Turnazioni. 1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie giornaliere. 2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all’articolazione adottata dall’ente. 3. Per l'adozione dell'orario di lavoro su turni devono essere osservati i seguenti criteri: a) la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno; b) l'adozione dei turni può anche prevedere una parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne o per comprovate e sopravvenute esigenze di servizio. Per i servizi educativi e scolastici fanno eccezione i periodi di sovrapposizione dovuti alle esigenze di compresenza stabiliti dal progetto didattico educativo adottato. c) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive; d) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore; e) per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo; per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo. 4. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 10. 5. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue: a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL; b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL; c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL; d) turno festivo infrasettimanale: maggiorazione oraria del 100% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL. 6. L’indennità di cui al comma 5 è corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione in turno. 7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione). 8. Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari, di cui all’art. 36, comma 4 del presente CCNL può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 53, comma 2, del D. Lgs. n. 151/2001. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino. 9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 23 del CCNL del 21.05.2018.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turnazioni. 1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative e o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva un’effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie giornaliere.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, del mese in modo tale da attuare far risultare una distribuzione equilibrata ed e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all’articolazione alla articolazione adottata dall’entenell’ente.
3. Per l'adozione dell'orario di lavoro su turni devono essere osservati i seguenti criteri:
a) la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
b) l'adozione dei turni può anche prevedere una parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne o per comprovate e sopravvenute esigenze di servizio. Per i servizi educativi e scolastici fanno eccezione i periodi di sovrapposizione dovuti alle esigenze di compresenza stabiliti dal progetto didattico educativo adottato.
c) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive;
d) i I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;.
e) per 4. I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore tra le 22 alle ore e le 6 del giorno successivo; per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
4. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 10mattino.
5. Al fine di compensare personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennitàriguardante anche le giornate festive, i cui valori sono stabiliti come segue:
a) turno diurno, diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 6 e le 22,0022.00): maggiorazione oraria del 10% della del valore economico orario ottenuto dividendo per 156 la seguente retribuzione: il valore economico mensile previsto per la posizione iniziale di ogni categoria, gli incrementi economici derivanti dalla progressione economica nella categoria, l’indennità integrativa speciale, la retribuzione individuale di anzianità, la retribuzione di cui all’art. 74posizione, comma 2, lett. c) del presente CCNLnonché altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile;
b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNLal precedente punto a);
c) turno festivo-festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;
d) turno festivo infrasettimanale: maggiorazione oraria del 100% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNLal precedente punto a).
6. L’indennità di cui al comma 5 è corrisposta corrisposta, a decorrere dal 1.1.2001 e solo per i soli periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo articolo, anche pregressi, si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione)20.
8. Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari, di cui all’art. 36, comma 4 del presente CCNL può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 53, comma 2, del D. Lgs. n. 151/2001. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 23 del CCNL del 21.05.2018.
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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro, CCRL Personale Del Comparto Unico Area Enti Locali
Turnazioni. 1. Gli entiLa turnazione è finalizzata a garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario di servizio settimanale su cinque, in relazione alle proprie sei o sette giorni, per ben definiti tipi di funzioni ed uffici. A tale istituto si fa ricorso qualora le altre articolazioni di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze organizzative e funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie giornaliereservizio.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, I criteri che devono essere distribuite nell’arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all’articolazione adottata dall’ente.
3. Per osservati per l'adozione dell'orario di lavoro su turni devono essere osservati sono i seguenti criteriseguenti:
aA) si considera in turno il personale che si avvicenda, con criteri determinati a livello decentrato attraverso la contrattazione collettiva decentrata integrativa con le XX.XX. di cui all’art. 4, comma 4 lettera A, in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio;
B) la ripartizione del personale nei vari turni deve dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
bC) l'adozione dei turni può anche prevedere una la parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne consegne;
D) salvo quanto previsto in contrattazione integrativa decentrata, per gli uffici con attività a ciclo continuo o uffici e settori con orario di servizio su sette giorni, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore ad otto e quello dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non può essere superiore ad un terzo dei giorni festivi dell'anno, fatte salve diverse disposizioni previste per comprovate e sopravvenute esigenze le forze di servizio. Per i servizi educativi e scolastici fanno eccezione i periodi di sovrapposizione dovuti alle esigenze di compresenza stabiliti dal progetto didattico educativo adottato.Polizia;
cE) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 12 ore consecutive;
dF) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;
e) per turno l'orario notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo; per . Per turno notturno-festivo notturno – festivo, si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
43. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco In considerazione della gravosità dell’articolazione del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 10.
5. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavorolavoro in turni, al personale turnista è corrisposta una indennitàturnista, i cui valori sono stabiliti come segue:
a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione previa contrattazione di cui all’art. 744, comma 24, lett. c) del presente CCNL;
b) lettera “A”, viene riconosciuta una indennità determinata nelle seguenti misure: ▪ Per la partecipazione a turno diurno antimeridiano e pomeridiano, una indennità fissa mensile pari a € 95,00; ▪ Per ogni turno festivo, una indennità aggiuntiva pari a € 20,00; ▪ Per ogni turno notturno o feriale, una indennità aggiuntiva pari a € 25,00; ▪ Per ogni turno notturno-festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;
c) una indennità aggiuntiva pari a € 35,00; ▪ Per ogni turno notturno-festivo-notturnofestivo, una indennità aggiuntiva pari a € 70,00; ▪ Per ogni turno effettuato nei seguenti giorni di riconosciuta festività nazionale, una indennità ulteriormente aggiuntiva di € 50,00: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art. 74o 1, comma 2, lett. c) del presente CCNL6 gennaio;
d) turno festivo infrasettimanale: maggiorazione oraria del 100% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL.
6. L’indennità di cui al comma 5 è corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione in turno.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione).
8. Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari, di cui all’art. 36, comma 4 del presente CCNL può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 53, comma 2, del D. Lgs. n. 151/2001. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 23 del CCNL del 21.05.2018.
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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro
Turnazioni. 1. Gli entiL'ENAC, in relazione alle proprie esigenze organizzative e organizzative, di servizio o funzionali, possono può istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva un’effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie giornalieregiornaliere del lavoro. I criteri generali per la organizzazione dei turni sono definiti in sede di contrattazione integrativa a livello nazionale.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, turnazione devono essere distribuite nell’arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, del mese in modo tale da attuare far risultare una distribuzione equilibrata ed e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all’articolazione alla articolazione adottata dall’entenell’ente.
3. Per l'adozione dell'orario di lavoro su turni devono essere osservati i seguenti criteri:
a) la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
b) l'adozione dei turni può anche prevedere una parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne o per comprovate e sopravvenute esigenze di servizio. Per i servizi educativi e scolastici fanno eccezione i periodi di sovrapposizione dovuti alle esigenze di compresenza stabiliti dal progetto didattico educativo adottato.
c) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive;
d) i I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario una erogazione giornaliera di servizio giornaliero di servizi per almeno 10 ore;.
e) per turno notturno si intende 4. I turni notturni non possono essere di norma superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali. La durata dei turni può anche comprendere periodi di limitata sovrapposizione, definiti in sede di contrattazione integrativa a livello nazionale, quando emerga l'esigenza di evitare discontinuità nelle prestazioni o di assicurare il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo; per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso passaggio delle consegne.
5. Ai fini della determinazione dei compensi previsti dal comma 6, i turni notturni sono compresi tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo 6; i turni pomeridiani sono compresi tra le ore 14 e dalle le ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo22. Le prestazioni di lavoro rese in eventuali turni intermedi tra quelli antimeridiani, pomeridiani e notturni sono compensate secondo le misure previste per le fasce orarie in cui sono comprese.
4. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 10.
56. Al fine di compensare personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;
b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;
c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;
d) turno festivo infrasettimanale: maggiorazione oraria del 100% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL.
6. L’indennità di cui al comma 5 è corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione in turno.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione).
8. Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari, di cui all’art. 36, comma 4 del presente CCNL può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 53, comma 2, del D. Lgs. n. 151/2001. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 23 del CCNL del 21.05.2018.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turnazioni. 1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie giornaliere.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all’articolazione adottata dall’ente.
3. Per l'adozione dell'orario di lavoro su turni devono essere osservati i seguenti criteri:
a) la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
b) l'adozione dei turni può anche prevedere una parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne o per comprovate e sopravvenute esigenze di servizio. Per i servizi educativi e scolastici fanno eccezione i periodi di sovrapposizione dovuti alle esigenze di compresenza stabiliti dal progetto didattico educativo adottato.consegne;
c) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive;
d) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;
e) per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo; per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
4. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 10.
5. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue:
a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all’art. 7410, comma 2, lett. c) del presente CCNLCCNL 9/5/2006;
b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art. 7410, comma 2, lett. c) del presente CCNLCCNL 9/5/2006;
c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art. 7410, comma 2, lett. c) del presente CCNL;
d) turno festivo infrasettimanale: maggiorazione oraria del 100% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNLCCNL 9/5/2006.
6. L’indennità di cui al comma 5 5, è corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione in turno.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione)67.
8. Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari, di cui all’art. 3627, comma 4 del presente CCNL può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 53, comma 2, del D. LgsD.Lgs. n. 151/2001. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 23 del CCNL del 21.05.2018.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turnazioni. 1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie giornaliere.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all’articolazione adottata dall’ente.
3. Per l'adozione dell'orario di lavoro su turni devono essere osservati i seguenti criteri:
a) a. la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
b) b. l'adozione dei turni può anche prevedere una parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne o per comprovate e sopravvenute esigenze di servizio. Per i servizi educativi e scolastici fanno eccezione i periodi di sovrapposizione dovuti alle esigenze di compresenza stabiliti dal progetto didattico educativo adottato.consegne;
c) c. all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive;
d) d. i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;
e) e. per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo; per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
4. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 10.
5. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue:
a) a. turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all’art. 7410, comma 2, lett. c) del presente CCNLCCNL del 9.5.2006;
b) b. turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art. 7410, comma 2, lett. c) del presente CCNLCCNL del 9.5.2006;
c) c. turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art. 7410, comma 2, lett. c) del presente CCNL;
d) turno festivo infrasettimanale: maggiorazione oraria CCNL del 100% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL9.5.2006.
6. L’indennità di cui al comma 5 5, è corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione in turnoturno risultante da timbratura.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione)67.
8. Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari, di cui all’art. 36, comma 4 del presente CCNL può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione dall’effettuazione di turni notturni, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 53, comma 2, del D. LgsD.Lgs. n. 151/2001. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 23 del CCNL del 21.05.2018I turni di servizio vengono predisposti mensilmente dai Responsabili delle strutture, comunicati preventivamente all’Ufficio Personale al quale, mensilmente (entro il 5 di ciascun mese), viene inviata la comunicazione dei turni effettivamente svolti.
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Samples: Contratto Collettivo Integrativo
Turnazioni. 1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie giornaliere.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all’articolazione adottata dall’ente.
3. Per l'adozione dell'orario l’adozione dell’orario di lavoro su turni devono essere osservati i seguenti criteri:
a) la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
b) l'adozione l’adozione dei turni può anche prevedere una parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne o per comprovate e sopravvenute esigenze di servizio. Per i servizi educativi e scolastici fanno eccezione i periodi di sovrapposizione dovuti alle esigenze di compresenza stabiliti dal progetto didattico educativo adottato.consegne;
c) all'interno all’interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive;
d) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;
e) per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo; per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
4. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco nell’arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 10.
5. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue:
a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all’art. 7410, comma 2, lett. c) del presente CCNLCCNL 9/5/200679;
b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art. 7410, comma 2, lett. c) del presente CCNLCCNL 9/5/2006;
c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art. 7410, comma 2, lett. c) del presente CCNL;
d) turno festivo infrasettimanale: maggiorazione oraria del 100% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNLCCNL 9/5/2006.
6. L’indennità di cui al comma 5 5, è corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione in turno.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione)6780.
8. Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari, di cui all’art. 3627, comma 4 del presente CCNL può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 53, comma 2, del D. LgsD.Lgs. n. 151/2001151/200181. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dall’inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 23 del CCNL del 21.05.2018.
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Turnazioni. 1. Gli entiIl CONI, in relazione alle proprie esigenze organizzative e organizzative, di servizio o funzionali, possono può istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva un’effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie giornalieregiornaliere del lavoro. I criteri generali per la organizzazione dei turni sono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennitàindennità di cui al comma 6, devono essere distribuite nell’arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, del mese in modo tale da attuare far risultare una distribuzione equilibrata ed e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all’articolazione alla articolazione adottata dall’entenell’ente.
3. Per l'adozione dell'orario di lavoro su turni devono essere osservati i seguenti criteri:
a) la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
b) l'adozione dei turni può anche prevedere una parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne o per comprovate e sopravvenute esigenze di servizio. Per i servizi educativi e scolastici fanno eccezione i periodi di sovrapposizione dovuti alle esigenze di compresenza stabiliti dal progetto didattico educativo adottato.
c) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive;
d) i I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario una erogazione giornaliera di servizio giornaliero di servizi per almeno 10 ore;.
e) per turno notturno si intende 4. I turni notturni non possono essere di norma superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali. La durata dei turni può anche comprendere periodi di limitata sovrapposizione, definiti in sede di contrattazione integrativa, quando emerga l'esigenza di evitare discontinuità nelle prestazioni o di assicurare il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22 alle ore 6 passaggio delle consegne.
5. Ai fini dell'applicazione del giorno successivo; per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso successivo comma 6, i turni notturni sono compresi tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo 6; i turni pomeridiani sono compresi tra le ore 14 e dalle le ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo22. Le prestazioni di lavoro rese in eventuali turni intermedi tra quelli antimeridiani, pomeridiani e notturni sono compensate secondo le misure previste per le fasce orarie in cui sono comprese.
4. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 10.
56. Al fine di compensare personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario dell’ orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;
b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;
c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;
d) turno festivo infrasettimanale: maggiorazione oraria del 100% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL.
6. L’indennità di cui al comma 5 è corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione in turno.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione).
8. Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari, di cui all’art. 36, comma 4 del presente CCNL può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 53, comma 2, del D. Lgs. n. 151/2001. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 23 del CCNL del 21.05.2018.
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Turnazioni. 1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie giornaliere.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all’articolazione adottata dall’ente.
3. Per l'adozione dell'orario di lavoro su turni devono essere osservati i seguenti criteri:
a) la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
b) l'adozione dei turni può anche prevedere una parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne o per comprovate e sopravvenute esigenze di servizio. Per i servizi educativi e scolastici fanno eccezione i periodi di sovrapposizione dovuti alle esigenze di compresenza stabiliti dal progetto didattico educativo adottato.consegne;
c) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive;
d) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;
e) per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo; per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
4. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 10.
5. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue:
a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all’art. 7410, comma 2, lett. c) del presente CCNLCCNL del 9.5.2006;
b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art. 7410, comma 2, lett. c) del presente CCNLCCNL del 9.5.2006;
c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art. 7410, comma 2, lett. c) del presente CCNL;
d) turno festivo infrasettimanale: maggiorazione oraria CCNL del 100% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL9.5.2006.
6. L’indennità di cui al comma 5 5, è corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione in turno.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione)67.
8. Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari, di cui all’art. 3627, comma 4 del presente CCNL può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 53, comma 2, del D. LgsD.Lgs. n. 151/2001. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 23 del CCNL del 21.05.2018.
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Turnazioni. 1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative e o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva un’effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie giornaliere. La disciplina per la organizzazione dei turni è definita in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennitàindennità di cui al comma 6, devono essere distribuite nell’arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, del mese in modo tale da attuare far risultare una distribuzione equilibrata ed e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all’articolazione alla articolazione adottata dall’entenell’ente.
3. Per l'adozione dell'orario di lavoro su turni devono essere osservati i seguenti criteri:
a) la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
b) l'adozione dei turni può anche prevedere una parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne o per comprovate e sopravvenute esigenze di servizio. Per i servizi educativi e scolastici fanno eccezione i periodi di sovrapposizione dovuti alle esigenze di compresenza stabiliti dal progetto didattico educativo adottato.
c) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive;
d) i I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario una erogazione giornaliera di servizio giornaliero di servizi per almeno 10 ore;.
e) per turno notturno si intende 4. I turni notturni non possono essere di norma superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali. La durata dei turni può anche comprendere periodi di limitata sovrapposizione, definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente, quando emerga l'esigenza di evitare discontinuità nelle prestazioni o di assicurare il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo; per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso passaggio delle consegne.
5. I turni notturni sono compresi tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo 6; i turni pomeridiani sono compresi tra le ore 14 e dalle le ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo22. Le prestazioni di lavoro rese in eventuali turni intermedi tra quelli antimeridiani, pomeridiani e notturni sono compensate secondo le misure previste per le fasce orarie in cui sono comprese.
4. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 10.
56. Al fine di compensare personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario dell’ orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): : − fascia pomeridiana: maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all’artall'art. 7429, comma c. 2, lett. c) del presente CCNL;
b) turno notturno o festivo, con l’aggiunta del rateo della tredicesima mensilità , nella misura del 20.%; − fascia notturna e giorni festivi: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’artall'art. 7429, comma c. 2, lett. cb) con l’aggiunta del presente CCNL;
c) turno festivorateo della tredicesima mensilità nella misura del 80%; − fascia festiva-notturnonotturna : maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’artall'art. 7429, comma c. 2, lett. cb) con l’aggiunta del presente CCNL;
d) turno festivo infrasettimanale: maggiorazione oraria rateo della tredicesima mensilità nella misura del 100% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL90%.
67. L’indennità La maggiorazione di cui al comma 5 è 6 può essere corrisposta solo per i soli periodi le ore di effettiva prestazione di servizio in turno.
78. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione)31 del Ccnl del 16/2/1999.
8. Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari, di cui all’art. 36, comma 4 del presente CCNL può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 53, comma 2, del D. Lgs. n. 151/2001. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 23 del CCNL del 21.05.2018.
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Turnazioni. 1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie giornaliere.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all’articolazione adottata dall’ente.
3. Per l'adozione dell'orario di lavoro su turni devono essere osservati i seguenti criteri:
a) la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
b) l'adozione dei turni può anche prevedere una parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne o per comprovate e sopravvenute esigenze di servizio. Per i servizi educativi e scolastici fanno eccezione i periodi di sovrapposizione dovuti alle esigenze di compresenza stabiliti dal progetto didattico educativo adottato.
c) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive;
d) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;
e) per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo; per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
4. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 10.
5. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue:
a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;
b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art. 74, cui all’art. 74 comma 2, lett. c) del presente CCNL;
c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art. cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;
d) turno festivo infrasettimanale: maggiorazione oraria del 100% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL.
6. L’indennità di cui al comma 5 5, è corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione in turno.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione).
8. Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari, di cui all’art. 36, comma 4 del presente CCNL può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 53, comma 2, del D. LgsD.Lgs. n. 151/2001. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 23 del CCNL del 21.05.2018.
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Turnazioni. 1. Gli entiLa turnazione è finalizzato a garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario di servizio settimanale su cinque, in relazione alle proprie sei o sette giorni per ben definiti tipi di funzioni ed uffici. A tale tipologia si fa ricorso qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze organizzative e funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie giornaliereservizio.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, I criteri che devono essere distribuite nell’arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all’articolazione adottata dall’ente.
3. Per osservati per l'adozione dell'orario di lavoro su turni devono essere osservati sono i seguenti criteriseguenti:
a) si considera in turno il personale che si avvicenda, con criteri determinati in sede di contrattazione integrativa, in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio;
b) la ripartizione del personale nei vari turni deve dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
bc) l'adozione dei turni può anche prevedere una la parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne o per comprovate e sopravvenute esigenze di servizioconsegne;
d) il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore ad otto. Per i servizi educativi e scolastici fanno eccezione i periodi di sovrapposizione dovuti alle esigenze di compresenza stabiliti dal progetto didattico educativo adottatoIl numero dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non può essere superiore ad un terzo dei giorni festivi dell'anno.
ce) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 12 ore consecutive;
df) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;
e) per turno l'orario notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo; per . Per turno notturno-notturno - festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
43. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali Le indennità di turno sono determinate a livello di contrattazione integrativa, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 65, comma 1, lett. A) del CCNL del 24 maggio 2000 secondo le seguenti fattispecie:
a) indennità di importo eguale per ciascun segmento delle 24 ore;
b) indennità che retribuiscono esclusivamente il turno reso in segmenti di orario pomeridiano e/o quelle dovute a eventi o calamità naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 10.
5notturno. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario offrire un punto di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori riferimento comune tra le indennità di turno erogate dalle diverse amministrazioni gli importi minimi sono stabiliti fissati come segue:
a) : - € 12,91 lordi per ciascun turno diurnofestivo; - € 12,91 lordi per ciascun turno notturno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione nell'ipotesi di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;
b) alla precedente lettera b ); - € 25,82 lordi per ciascun turno notturno o - festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;
c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;
d) turno festivo infrasettimanale: maggiorazione oraria del 100% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL.
6. L’indennità di cui al comma 5 è corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione in turno.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione).
84. Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari, nelle condizioni di cui all’art. 36, comma 4 del presente CCNL particolare disagio sociale o familiare può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 53, comma 2, del D. Lgs. n. 151/2001. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 23 del CCNL del 21.05.2018.
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Turnazioni. 14.1 - La turnazione serve a garantire la copertura massima dell’orario di servizio giornaliero e dell’orario di servizio settimanale su cinque o sei giorni per specifiche e definitive tipologie di funzioni e di attività. Gli enti, in relazione Si fa ricorso alle proprie turnazioni qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze organizzative e funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie giornaliereservizio.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, 4.2 - I criteri che devono essere distribuite nell’arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all’articolazione adottata dall’ente.
3. Per l'adozione dell'orario osservati per l’adozione dell’orario di lavoro su turni devono essere osservati sono i seguenti criteriseguenti:
a) si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l’intera durata del servizio;
b) la ripartizione del personale nei vari turni deve dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
bc) l'adozione l’adozione dei turni può anche prevedere una parziale e limitata la sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne o per comprovate e sopravvenute esigenze di servizio. Per i servizi educativi e scolastici fanno eccezione i periodi di sovrapposizione dovuti alle esigenze di compresenza stabiliti dal progetto didattico educativo adottato.
c) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive;
d) i turni diurni, antimeridiani l’istituzione di un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche connesse alle attività didattiche e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 oreal funzionamento dell’istituzione scolastica;
e) per nelle istituzioni educative il numero dei turni notturni effettuabili nell’arco del mese da ciascun dipendente non può, di norma, essere superiore ad otto. Il numero dei turni festivi effettuabili nell’anno da ciascun dipendente non può essere, di norma, superiore ad un terzo dei giorni festivi dell’anno. Nei periodi nei quali i convittori non siano presenti nell’istituzione, il turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso è sospeso salvo comprovate esigenze dell’Istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale;
f) l’orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo; per . Per turno notturno-notturno- festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
4. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 104.3 - Le indennità di turno sono determinate secondo gli importi definiti nella tabella d/2 allegata al presente contratto.
5. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro, al 4.4 - Il personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue:
a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;
b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;
c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;
d) turno festivo infrasettimanale: maggiorazione oraria del 100% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL.
6. L’indennità di cui al punto 2.2 del precedente comma 5 è corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione in turno.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione).
8. Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari, di cui all’art. 36, comma 4 del presente CCNL 2 può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni, anche in relazione . Hanno diritto a quanto previsto dall’art. 53, comma 2, del D. Lgs. n. 151/2001. Sono comunque escluse non essere utilizzate le donne dall'inizio dall’inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad a un anno di vita del bambinoanno.
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 23 del CCNL del 21.05.2018.
Appears in 1 contract
Turnazioni. 1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie giornaliere.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all’articolazione adottata dall’ente.
3. Per l'adozione dell'orario di lavoro su turni devono essere osservati i seguenti criteri:
a) la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
b) l'adozione dei turni può anche prevedere una parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne o per comprovate e sopravvenute esigenze di servizio. Per i servizi educativi e scolastici fanno eccezione i periodi di sovrapposizione dovuti alle esigenze di compresenza stabiliti dal progetto didattico educativo adottato.
c) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive;
d) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;
e) per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo; per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
4. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 10.
5. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue:
a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;
b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art. 74, cui all’art. 74 comma 2, lett. c) del presente CCNL;
c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art. cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;
d) turno festivo infrasettimanale: maggiorazione oraria del 100% della retribuzione di cui all’art. cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL.
6. L’indennità di cui al comma 5 5, è corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione in turno.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione).
8. Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari, di cui all’art. 3627, comma 4 del presente CCNL del 21.05.2018 può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 53, comma 2, del D. LgsD.Lgs. n. 151/2001. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 23 del CCNL del 21.05.2018.
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Turnazioni. 1. Gli entiLa turnazione è finalizzata a garantire la copertura massima dell’orario di servizio giornaliero e dell’ora- rio di servizio settimanale su cinque, in relazione alle proprie sei o sette giorni, per ben definiti tipi di funzioni ed uffici. A tale istituto si fa ricorso qualora le altre articolazioni di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze organizzative e funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie giornaliereservizio.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, I criteri che devono essere distribuite nell’arco osservati per l’adozione dell’orario di un meselavoro su turni sono i seguenti:
A) si considera in turno il personale che si avvicenda, sulla base della programmazione adottatacon criteri determinati a livello decentrato attraverso la contrattazione collettiva decentrata integrativa con le XX.XX. di cui all’art. 4, comma 4, lettera A, in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all’articolazione adottata dall’ente.coprire a rotazione l’intera durata del servizio;
3. Per l'adozione dell'orario di lavoro su turni devono essere osservati i seguenti criteri:
aB) la ripartizione del personale nei vari turni deve dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
bC) l'adozione l’adozione dei turni può anche prevedere una la parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne consegne;
D) salvo quanto previsto in contrattazione integrativa decentrata, per gli uffici con attività a ciclo continuo o uffici e settori con orario di servizio su sette giorni, il numero dei turni notturni effettuabili nell’arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore ad otto e quello dei turni festivi effettuabili nell’anno da ciascun dipendente non può essere superiore ad un terzo dei giorni festivi dell’anno, fatte salve diverse disposizioni previ- ste per comprovate e sopravvenute esigenze le forze di servizio. Per i servizi educativi e scolastici fanno eccezione i periodi di sovrapposizione dovuti alle esigenze di compresenza stabiliti dal progetto didattico educativo adottato.Polizia;
cE) all'interno all’interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 12 ore consecutivecon- secutive;
dF) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;
e) per turno l’orario notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo; per . Per turno notturno-festivo festivo, si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
43. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco In considerazione della gravosità dell’articolazione del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 10.
5. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavorolavoro in turni, al personale turnista è corrisposta una indennitàturnista, i cui valori sono stabiliti come segue:
a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione previa contrat- tazione di cui all’art. 744, comma 4, lettera “A”, viene riconosciuta una indennità determinata nelle seguenti misure: — per la partecipazione a turno diurno antimeridiano e pomeridiano, una indennità fissa mensile pari a € 95,00; — per ogni turno festivo, una indennità aggiuntiva pari a € 20,00; — per ogni turno notturno feriale, una indennità aggiuntiva pari a € 25,00; — per ogni turno notturno-festivo, una indennità aggiuntiva pari a € 35,00; — per ogni turno notturno-festivo-festivo, una indennità aggiuntiva pari a € 70,00; — per ogni turno effettuato nei seguenti giorni di riconosciuta festività nazionale, una indennità ulterior- mente aggiuntiva di € 50,00: – 1, 6 gennaio; – Pasqua e Lunedì dell’Angelo; – 25 aprile; – 1° maggio; – 2 giugno; – 15 agosto; – 1 novembre; – 8, 25 e 26 dicembre; – Festa del Santo Patrono.
4. Il personale di cui all’art. 39, comma 2, lett. c) del presente CCNL;
b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;
c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;
d) turno festivo infrasettimanale: maggiorazione oraria del 100% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL.
6. L’indennità di cui al comma 5 è corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione in turno.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione).
8. Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari, di cui all’art. 36, comma 4 del presente CCNL può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 53, comma 2, del D. Lgs. n. 151/2001not- turni. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dall’inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 23 del CCNL del 21.05.2018.
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Turnazioni. 1. Gli entiLa turnazione serve a garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario di servizio settimanale su cinque, in relazione alle proprie sei o sette giorni per ben definiti tipi di funzioni ed uffici. A tale tipologia si fa ricorso qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze organizzative e funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie giornaliereservizio.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, I criteri che devono essere distribuite nell’arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all’articolazione adottata dall’ente.
3. Per osservati per l'adozione dell'orario di lavoro su turni devono essere osservati sono i seguenti criteriseguenti:
a) si considera in turno il personale che si avvicenda, con criteri determinati a livello decentrato attraverso contrattazione integrativa con le XX.XX., in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio;
b) la ripartizione del personale nei vari turni deve dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
bc) l'adozione dei turni può anche prevedere una la parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne o per comprovate e sopravvenute esigenze di servizioconsegne;
d) il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore ad otto. Per i servizi educativi e scolastici fanno eccezione i periodi di sovrapposizione dovuti alle esigenze di compresenza stabiliti dal progetto didattico educativo adottatoIl numero dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non può essere superiore ad un terzo dei giorni festivi dell'anno.
ce) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 12 ore consecutive;
df) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;
e) per turno l'orario notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo; per . Per turno notturno-notturno - festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
43. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali Le indennità di turno sono determinate a livello di contrattazione integrativa di Agenzia, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 84 (fondo) secondo le seguenti fattispecie:
a) indennità di importo eguale per ciascun segmento delle 24 ore;
b) indennità che retribuiscono esclusivamente il turno reso in segmenti di orario pomeridiano e/o quelle dovute a eventi o calamità naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 10.
5notturno. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario offrire un punto di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori riferimento comune tra le indennità di turno erogate dalle diverse Agenzie gli importi minimi sono stabiliti fissati come segue:
a) : - € 12,91 lordi per ciascun turno diurnofestivo; - € 12,91 lordi per ciascun turno notturno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione nell'ipotesi di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;
b) alla precedente lettera b ); - € 25,82 lordi per ciascun turno notturno o - festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art. 74Per l’Agenzia delle Dogane il sistema delle turnazioni e gli importi sono quelli attualmente in vigore, comma 2, lett. c) del presente CCNL;
c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;
d) turno festivo infrasettimanale: maggiorazione oraria del 100% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNLsulla base delle norme vigenti.
64. L’indennità Il personale di cui al comma 5 è corrisposta per i soli periodi 2 del successivo art. 36 (orario di effettiva prestazione in turno.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione).
8. Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari, di cui all’art. 36, comma 4 del presente CCNL lavoro flessibile) può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 53, comma 2, del D. Lgs. n. 151/2001. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 23 del CCNL del 21.05.2018.
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Turnazioni. 1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie giornaliere.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all’articolazione adottata dall’ente.
3. Per l'adozione dell'orario l’adozione dell’orario di lavoro su turni devono essere osservati i seguenti criteri:
a) : la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
b) l'adozione ; l’adozione dei turni può anche prevedere una parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con la durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne o per comprovate e sopravvenute esigenze di servizio. Per i servizi educativi e scolastici fanno eccezione i periodi di sovrapposizione dovuti alle esigenze di compresenza stabiliti dal progetto didattico educativo adottato.
c) all'interno consegne; all’interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive;
d) ; i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, pomeridiani possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;
e) ; per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo; per turno notturno-notturno- festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
49. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute La corresponsione degli importi relativi all'indennità di turno è effettuata unitamente al pagamento dello stipendio del secondo mese successivo a eventi o calamità naturaliquello dello svolgimento degli stessi, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco previa attestazione da parte del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 10Comandante/Responsabile di Area all’Ufficio Trattamento economico in merito ai requisiti di “equilibrio ed avvicendamento” di cui al comma 3.
510. Al fine di compensare interamente Le parti prendono atto che ai sensi del parere ARAN 15739 del 20.09.2018 gravano sul fondo anche gli oneri per il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue:
a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione pagamento dei particolari compensi di cui all’art. 7424, comma 2c.5, lettdel CCNL 14.09.2000.
11. c) del presente CCNL;
b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione Per la disciplina dell’indennità di cui reperibilità si fa riferimento all’art. 74, comma 2, lett. c) 24 del presente CCNL;
c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria CCNL del 50% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;
d) turno festivo infrasettimanale: maggiorazione oraria del 100% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL21.5.2018.
612. L’indennità Le parti concordano di cui elevare a n. 15 il numero massimo dei turni di reperibilità nel mese rispetto al comma 5 è corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione in turno.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione).
8. Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari, di cui all’art. 36, comma 4 del presente CCNL può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni, anche in relazione a quanto limite previsto dall’art. 5324, comma 2, c.3 del D. Lgs. n. 151/2001. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambinoCCNL 21 maggio 20184.
913. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 23 La corresponsione degli importi relativi all'indennità reperibilità è effettuata unitamente al pagamento dello stipendio del CCNL del 21.05.2018secondo mese successivo a quello dello svolgimento degli stessi.
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Turnazioni. 1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie giornaliere.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all’articolazione adottata dall’ente.
3. Per l'adozione dell'orario di lavoro su turni devono essere osservati i seguenti criteri:
a) la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
b) l'adozione dei turni può anche prevedere una parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne o per comprovate e sopravvenute esigenze di servizio. Per i servizi educativi e scolastici fanno eccezione i periodi di sovrapposizione dovuti alle esigenze di compresenza stabiliti dal progetto didattico educativo adottato.
c) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive;
d) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;
e) per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo; per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
4. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 10.
5. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue:
a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;
b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art. 74, cui all’art. 74 comma 2, lett. c) del presente CCNL;
c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;
d) turno festivo infrasettimanale: maggiorazione oraria del 100% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;
6. Nel caso in cui la prestazione lavorativa in turno sia svolta in una giornata festiva infrasettimanale, le maggiorazioni orarie di cui alle lett. b) e c) del comma 5 possono essere elevate del …% in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 7 comma 3 lett. ac) (Contrattazione integrativa) del presente CCNL.
67. L’indennità di cui al comma 5 5, è corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione in turno.
78. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione).
89. Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari, di cui all’art. 3627, comma 4 del presente CCNL del 21.05.2018 può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 53, comma 2, del D. LgsD.Lgs. n. 151/2001. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.
910. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 23 del CCNL del 21.05.2018.
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Turnazioni. 1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie giornaliere.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all’articolazione adottata dall’ente.
3. Per l'adozione dell'orario di lavoro su turni devono essere osservati i seguenti criteri:: 54 Accoglimento richiesta nota sindacale unitaria.
a) la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
b) l'adozione dei turni può anche prevedere una parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne o per comprovate e sopravvenute esigenze di servizioservizio55. Per i servizi educativi e scolastici fanno eccezione i periodi di sovrapposizione dovuti alle esigenze di compresenza stabiliti dal progetto didattico educativo adottatoadottato56.
c) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive;
d) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;
e) per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo; per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
4. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 10.
5. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue:
a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all’art. 74…., comma 2…., lett. c) …. del presente CCNL;
b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art. 74cui all’art. …, comma 2…., lett. c) …. del presente CCNL;
c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art. 74cui all’art. …., comma 2…., lett. c) …. del presente CCNL;
d) 6. Nel caso in cui la prestazione lavorativa in turno festivo sia svolta in una giornata festiva infrasettimanale: maggiorazione oraria del 100% della retribuzione , le maggiorazioni orarie di cui all’art. 74, comma 2, alle lett. b) e c) del comma 5 possono essere elevate del …% in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. … comma 3 lett. ad) (Contrattazione integrativa) del presente CCNLCCNL.57 55 Accoglimento richiesta sindacale 56 Accoglimento richiesta nota sindacale unitaria 57 Al fine di compensare il disagio derivante dallo svolgimento del turno in giornata festiva infrasettimanale, è stata inserita la previsione di una elevazione della maggiorazione oraria dell’indennità di turno in sede di contrattazione integrativa.
67. L’indennità di cui al comma 5 5, è corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione in turno.
78. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall’art. 79 … (Fondo risorse decentrate: costituzione).
89. Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari, di cui all’art. 3627, comma 4 del presente CCNL del 21 maggio 2018 può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 53, comma 2, del D. LgsD.Lgs. n. 151/2001. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.
910. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 23 del CCNL del 21.05.201821 maggio 2018.
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