Common use of Trattamento retributivo Clause in Contracts

Trattamento retributivo. 1. Al lavoratore è corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti dell’impresa utilizzatrice inquadrati al corrispondente livello, secondo la contrattazione collettiva applicata alla stessa. 2. La retribuzione dei lavoratori viene liquidata con periodicità mensile, sulla base delle ore lavorate e di quelle contrattualmente dovute nel corso di ciascun mese dell’anno, assumendo come coefficiente divisore orario mensile quello risultante dalla seguente formula, valida anche per ferie e mensilità aggiuntive: 3. Definizione del divisore orario mensile di turnisti addetti a ciclo continuo 4. La definizione della paga oraria avviene secondo la seguente formula: 5. I dati retributivi ed orari da utilizzare sono quelli contrattuali sia di primo che, eventualmente, di secondo livello; al lavoratore dovranno inoltre essere riconosciute le spettanze di ROL/ ex festività, o altri istituti (festività, patrono, PAR) non assorbiti nei regimi di orario ridotto, vigenti nell’azienda utilizzatrice. 6. I divisori contrattuali previsti dai CCNL delle aziende utilizzatrici devono essere utilizzati, ai fini della parità di trattamento, per la determinazione del valore delle singole quote orarie da corrispondere oltre la retribuzione mensile (es. straordinari, maggiorazioni, indennità, ecc.) previste dalle specifiche normative, nonché in caso di trattenute di quote orarie. 7. Le Parti concordano che, come condizione globalmente più favorevole la maturazione dei ratei, qualsiasi sia la durata della missione, avviene in proporzione alle ore ordinarie lavorate, ed a quelle non prestate ma contrattualmente dovute, con le successive modalità. A) Ratei di tredicesima e di eventuali altre mensilità aggiuntive.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro

Trattamento retributivo. 1. Al lavoratore lavoratore/trice è corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti dell’impresa utilizzatrice inquadrati al corrispondente livello, secondo la contrattazione con- trattazione collettiva applicata alla stessa. 2. La retribuzione dei lavoratori viene liquidata con periodicità mensile, sulla base delle ore lavorate e di quelle contrattualmente dovute nel corso di ciascun mese dell’anno, assumendo as- sumendo come coefficiente divisore orario mensile quello risultante dalla seguente formulafor- mula, valida anche per ferie e mensilità aggiuntive: 3. Definizione del divisore orario mensile di turnisti addetti a ciclo continuo 4. La definizione della paga oraria avviene secondo la seguente formula: 54. I dati retributivi ed orari da utilizzare sono quelli contrattuali sia di primo che, eventualmenteeven- tualmente, di secondo livello; al lavoratore lavoratore/trice dovranno inoltre essere riconosciute le spettanze di ROL/ ex festività, o altri istituti (festività, patrono, PAR) non assorbiti nei regimi re- gimi di orario ridotto, vigenti nell’azienda utilizzatrice. 65. I divisori contrattuali previsti dai CCNL delle aziende utilizzatrici devono essere utilizzati, ai fini della parità di trattamento, per la determinazione del valore delle singole quote orarie ora- rie da corrispondere oltre la retribuzione mensile (es. straordinari, maggiorazioni, indennitàinden- nità, ecc.) previste dalle specifiche normative, nonché in caso di trattenute di quote orarie. 76. Le Parti concordano che, come condizione globalmente più favorevole la maturazione dei ratei, qualsiasi sia la durata della missione, avviene in proporzione alle ore ordinarie lavoratela- vorate, ed a quelle non prestate ma contrattualmente dovute, con le successive modalità. A) Ratei di tredicesima e di eventuali altre mensilità aggiuntive.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trattamento retributivo. 1. Al lavoratore è corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti dell’impresa utilizzatrice inquadrati al corrispondente livello, secondo la contrattazione collettiva applicata alla stessa. 2. La retribuzione dei lavoratori viene liquidata con periodicità mensile, sulla base delle ore lavorate e di quelle contrattualmente dovute nel corso di ciascun mese dell’anno, assumendo come coefficiente divisore orario mensile quello risultante dalla seguente formula, valida anche per ferie e mensilità aggiuntive: 3. Definizione del divisore orario mensile di turnisti addetti a ciclo continuo 4. La definizione della paga oraria avviene secondo la seguente formula: 54. I dati retributivi ed orari da utilizzare sono quelli contrattuali sia di primo che, eventualmente, di secondo livello; al lavoratore dovranno inoltre essere riconosciute le spettanze di ROL/ ROL/ex festività, o altri istituti (festività, patrono, PAR) non assorbiti nei regimi di orario ridotto, vigenti nell’azienda nell'azienda utilizzatrice. 65. I divisori contrattuali previsti dai CCNL delle aziende utilizzatrici devono essere utilizzati, ai fini della parità di trattamento, per la determinazione del valore delle singole quote orarie da corrispondere oltre la retribuzione mensile (es. straordinari, maggiorazioni, indennità, ecc.) previste dalle specifiche normative, nonché in caso di trattenute di quote orarie. 76. Le Parti concordano che, come condizione globalmente più favorevole la maturazione dei ratei, qualsiasi sia la durata della missione, avviene in proporzione alle ore ordinarie lavorate, ed a quelle non prestate ma contrattualmente dovute, con le successive modalità. A) Ratei di tredicesima e di eventuali altre mensilità aggiuntive. Per ognuna delle ore retribuite verrà corrisposto un importo per ratei di tredicesima pari all’8.33% della retribuzione oraria ordinaria spettante, così come determinata al precedente punto 2 e computata come segue: Il suddetto importo sarà ugualmente dovuto ma riproporzionato in caso di mensilità ulteriore e diverso ammontare. B) La maturazione di ferie, permessi retribuiti e riduzioni di orario di lavoro, nella misura prevista dai singoli CCNL applicati dall’impresa utilizzatrice, avverrà applicando per ciascuno dei tre istituti la seguente formula: Ore annue spettanti Divisore Orario Mensile x 12 (*) Sono “ore dovute” quelle non lavorate che retribuite, in virtù di legge o di contratto, danno diritto alla maturazione dell’istituto (per esempio: malattia, infortunio, festività infrasettimanali ecc.)

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Samples: CCNL 24/7/2008

Trattamento retributivo. 1. Al lavoratore è corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti dell’impresa utilizzatrice inquadrati al corrispondente livelloL’inquadramento contrattuale, secondo la contrattazione collettiva applicata alla stessa. 2. La retribuzione dei lavoratori viene liquidata con periodicità mensile, sulla base delle ore lavorate e di quelle contrattualmente dovute nel corso di ciascun mese dell’anno, assumendo come coefficiente divisore orario mensile quello risultante dalla seguente formula, valida anche per ferie e mensilità aggiuntive: 3. Definizione del divisore orario mensile di turnisti addetti a ciclo continuo 4. La definizione della paga oraria avviene secondo la seguente formula: 5. I dati retributivi ed orari da utilizzare sono quelli contrattuali sia di primo che, eventualmente, di secondo livello; al lavoratore dovranno inoltre essere riconosciute le spettanze di ROL/ ex festività, o altri istituti (festività, patrono, PAR) non assorbiti nei regimi di orario ridotto, vigenti nell’azienda utilizzatrice. 6. I divisori contrattuali previsti dai CCNL delle aziende utilizzatrici devono essere utilizzati, ai fini della parità di trattamento, per la determinazione del valore delle singole quote orarie da corrispondere oltre la retribuzione mensile (esdel/della Lavoratore/Lavoratrice rimarranno le medesime, come previsto dall’art. straordinari20 della Legge n. 81 del 22 maggio 2017. Lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile non comporta alcuna modifica al rapporto giuridico tra lavoratore/lavoratrice e datore di lavoro e alcuna ricaduta sull’inquadramento, maggiorazionisulle opportunità di carriera e sulle iniziative formative. Durante il periodo in cui il/la Lavoratore/Lavoratrice presterà l’attività lavorativa in modalità agile, indennitàpoiché tale modalità comporta unicamente una diversa ed eccezionale modalità di organizzazione dell’attività lavorativa, non vi sono mutamenti di mansione, che restano quelle fissate nel contratto individuale di lavoro. Non sono altresì riconosciute eventuali indennità comunque connesse alla nuova temporanea allocazione, quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: indennità di missione, indennità di trasferta, reperibilità comunque denominate. Durante le giornate di lavoro agile è riconosciuta la possibilità di utilizzare la tessera pasto in dotazione secondo le disposizioni in uso in azienda. Rimangono quindi valide le regole aziendali relative all’utilizzo della tessera pasto come, ad esempio, fascia oraria di utilizzo, durata minima della prestazione lavorativa per poter utilizzare la tessera, utilizzo nelle sole giornate in cui è prevista la pausa pranzo, ecc.) previste dalle specifiche normative, nonché in caso di trattenute di quote orarie). 7. Le Parti concordano che, come condizione globalmente più favorevole la maturazione dei ratei, qualsiasi sia la durata della missione, avviene in proporzione alle ore ordinarie lavorate, ed a quelle non prestate ma contrattualmente dovute, con le successive modalità. A) Ratei di tredicesima e di eventuali altre mensilità aggiuntive.

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Samples: Accordo Sindacale

Trattamento retributivo. 1. Al lavoratore è corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti dell’impresa utilizzatrice inquadrati al corrispondente livello, secondo la contrattazione collettiva applicata ap- plicata alla stessa. 2. La retribuzione dei lavoratori viene liquidata con periodicità mensilemen- sile, sulla base delle ore lavorate e di quelle contrattualmente dovute do- vute nel corso di ciascun mese dell’anno, assumendo come coefficiente coeffi- ciente divisore orario mensile quello risultante dalla seguente formulafor- mula, valida anche per ferie e mensilità aggiuntive: 3. Definizione del divisore orario mensile di turnisti addetti a ciclo continuo 4. La definizione della paga oraria avviene secondo la seguente formula: 54. I dati retributivi ed orari da utilizzare sono quelli contrattuali sia di primo che, eventualmente, di secondo livello; al lavoratore dovranno inoltre essere riconosciute le spettanze di ROL/ ex festivitàfe- stività, o altri istituti (festività, patrono, PAR) non assorbiti nei regimi di orario ridotto, vigenti nell’azienda utilizzatrice. 65. I divisori contrattuali previsti dai CCNL Ccnl delle aziende utilizzatrici devono essere utilizzati, ai fini della parità di trattamento, per la determinazione del valore delle singole quote orarie da corrispondere corrispon- dere oltre la retribuzione mensile (es. straordinari, maggiorazioni, indennitàin- dennità, ecc.) previste dalle specifiche normative, nonché in caso di trattenute di quote orarie. 76. Le Parti concordano che, come condizione globalmente più favorevole favore- vole la maturazione dei ratei, qualsiasi sia la durata della missione, avviene in proporzione alle ore ordinarie lavorate, ed a quelle non prestate ma contrattualmente dovute, con le successive modalità.: A) Ratei di tredicesima e di eventuali altre mensilità aggiuntive.. Per ognuna delle ore retribuite verrà corrisposto un importo per ratei di tredicesima pari all’8,33% della retribuzione oraria ordi- naria spettante, così come determinata al precedente punto 2 e computata come segue: B) La maturazione di ferie, permessi retribuiti e riduzioni di ora- rio di lavoro, nella misura prevista dai singoli Ccnl applicati dal- l’impresa utilizzatrice, avverrà applicando per ciascuno dei tre isti- tuti la seguente formula: Ore annue spettanti ———————————— x (ore lavorate + ore dovute*) Divisore Xxxxxx Xxxxxxx x 12

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per La Categoria Delle Agenzie Di Somministrazione Di Lavoro