Trasferte. 1. Al personale inviato in trasferta in località fuori del territorio comunale dell’Azienda, sia per l’espletamento di servizi esterni sia per la partecipazione a seminari, corsi, convegni, etc., compete: a) il rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio e delle altre spese vive strettamente necessarie, tutte documentate, per l’espletamento dei servizi esterni, nei limiti della normalità; b) un’indennità di trasferta corrispondente a un importo pari all’80% della retribuzione oraria individuale per le ore eccedenti il normale orario di lavoro nel giorno di trasferta dovute a motivi di viaggio, con esclusione di qualsiasi maggiorazione ex art. 24 del presente C.C.N.L. Dovranno, invece, essere retribuite come lavoro straordinario, le eventuali prestazioni di lavoro effettivo richieste oltre la durata del normale orario di lavoro. La durata della trasferta è stabilita considerando l’ora di partenza e quella di rientro e deve essere preventivamente approvata dall’azienda in base ai mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere la località di destinazione e viceversa; c) un’indennità giornaliera, per ogni pernottamento fuori sede, corrispondente a un importo al 1,50% della relativa retribuzione individuale mensile. Tale indennità va corrisposta per tutte le giornate, comprese festività, domeniche, giornate di assenza per infortunio e malattia nelle quali il lavoratore sia costretto a pernottare fuori sede. 2. Il lavoratore ha diritto ad un anticipo atto a coprire le spese previste; i conguagli saranno effettuati al rientro del lavoratore in sede. 3. Qualora l’azienda autorizzi l’uso per servizio del mezzo di trasporto del dipendente, sarà tenuta a corrispondere allo stesso un’indennità chilometrica calcolata in ragione di un quinto del costo di un litro di benzina verde. 4. Dalla presente regolamentazione sono esclusi i viaggiatori e le missioni per l’espletamento dei servizi esterni convenzionati con altri enti, che non rientrano nella sfera di applicazione del presente articolo. 5. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto alla data del 31.10.1988.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Trasferte. 1. Al personale inviato Per esigenze di servizio l’Azienda può inviare il lavoratore in trasferta a svolgere la propria attività, in località fuori del territorio comunale dell’Aziendadiversa dalla normale sede di lavoro, sia per l’espletamento di servizi esterni sia per la partecipazione a seminari, corsi, convegni, etc., competecorrispondendo il seguente trattamento:
a) X. Xxxxxxxxx che superano le 24 ore comprensive del tempo necessario per il rimborso viaggio:
x. xxxxxxxx, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale, delle spese di viaggio, vitto, alloggio e delle altre spese vive strettamente necessarie, tutte documentate, per l’espletamento dei servizi esterni, nei limiti della normalitàsostenute dal lavoratore in trasferta;
b) un’indennità di trasferta corrispondente b. indennità giornaliera pari a un importo pari all’8012 ore commisurata al 2% della retribuzione oraria individuale del minimo tabellare ed indennità integrativa speciale media per ciascuna area;
c. per le frazioni orarie che superino le 8 ore, spetta il corrispettivo della indennità di cui alla successiva lettera B, a).
X. Xxxxxxxxx superiori alle 8 ore eccedenti e fino alle 24 ore comprensive del tempo necessario per il normale orario viaggio:
a. 1/3 della diaria giornaliera di lavoro nel giorno di trasferta dovute a motivi di viaggio, con esclusione di qualsiasi maggiorazione ex art. 24 del presente C.C.N.L. Dovranno, invece, essere retribuite come lavoro straordinario, le eventuali prestazioni di lavoro effettivo richieste oltre la durata del normale orario di lavoro. La durata della trasferta è stabilita considerando l’ora di partenza e quella di rientro e deve essere preventivamente approvata dall’azienda in base ai mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere la località di destinazione e viceversacui al punto A b);
c) un’indennità giornalierax. xxxxxxxx, per ogni pernottamento fuori sededietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale, corrispondente a un importo al 1,50% della relativa retribuzione individuale mensile. Tale indennità va corrisposta per tutte le giornate, comprese festività, domeniche, giornate di assenza per infortunio e malattia nelle quali il delle spese sostenute dal lavoratore sia costretto a pernottare fuori sedein trasferta.
2. Il lavoratore ha diritto ad un anticipo atto a coprire le spese previste; i conguagli saranno effettuati al rientro L'uso del lavoratore in sedevagone letto, dell'aereo e del mezzo proprio o dell’Azienda, è consentito solo su autorizzazione della Direzione o unità territoriale competente, da concedersi preventivamente.
3. Qualora l’azienda autorizzi l’uso per servizio del mezzo Il personale in trasferta è tenuto ad osservare l'orario di trasporto del dipendentelavoro della sede nella quale va a svolgere la propria prestazione; eventuali prestazioni straordinarie saranno compensate con la retribuzione prevista dall’art. 101, sarà tenuta a corrispondere allo stesso un’indennità chilometrica calcolata in ragione cumulabile con il trattamento di un quinto del costo di un litro di benzina verde.
4. Dalla presente regolamentazione sono esclusi i viaggiatori e le missioni per l’espletamento dei servizi esterni convenzionati con altri enti, che non rientrano nella sfera di applicazione cui al comma 1 del presente articolo.
4. Il dipendente in trasferta ha diritto ad un anticipo, non superiore all’80% delle spese vive presunte.
5. Sono fatte salve Per le condizioni trasferte all'estero il relativo trattamento viene di miglior favore volta in atto alla data volta concordato tra l’Azienda e l'interessato.
6. La presente disciplina decorre dalla stipula del 31.10.1988CCNL.
7. La disciplina del presente articolo si applica anche ai dipendenti chiamati a testimoniare dall’azienda in procedimenti civili, penali e giuslavoristi.
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Trasferte. 1. Al personale inviato Per esigenze di servizio l’Azienda può inviare il lavoratore in trasferta a svolgere la propria attività, in località fuori del territorio comunale dell’Aziendadiversa dalla normale sede di lavoro, sia per l’espletamento di servizi esterni sia per la partecipazione a seminari, corsi, convegni, etc., competecorrispondendo il seguente trattamento:
a) X. Xxxxxxxxx che superano le 24 ore comprensive del tempo necessario per il rimborso viaggio:
x. xxxxxxxx, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale, delle spese di viaggio, vitto, alloggio e delle altre spese vive strettamente necessarie, tutte documentate, per l’espletamento dei servizi esterni, nei limiti della normalitàsostenute dal lavoratore in trasferta;
b) un’indennità di trasferta corrispondente b. indennità giornaliera pari a un importo pari all’8012 ore commisurata al 2% della retribuzione oraria individuale del minimo tabellare ed indennità integrativa speciale media per ciascuna area;
c. per le frazioni orarie che superino le 8 ore, spetta il corrispettivo della indennità di cui alla successiva lettera B, a).
X. Xxxxxxxxx superiori alle 8 ore eccedenti e fino alle 24 ore comprensive del tempo necessario per il normale orario viaggio:
a. 1/3 della diaria giornaliera di lavoro nel giorno di trasferta dovute a motivi di viaggio, con esclusione di qualsiasi maggiorazione ex art. 24 del presente C.C.N.L. Dovranno, invece, essere retribuite come lavoro straordinario, le eventuali prestazioni di lavoro effettivo richieste oltre la durata del normale orario di lavoro. La durata della trasferta è stabilita considerando l’ora di partenza e quella di rientro e deve essere preventivamente approvata dall’azienda in base ai mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere la località di destinazione e viceversacui al punto A b);
c) un’indennità giornalierax. xxxxxxxx, per ogni pernottamento fuori sededietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale, corrispondente a un importo al 1,50% della relativa retribuzione individuale mensile. Tale indennità va corrisposta per tutte le giornate, comprese festività, domeniche, giornate di assenza per infortunio e malattia nelle quali il delle spese sostenute dal lavoratore sia costretto a pernottare fuori sedein trasferta.
2. Il lavoratore ha diritto ad un anticipo atto a coprire le spese previste; i conguagli saranno effettuati al rientro L'uso del lavoratore in sedevagone letto, dell'aereo e del mezzo proprio o dell’Azienda, è consentito solo su autorizzazione della Direzione o unità territoriale competente, da concedersi preventivame nte.
3. Qualora l’azienda autorizzi l’uso per servizio del mezzo Il personale in trasferta è tenuto ad osservare l'orario di trasporto del dipendentelavoro della sede nella quale va a svolgere la propria prestazione; eventuali prestazioni straordinarie saranno compensate con la retribuzione prevista dall’art. 101, sarà tenuta a corrispondere allo stesso un’indennità chilometrica calcolata in ragione cumulabile con il trattamento di un quinto del costo di un litro di benzina verde.
4. Dalla presente regolamentazione sono esclusi i viaggiatori e le missioni per l’espletamento dei servizi esterni convenzionati con altri enti, che non rientrano nella sfera di applicazione cui al comma 1 del presente articolo.
4. Il dipendente in trasferta ha diritto ad un anticipo, non superiore all’80% delle spese vive presunte.
5. Sono fatte salve Per le condizioni trasferte all'estero il relativo trattamento viene di miglior favore volta in atto alla data volta concordato tra l’Azie nda e l'interessato.
6. La presente disciplina decorre dalla stipula del 31.10.1988CCNL.
7. La disciplina del presente articolo si applica anche ai dipendenti chiamati a testimonia re dall’azienda in procedimenti civili, penali e giuslavoristi.
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Trasferte. 1. Al personale inviato Ai lavoratori temporaneamente incaricati di prestazioni di servizio fuori dalla circoscrizione del Comune ove ha sede lo stabilimento presso il quale sono in trasferta in località fuori del territorio comunale dell’Aziendaforza, sia per l’espletamento di servizi esterni sia per la partecipazione a seminari, corsi, convegni, etc., compete:
a) il rimborso sarà rimborsato l’importo delle spese di viaggio, vitto, di vitto e di alloggio e delle altre spese vive strettamente necessarie, tutte documentate, per l’espletamento dei servizi esterni, nei limiti della normalità;
b) un’indennità , liquidato in base a nota documentata, salvo accordi forfettari tra le parti interessate. Le indennità eventualmente concordate tra le parti interessate non hanno natura retributiva anche se corrisposte con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di trasferta corrispondente a un importo pari all’80assunzione. Le parti confermano che le indennità così come disciplinate nel comma precedente continuano ad essere escluse dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di Xxxxx e/o contratto. Le ore di viaggio coincidenti con il normale orario giornaliero di lavoro in atto nello stabilimento di origine saranno retribuite al 100% della retribuzione oraria individuale normale, quelle non coincidenti con tale orario con il 65 per cento della stessa retribuzione. Ai fini di cui sopra non sono cumulabili le ore eccedenti il normale orario di lavoro nel giorno di trasferta dovute a motivi di viaggio, con esclusione di qualsiasi maggiorazione ex artviaggio compiute in giorni diversi. 24 del presente C.C.N.L. Dovranno, invece, essere retribuite come lavoro straordinario, le eventuali Qualora l’Azienda richieda esplicitamente prestazioni di lavoro effettivo richieste oltre la durata dell’orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno retribuite come straordinario. L’importo approssimativo delle spese di cui al primo comma dovrà essere anticipato dal datore di lavoro salvo conguaglio alla fine della trasferta. Le parti in sede aziendale potranno definire, in alternativa a quanto stabilito dal presente articolo, l’istituzione di una indennità di trasferta a copertura dei costi e del normale orario di lavoro. La durata della trasferta è stabilita considerando l’ora di partenza e quella di rientro e deve essere preventivamente approvata dall’azienda in base ai mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere la località di destinazione e viceversa;
c) un’indennità giornaliera, per ogni pernottamento fuori sede, corrispondente a un importo al 1,50% della relativa retribuzione individuale mensile. Tale indennità va corrisposta per tutte le giornate, comprese festività, domeniche, giornate di assenza per infortunio e malattia nelle quali maggiore disagio che il lavoratore sia costretto a pernottare fuori sede.
2sostiene. Il lavoratore ha diritto ad un anticipo atto presente articolo non si applica al personale viaggiante e a coprire le spese previste; i conguagli saranno effettuati al rientro del lavoratore quello addetto ai trasporti ed alle operazioni conseguenti, il cui trattamento sarà concordato in sede.
sede aziendale. Con riferimento a quanto previsto dal 3. Qualora l’azienda autorizzi l’uso per servizio del mezzo di trasporto del dipendente, sarà tenuta a corrispondere allo stesso un’indennità chilometrica calcolata in ragione di un quinto del costo di un litro di benzina verde.
4. Dalla presente regolamentazione sono esclusi i viaggiatori e le missioni per l’espletamento dei servizi esterni convenzionati con altri enti, che non rientrano nella sfera di applicazione ° comma del presente articolo.
5. Sono fatte salve le condizioni , così come modificato in data 12 luglio 1995 (aumento dal 50 al 65%), sono fatti salvi i trattamenti aziendali complessivamente di miglior favore favore, in atto alla data del 31.10.1988antecedentemente a tale data, che vengono mantenuti ma non si cumulano con quanto stabilito dal citato 3° comma.
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Trasferte. 1Il personale ha l'obbligo, ai sensi del vigente CCNL di partecipare alle trasferte che impegnano la Fondazione in Italia ed all'estero. Al personale inviato in trasferta in località fuori del territorio comunale dell’Azienda, sia per l’espletamento di servizi esterni sia per Allo scopo la partecipazione a seminari, corsi, convegni, etc., compete:
a) il rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio e delle altre spese vive strettamente necessarie, tutte documentate, per l’espletamento dei servizi esterni, nei limiti della normalità;
b) un’indennità di trasferta corrispondente a un importo pari all’80% della retribuzione oraria individuale per le ore eccedenti il normale orario di lavoro nel giorno di trasferta dovute a motivi di viaggio, con esclusione di qualsiasi maggiorazione ex art. 24 del presente C.C.N.L. Dovranno, invece, essere retribuite come lavoro straordinario, le eventuali prestazioni di lavoro effettivo richieste oltre la durata del normale orario di lavoro. La durata della trasferta è stabilita considerando l’ora di partenza e quella di rientro e deve essere preventivamente approvata dall’azienda in base ai mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere la località di destinazione e viceversa;
c) un’indennità giornaliera, per ogni pernottamento fuori sede, corrispondente a un importo al 1,50% della relativa retribuzione individuale mensile. Tale indennità va corrisposta per tutte le giornate, comprese festività, domeniche, giornate di assenza per infortunio e malattia nelle quali il lavoratore sia costretto a pernottare fuori sede.
2Direzione fornirà alla RSU preventive informazioni. Il lavoratore ha diritto ad un anticipo atto a coprire le spese previste; i conguagli saranno effettuati al rientro del lavoratore in sede.
3. Qualora l’azienda autorizzi l’uso per servizio del mezzo di trasporto del dipendenteviene rimesso alla discrezionalità della Direzione. Per i trasporti privati verranno garantite idonee condizioni di sicurezza e comfort. Nelle trasferte regionali ed interregionali il personale è tenuto ad effettuare fuori sede le prestazioni che gli vengono richieste con la medesima articolazione oraria prevista per la sede. Al fine dell'esaurimento dell’orario di lavoro, sarà tenuta a corrispondere allo stesso un’indennità chilometrica calcolata in ragione occasione delle trasferte (regionali e interregionali oltre i 45 km, nazionali e internazionali) verranno conteggiati i tempi effettivi delle singole prestazioni come indicati nell'O.d.G., la durata effettiva dello spettacolo e i tempi di un quinto viaggio. I tempi di viaggio si intendono riferiti al trasferimento da una città all’altra; pertanto, dal luogo da dove viene fissata la partenza alla sede operativa e viceversa. Per le trasferte che si esauriscono nell'ambito di una giornata, qualora il rientro in sede non avvenisse entro le ore 2,30 e non fosse possibile assicurare il pernottamento nei termini previsti dal vigente CCNL, al personale verrà riconosciuto l'equivalente economico del costo di un litro albergo di benzina verde.
42a categoria. Dalla presente regolamentazione In caso venissero utilizzate camere in alberghi anche di categoria superiore alla 2a, queste verranno assegnate dando priorità all'ordine delle categorie di lavoratori indicato nel CCNL e nell'ambito delle stesse, ai livelli d'inquadramento superiore In caso di trasferte di più giorni di durata la Fondazione farà alloggiare il personale in camera doppia con servizi in albergo il più vicino possibile alla sede produttiva. Se ciò non fosse possibile si applicherà la norma di cui al co. 2 punto C) -Trasferte - del vigente CCNL. La durata degli spettacoli è forfetizzata come da normativa per gli spettacoli in sede. - Si conviene che prove e spettacoli effettuati in spazi nell'ambito del Comune di Venezia (isole e Mestre comprese) nonché prestazioni effettuate in luoghi di lavoro o magazzini messi a disposizione dell'amministrazione comunale, sono esclusi da considerarsi a tutti gli effetti come sedi del Teatro La Fenice. Al personale comandato temporaneamente presso sedi extracomunali, sarà rimborsato il costo del biglietto. - Qualora l'attività della Fondazione sia realizzata in ambito extracomunale, l'orario di lavoro decorrerà dal suo inizio nella sede produttiva decentrata, purchè tale sede sia ubicata a una distanza non superiore ai 45 Km. e viene così disciplinata: Il personale si recherà autonomamente in tali sedi e la Fondazione rimborserà le spese di viaggio nella misura forfetaria di lire 40.000.= giornaliere, quale elemento del trattamento di trasferta. La Fondazione, tuttavia, potrà assicurare i viaggiatori trasporti solo nei casi di comprovata impossibilità di utilizzare mezzi pubblici o a fronte di accertati disagi che comportino consistenti ritardi nel rientro. In tali casi al personale che ne farà richiesta all'ufficio produzione nei termini temporali indicati dalla Direzione, il rimborso forfetario di viaggio verrà ridotto a lire 30.000. - Nessun rimborso è dovuto per attività effettuata nell'ambito del Comune di Venezia. Nei casi di sedi non adeguatamente servite da mezzi pubblici di trasporto, la Fondazione, previo accordo con l'esecutivo della RSU, fornirà i mezzi di trasporto. In tal caso il rimborso forfetario di viaggio verrà ridotto a lire 20.000. Le prestazioni lavorative ordinarie saranno così articolate: Antimeridiana/Pomeridiana con inizio in una fascia oraria dalle ore 9.oo alle 9.30, con un intervallo tra le due prestazioni di un'ora e trenta minuti. Le prestazioni inizieranno nei luoghi di lavoro all'orario previsto dall'ordine del giorno. Per il rientro nella sede di Venezia, viene convenzionalmente considerato, nell'orario di lavoro, il tempo di un'ora. Per il personale non strettamente impegnato nella preparazione e/o esecuzione degli spettacoli si applicano le norme previste per le missioni individuali. L'importo dell’indennità forfetaria di trasferta, comprensiva delle spese di vitto, è così determinata: -per sedi di produzione ubicate entro 45 Km. l'indennità verrà così calcolata: £. 5.000= per l’espletamento dei servizi esterni convenzionati con altri entiogni quarto d'ora fino ad un massimo di lire 100.000. L'orario minimo di impegno viene fissato in 3 ore per Orchestra e Coro e in 5 ore per gli Maestri, che non rientrano nella sfera Impiegati eoperai. A tal fine, l'orario verrà calcolato come se le prestazioni fossero effettuate in sede. -per sedi di applicazione del presente articoloproduzione nel territorio nazionale ubicate oltre i 45 Km.
5. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto alla data del 31.10.1988.
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Samples: Contratto Di Lavoro
Trasferte. 1. Al personale inviato lavoratore che sia comandato temporaneamente in trasferta dal luogo abituale di lavoro ad altra sede, posta in località fuori altro comune, e sempre che sia ad una distanza maggiore dalla propria abitazione, spetta il rimborso delle maggiori spese di viaggio sostenute, determinato in base al costo del territorio comunale dell’Aziendabiglietto o dell'abbonamento del mezzo pubblico, sia per l’espletamento o al costo chilometrico in caso di servizi esterni sia utilizzo del proprio mezzo di trasporto. In caso di utilizzo del proprio mezzo di trasporto i chilometri da rimborsare sono quelli in più rispetto alla distanza fra residenza e luogo abituale di lavoro. Le distanze devono essere calcolate per la partecipazione via più breve, salvo diversa autorizzazione della cooperativa. Il valore del costo per ogni km di ogni classe di cilindrata e di ogni tipo di alimentazione dell'automezzo è riferito al costo previsto dall'annuario statistico ACI per l'automobile "HYUNDAI I10 1.0 MPI 66CV - MY2014” sulla percorrenza media di 15.000 km annui, aggiornato annualmente a seminariGennaio con l'ultima pubblicazione disponibile. Alla data dell'entrata in vigore del presente contratto tale valore è di € 0,3921 per chilometro. Di norma, corsisarà rimborsato un solo viaggio per l'andata e uno per il ritorno. Nei giorni in cui l'orario di lavoro è distribuito su due turni, convegnipotranno essere rimborsati due viaggi per l'andata e due per il ritorno solo a condizione che l'intervallo tra la fine del primo turno e l'inizio del secondo sia superiore a 3 ore. La cooperativa può disporre che il lavoratore ponga in rimborso, etc., compete:
a) il rimborso in luogo delle spese di viaggio, vitto, le normali spese di alloggio e delle effettivamente sostenute. La cooperativa potrà inoltre autorizzare il rimborso di altre eventuali spese vive strettamente necessarie, tutte documentate, per l’espletamento dei servizi esterni, nei limiti della normalità;
b) un’indennità di trasferta corrispondente a un importo pari all’80% della retribuzione oraria individuale per le ore eccedenti il normale orario sostenute perla trasferta. Per luogo abituale di lavoro nel giorno di trasferta dovute a motivi di viaggio, con esclusione di qualsiasi maggiorazione ex art. 24 del presente C.C.N.L. Dovranno, invece, essere retribuite come lavoro straordinario, le eventuali prestazioni di lavoro effettivo richieste oltre la durata del normale orario di lavoro. La durata della trasferta si intende quello presso il quale il dipendente è stabilita considerando l’ora di partenza e quella di rientro e deve essere preventivamente approvata dall’azienda in base ai mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere la località di destinazione e viceversa;
c) un’indennità giornaliera, per ogni pernottamento fuori sede, corrispondente a un importo al 1,50% della relativa retribuzione individuale mensile. Tale indennità va corrisposta per tutte le giornate, comprese festività, domeniche, giornate di assenza per infortunio e malattia nelle quali stato assunto o quello presso il lavoratore sia costretto a pernottare fuori sede.
2quale è stato definitivamente trasferito. Il lavoratore ha diritto ad un anticipo atto a coprire le spese previste; i conguagli saranno effettuati al rientro presente articolo definisce l'applicazione in sede aziendale dell'art. 151 del lavoratore in sedeCCNL.
3. Qualora l’azienda autorizzi l’uso per servizio del mezzo di trasporto del dipendente, sarà tenuta a corrispondere allo stesso un’indennità chilometrica calcolata in ragione di un quinto del costo di un litro di benzina verde.
4. Dalla presente regolamentazione sono esclusi i viaggiatori e le missioni per l’espletamento dei servizi esterni convenzionati con altri enti, che non rientrano nella sfera di applicazione del presente articolo.
5. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto alla data del 31.10.1988.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Trasferte. 11 Ai fini dell’indennità di trasferta fa stato la sede principale dell’impresa, regolarmente iscritta al Registro di Commercio. Al personale inviato Previa documentata richiesta, la CPC può riconoscere all’impresa, oltre alla sede principale, an- che una succursale in trasferta in località fuori del territorio comunale dell’Azienda, sia per l’espletamento di servizi esterni sia per la partecipazione a seminari, corsi, convegni, etc., competealtre località. A tale riguardo dovranno essere rispettate le seguenti condi- zioni:
a) il rimborso delle spese la succursale dovrà essere regolarmente iscritta al Registro di viaggio, vitto, alloggio e delle altre spese vive strettamente necessarie, tutte documentate, per l’espletamento dei servizi esterni, nei limiti della normalitàcommercio;
b) un’indennità la succursale dovrà disporre di trasferta corrispondente a un importo pari all’80% della retribuzione oraria individuale per le ore eccedenti il normale orario di lavoro nel giorno di trasferta dovute a motivi di viaggio, con esclusione di qualsiasi maggiorazione ex art. 24 del presente C.C.N.L. Dovranno, invece, essere retribuite come lavoro straordinario, le eventuali prestazioni di lavoro effettivo richieste oltre la durata del normale orario di lavoro. La durata della trasferta è stabilita considerando l’ora di partenza e quella di rientro e deve essere preventivamente approvata dall’azienda in base ai mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere la località di destinazione e viceversamagazzino-laboratorio conveniente;
c) la ditta dovrà dimostrare di aver assunto gli operai per la località dove ha sede la succursale (quale prova fa stato il permesso di lavoro rilasciato dalla Polizia degli stranieri).
2 Se il lavoro viene eseguito a oltre 12 km dalla sede principale o dalla succursale dell’impresa, purché non si tratti di località situata sul tragitto che il lavoratore deve abitualmente percorrere per raggiungere la sede o la succursale, l’impresa deve corrispondere al lavoratore un’indennità giornalieradi fr. 17.00 a titolo di indennizzo per il pranzo.
3 Se il lavoratore, per ogni pernottamento fuori sederagioni di lavoro, corrispondente a un importo al 1,50% della relativa retribuzione individuale mensile. Tale indennità va corrisposta non potesse rincasare alla sera, il datore di lavoro provve- derà per tutte le giornate, comprese festività, domeniche, giornate di assenza per infortunio il vitto e malattia nelle quali il lavoratore sia costretto a pernottare fuori sedel’alloggio convenienti.
24 Casi speciali, in rapporto al pagamento delle trasferte, saranno risolti di volta in volta dalla CPC.
5 Le spese di viaggio saranno a carico del datore di lavoro.
6 Se la durata del viaggio di trasferta per l’andata e il ritorno, dal e al posto di raccolta, eccede un’ora al giorno, il tempo addizionale (ciò che eccede un’ora) viene indennizzato in base alla paga oraria normale.
7 Il lavoratore che dietro ordine del datore di lavoro usa il proprio ciclomotore per recarsi a lavorare fuori dalla sede del magazzino, ha diritto a un’indennità di fr. Il -.15 al km percorso, sia all’andata che al ritorno.
a) Per l’uso della motocicletta, alle stesse condizioni, il lavoratore ha diritto ad un anticipo atto a coprire le spese previste; i conguagli saranno effettuati un’indennità di fr. - .45 al rientro del km;
b) Per l’uso dell’automobile, alle stesse condizioni, il lavoratore in sedeha diritto a un’indennità di fr. -.70 al km;
c) Per il trasporto, sul proprio mezzo, di colleghi di lavoro, al lavoratore dovrà essere corrisposta un’indennità supplementare di fr. -.05 al km.
3. Qualora l’azienda autorizzi l’uso per servizio del mezzo di trasporto del dipendente, sarà tenuta a corrispondere allo stesso un’indennità chilometrica calcolata in ragione di un quinto del costo di un litro di benzina verde.
4. Dalla presente regolamentazione sono esclusi i viaggiatori e le missioni per l’espletamento dei servizi esterni convenzionati con altri enti, che non rientrano nella sfera di applicazione del presente articolo.
5. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto alla data del 31.10.1988.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Trasferte. 1. Al personale inviato Ai lavoratori temporaneamente incaricati di prestazioni di servizio fuori della circoscrizione del Comune, ove ha sede lo stabilimento presso il quale sono in trasferta in località fuori del territorio comunale dell’Aziendaforza, sia per l’espletamento di servizi esterni sia per la partecipazione a seminari, corsi, convegni, etc., compete:
a) il rimborso sarà rimborsato l’importo delle spese di viaggio, vitto, alloggio di vitto e delle altre spese vive strettamente necessarie, tutte documentate, per l’espletamento dei servizi esternidi alloggio, nei limiti della normalità;
b) un’indennità , liquidato in base a nota documentata, salvo accordi forfettari fra le parti interessate. Le ore di trasferta corrispondente a effettivo viaggio saranno compensate con la normale retribuzione fino ad un importo pari all’80massimo di otto ore; quelle eccedenti saranno compensate con il 65% della retribuzione oraria individuale per normale. Tale modifica non si cumula con i trattamenti aziendali complessivamente di miglior favore. Ai fini di cui sopra non sono cumulabili le ore eccedenti di viaggio compiute in giorni diversi. Qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell’orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno retribuite come straordinario. L’importo approssimativo delle spese di cui al comma 1 dovrà essere anticipato dal datore di lavoro salvo conguaglio alla fine della trasferta. Il 2° comma dell’art. 35 (trasferte) deve essere interpretato nel senso che le ore di viaggio, da retribuire al 100% della retribuzione normale, sono quelle coincidenti con il normale orario di lavoro nel giorno in atto nello stabilimento di trasferta dovute a motivi origine mentre le ore di viaggio, da retribuire al 65% della stessa retribuzione, sono quelle non coincidenti con esclusione di qualsiasi maggiorazione ex art. 24 del presente C.C.N.L. Dovranno, invece, essere retribuite come lavoro straordinario, le eventuali prestazioni di lavoro effettivo richieste oltre la durata del il normale orario di lavoro. La durata della trasferta è stabilita considerando l’ora di partenza Il presente articolo non si applica al personale viaggiante e quella di rientro e deve essere preventivamente approvata dall’azienda a quello addetto ai trasporti ed alle operazioni conseguenti, il cui trattamento sarà concordato in base ai mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere la località di destinazione e viceversa;
c) un’indennità giornaliera, per ogni pernottamento fuori sede, corrispondente a un importo al 1,50% della relativa retribuzione individuale mensile. Tale indennità va corrisposta per tutte le giornate, comprese festività, domeniche, giornate di assenza per infortunio e malattia nelle quali il lavoratore sia costretto a pernottare fuori sede.
2sede aziendale. Il lavoratore ha diritto ad un anticipo atto a coprire le spese previste; i conguagli saranno effettuati trattamento di cui al rientro del lavoratore in sede.
3. Qualora l’azienda autorizzi l’uso per servizio del mezzo di trasporto del dipendente, sarà tenuta a corrispondere allo stesso un’indennità chilometrica calcolata in ragione di un quinto del costo di un litro di benzina verde.
4. Dalla presente regolamentazione sono esclusi i viaggiatori e le missioni per l’espletamento dei servizi esterni convenzionati con altri enti, che non rientrano nella sfera di applicazione comma 2 del presente articoloarticolo sarà oggetto di contrattazione aziendale.
5. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto alla data del 31.10.1988.
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Trasferte. 1. Al personale inviato Il presente articolo si applica ai dirigenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, distante più di Km 10. Nel caso in cui il dirigente si rechi in trasferta in luogo compreso tra la località fuori del territorio comunale dell’Aziendasede di servizio e quella di dimora abituale, sia per l’espletamento la distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta. Ove la località della trasferta si trovi oltre la località della dimora abituale le distanze si computano da quest’ultima località.
2. Ai dirigenti di servizi esterni sia per la partecipazione a seminari, corsi, convegni, etc., cui al comma 1 compete:
a) un’indennità di trasferta, avente natura non retributiva, pari a: - euro 35,00 per ogni periodo di 24 ore di trasferta; - euro 1,45 per ogni ora di trasferta, in caso di trasferta di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore;
b) il rimborso delle spese di viaggioeffettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, vittoaereo, alloggio nave e delle altre spese vive strettamente necessarie, tutte documentate, per l’espletamento dei servizi esterni, nei limiti della normalità;
b) un’indennità di trasferta corrispondente a un importo pari all’80% della retribuzione oraria individuale per le ore eccedenti il normale orario di lavoro nel giorno di trasferta dovute a motivi di viaggio, con esclusione di qualsiasi maggiorazione ex art. 24 del presente C.C.N.L. Dovranno, invece, essere retribuite come lavoro straordinario, le eventuali prestazioni di lavoro effettivo richieste oltre la durata del normale orario di lavoro. La durata della trasferta è stabilita considerando l’ora di partenza e quella di rientro e deve essere preventivamente approvata dall’azienda in base ai altri mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere la località extraurbani, nel limite del biglietto di destinazione e viceversaprima classe o equiparato;
c) un’indennità giornalierail rimborso delle spese per il taxi, per ogni pernottamento fuori sede, corrispondente a un importo al 1,50% della relativa retribuzione individuale mensile. Tale indennità va corrisposta per tutte le giornate, comprese festività, domeniche, giornate in caso di assenza per infortunio necessità attestata e malattia nelle quali il lavoratore sia costretto a pernottare fuori sedeadeguatamente motivata dallo stesso dirigente.
2. Il lavoratore ha diritto ad un anticipo atto a coprire le d) il rimborso delle spese previste; i conguagli saranno effettuati al rientro del lavoratore per il noleggio di autovetture, nel solo caso in sedecui manchino mezzi di linea diretti.
3. Qualora l’azienda autorizzi l’uso Ai fini del comma 2, lett. a), nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per servizio del mezzo di trasporto del dipendente, sarà tenuta a corrispondere allo stesso un’indennità chilometrica calcolata in ragione di un quinto del costo di un litro di benzina verdeil viaggio.
4. Dalla presente regolamentazione sono esclusi i viaggiatori e le missioni Il dirigente in trasferta può essere autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto. In tal caso l’Ente stipula apposita polizza assicurativa in favore dei dirigenti autorizzati a servirsi, in occasioni di trasferte o per l’espletamento dei servizi esterni convenzionati con altri entigli adempimenti di servizio fuori dall’ufficio, che non rientrano nella sfera del proprio mezzo di applicazione del presente articolotrasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio.
5. Sono fatte salve La polizza assicurativa di cui al comma 4, è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell’assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dirigente, nonché di lesioni o decesso del dirigente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
6. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
7. Al dirigente, in caso di utilizzo del proprio mezzo, oltre all’indennità di cui al comma 2, lett. a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 9, spetta il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell’eventuale custodia del mezzo ed un’indennità chilometrica pari a 1/5 del costo di 1 litro di benzina per ogni chilometro.
8. Per le condizioni trasferte di miglior favore durata superiore a 12 ore, che comportino il pernottamento presso la sede della missione, al dirigente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in atto alla data albergo di categoria 4 stelle e della spesa per 1 o 2 pasti giornalieri, nel limite di euro 70,00 complessivi per due pasti e nel limite di euro 40,00 nell’ipotesi di un solo pasto. Per le trasferte di durata non inferiore a 6 ore, compete solo il rimborso di un pasto.
9. Nel caso in cui il dirigente fruisca del 31.10.1988rimborso per vitto e alloggio l’indennità di cui al comma 2 lett. a) viene ridotta di 2/3. Nel caso in cui il dirigente fruisca del rimborso per vitto o alloggio l’indennità di cui al comma 2 lett. a) viene ridotta di 1/3.
10. L’indennità di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località.
11. Per le trasferte all’estero è confermata la disciplina stabilita dalle disposizioni legislative vigenti.
12. Il dirigente in trasferta ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta medesima.
13. Tutte le spese effettuate dal dirigente in trasferta e soggette a rimborso, devono essere regolarmente documentate.
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Trasferte. 1. Al personale inviato 1 Per esigenze di servizio l’Azienda può inviare il lavoratore in trasferta a svolgere la propria attività, in località fuori diversa dalla sede di lavoro, corrispondendo il seguente trattamento:
A. Trasferte che superano le 24 ore comprensive del territorio comunale tempo necessario per il viaggio:
a. rimborso, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale, delle spese sostenute dal lavoratore in trasferta;
b. indennità giornaliera pari a 12 ore commisurata al 2 % del minimo tabellare ed indennità integrativa speciale media per ciascuna area;
c. per le frazioni orarie che superino le 7 ore e 30 minuti, spetta il corrispettivo della indennità di cui alla successiva lettera B, a).
B. Trasferte superiori alle 7 ore e 30 minuti e fino alle 24 ore comprensive del tempo necessario per il viaggio:
a. 1/3 della diaria giornaliera di cui al punto A, b);
b. rimborso, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale, delle spese sostenute dal lavoratore in trasferta.
2 L'uso del vagone letto, dell'aereo e del mezzo proprio o dell’Azienda, sia per l’espletamento di servizi esterni sia per la partecipazione a seminariè consentito solo su autorizzazione della Direzione o unità territoriale competente, corsi, convegni, etcda concedersi preventivamente., compete:
a) il rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio e delle altre spese vive strettamente necessarie, tutte documentate, per l’espletamento dei servizi esterni, nei limiti della normalità;
b) un’indennità di 3 Il personale in trasferta corrispondente a un importo pari all’80% della retribuzione oraria individuale per le ore eccedenti il normale orario è tenuto ad osservare l'orario di lavoro nel giorno di trasferta dovute della sede nella quale va a motivi di viaggio, con esclusione di qualsiasi maggiorazione ex art. 24 del presente C.C.N.L. Dovranno, invece, essere retribuite come lavoro straordinario, le svolgere la propria prestazione; eventuali prestazioni straordinarie saranno compensate con la retribuzione prevista dall’art. 101, cumulabile con il trattamento di lavoro effettivo richieste oltre la durata del normale orario di lavoro. La durata della trasferta è stabilita considerando l’ora di partenza e quella di rientro e deve essere preventivamente approvata dall’azienda in base ai mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere la località di destinazione e viceversa;
c) un’indennità giornaliera, per ogni pernottamento fuori sede, corrispondente a un importo cui al 1,50% della relativa retribuzione individuale mensile. Tale indennità va corrisposta per tutte le giornate, comprese festività, domeniche, giornate di assenza per infortunio e malattia nelle quali il lavoratore sia costretto a pernottare fuori sede.
2. Il lavoratore ha diritto ad un anticipo atto a coprire le spese previste; i conguagli saranno effettuati al rientro del lavoratore in sede.
3. Qualora l’azienda autorizzi l’uso per servizio del mezzo di trasporto del dipendente, sarà tenuta a corrispondere allo stesso un’indennità chilometrica calcolata in ragione di un quinto del costo di un litro di benzina verde.
4. Dalla presente regolamentazione sono esclusi i viaggiatori e le missioni per l’espletamento dei servizi esterni convenzionati con altri enti, che non rientrano nella sfera di applicazione comma 1 del presente articolo.
5. Sono fatte salve 4 Il dipendente in trasferta ha diritto ad un anticipo, non superiore all’80% delle spese vive presunte.
5 Per le condizioni trasferte all'estero il relativo trattamento viene di miglior favore volta in atto alla data volta concordato tra l’Azienda e l'interessato.
6 La presente disciplina decorre dalla stipula del 31.10.1988CCNL.
7 La disciplina del presente articolo si applica anche ai dipendenti chiamati a testimoniare dall’azienda in procedimenti civili, penali e giuslavoristi.
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Trasferte. 1. Al personale inviato in trasferta in località fuori del territorio comunale dell’Azienda, sia per l’espletamento di servizi esterni sia per la partecipazione a seminari, corsi, convegni, etc., compete:
a) il rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio e delle altre spese vive strettamente necessarie, tutte documentate, per l’espletamento dei servizi esterni, nei limiti della normalità;
b) un’indennità di trasferta corrispondente a un importo pari all’80% della retribuzione oraria individuale per le ore eccedenti il normale orario di lavoro nel giorno di trasferta dovute a motivi di viaggio, con esclusione di qualsiasi maggiorazione ex art. 24 del presente C.C.N.L. Dovranno, invece, essere retribuite come lavoro straordinario, le eventuali prestazioni di lavoro effettivo richieste oltre la durata del normale orario di lavoro. La durata della trasferta è stabilita considerando l’ora di partenza e quella di rientro e deve essere preventivamente approvata dall’azienda in base ai mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere la località di destinazione e viceversa;
c) un’indennità giornaliera, per ogni pernottamento fuori sede, corrispondente a un importo al 1,50% della relativa retribuzione individuale mensile. Tale indennità va corrisposta per tutte le giornate, comprese festività, domeniche, giornate di assenza per infortunio e malattia nelle quali il lavoratore sia costretto a pernottare fuori sede.
2. Il lavoratore ha diritto ad un anticipo atto a coprire le spese previste; i conguagli saranno effettuati al rientro del lavoratore in sede.
3. Qualora l’azienda autorizzi l’uso per servizio del mezzo di trasporto del dipendente, sarà tenuta a corrispondere allo stesso un’indennità chilometrica calcolata in ragione di un quinto del costo di un litro di benzina verdeverde .
4. Dalla presente regolamentazione sono esclusi i viaggiatori e le missioni per l’espletamento dei servizi esterni convenzionati con altri enti, che non rientrano nella sfera di applicazione del presente articolo.
5. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto alla data del 31.10.1988.
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Trasferte. 1. Al personale inviato in trasferta in località Ai lavoratori temporaneamente incaricati di prestare servizio fuori del territorio comunale dell’Azienda, sia per l’espletamento Comune della loro sede di servizi esterni sia per la partecipazione a seminari, corsi, convegni, etc., compete:
a) il rimborso delle lavoro saranno rimborsate le spese di viaggio, vitto, alloggio viaggio e delle le altre spese vive strettamente necessarienecessarie per l'espletamento dell'incarico. Spetterà, tutte documentateinoltre, per l’espletamento dei servizi esterni, nei limiti della normalità;
b) un’indennità di trasferta corrispondente a un importo pari all’80% della retribuzione oraria individuale il rimborso per le ore eccedenti giuste spese di vitto e alloggio quando la durata del servizio obblighi il lavoratore a incontrare tali spese.
2. In caso di trasferta, la cui durata ecceda il normale orario di lavoro nel giorno lavoro, in aggiunta ai rimborsi di trasferta dovute a motivi cui sopra, spetta al lavoratore una indennità giornaliera la cui misura verrà stabilita in sede di viaggiocontrattazione di secondo livello, con esclusione di qualsiasi maggiorazione ex art. 24 del presente C.C.N.L. Dovranno, invece, essere retribuite come lavoro straordinario, fatte salve le eventuali prestazioni di lavoro effettivo richieste oltre la durata del normale orario di lavoro. La durata della trasferta è stabilita considerando l’ora di partenza e quella di rientro e deve essere preventivamente approvata dall’azienda condizioni in base ai mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere la località di destinazione e viceversa;
c) un’indennità giornaliera, per ogni pernottamento fuori sede, corrispondente a un importo al 1,50% della relativa retribuzione individuale mensile. Tale indennità va corrisposta per tutte le giornate, comprese festività, domeniche, giornate di assenza per infortunio e malattia nelle quali il lavoratore sia costretto a pernottare fuori sede.
2. Il lavoratore ha diritto ad un anticipo atto a coprire le spese previste; i conguagli saranno effettuati al rientro del lavoratore in sedeessere.
3. Qualora l’azienda autorizzi l’uso Per il personale addetto a attività di produzione commerciale o di assistenza tecnica agli agricoltori, per servizio del mezzo il quale non vi è fissazione dell'orario giornaliero di trasporto del dipendentelavoro, sarà tenuta a corrispondere allo stesso un’indennità chilometrica calcolata in ragione luogo della indennità e dei rimborsi di un quinto del costo cui ai commi precedenti potranno essere concordati, in sede di un litro contrattazione di benzina verdesecondo livello, rimborsi spese forfettizzati.
4. Dalla presente regolamentazione Le suddette indennità e i rimborsi spese forfettizzati sono esclusi comprensivi delle piccole spese non documentabili e compensativi del disagio dell'assenza dalla normale sede di lavoro.
5. L'eventuale lavoro straordinario effettuato in caso di trasferta verrà compensato se e in quanto autorizzato dalla direzione del Consorzio.
6. Nei contratti di secondo livello potranno essere stabilite per gli autisti indennità chilometriche per i viaggiatori e le missioni per l’espletamento dei servizi esterni convenzionati con altri entiviaggi fuori sede, che non rientrano nella sfera sostitutive in tutto o in parte di applicazione del quanto previsto dal presente articolo.
57. Sono fatte salve Nei predetti contratti potranno essere fissati rimborsi chilometrici per i lavoratori che in trasferta facciano uso del proprio automezzo su esplicita autorizzazione della direzione aziendale. Detti rimborsi verranno stabiliti sulla base delle tabelle A.C.I. riferite a autovetture di costo chilometrico non superiore a quello della FIAT Grande Punto 1.4 77 CV, tenendo conto, per le condizioni spese fisse, dell'uso personale dell'autovettura e decurtando le tariffe delle voci di miglior favore in atto alla data spesa che siano coperte da eventuali forniture dirette da parte del 31.10.1988Consorzio.
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Trasferte. 1. Al personale inviato in trasferta in località ) Ai lavoratori temporaneamente incaricati di prestare servizio fuori del territorio comunale dell’Azienda, sia per l’espletamento Comune della loro sede di servizi esterni sia per la partecipazione a seminari, corsi, convegni, etc., compete:
a) il rimborso delle lavoro saranno rimborsate le spese di viaggio, vitto, alloggio viaggio e delle le altre spese vive strettamente necessarie, tutte documentate, necessarie per l’espletamento dei servizi esternidell’incarico. Spetterà, nei limiti della normalità;
b) un’indennità di trasferta corrispondente a un importo pari all’80% della retribuzione oraria individuale inoltre, il rimborso per le ore eccedenti giuste spese di vitto e alloggio quando la dura- ta del servizio obblighi il lavoratore a incontrare tali spese.
2) In caso di trasferta, la cui durata ecceda il normale orario di lavoro, in aggiunta ai rimborsi di cui sopra, spetta al lavoratore una inden- nità giornaliera la cui misura verrà stabilita in sede di contrattazione di secondo livello, fatte salve le condizioni in essere.
3) Per il personale addetto a attività di produzione commerciale o di assistenza tecnica agli agricoltori, per il quale non vi è fissazione dell’orario giornaliero di lavoro, in luogo della indennità e dei rim- borsi di cui ai commi precedenti potranno essere concordati, in sede di contrattazione di secondo livello, rimborsi spese forfettizzati.
4) Le suddette indennità e i rimborsi spese forfettizzati sono compren- sivi delle piccole spese non documentabili e compensativi del disa- gio dell’assenza dalla normale sede di lavoro.
5) L’eventuale lavoro nel giorno straordinario effettuato in caso di trasferta dovute a motivi verrà compensato se e in quanto autorizzato dalla direzione del Consorzio.
6) Xxx contratti di viaggio, con esclusione di qualsiasi maggiorazione ex art. 24 del presente C.C.N.L. Dovranno, invece, secondo livello potranno essere retribuite come lavoro straordinario, le eventuali prestazioni di lavoro effettivo richieste oltre la durata del normale orario di lavoro. La durata della trasferta è stabilita considerando l’ora di partenza e quella di rientro e deve essere preventivamente approvata dall’azienda in base ai mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati stabilite per raggiungere la località di destinazione e viceversa;
c) un’indennità giornaliera, gli au- tisti indennità chilometriche per ogni pernottamento i viaggi fuori sede, corrispondente a un importo al 1,50% della relativa retribuzione individuale mensile. Tale indennità va corrisposta per tutte le giornate, comprese festività, domeniche, giornate sostitutive in tutto o in parte di assenza per infortunio e malattia nelle quali il lavoratore sia costretto a pernottare fuori sede.
2. Il lavoratore ha diritto ad un anticipo atto a coprire le spese previste; i conguagli saranno effettuati al rientro del lavoratore in sede.
3. Qualora l’azienda autorizzi l’uso per servizio del mezzo di trasporto del dipendente, sarà tenuta a corrispondere allo stesso un’indennità chilometrica calcolata in ragione di un quinto del costo di un litro di benzina verde.
4. Dalla presente regolamentazione sono esclusi i viaggiatori e le missioni per l’espletamento dei servizi esterni convenzionati con altri enti, che non rientrano nella sfera di applicazione del quanto previsto dal presente articolo.
57) Nei predetti contratti potranno essere fissati rimborsi chilometrici per i lavoratori che in trasferta facciano uso del proprio automezzo su esplicita autorizzazione della direzione aziendale. Sono fatte salve Detti rimborsi verranno stabiliti sulla base delle tabelle A.C.I. riferite a autovetture di costo chilometrico non superiore a quello della FIAT Grande Pun- to 1.4 77 CV, tenendo conto, per le condizioni spese fisse, dell’uso personale dell’autovettura e decurtando le tariffe delle voci di miglior favore in atto alla data spesa che siano coperte da eventuali forniture dirette da parte del 31.10.1988Consorzio.
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Trasferte. 1. Al personale inviato In relazione alle particolari esigenze di servizio, L’ Impresa, può utilizzare il lavoratore in trasferta in località trasferta, al di fuori del territorio comunale dell’Aziendadel comune o dell’area intercomunale dove è ubicata la propria sede di lavoro. Ai lavoratori, sia di ogni ruolo e grado, compresi quelli assunti con contratto a intermittente, chiamati a prestare la propria attività lavorativa in trasferta viene corrisposta una indennità detta “Diaria”. L’indennità compete ai lavoratori adibiti ai servizi previsti dall’art. 1 del presente CCNL assunti a tempo indeterminato full-time e a tutte le ulteriori forme di lavori compresi i Part-time. L’indennità è definita nella misura che va da un minimo di € 20,00 qualora la trasferta ha una durata fino a 6 ore, per l’espletamento una trasferta con orario superiore compete una indennità massima di servizi esterni sia € 45,00. L’indennità copre il disagio del lavoratore per la partecipazione a seminariil trasferimento da un luogo all’altro, corsiquale: “Sede operativa, convegniabitazione del defunto, dislocazione dei piani, ospedale, casa di cura, luogo di culto, obitorio, cimitero, pesi, etc. etc.”. L’indennità è netta ed è esente da imposte ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia fiscale. Inoltre, competeal lavoratore compete in aggiunta il seguente trattamento:
a) Xxxxxxxx spese sostenute per il rimborso delle spese di viaggioviaggio (pedaggio autostradale, vittotreno, alloggio e delle altre spese vive strettamente necessarieaereo, tutte documentate, per l’espletamento dei servizi esterni, nei limiti della normalitàauto);
b) un’indennità Rimborso spese di trasferta corrispondente vitto e alloggio (da non utilizzare le strutture di lusso) a un importo pari all’80% della retribuzione oraria individuale per le ore eccedenti il normale orario piè di lavoro nel giorno di trasferta dovute a motivi di viaggiolista, con esclusione di qualsiasi maggiorazione ex art. 24 del presente C.C.N.L. Dovranno, invece, essere retribuite come lavoro straordinario, le eventuali prestazioni di lavoro effettivo richieste oltre quando la durata del normale orario di lavoro. La durata della trasferta è stabilita considerando l’ora di partenza e quella di missione obblighi il lavoratore a prestazioni fuori sede fino al mattino successivo, ovvero quanto il protrarsi dell’impegno lavorativo non consenta il rientro e deve essere preventivamente approvata dall’azienda in base ai mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere residenza la località di destinazione e viceversa;sera dello stesso giorno.
c) un’indennità giornalieraPer le trasferte effettuate all’estero saranno concordate di volta in volta le modalità e il rimborso. Gli spostamenti effettuati invece, per ogni pernottamento fuori sedesono da equiparare come orario effettivo di lavoro, corrispondente a un importo al 1,50% della relativa esso è quantificabile in 90 minuti max di servizio ed è compensato con la retribuzione individuale mensileprevista dagli art. Tale indennità va corrisposta per tutte le giornate39, comprese festività40, domeniche, giornate di assenza per infortunio e malattia nelle quali il lavoratore sia costretto a pernottare fuori sede.
2. Il lavoratore ha diritto ad un anticipo atto a coprire le spese previste; i conguagli saranno effettuati al rientro del lavoratore in sede.
3. Qualora l’azienda autorizzi l’uso per servizio del mezzo di trasporto del dipendente, sarà tenuta a corrispondere allo stesso un’indennità chilometrica calcolata in ragione di un quinto del costo di un litro di benzina verde.
4. Dalla presente regolamentazione sono esclusi i viaggiatori e le missioni per l’espletamento dei servizi esterni convenzionati con altri enti, che non rientrano nella sfera di applicazione 43 del presente articoloCCNL. Sarà adeguato il presente istituto contrattuale ad ogni variazione e/o integrazione che verrà definito per legge.
5. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto alla data del 31.10.1988.
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Trasferte. 1. Al personale inviato in trasferta in località L’Utente, quale membro della squadra sportiva della Società, ha il diritto di partecipare alle competizioni sportive che si svolgono al di fuori del territorio comunale dell’Aziendadell’Impianto e alle quali la Società aderisce, secondo le modalità e termini statuiti al presente articolo.
2. La partecipazione della squadra, sia per l’espletamento agonistica che non agonistica, della Società e/o del singolo dell’Utente alle competizioni sportive e alle relative trasferte sono decise ad insindacabile giudizio dell’Allenatore di servizi esterni sia per Settore.
3. La Società comunicherà la partecipazione alle trasferte, della Squadra e dell’Utente, nelle modalità e nei tempi che saranno decisi dall’Allenatore di Settore.
4. L’eventuale oggettiva impossibilità dell’Utente a seminaripartecipare alla trasferta deve essere dallo stesso comunicata tempestivamente all’Allenatore di Xxxxxxx.
5. Tutti gli utenti che partecipano alla trasferta dovranno essere dotati di documenti di identità e tessera sanitaria in corso di validità.
6. L’Utente minorenne dovrà far pervenire alla società, corsialmeno 5 giorni prima della data di inizio della trasferta l’autorizzazione della/e persona/e esercente/i la responsabilità genitoriale.
7. Nel caso di Utente di età inferiore agli anni 14 che deve partecipare a trasferta estera, convegnisarà necessario produrre, etcsempre entro il suddetto termine di giorni 5 prima dell’inizio della trasferta, l’attestazione della “Dichiarazione di Accompagnamento” rilasciata dalla competente autorità (secondo le modalità esposto sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx)
8. Le modalità di traporto e di alloggiamento in loco saranno decise dall’Allenatore di Settore; l’Utente che partecipa alla trasferta è tenuto a rispettare rigorosamente, senza alcuna eccezione, tali modalità.
9. Nel corso della trasferta, competel’Utente è tenuto a:
a) il rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio e delle altre spese vive strettamente necessarie, tutte documentate, per l’espletamento dei servizi esterni, nei limiti della normalitàassumere una condotta consona all’ambiente sportivo;
b) un’indennità di trasferta corrispondente non arrecare danni a un importo pari all’80% della retribuzione oraria individuale per le ore eccedenti il normale orario di lavoro nel giorno di trasferta dovute a motivi di viaggio, con esclusione di qualsiasi maggiorazione ex art. 24 del presente C.C.N.L. Dovranno, invece, essere retribuite come lavoro straordinario, le eventuali prestazioni di lavoro effettivo richieste oltre la durata del normale orario di lavoro. La durata della trasferta è stabilita considerando l’ora di partenza e quella di rientro e deve essere preventivamente approvata dall’azienda in base ai mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere la località di destinazione e viceversabeni e/o strutture;
c) un’indennità giornalierarispettare rigorosamente le prescrizioni, indicazioni ed orari dell’Allenatore di settore e/o del suo incaricato;
d) partecipare alle competizioni sportive nel rispetto dei regolamenti di settore.
10. È fatto espresso divieto agli utenti che partecipano alla trasferta di assumere, nel corso dell'intera trasferta, qualsivoglia tipo di sostane alcooliche e/o psicoattive.
11. Nel corso della trasferta, l’allenatore di settore – o un suo delegato – rivestirà il ruolo di Capo trasferta; l’Utente è tenuto a rispettare tutte le indicazioni – sportive, organizzazione e logistiche – che verranno fornite dal Capo trasferta. Esclusivamente per la categoria di Utente agonista, Sisport si farà carico delle tasse di iscrizione alla gara. Ogni altra spesa, salvo diverso specifico accordo tra le Parti, è a carico dell’Utente.
12. L’allenatore di settore provvederà a comunicare all’Utente il costo pro capite per le spese di trasporto collettivo della squadra, alloggiamenti e pasti; l’Utente è tenuto a versare tale quota almeno 7 giorni prima della trasferta.
13. L’Utente è responsabile di tutti i danni che arreca a se stesso, e/o a terzi e/o a beni nel corso della trasferta.
14. L’Utente si obbliga a tenere indenne e manlevare la Società per ogni pernottamento fuori sede, corrispondente richiesta risarcitoria che alla stessa Società dovesse pervenire per eventuali danni arrecati dall’Utente a un importo al 1,50% beni e/o a terzi nel corso della relativa retribuzione individuale mensile. Tale indennità va corrisposta per tutte le giornate, comprese festività, domeniche, giornate di assenza per infortunio e malattia nelle quali il lavoratore sia costretto a pernottare fuori sedetrasferta.
215. Il lavoratore ha diritto ad un anticipo atto Eventuali danni – ivi compresi risarcimenti a coprire le spese previste; i conguagli terzi - che la Società dovesse subire a seguito di condotte colpose e/o dolose dell’Utente durante la trasferta, saranno effettuati al rientro allo stesso addebitati e potranno comportare la sospensione e/o l’esclusione dell’Utente e/o la risoluzione del lavoratore in sedeContratto ai sensi del successivo art. 21.
316. Qualora l’azienda autorizzi l’uso per servizio In ogni momento, nel caso di condotte contrarie al presente contratto e/o alle norme sportive e/o alle indicazioni del mezzo di trasporto del dipendenteCapo trasferta, sarà tenuta l’Utente può essere sospeso dalla trasferta; in tal caso, l’Utente è tenuto comunque a corrispondere allo stesso un’indennità chilometrica calcolata in ragione di un quinto del costo di un litro di benzina verdepermanere nel luogo della trasferta insieme alla squadra, ma non parteciperà alla gare e tutti gli oneri della trasferta saranno al medesimo addebitati.
4. Dalla presente regolamentazione sono esclusi i viaggiatori e le missioni per l’espletamento dei servizi esterni convenzionati con altri enti, che non rientrano nella sfera di applicazione del presente articolo.
5. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto alla data del 31.10.1988.
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