Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro. 1. Il lavoratore impossibilitato a presentarsi in servizio a causa di malattia deve darne tempestivamente avviso all’azienda entro il primo giorno in cui si è verificata l’assenza e, comunque, di norma, in anticipo rispetto all’inizio del proprio orario/turno di lavoro; sono fatte salve situazioni di comprovati motivi di carattere eccezionale. Contestualmente deve comunicare il luogo ove si trovi degente, se diverso dal domicilio, nonché eventuali variazioni successive del luogo stesso espressamente autorizzate dal medico.
Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro. Le assenze e le prosecuzioni d’assenza per malattia dovranno essere comunicate prima dell’inizio dell’orario di lavoro dal lavoratore interessato, fatti salvi i casi di comprovato impedimento e sempreché l’azienda sia in condizione di ricevere la comunicazione. Il lavoratore deve inoltre giustificare l’assenza inviando al datore di lavoro a mezzo fax, mail o altro strumento idoneo individuato aziendalmente e comunicato a tutti i lavoratori, entro 3 giorni dall’inizio dell’assenza, il numero di protocollo identificativo del certificato medico inviato per via telematica dal medico dell’INPS, come previsto dall’art. 25 L. 183/2010, nonché dalla Circ. INPS del 31.1.2011 e dall’Accordo Interconfederale Confindustria CGIL-CISL-UIL del 20.7.2011. In caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia, a qualsiasi causa imputabile (a titolo esemplificativo per problemi tecnici di trasmissione o per insorgenza dello stato patologico all’estero), il lavoratore dovrà preavvertire l’azienda del mancato invio telematico del certificato ed inviare alla stessa, entro il terzo giorno dall’inizio dell’assenza, il certificato medico di malattia, che il medico è tenuto a rilasciare su supporto cartaceo, ai sensi di quanto previsto dalla Circ. n. 4 del 18.3.2011 Dipartimento Funzione Pubblica e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Quanto sopra è prescritto anche per assenze di durata fino a 3 giorni. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, sia in caso d'inizio che di prosecuzione dell'assenza, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata. L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, non appena ne abbia constatata l'assenza. Fermo restando quanto disposto dall'art. 5, legge n. 300, per quanto concerne il controllo delle assenze per malattia, le parti concordano quanto segue: - il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio, nelle fasce orarie che risultano determinate dai decreti che hanno dato attuazione all'art. 5, legge n. 638/83, disponibile per le visite mediche di controllo; - nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate su iniziativa dell'ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri organizzativi locali; - sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio pe...
Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro. In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro il lavoratore deve avvertire l'azienda, salvo validi motivi di impedimento, prima dell'inizio dell'orario di lavoro del primo giorno di inizio dell'assenza, anche al fine di consentire all'azienda stessa di provvedere in tempo utile agli adattamenti organizzativi che si rendessero eventualmente necessari. Le modalità con cui l'azienda riceverà tale comunicazione da parte del lavoratore, verranno preventivamente illustrate alla RSU e successivamente comunicate a tutti i lavoratori prima di diventare operative. Il lavoratore deve inoltre inviare all'azienda stessa, entro tre giorni dall'inizio del assenza, il numero di protocollo identificativo del certificato attestante malattia inviato dal medico in via telematica o il certificato cartaceo in caso di mancata trasmissione del certificato telematico per qualsiasi causa. Analoga procedura si seguirà per avvertire l'azienda del prolungamento della malattia con invio del numero di protocollo identificativo dei certificato inviato dal medico in via telematica o il certificato cartaceo in caso di mancata trasmissione del certificato telematico per qualsiasi causa. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, o in caso di ritardo oltre i termini sopra indicati, salvo casi di giustificato impedimento l'assenza sarà considerata ingiustificata. Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 Legge n. 300/1970 per quanto concerne il controllo delle assenze per malattia le Parti concordano quanto: - il lavoratore assente è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio, ovvero in quello da lui comunicato a norma del seguente comma 6, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, disponibile per le visite di controllo, ai sensi di legge; - nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate, su iniziativa dell'ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri organizzativi locali; - sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici nonché per le visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all'azienda. Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o di infortunio non sul lavoro deve essere tempestivamente comunicato all'azienda. In caso di interruzione del servizio per malattia od infortunio non sul lavoro, sempre che non siano causati da ev...
Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro introdotta una specifica disciplina di maggior tutela rispetto alla conservazione del posto di lavoro in presenza di gravi patologie.
Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro. 1. In caso di malattia il lavoratore deve avvertire l’azienda entro il primo giorno di assenza.
Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro. 1. Il lavoratore che non si presenti in servizio a causa di malattia deve darne avviso all’azienda tempestivamente entro il primo giorno in cui si è verificata l’assenza, comunicando contestualmente il luogo ove si trovi degente, se diverso dal domicilio, nonché eventuali variazioni successive del luogo stesso espressamente autorizzate dal medico. Il lavoratore inoltre deve giustificare l’assenza facendo pervenire all’azienda la relativa certificazione medica entro il secondo giorno dall’inizio dell’assenza stessa. L’inoltro della certificazione medica potrà avvenire anche mediante l’utilizzo di fax o di posta elettronica, fermo restando, in tal caso, l’obbligo della successiva produzione della certificazione in originale.
Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro. A) Conservazione del posto. In caso di malattia e/o infortunio non sul lavoro, l'apprendista non in prova avrà diritto alla conservazione del posto, nel periodo di 12 mesi consecutivi, i relativi periodi d'assenza sono cumulabili agli effetti del raggiungimento dei termini massimi di conservazione del posto di cui al precedente comma. Superato il termine massimo di conservazione del posto risultante dalle norme precedenti, qualora l'apprendista non possa riprendere il lavoro per il perdurare della malattia o dell'infortunio, l'azienda potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo all'apprendista stesso la liquidazione dell'indennità prevista in caso di licenziamento.
Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro. La nuova disciplina ha apportato alcune modifiche alle disposizioni inerenti le modalità di inoltro della certificazione medica che potrà avvenire anche tramite il fax o la posta elettronica, è comunque fatto salvo l’obbligo di produrre la certificazione in originale. Sono state inoltre introdotte alcune disposizioni di maggior favore per i lavoratori riguardanti il mantenimento dell’intero valore del trattamento economico erogato in occasione di periodi di ricovero ospedaliero, day hospital, e terapie salvavita o di malattia lunghe.
Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo casi di giustificato impedi- mento, l'assenza sarà considerata ingiustificata. Per quanto concerne gli accertamenti sanitari si fa riferimento all'art. 5 della L. n. 300/1970. In caso di interruzione del servizio per malattia ed infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto secondo i seguenti termini: - mesi 9 per anzianità fino a 5 anni; - mesi 12 per anzianità oltre i 5 anni. In caso di più assenze i periodi di conservazione del posto suindicati si intendono riferiti ad un arco temporale pari a 24 mesi. Le assenze dal lavoro per malattie o infortunio non sul lavoro sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro i limiti della conservazione del posto sopra previsti. Inoltre durante l'interruzione di servizio per le cause in questione ad integrazione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli Istituti previdenziali o assistenziali, gli verrà assicurato un trattamento integrativo a carico dell'azienda, calcolato sulla normale retribuzione di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli conseguire complessivamente un importo pari: - in caso di malattia o infortunio non sul lavoro superiore a 6 giorni, le aziende garantiranno ai lavoratori un'integrazione economica fino al raggiungimento del 100% nel periodo com- preso tra il 4° e il 150° giorno; in tal caso, viene assicurata al lavoratore un'indennità a carico dell'azienda pari al 65% della retribuzione per i primi tre giorni; - in caso di malattia di durata da un minimo di 4 ad un massimo di 6 giorni, viene ricono- sciuta al lavoratore un’integrazione salariale a carico dell'azienda, fino al raggiungimento del 100% della retribuzione dal 4° al 7° giorno. Per gli impiegati restano ferme le norme per la conservazione del posto e relativamente al trattamento economico si applicano le disposizioni di legge in vigore. In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, il lavoratore deve avvertire l'azienda, anche telefonicamente, di norma entro l’orario di inizio della prestazione lavorativa e comunque entro il giorno in cui si verifica l’assenza, fatti salvi i casi di giustificato e documentato im- pedimento o cause di forza maggiore. Alla comunicazione dovrà seguire l'invio da parte del lavoratore del certificato medico attestante la malattia, entro il secondo giorno dal- l’inizio dell’assenza.
Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro