Common use of Tutela dei lavoratori Clause in Contracts

Tutela dei lavoratori. L’Appaltatore si obbliga ad osservare le norme di tutela dei lavoratori previste all’art.30 del Codice. L’Appaltatore si obbliga ad applicare al personale impiegato nei lavori tutte le norme contenute nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché nel contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il tempo e nella località in cui si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto. In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l’Operatore economico aggiudicatario si accerta che sia stata effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica), andando oltre agli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare la formazione ai dipendenti. Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Ai sensi dell’art 30, comma 6, del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105.

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Tutela dei lavoratori. L’Appaltatore si obbliga ad osservare le norme L’Appaltatore, e per suo tramite, i Subappaltatori trasmetteranno alla Committente prima dell’inizio dei servizi, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici. A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori previste all’art.30 lavoratori, la Committente opererà, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del Codice. L’Appaltatore si obbliga ad applicare al personale impiegato nei lavori tutte Regolamento, una ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo dei servizi, da utilizzare in caso di inadempienza dell’Appaltatore, salvo le norme contenute nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché nel contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il tempo e nella località in cui si eseguono le prestazioni maggiori responsabilità di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appaltoesso. In caso di impiego di crediti insufficienti allo scopo, ai sensi dell’art. 123, comma 3, del Regolamento, la Committente può procedere all’escussione della garanzia fideiussoria. I lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l’Operatore economico aggiudicatario si accerta occupati in cantiere dovranno attenersi agli obblighi che sia stata effettuata la formazione l’Appaltatore provvederà a segnalare loro in materia di salute sicurezza e sicurezza sul lavoro protezione collettiva e individuale, nonché relativamente ai programmi di formazione e addestramento, e si sottoporranno alla sorveglianza sanitaria coloro che sono addetti alla movimentazione manuale di carichi pesanti (sia generica che specificaD.Lgs. 81/2008). In caso di inottemperanza degli obblighi testé precisati, andando oltre agli obblighi di leggeaccertata dalla Committente o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare la formazione ai dipendentiCommittente medesima comunicherà all’Appaltatore e, se del caso, anche alla Direzione suddetta, l’inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti. Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del CodiceFermo restando quanto sopra, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico violazioni totali e/o parziali del presente articolo 19 da parte dell’’Appaltatore sarà facoltà della Committente, comunicandolo per iscritto tramite lettera raccomandata A.R., risolvere, di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Ai sensi dell’art 30, comma 6, del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5Codice Civile, il responsabile unico Contratto, fatto salvo il risarcimento del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105danno.

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Tutela dei lavoratori. L’Appaltatore si obbliga L’esecutore è obbligato ad eseguire i servizi oggetto dell'accordo quadro, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori. Sono a carico dell'esecutore tutti i conseguenti oneri e costi. L'esecutore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di tutela dei lavoratori previste all’art.30 del Codice. L’Appaltatore si obbliga ad applicare al personale impiegato nei lavori tutte zona stipulati tra le norme contenute nelle parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e nei dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e assistenza retribuzione dei lavoratori. A richiesta di XXX Xxxxxxxx, l'appaltatore sarà tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto dei predetti obblighi e norme. Nel caso di mancato rispetto dei predetti obblighi e prescrizioni REA Impianti potrà agire come per legge, anche in via sostitutiva. XXX Xxxxxxxx è tenuta ad avviare le procedure, anche di intervento sostitutivo, disciplinate dall'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 in conformità alle relative previsioni di legge e regolamentari. Nel caso di esperimento di tali procedure, sulle somme il cui pagamento fosse eventualmente sospeso nei confronti degli esecutori, non correranno interessi legali o moratori a favore di questi ultimi, fino a positiva definizione delle procedure medesime. XXX Xxxxxxxx potrà in ogni momento chiedere all'esecutore prova dell'adempimento agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza, a tutela dei lavoratori nonché nel contratto collettivo nazionale impiegati nell'esecuzione. XXX Xxxxxxxx provvederà ai pagamenti solo a seguito di esito positivo della verifica periodica, nei termini e territoriale in vigore per il tempo e nella località in cui si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto. In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l’Operatore economico aggiudicatario si accerta che sia stata effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica), andando oltre agli obblighi modi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare circa la formazione ai dipendenti. Ai sensi dell’art. 30, comma 5, sussistenza e permanenza del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico requisito di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o e retributiva dell’esecutore. Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa e comunque le violazioni ai predetti obblighi menzionati nel presente articolo, saranno segnalate alle competenti Autorità, ivi compresi e specialmente: l’Ispettorato del subappaltatore o dei soggetti titolari Lavoro, i competenti Enti previdenziali ed assicurativi, l'ANAC. Per le sospensioni di subappalti e cottimi pagamento di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Ai sensi dell’art 30, comma 6, del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, sopra l’Appaltatore non può opporre eccezioni a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto REA Impianti né richiedere il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105di interessi e/o il risarcimento danni.

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Samples: Contratto Di Accordo Quadro

Tutela dei lavoratori. L’Appaltatore si obbliga ad osservare le norme di tutela dei lavoratori previste all’art.30 del CodiceSi fa riferimento a quanto previsto agli artt. L’Appaltatore si obbliga ad applicare al personale impiegato nei lavori tutte le norme contenute nelle leggi 4, commi 2 e nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché nel contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il tempo e nella località in cui si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto. In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l’Operatore economico aggiudicatario si accerta che sia stata effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica), andando oltre agli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare la formazione ai dipendenti. Ai sensi dell’art. 30, comma 56, del Codice, in caso D.P.R. 207/2010: provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di inadempienza contributiva risultante dal quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva relativo verrà disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi; - in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’appaltatore negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal D.L., proporrà, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del D.Lgs 163/2006 e smi, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni; - ove l’ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, pronuncia la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del Codice, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico; - ai sensi di quanto previsto all’art. 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105118, comma 8, ultimo periodo del Codice impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Ai sensi dell’art 30, comma 6, del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatariol’appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga si riserva di pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto all’appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui (qualora sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del Codice). Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

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Tutela dei lavoratori. L’Appaltatore si obbliga ad deve osservare le norme di tutela e prescrizioni dei lavoratori previste all’art.30 del Codice. L’Appaltatore si obbliga ad applicare al personale impiegato nei lavori tutte le norme contenute nelle contratti collettivi, delle leggi e nei dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché nel contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per il tempo e nella località in cui si eseguono le prestazioni cento. Dell’emissione di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto. In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l’Operatore economico aggiudicatario si accerta che sia stata effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica), andando oltre agli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare la formazione ai dipendenti. Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal ogni certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per il successivo versamento diretto iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, compresa la cassa edile, ove richiesto. Ai sensi dell’art 30L’Istituto Xxxxxxx dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute possono esser svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, comma 6dopo l’approvazione del collaudo provvisorio, del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove ove gli enti suddetti non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta abbiano comunicato all’Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine sopra assegnatodi 30 giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. E’ comunque fatto salvo quanto stabilito all’art. 19 “oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore”, punto B6). Si applica altresì la stazione appaltante paga anche Circolare Inps - Inail - Casse Edili del 26 luglio 2005, n. 92 in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretratemateria di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Il DURC, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario che attesta contestualmente la Regolarità Contributiva dell’Impresa per quanto concerne gli adempimenti Inps, Inail e Casse Edili, sarà richiesto dalla Stazione Appaltante □ per la verifica della dichiarazione indetta in sede di gara per l’aggiudicazione; □ per la stipula del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto contratto; □ per il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105degli stati avanzamento lavori; □ per il pagamento del saldo finale. L’adempimento dell’art. 9, comma 2, del DPCM 55/91 è assolto dal DURC. Nel caso di subappalto, il DURC è richiesto da parte della Stazione appaltante anche per tutte le imprese subappaltatrici. E’ inoltre prevista la certificazione di congruità di incidenza della manodopera che dovrà essere richiesta da parte dell’Appaltatore alla Cassa Edile di Napoli, per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e per il pagamento del saldo finale. In materia di responsabilità solidale, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare: □ Art. 29, c. 2, D. Lgs. 276/2003 (Legge Biagi) e s.m.i.; □ Art. 1676 Codice Civile; □ Art. 35, c. 28 D.L. 223/2006 convertito nella L. 248/2006 (Decreto Bersani); □ Art. 5, c. 5, lett. r) e art. 118, c.6, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.; □ Circolare 11/02/2011, n. 5 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali

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Tutela dei lavoratori. L’Appaltatore si obbliga ad osservare È d’obbligo l’osservanza di tutte le norme di normative in vigore sulla disciplina e tutela dei lavoratori previste all’art.30 del Codice. L’Appaltatore si obbliga ad applicare al personale impiegato nei lavori tutte le norme contenute nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché nel contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il tempo e nella località in cui si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori dipendenti e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto. In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l’Operatore economico aggiudicatario si accerta che sia stata effettuata la formazione d’opera in materia di salute e sicurezza sul sui luoghi di lavoro (sia generica e delle norme che specifica)disciplinano gli adempimenti assicurativi e contributivi per dipendenti e prestatori d’opera; Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti e la professionalità acquisita dal personale nella gestione dei servizi esistenti, andando oltre agli obblighi si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di leggeriassorbimento del personale. In particolare le cooperative sociali sono obbligate all’assolvimento dell’art 37 del CCNL del 2004 delle cooperative sociali che recita “L'azienda subentrante, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare la formazione ai dipendenti. Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Ai sensi dell’art 30, comma 6, del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia siano rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti nel capitolato d'appalto, o convenzione, assumerà, nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, il personale addetto all'appalto o convenzione stessi, salvo quanto previsto al successivo punto d, del medesimo articolo”. Tale dispositivo viene richiamato anche nell’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.ii.mm. In materia di clausole sociali, si richiama le sentenze della magistratura amministrativa, da ultimo C.D.S. Sez. III del 6 giugno 2018 – n. 3471 e della Corte di giustizia dell’unione europea, che ha da sempre sostenute, che le clausole sociali vadano formulate in modo da contemperarne l’applicazione ai principi di “libertà di stabilimento”, di libera prestazione dei servizi”, di “concorrenza” e di libertà di impresa” (cfr , fra le tante, Corte di giustizia europea, grande sezione, 15 luglio 2015, causa C-271/2008; sez. IX, 18 settembre 2014, causa C-549/13. Le imprese interessate (cessante e subentrante) prenderanno preventivi accordi per effettuare il pagamento diretto passaggio diretto. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi fra il Comune e il personale dell’aggiudicatario addetto all’espletamento del servizio. Il Comune è, pertanto, esonerato da ogni responsabilità di natura civile, amministrative e penale, derivante dalla mancanza o irregolarità circa l’inadempimento degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, di solidarietà paritetica in ordine ai sensi dell’articolo 105dipendenti della ditta aggiudicataria della concessione, nonché da infortuni e/o da ogni altro danno in cui i predetti soggetti dovessero incorrere nello svolgimento delle proprie funzioni, nel corso dell’espletamento del servizio, comunque addebitabili all’organizzazione dell’aggiudicatario. La ditta aggiudicataria è tenuta a trasmettere l'elenco degli operatori incaricati dell'espletamento del servizio prima della stipula del relativo contratto con l'Amministrazione Comunale. In particolare, la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere, per ogni figura professionale copia dei titoli di studio, delle qualifiche professionali e curriculum formativo e professionale. Qualora taluno degli operatori impegnati venga sostituito, definitivamente o temporaneamente (maternità, studi, motivi familiari etc) la Ditta dovrà darne immediata comunicazione all’ufficio di servizio sociale del Comune, indicandone il motivo, e impegnandosi a reintegrare il personale necessario al servizio con altri operatori in possesso dei requisiti e secondo le modalità di cui ai punti precedenti. La ditta aggiudicataria della concessione si impegna ad adottare tutte le necessarie misure di limitazione del turn-over di tutto il personale che dovrà prestare l’attività lavorativa presso la Comunità Alloggio .

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Tutela dei lavoratori. L’Appaltatore si obbliga ad osservare le norme L’Appaltatore, e per suo tramite, i Subappaltatori trasmetteranno alla Stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; trasmetteranno contestualmente a ciascuna fattura e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla relativa richiesta della Committente, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, e assicurativi, (DURC) fino all’ultimazione dei lavori. A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, la Stazione appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo dei lavori, da utilizzare in caso di inadempienza dell’Appaltatore, salvo le maggiori responsabilità di esso. I lavoratori previste all’art.30 del Codiceoccupati in cantiere dovranno attenersi agli obblighi che l’Appaltatore provvederà a segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché relativamente ai programmi di formazione e addestramento, e si sottoporranno alla sorveglianza sanitaria coloro che sono addetti alla movimentazione manuale di carichi pesanti (D.Lgs. L’Appaltatore si obbliga ad applicare al personale impiegato nei lavori tutte le norme contenute nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché nel contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il tempo e nella località in cui si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto81/2008). In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l’Operatore economico aggiudicatario si accerta che sia stata effettuata inottemperanza degli obblighi testé precisati, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, la formazione in materia di salute Committente medesima comunicherà all’Appaltatore e, se del caso, anche alla Direzione suddetta, l’inadempienza accertata e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica), andando oltre agli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare la formazione ai dipendentiprocederà alla sospensione dei pagamenti. Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del CodiceFermo restando quanto sopra, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico violazioni totali e/o parziali del presente Art. 20 da parte dell’’Appaltatore sarà facoltà di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o AdF risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Ai sensi dell’art 30, comma 6, del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5Codice Civile, il responsabile unico presente Contratto, fatto salvo il risarcimento del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempientedanno, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105.comunicandolo tramite lettera raccomandata a.r..

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Tutela dei lavoratori. L’Appaltatore L’appaltatore è tenuto all’osservanza di norme, prescrizioni e contratti collettivi in materia di tutela del lavoro e si obbliga ad osservare le norme di tutela applicare, nei confronti dei lavoratori previste all’art.30 del Codice. L’Appaltatore si obbliga ad applicare al personale impiegato dipendenti occupati nei lavori tutte le norme contenute nelle leggi costituenti oggetto dell’Appalto, condizioni normative e nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché nel contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il tempo retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nella località in cui si eseguono svolgono i lavori, e di applicare altresì le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella località, successivamente stipulato per la categoria. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni sindacali di categoria o receda da esse. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appaltoRegolarità Contributiva) laddove la dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l’Operatore economico aggiudicatario si accerta che sia stata effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica), andando oltre agli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare la formazione ai dipendenti. Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del CodiceLa Stazione Appaltante, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o violazioni alle disposizioni del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Ai sensi dell’art 30, comma 6, del Codice, presente articolo ovvero in caso di ritardo nel accertamento di irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore o di eventuali Subappaltatori, relativamente al lavoro in oggetto, previa comunicazione all’Appaltatore delle inadempienze da essa denunciate all’Ispettorato del Lavoro, sospenderà l’emissione dei mandati di pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5per un ammontare corrispondente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempientesino a che l’Ispettorato suddetto non avrà accertato che è stato corrisposto ai dipendenti quanto è loro dovuto, ed in ogni caso l’affidatarioovvero che la vertenza è stata definita. Per tale sospensione dei pagamenti, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove l’Appaltatore non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante.

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Tutela dei lavoratori. L’Appaltatore L’impresa si obbliga ad osservare le norme di tutela dei lavoratori previste all’art.30 del Codice. L’Appaltatore si obbliga ad applicare al personale impiegato nei lavori tutte le norme contenute nelle leggi a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché nel contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il tempo e nella località in cui si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto. In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l’Operatore economico aggiudicatario si accerta che sia stata effettuata la formazione regolamentari vigenti in materia di salute lavoro, previdenza e sicurezza sul disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L’impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro (sia generica che specifica)applicabili, andando oltre agli alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare la formazione ai dipendenti. Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi lavoro di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Ai sensi dell’art 30, comma 6, del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga ai commi precedenti vincolano l’impresa anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il pagamento diretto periodo di validità del presente contratto. Il Patto di Integrità (di seguito denominato anche Patto) costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stipulato con l’aggiudicatario della procedura di gara. Il Patto di Integrità regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della l’Azienda Ospedaliera/A.S.L. nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. n. 50/2016E xx.xx.xx.. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l’Azienda Ospedaliera/AS.L. e gli operatori economici di cui al punto che precede, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione consistente - tra l’altro - nel non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio. Il contraente assume l’obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi derivanti dal Patto di Integrità. La violazione di uno degli impegni previsti dal Patto da parte dell’operatore economico, in veste di concorrente, comporta l’applicazione delle sanzioni di seguito previste: - l’esclusione dalla procedura di affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria, se prevista. La violazione di uno degli impegni previsti dal presente documento da parte dell’operatore economico, riscontrata in un momento successivo all’aggiudicazione, comporta l’applicazione delle sanzioni di seguito previste, che potranno essere applicate congiuntamente o alternativamente in base alla gravità o alle modalità con cui viene perpetrata la violazione: • revoca dell’aggiudicazione; • applicazione di una penale per un importo massimo pari al dieci per cento dell’importo netto di aggiudicazione. Tale penale potrà eventualmente essere detratta dall’importo ancora dovuto all’aggiudicatario; • risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi dell’articolo 105e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile e incameramento della cauzione definitiva; • valutazione della violazione del Patto ai fini dell’esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall’articolo 80, comma 5 lettera c) del decreto legislativo 50/2016 e xx.xx.xx. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici, quali quelli indicati all’art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010 e s.m.i. È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno. La violazione di cui al presente articolo è dichiarata a seguito di un’istruttoria in esito ad un processo di verifica condotto dalla struttura aziendale responsabile del relativo procedimento, in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l’operatore economico interessato. L’accertamento della violazione può anche essere successivo alla completa esecuzione del contratto e valevole sia ai fini dell’applicazione della penale sia con riferimento all’irrogazione della sanzione accessoria comportante l’esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione alle successive procedure di gara indette dall’ Azienda Ospedaliera/A.S.L., ai sensi del Patto d’integrità.

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