Common use of Trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro Clause in Contracts

Trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro. L’assenza per malattia o infortunio deve essere comunicata dal lavoratore con la massima sollecitudine, telefonicamente o tramite e-mail, sms, fax, in tempo utile per consentire il normale svolgimento delle programmazioni. In mancanza della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l’assenza verrà considerata ingiustificata. • Il lavoratore dovrà comunicare all’azienda entro il secondo giorno dall’inizio dell’assenza il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia inviato dal medico telematicamente.. • L’eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all’azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successive comunicazioni inerenti il proseguimento stesso che il lavoratore deve inoltrare all’azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nella certificazione precedente. • L’azienda può effettuare il controllo delle assenze per infermità del dipendente nel rispetto dell’art.5 della legge 20 maggio 1970 n.300. L’azienda ha inoltre facoltà di far controllare l’idoneità fisica del dipendente da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico. • Il lavoratore assente per malattia od infortunio è tenuto, fin dal primo giorno e per l’intero periodo di assenza, a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 per consentire il controllo della incapacità lavorativa, anche in giornata festiva o di riposo settimanale. • Il lavoratore che, salvo eventuali e comprovate necessità di assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altre cause di forza maggiore, non sia reperito al domicilio durante le suddette fasce orarie o quelle diverse eventualmente stabilite da disposizioni amministrative, incorre nella perdita del trattamento economico contrattuale di malattia ai sensi della legge 11 novembre 1983 n.638. Il lavoratore non presente all’atto della visita di controllo nelle ore di reperibilità, fatte salve le condizioni sopra citate, è considerato assente ingiustificato. NORMATIVA TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO NON SUL LAVORO •Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia od infortunio non sul lavoro regolarmente accertati e tali da costituire impedimento temporaneo alla prestazione del servizio stesso, l’azienda conserverà il posto al lavoratore non in prova per 12 mesi. •Durante l’interruzione del servizio, l’azienda corrisponderà al lavoratore l’intera retribuzione per la prima metà del periodo suindicato e il 50 % della retribuzione per la seconda metà dei periodo stesso. •Nel caso di più assenze per malattia o infortunio non sul lavoro, ai fini del suddetto periodo di conservazione del posto e del conseguente trattamento economico, si deve tener conto dei periodi di assenza complessivamente verificatisi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso. •Nel computo del limite della conservazione del posto e del trattamento economico come sopra definiti non saranno conteggiate: •le assenze dovute a ricovero ospedaliero, compreso il day hospital; •le terapie salvavita; •i periodi di assenza continuativa superiori ad un mese, entro il limite complessivo di 90 giorni. •I periodi di assenze non superiori a due giorni cadenti nelle giornate di Sabato, Domenica nonché nelle festività di all’art. 53 e 61, dopo il terzo evento verranno computati in misura doppia sia ai fini del raggiungimento dei limiti del periodo di comporto •non verranno considerate le assenze dovute a ricovero ospedaliero ed a trattamenti terapeutici ricorrenti connessi alle fattispecie di cui al precedente 10° comma, fruiti presso enti ospedalieri e risultanti da apposita certificazione e a gravi e documentate malattie certificate dagli enti ospedalieri. •Alla scadenza dei limiti di tempo di cui sopra, il lavoratore potrà richiedere un periodo di aspettativa per un massimo di 4 mesi, ovvero sei mesi per le fattispecie di cui al 10° comma, rinnovabile per i casi individuati al precedente 10° comma, senza decorrenza di retribuzione né di anzianità. •Decorsi i periodi di conservazione del posto come sopra definiti, oppure scaduto l’eventuale periodo di aspettativa, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavviso.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale

Trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro. L’assenza per malattia o infortunio deve essere comunicata dal lavoratore con la massima sollecitudine, telefonicamente o tramite e-mail, sms, fax, in tempo utile per consentire il normale svolgimento delle programmazioni. In mancanza della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l’assenza verrà considerata ingiustificata. • Il lavoratore dovrà comunicare all’azienda entro il secondo giorno dall’inizio dell’assenza il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia inviato dal medico telematicamente.. • L’eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all’azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successive comunicazioni inerenti il proseguimento stesso che il lavoratore deve inoltrare all’azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nella certificazione precedente. • L’azienda può effettuare il controllo delle assenze per infermità del dipendente nel rispetto dell’art.5 della legge 20 maggio 1970 n.300. L’azienda ha inoltre facoltà di far controllare l’idoneità fisica del dipendente da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico. • Il lavoratore assente per malattia od infortunio è tenuto, fin dal primo giorno e per l’intero periodo di assenza, a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 per consentire il controllo della incapacità lavorativa, anche in giornata festiva una o di riposo settimanale. • Il lavoratore che, salvo eventuali e comprovate necessità di assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altre cause di forza maggiore, non sia reperito al domicilio durante le suddette fasce orarie o quelle diverse eventualmente stabilite da disposizioni amministrative, incorre nella perdita del trattamento economico contrattuale di malattia ai sensi della legge 11 novembre 1983 n.638. Il lavoratore non presente all’atto della visita di controllo nelle ore di reperibilità, fatte salve le condizioni sopra citate, è considerato assente ingiustificato. NORMATIVA TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO NON SUL LAVORO •Nel caso di interruzione più interruzioni del servizio dovuta dovute a malattia od infortunio non sul lavoro regolarmente accertati e tali da costituire impedimento temporaneo alla prestazione del servizio stesso, l’azienda conserverà il posto al lavoratore non in prova per 12 mesi. •Durante l’interruzione del servizio, l’azienda corrisponderà al lavoratore l’intera retribuzione per la prima metà del periodo suindicato e il 50 % della retribuzione per la seconda metà dei periodo stesso. •Nel caso di più assenze per malattia o infortunio non sul lavorolavoro il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 90 giorni di calendario nell'arco dell'intera durata del rapporto di inserimento, ai fini del suddetto per i contratti fino a 12 mesi. Il periodo complessivo di conservazione del posto è di 135 giorni di calendario nell'arco dell'intera durata per i contratti fino a 18 mesi. Le assenze per malattia e infortunio, superiori a 10 giorni contributivi comportano un corrispondente prolungamento del conseguente trattamento economicocontratto di inserimento ferma restando la durata massima di 18 mesi. In caso di malattia, si deve tener conto dei periodi maternità o di assenza complessivamente verificatisi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso. •Nel computo del limite della infortunio extraprofessionale degli assunti con contratto di inserimento, l'azienda, per un periodo massimo pari a quello di conservazione del posto e del posto, anticiperà il trattamento economico come riconosciuto dagli enti previdenziali ed assicurativi. Nei primi tre giorni di malattia sarà garantito, dalle aziende, un trattamento pari alla quota giornaliera della retribuzione spettante ai sensi del primo periodo del paragrafo titolato "Retribuzione". Qualora tale trattamento venga corrisposto da altri Enti, verrà assorbito, fino a concorrenza, quanto erogato dall'azienda. 8)- LIMITAZIONI SULL'UTILIZZO La facoltà di assunzione mediante i contratti di inserimento non è esercitabile dalle aziende che, al momento della stipula di un nuovo contratto di inserimento, risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia già venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. Ai fini sopra definiti indicati non saranno conteggiate: •le assenze dovute si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli destituiti o licenziati per giusta causa e quelli che al termine del rapporto di lavoro abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a ricovero ospedalierotempo indeterminato, compreso il day hospital; •le terapie salvavita; •i periodi di assenza continuativa superiori ad un mese, entro il limite complessivo di 90 giorni. •I periodi di assenze non superiori a due giorni cadenti nelle giornate di Sabato, Domenica nonché nelle festività di all’art. 53 e 61, dopo il terzo evento verranno computati in misura doppia sia ai fini del raggiungimento dei limiti i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di comporto •non verranno considerate prova ovvero a iniziativa del lavoratore o per fatti da lui dipendenti od a lui imputabili e, comunque, quelli non trasformati in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione sulle limitazioni di utilizzo si considerano mantenuti in servizio anche i giovani per i quali il contratto di inserimento, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato. D)- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE In attesa che la nuova normativa di legge sull'apprendistato professionalizzante diventi esecutiva, le assenze dovute a ricovero ospedaliero parti concordano la presente regolamentazione al fine di consentire - attraverso il tempestivo utilizzo dell'istituto non appena ciò sarà possibile - lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali. La presente regolamentazione diventerà, pertanto, pienamente operativa nelle singole regioni, quando saranno emanate le discipline regionali relative ai profili formativi ex art. 49, comma 5, del D.Lgs. 276/03. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni ed a trattamenti terapeutici ricorrenti connessi alle fattispecie è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di cui al precedente 10° commaformazione per l'acquisizione di competenze di base, fruiti presso enti ospedalieri trasversali e risultanti da apposita certificazione e a gravi e documentate malattie certificate dagli enti ospedalieritecnico- professionali. •Alla scadenza dei limiti Per i soggetti in possesso di tempo di cui soprauna qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il lavoratore potrà richiedere contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all'azienda. 1)- DISCIPLINA DEL RAPPORTO Per instaurare l'apprendistato professionalizzante è necessario un periodo di aspettativa per un massimo di 4 mesicontratto scritto tra azienda e lavoratore, ovvero sei mesi per le fattispecie di cui al 10° comma, rinnovabile per i casi individuati al precedente 10° comma, senza decorrenza di retribuzione né di anzianità. •Decorsi i periodi di conservazione del posto come sopra definiti, oppure scaduto l’eventuale periodo di aspettativa, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavviso.nel quale devono essere

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Samples: Ipotesi Di Accordo Per Il Rinnovo Del CCNL Degli Autoferrotranvieri Internavigatori (Tpl Mobilità)

Trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro. L’assenza per malattia o infortunio deve essere comunicata dal lavoratore con la massima sollecitudine, telefonicamente o tramite e-mail, sms, fax, in tempo utile per consentire il normale svolgimento delle programmazioni. In mancanza della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l’assenza verrà considerata ingiustificata. • Il lavoratore dovrà comunicare all’azienda entro il secondo giorno dall’inizio dell’assenza il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia inviato dal medico telematicamente.. • L’eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all’azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successive comunicazioni inerenti il proseguimento stesso che il lavoratore deve inoltrare all’azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nella certificazione precedente. • L’azienda può effettuare il controllo delle assenze per infermità del dipendente nel rispetto dell’art.5 della legge 20 maggio 1970 n.300. L’azienda ha inoltre facoltà di far controllare l’idoneità fisica del dipendente da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico. • Il lavoratore assente per malattia od infortunio è tenuto, fin dal primo giorno e per l’intero periodo di assenza, a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 per consentire il controllo della incapacità lavorativa, anche in giornata festiva una o di riposo settimanale. • Il lavoratore che, salvo eventuali e comprovate necessità di assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altre cause di forza maggiore, non sia reperito al domicilio durante le suddette fasce orarie o quelle diverse eventualmente stabilite da disposizioni amministrative, incorre nella perdita del trattamento economico contrattuale di malattia ai sensi della legge 11 novembre 1983 n.638. Il lavoratore non presente all’atto della visita di controllo nelle ore di reperibilità, fatte salve le condizioni sopra citate, è considerato assente ingiustificato. NORMATIVA TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO NON SUL LAVORO •Nel caso di interruzione più interruzioni del servizio dovuta dovute a malattia od infortunio non sul lavoro regolarmente accertati e tali da costituire impedimento temporaneo alla prestazione del servizio stesso, l’azienda conserverà il posto al lavoratore non in prova per 12 mesi. •Durante l’interruzione del servizio, l’azienda corrisponderà al lavoratore l’intera retribuzione per la prima metà del periodo suindicato e il 50 % della retribuzione per la seconda metà dei periodo stesso. •Nel caso di più assenze per malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 90 giorni di calendario nell'arco dell'intera durata del rapporto di formazione e lavoro, ai fini del suddetto per i contratti fino a 12 mesi. Il periodo complessivo di conservazione del posto e del conseguente trattamento economico, si deve tener conto dei periodi è di assenza complessivamente verificatisi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso. •Nel computo del limite della conservazione del posto e del trattamento economico come sopra definiti non saranno conteggiate: •le assenze dovute a ricovero ospedaliero, compreso il day hospital; •le terapie salvavita; •i periodi 180 giorni di assenza continuativa superiori ad un mese, entro il limite complessivo di 90 giorni. •I periodi di assenze non superiori a due giorni cadenti nelle giornate di Sabato, Domenica nonché nelle festività di all’art. 53 e 61, dopo il terzo evento verranno computati in misura doppia sia ai fini del raggiungimento dei limiti del periodo di comporto •non verranno considerate le assenze dovute a ricovero ospedaliero ed a trattamenti terapeutici ricorrenti connessi alle fattispecie di cui al precedente 10° comma, fruiti presso enti ospedalieri e risultanti da apposita certificazione e a gravi e documentate malattie certificate dagli enti ospedalieri. •Alla scadenza dei limiti di tempo di cui sopra, il lavoratore potrà richiedere un periodo di aspettativa per un massimo di 4 mesi, ovvero sei mesi per le fattispecie di cui al 10° comma, rinnovabile calendario nell'arco dell'intera durata per i casi individuati al precedente 10° comma, senza decorrenza di retribuzione né di anzianitàcontratti fino a 24 mesi. •Decorsi i I periodi di conservazione del posto come sopra definitiprevisti nei due capoversi che precedono vengono proporzionalmente ridotti nel caso di contratti aventi durata inferiore rispettivamente a 12 e 24 mesi. L'insorgenza della malattia, oppure scaduto l’eventuale della maternità e la prestazione del servizio militare di leva comportano un corrispondente prolungamento del contratto di formazione e lavoro. In caso di malattia, maternità o di infortunio extraprofessionale del giovane assunto con contratto di formazione e lavoro, l'azienda, per un periodo massimo pari a quello di conservazione del posto anticiperà il trattamento economico riconosciuto dagli enti previdenziali ed assicurativi. Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di imprese, che l'esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralità di imprese individuate nei progetti medesimi., La titolarità del rapporto resta fermo in capo alle singole imprese. Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di aspettativaformazione e lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio, con esclusione degli aumenti periodici di anzianità e della mobilità professionale. Qualora il contratto di formazione e lavoro non sia trasformato alla sua scadenza in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, allo scopo di agevolare il reperimento di nuove opportunità di lavoro, al lavoratore sarà corrisposta, in aggiunta alle spettanze di legge e di contratto, la seguente somma: - dalle aziende fino a venti dipendenti: una mensilità retributiva composta da retribuzione conglobata e contingenza riferiti al livello di inquadramento, per contratti di durata di ventiquattro mesi. Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e verrà calcolato nella misura di un ventiquattresimo di mese per ogni mese di durata del contratto; - dalle aziende con oltre venti dipendenti: due mensilità retributive composte da retribuzione conglobata e contingenza riferiti al livello di inquadramento, per contratti di durata di 24 mesi. Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e verrà calcolato nella misura di un ventiquattresimo di mese per ogni mese di durata del contratto; Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro per le professionalità considerate intermedie ed elevate, il datore di lavoro, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Ministero del Lavoro, trasmette alle Sezioni circoscrizionali per l'impiego competenti per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori interessati. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro per le professionalità considerate elementari, il datore di lavoro potrà risolvere rilascia al lavoratore un attestato sull'esperienza svolta. Limitazione dell'utilizzo dei C.F.L. Per le limitazioni all'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali. La facoltà di assunzione mediante i contratti di formazione e lavoro non è esercitabile dalle aziende che, al momento della richiesta di avviamento, risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. Ai fini sopra indicati, non si computano comunque a tale fine i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova ovvero a iniziativa del lavoratore, per fatto da lui dipendente od a lui imputabile (ivi compreso il mancato conseguimento delle abilitazioni richieste di cui al punto 2) delle clausole integrative della nuova tabella di inquadramento - Accordo Nazionale 13 maggio 1987 -), nonché i contratti per i quali, al termine del rapporto., i lavoratori abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Non si computano inoltre i contratti di formazione e lavoro non trasformati in rapporto di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a un contratto. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio anche i giovani per i quali il rapporto di formazione e lavoro, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavvisoa tempo indeterminato.

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Samples: National Agreement

Trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro. L’assenza per malattia o infortunio deve essere comunicata dal lavoratore con la massima sollecitudine, telefonicamente o tramite e-mail, sms, fax, in tempo utile per consentire il normale svolgimento delle programmazioni. In mancanza della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l’assenza verrà considerata ingiustificata. • Il lavoratore dovrà comunicare all’azienda entro il secondo giorno dall’inizio dell’assenza il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia inviato dal medico telematicamente.. • L’eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all’azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successive comunicazioni inerenti il proseguimento stesso che il lavoratore deve inoltrare all’azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nella certificazione precedente. • L’azienda può effettuare il controllo delle assenze per infermità del dipendente nel rispetto dell’art.5 della legge 20 maggio 1970 n.300. L’azienda ha inoltre facoltà di far controllare l’idoneità fisica del dipendente da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico. • Il lavoratore assente per malattia od infortunio è tenuto, fin dal primo giorno e per l’intero periodo di assenza, a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 per consentire il controllo della incapacità lavorativa, anche in giornata festiva una o di riposo settimanale. • Il lavoratore che, salvo eventuali e comprovate necessità di assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altre cause di forza maggiore, non sia reperito al domicilio durante le suddette fasce orarie o quelle diverse eventualmente stabilite da disposizioni amministrative, incorre nella perdita del trattamento economico contrattuale di malattia ai sensi della legge 11 novembre 1983 n.638. Il lavoratore non presente all’atto della visita di controllo nelle ore di reperibilità, fatte salve le condizioni sopra citate, è considerato assente ingiustificato. NORMATIVA TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO NON SUL LAVORO •Nel caso di interruzione più interruzioni del servizio dovuta dovute a malattia od infortunio non sul lavoro regolarmente accertati e tali da costituire impedimento temporaneo alla prestazione del servizio stesso, l’azienda conserverà il posto al lavoratore non in prova per 12 mesi. •Durante l’interruzione del servizio, l’azienda corrisponderà al lavoratore l’intera retribuzione per la prima metà del periodo suindicato e il 50 % della retribuzione per la seconda metà dei periodo stesso. •Nel caso di più assenze per malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 90 giorni di calendario nell'arco dell'intera durata del rapporto di formazione e lavoro, ai fini del suddetto per i contratti fino a 12 mesi. Il periodo complessivo di conservazione del posto e del conseguente trattamento economico, si deve tener conto dei periodi è di assenza complessivamente verificatisi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso. •Nel computo del limite della conservazione del posto e del trattamento economico come sopra definiti non saranno conteggiate: •le assenze dovute a ricovero ospedaliero, compreso il day hospital; •le terapie salvavita; •i periodi 180 giorni di assenza continuativa superiori ad un mese, entro il limite complessivo di 90 giorni. •I periodi di assenze non superiori a due giorni cadenti nelle giornate di Sabato, Domenica nonché nelle festività di all’art. 53 e 61, dopo il terzo evento verranno computati in misura doppia sia ai fini del raggiungimento dei limiti del periodo di comporto •non verranno considerate le assenze dovute a ricovero ospedaliero ed a trattamenti terapeutici ricorrenti connessi alle fattispecie di cui al precedente 10° comma, fruiti presso enti ospedalieri e risultanti da apposita certificazione e a gravi e documentate malattie certificate dagli enti ospedalieri. •Alla scadenza dei limiti di tempo di cui sopra, il lavoratore potrà richiedere un periodo di aspettativa per un massimo di 4 mesi, ovvero sei mesi per le fattispecie di cui al 10° comma, rinnovabile calendario nell’arco dell'intera durata per i casi individuati al precedente 10° comma, senza decorrenza di retribuzione né di anzianitàcontratti fino a 24 mesi. •Decorsi i I periodi complessivi di conservazione del posto come sopra definitiprevisti nei due capoversi che precedono vengono proporzionalmente ridotti nel caso di contratti aventi durata inferiore rispettivamente a 12 ed a 24 mesi. L'insorgenza della malattia, oppure scaduto l’eventuale della maternità e la prestazione del servizio militare di leva comportano un corrispondente prolungamento del contratto di formazione e lavoro. In caso di malattia, maternità o di infortunio extraprofessionale del giovane assunto con contratto di formazione e lavoro, l'azienda, per un periodo massimo pari a quello di conservazione del posto anticiperà il trattamento economico riconosciuto dagli enti previdenziali ed assicurativi. Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di imprese, che l'esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralità di imprese individuate nei progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta ferma in capo alle singole imprese. Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di aspettativaformazione e lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio, con esclusione degli aumenti periodici di anzianità e della mobilità professionale. Qualora il contratto di formazione e lavoro non sia trasformato alla sua scadenza in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, allo scopo di agevolare il reperimento di nuove opportunità di lavoro, al lavoratore sarà corrisposta, in aggiunta alle spettanze di legge e di contratto, la seguente somma: - dalle aziende fino a venti dipendenti: una mensilità retributiva composta da retribuzione conglobata e contingenza riferiti al livello di inquadramento, per contratti di durata di ventiquattro mesi. Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e verrà calcolato nella misura di un ventiquattresimo di mese per ogni mese di durata del contratto; - dalle aziende con oltre venti dipendenti: due mensilità retributive composte da retribuzione conglobata e contingenza riferiti al livello d'inquadramento, per contratti di durata di 24 mesi. Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e viene calcolato nella misura di un ventiquattresimo di mese per ogni mese di durata del contratto. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro per le professionalità considerate intermedie ed elevate, il datore di lavoro, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Ministero del lavoro, trasmette alle Sezioni circoscrizionali per l'impiego competenti per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori interessati. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro per le professionalità considerate elementari, il datore di lavoro potrà risolvere rilascia al lavoratore un attestato sull'esperienza svolta. Per le limitazioni all'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali. La facoltà di assunzione mediante i contratti di formazione e lavoro non è esercitabile dalle aziende che, al momento della richiesta di avviamento, risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. Ai fini sopra indicati, non si computano comunque a tal fine i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova ovvero a iniziativa del lavoratore, per fatto da lui dipendente od a lui imputabile (ivi compreso il mancato conseguimento delle abilitazioni richieste di cui al punto 2) delle clausole integrative della nuova tabella di inquadramento Accordo Nazionale 13/5/87), nonché i contratti per i quali, al termine del rapporto, i lavoratori abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Non si computano inoltre i contratti di formazione e lavoro non trasformati in rapporto di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a un contratto. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio anche i giovani per i quali il rapporto di formazione e lavoro, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavvisoa tempo indeterminato.

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Samples: CCNL 11/4/1995