggio - nei limiti della normalità - quando la durata del personale servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese; c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione; d) una indennità per il rimborso delle spese non viaggiante dalla residenza documentabili, diverse da quelle di servizio allo stesso assegnata. 2cui alla lett. c), pari al 50% della retribuzione giornaliera se la missione dura oltre le 12 ore e sino alle 24. Se la missione dura più di 24 ore, l'indennità di cui sopra verrà calcolata moltiplicando il 50% della retribuzione giornaliera per il numero dei giorni di missione. Il trattamento di cui alla lett. d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazione e impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore comandato delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno remunerate con la maggiorazione di cui all'art. 16. Nei casi in trasferta ha diritto cui il lavoratore venga inviato in missione presso altra località o sede di lavoro per incarichi che richiedono la sua permanenza fuori dalla normale residenza per periodi superiori ad aver rimborsate le spese un mese, la indennità di viaggio dallo stesso sostenute ed analiticamente documentate per l’acquisto cui alla lett. d), dopo il primo mese, verrà corrisposta nella misura del 35% e, dopo il secondo mese, nella misura del 20%. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei titoli viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna. L'indennità di viaggio cui alla lett. d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del vettore che lo stesso è stato autorizzato ad utilizzare per recarsi dalla propria residenza rapporto di servizio alla località della trasferta lavoro, e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendo al lavoratore la facoltà di optare per il corrispondente viaggio di rientro. 3trattamento da esso ritenuto più favorevole. Per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta, il lavoratore può essere preventivamente autorizzato ad utilizzare, in alternativa ai vettori richiamati al comma 2. Ai fini del presente articolo, un veicolo aziendale o, in ulteriore alternativa - quest’ultima limitata a casi assolutamente eccezionali e sporadici -, un veicolo la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 quella mensile. Per il solo settore del vetro le disposizioni di cui ha alla lett. d) per gli operai sono le seguenti: - una indennità pari al 20% della retribuzione giornaliera (1/25 del minimo tabellare e contingenza mensile), se la disponibilità; in quest’ultimo caso, lo stesso ha diritto a percepire le indennità calcolate con le modalità e missione dura oltre 24 ore. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura descritta all’art. 75 (Indennità legate alla prestazione giornaliera), commi 7. (Rimborso chilometrico) del 15% dopo il primo mese e 8. (Indennità rischio mezzo autonomo), del presente accordo; 4. Fatti salvi i nei casi eventualmente diversamente normati, il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi nella località della trasferta e per il relativo rientro non costituisce orario di lavoro, a meno che lo stesso non sia dapprima comandato a raggiungere la propria residenza di servizio o altra diversa località come, ad esempio, nel caso in cui questi sia stato autorizzato ad utilizzare un veicolo aziendale stazionante presso un’altra sede/deposito aziendale; in quest’ultimo caso l’orario di lavoro inizia a decorrere dal momento in cui la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore è stato comandato a raggiunge il luogo di stazionamento del veicolo disimpegna normalmente (esempio: autista non adibito ad altre mansioni). All'impiegato in parola. 5. Al personale non viaggiante che, in esecuzione di un ordine ricevuto, si reca a prestare la propria attività lavorativa in una località diversa da quella in cui ha la propria residenza missione per esigenza di servizio, è riconosciutodovrà essere corrisposto, in aggiunta ai rimborsi di cui ai commi 2. e 3. del presente articolo, il trattamento economico e normativo di trasferta previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo.alla normale retribuzione: 6. Al personale non viaggiante comandato in trasferta ai sensi del presente articolo è consentito optare, nel caso in cui questa preveda uno o più pernottamenti fuori sede, per il rimborso analitico delle spese di alloggio o di vitto (c.d. rimborso mistoa) nel qual caso il trattamento economico di cui all’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo, è ridotto, nel primo caso, alla complessiva misura della quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la diaria intera e per la pernottazione con dormitorio e nel secondo caso alla sola quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la pernottazione senza dormitorio. 7. Salvo casi eccezionali, l’azienda mette gratuitamente a disposizione del lavoratore in trasferta che opti per il rimborso delle spesespese effettivamente sostenute per il viaggio, un idoneo alloggio e ciò è, a tutti gli effetti, equiparato al corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati; b) il rimborso analitico delle eventuali altre spese di cui al comma 6. del presente articolo.vive sostenute per il necessario espletamento della missione; 8. Le c) il rimborso per spese di vitto e alloggio nei limiti della normalità quando la durata del servizio comporti per il lavoratore tali spese; d) una indennità giornaliera pari al 40% della retribuzione giornaliera (quest'ultima calcolata dividendo per 25 il minimo tabellare e la contingenza mensili) se la missione dura oltre le 12 ore e fino a 6 giorni. L'indennità di cui a questa lett. d) viene ridotta: 1) al comma 6. 25% della retribuzione per i periodi di missione da 7 a 30 giorni; 2) al 20% della retribuzione nel caso di missione di durata e con decorrenza dall'inizio del presente articolo sono rimborsate nel limite di euro 30,00 per ogni pasto (importo che costituisce franchigia e che è annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT)secondo mese, nel mentre per le trasferte che non prevedano il pernottamento fuori sede, è riconosciuto al lavoratore esclusivamente il trattamento economico e normativo previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 9. La scelta per uno dei sistemi sopra esposti va fatta con riferimento all’intera trasferta così che non è consentito, nell’ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo o nei casi in cui la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore si trova continuamente fuori della propria residenza di serviziodisimpegna normalmente. 10. Il dipendente avrà, di norma, l’onere di indicare, prima di ogni singola trasferta, l’opzione che lo stesso ha prescelto tra quelle qui previste.

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Trasferte. 1Trattamento economico di trasferta I) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti compete un'indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti. La Per tale motivo detta indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione. Le parti confermano che l'indennità così come disciplinata nel presente articolo continua ad essere esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto. Premesso che gli incrementi dell'indennità di trasferta sono ripartiti in ragione del 15 per cento per le quote relative ai pasti e per il 70 per cento per il pernottamento, la misura dell'indennità di trasferta e delle sue quote è pari a: Trasferta intera 40,00 42,80 Quota per il pasto meridiano o serale 11,30 11,72 Quota per il pernottamento 17,40 19,36 E' possibile sostituire l'indennità di trasferta, anche in modo parziale, con un rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione con l'aggiunta delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi il lavoratore a incontrare tali spese. Gli importi del suddetto rimborso spese dell'indennità di trasferta saranno riferiti ai trattamenti aziendali in atto. II) In applicazione di quanto sopra specificato, al lavoratore in trasferta verrà corrisposta una indennità per ciascun pasto, meridiano o serale e per il pernottamento secondo le regole che seguono: a) la corresponsione del sopra citato importo per il pasto meridiano è dovuta quando il lavoratore venga inviato in trasferta ad una distanza superiore ai 20 Km dalla sede, stabilimento, laboratorio o cantiere per il quale è stato assunto o sia stato effettivamente trasferito. Inoltre, l'importo per il pasto meridiano è dovuto, indipendentemente dalla distanza chilometrica della trasferta, quando il lavoratore, durante la pausa non retribuita, non possa rientrare nella sede o stabilimento di origine e consumare il pasto usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda. Non si concretizza nel temporaneo allontanamentofarà luogo alla corresponsione dell'indennità di trasferta qualora il lavoratore che partecipi normalmente alla mensa aziendale della sede o stabilimento di origine rientri in sede in modo da fruire della mensa oppure possa consumare il pasto presso la mensa dello stabilimento in cui sia stato comandato a prestare il proprio lavoro senza sostenere maggiore spesa rispetto a quella che avrebbe incontrato nella prima mensa, o possa usufruire di normali servizi sostitutivi (quali buoni pasto, convenzioni con ristoranti) messi a disposizione dall'azienda. In caso di maggiore spesa si provvederà al rimborso della differenza fino a concorrenza dell'indennità prevista per il pasto meridiano; b) la corresponsione dell'indennità per il pasto serale è dovuta al lavoratore che, usando normali mezzi di trasporto, oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21 oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di origine, alla fine del proprio orario normale di lavoro; c) la corresponsione dell'indennità di pernottamento è dovuta al lavoratore che, per motivi ragioni di servizio, usando dei normali mezzi di trasporto oppure mezzi messi a disposizione dall'azienda non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22. Fermo restando che il lavoratore non ha alcun obbligo di presentare documentazione al fine di ottenere il rimborso forfettario, le parti confermano che gli importi di cui alle lettere precedenti non saranno erogati nel caso in cui risulti in modo inconfutabile, ad esempio dai documenti di viaggio, che il lavoratore non ha sopportato spese nell'interesse del personale non viaggiante dalla residenza datore di servizio allo stesso assegnata. 2lavoro relative al pernottamento ed ai pasti. Resta salva la facoltà della direzione aziendale di disporre per esigenze tecniche, produttive ed organizzative, la permanenza del lavoratore nel luogo presso il quale è stato comandato riconoscendo le relative quote dell'indennità di trasferta. Il lavoratore comandato in trasferta ha conserverà il normale trattamento economico della sede, stabilimento o cantiere di origine. Nel caso di lavorazione a cottimo, qualora in trasferta il lavoratore operi ad economia avrà diritto ad aver rimborsate le spese alla sua paga base maggiorata della media di viaggio dallo stesso sostenute ed analiticamente documentate cottimo realizzata nel trimestre precedente all'invio in trasferta. La permanenza in trasferta del lavoratore potrà di norma continuare per l’acquisto dei titoli di viaggio tutta la durata del vettore che cantiere o dell'opera presso il quale o per la quale lo stesso è stato autorizzato ad utilizzare per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta e per il corrispondente viaggio di rientrocomandato dall'azienda. 3. Per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta, il lavoratore può essere preventivamente autorizzato ad utilizzare, in alternativa ai vettori richiamati al comma 2. del presente articolo, un veicolo aziendale o, in ulteriore alternativa - quest’ultima limitata a casi assolutamente eccezionali e sporadici -, un veicolo di cui ha la disponibilità; in quest’ultimo caso, lo stesso ha diritto a percepire le indennità calcolate con le modalità e nella misura descritta all’art. 75 (Indennità legate alla prestazione giornaliera), commi 7. (Rimborso chilometrico) e 8. (Indennità rischio mezzo autonomo), del presente accordo; 4. Fatti salvi i casi eventualmente diversamente normati, il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi nella località della trasferta e per il relativo rientro non costituisce orario di lavoro, a meno che lo stesso non sia dapprima comandato a raggiungere la propria residenza di servizio o altra diversa località come, ad esempio, nel caso in cui questi sia stato autorizzato ad utilizzare un veicolo aziendale stazionante presso un’altra sede/deposito aziendale; in quest’ultimo caso l’orario di lavoro inizia a decorrere dal momento in cui il lavoratore è stato comandato a raggiunge il luogo di stazionamento del veicolo in parola. 5. Al personale non viaggiante che, in esecuzione di un ordine ricevuto, si reca a prestare la propria attività lavorativa in una località diversa da quella in cui ha la propria residenza di servizio, è riconosciuto, in aggiunta ai rimborsi di cui ai commi 2. e 3. del presente articolo, il trattamento economico e normativo di trasferta previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 6. Al personale non viaggiante comandato in trasferta ai sensi del presente articolo è consentito optare, nel caso in cui questa preveda uno o più pernottamenti fuori sede, per il rimborso analitico delle spese di alloggio o di vitto (c.d. rimborso misto) nel qual caso il trattamento economico di cui all’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo, è ridotto, nel primo caso, alla complessiva misura della quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la diaria intera e per la pernottazione con dormitorio e nel secondo caso alla sola quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la pernottazione senza dormitorio. 7. Salvo casi eccezionali, l’azienda mette gratuitamente a disposizione del lavoratore in trasferta che opti per il rimborso delle spese, un idoneo alloggio e ciò è, a tutti gli effetti, equiparato al rimborso analitico delle spese di cui al comma 6. del presente articolo. 8. Le spese di vitto di cui al comma 6. del presente articolo sono rimborsate nel limite di euro 30,00 per ogni pasto (importo che costituisce franchigia e che è annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT), nel mentre per le trasferte che non prevedano il pernottamento fuori sede, è riconosciuto al lavoratore esclusivamente il trattamento economico e normativo previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 9. La scelta per uno dei sistemi sopra esposti va fatta con riferimento all’intera trasferta così che non è consentito, nell’ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il lavoratore si trova continuamente fuori della propria residenza di servizio. 10. Il dipendente avrà, di norma, l’onere di indicare, prima di ogni singola trasferta, l’opzione che lo stesso ha prescelto tra quelle qui previste.

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Trasferte. 1. La trasferta si concretizza nel temporaneo allontanamentoAl lavoratore, per motivi di servizio, del personale non viaggiante dalla residenza di servizio allo stesso assegnata. 2. Il lavoratore occasionalmente e temporaneamente comandato in trasferta ha diritto ad aver rimborsate servizio fuori della propria sede, saranno rimborsate, entro i limiti della normalità, a pie' di lista, le spese di viaggio dallo stesso sostenute ed analiticamente documentate per l’acquisto dei titoli di viaggio del vettore che lo stesso è stato autorizzato ad utilizzare avrà incontrato per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta vitto e per il corrispondente viaggio di rientro. 3. Per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta, il lavoratore può essere preventivamente autorizzato ad utilizzare, in alternativa ai vettori richiamati al comma 2. del presente articolo, un veicolo aziendale o, in ulteriore alternativa - quest’ultima limitata a casi assolutamente eccezionali e sporadici -, un veicolo di cui ha la disponibilità; in quest’ultimo caso, lo stesso ha diritto a percepire le indennità calcolate con le modalità e nella misura descritta all’art. 75 (Indennità legate alla prestazione giornaliera), commi 7. (Rimborso chilometrico) e 8. (Indennità rischio mezzo autonomo), del presente accordo; 4. Fatti salvi i casi eventualmente diversamente normati, il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi nella località della trasferta e per il relativo rientro non costituisce orario di lavoro, a meno che lo stesso non sia dapprima comandato a raggiungere la propria residenza di servizio o altra diversa località come, ad esempio, nel caso in cui questi sia stato autorizzato ad utilizzare un veicolo aziendale stazionante presso un’altra sede/deposito aziendale; in quest’ultimo caso l’orario di lavoro inizia a decorrere dal momento in cui il lavoratore è stato comandato a raggiunge il luogo di stazionamento del veicolo in parola. 5. Al personale non viaggiante che, in esecuzione di un ordine ricevuto, si reca a prestare la propria attività lavorativa in una località diversa da quella in cui ha la propria residenza di servizio, è riconosciuto, in aggiunta ai rimborsi di cui ai commi 2. e 3. del presente articolo, il trattamento economico e normativo di trasferta previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 6. Al personale non viaggiante comandato in trasferta ai sensi del presente articolo è consentito optare, nel caso in cui questa preveda uno o più pernottamenti fuori sede, per il rimborso analitico delle spese di alloggio o di vitto (c.d. rimborso misto) nel qual caso il trattamento economico di cui all’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo, è ridotto, nel primo caso, alla complessiva misura della quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la diaria intera e per la pernottazione con dormitorio e nel secondo caso alla sola quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la pernottazione senza dormitorio. 7. Salvo casi eccezionali, l’azienda mette gratuitamente a disposizione del lavoratore in trasferta che opti per il rimborso delle spese, un idoneo alloggio e ciò è, a tutti gli effetti, equiparato al rimborso analitico delle spese di cui al comma 6. del presente articolo. 8alloggio. Le spese di vitto trasporto saranno rimborsate, a parte, al loro costo effettivo. Per l'uso di cui mezzi di trasporto valgono le norme dell'art. 55 (trasferimenti). Inoltre al comma 6. del presente articolo sono rimborsate nel limite di euro 30,00 lavoratore, per ogni pasto (importo che costituisce franchigia e che è annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT), nel mentre per le trasferte che non prevedano il pernottamento giorno di permanenza fuori sede, verrà corrisposta una indennità in ragione del 22 per cento della retribuzione giornaliera (8/175 dei seguenti elementi: minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità, nonché l'ex premio di produzione (1)) qualora la trasferta richieda il pernottamento, e del 10 per cento se la trasferta, pur non comportando pernottamento, richieda una permanenza fuori sede per una durata superiore all'orario normale di lavoro. E in facoltà dell'Azienda di prefissare forfettariamente in forma di diaria, comprensiva dell'indennità di cui sopra, il rimborso delle spese di vitto e alloggio in misura adeguata al costo della vita nella località di trasferta. Nel caso in cui la permanenza fuori sede per ragioni di servizio dovesse protrarsi o comunque riguardare lunghi periodi, è riconosciuto in facoltà delle parti di concordare, in sostituzione del trattamento di cui sopra, un trattamento forfettario per tutto il periodo di trasferta. Il trattamento di trasferta compete anche nei giorni festivi cadenti nel periodo di permanenza fuori sede. La comunicazione dell'invio in trasferta sarà fatta al lavoratore esclusivamente con un preavviso di 48 ore, salvo casi eccezionali e con esclusione delle trasferte che consentano il trattamento economico e normativo previsto dall’artrientro in sede nella stessa giornata. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordoAccertati motivi di salute che impediscano al lavoratore di recarsi in trasferta non possono dar luogo a provvedimenti disciplinari. 9. La scelta per uno dei sistemi sopra esposti va fatta con riferimento all’intera trasferta così che non è consentito, nell’ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il lavoratore si trova continuamente fuori della propria residenza di servizio. 10. Il dipendente avrà, di norma, l’onere di indicare, prima di ogni singola trasferta, l’opzione che lo stesso ha prescelto tra quelle qui previste.

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Trasferte. 1Trattamento economico di trasferta I) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un’indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell’interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti. La Per tale motivo detta indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione. Le parti confermano che l’indennità così come disciplinata nel presente articolo continua ad essere esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto. Premesso che gli incrementi dell’indennità di trasferta sono ripartiti in ragione del 15 per cento per le quote relative ai pasti e per il 70 per cento per il pernottamento, la misura dell’indennità di trasferta e delle sue quote è pari a: È possibile sostituire l’indennità di trasferta, anche in modo parziale, con un rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l’espletamento della missione con l’aggiunta delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi il lavoratore a incontrare tali spese. Gli importi del suddetto rimborso spese dell’indennità di trasferta saranno riferiti ai trattamenti aziendali in atto. II) In applicazione di quanto sopra specificato, al lavoratore in trasferta verrà corrisposta una indennità per ciascun pasto, meridiano o serale e per il pernottamento secondo le regole che seguono: a) la corresponsione del sopra citato importo per il pasto meridiano è dovuta quando il lavoratore venga inviato in trasferta ad una distanza superiore ai 20 Km dalla sede, stabilimento, laboratorio o cantiere per il quale è stato assunto o sia stato effettivamente trasferito. Inoltre, l’importo per il pasto meridiano è dovuto, indipendentemente dalla distanza chilometrica della trasferta, quando il lavoratore, durante la pausa non retribuita, non possa rientrare nella sede o stabilimento di origine e consumare il pasto usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall’azienda. Non si concretizza nel temporaneo allontanamentofarà luogo alla corresponsione dell’indennità di trasferta qualora il lavoratore che partecipi normalmente alla mensa aziendale della sede o stabilimento di origine rientri in sede in modo da fruire della mensa oppure possa consumare il pasto presso la mensa dello stabilimento in cui sia stato comandato a prestare il proprio lavoro senza sostenere maggiore spesa rispetto a quella che avrebbe incontrato nella prima mensa, o possa usufruire di normali servizi sostitutivi (quali buoni pasto, convenzioni con ristoranti) messi a disposizione dall’azienda. In caso di maggiore spesa si provvederà al rimborso della differenza fino a concorrenza dell'indennità prevista per il pasto meridiano; b) la corresponsione dell'indennità per il pasto serale è dovuta al lavoratore che, usando normali mezzi di trasporto, oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21 oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di origine, alla fine del proprio orario normale di lavoro; c) la corresponsione dell'indennità di pernottamento è dovuta al lavoratore che, per motivi ragioni di servizio, usando dei normali mezzi di trasporto oppure mezzi messi a disposizione dall'azienda non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22. Fermo restando che il lavoratore non ha alcun obbligo di presentare documentazione al fine di ottenere il rimborso forfettario, le parti confermano che gli importi di cui alle lettere precedenti non saranno erogati nel caso in cui risulti in modo inconfutabile, ad esempio dai documenti di viaggio, che il lavoratore non ha sopportato spese nell'interesse del personale non viaggiante dalla residenza datore di servizio allo stesso assegnata. 2lavoro relative al pernottamento ed ai pasti. Resta salva la facoltà della direzione aziendale di disporre per esigenze tecniche, produttive ed organizzative, la permanenza del lavoratore nel luogo presso il quale è stato comandato riconoscendo le relative quote dell'indennità di trasferta. Il lavoratore comandato in trasferta ha conserverà il normale trattamento economico della sede, stabilimento o cantiere di origine. Nel caso di lavorazione a cottimo, qualora in trasferta il lavoratore operi ad economia avrà diritto ad aver rimborsate le spese alla sua paga base maggiorata della media di viaggio dallo stesso sostenute ed analiticamente documentate cottimo realizzata nel trimestre precedente all'invio in trasferta. La permanenza in trasferta del lavoratore potrà di norma continuare per l’acquisto dei titoli di viaggio tutta la durata del vettore che cantiere o dell'opera presso il quale o per la quale lo stesso è stato autorizzato ad utilizzare per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta e per il corrispondente viaggio di rientrocomandato dall'azienda. 3. Per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta, il lavoratore può essere preventivamente autorizzato ad utilizzare, in alternativa ai vettori richiamati al comma 2. del presente articolo, un veicolo aziendale o, in ulteriore alternativa - quest’ultima limitata a casi assolutamente eccezionali e sporadici -, un veicolo di cui ha la disponibilità; in quest’ultimo caso, lo stesso ha diritto a percepire le indennità calcolate con le modalità e nella misura descritta all’art. 75 (Indennità legate alla prestazione giornaliera), commi 7. (Rimborso chilometrico) e 8. (Indennità rischio mezzo autonomo), del presente accordo; 4. Fatti salvi i casi eventualmente diversamente normati, il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi nella località della trasferta e per il relativo rientro non costituisce orario di lavoro, a meno che lo stesso non sia dapprima comandato a raggiungere la propria residenza di servizio o altra diversa località come, ad esempio, nel caso in cui questi sia stato autorizzato ad utilizzare un veicolo aziendale stazionante presso un’altra sede/deposito aziendale; in quest’ultimo caso l’orario di lavoro inizia a decorrere dal momento in cui il lavoratore è stato comandato a raggiunge il luogo di stazionamento del veicolo in parola. 5. Al personale non viaggiante che, in esecuzione di un ordine ricevuto, si reca a prestare la propria attività lavorativa in una località diversa da quella in cui ha la propria residenza di servizio, è riconosciuto, in aggiunta ai rimborsi di cui ai commi 2. e 3. del presente articolo, il trattamento economico e normativo di trasferta previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 6. Al personale non viaggiante comandato in trasferta ai sensi del presente articolo è consentito optare, nel caso in cui questa preveda uno o più pernottamenti fuori sede, per il rimborso analitico delle spese di alloggio o di vitto (c.d. rimborso misto) nel qual caso il trattamento economico di cui all’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo, è ridotto, nel primo caso, alla complessiva misura della quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la diaria intera e per la pernottazione con dormitorio e nel secondo caso alla sola quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la pernottazione senza dormitorio. 7. Salvo casi eccezionali, l’azienda mette gratuitamente a disposizione del lavoratore in trasferta che opti per il rimborso delle spese, un idoneo alloggio e ciò è, a tutti gli effetti, equiparato al rimborso analitico delle spese di cui al comma 6. del presente articolo. 8. Le spese di vitto di cui al comma 6. del presente articolo sono rimborsate nel limite di euro 30,00 per ogni pasto (importo che costituisce franchigia e che è annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT), nel mentre per le trasferte che non prevedano il pernottamento fuori sede, è riconosciuto al lavoratore esclusivamente il trattamento economico e normativo previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 9. La scelta per uno dei sistemi sopra esposti va fatta con riferimento all’intera trasferta così che non è consentito, nell’ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il lavoratore si trova continuamente fuori della propria residenza di servizio. 10. Il dipendente avrà, di norma, l’onere di indicare, prima di ogni singola trasferta, l’opzione che lo stesso ha prescelto tra quelle qui previste.

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Samples: CCNL Metalmeccanici Confapi

Trasferte. 1. La Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un'indennità di trasferta si concretizza nel temporaneo allontanamento, che per motivi sua natura ha lo scopo di servizio, risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del personale datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta indennità non viaggiante dalla residenza ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di servizio allo stesso assegnataassunzione. 2. Le parti confermano che l'indennità così come disciplinata nel presente articolo continua ad essere esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto. 3. Premesso che gli incrementi dell'indennità di trasferta sono ripartiti in ragione del 15 per cento per le quote relative ai pasti e per il 70 per cento per il pernottamento, la misura dell'indennità di trasferta e delle sue quote è pari a: Trasferta intera € 42,80 Quota per il pasto meridiano o serale € 11,72 Quota per il pernottamento € 19,36 4. E' possibile sostituire l'indennità di trasferta, anche in modo parziale, con un rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione con l'aggiunta delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi il lavoratore a incontrare tali spese. 5. Gli importi del suddetto rimborso spese dell'indennità di trasferta saranno riferiti ai trattamenti aziendali in atto. 6. In applicazione di quanto sopra specificato, al lavoratore in trasferta verrà corrisposta una indennità per ciascun pasto, meridiano o serale e per il pernottamento secondo le regole che seguono: la corresponsione del sopra citato importo per il pasto meridiano è dovuta quando il lavoratore venga inviato in trasferta ad una distanza superiore ai 20 km dalla sede, stabilimento, laboratorio o cantiere per il quale è stato assunto o sia stato effettivamente trasferito. 7. Inoltre, l'importo per il pasto meridiano è dovuto, indipendentemente dalla distanza chilometrica della trasferta, quando il lavoratore, durante la pausa non retribuita, non possa rientrare nella sede o stabilimento di origine e consumare il pasto usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda. 8. Non si farà luogo alla corresponsione dell'indennità di trasferta qualora il lavoratore che partecipi normalmente alla mensa aziendale della sede o stabilimento di origine rientri in sede in modo da fruire della mensa oppure possa consumare il pasto presso la mensa dello stabilimento in cui sia stato comandato a prestare il proprio lavoro senza sostenere maggiore spesa rispetto a quella che avrebbe incontrato nella prima mensa, o possa usufruire di normali servizi sostitutivi (quali buoni pasto, convenzioni con ristoranti) messi a disposizione dall'azienda. 9. In caso di maggiore spesa si provvederà al rimborso della differenza fino a concorrenza dell'indennità prevista per il pasto meridiano 10. La corresponsione dell'indennità per il pasto serale è dovuta al lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21 oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di origine, alla fine del proprio orario normale di lavoro. 11. La corresponsione dell'indennità di pernottamento è dovuta al lavoratore che, per ragioni di servizio usando dei normali mezzi di trasporto oppure mezzi messi a disposizione dall'azienda, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22. 12. Il lavoratore ha obbligo di presentare documentazione probatoria al fine di ottenere il rimborso forfettario. 13. Resta salva la facoltà della Direzione aziendale di disporre per esigenze tecniche, produttive ed organizzative, la permanenza del lavoratore nel luogo presso il quale è stato comandato riconoscendo le relative quote dell'indennità di trasferta. 14. Il lavoratore in trasferta ha conserverà il normale trattamento economico della sede, stabilimento o cantiere di origine. Nel caso di lavorazione a cottimo, qualora in trasferta il lavoratore operi ad economia avrà diritto ad aver rimborsate le spese alla sua paga base maggiorata della media di viaggio dallo stesso sostenute ed analiticamente documentate cottimo realizzata nel trimestre precedente all'invio in trasferta. 15. La permanenza in trasferta del lavoratore potrà di norma continuare per l’acquisto dei titoli di viaggio tutta la durata del vettore che cantiere o dell'opera presso il quale o per la quale lo stesso è stato autorizzato ad utilizzare per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta e per il corrispondente viaggio di rientrocomandato dall'azienda. 3. Per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta, il lavoratore può essere preventivamente autorizzato ad utilizzare, in alternativa ai vettori richiamati al comma 2. del presente articolo, un veicolo aziendale o, in ulteriore alternativa - quest’ultima limitata a casi assolutamente eccezionali e sporadici -, un veicolo di cui ha la disponibilità; in quest’ultimo caso, lo stesso ha diritto a percepire le indennità calcolate con le modalità e nella misura descritta all’art. 75 (Indennità legate alla prestazione giornaliera), commi 7. (Rimborso chilometrico) e 8. (Indennità rischio mezzo autonomo), del presente accordo; 4. Fatti salvi i casi eventualmente diversamente normati, il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi nella località della trasferta e per il relativo rientro non costituisce orario di lavoro, a meno che lo stesso non sia dapprima comandato a raggiungere la propria residenza di servizio o altra diversa località come, ad esempio, nel caso in cui questi sia stato autorizzato ad utilizzare un veicolo aziendale stazionante presso un’altra sede/deposito aziendale; in quest’ultimo caso l’orario di lavoro inizia a decorrere dal momento in cui il lavoratore è stato comandato a raggiunge il luogo di stazionamento del veicolo in parola. 5. Al personale non viaggiante che, in esecuzione di un ordine ricevuto, si reca a prestare la propria attività lavorativa in una località diversa da quella in cui ha la propria residenza di servizio, è riconosciuto, in aggiunta ai rimborsi di cui ai commi 2. e 3. del presente articolo, il trattamento economico e normativo di trasferta previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 6. Al personale non viaggiante comandato in trasferta ai sensi del presente articolo è consentito optare, nel caso in cui questa preveda uno o più pernottamenti fuori sede, per il rimborso analitico delle spese di alloggio o di vitto (c.d. rimborso misto) nel qual caso il trattamento economico di cui all’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo, è ridotto, nel primo caso, alla complessiva misura della quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la diaria intera e per la pernottazione con dormitorio e nel secondo caso alla sola quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la pernottazione senza dormitorio. 7. Salvo casi eccezionali, l’azienda mette gratuitamente a disposizione del lavoratore in trasferta che opti per il rimborso delle spese, un idoneo alloggio e ciò è, a tutti gli effetti, equiparato al rimborso analitico delle spese di cui al comma 6. del presente articolo. 8. Le spese di vitto di cui al comma 6. del presente articolo sono rimborsate nel limite di euro 30,00 per ogni pasto (importo che costituisce franchigia e che è annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT), nel mentre per le trasferte che non prevedano il pernottamento fuori sede, è riconosciuto al lavoratore esclusivamente il trattamento economico e normativo previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 9. La scelta per uno dei sistemi sopra esposti va fatta con riferimento all’intera trasferta così che non è consentito, nell’ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il lavoratore si trova continuamente fuori della propria residenza di servizio. 10. Il dipendente avrà, di norma, l’onere di indicare, prima di ogni singola trasferta, l’opzione che lo stesso ha prescelto tra quelle qui previste.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferte. 1(ex art. La trasferta si concretizza nel temporaneo allontanamento85, per motivi c.c.n.l. lampade) a) il rimborso delle spese effettive di servizioviaggio, del personale non viaggiante dalla residenza corrispondenti ai normali mezzi di servizio allo stesso assegnata.trasporto impiegati; 2. Il lavoratore comandato in trasferta ha diritto ad aver rimborsate le b) il rimborso di spese di viaggio dallo stesso sostenute vitto ed analiticamente documentate per l’acquisto dei titoli di viaggio del vettore che lo stesso è stato autorizzato alloggio nei limiti della normalità quando la durata della missione obblighi l'operaio ad utilizzare per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta e per il corrispondente viaggio di rientro. 3. Per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta, il lavoratore può essere preventivamente autorizzato ad utilizzare, in alternativa ai vettori richiamati al comma 2. del presente articolo, un veicolo aziendale o, in ulteriore alternativa - quest’ultima limitata a casi assolutamente eccezionali e sporadici -, un veicolo di cui ha la disponibilità; in quest’ultimo caso, lo stesso ha diritto a percepire le indennità calcolate con le modalità e nella misura descritta all’art. 75 (Indennità legate alla prestazione giornaliera), commi 7. (Rimborso chilometrico) e 8. (Indennità rischio mezzo autonomo), del presente accordoincontrare tali spese; 4c) il rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l'espletamento della missione sempreché siano autorizzate e comprovate; d) una indennità di trasferta pari al 30% della normale retribuzione giornaliera di fatto, comprensiva della contingenza. Fatti salvi i casi eventualmente diversamente normatiTale indennità non sarà dovuta nel caso che l'assenza dalla sede per missione non superi le 24 ore. Quando la missione abbia una durata superiore alle 24 ore, il tempo impiegato dal lavoratore tale indennità verrà corrisposta per recarsi nella località tutta la durata della trasferta e per il relativo rientro non costituisce orario di lavoro, a meno che lo stesso non sia dapprima comandato a raggiungere la propria residenza di servizio o altra diversa località come, ad esempio, nel missione stessa. Nel caso in cui questi sia stato autorizzato ad utilizzare un veicolo aziendale stazionante presso un’altra sede/deposito aziendale; l'operaio venga inviato in quest’ultimo caso l’orario di lavoro inizia a decorrere dal momento in cui il lavoratore è stato comandato a raggiunge il luogo di stazionamento del veicolo in parola. 5. Al personale non viaggiante che, in esecuzione di un ordine ricevuto, si reca a prestare la propria attività lavorativa in una località diversa da quella in cui ha la propria residenza di servizio, è riconosciuto, in aggiunta ai rimborsi di cui ai commi 2. e 3. del presente articolo, il trattamento economico e normativo di trasferta previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 6. Al personale non viaggiante comandato in trasferta ai sensi del presente articolo è consentito optare, nel caso in cui questa preveda uno o più pernottamenti missione fuori sede, per incarichi che richiedano la sua permanenza con pernottamento fuori della normale residenza per periodi superiori ad 1 mese, la indennità di cui alla lett. d) dopo il rimborso analitico primo mese verrà corrisposta nella misura del 21%. La indennità di cui alla lett. d) verrà corrisposta nella misura del 21% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle spese mansioni che l'operaio normalmente disimpegna (es.: autista non adibito alle altre mansioni). Per gli operai inviati in trasferta per addestramento, aggiornamento e formazione professionale, l'indennità verrà concordata di alloggio volta in volta con l'azienda. Qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all'operaio delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, o nel corso della missione si rendesse necessario l'effettuazione di vitto (c.dlavoro oltre il limite dell'orario normale giornaliero, che possa essere comprovato e giustificato, tale prestazione supplementare si considererà come straordinario. rimborso mistoLa indennità di cui alla lett. d) nel qual caso non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi all'operaio la facoltà di optare per il trattamento economico da esso ritenuto più favorevole. Al quadro ed all'impiegato in missione per esigenze di cui all’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro)servizio, comma 10. (Trasferta integrata)l'azienda corrisponderà, del presente accordo, è ridotto, nel primo caso, oltre alla complessiva misura della quota giornaliera della normale retribuzione normale prevista per la diaria intera e per la pernottazione con dormitorio e nel secondo caso alla sola quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la pernottazione senza dormitorio.mensile: 7. Salvo casi eccezionali, l’azienda mette gratuitamente a disposizione del lavoratore in trasferta che opti per a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati; b) il rimborso di spese di vitto ed alloggio, nei limiti della normalità, quando la durata della missione obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese; c) il rimborso delle eventuali spese sostenute per l'espletamento della missione, un idoneo alloggio sempreché siano autorizzate e ciò è, a tutti gli effetti, equiparato comprovate; d) una indennità di trasferta pari al rimborso analitico delle spese 40% della retribuzione giornaliera (stipendio di fatto e contingenza). L'indennità di cui al comma 6punto d) non sarà dovuta nel caso che l'assenza dalla sede per missione non superi le 24 ore. del presente articolo. 8Quando la missione abbia una durata superiore alle 24 ore tale indennità verrà corrisposta per tutta la durata della missione stessa. Le spese di vitto di cui al comma 6. del presente articolo sono rimborsate nel limite di euro 30,00 per ogni pasto (importo che costituisce franchigia e che è annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT), nel mentre per le trasferte che non prevedano il pernottamento fuori sede, è riconosciuto al lavoratore esclusivamente il trattamento economico e normativo previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 9. La scelta per uno dei sistemi sopra esposti va fatta con riferimento all’intera trasferta così che non è consentito, nell’ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo Nel caso in cui il lavoratore quadro o l'impiegato venga inviato in missione per incarichi che richiedono la sua permanenza con pernottamento fuori dalla normale residenza per periodi superiori ad 1 mese l'indennità di cui alla lett. d), dopo il primo mese, verrà corrisposta nella misura del 30%. Nel caso che la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria o prevalente, l'eventuale indennità di missione potrà essere concordata direttamente con l'azienda. Parimenti per il quadro o l'impiegato inviato in trasferta per addestramento, aggiornamento o formazione professionale l'indennità verrà concordata di volta in volta con l'azienda. L'indennità di cui alla lett. d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si trova continuamente fuori della propria residenza cumula con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi al quadro e all'impiegato la facoltà di serviziooptare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole. 10. Il dipendente avrà, di norma, l’onere di indicare, prima di ogni singola trasferta, l’opzione che lo stesso ha prescelto tra quelle qui previste.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferte. 1. La trasferta si concretizza nel temporaneo allontanamento, per motivi Ai lavoratori temporaneamente incaricati di servizio, del personale non viaggiante dalla residenza prestazioni di servizio allo stesso assegnata. 2. Il lavoratore comandato fuori dalla circoscrizione del Comune ove ha sede lo stabilimento presso il quale sono in trasferta ha diritto ad aver rimborsate le forza, sarà rimborsato l'importo delle spese di viaggio dallo stesso sostenute ed analiticamente documentate per l’acquisto dei titoli viaggio, di viaggio del vettore vitto e di alloggio nei limiti della normalità, liquidato in base a nota documentata, salvo accordi forfettari tra le parti interessate. Le indennità eventualmente concordate tra le parti interessate non hanno natura retributiva anche se corrisposte con continuità ai lavoratori che lo stesso è stato autorizzato ad utilizzare per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta e per il corrispondente viaggio di rientro. 3. Per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta, il lavoratore può essere preventivamente autorizzato ad utilizzare, in alternativa ai vettori richiamati al comma 2. del presente articolo, un veicolo aziendale o, in ulteriore alternativa - quest’ultima limitata a casi assolutamente eccezionali e sporadici -, un veicolo di cui ha la disponibilità; in quest’ultimo caso, lo stesso ha diritto a percepire le indennità calcolate con le modalità e nella misura descritta all’art. 75 (Indennità legate alla prestazione giornaliera), commi 7. (Rimborso chilometrico) e 8. (Indennità rischio mezzo autonomo), del presente accordo; 4. Fatti salvi i casi eventualmente diversamente normati, il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi nella località della trasferta e per il relativo rientro non costituisce orario di lavoro, a meno che lo stesso non sia dapprima comandato a raggiungere la propria residenza di servizio o altra diversa località come, ad esempio, nel caso in cui questi sia stato autorizzato ad utilizzare un veicolo aziendale stazionante presso un’altra sede/deposito aziendale; in quest’ultimo caso l’orario di lavoro inizia a decorrere dal momento in cui il lavoratore è stato comandato a raggiunge il luogo di stazionamento del veicolo in parola. 5. Al personale non viaggiante che, in esecuzione di un ordine ricevuto, si reca a prestare la propria prestano attività lavorativa in una località diversa luoghi variabili o diversi da quella quello della sede aziendale e/o di assunzione. Le parti confermano che le indennità così come disciplinate nel comma precedente continuano ad essere escluse dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o contratto. Le ore di viaggio coincidenti con il normale orario giornaliero di lavoro in cui ha la propria residenza atto nello stabilimento di servizioorigine saranno retribuite al 100% della retribuzione normale, è riconosciuto, in aggiunta ai rimborsi quelle non coincidenti con tale orario con il 65 per cento della stessa retribuzione. Ai fini di cui ai commi 2sopra non sono cumulabili le ore di viaggio compiute in giorni diversi. e 3Qualora l'azienda richieda esplicitamente prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno retribuite come straordinario. del presente articolo, il trattamento economico e normativo di trasferta previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 6. Al personale non viaggiante comandato in trasferta ai sensi del presente articolo è consentito optare, nel caso in cui questa preveda uno o più pernottamenti fuori sede, per il rimborso analitico delle spese di alloggio o di vitto (c.d. rimborso misto) nel qual caso il trattamento economico di cui all’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo, è ridotto, nel primo caso, alla complessiva misura della quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la diaria intera e per la pernottazione con dormitorio e nel secondo caso alla sola quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la pernottazione senza dormitorio. 7. Salvo casi eccezionali, l’azienda mette gratuitamente a disposizione del lavoratore in trasferta che opti per il rimborso delle spese, un idoneo alloggio e ciò è, a tutti gli effetti, equiparato al rimborso analitico L'importo approssimativo delle spese di cui al primo comma 6dovrà essere anticipato dal datore di lavoro salvo conguaglio alla fine della trasferta. Le parti in sede aziendale potranno definire, in alternativa a quanto stabilito dal presente articolo, l'istituzione di una indennità di trasferta a copertura dei costi e del maggiore disagio che il lavoratore sostiene. Il presente articolo non si applica al personale viaggiante e a quello addetto ai trasporti ed alle operazioni conseguenti, il cui trattamento sarà concordato in sede aziendale. Con riferimento a quanto previsto dal 3° comma del presente articolo. 8. Le spese di vitto di cui , così come modificato in data 12 luglio 1995 (aumento dal 50 al comma 6. del presente articolo sono rimborsate nel limite di euro 30,00 per ogni pasto (importo che costituisce franchigia e che è annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT65%), nel mentre per le trasferte sono fatti salvi i trattamenti aziendali complessivamente di miglior favore, in atto antecedentemente a tale data, che vengono mantenuti ma non prevedano il pernottamento fuori sede, è riconosciuto al lavoratore esclusivamente il trattamento economico e normativo previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordosi cumulano con quanto stabilito dal citato 3° comma. 9. La scelta per uno dei sistemi sopra esposti va fatta con riferimento all’intera trasferta così che non è consentito, nell’ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il lavoratore si trova continuamente fuori della propria residenza di servizio. 10. Il dipendente avrà, di norma, l’onere di indicare, prima di ogni singola trasferta, l’opzione che lo stesso ha prescelto tra quelle qui previste.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferte. A) Xxxxxxxxx che si esauriscono nell'arco della giornata 1. La ) il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute per recarsi sul luogo del lavoro; 2) il rimborso delle spese che si rendono necessarie di vitto nei limiti della normalità ed in base a nota documentata salvo accordo forfettario tra la ditta e il datore, oppure una indennità sostitutiva da stabilirsi dalle competenti organizzazioni territoriali, riferita al tempo in cui la trasferta si concretizza nel temporaneo allontanamentoeffettua; 3) una indennità pari al 100% della retribuzione normale (minimo tabellare più contingenza, più eventuale terzo elemento) per motivi di servizio, del personale non viaggiante dalla residenza di servizio allo stesso assegnata. 2. Il lavoratore comandato in trasferta ha diritto ad aver rimborsate le spese ore di viaggio dallo stesso sostenute ed analiticamente documentate per l’acquisto dei titoli di viaggio del vettore che lo stesso è stato autorizzato ad utilizzare per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta e per il corrispondente viaggio di rientro. 3. Per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta, il lavoratore può essere preventivamente autorizzato ad utilizzare, in alternativa ai vettori richiamati al comma 2. del presente articolo, un veicolo aziendale o, in ulteriore alternativa - quest’ultima limitata a casi assolutamente eccezionali e sporadici -, un veicolo di cui ha la disponibilità; in quest’ultimo caso, lo stesso ha diritto a percepire le indennità calcolate con le modalità e nella misura descritta all’art. 75 (Indennità legate alla prestazione giornaliera), commi 7. (Rimborso chilometrico) e 8. (Indennità rischio mezzo autonomo), del presente accordo; 4. Fatti salvi i casi eventualmente diversamente normati, il tempo impiegato effettivamente compiute dal lavoratore per recarsi nella località sul luogo del lavoro, detratto il tempo che sarebbe stato necessario per accedere allo stabilimento, analogo trattamento sarà riservato al lavoratore per il tempo impiegato nel viaggio di ritorno alla sua abitazione; 4) una indennità del 15% per le ore di lavoro effettivamente prestate. Sono esclusi dalla corresponsione della indennità cui al punto 4) i lavoratori che operano di fatto in imprese che per le loro caratteristiche produttive richiedono: - la predisposizione e/o; - il completamento di alcune fasi della lavorazione e/o; - la posa in opera del manufatto all'esterno dell'impresa. Il datore di lavoro stabilirà caso per caso, l'orario e l'itinerario che il lavoratore dovrà osservare nei viaggi e stabilirà il mezzo di trasporto di cui il lavoratore dovrà servirsi. Il lavoratore in trasferta dovrà rifiutarsi di lavorare in ore straordinarie, notturne e festive eventualmente richieste dal cliente, se non sia esplicitamente autorizzato dal proprio datore di lavoro. B) Trasferte che non si esauriscono nell'arco della giornata a) il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati; b) rimborso delle spese di vitto e alloggio, nei limiti della normalità, quando la durata della trasferta obblighi il lavoratore a sostenere tali spese; c) rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l'espletamento della trasferta, sempreché siano autorizzate e comprovate; d) una indennità di trasferta pari al 20% della retribuzione giornaliera. Nel caso in cui il lavoratore venga inviato in missione fuori sede, per incarichi che richiedono la sua permanenza con pernottamento fuori della normale residenza per periodi superiori ad un mese, l'indennità verrà ridotta al 15%. Quando particolari condizioni ambientali caratterizzate da eccessiva distanza dal normale luogo di lavoro a quello in cui si deve svolgere l'attività lavorativa che comporta obiettivamente il protrarsi della trasferta oltre il primo giorno, la maggiorazione dovuta per il relativo rientro non costituisce orario di lavorolavoro prestato nel secondo giorno è del 15%, a meno che lo stesso non sia dapprima comandato a raggiungere la propria residenza di servizio o altra diversa località come, ad esempio, salvo nel caso in cui questi sia stato autorizzato ad utilizzare un veicolo aziendale stazionante presso un’altra sede/deposito aziendale; la trasferta non si esaurisca nei due giorni. Quando la permanenza in quest’ultimo caso l’orario di lavoro inizia trasferta del lavoratore avrà durata superiore a decorrere dal momento in cui tre mesi, il lavoratore è stato comandato a raggiunge il luogo trascorsi i tre mesi, potrà richiedere un permesso retribuito di stazionamento del veicolo in parola. 5. Al personale non viaggiante che, in esecuzione di un ordine ricevuto, si reca a prestare la propria attività lavorativa in una località diversa da quella in cui ha la propria residenza di servizio, è riconosciuto, in aggiunta ai rimborsi di cui ai commi 2. e 3. del presente articolo, il trattamento economico e normativo di trasferta previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 6. Al personale non viaggiante comandato in trasferta ai sensi del presente articolo è consentito optare, nel caso in cui questa preveda uno o più pernottamenti fuori sede, per tre giorni con il rimborso analitico delle relative spese di alloggio o trasporto. Il periodo di vitto (c.dgodimento del permesso sarà stabilito in relazione con le esigenze di lavoro. rimborso misto) nel qual Nel caso il trattamento economico di cui all’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo, è ridotto, nel primo caso, alla complessiva misura della quota giornaliera della retribuzione normale prevista per gravi e riconosciute necessità familiari la diaria intera e per la pernottazione con dormitorio e nel secondo caso alla sola quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la pernottazione senza dormitorio. 7. Salvo casi eccezionali, l’azienda mette gratuitamente a disposizione ditta dovrà su richiesta del lavoratore in trasferta che opti trasferta, concedere al lavoratore stesso, un permesso con solo rimborso delle spese occorrenti per il rimborso delle spese, un idoneo alloggio e ciò è, a tutti gli effetti, equiparato al rimborso analitico delle spese di cui al comma 6. del presente articolotrasporto con mezzi ordinari. 8. Le spese di vitto di cui al comma 6. del presente articolo sono rimborsate nel limite di euro 30,00 per ogni pasto (importo che costituisce franchigia e che è annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT), nel mentre per le trasferte che non prevedano il pernottamento fuori sede, è riconosciuto al lavoratore esclusivamente il trattamento economico e normativo previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 9. La scelta per uno dei sistemi sopra esposti va fatta con riferimento all’intera trasferta così che non è consentito, nell’ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il lavoratore si trova continuamente fuori della propria residenza di servizio. 10. Il dipendente avrà, di norma, l’onere di indicare, prima di ogni singola trasferta, l’opzione che lo stesso ha prescelto tra quelle qui previste.

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Trasferte. 1. La trasferta si concretizza nel temporaneo allontanamento, per motivi di servizio, All’operaio comandato a prestare la sua opera fuori del personale non viaggiante dalla residenza di servizio allo stesso assegnata.luogo ove normalmente svolge la sua attività compete: 2. Il lavoratore comandato in trasferta ha diritto ad aver rimborsate le a) il rimborso delle spese di viaggio dallo stesso trasporto effettivamente sostenute ed analiticamente documentate per l’acquisto dei titoli di viaggio del vettore che lo stesso è stato autorizzato ad utilizzare per recarsi dalla propria residenza sul luogo di servizio alla località della trasferta e per il corrispondente viaggio di rientro. 3. Per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta, il lavoratore può essere preventivamente autorizzato ad utilizzare, in alternativa ai vettori richiamati al comma 2. del presente articolo, un veicolo aziendale o, in ulteriore alternativa - quest’ultima limitata a casi assolutamente eccezionali e sporadici -, un veicolo di cui ha la disponibilità; in quest’ultimo caso, lo stesso ha diritto a percepire le indennità calcolate con le modalità e nella misura descritta all’art. 75 (Indennità legate alla prestazione giornaliera), commi 7. (Rimborso chilometrico) e 8. (Indennità rischio mezzo autonomo), del presente accordolavoro; 4. Fatti salvi i casi eventualmente diversamente normatib) il rimborso delle spese che si rendano necessarie di vitto ed alloggio nei limiti della normalità ed in base a nota documentata, il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi nella località della trasferta salvo accordo forfettario tra la ditta e per il relativo rientro non costituisce orario di lavoro, a meno che lo stesso non sia dapprima comandato a raggiungere la propria residenza di servizio o altra diversa località come, ad esempiol’operaio; l’azienda, nel caso in cui questi sia stato autorizzato ad utilizzare un veicolo aziendale stazionante presso un’altra sede/deposito aziendalenon abbia già provveduto a farsi carico delle spese, anticiperà al lavoratore una somma congrua per il sostenimento delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, salvo conguaglio con le spese effettivamente sostenute e documentate al rientro della trasferta; c) rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l’espletamento della missione sempreché siano autorizzate e comprovate; in quest’ultimo d)una indennità di trasferta pari al 30% della normale retribuzione giornaliera. L’indennità di cui al punto d) non sarà dovuta nel caso l’orario che l’assenza dalla sede per missione non superi le 24 ore. Quando la missione abbia una durata superiore alle 24 ore, tale indennità verrà corrisposta per tutta la durata della missione stessa. Qualora la missione abbia durata inferiore alle 24 ore, per le ore di viaggio effettivamente compiute dall’operaio per recarsi sul luogo di lavoro inizia a decorrere dal momento in cui (detratto il lavoratore è tempo che sarebbe stato comandato a raggiunge necessario per accedere allo stabilimento) verrà riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione base (minimo tabellare più contingenza più eventuale terzo elemento). Analogo trattamento sarà riservato all’operaio per il luogo tempo impiegato nel viaggio di stazionamento del veicolo in parola. 5ritorno alla sua abitazione. Al personale non viaggiante che, in esecuzione di un ordine ricevuto, si reca a prestare la propria attività lavorativa in una località diversa da quella in cui ha la propria residenza di servizio, è riconosciuto, in aggiunta ai rimborsi di cui ai commi 2. e 3. del presente articolo, il trattamento economico e normativo di trasferta previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 6. Al personale non viaggiante comandato in trasferta ai sensi del presente articolo è consentito optare, nel Nel caso in cui questa preveda uno o più pernottamenti l’operaio venga inviato in missione fuori sede, per incarichi che richiedano la sua permanenza con pernottamento fuori della normale residenza per periodi superiori ad un mese, l’indennità di cui alla lettera d) dopo il primo mese verrà corrisposta nella misura del 20%. L’indennità di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumulerà con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi all’operaio la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole. L’indennità di cui sopra non compete agli operai comandati a prestare la loro opera fuori dallo stabilimento ma entro i confini territoriali del comune in cui ha sede lo stabilimento stesso o comunque entro il raggio di cinque chilometri dallo stabilimento medesimo. Sono dei pari esclusi dalla corresponsione dell’indennità predetta gli operai che normalmente o in lunghi periodi dell’anno sono adibiti a compiere la loro opera fuori dallo stabilimento. Il datore di lavoro stabilirà, caso per caso, l’orario e l’itinerario che l’operaio dovrà osservare nei viaggi e stabilirà il mezzo di trasporto di cui l’operaio dovrà servirsi. L’operaio in trasferta dovrà rifiutarsi di lavorare in ore straordinarie, notturne e festive eventualmente richieste dal cliente, se non sia esplicitamente autorizzato per iscritto dal proprio datore di lavoro. Quando la permanenza in trasferta dell’operaio avrà durata superiore a 3 mesi, l’operaio, trascorsi i tre mesi, potrà richiedere un permesso di tre giorni con il solo rimborso analitico delle relative spese di trasporto. Il periodo di godimento del permesso sarà stabilito in relazione con le esigenze del lavoro. Nel caso di gravi e riconosciute necessità familiari la ditta dovrà, su richiesta dell’operaio in trasferta, concedere all’operaio stesso un permesso col solo rimborso delle spese di alloggio o di vitto (c.d. rimborso misto) nel qual caso il trattamento economico di cui all’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo, è ridotto, nel primo caso, alla complessiva misura della quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la diaria intera e per la pernottazione con dormitorio e nel secondo caso alla sola quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la pernottazione senza dormitorio. 7. Salvo casi eccezionali, l’azienda mette gratuitamente a disposizione del lavoratore in trasferta che opti occorrenti per il rimborso trasporto con mezzi ordinari. Tenuto conto della varietà delle spesesituazioni in atto, un idoneo alloggio e ciò è, a tutti gli effetti, equiparato al rimborso analitico delle spese di cui al comma 6. del presente articolo. 8. Le spese di vitto di cui al comma 6. del i trattamenti economici previsti dal presente articolo non sono rimborsate nel limite da considerarsi aggiuntivi a trattamenti già in essere a livello aziendale e/o individuale; pertanto, gli stessi verranno assorbiti fino a concorrenza da quanto già previsto a livello aziendale e/o individuale, fatte salve le condizioni di euro 30,00 miglior favore. Per operai trasfertisti si intendono coloro che normalmente o per ogni pasto (importo che costituisce franchigia e che è annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT), nel mentre per le trasferte che non prevedano il pernottamento lunghi periodi dell’anno sono adibiti a compiere la loro opera fuori sede, è riconosciuto al lavoratore esclusivamente il trattamento economico e normativo previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordodallo stabilimento. 9. La scelta per uno dei sistemi sopra esposti va fatta con riferimento all’intera trasferta così che non è consentito, nell’ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il lavoratore si trova continuamente fuori della propria residenza di servizio. 10. Il dipendente avrà, di norma, l’onere di indicare, prima di ogni singola trasferta, l’opzione che lo stesso ha prescelto tra quelle qui previste.

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Trasferte. 1Ai lavoratori di cui ai gruppi 3 e 2 inviati dall'azienda in servizio fuori comune, oltre alla normale retribuzione mensilizzata di fatto dovrà essere corrisposto: a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati; b) il rimborso per eventuali altre spese sostenute per il necessario espletamento della missione; c) il rimborso per spese di xxxxx e alloggio da concordarsi preventivamente fra le parti; d) una indennità pari al 25% della retribuzione giornaliera (1/25 di paga e contingenza mensili), se la missione dura oltre 24 ore. La trasferta si concretizza L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 20% della retribuzione nel temporaneo allontanamentocaso di missione di lunga durata e con decorrenza dall'inizio del secondo mese, o nei casi in cui la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore disimpegna normalmente. Al lavoratore di cui al gruppo 1 in missione per motivi esigenze di servizio, del personale non viaggiante dalla residenza di servizio allo stesso assegnata. 2. Il lavoratore comandato in trasferta ha diritto ad aver rimborsate le spese di viaggio dallo stesso sostenute ed analiticamente documentate per l’acquisto dei titoli di viaggio del vettore che lo stesso è stato autorizzato ad utilizzare per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta e per il corrispondente viaggio di rientro. 3. Per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta, il lavoratore può dovrà essere preventivamente autorizzato ad utilizzare, in alternativa ai vettori richiamati al comma 2. del presente articolo, un veicolo aziendale o, in ulteriore alternativa - quest’ultima limitata a casi assolutamente eccezionali e sporadici -, un veicolo di cui ha la disponibilità; in quest’ultimo caso, lo stesso ha diritto a percepire le indennità calcolate con le modalità e nella misura descritta all’art. 75 (Indennità legate alla prestazione giornaliera), commi 7. (Rimborso chilometrico) e 8. (Indennità rischio mezzo autonomo), del presente accordo; 4. Fatti salvi i casi eventualmente diversamente normati, il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi nella località della trasferta e per il relativo rientro non costituisce orario di lavoro, a meno che lo stesso non sia dapprima comandato a raggiungere la propria residenza di servizio o altra diversa località come, ad esempio, nel caso in cui questi sia stato autorizzato ad utilizzare un veicolo aziendale stazionante presso un’altra sede/deposito aziendale; in quest’ultimo caso l’orario di lavoro inizia a decorrere dal momento in cui il lavoratore è stato comandato a raggiunge il luogo di stazionamento del veicolo in parola. 5. Al personale non viaggiante che, in esecuzione di un ordine ricevuto, si reca a prestare la propria attività lavorativa in una località diversa da quella in cui ha la propria residenza di servizio, è riconosciutocorrisposto, in aggiunta ai rimborsi di cui ai commi 2. e 3. del presente articolo, il trattamento economico e normativo di trasferta previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo.alla normale retribuzione: 6. Al personale non viaggiante comandato in trasferta ai sensi del presente articolo è consentito optare, nel caso in cui questa preveda uno o più pernottamenti fuori sede, per il rimborso analitico delle spese di alloggio o di vitto (c.d. rimborso mistoa) nel qual caso il trattamento economico di cui all’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo, è ridotto, nel primo caso, alla complessiva misura della quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la diaria intera e per la pernottazione con dormitorio e nel secondo caso alla sola quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la pernottazione senza dormitorio. 7. Salvo casi eccezionali, l’azienda mette gratuitamente a disposizione del lavoratore in trasferta che opti per il rimborso delle spesespese effettivamente sostenute per il viaggio, un idoneo alloggio e ciò è, a tutti gli effetti, equiparato al corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati; b) il rimborso analitico delle eventuali altre spese di cui al comma 6. del presente articolo.vive sostenute per il necessario espletamento della missione; 8. Le c) il rimborso per spese di vitto e alloggio nei limiti della normalità quando la durata del servizio comporti per il lavoratore tali spese; d) una indennità giornaliera pari al 40% della retribuzione giornaliera (quest'ultima calcolata dividendo per 25 lo stipendio e la contingenza mensili) se la missione dura oltre le 12 ore e fino a sei giorni. L'indennità di cui alla lett. d) viene ridotta: 1) al comma 625% della retribuzione per i periodi di missione da 7 fino a 30 giorni; 2) al 20% della retribuzione nel caso di missione di lunga durata e con decorrenza dall'inizio del secondo mese, o nei casi in cui la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore disimpegna normalmente. del presente articolo sono rimborsate nel limite Il trattamento di euro 30,00 cui alla lett. d) assorbe l'eventuale compenso per ogni pasto (importo che costituisce franchigia anticipazioni e che è annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT)improvvise protrazioni di orario richieste dalla missione. Tuttavia, nel mentre per le trasferte che non prevedano qualora il pernottamento fuori sede, è riconosciuto datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore esclusivamente il trattamento economico e normativo previsto dall’artdelle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni devono essere remunerate con le percentuali di cui all'art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo19. 9. La scelta per uno dei sistemi sopra esposti va fatta con riferimento all’intera trasferta così che non è consentito, nell’ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il lavoratore si trova continuamente fuori della propria residenza di servizio. 10. Il dipendente avrà, di norma, l’onere di indicare, prima di ogni singola trasferta, l’opzione che lo stesso ha prescelto tra quelle qui previste.

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Trasferte. 1Al lavoratore in servizio, comandato a lavorare fuori dal luogo ove normalmente svolge la sua opera nel limite massimo di un percorso di km. La trasferta si concretizza 7 su strada ordinaria, spetta il rimborso delle spese di trasporto per portarsi sul luogo di lavoro, anche nel temporaneo allontanamentocaso che usi mezzi propri, oltre la corresponsione della retribuzione anche per le ore impiegate nel percorso (retribuzione composta da: minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità, ex premio di produzione (1),la percentuale minima contrattuale di cottimo per i cottimisti e, per motivi i turnisti, la percentuale che sarebbe spettata per il turno assegnatogli). Qualora la detta distanza superi i km. 7, fermo restando il rimborso delle spese di servizioviaggio e il pagamento delle ore impiegate per il percorso fino ad un massimo di 8 ore giornaliere nei termini sopra indicati, del personale non viaggiante dalla residenza si corrisponderà a pie' di lista il rimborso delle eventuali spese di vitto e alloggio nei limiti normali, nonché una indennità di L. 1.000 in caso di pernottamento e di L. 300 in caso contrario. E in facoltà dell'Azienda di prefissare forfettariamente in forma di diaria, comprensiva dell'indennità di cui sopra, il rimborso delle spese di vitto e alloggio in misura adeguata al costo della vita nella località di trasferta. Nel caso in cui la permanenza fuori sede per ragioni di servizio allo stesso assegnata. 2dovesse protrarsi o comunque riguardare lunghi periodi, è in facoltà delle parti di concordare, in sostituzione del trattamento di cui sopra, un trattamento forfettario per tutto il periodo di trasferta. Al lavoratore inviato in trasferta l'Azienda corrisponderà un anticipo adeguato alla distanza e alla prevedibile durata della trasferta stessa. Il lavoratore comandato in trasferta ha diritto ad aver rimborsate le spese l'obbligo di viaggio dallo stesso sostenute ed analiticamente documentate per l’acquisto dei titoli di viaggio del vettore che lo stesso è stato autorizzato ad utilizzare per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta e per il corrispondente viaggio di rientro. 3. Per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta, il lavoratore può essere preventivamente autorizzato ad utilizzare, in alternativa ai vettori richiamati al comma 2. del presente articolo, un veicolo aziendale o, in ulteriore alternativa - quest’ultima limitata a casi assolutamente eccezionali e sporadici -, un veicolo di cui ha la disponibilità; in quest’ultimo caso, lo stesso ha diritto a percepire le indennità calcolate con le modalità e nella misura descritta all’art. 75 (Indennità legate alla prestazione giornaliera), commi 7. (Rimborso chilometrico) e 8. (Indennità rischio mezzo autonomo), del presente accordo; 4. Fatti salvi i casi eventualmente diversamente normati, il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi nella località della trasferta e per il relativo rientro non costituisce orario di lavoro, a meno che lo stesso non sia dapprima comandato a raggiungere la propria residenza di servizio o altra diversa località come, ad esempio, nel caso in cui questi sia stato autorizzato ad utilizzare un veicolo aziendale stazionante presso un’altra sede/deposito aziendale; in quest’ultimo caso l’orario trovarsi sul posto di lavoro inizia a decorrere all'ora stabilita per l'inizio del lavoro stesso. Il trattamento di trasferta compete anche nei giorni festivi cadenti nel periodo di permanenza fuori sede. Nel caso di sospensione dal momento in cui lavoro che si verifichi nello stabilimento ove il lavoratore è stato comandato in trasferta, l'Azienda gli corrisponderà la differenza tra il trattamento di integrazione a raggiunge carico della Cassa integrazione guadagni e la retribuzione come sopra indicata. La comunicazione dell'invio in trasferta sarà fatta al lavoratore con un preavviso di 48 ore, salvo casi eccezionali e con esclusione delle trasferte che consentano il rientro in sede nella stessa giornata. Accertati motivi di salute che impediscano al lavoratore di recarsi in trasferta non possono dar luogo di stazionamento del veicolo in parolaa provvedimenti disciplinari. 5. Al personale non viaggiante che, in esecuzione di un ordine ricevuto, si reca (1) Vedi nota a prestare la propria attività lavorativa in una località diversa da quella in cui ha la propria residenza di servizio, è riconosciuto, in aggiunta ai rimborsi di cui ai commi 2. e 3. del presente articolo, il trattamento economico e normativo di trasferta previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10pag. (Trasferta integrataart. 48 premio di risultato), del presente accordo. 6. Al personale non viaggiante comandato in trasferta ai sensi del presente articolo è consentito optare, nel caso in cui questa preveda uno o più pernottamenti fuori sede, per il rimborso analitico delle spese di alloggio o di vitto (c.d. rimborso misto) nel qual caso il trattamento economico di cui all’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo, è ridotto, nel primo caso, alla complessiva misura della quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la diaria intera e per la pernottazione con dormitorio e nel secondo caso alla sola quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la pernottazione senza dormitorio. 7. Salvo casi eccezionali, l’azienda mette gratuitamente a disposizione del lavoratore in trasferta che opti per il rimborso delle spese, un idoneo alloggio e ciò è, a tutti gli effetti, equiparato al rimborso analitico delle spese di cui al comma 6. del presente articolo. 8. Le spese di vitto di cui al comma 6. del presente articolo sono rimborsate nel limite di euro 30,00 per ogni pasto (importo che costituisce franchigia e che è annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT), nel mentre per le trasferte che non prevedano il pernottamento fuori sede, è riconosciuto al lavoratore esclusivamente il trattamento economico e normativo previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 9. La scelta per uno dei sistemi sopra esposti va fatta con riferimento all’intera trasferta così che non è consentito, nell’ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il lavoratore si trova continuamente fuori della propria residenza di servizio. 10. Il dipendente avrà, di norma, l’onere di indicare, prima di ogni singola trasferta, l’opzione che lo stesso ha prescelto tra quelle qui previste.

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Trasferte. Trattamento economico di trasferta I) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete una indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione. Le parti confermano che l'indennità così come disciplinata nel presente articolo continua ad essere esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto. Premesso che gli incrementi dell'indennità di trasferta sono ripartiti in ragione del 15% per le quote relative ai pasti e per il 70% per il pernottamento, la misura dell'indennità di trasferta e delle sue quote è pari a: Misura dell'indennità Dal 1. La trasferta si concretizza nel temporaneo allontanamento° gennaio 1997 Dal 1° gennaio 1998 Trasferta intera 57.410 58.550 Quota per il pasto meridiano o serale 18.880 19.050 Quota per il pernottamento 19.650 20.450 È possibile sostituire l'indennità di trasferta, per motivi anche in modo parziale, con un rimborso a piè di servizio, lista pari agli importi di cui sopra maggiorati del personale non viaggiante dalla residenza di servizio allo stesso assegnata15%. 2II) In applicazione di quanto sopra specificato, al lavoratore in trasferta verrà corrisposta un'indennità per ciascun pasto, meridiano o serale e per il pernottamento secondo le regole che seguono: a) la corresponsione del sopra citato importo per il pasto meridiano è dovuta quando il lavoratore venga inviato in trasferta a una distanza superiore ai 20 km. dalla sede, stabilimento, laboratorio o cantiere per il quale è stato assunto o sia stato effettivamente trasferito. Inoltre, l'importo per il pasto meridiano è dovuto, indipendentemente dalla distanza chilometrica della trasferta, quando il lavoratore, durante la pausa non retribuita, non possa rientrare nella sede o stabilimento di origine e consumare il pasto usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda. Non si farà luogo alla corresponsione dell'indennità di trasferta qualora il lavoratore che partecipi normalmente alla mensa aziendale della sede o stabilimento di origine rientri in sede in modo da fruire della mensa oppure possa consumare il pasto presso la mensa dello stabilimento in cui sia stato comandato a prestare il proprio lavoro senza sostenere maggiore spesa rispetto a quella che avrebbe incontrato nella prima mensa, o possa usufruire di normali servizi sostitutivi (quali buoni pasto, convenzioni con ristoranti) messi a disposizione dall'azienda. In caso di maggiore spesa si provvederà al rimborso della differenza fino a concorrenza dell'indennità prevista per il pasto meridiano; b) la corresponsione dell'indennità per il pasto serale è dovuta al lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21 oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di origine, alla fine del proprio orario normale di lavoro; c) la corresponsione dell'indennità di pernottamento è dovuta al lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22; d) l'indennità giornaliera di cui al punto I) è dovuta quando si verificano congiuntamente le condizioni previste ai punti a), b), c). Fermo restando che il lavoratore non ha alcun obbligo di presentare documentazione al fine di ottenere il rimborso forfettario, le parti confermano che gli importi di cui alle lettere precedenti non saranno erogati nel caso in cui risulti in modo inconfutabile, ad esempio dai documenti di viaggio, che il lavoratore non ha sopportato spese nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti. Resta salva la facoltà della Direzione aziendale di disporre per esigenze tecniche, produttive e organizzative, la permanenza del lavoratore nel luogo presso il quale è stato comandato riconoscendo le relative quote dell'indennità di trasferta. Il lavoratore comandato in trasferta ha conserverà il normale trattamento economico della sede, stabilimento o cantiere di origine, derivante da lavorazioni ad incentivo. Nel caso di lavorazione a cottimo, qualora in trasferta il lavoratore operi ad economia avrà diritto ad aver rimborsate le spese alla sua paga base maggiorata della media di viaggio dallo stesso sostenute ed analiticamente documentate cottimo realizzata nel trimestre precedente all'invio in trasferta. La permanenza in trasferta del lavoratore potrà di norma continuare per l’acquisto dei titoli di viaggio tutta la durata del vettore che cantiere o dell'opera presso il quale o per la quale lo stesso è stato autorizzato ad utilizzare per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta e per il corrispondente viaggio di rientrocomandato dall'azienda. 3. Per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta, il lavoratore può essere preventivamente autorizzato ad utilizzare, in alternativa ai vettori richiamati al comma 2. del presente articolo, un veicolo aziendale o, in ulteriore alternativa - quest’ultima limitata a casi assolutamente eccezionali e sporadici -, un veicolo di cui ha la disponibilità; in quest’ultimo caso, lo stesso ha diritto a percepire le indennità calcolate con le modalità e nella misura descritta all’art. 75 (Indennità legate alla prestazione giornaliera), commi 7. (Rimborso chilometrico) e 8. (Indennità rischio mezzo autonomo), del presente accordo; 4. Fatti salvi i casi eventualmente diversamente normati, il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi nella località della trasferta e per il relativo rientro non costituisce orario di lavoro, a meno che lo stesso non sia dapprima comandato a raggiungere la propria residenza di servizio o altra diversa località come, ad esempio, nel caso in cui questi sia stato autorizzato ad utilizzare un veicolo aziendale stazionante presso un’altra sede/deposito aziendale; in quest’ultimo caso l’orario di lavoro inizia a decorrere dal momento in cui il lavoratore è stato comandato a raggiunge il luogo di stazionamento del veicolo in parola. 5. Al personale non viaggiante che, in esecuzione di un ordine ricevuto, si reca a prestare la propria attività lavorativa in una località diversa da quella in cui ha la propria residenza di servizio, è riconosciuto, in aggiunta ai rimborsi di cui ai commi 2. e 3. del presente articolo, il trattamento economico e normativo di trasferta previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 6. Al personale non viaggiante comandato in trasferta ai sensi del presente articolo è consentito optare, nel caso in cui questa preveda uno o più pernottamenti fuori sede, per il rimborso analitico delle spese di alloggio o di vitto (c.d. rimborso misto) nel qual caso il trattamento economico di cui all’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo, è ridotto, nel primo caso, alla complessiva misura della quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la diaria intera e per la pernottazione con dormitorio e nel secondo caso alla sola quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la pernottazione senza dormitorio. 7. Salvo casi eccezionali, l’azienda mette gratuitamente a disposizione del lavoratore in trasferta che opti per il rimborso delle spese, un idoneo alloggio e ciò è, a tutti gli effetti, equiparato al rimborso analitico delle spese di cui al comma 6. del presente articolo. 8. Le spese di vitto di cui al comma 6. del presente articolo sono rimborsate nel limite di euro 30,00 per ogni pasto (importo che costituisce franchigia e che è annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT), nel mentre per le trasferte che non prevedano il pernottamento fuori sede, è riconosciuto al lavoratore esclusivamente il trattamento economico e normativo previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 9. La scelta per uno dei sistemi sopra esposti va fatta con riferimento all’intera trasferta così che non è consentito, nell’ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il lavoratore si trova continuamente fuori della propria residenza di servizio. 10. Il dipendente avrà, di norma, l’onere di indicare, prima di ogni singola trasferta, l’opzione che lo stesso ha prescelto tra quelle qui previste.

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Samples: CCNL 2° Biennio

Trasferte. 1. La trasferta si concretizza nel temporaneo allontanamento, per motivi di servizio, del personale non viaggiante dalla residenza di servizio allo stesso assegnata. 2. Il Quando tra il lavoratore comandato in trasferta ha diritto ad aver rimborsate le spese di viaggio dallo stesso sostenute ed analiticamente documentate per l’acquisto dei titoli di viaggio del vettore che lo stesso è stato autorizzato ad utilizzare per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta e per il corrispondente viaggio di rientro. 3. Per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta, il lavoratore può essere preventivamente autorizzato ad utilizzare, in alternativa ai vettori richiamati al comma 2. del presente articolo, un veicolo aziendale o, in ulteriore alternativa - quest’ultima limitata a casi assolutamente eccezionali e sporadici -, un veicolo di cui ha la disponibilità; in quest’ultimo caso, lo stesso ha diritto a percepire le indennità calcolate con le modalità e nella misura descritta all’art. 75 (Indennità legate alla prestazione giornaliera), commi 7. (Rimborso chilometrico) e 8. (Indennità rischio mezzo autonomo), del presente accordo; 4. Fatti salvi i casi eventualmente diversamente normati, il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi nella località della trasferta e per il relativo rientro non costituisce orario di lavoro, a meno che lo stesso titolare dell'impresa non sia dapprima comandato a raggiungere la propria residenza preventivamente concordato di servizio o altra diversa località come, ad esempio, nel caso in cui questi sia stato autorizzato ad utilizzare un veicolo aziendale stazionante presso un’altra sede/deposito aziendale; in quest’ultimo caso l’orario di lavoro inizia a decorrere dal momento in cui il lavoratore è stato comandato a raggiunge il luogo di stazionamento del veicolo in parola. 5. Al personale non viaggiante che, in esecuzione di un ordine ricevuto, si reca a prestare la propria attività lavorativa in una località diversa da quella in cui ha la propria residenza di servizio, è riconosciuto, in aggiunta ai rimborsi di cui ai commi 2. e 3. sostituire alle indennità indicate nei successivi paragrafi del presente articolo, il trattamento economico e normativo rimborso a piè di lista delle spese occasionate dalla trasferta stessa, agli operai competerà il seguente trattamento: 1) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un'indennità di trasferta previsto dall’artche per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro, relative al pernottamento ed ai pasti. 75 (Indennità legate all’organizzazione Per tale motivo, detta indennità non ha carattere retributivo. La misura dell'indennità di trasferta è la seguente: - a partire dall'1/3/98: L. 56.000; - a partire dall'1/1/99: L. 58.000; - a partire dall'1/1/2000: L. 60.000. Gli importi di cui sopra comprendono due pasti ed il pernottamento. 2) In applicazione di quanto sopra specificato, al lavoratore in trasferta verrà corrisposta una indennità per ciascun pasto meridiano o serale e per il pernottamento, in misura pari ad un terzo dell'importo giornaliero dell'indennità di trasferta, secondo le regole che seguono: a) la corresponsione del sopra citato importo per il pasto meridiano è dovuta quando, considerato l'intervallo che l'azienda concede al lavoratore tra la cessazione e la ripresa del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata)risulta che il medesimo - ove rientrasse, del presente accordo. 6. Al personale non viaggiante comandato in trasferta ai sensi del presente articolo è consentito optareusando dei normali mezzi di trasporto, nel caso in cui questa preveda uno nella sede, stabilimento, laboratorio o più pernottamenti fuori sedecantiere, per il quale sia stato assunto o nel quale sia stato effettivamente trasferito - avrebbe, per consumare il pasto un periodo di tempo inferiore a 40 minuti od al minor tempo concesso agli altri lavoratori della sede o stabilimento di origine per la consumazione del pasto. Non si farà luogo alla corresponsione dell'indennità di trasferta qualora il lavoratore che partecipi normalmente alla mensa aziendale della sede o stabilimento di origine possa consumare il pasto presso la mensa dello stabilimento in cui sia stato comandato a prestare il proprio lavoro, senza sostenere maggiore spesa rispetto a quella che avrebbe incontrata nella prima mensa. In caso di maggior spesa si provvederà al rimborso analitico delle spese della differenza fino a concorrenza dell'indennità prevista per il pasto meridiano; b) la corresponsione dell'indennità per il pasto serale è dovuta al lavoratore che usando dei mezzi normali di alloggio trasporto, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21, oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di vitto (c.d. rimborso mistoorigine, alla fine del proprio orario normale di lavoro; c) nel qual caso la corresponsione dell'indennità per il trattamento economico pernottamento è dovuta al lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22; d) l'indennità giornaliera di cui all’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoroal punto 1) è dovuta quando si verificano congiuntamente le condizioni previste ai punti a), comma 10b) e c). (Trasferta integrata), del presente accordo, è ridotto, nel primo caso, alla complessiva misura della quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la diaria intera e per la pernottazione con dormitorio e nel secondo caso alla sola quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la pernottazione senza dormitorio. 7. Salvo casi eccezionali, l’azienda mette gratuitamente a disposizione del Il lavoratore in trasferta che opti per conserverà il rimborso delle spese, un idoneo alloggio e ciò è, a tutti gli effetti, equiparato al rimborso analitico delle spese di cui al comma 6. del presente articolo. 8. Le spese di vitto di cui al comma 6. del presente articolo sono rimborsate nel limite di euro 30,00 per ogni pasto (importo che costituisce franchigia e che è annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT), nel mentre per le trasferte che non prevedano il pernottamento fuori normale trattamento economico della sede, è riconosciuto al stabilimento o cantiere di origine, derivante da lavorazioni ad incentivo. Nel caso di lavorazione a cottimo, qualora in trasferta il lavoratore esclusivamente il trattamento economico e normativo previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 9operi ad economia avrà diritto alla sua paga maggiorata della media di cottimo realizzata nel trimestre precedente all'invio in trasferta. La scelta permanenza in trasferta del lavoratore potrà di norma continuare per uno dei sistemi sopra esposti va fatta con riferimento all’intera trasferta così che non è consentito, nell’ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi tutta la durata del cantiere o dell'opera presso il quale o per le singole giornate comprese nel periodo in cui il lavoratore si trova continuamente fuori della propria residenza di servizio. 10. Il dipendente avrà, di norma, l’onere di indicare, prima di ogni singola trasferta, l’opzione che la quale lo stesso ha prescelto tra quelle qui previsteè stato comandato dall'azienda.

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Samples: CCNL

Trasferte. (Vedi accordo di rinnovo in nota) I) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un'indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione. Le parti confermano che l'indennità così come disciplinata nel presente articolo continua ad essere esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto. Premesso che gli incrementi dell'indennità di trasferta sono ripartiti in ragione del 15 per cento per le quote relative ai pasti e per il 70 per cento per il pernottamento, la misura dell'indennità di trasferta e delle sue quote è pari a: Misura dell'indennità in euro Dal 1° gennaio 2008 Dal 1° gennaio 2009 Trasferta intera 37,50 40,00 Quota per il pasto meridiano o serale 10,90 11,30 Quota per il pernottamento 15,70 17,40 E' possibile sostituire l'indennità di trasferta, anche in modo parziale, con un rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione con l'aggiunta delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi il lavoratore a incontrare tali spese. La Gli importi del suddetto rimborso spese dell'indennità di trasferta saranno riferiti ai trattamenti aziendali in atto. II) In applicazione di quanto sopra specificato, al lavoratore in trasferta verrà corrisposta una indennità per ciascun pasto, meridiano o serale e per il pernottamento secondo le regole che seguono: a) la corresponsione del sopra citato importo per il pasto meridiano è dovuta quando il lavoratore venga inviato in trasferta ad una distanza superiore ai 20 km dalla sede, stabilimento, laboratorio o cantiere per il quale è stato assunto o sia stato effettivamente trasferito. Inoltre, l'importo per il pasto meridiano è dovuto, indipendentemente dalla distanza chilometrica della trasferta, quando il lavoratore, durante la pausa non retribuita, non possa rientrare nella sede o stabilimento di origine e consumare il pasto usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda. Non si concretizza nel temporaneo allontanamentofarà luogo alla corresponsione dell'indennità di trasferta qualora il lavoratore che partecipi normalmente alla mensa aziendale della sede o stabilimento di origine rientri in sede in modo da fruire della mensa oppure possa consumare il pasto presso la mensa dello stabilimento in cui sia stato comandato a prestare il proprio lavoro senza sostenere maggiore spesa rispetto a quella che avrebbe incontrato nella prima mensa, o possa usufruire di normali servizi sostitutivi (quali buoni pasto, convenzioni con ristoranti) messi a disposizione dall'azienda. In caso di maggiore spesa si provvederà al rimborso della differenza fino a concorrenza dell'indennità prevista per il pasto meridiano; b) la corresponsione dell'indennità per il pasto serale è dovuta al lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21 oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di origine, alla fine del proprio orario normale di lavoro; c) la corresponsione dell'indennità di pernottamento è dovuta al lavoratore che, per motivi di servizio, del personale non viaggiante dalla residenza ragioni di servizio allo stesso assegnata. 2usando dei normali mezzi di trasporto oppure mezzi messi a disposizione dall'azienda, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22. Fermo restando che il lavoratore non ha alcun obbligo di presentare documentazione al fine di ottenere il rimborso forfettario, le parti confermano che gli importi di cui alle lettere precedenti non saranno erogati nel caso in cui risulti in modo inconfutabile, ad esempio dai documenti di viaggio, che il lavoratore non ha sopportato spese nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento ed ai pasti. Resta salva la facoltà della Direzione aziendale di disporre per esigenze tecniche, produttive ed organizzative, la permanenza del lavoratore nel luogo presso il quale è stato comandato riconoscendo le relative quote dell'indennità di trasferta. Il lavoratore comandato in trasferta ha conserverà il normale trattamento economico della sede, stabilimento o cantiere di origine. Nel caso di lavorazione a cottimo, qualora in trasferta il lavoratore operi ad economia avrà diritto ad aver rimborsate le spese alla sua paga base maggiorata della media di viaggio dallo stesso sostenute ed analiticamente documentate cottimo realizzata nel trimestre precedente all'invio in trasferta. La permanenza in trasferta del lavoratore potrà di norma continuare per l’acquisto dei titoli di viaggio tutta la durata del vettore che cantiere o dell'opera presso il quale o per la quale lo stesso è stato autorizzato ad utilizzare per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta e per il corrispondente viaggio di rientrocomandato dall'azienda. 3. Per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta, il lavoratore può essere preventivamente autorizzato ad utilizzare, in alternativa ai vettori richiamati al comma 2. del presente articolo, un veicolo aziendale o, in ulteriore alternativa - quest’ultima limitata a casi assolutamente eccezionali e sporadici -, un veicolo di cui ha la disponibilità; in quest’ultimo caso, lo stesso ha diritto a percepire le indennità calcolate con le modalità e nella misura descritta all’art. 75 (Indennità legate alla prestazione giornaliera), commi 7. (Rimborso chilometrico) e 8. (Indennità rischio mezzo autonomo), del presente accordo; 4. Fatti salvi i casi eventualmente diversamente normati, il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi nella località della trasferta e per il relativo rientro non costituisce orario di lavoro, a meno che lo stesso non sia dapprima comandato a raggiungere la propria residenza di servizio o altra diversa località come, ad esempio, nel caso in cui questi sia stato autorizzato ad utilizzare un veicolo aziendale stazionante presso un’altra sede/deposito aziendale; in quest’ultimo caso l’orario di lavoro inizia a decorrere dal momento in cui il lavoratore è stato comandato a raggiunge il luogo di stazionamento del veicolo in parola. 5. Al personale non viaggiante che, in esecuzione di un ordine ricevuto, si reca a prestare la propria attività lavorativa in una località diversa da quella in cui ha la propria residenza di servizio, è riconosciuto, in aggiunta ai rimborsi di cui ai commi 2. e 3. del presente articolo, il trattamento economico e normativo di trasferta previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 6. Al personale non viaggiante comandato in trasferta ai sensi del presente articolo è consentito optare, nel caso in cui questa preveda uno o più pernottamenti fuori sede, per il rimborso analitico delle spese di alloggio o di vitto (c.d. rimborso misto) nel qual caso il trattamento economico di cui all’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo, è ridotto, nel primo caso, alla complessiva misura della quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la diaria intera e per la pernottazione con dormitorio e nel secondo caso alla sola quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la pernottazione senza dormitorio. 7. Salvo casi eccezionali, l’azienda mette gratuitamente a disposizione del lavoratore in trasferta che opti per il rimborso delle spese, un idoneo alloggio e ciò è, a tutti gli effetti, equiparato al rimborso analitico delle spese di cui al comma 6. del presente articolo. 8. Le spese di vitto di cui al comma 6. del presente articolo sono rimborsate nel limite di euro 30,00 per ogni pasto (importo che costituisce franchigia e che è annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT), nel mentre per le trasferte che non prevedano il pernottamento fuori sede, è riconosciuto al lavoratore esclusivamente il trattamento economico e normativo previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 9. La scelta per uno dei sistemi sopra esposti va fatta con riferimento all’intera trasferta così che non è consentito, nell’ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il lavoratore si trova continuamente fuori della propria residenza di servizio. 10. Il dipendente avrà, di norma, l’onere di indicare, prima di ogni singola trasferta, l’opzione che lo stesso ha prescelto tra quelle qui previste.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferte. 1. La Al lavoratore in missione/trasferta si concretizza nel temporaneo allontanamento, per motivi di servizio, del personale non viaggiante dalla residenza esigenze di servizio allo stesso assegnata. 2spetterà il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti a mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione. Il lavoratore comandato in trasferta ha diritto ad aver rimborsate le Spetterà inoltre il rimborso delle spese di viaggio dallo stesso sostenute ed analiticamente documentate per l’acquisto dei titoli vitto e di viaggio alloggio, a piè di lista, nei limiti della normalità, quando la durata del vettore che lo stesso è stato autorizzato servizio obblighi il lavoratore ad utilizzare per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta e per il corrispondente viaggio di rientro. 3incontrare tali spese. Per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della Al lavoratore in trasferta, il lavoratore può essere preventivamente autorizzato intendendosi per tale la missione di durata superiore alle 12 ore ed effettuate ad utilizzare, in alternativa ai vettori richiamati al comma 2. del presente articolo, un veicolo aziendale o, in ulteriore alternativa - quest’ultima limitata a casi assolutamente eccezionali e sporadici -, un veicolo una distanza di cui ha la disponibilità; in quest’ultimo caso, lo stesso ha diritto a percepire le indennità calcolate con le modalità e nella misura descritta all’art. 75 (Indennità legate alla prestazione giornaliera), commi 7. (Rimborso chilometrico) e 8. (Indennità rischio mezzo autonomo), del presente accordo; 4. Fatti salvi i casi eventualmente diversamente normati, il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi nella località della trasferta e per il relativo rientro non costituisce orario almeno 50 km dalla sede ordinaria di lavoro, verrà corrisposta una indennità pari al 50% della retribuzione giornaliera, a meno che lo stesso titolo di rimborso spese non sia dapprima comandato a raggiungere documentabili. Se la propria residenza trasferta ha una durata superiore alle 24 ore, l'indennità di servizio o altra diversa località comecui sopra verrà calcolata moltiplicando il 50% della retribuzione giornaliera per il numero dei giorni di missione. Il trattamento di cui sopra assorbe anche l'eventuale compenso per il tempo di viaggio, ad esempioanticipazioni e impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione. Tuttavia, nel caso in cui questi sia stato autorizzato ad utilizzare un veicolo aziendale stazionante presso un’altra sede/deposito aziendale; in quest’ultimo caso l’orario qualora il datore di lavoro inizia a decorrere dal momento richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno remunerate con le maggiorazioni di cui al Lavoro straordinario, notturno e festivo. Nei casi in cui il lavoratore è stato comandato a raggiunge venga inviato in trasferta presso altre località o sede di lavoro per incarichi che richiedono la sua permanenza fuori dalla normale residenza per periodi superiori ad un mese, la indennità di cui sopra, dopo il luogo di stazionamento primo mese, verrà corrisposta nella misura del veicolo in parola. 535% e, dopo il secondo mese, nella misura del 20%. Al personale non viaggiante che, in esecuzione di un ordine ricevuto, si reca a prestare la propria attività lavorativa in una località diversa da quella in cui ha la propria residenza di servizio, è riconosciuto, in aggiunta ai rimborsi L'indennità di cui ai commi 2precedenti sarà corrisposta nella misura del 20%, quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna. L'indennità di cui sopra non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro, e 3. del presente articolonon si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi al lavoratore la facoltà di optare per il trattamento economico da esso ritenuto più favorevole. Nel caso di missioni, normalmente fuori dal comune di residenza dell'azienda, di durata inferiore o pari a 12 ore, e normativo di trasferta previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro)comunque ad una distanza inferiore ai 50 km, comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 6. Al personale non viaggiante comandato in trasferta ai sensi del presente articolo è consentito optare, nel caso in cui questa preveda uno o più pernottamenti fuori sede, al lavoratore spetta un compenso per il rimborso analitico delle spese tempo di alloggio o viaggio, preventivamente approvato dall'azienda, in base ai mezzi di vitto (c.d. rimborso mistotrasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere la località di destinazione e viceversa, nelle seguenti misure: a) nel qual caso corresponsione della normale retribuzione per tutto il trattamento economico tempo coincidente col normale orario giornaliero di cui all’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo, è ridotto, nel primo caso, alla complessiva misura della quota giornaliera della retribuzione lavoro in atto nello stabilimento di origine; b) corresponsione di un importo pari al 50% per le ore eccedenti il normale prevista per la diaria intera e per la pernottazione con dormitorio e nel secondo caso alla sola quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la pernottazione senza dormitorio. 7. Salvo casi eccezionali, l’azienda mette gratuitamente a disposizione del lavoratore in trasferta che opti per il rimborso delle spese, un idoneo alloggio e ciò è, a tutti gli effetti, equiparato al rimborso analitico delle spese orario di lavoro di cui al comma 6punto a) con esclusione di qualsiasi maggiorazione ex art. del presente articolo. 8. Le spese di vitto di cui al comma 6. del presente articolo sono rimborsate nel limite di euro 30,00 per ogni pasto (importo che costituisce franchigia 36 - Lavoro straordinario, notturno e che è annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT), nel mentre per le trasferte che non prevedano il pernottamento fuori sede, è riconosciuto al lavoratore esclusivamente il trattamento economico e normativo previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 9. La scelta per uno dei sistemi sopra esposti va fatta con riferimento all’intera trasferta così che non è consentito, nell’ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il lavoratore si trova continuamente fuori della propria residenza di servizio. 10festivo. Il dipendente avrà, tempo di norma, l’onere di indicare, prima di ogni singola trasferta, l’opzione che lo stesso ha prescelto tra quelle qui previsteviaggio dovrà essere comunicato all'azienda per il necessario riscontro agli effetti del compenso.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferte. 1. La trasferta Quando la prestazione lavorativa non coincide con la sede ordinaria di lavoro e la stessa avviene per l'intero orario normale giornaliero, ad almeno 70 Km dalla sede abituale o, comunque, quando il luogo della prestazione giornaliera di lavoro è raggiungibile, dalla sede abituale, con i mezzi normali, ivi compresa l'autovettura del dipendente, se autorizzata, in un tempo normalmente superiore ad un'ora, si concretizza configura la Trasferta con il diritto alla relativa indennità. In tal caso, oltre al rimborso delle spese di viaggio dalla sede abituale al luogo di lavoro comandato e di altre eventuali spese sostenute per conto dell'Impresa (purché analiticamente documentate e nei limiti della normalità o aziendalmente definite), al Lavoratore dovrà essere corrisposto quanto segue: a) rimborso spese non documentabili, purché analiticamente attestate dal Dipendente, fino ad un importo massimo giornaliero di € 12,00; b) diaria giornaliera, anche detta "Indennità di trasferta", pari a 1/52° della Paga Base Nazionale Mensile, che ristora il disagio connesso al lavoro fuori sede e l'eventuale prolungamento d'orario per i tempi di viaggio, nel temporaneo allontanamentolimite massimo di 2 ore giornaliere. Oltre tale limite, per motivi il tempo di servizioviaggio sarà retribuito con il 70% della Retribuzione Oraria Normale. Eventuale lavoro straordinario effettuato fuori dalla sede abituale di lavoro, del personale non viaggiante dalla residenza di servizio allo stesso assegnatapurché documentato ed autorizzato, sarà retribuito con le normali maggiorazioni. 2. Il lavoratore comandato in trasferta ha diritto ad aver rimborsate le spese Laddove al Lavoratore siano attribuite mansioni comportanti l'impiego di viaggio dallo stesso sostenute ed analiticamente documentate per l’acquisto dei titoli mezzi di viaggio del vettore che lo stesso è stato autorizzato ad utilizzare per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta e per il corrispondente viaggio di rientrolocomozione, i relativi costi saranno a carico dell'Impresa. 3. Per recarsi dalla propria residenza Qualora il mezzo di servizio alla località della trasfertatrasporto sia di proprietà del Lavoratore dovrà essere corrisposto, il lavoratore può essere preventivamente autorizzato ad utilizzarea titolo di rimborso delle spese per carburanti, in alternativa ai vettori richiamati al comma 2. lubrificanti, per rischio d'uso, per manutenzione e per usura del presente articolomezzo, un veicolo aziendale o, in ulteriore alternativa - quest’ultima limitata a casi assolutamente eccezionali e sporadici -, un veicolo di cui ha la disponibilità; in quest’ultimo caso, lo stesso ha diritto a percepire le indennità calcolate con le modalità e nella misura descritta all’art. 75 (Indennità legate alla prestazione giornaliera), commi 7. (Rimborso chilometrico) e 8. (Indennità rischio mezzo autonomo), compenso pari al 60% del presente accordo;costo chilometrico ACI. 4. Fatti salvi Tale compenso esclude i casi eventualmente diversamente normaticosti per quota interessi, il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi nella località della trasferta tassa di circolazione, riparazioni e quota capitale, in quanto costi totalmente indipendenti dall'uso aziendale, mentre comprende l'assicurazione RCA per il relativo rientro non costituisce orario rischio conseguente a danni subiti dal mezzo a causa di lavoro, a meno che lo stesso non sia dapprima comandato a raggiungere la propria residenza di servizio o altra diversa località come, ad esempio, nel caso in cui questi sia stato autorizzato ad utilizzare un veicolo aziendale stazionante presso un’altra sede/deposito aziendale; in quest’ultimo caso l’orario di lavoro inizia a decorrere dal momento in cui il lavoratore è stato comandato a raggiunge il luogo di stazionamento del veicolo in parolaincidente. 5. Al personale Il Lavoratore, salvo previsione nel Contratto di assunzione, non viaggiante chepuò essere inviato in trasferta all'estero, in esecuzione di un ordine ricevutose non per comprovate ragioni tecniche, si reca a prestare la propria attività lavorativa in una località diversa da quella in cui ha la propria residenza di servizioorganizzative, è riconosciuto, in aggiunta ai rimborsi di cui ai commi 2. e 3. del presente articolo, il trattamento economico e normativo di trasferta previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordocommerciali o produttive. 6. Al personale non viaggiante comandato in La trasferta ai sensi del presente articolo è consentito optareall'estero dovrà essere comunicata, nel caso in cui questa preveda uno o più pernottamenti fuori sedenormalmente per iscritto, per il rimborso analitico delle spese con preavviso di alloggio o di vitto (c.d. rimborso misto) nel qual caso il trattamento economico di cui all’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo, è ridotto, nel primo caso, alla complessiva misura della quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la diaria intera e per la pernottazione con dormitorio e nel secondo caso alla sola quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la pernottazione senza dormitorioalmeno 3 giorni. 7. Salvo casi eccezionali, l’azienda mette gratuitamente a disposizione del lavoratore Al Lavoratore inviato in trasferta che opti per il rimborso delle speseall'estero dovranno essere corrisposti, un idoneo alloggio e ciò è, a tutti gli effetti, equiparato oltre al rimborso analitico delle spese sostenute, limitatamente alla durata dell'invio, una diaria giornaliera ed un rimborso spese non documentabili, con i limiti pari al doppio dell'importo previsto come trattamento di trasferta nazionale di cui al comma 6. del presente articoloai punti a) e b) che precedono. 8. Le spese di vitto di cui al comma 6. I dipendenti che prestano abitualmente la loro opera fuori dalla sede nella quale hanno titolarità del presente articolo sono rimborsate nel limite di euro 30,00 per ogni pasto (importo che costituisce franchigia e che è annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT)rapporto, nel mentre per le trasferte che non prevedano il pernottamento fuori sede, è riconosciuto al lavoratore esclusivamente il trattamento economico e normativo previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordosi definiscono "trasferisti". 9. La scelta per uno dei sistemi sopra esposti va fatta con riferimento all’intera trasferta così che non è consentitoAgli autisti oltre al rimborso delle spese sostenute, nell’ambito analiticamente documentate, nei limiti della normalità o aziendalmente definiti, sarà riconosciuta la diaria giornaliera di una stessa trasferta, adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il lavoratore si trova continuamente fuori della propria residenza di servizio. 10. Il dipendente avrà, di norma, l’onere di indicare, prima di ogni singola trasferta, l’opzione che lo stesso ha prescelto tra quelle qui previste.al punto

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Samples: CCNL

Trasferte. All'operaio comandato a prestare la sua opera fuori del luogo ove normalmente svolge la sua attività compete: 1. La ) il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute per recarsi sul luogo di lavoro; 2) il rimborso delle spese che si rendano necessarie di vitto ed alloggio nei limiti della normalità ed in base a nota documentata, salvo accordo forfettario tra la ditta e l'operaio, oppure una indennità sostitutiva da stabilirsi dalle competenti organizzazioni territoriali, riferita al tempo in cui la trasferta si concretizza nel temporaneo allontanamento, per motivi di servizio, del personale non viaggiante dalla residenza di servizio allo stesso assegnata. 2. Il lavoratore comandato in trasferta ha diritto ad aver rimborsate le spese di viaggio dallo stesso sostenute ed analiticamente documentate per l’acquisto dei titoli di viaggio del vettore che lo stesso è stato autorizzato ad utilizzare per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta e per il corrispondente viaggio di rientroeffettua. 3. Per ) un'indennità pari al 50% della retribuzione base (minimo tabellare più contingenza più eventuale terzo elemento) per le ore di viaggio effettivamente compiute dall'operaio per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasfertasul luogo del lavoro, detratto il lavoratore può essere preventivamente autorizzato ad utilizzare, in alternativa ai vettori richiamati al comma 2. del presente articolo, un veicolo aziendale o, in ulteriore alternativa - quest’ultima limitata a casi assolutamente eccezionali e sporadici -, un veicolo di cui ha la disponibilità; in quest’ultimo caso, lo stesso ha diritto a percepire le indennità calcolate con le modalità e nella misura descritta all’art. 75 (Indennità legate alla prestazione giornaliera), commi 7. (Rimborso chilometrico) e 8. (Indennità rischio mezzo autonomo), del presente accordo; 4. Fatti salvi i casi eventualmente diversamente normati, tempo che sarebbe stato necessario per accedere allo stabilimento: analogo trattamento sarà riservato all'operaio per il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi nella località della trasferta e per nel viaggio di ritorno alla sua abitazione. L'indennità di cui sopra non compete agli operai comandati a prestare la loro opera fuori dallo stabilimento ma entro i confini territoriali del comune in cui ha sede lo stabilimento stesso o comunque entro il relativo rientro non costituisce orario raggio di cinque chilometri dallo stabilimento medesimo. Sono dei pari esclusi dalla corresponsione dell'indennità predetta gli operai che normalmente o in lunghi periodi dell'anno sono adibiti a compiere la loro opera fuori dallo stabilimento. Per i viaggi di lunga durata che comportino un tempo superiore alla durata dell'orario normale di lavoro, a meno all'operaio compete solamente la retribuzione che lo stesso non sia dapprima comandato a raggiungere la propria residenza di servizio o altra diversa località come, ad esempio, nel caso avrebbe percepito se avesse lavorato in cui questi sia stato autorizzato ad utilizzare un veicolo aziendale stazionante presso un’altra sede/deposito aziendale; in quest’ultimo caso l’orario di lavoro inizia a decorrere dal momento in cui il lavoratore è stato comandato a raggiunge il luogo di stazionamento del veicolo in parola. 5. Al personale non viaggiante che, in esecuzione di un ordine ricevuto, si reca a prestare la propria attività lavorativa in una località diversa da quella in cui ha la propria residenza di servizio, è riconosciuto, in aggiunta ai rimborsi di cui ai commi 2. e 3. del presente articolo, il trattamento economico e normativo di trasferta previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 6. Al personale non viaggiante comandato in trasferta ai sensi del presente articolo è consentito optare, nel caso in cui questa preveda uno o più pernottamenti fuori sede, per il rimborso analitico delle spese di alloggio o di vitto (c.d. rimborso misto) nel qual caso il trattamento economico di cui all’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo, è ridotto, nel primo caso, alla complessiva misura della quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la diaria intera e per la pernottazione con dormitorio e nel secondo caso alla sola quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la pernottazione senza dormitorio. 7. Salvo casi eccezionali, l’azienda mette gratuitamente a disposizione del lavoratore in trasferta che opti per il rimborso delle spese, un idoneo alloggio e ciò è, a tutti gli effetti, equiparato azienda oltre naturalmente al rimborso analitico delle spese di cui al comma 6ai punti 1) e 2). Resta pertanto stabilito che ove la durata del presente articolo. 8viaggio non consenta all'operaio di poter effettuare le ore di lavoro che avrebbe compiuto in azienda, all'operaio stesso spetta la retribuzione per queste ore non lavorate. Le spese di vitto In tal caso non si farà luogo alla corresponsione dell'indennità di cui al comma 6punto 3) per un tempo pari a quello così indennizzato. Il datore di lavoro stabilirà, caso per caso, l'orario e l'itinerario che l'operaio dovrà osservare nei viaggi e stabilirà il mezzo di trasporto di cui l'operaio dovrà servirsi. L'operaio in trasferta dovrà rifiutarsi di lavorare in ore straordinarie, notturne e festive eventualmente richieste dal cliente, se non sia esplicitamente autorizzato per iscritto dal proprio datore di lavoro. Quando la permanenza in trasferta dell'operaio avrà durata superiore a 3 mesi, l'operaio, trascorsi i tre mesi, potrà richiedere un permesso di tre giorni con il solo rimborso delle relative spese di trasporto. Il periodo di godimento del permesso sarà stabilito in relazione con le esigenze del lavoro. Nel caso di gravi e riconosciute necessità familiari la ditta dovrà, su richiesta dell'operaio in trasferta, concedere all'operaio stesso un permesso col solo rimborso delle spese occorrenti per il trasporto con mezzi ordinari. 1) Le parti stipulanti, tenuto conto della varietà delle situazioni in atto, si impegnano a definire entro il 30/6/2001 un accordo per una regolamentazione nazionale delle trasferte, sia per quelle sul territorio nazionale, sia per quelle all'estero. Nel caso di obiettiva difficoltà a definire - entro la data prefissata - una normativa omogenea e valevole per l'intero territorio nazionale, e pur riaffermando che l'obiettivo primario a cui tendere E' quello di un accordo a livello nazionale, particolari accordi sulla materia potranno intervenire in sede locale o aziendale. 2) Gli accordi già stipulati in sede provinciale per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo che precede e di formulazione identica a quella del C.C.N.L.. 10 febbraio 1962, vengono prorogati nella loro validità fino alla scadenza del presente articolo sono rimborsate nel limite di euro 30,00 per ogni pasto (importo che costituisce franchigia e che è annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT), nel mentre per le trasferte che non prevedano il pernottamento fuori sede, è riconosciuto al lavoratore esclusivamente il trattamento economico e normativo previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordocontratto. 9. La scelta per uno dei sistemi sopra esposti va fatta con riferimento all’intera trasferta così che non è consentito, nell’ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il lavoratore si trova continuamente fuori della propria residenza di servizio. 10. Il dipendente avrà, di norma, l’onere di indicare, prima di ogni singola trasferta, l’opzione che lo stesso ha prescelto tra quelle qui previste.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferte. 1. La trasferta si concretizza nel temporaneo allontanamento, per motivi di servizio, del personale non viaggiante dalla residenza di servizio allo stesso assegnata.All'operaio comandato a prestare la sua opera fuori dal luogo ove normalmente svolge la sua attività compete: 2. Il lavoratore comandato in trasferta ha diritto ad aver rimborsate le a) il rimborso delle spese di viaggio dallo stesso trasporto effettivamente sostenute ed analiticamente documentate per l’acquisto dei titoli di viaggio del vettore che lo stesso è stato autorizzato ad utilizzare per recarsi dalla propria residenza sul luogo di servizio alla località della trasferta e per il corrispondente viaggio di rientro. 3. Per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta, il lavoratore può essere preventivamente autorizzato ad utilizzare, in alternativa ai vettori richiamati al comma 2. del presente articolo, un veicolo aziendale o, in ulteriore alternativa - quest’ultima limitata a casi assolutamente eccezionali e sporadici -, un veicolo di cui ha la disponibilità; in quest’ultimo caso, lo stesso ha diritto a percepire le indennità calcolate con le modalità e nella misura descritta all’art. 75 (Indennità legate alla prestazione giornaliera), commi 7. (Rimborso chilometrico) e 8. (Indennità rischio mezzo autonomo), del presente accordolavoro; 4. Fatti salvi i casi eventualmente diversamente normatib) il rimborso delle spese che si rendano necessarie di vitto ed alloggio nei limiti della normalità ed in base a nota documentata, il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi nella località della trasferta salvo accordo forfettario tra la ditta e per il relativo rientro non costituisce orario di lavoro, a meno che lo stesso non sia dapprima comandato a raggiungere la propria residenza di servizio o altra diversa località come, ad esempiol'operaio; l'azienda, nel caso in cui questi sia stato autorizzato ad utilizzare un veicolo aziendale stazionante presso un’altra sede/deposito aziendale; in quest’ultimo non abbia già provveduto a farsi carico delle spese, anticiperà al lavoratore una somma congrua per il sostenimento delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, salvo conguaglio con le spese effettivamente sostenute e documentate al rientro della trasferta; c) rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l'espletamento della missione sempreché siano autorizzate e comprovate; d) una indennità di trasferta pari al 30% della normale retribuzione giornaliera. L'indennità di cui al punto d) non sarà dovuta nel caso l’orario che l'assenza dalla sede per missione non superi le 24 ore. Quando la missione abbia una durata superiore alle 24 ore, tale indennità verrà corrisposta per tutta la durata della missione stessa. Qualora la missione abbia durata inferiore alle 24 ore, per le ore di viaggio effettivamente compiute dall'operaio per recarsi sul luogo di lavoro inizia a decorrere dal momento in cui (detratto il lavoratore è tempo che sarebbe stato comandato a raggiunge il luogo di stazionamento del veicolo in parola. 5. Al personale non viaggiante che, in esecuzione di un ordine ricevuto, si reca a prestare la propria attività lavorativa in una località diversa da quella in cui ha la propria residenza di servizio, è riconosciuto, in aggiunta ai rimborsi di cui ai commi 2. e 3. del presente articolo, il trattamento economico e normativo di trasferta previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoronecessario per accedere allo stabilimento), comma 10verrà riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione base (minimo tabellare più contingenza più eventuale terzo elemento). (Trasferta integrata), del presente accordo. 6Analogo trattamento sarà riservato all'operaio per il tempo impiegato nel viaggio di ritorno alla sua abitazione. Al personale non viaggiante comandato in trasferta ai sensi del presente articolo è consentito optare, nel Nel caso in cui questa preveda uno o più pernottamenti l'operaio venga inviato in missione fuori sede, per incarichi che richiedano la sua permanenza con pernottamento fuori della normale residenza per periodi superiori ad un mese, l'indennità di cui alla lett. d) dopo il primo mese verrà corrisposta nella misura del 20%. L'indennità di cui alla lett. d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumulerà con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi all'operaio la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole. L'indennità di cui sopra non compete agli operai comandati a prestare la loro opera fuori dallo stabilimento ma entro i confini territoriali del comune in cui ha sede lo stabilimento stesso o comunque entro il raggio di cinque chilometri dallo stabilimento medesimo. Sono del pari esclusi dalla corresponsione dell'indennità predetta gli operai che normalmente o in lunghi periodi dell'anno sono adibiti a compiere la loro opera fuori dallo stabilimento. Il datore di lavoro stabilirà, caso per caso, l'orario e l'itinerario che l'operaio dovrà osservare nei viaggi e stabilirà il mezzo di trasporto di cui l'operaio dovrà servirsi. L'operaio in trasferta dovrà rifiutarsi di lavorare in ore straordinarie, notturne e festive eventualmente richieste dal cliente, se non sia esplicitamente autorizzato per iscritto dal proprio datore di lavoro. Quando la permanenza in trasferta dell'operaio avrà durata superiore a 3 mesi, l'operaio, trascorsi i tre mesi, potrà richiedere un permesso di tre giorni con il solo rimborso analitico delle relative spese di trasporto. Il periodo di godimento del permesso sarà stabilito in relazione con le esigenze del lavoro. Nel caso di gravi e riconosciute necessità familiari la ditta dovrà, su richiesta dell'operaio in trasferta, concedere all'operaio stesso un permesso col solo rimborso delle spese di alloggio o di vitto (c.d. rimborso misto) nel qual caso il trattamento economico di cui all’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo, è ridotto, nel primo caso, alla complessiva misura della quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la diaria intera e per la pernottazione con dormitorio e nel secondo caso alla sola quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la pernottazione senza dormitorio. 7. Salvo casi eccezionali, l’azienda mette gratuitamente a disposizione del lavoratore in trasferta che opti occorrenti per il rimborso trasporto con mezzi ordinari. Tenuto conto della varietà delle spesesituazioni in atto, un idoneo alloggio e ciò è, a tutti gli effetti, equiparato al rimborso analitico delle spese di cui al comma 6. del presente articolo. 8. Le spese di vitto di cui al comma 6. del i trattamenti economici previsti dal presente articolo non sono rimborsate nel limite da considerarsi aggiuntivi a trattamenti già in essere a livello aziendale e/o individuale; pertanto, gli stessi verranno assorbiti fino a concorrenza da quanto già previsto a livello aziendale e/o individuale, fatte salve le condizioni di euro 30,00 miglior favore. Per operai trasfertisti si intendono coloro che normalmente o per ogni pasto (importo che costituisce franchigia e che è annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT), nel mentre per le trasferte che non prevedano il pernottamento lunghi periodi dell'anno sono adibiti a compiere la loro opera fuori sede, è riconosciuto al lavoratore esclusivamente il trattamento economico e normativo previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordodallo stabilimento. 9. La scelta per uno dei sistemi sopra esposti va fatta con riferimento all’intera trasferta così che non è consentito, nell’ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il lavoratore si trova continuamente fuori della propria residenza di servizio. 10. Il dipendente avrà, di norma, l’onere di indicare, prima di ogni singola trasferta, l’opzione che lo stesso ha prescelto tra quelle qui previste.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferte. 1Al lavoratore in servizio, comandato a lavorare fuori dal luogo ove normalmente svolge la sua opera, spetta il rimborso delle spese di trasporto per portarsi sul luogo di lavoro, anche nel caso che usi mezzi propri, oltre la corresponsione della retribuzione anche per le ore impiegate nel percorso fino a un massimo di otto ore. La trasferta retribuzione si concretizza nel temporaneo allontanamentointende composta da: minimo tabellare, eventuale superminimo, indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità, aumentata dell'ex premio di produzione (per gli importi del premio di produzione nei limiti e secondo le previsioni di cui all'art. 15, parte A, commi 7 e 8) della percentuale minima contrattuale di cottimo per i cottimisti e, per motivi i turnisti, della percentuale che sarebbe spettata per il turno assegnato. Fermo restando quanto sopra, sarà corrisposto al lavoratore il rimborso, a pié di serviziolista, di eventuali spese di vitto nei limiti normali qualora lo spostamento del personale lavoratore stesso non viaggiante dalla residenza sia stato predisposto in modo da consentirgli di consumare il pasto nel luogo di residenza. Saranno altresì rimborsate, a pié di lista, al lavoratore le spese di alloggio nei limiti normali qualora lo spostamento predisposto dall'Azienda comporti la necessità di pernottamento fuori residenza. Sarà inoltre corrisposta una indennità di lire 1.200 per gli appartenenti alla 2a declaratoria del Gruppo B e di lire 1.000 per gli appartenenti alla 2a declaratoria dei Gruppi C Super e C, qualora la trasferta comporti pernottamento, e di lire 300, per i tre gradi, in caso contrario. E' in facoltà dell'Azienda di prefissare forfettariamente in forma di diaria, comprensiva dell'indennità di cui sopra, il rimborso delle spese di vitto e alloggio in misura adeguata al costo della vita nella località di trasferta. Nel caso in cui la permanenza fuori sede per ragioni di servizio allo stesso assegnata. 2dovesse protrarsi o comunque riguardare lunghi periodi, è in facoltà delle parti di concordare, in sostituzione del trattamento cui sopra, un trattamento forfettario per tutto il periodo di trasferta. Il lavoratore comandato ha l'obbligo di trovarsi sul posto di trasferta all'ora stabilita per l'inizio del lavoro. Al lavoratore inviato in trasferta. l'Azienda corrisponderà un anticipo adeguato alla prevedibile durata della trasferta stessa. Il trattamento di trasferta compete anche nei giorni festivi cadenti nel periodo di permanenza fuori sede. La comunicazione dell'invio in trasferta ha diritto ad aver rimborsate le spese sarà fatta al lavoratore con un preavviso di viaggio dallo stesso sostenute ed analiticamente documentate per l’acquisto dei titoli di viaggio del vettore che lo stesso è stato autorizzato ad utilizzare per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta e per il corrispondente viaggio di rientro. 3. Per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta48 ore, il lavoratore può essere preventivamente autorizzato ad utilizzare, in alternativa ai vettori richiamati al comma 2. del presente articolo, un veicolo aziendale o, in ulteriore alternativa - quest’ultima limitata a salvo casi assolutamente eccezionali e sporadici -, un veicolo con esclusione delle trasferte che consentano il rientro in sede nella stessa giornata. Accertati motivi di cui ha la disponibilità; in quest’ultimo caso, lo stesso ha diritto a percepire le indennità calcolate con le modalità e nella misura descritta all’art. 75 (Indennità legate alla prestazione giornaliera), commi 7. (Rimborso chilometrico) e 8. (Indennità rischio mezzo autonomo), del presente accordo; 4. Fatti salvi i casi eventualmente diversamente normati, il tempo impiegato dal salute che impediscano al lavoratore per di recarsi nella località della trasferta e per il relativo rientro non costituisce orario di lavoro, a meno che lo stesso non sia dapprima comandato a raggiungere la propria residenza di servizio o altra diversa località come, ad esempio, nel caso in cui questi sia stato autorizzato ad utilizzare un veicolo aziendale stazionante presso un’altra sede/deposito aziendale; in quest’ultimo caso l’orario di lavoro inizia a decorrere dal momento in cui il lavoratore è stato comandato a raggiunge il luogo di stazionamento del veicolo in parola. 5. Al personale non viaggiante che, in esecuzione di un ordine ricevuto, si reca a prestare la propria attività lavorativa in una località diversa da quella in cui ha la propria residenza di servizio, è riconosciuto, in aggiunta ai rimborsi di cui ai commi 2. e 3. del presente articolo, il trattamento economico e normativo di trasferta previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 6. Al personale non viaggiante comandato in trasferta ai sensi del presente articolo è consentito optare, nel caso in cui questa preveda uno o più pernottamenti fuori sede, per il rimborso analitico delle spese di alloggio o di vitto (c.d. rimborso misto) nel qual caso il trattamento economico di cui all’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo, è ridotto, nel primo caso, alla complessiva misura della quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la diaria intera e per la pernottazione con dormitorio e nel secondo caso alla sola quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la pernottazione senza dormitorionon possono dar luogo a provvedimenti disciplinari. 7. Salvo casi eccezionali, l’azienda mette gratuitamente a disposizione del lavoratore in trasferta che opti per il rimborso delle spese, un idoneo alloggio e ciò è, a tutti gli effetti, equiparato al rimborso analitico delle spese di cui al comma 6. del presente articolo. 8. Le spese di vitto di cui al comma 6. del presente articolo sono rimborsate nel limite di euro 30,00 per ogni pasto (importo che costituisce franchigia e che è annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT), nel mentre per le trasferte che non prevedano il pernottamento fuori sede, è riconosciuto al lavoratore esclusivamente il trattamento economico e normativo previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 9. La scelta per uno dei sistemi sopra esposti va fatta con riferimento all’intera trasferta così che non è consentito, nell’ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il lavoratore si trova continuamente fuori della propria residenza di servizio. 10. Il dipendente avrà, di norma, l’onere di indicare, prima di ogni singola trasferta, l’opzione che lo stesso ha prescelto tra quelle qui previste.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferte. 1. La trasferta si concretizza nel temporaneo allontanamento, per motivi di servizio, del personale non viaggiante dalla residenza di servizio allo stesso assegnata. 2. Il Quando tra il lavoratore comandato in trasferta ha diritto ad aver rimborsate le spese di viaggio dallo stesso sostenute ed analiticamente documentate per l’acquisto dei titoli di viaggio del vettore che lo stesso è stato autorizzato ad utilizzare per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta e per il corrispondente viaggio di rientro. 3. Per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta, il lavoratore può essere preventivamente autorizzato ad utilizzare, in alternativa ai vettori richiamati al comma 2. del presente articolo, un veicolo aziendale o, in ulteriore alternativa - quest’ultima limitata a casi assolutamente eccezionali e sporadici -, un veicolo di cui ha la disponibilità; in quest’ultimo caso, lo stesso ha diritto a percepire le indennità calcolate con le modalità e nella misura descritta all’art. 75 (Indennità legate alla prestazione giornaliera), commi 7. (Rimborso chilometrico) e 8. (Indennità rischio mezzo autonomo), del presente accordo; 4. Fatti salvi i casi eventualmente diversamente normati, il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi nella località della trasferta e per il relativo rientro non costituisce orario di lavoro, a meno che lo stesso titolare dell'impresa non sia dapprima comandato a raggiungere la propria residenza preventivamente concordato di servizio o altra diversa località come, ad esempio, nel caso in cui questi sia stato autorizzato ad utilizzare un veicolo aziendale stazionante presso un’altra sede/deposito aziendale; in quest’ultimo caso l’orario di lavoro inizia a decorrere dal momento in cui il lavoratore è stato comandato a raggiunge il luogo di stazionamento del veicolo in parola. 5. Al personale non viaggiante che, in esecuzione di un ordine ricevuto, si reca a prestare la propria attività lavorativa in una località diversa da quella in cui ha la propria residenza di servizio, è riconosciuto, in aggiunta ai rimborsi di cui ai commi 2. e 3. sostituire alle indennità indicate nei successivi paragrafi del presente articolo, il trattamento economico e normativo rimborso a piè di lista delle spese occasionate dalla trasferta stessa, agli operai competerà il seguente trattamento: I) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un'indennità di trasferta previsto dall’artche per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro, relative al pernottamento ed ai pasti. 75 (Indennità legate all’organizzazione Per tale motivo, detta indennità non ha carattere retributivo. La misura dell'indennità di trasferta è la seguente: - a partire dal 1º marzo 1998: L. 56.000; - a partire dal 1º gennaio 1999: L. 58.000; - a partire dal 1º gennaio 2000: L. 60.000. Gli importi di cui sopra comprendono due pasti ed il pernottamento. II) In applicazione di quanto sopra specificato, al lavoratore in trasferta verrà corrisposta una indennità per ciascun pasto meridiano o serale e per il pernottamento, in misura pari ad un terzo dell'importo giornaliero dell'indennità di trasferta, secondo le regole che seguono: a) la corresponsione del sopra citato importo per il pasto meridiano è dovuta quando, considerato l'intervallo che l'azienda concede al lavoratore tra la cessazione e la ripresa del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata)risulta che il medesimo - ove rientrasse, del presente accordo. 6. Al personale non viaggiante comandato in trasferta ai sensi del presente articolo è consentito optareusando dei normali mezzi di trasporto, nel caso in cui questa preveda uno nella sede, stabilimento, laboratorio o più pernottamenti fuori sedecantiere, per il quale sia stato assunto o nel quale sia stato effettivamente trasferito - avrebbe, per consumare il pasto un periodo di tempo inferiore a 40 minuti od al minor tempo concesso agli altri lavoratori della sede o stabilimento di origine per la consumazione del pasto. Non si farà luogo alla corresponsione della indennità di trasferta qualora il lavoratore che partecipi normalmente alla mensa aziendale della sede o stabilimento di origine possa consumare il pasto presso la mensa dello stabilimento in cui sia stato comandato a prestare il proprio lavoro, senza sostenere maggiore spesa rispetto a quella che avrebbe incontrata nella prima mensa. In caso di maggior spesa si provvederà al rimborso analitico delle spese della differenza fino a concorrenza dell'indennità prevista per il pasto meridiano; b) la corresponsione dell'indennità per il pasto serale è dovuta al lavoratore che, usando dei mezzi normali di alloggio trasporto, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21, oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di vitto (c.d. rimborso mistoorigine, alla fine del proprio orario normale di lavoro; c) nel qual caso la corresponsione dell'indennità per il trattamento economico pernottamento è dovuta al lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22; d) l'indennità giornaliera di cui all’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoroal punto I è dovuta quando si verificano congiuntamente le condizioni previste ai punti a), comma 10b) e c). (Trasferta integrata), del presente accordo, è ridotto, nel primo caso, alla complessiva misura della quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la diaria intera e per la pernottazione con dormitorio e nel secondo caso alla sola quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la pernottazione senza dormitorio. 7. Salvo casi eccezionali, l’azienda mette gratuitamente a disposizione del Il lavoratore in trasferta che opti per conserverà il rimborso delle spese, un idoneo alloggio e ciò è, a tutti gli effetti, equiparato al rimborso analitico delle spese di cui al comma 6. del presente articolo. 8. Le spese di vitto di cui al comma 6. del presente articolo sono rimborsate nel limite di euro 30,00 per ogni pasto (importo che costituisce franchigia e che è annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT), nel mentre per le trasferte che non prevedano il pernottamento fuori normale trattamento economico della sede, è riconosciuto al stabilimento o cantiere di origine, derivante da lavorazioni ad incentivo. Nel caso di lavorazione a cottimo, qualora in trasferta il lavoratore esclusivamente il trattamento economico e normativo previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 9operi ad economia avrà diritto alla sua paga maggiorata della media di cottimo realizzata nel trimestre precedente all'invio in trasferta. La scelta permanenza in trasferta del lavoratore potrà di norma continuare per uno dei sistemi sopra esposti va fatta con riferimento all’intera trasferta così che non è consentito, nell’ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi tutta la durata del cantiere o dell'opera presso il quale o per le singole giornate comprese nel periodo in cui il lavoratore si trova continuamente fuori della propria residenza di servizio. 10. Il dipendente avrà, di norma, l’onere di indicare, prima di ogni singola trasferta, l’opzione che la quale lo stesso ha prescelto tra quelle qui previsteè stato comandato dall'azienda.

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Trasferte. 1. La trasferta A) Lavoratori ai quali si concretizza nel temporaneo allontanamentoapplica la normativa operai - Al lavoratore, per motivi di serviziocomandato in servizio fuori dall'impresa, del personale non viaggiante dalla residenza di servizio allo stesso assegnatacompete il rimborso delle spese sostenute e normalmente autorizzate. 2a) Spese di viaggio. Il lavoratore comandato in trasferta ha diritto ad aver rimborsate le al rimborso delle spese di viaggio dallo stesso sostenute ed analiticamente documentate per l’acquisto dei titoli con i normali mezzi di trasporto; b) ore di viaggio. Le ore di viaggio, durante l'orario di lavoro saranno retribuite come quelle normalmente lavorative. Le ore di viaggio del vettore che lo stesso è stato autorizzato ad utilizzare per recarsi dalla propria residenza fuori dell'orario normale di servizio alla località della trasferta e per il corrispondente viaggio lavoro saranno compensate con una percentuale di rientro. 3. Per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta, il lavoratore può essere preventivamente autorizzato ad utilizzare, in alternativa ai vettori richiamati al comma 2. del presente articolo, un veicolo aziendale o, in ulteriore alternativa - quest’ultima limitata a casi assolutamente eccezionali e sporadici -, un veicolo di cui ha la disponibilità; in quest’ultimo caso, lo stesso ha diritto a percepire retribuzione normale da convenirsi tra le indennità calcolate con le modalità e nella misura descritta all’art. 75 (Indennità legate alla prestazione giornaliera), commi 7. (Rimborso chilometrico) e 8. (Indennità rischio mezzo autonomo), del presente accordoparti; 4. Fatti salvi i casi eventualmente diversamente normati, il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi nella località della trasferta c) vitto e per il relativo rientro non costituisce orario di lavoro, a meno che lo stesso non sia dapprima comandato a raggiungere la propria residenza di servizio o altra diversa località come, ad esempio, nel caso in cui questi sia stato autorizzato ad utilizzare un veicolo aziendale stazionante presso un’altra sede/deposito aziendale; in quest’ultimo caso l’orario di lavoro inizia a decorrere dal momento in cui il lavoratore è stato comandato a raggiunge il luogo di stazionamento del veicolo in parola. 5. Al personale non viaggiante che, in esecuzione di un ordine ricevuto, si reca a prestare la propria attività lavorativa in una località diversa da quella in cui ha la propria residenza di servizio, è riconosciuto, in aggiunta ai rimborsi di cui ai commi 2. e 3. del presente articolo, il trattamento economico e normativo di trasferta previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 6. Al personale non viaggiante comandato in trasferta ai sensi del presente articolo è consentito optare, nel caso in cui questa preveda uno o più pernottamenti fuori sede, per il rimborso analitico delle spese di alloggio o di vitto (c.d. rimborso misto) nel qual caso il trattamento economico di cui all’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo, è ridotto, nel primo caso, alla complessiva misura della quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la diaria intera e per la pernottazione con dormitorio e nel secondo caso alla sola quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la pernottazione senza dormitorio. 7. Salvo casi eccezionali, l’azienda mette gratuitamente a disposizione del lavoratore in trasferta che opti per il rimborso delle spese, un idoneo alloggio e ciò è, a tutti gli effetti, equiparato al rimborso analitico delle spese di cui al comma 6. del presente articolo. 8alloggio. Le spese di vitto e alloggio, sostenute durante la missione di cui al comma 6. del presente articolo sono trasferta, saranno rimborsate nel limite di euro 30,00 per ogni pasto (importo che costituisce franchigia e che è annualmente rivalutato dall'impresa in base agli indici ISTAT)alle spese vive accertate o secondo accordi particolari; d) mezzi di trasporto propri. Nel caso che il lavoratore, nel mentre per le trasferte autorizzato dall'impresa, si avvalga di un proprio mezzo di trasporto, verrà effettuato il rimborso delle spese relative mediante un'indennità chilometrica da convenirsi tra l'impresa e l'interessato. Le imprese che non prevedano hanno in permanenza il pernottamento personale in attività fuori sede, è riconosciuto al lavoratore esclusivamente il trattamento economico e normativo previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro)potranno convenire con gli interessati, comma 10. (Trasferta integrata)anzichè dei rimborsi spese, del presente accordoparticolari indennità giornaliere di trasferta anche mediante la determinazione di percentuali da applicarsi sulle paghe tabellari. 9B) Lavoratori ai quali si applica la normativa impiegati - Al lavoratore inviato in missione per esigenze di servizio spetterà il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondente ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione. La scelta per uno dei sistemi sopra esposti va fatta con riferimento all’intera trasferta così che non è consentitoSpetterà inoltre il rimborso, nell’ambito a piè di una stessa trasfertalista, adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui delle spese di vitto ed alloggio, quando la durata del servizio obblighi il lavoratore si trova continuamente fuori della propria residenza di servizioad incontrare tali spese o una diaria giornaliera da stabilirsi d'accordo fra le parti. L'importo approssimativo delle spese deve essere anticipato dall'azienda. 10. Il dipendente avrà, di norma, l’onere di indicare, prima di ogni singola trasferta, l’opzione che lo stesso ha prescelto tra quelle qui previste.

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Trasferte. 1. La trasferta si concretizza nel temporaneo allontanamento, per motivi di servizio, del personale non viaggiante dalla residenza di servizio allo stesso assegnata.All'operaio comandato a prestare la sua opera fuori dal luogo ove normalmente svolge la sua attività compete: 2. Il lavoratore comandato in trasferta ha diritto ad aver rimborsate le a) il rimborso delle spese di viaggio dallo stesso trasporto effettivamente sostenute ed analiticamente documentate per l’acquisto dei titoli di viaggio del vettore che lo stesso è stato autorizzato ad utilizzare per recarsi dalla propria residenza sul luogo di servizio alla località della trasferta e per il corrispondente viaggio di rientro. 3. Per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta, il lavoratore può essere preventivamente autorizzato ad utilizzare, in alternativa ai vettori richiamati al comma 2. del presente articolo, un veicolo aziendale o, in ulteriore alternativa - quest’ultima limitata a casi assolutamente eccezionali e sporadici -, un veicolo di cui ha la disponibilità; in quest’ultimo caso, lo stesso ha diritto a percepire le indennità calcolate con le modalità e nella misura descritta all’art. 75 (Indennità legate alla prestazione giornaliera), commi 7. (Rimborso chilometrico) e 8. (Indennità rischio mezzo autonomo), del presente accordolavoro; 4. Fatti salvi i casi eventualmente diversamente normatib) il rimborso delle spese che si rendano necessarie di vitto ed alloggio nei limiti della normalità ed in base a nota documentata, il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi nella località della trasferta salvo accordo forfettario tra la ditta e per il relativo rientro non costituisce orario di lavoro, a meno che lo stesso non sia dapprima comandato a raggiungere la propria residenza di servizio o altra diversa località come, ad esempiol'operaio; l'azienda, nel caso in cui questi sia stato autorizzato ad utilizzare un veicolo aziendale stazionante presso un’altra sede/deposito aziendale; in quest’ultimo non abbia già provveduto a farsi carico delle spese, anticiperà al lavoratore una somma congrua per il sostenimento delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, salvo conguaglio con le spese effettivamente sostenute e documentate al rientro della trasferta; c) rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l'espletamento della missione sempreché siano autorizzate e comprovate; d) una indennità di trasferta pari al 30% della normale retribuzione giornaliera. L'indennità di cui al punto d) non sarà dovuta nel caso l’orario che l'assenza dalla sede per missione non superi le 24 ore. Quando la missione abbia una durata superiore alle 24 ore, tale indennità verrà corrisposta per tutta la durata della missione stessa. Qualora la missione abbia durata inferiore alle 24 ore, per le ore di viaggio effettivamente compiute dall'operaio per recarsi sul luogo di lavoro inizia a decorrere dal momento in cui (detratto il lavoratore è tempo che sarebbe stato comandato a raggiunge il luogo di stazionamento del veicolo in parola. 5. Al personale non viaggiante che, in esecuzione di un ordine ricevuto, si reca a prestare la propria attività lavorativa in una località diversa da quella in cui ha la propria residenza di servizio, è riconosciuto, in aggiunta ai rimborsi di cui ai commi 2. e 3. del presente articolo, il trattamento economico e normativo di trasferta previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoronecessario per accedere allo stabilimento), comma 10verrà riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione base (minimo tabellare più contingenza più eventuale terzo elemento). (Trasferta integrata), del presente accordo. 6Analogo trattamento sarà riservato all'operaio per il tempo impiegato nel viaggio di ritorno alla sua abitazione. Al personale non viaggiante comandato in trasferta ai sensi del presente articolo è consentito optare, nel Nel caso in cui questa preveda uno o più pernottamenti l'operaio venga inviato in missione fuori sede, per incarichi che richiedano la sua permanenza con pernottamento fuori della normale residenza per periodi superiori ad un mese, l'indennità di cui alla lett. d) dopo il primo mese verrà corrisposta nella misura del 20%. L'indennità di cui alla lett. d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumulerà con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi all'operaio la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole. L'indennità di cui sopra non compete agli operai comandati a prestare la loro opera fuori dallo stabilimento ma entro i confini territoriali del comune in cui ha sede lo stabilimento stesso o comunque entro il raggio di cinque chilometri dallo stabilimento medesimo. Sono del pari esclusi dalla corresponsione dell'indennità predetta gli operai che normalmente o in lunghi periodi dell'anno sono adibiti a compiere la loro opera fuori dallo stabilimento. Il datore di lavoro stabilirà, caso per caso, l'orario e l'itinerario che l'operaio dovrà osservare nei viaggi e stabilirà il mezzo di trasporto di cui l'operaio dovrà servirsi. L'operaio in trasferta dovrà rifiutarsi di lavorare in ore straordinarie, notturne e festive eventualmente richieste dal cliente, se non sia esplicitamente autorizzato per iscritto dal proprio datore di lavoro. Quando la permanenza in trasferta dell'operaio avrà durata superiore a 3 mesi, l'operaio, trascorsi i tre mesi, potrà richiedere un permesso di tre giorni con il solo rimborso analitico delle relative spese di trasporto. Il periodo di godimento del permesso sarà stabilito in relazione con le esigenze del lavoro. Nel caso di gravi e riconosciute necessità familiari la ditta dovrà, su richiesta dell'operaio in trasferta, concedere all'operaio stesso un permesso col solo rimborso delle spese di alloggio o di vitto (c.d. rimborso misto) nel qual caso il trattamento economico di cui all’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo, è ridotto, nel primo caso, alla complessiva misura della quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la diaria intera e per la pernottazione con dormitorio e nel secondo caso alla sola quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la pernottazione senza dormitorio. 7. Salvo casi eccezionali, l’azienda mette gratuitamente a disposizione del lavoratore in trasferta che opti occorrenti per il rimborso trasporto con mezzi ordinari. Nota a verbale per operai trasfertisti Tenuto conto della varietà delle spesesituazioni in atto, un idoneo alloggio e ciò è, a tutti gli effetti, equiparato al rimborso analitico delle spese di cui al comma 6. del presente articolo. 8. Le spese di vitto di cui al comma 6. del i trattamenti economici previsti dal presente articolo non sono rimborsate nel limite da considerarsi aggiuntivi a trattamenti già in essere a livello aziendale e/o individuale; pertanto, gli stessi verranno assorbiti fino a concorrenza da quanto già previsto a livello aziendale e/o individuale, fatte salve le condizioni di euro 30,00 miglior favore. Per operai trasfertisti si intendono coloro che normalmente o per ogni pasto (importo che costituisce franchigia e che è annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT), nel mentre per le trasferte che non prevedano il pernottamento lunghi periodi dell'anno sono adibiti a compiere la loro opera fuori sede, è riconosciuto al lavoratore esclusivamente il trattamento economico e normativo previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordodallo stabilimento. 9. La scelta per uno dei sistemi sopra esposti va fatta con riferimento all’intera trasferta così che non è consentito, nell’ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il lavoratore si trova continuamente fuori della propria residenza di servizio. 10. Il dipendente avrà, di norma, l’onere di indicare, prima di ogni singola trasferta, l’opzione che lo stesso ha prescelto tra quelle qui previste.

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Trasferte. 1) Lavoratori ai quali si applica la normativa OPERAI All'operaio che viene inviato in missione per servizio fuori dal Comune ove ha sede lo stabilimento, l'azienda corrisponderà: a) il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute; b) il rimborso delle spese che si rendano necessarie per vitto ed alloggio nei limiti della normalità ed in base a nota documentata, quando la durata dei servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese, salvo preventivo accordo forfettario tra l'azienda e l'operaio; c) un'indennità pari al 50% della retribuzione oraria (calcolata su minimo ed IPO) per le ore di viaggio effettivamente compiute fuori dall'orario di lavoro; d) un'indennità pari al 25% della retribuzione di fatto giornaliera. La Tale indennità non sarà dovuta nel caso che l'assenza in trasferta si concretizza nel temporaneo allontanamento, per motivi servizio non superi le 24 ore. Nei casi in cui l'operaio venga inviato in trasferta per incarichi che richiedono la sua permanenza fuori della normale residenza per un periodo di servizio, del personale tempo superiore ad un mese l'indennità di cui al punto d) sarà ridotta al 20%. Agli autisti non viaggiante compete il trattamento di cui al punto c) ma il solo trattamento di trasferta per i viaggi che comportino l'assenza dalla residenza di servizio allo stesso assegnata. 2sede per un periodo che superi le 24 ore e ciò sempre che non sia stato o venga preventivamente concordato un particolare trattamento. Il lavoratore comandato in trasferta ha diritto ad aver rimborsate le spese datore di viaggio dallo stesso sostenute ed analiticamente documentate lavoro stabilirà, caso per l’acquisto dei titoli di viaggio del vettore che lo stesso è stato autorizzato ad utilizzare per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta e per il corrispondente viaggio di rientro. 3. Per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta, il lavoratore può essere preventivamente autorizzato ad utilizzare, in alternativa ai vettori richiamati al comma 2. del presente articolo, un veicolo aziendale o, in ulteriore alternativa - quest’ultima limitata a casi assolutamente eccezionali e sporadici -, un veicolo di cui ha la disponibilità; in quest’ultimo caso, lo stesso ha diritto a percepire le indennità calcolate con le modalità l'orario e nella misura descritta all’arti mezzi di trasporto che l'operaio dovrà osservare ed utilizzare nei viaggi. 75 (Indennità legate alla prestazione giornaliera), commi 7. (Rimborso chilometrico) e 8. (Indennità rischio mezzo autonomo), del presente accordo; 4. Fatti salvi i casi eventualmente diversamente normati, il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi nella località della trasferta e per il relativo rientro non costituisce orario di lavoro, a meno che lo stesso non sia dapprima comandato a raggiungere la propria residenza di servizio o altra diversa località come, ad esempio, nel caso in cui questi sia stato autorizzato ad utilizzare un veicolo aziendale stazionante presso un’altra sede/deposito aziendale; in quest’ultimo caso l’orario di lavoro inizia a decorrere dal momento in cui il lavoratore è stato comandato a raggiunge il luogo di stazionamento del veicolo in parola. 5. Al personale non viaggiante che, in esecuzione di un ordine ricevuto, si reca a prestare la propria attività lavorativa in una località diversa da quella in cui ha la propria residenza di servizio, è riconosciuto, in aggiunta ai rimborsi I trattamenti di cui ai commi 2punti c) e d) assorbono eventuali compensi per impreviste protrazioni di orario richieste dalla missione. e 3Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all'operaio delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno remunerate come straordinario. del presente articolo, il trattamento economico e normativo di trasferta previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 6. Al personale non viaggiante comandato L'operaio in trasferta ai sensi del presente articolo è consentito optaredovrà rifiutarsi di lavorare in ore straordinarie notturne o festive, nel caso in cui questa preveda uno o più pernottamenti fuori sedeeventualmente richieste da terzi, se non sia esplicitamente autorizzato per il rimborso analitico delle spese iscritto dal proprio datore di alloggio o di vitto (c.d. rimborso misto) nel qual caso il trattamento economico di cui all’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo, è ridotto, nel primo caso, alla complessiva misura della quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la diaria intera e per la pernottazione con dormitorio e nel secondo caso alla sola quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la pernottazione senza dormitorio. 7. Salvo casi eccezionali, l’azienda mette gratuitamente a disposizione del lavoratore in trasferta che opti per il rimborso delle spese, un idoneo alloggio e ciò è, a tutti gli effetti, equiparato al rimborso analitico delle spese di cui al comma 6. del presente articolo. 8. Le spese di vitto di cui al comma 6. del presente articolo sono rimborsate nel limite di euro 30,00 per ogni pasto (importo che costituisce franchigia e che è annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT), nel mentre per le trasferte che non prevedano il pernottamento fuori sede, è riconosciuto al lavoratore esclusivamente il trattamento economico e normativo previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 9. La scelta per uno dei sistemi sopra esposti va fatta con riferimento all’intera trasferta così che non è consentito, nell’ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il lavoratore si trova continuamente fuori della propria residenza di servizio. 10. Il dipendente avrà, di norma, l’onere di indicare, prima di ogni singola trasferta, l’opzione che lo stesso ha prescelto tra quelle qui previste.

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Trasferte. Trattamento economico di trasferta I) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti compete un'indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione. Le parti confermano che l'indennità così come disciplinata nel presente articolo continua ad essere esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto. Premesso che gli incrementi dell'indennità di trasferta sono ripartiti in ragione del 15 per cento per le quote relative ai pasti e per il 70 per cento per il pernottamento, la misura dell'indennità di trasferta e delle sue quote è pari a: Misura dell'indennità in Euro Fino al 31 dicembre 2013 Dal 1° gennaio 2014 Trasferta intera 40,00 42,80 Quota per il pasto meridiano o serale 11,30 11,72 Quota per il pernottamento 17,40 19,36 E' possibile sostituire l'indennità di trasferta, anche in modo parziale, con un rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione con l'aggiunta delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi il lavoratore a incontrare tali spese. La Gli importi del suddetto rimborso spese dell'indennità di trasferta saranno riferiti ai trattamenti aziendali in atto. II) In applicazione di quanto sopra specificato, al lavoratore in trasferta verrà corrisposta una indennità per ciascun pasto, meridiano o serale e per il pernottamento secondo le regole che seguono: a) la corresponsione del sopra citato importo per il pasto meridiano è dovuta quando il lavoratore venga inviato in trasferta ad una distanza superiore ai 20 Km dalla sede, stabilimento, laboratorio o cantiere per il quale è stato assunto o sia stato effettivamente trasferito. Inoltre, l'importo per il pasto meridiano è dovuto, indipendentemente dalla distanza chilometrica della trasferta, quando il lavoratore, durante la pausa non retribuita, non possa rientrare nella sede o stabilimento di origine e consumare il pasto usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda. Non si concretizza nel temporaneo allontanamentofarà luogo alla corresponsione dell'indennità di trasferta qualora il lavoratore che partecipi normalmente alla mensa aziendale della sede o stabilimento di origine rientri in sede in modo da fruire della mensa oppure possa consumare il pasto presso la mensa dello stabilimento in cui sia stato comandato a prestare il proprio lavoro senza sostenere maggiore spesa rispetto a quella che avrebbe incontrato nella prima mensa, o possa usufruire di normali servizi sostitutivi (quali buoni pasto, convenzioni con ristoranti) messi a disposizione dall'azienda. In caso di maggiore spesa si provvederà al rimborso della differenza fino a concorrenza dell'indennità prevista per il pasto meridiano; b) la corresponsione dell'indennità per il pasto serale è dovuta al lavoratore che, usando normali mezzi di trasporto, oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21 oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di origine, alla fine del proprio orario normale di lavoro; c) la corresponsione dell'indennità di pernottamento è dovuta al lavoratore che, per motivi ragioni di servizio, usando dei normali mezzi di trasporto oppure mezzi messi a disposizione dall'azienda non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22. Fermo restando che il lavoratore non ha alcun obbligo di presentare documentazione al fine di ottenere il rimborso forfettario, le parti confermano che gli importi di cui alle lettere precedenti non saranno erogati nel caso in cui risulti in modo inconfutabile, ad esempio dai documenti di viaggio, che il lavoratore non ha sopportato spese nell'interesse del personale non viaggiante dalla residenza datore di servizio allo stesso assegnata. 2lavoro relative al pernottamento ed ai pasti. Resta salva la facoltà della direzione aziendale di disporre per esigenze tecniche, produttive ed organizzative, la permanenza del lavoratore nel luogo presso il quale è stato comandato riconoscendo le relative quote dell'indennità di trasferta. Il lavoratore comandato in trasferta ha conserverà il normale trattamento economico della sede, stabilimento o cantiere di origine. Nel caso di lavorazione a cottimo, qualora in trasferta il lavoratore operi ad economia avrà diritto ad aver rimborsate le spese alla sua paga base maggiorata della media di viaggio dallo stesso sostenute ed analiticamente documentate cottimo realizzata nel trimestre precedente all'invio in trasferta. La permanenza in trasferta del lavoratore potrà di norma continuare per l’acquisto dei titoli di viaggio tutta la durata del vettore che cantiere o dell'opera presso il quale o per la quale lo stesso è stato autorizzato ad utilizzare per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta e per il corrispondente viaggio di rientrocomandato dall'azienda. 3. Per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta, il lavoratore può essere preventivamente autorizzato ad utilizzare, in alternativa ai vettori richiamati al comma 2. del presente articolo, un veicolo aziendale o, in ulteriore alternativa - quest’ultima limitata a casi assolutamente eccezionali e sporadici -, un veicolo di cui ha la disponibilità; in quest’ultimo caso, lo stesso ha diritto a percepire le indennità calcolate con le modalità e nella misura descritta all’art. 75 (Indennità legate alla prestazione giornaliera), commi 7. (Rimborso chilometrico) e 8. (Indennità rischio mezzo autonomo), del presente accordo; 4. Fatti salvi i casi eventualmente diversamente normati, il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi nella località della trasferta e per il relativo rientro non costituisce orario di lavoro, a meno che lo stesso non sia dapprima comandato a raggiungere la propria residenza di servizio o altra diversa località come, ad esempio, nel caso in cui questi sia stato autorizzato ad utilizzare un veicolo aziendale stazionante presso un’altra sede/deposito aziendale; in quest’ultimo caso l’orario di lavoro inizia a decorrere dal momento in cui il lavoratore è stato comandato a raggiunge il luogo di stazionamento del veicolo in parola. 5. Al personale non viaggiante che, in esecuzione di un ordine ricevuto, si reca a prestare la propria attività lavorativa in una località diversa da quella in cui ha la propria residenza di servizio, è riconosciuto, in aggiunta ai rimborsi di cui ai commi 2. e 3. del presente articolo, il trattamento economico e normativo di trasferta previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 6. Al personale non viaggiante comandato in trasferta ai sensi del presente articolo è consentito optare, nel caso in cui questa preveda uno o più pernottamenti fuori sede, per il rimborso analitico delle spese di alloggio o di vitto (c.d. rimborso misto) nel qual caso il trattamento economico di cui all’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo, è ridotto, nel primo caso, alla complessiva misura della quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la diaria intera e per la pernottazione con dormitorio e nel secondo caso alla sola quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la pernottazione senza dormitorio. 7. Salvo casi eccezionali, l’azienda mette gratuitamente a disposizione del lavoratore in trasferta che opti per il rimborso delle spese, un idoneo alloggio e ciò è, a tutti gli effetti, equiparato al rimborso analitico delle spese di cui al comma 6. del presente articolo. 8. Le spese di vitto di cui al comma 6. del presente articolo sono rimborsate nel limite di euro 30,00 per ogni pasto (importo che costituisce franchigia e che è annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT), nel mentre per le trasferte che non prevedano il pernottamento fuori sede, è riconosciuto al lavoratore esclusivamente il trattamento economico e normativo previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 9. La scelta per uno dei sistemi sopra esposti va fatta con riferimento all’intera trasferta così che non è consentito, nell’ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il lavoratore si trova continuamente fuori della propria residenza di servizio. 10. Il dipendente avrà, di norma, l’onere di indicare, prima di ogni singola trasferta, l’opzione che lo stesso ha prescelto tra quelle qui previste.

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Trasferte. 1. La trasferta si concretizza nel temporaneo allontanamentoAl lavoratore, per motivi di servizio, del personale non viaggiante dalla residenza di servizio allo stesso assegnata. 2. Il lavoratore occasionalmente e temporaneamente comandato in trasferta ha diritto ad aver rimborsate servizio fuori della propria sede, saranno rimborsate, entro i limiti della normalità, a pié di lista, le spese di viaggio dallo stesso sostenute ed analiticamente documentate per l’acquisto dei titoli di viaggio del vettore che lo stesso è stato autorizzato ad utilizzare avrà incontrato per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta vitto e per il corrispondente viaggio di rientro. 3. Per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta, il lavoratore può essere preventivamente autorizzato ad utilizzare, in alternativa ai vettori richiamati al comma 2. del presente articolo, un veicolo aziendale o, in ulteriore alternativa - quest’ultima limitata a casi assolutamente eccezionali e sporadici -, un veicolo di cui ha la disponibilità; in quest’ultimo caso, lo stesso ha diritto a percepire le indennità calcolate con le modalità e nella misura descritta all’art. 75 (Indennità legate alla prestazione giornaliera), commi 7. (Rimborso chilometrico) e 8. (Indennità rischio mezzo autonomo), del presente accordo; 4. Fatti salvi i casi eventualmente diversamente normati, il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi nella località della trasferta e per il relativo rientro non costituisce orario di lavoro, a meno che lo stesso non sia dapprima comandato a raggiungere la propria residenza di servizio o altra diversa località come, ad esempio, nel caso in cui questi sia stato autorizzato ad utilizzare un veicolo aziendale stazionante presso un’altra sede/deposito aziendale; in quest’ultimo caso l’orario di lavoro inizia a decorrere dal momento in cui il lavoratore è stato comandato a raggiunge il luogo di stazionamento del veicolo in parola. 5. Al personale non viaggiante che, in esecuzione di un ordine ricevuto, si reca a prestare la propria attività lavorativa in una località diversa da quella in cui ha la propria residenza di servizio, è riconosciuto, in aggiunta ai rimborsi di cui ai commi 2. e 3. del presente articolo, il trattamento economico e normativo di trasferta previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 6. Al personale non viaggiante comandato in trasferta ai sensi del presente articolo è consentito optare, nel caso in cui questa preveda uno o più pernottamenti fuori sede, per il rimborso analitico delle spese di alloggio o di vitto (c.d. rimborso misto) nel qual caso il trattamento economico di cui all’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo, è ridotto, nel primo caso, alla complessiva misura della quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la diaria intera e per la pernottazione con dormitorio e nel secondo caso alla sola quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la pernottazione senza dormitorio. 7. Salvo casi eccezionali, l’azienda mette gratuitamente a disposizione del lavoratore in trasferta che opti per il rimborso delle spese, un idoneo alloggio e ciò è, a tutti gli effetti, equiparato al rimborso analitico delle spese di cui al comma 6. del presente articolo. 8alloggio. Le spese di vitto trasporto saranno rimborsate a parte, al loro costo effettivo. Per l'uso di cui mezzi di trasporto valgono le norme dell'art. 26 (trasferimenti). Inoltre al comma 6. del presente articolo sono rimborsate nel limite di euro 30,00 lavoratore, per ogni pasto (importo che costituisce franchigia e che è annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT), nel mentre per le trasferte che non prevedano il pernottamento giorno di permanenza fuori sede, verrà corrisposta un'indennità in ragione del 22% della retribuzione giornaliera (8/175 dei seguenti elementi: minimo tabellare, eventuale superminimo, indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità, nonché il premio di produzione (per gli importi del premio di produzione nei limiti e secondo le previsioni di cui all'art. 15, parte A, commi 7 e 8) qualora la trasferta richieda il pernottamento, e del 10% se la trasferta, pur non comportando pernottamento, richieda una permanenza fuori sede per una durata superiore all'orario normale di lavoro. E' in facoltà dell'Azienda di prefissare forfettariamente in forma di diaria, comprensiva dell'indennità di cui sopra il rimborso delle spese di vitto e alloggio in misura adeguata al costo della vita nella località di trasferta. Nel caso in cui la permanenza fuori sede per ragioni di servizio dovesse protrarsi o comunque riguardare lunghi periodi, è riconosciuto in facoltà delle parti di concordare, in sostituzione del trattamento di cui sopra un trattamento forfettario per tutto il periodo di trasferta. Il trattamento di trasferta compete anche nei giorni festivi cadenti nel periodo di permanenza fuori sede. La comunicazione dell'invio in trasferta sarà fatta al lavoratore esclusivamente con un preavviso di 48 ore, salvo casi eccezionali e con esclusione delle trasferte che consentano il trattamento economico e normativo previsto dall’artrientro in sede nella stessa giornata. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordoAccertati motivi di salute che impediscano al lavoratore di recarsi in trasferta non possono dar luogo a provvedimenti disciplinari. 9. La scelta per uno dei sistemi sopra esposti va fatta con riferimento all’intera trasferta così che non è consentito, nell’ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il lavoratore si trova continuamente fuori della propria residenza di servizio. 10. Il dipendente avrà, di norma, l’onere di indicare, prima di ogni singola trasferta, l’opzione che lo stesso ha prescelto tra quelle qui previste.

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Trasferte. 1Trattamento economico di trasferta I) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un’indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell’interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti. La Per tale motivo detta indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione. Le parti confermano che l’indennità così come disciplinata nel presente articolo continua ad essere esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto. Premesso che gli incrementi dell’indennità di trasferta si concretizza nel temporaneo allontanamentosono ripartiti in ragione del 15 per cento per le quote relative ai pasti e per il 70 per cento per il pernottamento, la misura dell’indennità di trasferta e delle sue quote è pari a: | Quota per motivi il pasto | | | | meridiano o serale | 10,28 | 10,58 | +-----------------------+---------------+---------------+ | Quota per il | | | | pernottamento | 12,61 | 14,01 | +-----------------------+---------------+---------------+ È possibile sostituire l’indennità di serviziotrasferta, anche in modo parziale, con un rimborso a pié di lista pari agli importi di cui sopra maggiorati del personale non viaggiante dalla residenza di servizio allo stesso assegnata15 per cento. 2II) In applicazione di quanto sopra specificato, al lavoratore in trasferta verrà corrisposta una indennità per ciascun pasto, meridiano o serale e per il pernottamento secondo le regole che seguono: a) la corresponsione del sopra citato importo per il pasto meridiano è dovuta quando il lavoratore venga inviato in trasferta ad una distanza superiore ai 20 Km. dalla sede, stabilimento, laboratorio o cantiere per il quale è stato assunto o sia stato effettivamente trasferito. Inoltre, l’importo per il pasto meridiano è dovuto, indipendentemente dalla distanza chilometrica della trasferta, quando il lavoratore, durante la pausa non retribuita, non possa rientrare nella sede o stabilimento di origine e consumare il pasto usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall’azienda. Non si farà luogo alla corresponsione dell’indennità di trasferta qualora il lavoratore che partecipi normalmente alla mensa aziendale della sede o stabilimento di origine rientri in sede in modo da fruire della mensa oppure possa consumare il pasto presso la mensa dello stabilimento in cui sia stato comandato a prestare il proprio lavoro senza sostenere maggiore spesa rispetto a quella che avrebbe incontrato nella prima mensa, o possa usufruire di normali servizi sostitutivi (quali buoni pasto, convenzioni con ristoranti) messi a disposizione dall’azienda. In caso di maggiore spesa si provvederà al rimborso della differenza fino a concorrenza dell’indennità prevista per il pasto meridiano; b) la corresponsione dell’indennità per il pasto serale è dovuta al lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21 oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di origine, alla fine del proprio orario normale di lavoro; c) la corresponsione dell’indennità di pernottamento è dovuta al lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22; d) l’indennità giornaliera di cui al punto 1) è dovuta quando si verificano congiuntamente le condizioni previste ai punti a), b), c). Fermo restando che il lavoratore non ha alcun obbligo di presentare documentazione al fine di ottenere il rimborso forfettario, le parti confermano che gli importi di cui alle lettere precedenti non saranno erogati nel caso in cui risulti in modo inconfutabile, ad esempio dai documenti di viaggio, che il lavoratore non ha sopportato spese nell’interesse del datore di lavoro relative al pernottamento ed ai pasti. Resta salva, la facoltà della direzione aziendale di disporre per esigenze tecniche, produttive ed organizzative, la permanenza del lavoratore nel luogo presso il quale è stato comandato riconoscendo le relative quote dell’indennità di trasferta. Il lavoratore comandato in trasferta ha conserverà il normale trattamento economico della sede, stabilimento o cantiere di origine, derivante da lavorazioni ad incentivo. Nel caso di lavorazione a cottimo, qualora in trasferta il lavoratore operi ad economia avrà diritto ad aver rimborsate le spese alla sua paga base maggiorata della media di viaggio dallo stesso sostenute ed analiticamente documentate cottimo realizzata nel trimestre precedente all’invio in trasferta. La permanenza in trasferta del lavoratore potrà di norma continuare per l’acquisto dei titoli di viaggio tutta la durata del vettore che cantiere o dell’opera presso il quale o per la quale lo stesso è stato autorizzato ad utilizzare per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta e per il corrispondente viaggio di rientrocomandato dall’azienda. 3. Per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta, il lavoratore può essere preventivamente autorizzato ad utilizzare, in alternativa ai vettori richiamati al comma 2. del presente articolo, un veicolo aziendale o, in ulteriore alternativa - quest’ultima limitata a casi assolutamente eccezionali e sporadici -, un veicolo di cui ha la disponibilità; in quest’ultimo caso, lo stesso ha diritto a percepire le indennità calcolate con le modalità e nella misura descritta all’art. 75 (Indennità legate alla prestazione giornaliera), commi 7. (Rimborso chilometrico) e 8. (Indennità rischio mezzo autonomo), del presente accordo; 4. Fatti salvi i casi eventualmente diversamente normati, il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi nella località della trasferta e per il relativo rientro non costituisce orario di lavoro, a meno che lo stesso non sia dapprima comandato a raggiungere la propria residenza di servizio o altra diversa località come, ad esempio, nel caso in cui questi sia stato autorizzato ad utilizzare un veicolo aziendale stazionante presso un’altra sede/deposito aziendale; in quest’ultimo caso l’orario di lavoro inizia a decorrere dal momento in cui il lavoratore è stato comandato a raggiunge il luogo di stazionamento del veicolo in parola. 5. Al personale non viaggiante che, in esecuzione di un ordine ricevuto, si reca a prestare la propria attività lavorativa in una località diversa da quella in cui ha la propria residenza di servizio, è riconosciuto, in aggiunta ai rimborsi di cui ai commi 2. e 3. del presente articolo, il trattamento economico e normativo di trasferta previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 6. Al personale non viaggiante comandato in trasferta ai sensi del presente articolo è consentito optare, nel caso in cui questa preveda uno o più pernottamenti fuori sede, per il rimborso analitico delle spese di alloggio o di vitto (c.d. rimborso misto) nel qual caso il trattamento economico di cui all’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo, è ridotto, nel primo caso, alla complessiva misura della quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la diaria intera e per la pernottazione con dormitorio e nel secondo caso alla sola quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la pernottazione senza dormitorio. 7. Salvo casi eccezionali, l’azienda mette gratuitamente a disposizione del lavoratore in trasferta che opti per il rimborso delle spese, un idoneo alloggio e ciò è, a tutti gli effetti, equiparato al rimborso analitico delle spese di cui al comma 6. del presente articolo. 8. Le spese di vitto di cui al comma 6. del presente articolo sono rimborsate nel limite di euro 30,00 per ogni pasto (importo che costituisce franchigia e che è annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT), nel mentre per le trasferte che non prevedano il pernottamento fuori sede, è riconosciuto al lavoratore esclusivamente il trattamento economico e normativo previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 9. La scelta per uno dei sistemi sopra esposti va fatta con riferimento all’intera trasferta così che non è consentito, nell’ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il lavoratore si trova continuamente fuori della propria residenza di servizio. 10. Il dipendente avrà, di norma, l’onere di indicare, prima di ogni singola trasferta, l’opzione che lo stesso ha prescelto tra quelle qui previste.

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Trasferte. 1. La trasferta si concretizza nel temporaneo allontanamento, All'impiegato in missione per motivi esigenze di servizio, del personale non viaggiante dalla residenza l'azienda corrisponderà, oltre alla normale retribuzione mensile: a) rimborso delle spese effettive di servizio allo stesso assegnata.viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati; 2. Il lavoratore comandato in trasferta ha diritto ad aver rimborsate le b) rimborso delle spese di viaggio dallo stesso sostenute ed analiticamente documentate per l’acquisto dei titoli di viaggio del vettore che lo stesso è stato autorizzato ad utilizzare per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località vitto e alloggio, nei limiti della trasferta e per il corrispondente viaggio di rientro. 3. Per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località normalità, quando la durata della trasferta, missione obblighi il lavoratore può essere preventivamente autorizzato ad utilizzareincontrare tali spese; rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l'espletamento della missione, in alternativa ai vettori richiamati al comma 2sempreché siano autorizzate e comprovate. del presente articolo, un veicolo aziendale o, in ulteriore alternativa - quest’ultima limitata a casi assolutamente eccezionali e sporadici -, un veicolo di cui ha la disponibilità; in quest’ultimo caso, lo stesso ha diritto a percepire le indennità calcolate con le modalità e nella misura descritta all’art. 75 (Indennità legate alla prestazione giornaliera), commi 7. (Rimborso chilometrico) e 8. (Indennità rischio mezzo autonomo), del presente accordo; 4. Fatti salvi i casi eventualmente diversamente normati, il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi nella località della trasferta e per il relativo rientro non costituisce orario di lavoro, a meno che lo stesso non sia dapprima comandato a raggiungere la propria residenza di servizio o altra diversa località come, ad esempioL'azienda, nel caso in cui questi sia stato autorizzato ad utilizzare un veicolo aziendale stazionante presso un’altra sede/deposito aziendale; in quest’ultimo non abbia già provveduto a farsi carico delle spese, anticiperà al lavoratore una somma congrua per il sostenimento delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, salvo conguaglio con le spese effettivamente sostenute e documentate al rientro della trasferta; c) una indennità di trasferta pari al 30% della normale retribuzione giornaliera. L'indennità di cui al punto c) non sarà dovuta nel caso l’orario che l'assenza dalla sede per missione non superi le 24 ore. Quando la missione abbia una durata superiore alle 24 ore, tale indennità verrà corrisposta per tutta la durata della missione stessa. Qualora la missione abbia durata inferiore alle 24 ore, per le ore di viaggio effettivamente compiute dall'impiegato per recarsi sul luogo di lavoro inizia a decorrere dal momento in cui (detratto il lavoratore è tempo che sarebbe stato comandato a raggiunge il luogo di stazionamento del veicolo in parola. 5. Al personale non viaggiante che, in esecuzione di un ordine ricevuto, si reca a prestare la propria attività lavorativa in una località diversa da quella in cui ha la propria residenza di servizio, è riconosciuto, in aggiunta ai rimborsi di cui ai commi 2. e 3. del presente articolo, il trattamento economico e normativo di trasferta previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoronecessario per accedere allo stabilimento), comma 10verrà riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione base (minimo tabellare più contingenza più eventuale terzo elemento). (Trasferta integrata), del presente accordo. 6Analogo trattamento sarà riservato all'impiegato per il tempo impiegato nel viaggio di ritorno alla sua abitazione. Al personale non viaggiante comandato in trasferta ai sensi del presente articolo è consentito optare, nel Nel caso in cui questa preveda uno o più pernottamenti l'impiegato venga inviato in missione fuori sede, per incarichi che richiedono la sua permanenza con pernottamento fuori della normale residenza per periodi superiori ad un mese, l'indennità di cui alla lett. c) dopo il rimborso analitico delle spese primo mese verrà corrisposta nella misura del 20%. L'indennità di alloggio cui alla lett. c) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumulerà con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi all'impiegato la facoltà di vitto (c.d. rimborso misto) nel qual caso optare per il trattamento economico da esso ritenuto più favorevole. Nel caso che la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria e prevalente del lavoratore, l'eventuale indennità di cui all’artmissione potrà essere concordata direttamente con l'azienda. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro)Nota a verbale per impiegati trasfertisti Tenuto conto della varietà delle situazioni in atto, comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo, è ridotto, nel primo caso, alla complessiva misura della quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la diaria intera e per la pernottazione con dormitorio e nel secondo caso alla sola quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la pernottazione senza dormitorio. 7. Salvo casi eccezionali, l’azienda mette gratuitamente a disposizione del lavoratore in trasferta che opti per il rimborso delle spese, un idoneo alloggio e ciò è, a tutti gli effetti, equiparato al rimborso analitico delle spese di cui al comma 6. del presente articolo. 8. Le spese di vitto di cui al comma 6. del i trattamenti economici previsti dal presente articolo non sono rimborsate nel limite da considerarsi aggiuntivi a trattamenti già in essere a livello aziendale e/o individuale; pertanto, gli stessi verranno assorbiti fino a concorrenza da quanto già previsto a livello aziendale e/o individuale, fatte salve le condizioni di euro 30,00 miglior favore. Per impiegati trasfertisti si intendono coloro che normalmente o per ogni pasto (importo che costituisce franchigia e che è annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT), nel mentre per le trasferte che non prevedano il pernottamento lunghi periodi dell'anno sono adibiti a compiere la loro opera fuori sede, è riconosciuto al lavoratore esclusivamente il trattamento economico e normativo previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordodallo stabilimento. 9. La scelta per uno dei sistemi sopra esposti va fatta con riferimento all’intera trasferta così che non è consentito, nell’ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il lavoratore si trova continuamente fuori della propria residenza di servizio. 10. Il dipendente avrà, di norma, l’onere di indicare, prima di ogni singola trasferta, l’opzione che lo stesso ha prescelto tra quelle qui previste.

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Trasferte. 1. La trasferta si concretizza nel temporaneo allontanamento, per motivi Trattamento economico di servizio, del personale non viaggiante dalla residenza di servizio allo stesso assegnatatrasferta. 2. Il lavoratore comandato in I) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un’indennità di trasferta che per sua natura ha diritto ad aver rimborsate lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell’interesse del datore di viaggio dallo stesso sostenute ed analiticamente documentate lavoro relative al pernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione. Le parti confermano che l’indennità così come disciplinata nel presente articolo continua ad essere esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per l’acquisto dei titoli tutti gli istituti di viaggio legge e/o di contratto. Premesso che gli incrementi dell'indennità di trasferta sono ripartiti in ragione del vettore che lo stesso è stato autorizzato ad utilizzare 15 per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta cento per le quote relative ai pasti e per il corrispondente viaggio 70 per cento per il pernottamento, la misura dell'indennità di rientrotrasferta e delle sue quote è pari a: Misura dell’indennità Dal 1° luglio 2003 dal 1° luglio 2004 Trasferta intera 33,17 35,17 Quota per il pasto meridiano o serale 10,28 10,58 Quota per il pernottamento 12,61 14,01 E' possibile sostituire l'indennità di trasferta, anche in modo parziale, con un rimborso a piè di lista pari agli importi di cui sopra maggiorati del 15 per cento. - Omissis - Art. 22 - ADDETTI A MANSIONI DISCONTINUE O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA Sono lavoratori discontinui gli addetti a mansioni che non richiedono un impegno lavorativo assiduo e continuativo, ma che consentono intervalli più o meno ampi di inoperosità, e che sono elencate nel R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657. 3I) Si considerano rientranti fra detti lavoratori esclusivamente i seguenti: autisti, motoscafisti, infermieri, addetti alle cabine di produzione e di trasformazione dell'energia elettrica che sono esterne allo stabilimento, addetti alla sorveglianza, al presidio e/o conduzione di apparecchiature ed impianti (ad esempio di climatizzazione e del calore, distribuzione fluidi, linee e condotte di gas ed acqua, segnaletica stradale e ferroviaria, allarme, ecc.) anche con sporadici interventi di manutenzione addetti al servizio estinzione incendi, fattorini, uscieri, inservienti, custodi, portinai, guardiani diurni e notturni. II) I lavoratori discontinui possono essere assunti per un orario di lavoro normale settimanale di 40, di 44 o di 48 ore. Per recarsi dalla propria residenza i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 10 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 48 ore. Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 9 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 44 ore. Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 8 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 40 ore. Si intende che il periodo di attesa di questi lavoratori è comprensivo della pausa per la refezione. III) Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del punto II, le ore prestate da 40 e 44 o a 48 saranno compensate con quote orarie di retribuzione (paga di fatto, contingenza, eventuali incentivi, ecc.) senza le maggiorazioni previste dall'art. 6 per il lavoro straordinario. Tale retribuzione oraria si applica anche ai fini di tutti gli istituti contrattuali. Peraltro le ferie verranno compensate con la retribuzione giornaliera determinata in ragione di 1/6 della retribuzione settimanale. In caso di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale su 5 giorni, la suddetta frazione (1/6) viene riproporzionata in ragione del coefficiente 1,2. Per la determinazione dei minimi di paga si applicano le norme di cui all'art. 23 Disciplina Speciale Parte Prima. IV) Fermo restando quanto previsto al comma 1 del punto III), ai fini del presente articolo si considera lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario giornaliero fissato nella suddivisione degli orari settimanali di cui al punto II). Il lavoro straordinario deve essere compensato con le maggiorazioni previste dall'art. 6 fermo restando che non si applicano ai discontinui i limiti e le modalità per la effettuazione del lavoro straordinario previsti nel suddetto articolo, salvo le limitazioni di legge. V) I lavoratori di cui al precedente punto I) sono suddivisi nei seguenti raggruppamenti: a) (corrispondente alla 5ª categoria): infermieri professionali, addetti cabine di produzione e trasformazione di energia elettrica (fuori dello stabilimento) ed addetti alla sorveglianza, presidio e/o conduzione di apparecchiature ed impianti che eseguono lavori di riparazione; b) (corrispondente alla 4ª categoria): infermieri professionali, autisti esterni meccanici, motoscafisti, addetti cabine di produzione e trasformazione di energia elettrica (fuori dello stabilimento), addetti alla sorveglianza, presidio e/o conduzione di apparecchiature ed impianti ed addetti servizio di estinzione incendi con interventi di manutenzione ordinaria, portieri; c) (corrispondente alla 3ª categoria): infermieri, autisti non meccanici, addetti alla sorveglianza, presidio e/o conduzione di apparecchiature ed impianti, addetti al servizio di estinzione di incendi, custodi, fattorini, uscieri, lavoratori con compiti di vigilanza o di sorveglianza del patrimonio aziendale, portieri; d) (corrispondente alla 2ª categoria): custodi, fattorini, uscieri, lavoratori con compiti di vigilanza o di sorveglianza del patrimonio aziendale; e) (corrispondente alla 1ª categoria): inservienti e simili. Eventuali contestazioni riguardanti tali classificazioni saranno esaminate tra la direzione e le rappresentanze sindacali unitarie ed in caso di disaccordo verrà seguita la procedura prevista dall'art. 21, reclami e controversie, della disciplina generale del presente contratto. VI) All'atto dell'assunzione o del passaggio a mansioni discontinue l'azienda oltre quanto previsto dall'art. 2, disciplina generale, deve comunicare per iscritto ai lavoratori di cui al punto I) del presente articolo l'orario normale di lavoro e la relativa paga. VII) In riferimento all'art. 19, disciplina generale, ai lavoratori che devono svolgere le proprie mansioni esposti alle intemperie l'azienda dovrà dare in dotazione appositi indumenti protettivi. VIII) Per gli autisti adibiti alla consegna in altre località di veicoli da essi condotti o trasportati, saranno stabilite, mediante accordi aziendali, per la giornata di servizio alla località della trasfertafuori del comune, il lavoratore può sede dello stabilimento, paghe giornaliere comprensive di un forfait di lavoro straordinario. IX) Le condizioni di lavoro dei portinai e custodi con alloggio di fabbrica nello stabilimento o nelle immediate vicinanze in relazione alle mansioni svolte, continueranno ad essere preventivamente autorizzato ad utilizzareregolate da accordi particolari, in alternativa ai vettori richiamati al comma 2gli interessati possono chiedere l'assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali. del presente articolo, un veicolo aziendale o, in ulteriore alternativa - quest’ultima limitata Nota a casi assolutamente eccezionali e sporadici -, un veicolo verbale sul punto V Con la norma di cui ha la disponibilità; in quest’ultimo caso, lo stesso ha diritto a percepire le indennità calcolate con le modalità e nella misura descritta all’art. 75 (Indennità legate alla prestazione giornaliera), commi 7. (Rimborso chilometrico) e 8. (Indennità rischio mezzo autonomolettera c), del presente accordo; 4punto V), le parti non hanno inteso innovare nella situazione di fatto dei portieri, capiturno e fattorini che in relazione a particolari compiti fruissero attualmente di una classificazione più favorevole. Fatti salvi i casi eventualmente diversamente normatiIn adempimento di quanto previsto dall’art 19 del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66, le parti stipulanti concordano di incontrarsi, entro il tempo impiegato dal lavoratore 30 settembre 2003, per recarsi nella località della trasferta e per definire, entro il relativo rientro non costituisce 31 dicembre 2003, la disciplina contrattuale di attuazione del citato decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66 che ha recepito la direttiva n. 93/104/CE in materia di orario di lavoro, a meno che lo stesso non sia dapprima comandato a raggiungere la propria residenza di servizio o altra diversa località come, ad esempio, nel caso in cui questi sia stato autorizzato ad utilizzare un veicolo aziendale stazionante presso un’altra sedecome modificata dalla direttiva n. 2000/34/deposito aziendale; in quest’ultimo caso l’orario di lavoro inizia a decorrere dal momento in cui il lavoratore è stato comandato a raggiunge il luogo di stazionamento del veicolo in parolaCE. 5. Al personale non viaggiante che, in esecuzione di un ordine ricevuto, si reca a prestare la propria attività lavorativa in una località diversa da quella in cui ha la propria residenza di servizio, è riconosciuto, in aggiunta ai rimborsi di cui ai commi 2. e 3. del presente articolo, il trattamento economico e normativo di trasferta previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 6. Al personale non viaggiante comandato in trasferta ai sensi del presente articolo è consentito optare, nel caso in cui questa preveda uno o più pernottamenti fuori sede, per il rimborso analitico delle spese di alloggio o di vitto (c.d. rimborso misto) nel qual caso il trattamento economico di cui all’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo, è ridotto, nel primo caso, alla complessiva misura della quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la diaria intera e per la pernottazione con dormitorio e nel secondo caso alla sola quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la pernottazione senza dormitorio. 7. Salvo casi eccezionali, l’azienda mette gratuitamente a disposizione del lavoratore in trasferta che opti per il rimborso delle spese, un idoneo alloggio e ciò è, a tutti gli effetti, equiparato al rimborso analitico delle spese di cui al comma 6. del presente articolo. 8. Le spese di vitto di cui al comma 6. del presente articolo sono rimborsate nel limite di euro 30,00 per ogni pasto (importo che costituisce franchigia e che è annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT), nel mentre per le trasferte che non prevedano il pernottamento fuori sede, è riconosciuto al lavoratore esclusivamente il trattamento economico e normativo previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 9. La scelta per uno dei sistemi sopra esposti va fatta con riferimento all’intera trasferta così che non è consentito, nell’ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il lavoratore si trova continuamente fuori della propria residenza di servizio. 10. Il dipendente avrà, di norma, l’onere di indicare, prima di ogni singola trasferta, l’opzione che lo stesso ha prescelto tra quelle qui previste.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferte. All'operaio comandato a prestare la sua opera fuori del luogo ove normalmente svolge la sua attivita` compete: 1. La ) il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute per recarsi sul luogo di lavoro; 2) il rimborso delle spese che si rendano necessarie di vitto ed alloggio nei limiti della normalita` ed in base a nota documentata, salvo accordo forfettario tra la ditta e l'operaio, oppure una indennita` sostitutiva da stabilirsi dalle competenti organizzazioni territoriali, riferita al tempo in cui la trasferta si concretizza nel temporaneo allontanamento, effettua; 3) un'indennita` pari al 50% della retribuzione base (minimo tabellare piu` contingenza piu` eventuale terzo elemento) per motivi di servizio, del personale non viaggiante dalla residenza di servizio allo stesso assegnata. 2. Il lavoratore comandato in trasferta ha diritto ad aver rimborsate le spese ore di viaggio dallo stesso sostenute ed analiticamente documentate per l’acquisto dei titoli di viaggio del vettore che lo stesso è stato autorizzato ad utilizzare effettivamente compiute dall'operaio per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta e sul luogo del lavoro, detratto il tempo che sarebbe stato necessario per il corrispondente viaggio di rientro. 3. Per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta, il lavoratore può essere preventivamente autorizzato ad utilizzare, in alternativa ai vettori richiamati al comma 2. del presente articolo, un veicolo aziendale o, in ulteriore alternativa - quest’ultima limitata a casi assolutamente eccezionali e sporadici -, un veicolo di cui ha la disponibilità; in quest’ultimo caso, lo stesso ha diritto a percepire le indennità calcolate con le modalità e nella misura descritta all’art. 75 (Indennità legate alla prestazione giornaliera), commi 7. (Rimborso chilometrico) e 8. (Indennità rischio mezzo autonomo), del presente accordo; 4. Fatti salvi i casi eventualmente diversamente normati, accedere allo stabilimento: analogo trattamento sara` riservato all'operaio per il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi nella località della trasferta e per nel viaggio di ritorno alla sua abitazione. L'indennita` di cui sopra non compete agli operai comandati a prestare la loro opera fuori dallo stabilimento ma entro i confini territoriali del comune in cui ha sede lo stabilimento stesso o comunque entro il relativo rientro non costituisce orario raggio di cinque chilometri dallo stabilimento medesimo. Sono del pari esclusi dalla corresponsione dell'indennita` predetta gli operai che normalmente o in lunghi periodi dell'anno sono adibiti a compiere la loro opera fuori dallo stabilimento. Per i viaggi di lunga durata che comportino un tempo superiore alla durata dell'orario normale di lavoro, a meno all'operaio compete solamente la retribuzione che lo stesso non sia dapprima comandato a raggiungere la propria residenza di servizio o altra diversa località come, ad esempio, nel caso avrebbe percepito se avesse lavorato in cui questi sia stato autorizzato ad utilizzare un veicolo aziendale stazionante presso un’altra sede/deposito aziendale; in quest’ultimo caso l’orario di lavoro inizia a decorrere dal momento in cui il lavoratore è stato comandato a raggiunge il luogo di stazionamento del veicolo in parola. 5. Al personale non viaggiante che, in esecuzione di un ordine ricevuto, si reca a prestare la propria attività lavorativa in una località diversa da quella in cui ha la propria residenza di servizio, è riconosciuto, in aggiunta ai rimborsi di cui ai commi 2. e 3. del presente articolo, il trattamento economico e normativo di trasferta previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 6. Al personale non viaggiante comandato in trasferta ai sensi del presente articolo è consentito optare, nel caso in cui questa preveda uno o più pernottamenti fuori sede, per il rimborso analitico delle spese di alloggio o di vitto (c.d. rimborso misto) nel qual caso il trattamento economico di cui all’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo, è ridotto, nel primo caso, alla complessiva misura della quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la diaria intera e per la pernottazione con dormitorio e nel secondo caso alla sola quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la pernottazione senza dormitorio. 7. Salvo casi eccezionali, l’azienda mette gratuitamente a disposizione del lavoratore in trasferta che opti per il rimborso delle spese, un idoneo alloggio e ciò è, a tutti gli effetti, equiparato azienda oltre naturalmente al rimborso analitico delle spese di cui al comma 6ai punti 1) e 2). Resta pertanto stabilito che ove la durata del presente articolo. 8viaggio non consenta all'operaio di poter effettuare le ore di lavoro che avrebbe compiuto in azienda, all'operaio stesso spetta la retribuzione per queste ore non lavorate. Le spese di vitto In tal caso non si fara` luogo alla corresponsione dell'indennita` di cui al comma 6punto 3) per un tempo pari a quello cosi` indennizzato. Il datore di lavoro stabilira`, caso per caso, l'orario e l'itineraio che l'operaio dovra` osservare nei viaggi e stabilira` il mezzo di trasporto di cui l'operaio dovra` servirsi. L'operaio in trasferta dovra` rifiutarsi di lavorare in ore straordinarie, notturne e festive eventualmente richieste dal cliente, se non sia esplicitamente autorizzato per iscritto dal proprio datore di lavoro. Quando la permanenza in trasferta dell'operaio avra` durata superiore a 3 mesi, l'operaio, trascorsi i tre mesi, potra` richiedere un permesso di tre giorni con il solo rimborso delle relative spese di trasporto. Il periodo di godimento del permesso sara` stabilito in relazione con le esigenze del lavoro. Nel caso di gravi e riconosciute necessita` familiari la ditta dovra`, su richiesta dell'operaio in trasferta, concedere all'operaio stesso un permesso col solo rimborso delle spese occorrenti per il trasporto con mezzi ordinari. Nota a verbale 1) Le parti stipulanti, tenuto conto della varieta` delle situazioni in atto, si impegnano a definire entro il 30.6.1996 un accordo per una regolamentazione nazionale delle trasferte, sia per quelle sul territorio nazionale, sia per quelle all'estero. caso di obiettiva difficolta` a definire - entro la data prefissata - una normativa omogenea e valevole per l'intero territorio nazionale, e pur riaffermando che l'obiettivo primario a cui tendere e` quello di un accordo a livello nazionale, particolari accordi sulla materia potranno intervenire in sede locale o aziendale. 2) Gli accordi gia` stipulati in sede provinciale per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo che precede e di formulazione identica a quella del C.C.N.L. 10 febbraio 1962, vengono prorogati nella loro validita` fino alla scadenza del presente articolo sono rimborsate nel limite di euro 30,00 per ogni pasto (importo che costituisce franchigia e che è annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT), nel mentre per le trasferte che non prevedano il pernottamento fuori sede, è riconosciuto al lavoratore esclusivamente il trattamento economico e normativo previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordocontratto. 9. La scelta per uno dei sistemi sopra esposti va fatta con riferimento all’intera trasferta così che non è consentito, nell’ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il lavoratore si trova continuamente fuori della propria residenza di servizio. 10. Il dipendente avrà, di norma, l’onere di indicare, prima di ogni singola trasferta, l’opzione che lo stesso ha prescelto tra quelle qui previste.

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Samples: CCNL (Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro)

Trasferte. 1. La trasferta si concretizza nel temporaneo allontanamento, per motivi di servizio, del personale non viaggiante dalla residenza di servizio allo stesso assegnata. 2. Il Quando tra il lavoratore comandato in trasferta ha diritto ad aver rimborsate le spese di viaggio dallo stesso sostenute ed analiticamente documentate per l’acquisto dei titoli di viaggio del vettore che lo stesso è stato autorizzato ad utilizzare per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta e per il corrispondente viaggio di rientro. 3. Per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta, il lavoratore può essere preventivamente autorizzato ad utilizzare, in alternativa ai vettori richiamati al comma 2. del presente articolo, un veicolo aziendale o, in ulteriore alternativa - quest’ultima limitata a casi assolutamente eccezionali e sporadici -, un veicolo di cui ha la disponibilità; in quest’ultimo caso, lo stesso ha diritto a percepire le indennità calcolate con le modalità e nella misura descritta all’art. 75 (Indennità legate alla prestazione giornaliera), commi 7. (Rimborso chilometrico) e 8. (Indennità rischio mezzo autonomo), del presente accordo; 4. Fatti salvi i casi eventualmente diversamente normati, il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi nella località della trasferta e per il relativo rientro non costituisce orario di lavoro, a meno che lo stesso titolare dell'impresa non sia dapprima comandato a raggiungere la propria residenza preventivamente concordato di servizio o altra diversa località come, ad esempio, nel caso in cui questi sia stato autorizzato ad utilizzare un veicolo aziendale stazionante presso un’altra sede/deposito aziendale; in quest’ultimo caso l’orario di lavoro inizia a decorrere dal momento in cui il lavoratore è stato comandato a raggiunge il luogo di stazionamento del veicolo in parola. 5. Al personale non viaggiante che, in esecuzione di un ordine ricevuto, si reca a prestare la propria attività lavorativa in una località diversa da quella in cui ha la propria residenza di servizio, è riconosciuto, in aggiunta ai rimborsi di cui ai commi 2. e 3. sostituire alle indennità indicate nei successivi paragrafi del presente articolo, il trattamento economico e normativo rimborso a piè di lista delle spese occasionate dalla trasferta stessa, agli operai competerà il seguente trattamento: I) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un'indennità di trasferta previsto dall’artche per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro, relative al pernottamento e ai pasti. 75 (Indennità legate all’organizzazione Per tale motivo, detta indennità non ha carattere retributivo. La misura dell'indennità di trasferta è la seguente: - a partire dal 1° marzo 1998 lire 56.000; - a partire dal 1° gennaio 1999 lire 58.000; - a partire dal 1° gennaio 2000 lire 60.000. Gli importi di cui sopra comprendono 2 pasti e il pernottamento. II) In applicazione di quanto sopra specificato, al lavoratore in trasferta verrà corrisposta un'indennità per ciascun pasto meridiano o serale e per il pernottamento, in misura pari a 1/3 dell'importo giornaliero dell'indennità di trasferta, secondo le regole che seguono: a) la corresponsione del sopra citato importo per il pasto meridiano è dovuta quando, considerato l'intervallo che l'azienda concede al lavoratore tra la cessazione e la ripresa del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata)risulta che il medesimo - ove rientrasse, del presente accordo. 6. Al personale non viaggiante comandato in trasferta ai sensi del presente articolo è consentito optareusando dei normali mezzi di trasporto, nel caso in cui questa preveda uno nella sede, stabilimento, laboratorio o più pernottamenti fuori sedecantiere, per il quale sia stato assunto o nel quale sia stato effettivamente trasferito - avrebbe, per consumare il pasto un periodo di tempo inferiore a 40 minuti o al minor tempo concesso agli altri lavoratori della sede o stabilimento di origine per la consumazione del pasto. Non si farà luogo alla corresponsione dell'indennità di trasferta qualora il lavoratore che partecipi normalmente alla mensa aziendale della sede o stabilimento di origine possa consumare il pasto presso la mensa dello stabilimento in cui sia stato comandato a prestare il proprio lavoro, senza sostenere maggiore spesa rispetto a quella che avrebbe incontrata nella prima mensa. In caso di maggior spesa si provvederà al rimborso analitico delle spese della differenza fino a concorrenza dell'indennità prevista per il pasto meridiano. b) La corresponsione dell'indennità per il pasto serale è dovuta al lavoratore che usando dei mezzi normali di alloggio trasporto, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21 oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di vitto (c.d. rimborso mistoorigine, alla fine del proprio orario normale di lavoro. c) nel qual caso La corresponsione dell'indennità per il trattamento economico pernottamento è dovuta al lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22. d) L'indennità giornaliera di cui all’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoroal punto 1 è dovuta quando si verificano congiuntamente le condizioni previste ai punti a), comma 10b) e c). (Trasferta integrata), del presente accordo, è ridotto, nel primo caso, alla complessiva misura della quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la diaria intera e per la pernottazione con dormitorio e nel secondo caso alla sola quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la pernottazione senza dormitorio. 7. Salvo casi eccezionali, l’azienda mette gratuitamente a disposizione del Il lavoratore in trasferta che opti per conserverà il rimborso delle spese, un idoneo alloggio e ciò è, a tutti gli effetti, equiparato al rimborso analitico delle spese di cui al comma 6. del presente articolo. 8. Le spese di vitto di cui al comma 6. del presente articolo sono rimborsate nel limite di euro 30,00 per ogni pasto (importo che costituisce franchigia e che è annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT), nel mentre per le trasferte che non prevedano il pernottamento fuori normale trattamento economico della sede, è riconosciuto al stabilimento o cantiere di origine, derivante da lavorazioni ad incentivo. Nel caso di lavorazione a cottimo, qualora in trasferta il lavoratore esclusivamente il trattamento economico e normativo previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 9operi ad economia avrà diritto alla sua paga maggiorata della media di cottimo realizzata nel trimestre precedente all'invio in trasferta. La scelta permanenza in trasferta del lavoratore potrà di norma continuare per uno dei sistemi sopra esposti va fatta con riferimento all’intera trasferta così che non è consentito, nell’ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi tutta la durata del cantiere o dell'opera presso il quale o per le singole giornate comprese nel periodo in cui il lavoratore si trova continuamente fuori della propria residenza di servizio. 10. Il dipendente avrà, di norma, l’onere di indicare, prima di ogni singola trasferta, l’opzione che la quale lo stesso ha prescelto tra quelle qui previsteè stato comandato dall'azienda.

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