Trasparenza delle informazioni sugli appalti Clausole campione

Trasparenza delle informazioni sugli appalti. 1. L’ente aggiudicatore comunica prontamente ai prestatori di servizi partecipanti le decisioni concernenti l’aggiudicazione dell’appalto, all’occorrenza per scritto, se così richiesto. Fatto salvo l’articolo 6.25 (Divulgazione delle informazioni), l’ente aggiudicatore spiega, su richiesta, al prestatore di servizi respinto i motivi per cui la sua offerta non è stata accolta e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta. 2. Al più tardi entro 72 giorni dall’aggiudicazione, l’ente aggiudicatore pubblica su un mezzo d’informazione elettronico o cartaceo elencato nell’appendice 7 dell’alle- gato XVII (Appalti pubblici) un avviso comprendente almeno le seguenti informa- zioni sull’appalto: (a) una descrizione delle merci o dei servizi appaltati; (b) il nome e l’indirizzo dell’ente aggiudicatore; (c) il nome e l’indirizzo del prestatore di servizi prescelto; (d) il valore dell’offerta prescelta o dell’offerta più alta e di quella più bassa di cui si è tenuto conto nell’aggiudicazione; (e) la data dell’aggiudicazione; e (f) il tipo di procedura di gara utilizzato e, in caso di gare a trattativa privata conformemente all’articolo 6.19 (Procedure di gara a trattativa privata), una descrizione delle circostanze che hanno giustificato il ricorso a tale proce- dura. 3. Se l’ente pubblica l’avviso soltanto su un mezzo d’informazione elettronico, le informazioni devono rimanere facilmente accessibili per un periodo di tempo ragio- nevole. 4. L’ente aggiudicatore conserva, per un periodo di almeno tre anni dalla data di aggiudicazione dell’appalto, la documentazione e i rapporti delle procedure di gara, i contratti aggiudicati relativi all’appalto disciplinato, compresi i rapporti di cui all’ar- ticolo 6.19 (Procedure di gara a trattativa privata), e i dati che garantiscono l’ade- guata tracciabilità dello svolgimento dell’appalto disciplinato con mezzi elettronici.
Trasparenza delle informazioni sugli appalti. Informazioni comunicate agli offerenti 1. I committenti comunicano senza indugio agli offerenti partecipanti le loro deci- sioni riguardanti l’aggiudicazione, all’occorrenza per scritto, se richiesto dagli stessi. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo XVII paragrafi 2 e 3, i committenti spiegano, su richiesta, a un offerente non prescelto i motivi per cui la sua offerta è stata rifiutata, nonché i vantaggi relativi dell’offerta scelta.
Trasparenza delle informazioni sugli appalti. Art. 6.25 Divulgazione delle informazioni

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  • RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI L’Impresa è tenuta, in solido con i suoi dipendenti e collaboratori, all’osservanza del segreto su tutto ciò di cui venisse a conoscenza durante l’espletamento dei lavori in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie riguardanti l’attività didattica ed amministrativa della PROVINCIA DI SALERNO. Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale d’Appalto saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.

  • Trasparenza dei prezzi 1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente: a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto; b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto; c) dichiara che con riferimento alla procedura per il rilancio del confronto competitivo non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l’Offerta AS presentata per l’aggiudicazione del Contratto è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. 2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

  • INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 400 000 EUR. IVA esclusa.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • Richiesta di informazioni L’Assicurato ha il diritto di richiedere alla Compagnia informazioni in merito all’evoluzione del rapporto assicurativo ed alle modalità di determinazione della prestazione assicurata. La richiesta può essere effettuata per iscritto all’indirizzo MetLife Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx oppure, attraverso il sito web, all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx cliccando su “Assistenza Clienti”. La Compagnia si impegna a fornire riscontro entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta. L’Assicurato ha inoltre la possibilità di accedere ad un’area riservata, disponibile sul sito web della Compagnia xxx.xxxxxxx.xx, nella quale visualizzare le informazioni sulla propria Polizza assicurativa.

  • Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici VI.3) Informazioni complementari:

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • Decorrenza della garanzia La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione. I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.