Procedure di gara a trattativa privata. 1. Purché non faccia valere la presente disposizione per evitare la concorrenza tra prestatori di servizi o discriminare i prestatori di servizi di altre Parti o proteggere i prestatori di servizi nazionali, un ente aggiudicatore può indire procedure di gara a trattativa privata e scegliere di non applicare gli articoli 6.10 (Avvisi), 6.11 (Condi- zioni di partecipazione), 6.12 (Sistemi di registrazione e procedure di qualifica- zione), 6.14 (Elenchi multiuso), 6.15 (Documentazione di gara), 6.18 (Termini), 6.20 (Aste elettroniche), 6.21 (Trattative), 6.22 (Trattamento delle offerte) e 6.23 (Aggiudicazione degli appalti) solo nelle seguenti circostanze:
Procedure di gara a trattativa privata. 1. Purché non faccia valere la presente disposizione per evitare la concorrenza tra prestatori di servizi o discriminare i prestatori di servizi di altre Parti o proteggere i prestatori di servizi nazionali, un ente aggiudicatore può indire procedure di gara a trattativa privata e scegliere di non applicare gli articoli 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.17, 8.19, 8.20, 8.21 e 8.22 solo nelle seguenti circostanze:
Procedure di gara a trattativa privata. 1. Gli enti appaltanti, purché non ricorrano alla presente disposizione allo scopo di evitare la concorrenza tra fornitori o in modo tale da discriminare i fornitori di altre Parti o di proteggere i fornitori nazionali, possono ricorrere a procedure di gara a trattativa limitata e scegliere di non applicare gli articoli da VII a IX, X (paragrafi da 7 a 11), XI, XII, XIV e XV solo nelle seguenti circostanze: