Valore delle cose assicurate. L’assicurazione è prestata per il valore a nuovo, con il limite del doppio del valore allo stato d’uso. Fanno eccezione: • oggetti pregiati, gioielli e preziosi, sui quali l’assicurazione è prestata per il valore commerciale; • valori, sui quali l’assicurazione è prestata per il valore nominale.
Valore delle cose assicurate. L’attribuzione del valore che le cose assicurate - sottratte, danneggiate – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
Valore delle cose assicurate. Il “valore delle cose assicurate” al momento del sinistro viene determinato stimandone, con riferimento temporale al momento del sinistro, separatamente il relativo valore a nuovo sia per il fabbricato che per il contenuto.
Valore delle cose assicurate. Il valore delle cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – al momento del sinistro è ottenuto secondo i seguenti criteri: • per l’Immobile, si stima il “valore a nuovo”, intendendosi per tale la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto l’immobile assicurato secondo il preesistente tipo e genere, escludendo soltanto il valore dell’area e di statue e affreschi aventi valore artistico.
Valore delle cose assicurate. L’attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
a) per i Fabbricati si stima il relativo “valore a nuovo”, intendendosi per tale convenzionalmente la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato secondo il preesistente tipo e genere, compresi gli oneri di progettazione, escludendo soltanto il valore dell’area;
b) per l’Attrezzatura-Arredamento si stima il relativo “valore a nuovo” , intendendosi per tale convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico. Per le Merci si stima il valore al momento del sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, ma senza tener conto dei profitti sperati; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi. Per le merci vendute in attesa di consegna il loro valore si stima in base al prezzo di vendita purché le stesse non siano assicurate in proprio dall’acquirente e non risulti possibile sostituirle con merci equivalenti rimaste illese.
Valore delle cose assicurate. Il valore delle cose assicurate - illese, sottratte, danneggiate o distrutte - al momento del sinistro è ottenuto in relazione alla loro natura, qualità, vetustà, uso, ed altre cause. Qualora non sia trascorso più di 1 anno dall’acquisto delle cose assicurate e in presenza di idonea documentazione valida ai fini fiscali, riportante la data d’acquisto e l’importo pagato, il valore delle cose assicurate è ottenuto, invece, stimando il “valore a nuovo”, intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per qualità, con il limite massimo dell’importo riportato nella relativa documentazione.
Valore delle cose assicurate. La determinazione del danno viene eseguita separatamente per le Cose assicurate indicate in Polizza.
1) Per il Fabbricato, l’ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
a) il primo, stimato detraendo dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle sol- tanto danneggiate un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e a ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore dei residui ed escludendo il valore dell’area; dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi;
b) il secondo, in seguito detto supplemento di Indennizzo di cui all’art. 25.8 che segue, pari all’importo del deprezzamento sopra indicato.
2) Per il Contenuto, l’ammontare del danno si stima determinando il valore a nuovo delle cose distrutte e il costo di riparazione delle cose danneggiate, con il massimo del doppio del valore allo stato d’uso e con le seguenti eccezioni:
a) per i Preziosi, le raccolte e le collezioni, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, le sculture e simili oggetti d’arte, gli oggetti d’antiquariato, gli oggetti e i servizi di argenteria si stima il valore commerciale del singolo pezzo danneggiato o distrutto, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o delle rispettive parti;
b) per le carte valori e i titoli di credito la Società procederà al rimborso delle spese (esclusi gli onorari per prestazioni professionali) effettivamente sostenute dall’Assicurato per la procedura di ammortamento dei titoli, nei limiti dei massimali e tenuto conto delle franchigie di polizza, soltanto qualora lo stesso fornisca prova dell’avvenuto esperimento del procedimento.
c) per il denaro, sempre nei limiti dei massimali e tenuto conto delle franchigie di Polizza, la Società pagherà il valore nominale dello stesso tenuto conto di eventuali tassi di cambio (se valuta estera). Resta in ogni caso in capo all’Assicurato fornire prova dell’effettivo ammontare del denaro oggetto di Sinistro.
Valore delle cose assicurate. Il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro si stima nel seguente modo:
Valore delle cose assicurate. L’attribuzione del valore che le Cose assicurate - sottratte, distrutte o danneggiate - avevano al momento del Si- nistro è ottenuta stimando il loro valore a nuovo, intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle Cose assicurate con altre cose nuove eguali oppure equivalenti per qualità, deducendo solo il valore dei recuperi e fermo in ogni caso il massimo del doppio del valore allo stato d’uso. Fanno eccezione:
1) per i Preziosi, le raccolte e le collezioni, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, le sculture e simili oggetti d’arte, gli oggetti d’antiquariato, gli oggetti e i servizi di argenteria si stima il valore commerciale del singolo pezzo dan- neggiato o distrutto, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o delle rispettive parti;
2) per le carte valori e i titoli di credito la Società procederà al pagamento dell’importo ad essi riferito, nei limiti dei massimali e tenuto conto delle franchigie di polizza, soltanto qualora l’Assicurato fornisca prova dell’avvenuto incasso in frode di detti valori/titoli; resta in ogni caso escluso l’Indennizzo nel caso in cui sia stato dato avvio al procedimento di ammortamento e/o richiesto il duplicato dei titoli.
3) per il denaro, sempre nei limiti dei massimali e tenuto conto delle franchigie di polizza, la Società pagherà il valore nominale dello stesso tenuto conto di eventuali tassi di cambio (se valuta estera). Resta in ogni caso in capo all’Assicurato fornire prova dell’effettivo ammontare del denaro oggetto di Sinistro.
Valore delle cose assicurate. Il valore delle cose assicurate, al momento del sinistro, è ottenuto con i seguenti criteri. Si stima il costo di rim- piazzo a nuovo delle cose, ossia al prezzo di listino, o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più di- sponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recupera- te dall’Assicurato. (Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determi- nazione del costo di rimpiazzo a nuovo).