Trattamento economico di malattia. L’assenza per malattia deve essere comunicata all’istituzione al più presto e comunque prima dell’ora prevista per l’inizio della presenza al lavoro, salvo il caso di accertato impedimento; inoltre la lavoratrice ed il lavoratore devono far pervenire all’istituzione il certificato medico di prima visita il giorno successivo l’inizio della malattia nonché i successivi certificati di prolungamento della malattia entro il giorno successivo alla data del rilascio, anche tramite comunicazione via fax o posta. La conservazione del posto si ha per 365 giorni nell’arco di un triennio mobile decorrente dal1° gennaio 2000. La conservazione del posto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori in malattia potrà essere prorogata, a richiesta del personale, per un’ulteriore periodo, non frazionabile, di giorni 180 di calendario alle seguenti condi- zioni: a) che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche; b) che siano esibiti dalla lavoratrice e dal lavoratore regolari certificati medici; c) che tale periodo sia considerato di “aspettativa” senza retribuzione.
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Trattamento economico di malattia. L’assenza per malattia deve essere comunicata all’istituzione al più presto e comunque prima dell’ora prevista per l’inizio della presenza al lavoro, salvo il In caso di accertato impedimento; inoltre la lavoratrice ed il lavoratore devono far pervenire all’istituzione il certificato medico di prima visita il giorno successivo l’inizio malattia l’impiegato non in prova, nell’ambito della malattia nonché i successivi certificati di prolungamento della malattia entro il giorno successivo alla data del rilascio, anche tramite comunicazione via fax o posta. La conservazione del posto prevista dall’art. 60 avrà diritto alla corresponsione dell’intera retribuzione di fatto per i primi sei mesi e alla metà di essa per il periodo eccedente il sesto mese e sino al termine della conservazione del posto. Il trattamento economico di cui al presente articolo si ha per 365 giorni nell’arco applica, nell’ambito del periodo di un triennio mobile decorrente dal1° gennaio 2000. La conservazione del posto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori di cui all’art. 60 anche in caso di T.B.C. In tal caso, il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall’I.N.P.S. Agli effetti del presente articolo è considerata malattia potrà essere prorogata, a richiesta del personale, per un’ulteriore periodoanche l’infermità derivante da infortunio non coperto da assicurazione obbligatoria. Nell’ipotesi in cui l’infortunio, non frazionabilesul lavoro, sia ascrivibile a responsabilità di giorni 180 terzi, resta salva la facoltà dell’azienda di calendario alle seguenti condi- zioni:
a) che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche;
b) che siano esibiti dalla lavoratrice e recuperare dal terzo responsabile le somme da essa corrisposte, restando ad essa ceduta la corrispondente azione; il lavoratore regolari certificati medici;
c) che tale periodo sia considerato di “aspettativa” senza retribuzioneè tenuto a comunicare tempestivamente all’azienda ogni informazione utile al riguardo.
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Trattamento economico di malattia. L’assenza Il lavoratore, non in prova, ha diritto al trattamento economico dovuto dal datore di lavoro e all’integrazione della relativa indennità in capo all’Inps al fine di raggiungere, complessivamente, le seguenti misure, nei limiti della scadenza del proprio contratto di lavoro: - 100% della propria retribuzione netta giornaliera per i primi 3 giorni di malattia deve essere comunicata all’istituzione - 75% della stessa dal 4° al più presto e comunque prima dell’ora prevista per l’inizio 20° giorno di malattia - 100% della presenza al lavoro, salvo il stessa dal 21° giorno in poi Nel caso di accertato impedimento; inoltre lavoratore assunto a tempo indeterminato, alla scadenza della missione, perdurando la lavoratrice ed il lavoratore devono far pervenire all’istituzione il certificato medico di prima visita il giorno successivo l’inizio della malattia nonché i successivi certificati di prolungamento della malattia entro il giorno successivo alla data malattia, lo stesso ha diritto, nei limiti del rilascio, anche tramite comunicazione via fax o posta. La tempo previsto per la conservazione del posto si ha per 365 giorni nell’arco posto, all’indennità di un triennio mobile decorrente dal1° gennaio 2000disponibilità contrattualmente prevista. La conservazione Ai lavoratori somministrati, le indennità Inps ed integrazioni in capo alle ApL sono anticipate da queste ultime. Perdita del posto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori in malattia potrà essere prorogata, a richiesta del personale, per un’ulteriore periodo, non frazionabile, trattamento economico di giorni 180 di calendario alle seguenti condi- zioni:
a) che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche;
b) che siano esibiti dalla lavoratrice e dal lavoratore regolari certificati medici;
c) che tale periodo sia considerato di “aspettativa” senza retribuzione.malattia
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Trattamento economico di malattia. L’assenza per Ad integrazione di quanto previsto dalla parte I del vigente CCNL in tema di trattamento economico di malattia deve essere comunicata all’istituzione al più presto e comunque prima dell’ora prevista per l’inizio della presenza al lavorodi cui all’art. 46, salvo il caso di accertato impedimento; inoltre la lavoratrice ed il lavoratore devono far pervenire all’istituzione il certificato medico di prima visita il giorno successivo l’inizio della malattia nonché i successivi certificati di prolungamento della malattia entro il giorno successivo alla data del rilascio, anche tramite comunicazione via fax o posta. La conservazione del posto si ha per 365 giorni nell’arco di un triennio mobile decorrente dal1dal 1° gennaio 2000. La conservazione del posto nei confronti delle lavoratrici e 2019 le imprese garantiranno un intervento a favore dei lavoratori in caso di malattia di durata inferiore o pari a 6 giorni. Tale intervento è riferito al 3° giorno di malattia a copertura del trattamento economico giornaliero pari al 50% della retribuzione normale di cui all’articolo 46 del vigente CCNL per un massimo di 3 eventi annui (dal 01.01 al 31.12). Ai lavoratori assenti per malattia non potrà essere prorogataerogato un trattamento economico di entità superiore alla retribuzione che avrebbero percepito se avessero prestato attività lavorativa. Il trattamento economico di malattia contrattualmente definita con il presente CCRL verrà anticipata dalle imprese ed il Fondo di categoria, tramite l’Ente Bilaterale, provvederà a richiesta riconoscere alle stesse i relativi costi. L’intervento del personale, per un’ulteriore periodo, non frazionabile, Fondo regionale di giorni 180 categoria è subordinato al rispetto di calendario alle seguenti condi- zioni:
a) che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche;
b) che siano esibiti dalla lavoratrice quanto indicato dall’articolo 21 “Adesione e dal lavoratore regolari certificati medici;
c) che tale periodo sia considerato di “aspettativaregolarità alla bilateralità” senza retribuzionedel presente CCRL.
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